Incarto n.
12.2013.122

Lugano

19 settembre 2013/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)

 

 

visto l'appello 6 agosto 2013 presentato da

 

 

 AP 1  e  AP 2 

 

 

contro

 

 

la decisione 29 luglio 2013 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa a procedura sommaria SO.2013.2845 (tutela dei casi manifesti, espulsione di conduttore) promossa nei confronti degli appellanti con istanza 11 luglio 2013 da

 

 

 AO 1 

rappr. da  RA 1 

 

 

 

 

 

premesso che con decisione 29 luglio 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha accolto l’istanza e ha accertato la nullità del contratto di locazione sottoscritto il 25 maggio 2013 e ha fatto ordine a AP 1 e a AP 2 di mettere a libera disposizione della parte istante la casa monofamiliare di 6 locali sita in via La Resega 2 a Vezia entro il 31 agosto 2013, disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo le spese giudiziarie di fr. 100.- a carico dei convenuti in solido, con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 100.- a titolo di ripetibili; 

 

preso atto che con unico atto di appello AP 1 ed AP 2 hanno impugnato la decisione pretorile, chiedendone l’annullamento;

 

constatato che gli appellanti sono stati invitati l’8 agosto 2013 a versare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- entro il 26 agosto 2013 l’importo di fr. 100.- in garanzia delle spese processuali presumibili;

 

accertato che l’importo non è stato pagato entro il termine assegnato e che il 28 agosto 2013 agli appellanti è stato assegnato un secondo e ultimo termine scadente il 9 settembre 2013 per versare l’anticipo di fr. 100.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;

 

preso atto che l’ultimo termine di pagamento è scaduto infruttuoso il 9 settembre 2013 e che pertanto la Camera, statuendo nella composizione di giudice unico, non può entrare nel merito dell’appello e deve dichiararlo inammissibile;

 

rilevato che, vista la particolarità del caso (attestati di carenza di beni di oltre fr. 400'000.-), non si giustifica di prelevare spese processuali, mentre non si attribuiscono spese ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è stato notificato l’appello per la risposta;

 

considerato che il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 34'800.-, come accertato dal Pretore;

 

ricordato che un ricorso al Tribunale federale non ha effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF), riservata una diversa decisione da parte del giudice dell’istruzione (art. 103 cpv. 3 LTF);

 

 

decide:                    1.   L'appello 6 agosto 2013 di AP 1 e di AP 2 è inammissibile per mancato versamento dell'anticipo.

 

                                   2.   Non si prelevano spese processuali e non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                      

 

(giudice Epiney-Colombo)

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).