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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa a procedura semplificata inc. n. OA.2010.807 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 9 novembre 2010 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 14'618.35 oltre interessi al 7% dal 15 agosto 2008 ed accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione integrale della petizione e che il Pretore, con sentenza 24 maggio 2013, ha parzialmente accolto, condannando la convenuta a versare all’attrice fr. 12'618.35 oltre interessi al 5% dal 13 ottobre 2008;
appellante la convenuta con atto di appello 25 giugno 2013, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione e mantenere l’opposizione interposta nell’ambito della relativa procedura esecutiva, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre l’attrice con osservazioni (correttamente: risposta) del 5 settembre 2013 propone la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel periodo dal 14 luglio al 13 settembre 2008, la società AO 1,
attiva nel settore dei trasporti, ha inviato alla società AP 1, 11 fatture di
complessivi
fr. 12'618.35, per lo svolgimento di pratiche di sdoganamento riguardanti
spedizioni di vini provenienti da aziende agricole italiane, a destinazione di
Lugano. Le fatture in questione sono rimaste impagate e AO 1 ha escusso AP 1 con il PE n. __________ al quale l’escussa ha interposto opposizione.
2. Con petizione 9 novembre 2010 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1, chiedendone la condanna al versamento in suo favore di fr. 14’618.35 oltre interessi al 7% dal 15 agosto 2008, nonché fr. 990.- per risarcimento del danno supplementare ex art. 106 CO e fr. 100.- per costi e spese. L’attrice ha altresì postulato il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. Nella risposta 30 novembre 2010 la convenuta si è opposta alla petizione. In sintesi, essa ha contestato di dovere l’importo preteso e ha addotto che in ogni caso l’attrice avrebbe accettato un concordato privato per un pagamento del 60% della somma richiesta. Nei successivi allegati scritti di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale producendo dei memoriali conclusivi scritti nei quali hanno ribadito le loro argomentazioni.
3. Statuendo il 24 maggio 2013, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta a versare all’attrice fr. 12'618.35 oltre interessi al 5% dal 13 ottobre 2008. In sintesi il Pretore ha ritenuto interamente dovuto il credito vantato dall’attrice, che ha provato di aver fornito le proprie prestazioni, comprensive dell’anticipo dei dazi doganali e dell’IVA. Il primo giudice ha respinto le obiezioni della convenuta, rilevando che non si era verificata la prescrizione della pretesa, che era dunque esigibile, e che il ricovero dell’ex amministratore unico non era rilevante, gli incarichi di procedere allo sdoganamento essendo stati conferiti da una persona agente come mandatario commerciale autorizzato. Inoltre il primo giudice ha accertato che la convenuta aveva riconosciuto il credito dell’attrice, proponendole un concordato privato nella misura del 60%. Il Pretore ha poi respinto diverse pretese dell’attrice, ritenendole non provate (fr. 990.- a titolo di risarcimento del danno supplementare ai sensi dell’art. 106 CO, fr. 100.- per spese e fr. 2'000.- per incasso), ha ricondotto il tasso d’interesse moratorio al 5% con decorrenza dal 13 ottobre 2008, data del PE, e ha posto la tassa di giustizia e le spese di fr. 900.- a carico dell’attrice per il 20% e a carico della convenuta per l’80%, con l’obbligo per quest’ultima di versare all’attrice fr. 1'900.- a titolo di ripetibili.
4. Con appello 25 giugno 2013 la convenuta chiede di riformare il giudizio pretorile nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili. L’appellante riepiloga gli argomenti sollevati nelle conclusioni sostenendo che mancherebbero documenti per provare le pretese sollevate dall’attrice. La convenuta afferma inoltre che essa non avrebbe riconosciuto il debito attraverso la proposta di concordato. Questa sarebbe stata formulata da un terzo, ossia la società __________ e pertanto non potrebbe avere nessuna valenza. Per di più il concordato in questione sarebbe stato elaborato con il preciso obiettivo di sanare ogni esposizione possibile della convenuta il più rapidamente possibile.
Nelle osservazioni (correttamente: risposta) del 5 settembre 2013 l’attrice postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.
5. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
6. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata, spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2 a ed., n.36 ad art. 311; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4; II CCA 9 settembre 2013 inc. n. 12.2012.188). La semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza o anche solo la riproduzione di ampi stralci degli stessi non costituisce una sufficiente motivazione di appello (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1: II CCA 9 settembre 2013 inc. n. 12.2012.188 e riferimenti ivi contenuti).
7. Con la prima censura l’appellante rimprovera al Pretore di aver ritenuto provato l’ammontare delle fatture scoperte fatto valere dall’attrice. Essa sostiene che la documentazione prodotta dall’attrice è parziale e non è idonea a sostanziare tali pretese e che le deposizioni dei testimoni C__________ e A__________ risulterebbero troppo vaghe e generiche per provare l’ammontare delle pretese. Il Pretore ha accertato che l’importo delle fatture impagate era di complessivi fr. 12'618.35. L’attrice ha prodotto agli atti i giustificativi del pagamento delle tasse doganali (dazi) e dell’IVA, mentre il teste C__________ ha confermato lo svolgimento dei compiti contrattuali per i quali procede ora all’incasso delle relative fatture. A detta dell’appellante tale deposizione era generica e in particolare il testimone non si sarebbe espresso sul credito vantato dall’attrice. L’argomentazione è pretestuosa. Al testimone erano infatti state mostrate tutte le fatture prodotte agli atti ed egli ha chiaramente riferito che le stesse erano quelle emesse a carico della convenuta per gli sdoganamenti eseguiti per suo conto (deposizione 22 novembre 2011, pag. 2). La testimone A__________ ha esposto di aver allestito solo le fatture con il suo nome e non ha riconosciuto il doc. C, ma ciò non giova all’appellante, visto che la deposizione del testimone C__________, che seguiva costantemente le operazioni di sdoganamento per la convenuta, è sufficiente a provare le pretese dell’attrice, unitamente alle altre prove (doc. B, edizione di documenti).
