Incarto n.
12.2013.114

Lugano

27 gennaio 2014/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2012.85 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 23 agosto 2012 da

 

 

AO 1

rappr. dall' RA 1

 

 

contro

 

 

AP 1

 

 

 

 


chiedente la condanna della convenuta al pagamento di un importo di fr. 11'903,50, oltre interessi, e il contestuale rigetto dell'opposizione interposta al PE di pari importo fatto spiccare;

domanda alla quale la convenuta si è opposta, chiedendo nel contempo in via riconvenzionale la condanna della controparte a versare la somma di fr. 14'198,95 più interessi, richiesta alla quale la convenuta riconvenzionale si è opposta e che in sede di conclusioni scritte del 27 aprile 2013 l'attrice riconvenzionale ha ridotto quantificandola in fr. 2'294,55 oltre interessi;

domanda principale che il Pretore aggiunto ha integralmente accolto con giudizio 7 giugno 2013 con il quale ha nel contempo rigettato in via definitiva l'opposizione al PE e respinto la domanda riconvenzionale, ponendo tasse, spese e ripetibili a carico della parte soccombente;

appellante la convenuta che con atto di appello 8 luglio 2013 chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la petizione, rigettare in via provvisoria l'opposizione al PE e accogliere la domanda riconvenzionale, chiedendo altresì che "tasse e spese di giustizia vengano annullate" (appello pag. 1);

mentre l'attrice con risposta 28 agosto 2013 postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con contratto 31 gennaio 2007 (doc.1) AP 1, in qualità di gerente del Ristorante Pizzeria a B e la birreria __________ __________ AG di __________ hanno pattuito la fornitura di birra, minerali e bibite analcoliche, per il periodo di due anni a valere dal 1° febbraio 2007. Nel corso del 2009 la cliente ha validamente disdetto tale contratto di fornitura, conformemente alla clausola numero 7 dello stesso.
È quindi seguita una trattativa per la stipulazione di un nuovo contratto, tra la società ristoratrice e la società AO 1, che nel frattempo aveva ripreso le attività della summenzionata birreria, senza però che un accordo venisse formalizzato, pur continuando la fornitura di bibite fino all’inizio del 2011.
A fronte di un preteso credito di AO 1 per fatture scoperte ammontante a fr. 11'903,50 (doc. D) AP 1 ha contestato la pretesa e interposto opposizione al relativo Precetto Esecutivo fatto spiccare nei suoi confronti (doc. E).

                                  B.   Con petizione 23 agosto 2012 AO 1 ha adito la Pretura di Bellinzona chiedendo la condanna di AP 1 al versamento di fr. 11'903,50 oltre interessi del 5% dal 15 settembre 2011.
La convenuta si è opposta alla petizione con osservazioni (correttamente: risposta) del 21 settembre 2012 chiedendone l’integrale respingimento e avanzando in via riconvenzionale nei confronti dell’attrice una pretesa a vario titolo di fr. 14'198,95, oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2011. Con osservazioni (correttamente: risposta) 31 ottobre 2012 la convenuta riconvenzionale ha respinto ogni pretesa nei suoi confronti. Esperita l’istruttoria, le parti hanno presentato conclusioni scritte il 14 marzo, rispettivamente 27 aprile 2013, riconfermandosi nelle rispettive posizioni, la convenuta precisando meglio la domanda riconvenzionale nel senso di ridurre la pretesa a soli fr. 2'294,55 oltre interessi, la parte rimanente delle sue pretese esposte nella domanda riconvenzionale dovendosi ritenere compensata con quanto ancora dovuto all’attrice per le forniture eseguite.

 

                                  C.   Con decisione del 7 giugno 2013 il Pretore aggiunto ha accolto la petizione, condannando la convenuta a versare all’attrice l’importo di fr. 11'903,50, oltre interessi, rigettando in via definitiva per pari importo l’opposizione interposta al PE fatto spiccare nei confronti della debitrice. Il primo giudice ha pure respinto la domanda riconvenzionale.
La tassa di giudizio di fr. 1’200.- e le spese di fr. 250.- sono quindi state poste a carico della convenuta, tenuta ancora a rifondere all’attrice fr. 2'200.- per ripetibili.