8. L’appellante sostiene che essa non ha riconosciuto il debito, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, e rimprovera a quest’ultimo di non aver tenuto nel debito conto alcune circostanze rilevanti per il giudizio. Essa ribadisce che nel 2008 il suo amministratore unico era impossibilitato a dare ordini e istruzioni, trovandosi in coma a causa di un ictus. Ricorda che la persona interessata a rilevare la società non era a conoscenza della situazione debitoria, per altro non figurante integralmente nella contabilità societaria. L’appellante sostiene che la proposta di concordato privato non può essere equiparata al riconoscimento del debito, già per il fatto che emanava non dalla convenuta ma da una società terza, e che aveva per scopo il salvataggio della ditta e dei suoi posti di lavoro. Inoltre, prosegue la convenuta, l’attrice non ha rifiutato la proposta di concordato privato e la procedura esecutiva a suo tempo avviata “andò perenta”, a dimostrazione che aveva accettato il pagamento della somma proposta.
8.1 Non è contestato che nel 2008 l’amministratore unico della convenuta si trovava in coma, ma ciò non toglie che le attività commerciali sono proseguite e che i dipendenti della convenuta hanno continuato a lavorare. Il Pretore ha accertato che il dipendente M__________, il quale si presentava in dogana con il camion carico di merce destinato alla convenuta (deposizione C__________), era da considerare agente di negozio ai sensi dell’art. 462 CO, abilitato a rappresentare la convenuta anche in assenza di procura scritta. L’appellante non contesta tale accertamento, limitandosi a dire che l’interessato non era stato citato come testimone. Se non che, la deposizione di C__________ era sufficiente per provare la circostanza, nemmeno contestata.
8.2 Per quel che concerne il riconoscimento del debito, risulta dagli atti che nel 2008 ai creditori della convenuta è stato proposto un concordato privato, che prevedeva il pagamento del 60% degli importi scoperti. Il 18 dicembre 2008 la fiduciaria __________ aveva scritto all’attrice e a un’altra creditrice per sollecitare una sua presa di posizione sulla proposta, accettata da tutti i creditori tranne loro 2 (doc. 1). Nella sua deposizione testimoniale, il legale italiano che aveva seguito le trattative di un’azienda italiana intenzionata a riprendere la convenuta ha riferito di aver avuto contatti con un impiegato dell’attrice, il quale aveva sostanzialmente aderito all’accordo, sotto riserva dell’approvazione della direzione delle società creditrici (deposizione G__________, verbale 12 gennaio 2012). Da tale deposizione, tuttavia, si può solo dedurre che vi è stata una proposta di concordato e che non vi è stata un’adesione dell’attrice formalmente approvata dai suoi organi decisionali. Può quindi rimanere indecisa la questione di sapere se vi sia stata contraddizione tra la deposizione del legale italiano e quella del suo interlocutore telefonico dell’epoca, secondo il quale le due ditte non avevano accettato di rinunciare al 40% dei loro crediti (deposizione S__________, verbale del 22 novembre 2011, pag. 3). È indiscusso che l’attrice non ha accettato formalmente la proposta 18 dicembre 2008 e non ha risposto a tale lettera. La convenuta sostiene che tale silenzio equivale all’accettazione della proposta. A torto. L’art. 6 CO, al quale si riferisce l’appellante, trova applicazione solo quando l’accettazione appare così naturale da rendere inutile una risposta da parte del destinatario. Compete all’offerente che si prevale del perfezionamento del contratto di fornire la prova dell’adempimento di queste condizioni. Nella fattispecie tale prova non è data. Già solo dal testo della lettera 18 dicembre 2008, del resto, è evidente che l’offerente non era affatto sicura che la sua proposta sarebbe stata accettata, tanto che insisteva in modo particolare sulla necessità di avere l’adesione di tutti i creditori per salvare i posti di lavoro e il destino della convenuta (doc. 1).
8.3 In questa sede l’appellante afferma che la proposta di concordato non la vincola, poiché emanava da una società terza e non da suoi organi. L’argomentazione non giova all’appellante. In primo luogo essa è nuova, non essendo mai stata sottoposta al Pretore ed è quindi irricevibile, non essendo date le condizioni dell’art. 317 CPC per prevalersi di nuovi fatti. Inoltre essa è manifestamente infondata, poiché era evidente che la società terza, fiduciaria, agiva in rappresentanza della convenuta in occasione della proposta di concordato. La conclusione del Pretore, che ha ritenuto riconosciuto il debito con la proposta di concordato privato, non presta pertanto il fianco a critiche. Non ha miglior sorte la contestazione dell’appellante relativa al fatto che la procedura esecutiva era andata “perenta”. Come ha rilevato il Pretore, il fatto che l’attrice non abbia chiesto il proseguimento dell’esecuzione nel termine di un anno dalla notificazione del precetto (art. 88 LEF) non le impedisce di far valere il suo credito, non ancora prescritto.
9. In conclusione l’appello, nella limitata misura in cui è ricevibile, dev’essere respinto. Le spese processuali, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di
fr. 15'708.35, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, sono poste interamente a carico dell’appellante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), la quale rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per spese ripetibili di appello, calcolate in applicazione dell’art. 11 Rtar.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. L’appello 25 giugno 2013 di AP 1 nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Le spese processuali della procedura di appello, consistenti in complessivi fr. 1'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 800.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).