 

                                  D.   Contro la citata decisione è insorta la convenuta con atto d’appello dell’8 luglio 2013, nel quale ne chiede la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione e accogliere integralmente l’azione riconvenzionale, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado.

 

                                  E.   Nella sua risposta del 28 agosto 2013 l’attrice propone la reiezione dell'appello, protestando spese e ripetibili di secondo grado.

 

 

 

considerato

 

in diritto:                  1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

 

                                   2.   Per quanto attiene all’azione principale, il Pretore aggiunto ha rilevato come il contratto di fornitura originalmente stipulato (doc. 1) abbia incontestabilmente preso termine ad inizio 2009 a seguito di valida disdetta e ha ritenuto che lo stesso non potesse pertanto esplicare effetto alcuno per il periodo successivo. Con riferimento alle deposizioni rese dai testi, il Pretore aggiunto ha concluso che le prolungate trattative tra le parti non hanno condotto alla stipulazione di un nuovo contratto generale di fornitura, lo sconto (sotto forma di ristorno) sulla fornitura della birra essendo proprio il motivo di divergenza e l'ostacolo al raggiungimento dell'auspicato accordo. Il giudice di prime cure ha inoltre ritenuto che lo sconto comunque concesso dalla fornitrice sulle bibite analcoliche vendute dopo la rescissione del suddetto contratto, sebbene corrispondente a quello precedentemente applicato, non sia stato altro che la conseguenza di una libera scelta commerciale della venditrice, nulla potendosi dedurre da tale circostanza in merito ai ristorni per la vendita di birra, in mancanza di un nuovo contratto di fornitura esplicito a questo proposito. A supporto di tale conclusione il Pretore aggiunto ha altresì rilevato come la convenuta non abbia peraltro mai contestato i conteggi presentati dalla fornitrice, segnatamente non abbia reagito a fronte delle note di credito relative alle varie forniture (doc. B e C) dalle quali emergeva in modo chiaro come nessuno sconto particolare venisse più riconosciuto sulla birra, i ristorni analoghi a quelli del precedente contratto venendo applicati unicamente alle forniture di bevande minerali e analcoliche.

 

                                   3.   L’appellante critica il Pretore aggiunto per aver abusato del suo potere di apprezzamento, siccome il contratto di fornitura tra le parti sarebbe stato rinnovato tacitamente e ritenuto come gli sconti praticati fossero dovuti per tutte le forniture di bevande, birra compresa.

                                   4.   Va preliminarmente rilevato come le tesi di appello siano a tratti confuse e incomprensibili e quindi carenti per quanto riguarda esigenze di forma e motivazione, a tal punto da far apparire l’appello nel suo insieme al limite della ricevibilità (art. 311 CPC).
Anche volendo porre rimedio a tali lacune a favore dell’appellante, sprovvista di patrocinatore legale, le sue censure si riducono comunque a pochi aspetti e, a prescindere dalla loro ricevibilità, vanno comunque respinte nel merito.
Non trova infatti riscontro alcuno nelle emergenze istruttorie la tesi dell’appellante secondo la quale, dopo diversi incontri tra le parti, sarebbe stato raggiunto un accordo, non necessitante forma scritta, che prevedeva per le successive forniture sconti identici a quelli del contratto disdetto. Oltre ad essere motivata in modo carente, poiché non supportata da alcuna allegazione relativa alle circostanze concrete in cui sarebbe intervenuta la pretesa pattuizione orale, tale tesi è rimasta del tutto priva di riscontro probatorio, la convenuta essendo chiaramente venuta meno all’onere della prova che le incombeva al riguardo di questa circostanza (art. 8 CC). E’ pertanto addirittura irrilevante la censura mossa al Pretore aggiunto per aver ritenuto fedefacenti le deposizioni testimoniali di persone considerate vicine alla società attrice. Le dichiarazioni dei testi, comunque validamente rese conformemente ai requisiti posti dal codice di rito (art. 169 segg. CPC) e non contestate dalla convenuta al momento dell'audizione, hanno peraltro permesso al Pretore, nell'ambito di un libero apprezzamento delle prove (art. 157 CPC) di ritenere dimostrata la mancata conclusione di un nuovo contratto di fornitura con gli sconti (tramite ristorni) auspicati e pretesi dalla cliente. Se ne deve pertanto concludere che, alla luce di queste chiare e univoche risultanze istruttorie, l’accertamento del Pretore aggiunto circa la natura dell’accordo raggiunto per la vendita di birra senza sconto a partire dal 2009 resiste alla critica dell’appellante.

 

                                   5.   L’appellante si duole inoltre del fatto che il Pretore aggiunto le abbia rimproverato l'assenza di un'immediata contestazione a fronte della mancanza di ristorni per le forniture di birra successive alla disdetta del contratto. Essa pretende di non essersi accorta prima di tale situazione siccome solo con il calcolo per il periodo dal 1° ottobre 2009 al 30 settembre 2010 sarebbe emersa l’assenza di ristorni sulla birra. La tesi, oltre ad essere irricevibile poiché nuova (art. 317 CPC) e comunque inadeguatamente motivata (art. 311 CPC), non può essere accolta. Essa non è infatti atta a scalfire la tesi del Pretore aggiunto, con la quale peraltro neppure si confronta adeguatamente, che ha rilevato come già sulla base delle note di credito man mano notificate dall’attrice alla convenuta (doc. B e C) il mancato riconoscimento dei precedenti sconti sulla birra appariva esplicitamente (giudizio impugnato pag. 3 consid. n. 4).

                                   6.   Per quanto attiene all’azione riconvenzionale, il Pretore aggiunto ha ritenuto che quanto pattuito a titolo di contributo pubblicitario nel contratto (doc. 1) sia stato regolarmente pagato dalla debitrice e ha quindi concluso che nulla può essere preteso a medesimo titolo per il periodo successivo alla disdetta.
L’appellante chiede, non senza imprecisione, l’accoglimento integrale della domanda riconvenzionale ovvero, se ne deduce, di fr. 2'294,55 come precisato con le conclusioni scritte.
Sennonché, essa neppure si confronta con le conclusioni del primo giudice, limitandosi a ribadire la convinzione relativa al fatto che gli obblighi relativi alla pubblicità sarebbero proseguiti anche dopo la conclusione del contratto per il fatto che rimaneva comunque invariata la fornitura di minerali e bevande analcoliche, bibite da essa pure pubblicizzate.
Anche questa censura è pertanto irricevibile per carente motivazione (art. 311 CPC) e va comunque respinta, l’accertamento del Pretore e le conclusioni cui è giunto sfuggendo ad ogni critica.

                                   7.   L’appellante chiede di essere sentita. La richiesta, succintamente formulata unicamente nel petitum, non è accompagnata da alcuna indicazione dei motivi per i quali essa ritiene di dover esprimere, si presume in occasione di un’apposita udienza, sue considerazioni aggiuntive oltre a quelle esposte nell’allegato di appello. Nessuna richiesta o precisazione ulteriore ha poi fatto seguito alla risposta all’appello 28 agosto 2013. Non si è quindi in presenza di una domanda chiara di indire un’udienza. Del resto l’appello, infondato nella misura in cui è ricevibile, giustificherebbe in ogni caso di prescindere da una pubblica udienza (DTF 136 I 279 consid. 1, 1C_453/2011 del 18 aprile 2012, consid. 1.3).

 

                                   8.   Ne discende la reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure. Le tasse e le spese per la procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 14'198,05 (fr. 11'903,50 per l’azione principale e fr. 2'294,55 per la riconvenzionale), determinante ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, sono poste interamente a carico dell’appellante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), che deve inoltre rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b).

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

 

 

decide:                    1.   L’appello 8 luglio 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di appello di fr. 700.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili d’appello.


                                   3.   Notificazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                         Il vicecancelliere


 

 



Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).