Incarto n.
12.2013.123

Lugano

26 agosto 2013/mc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

 
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliera:

Meschiari

 

 

sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria inc. n. OR.2012.171 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 20 agosto 2012 da

 

 

 

 AP 1 

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1 

 

 

 

 

 

volta a ottenere il disconoscimento del debito di fr. 536'400.- oltre interessi di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano e il versamento in suo favore di fr. 96'600.- e cessione di “qualsiasi diritto sulla proprietà del fondo no. __________”, domande alle quali si è opposta la convenuta, ritenendole tardive, e che il Pretore con decisione 29 novembre 2012 ha respinto, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese di

fr. 100.- a carico dell’attore;

 

appellante l’attore con due distinti atti del 22 gennaio 2013, con i quali chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di “accettare e valutare nel suo insieme al di là dei suoi risvolti con l’istruzione di una pratica e causa” il disconoscimento di debito e l’annullamento del dispositivo sulle spese, in considerazione della sua situazione di insolvenza;

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:   

                                        

                                         che con PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. C) la banca AO 1 ha escusso AP 1 per l’importo di fr. 536'400.- oltre interessi;

 

                                         che con decisione 7 maggio 2012 (inc. SO.2012.482, doc. D) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto in via provvisoria l’opposizione interposta da AP 1 al citato PE;

 

                                         che il reclamo interposto dall’escusso contro la decisione 7 maggio 2012 è stato respinto il 18 giugno 2012 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (doc. E, inc. n. 14.2012.70);

 

                                         che il ricorso contro la sentenza 18 giugno 2012 è stato respinto dal Tribunale federale il 24 agosto 2012 (5A_597/2012);

 

                                         che con “istanza di disconoscimento di debito” del 20 agosto 2012, seguita poi da una identica domanda del 18 settembre 2012, AP 1 ha convenuto in causa davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, la banca AO 1, per ottenere il disconoscimento del debito di fr. 536'400.- oltre interessi di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano e il versamento in suo favore di fr. 96'600.- e cessione di “qualsiasi diritto sulla proprietà del fondo no. __________”;

 

                                         che la convenuta ha proposto il 31 agosto 2012 di stralciare la procedura, per mancata osservanza del termine di 20 giorni prescritto dall’art. 83 cpv. 2 LEF;

 

                                         che la procedura di prima sede è stata limitata all’esame dell’eccezione di tardività, sulla quale il Pretore ha deciso il 29 novembre 2012, accertando che l’azione di disconoscimento del debito era stata avviata ben dopo la scadenza del termine di 20 giorni previsto dall’art. 83 cpv. 2 LEF e ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese di fr. 100.- a carico dell’attore;

 

                                         che con due distinti atti di appello del 22 gennaio 2013 l’attore chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di “accettare e valutare nel suo insieme al di là dei suoi risvolti con l’istruzione di una pratica e causa” il disconoscimento di debito (dispositivo n. 1 della decisione impugnata) e l’annullamento del dispositivo sulle spese (dispositivo n. 2), in considerazione della sua situazione di insolvenza;

 

                                         che con decisione 28 febbraio 2013 (inc. 12.2013.15) questa Camera non è entrata nel merito dell’appello per mancato versamento dell’anticipo delle spese;

 

                                         che su ricorso dell’appellante, il Tribunale federale ha annullato con giudizio del 9 luglio 2013 4A_174/2013 la decisione 28 febbraio 2013 e ha rinviato l’incarto alla Camera affinché decida la domanda di assistenza giudiziaria presentata dal richiedente il 21 febbraio 2013, ossia il giorno prima della scadenza del secondo termine per la prestazione dell’anticipo, e statuisca nuovamente nel merito dell’appello;

 

                                         che ai sensi dell’art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque è sprovvisto dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo;

 

                                         che le due condizioni sono cumulative, sicché il fatto di trovarsi in una pacifica situazione di insolvenza (attestato di solvibilità del 3 settembre 2012: 18 esecuzioni per un totale di fr. 755'856.55 e 142 atti di carenza beni per un totale di fr. 299'935.25) non è ancora sufficiente per poter ottenere il beneficio del gratuito patrocinio;

 

                                         che nel caso concreto l’attore è insorto contro i due dispositivi della decisione 29 novembre 2012, affermando che l’azione 20 agosto 2012 sarebbe tempestiva in quanto promossa nel termine di 20 giorni dall’emanazione della sentenza del Tribunale federale datata 24 agosto 2012 (5A_597/2012), di modo che il Pretore avrebbe dovuto istruirla e deciderla (dispositivo n. 1), senza porre a suo carico tasse e spese, vista la sua situazione di insolvenza (dispositivo n. 2);

 

                                         che l’argomentazione dell’appellante sulla tempestività dell’azione è manifestamente infondata, in quanto il termine di 20 giorni prescritto dall’art. 83 cpv. 2 LEF decorre nel suo caso dalla data della sentenza sul rigetto dell’opposizione, vale a dire dal 7 maggio 2012 (doc. D), non avendo il reclamo alla CEF effetto sospensivo automatico (art. 325 cpv. 1 CPC) e non avendo egli chiesto e ottenuto il conferimento dell’effetto sospensivo né nella procedura davanti alla CEF né in quella davanti al Tribunale federale;

 

                                         che il ricorso in materia civile al Tribunale federale non ha, infatti, effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF) né risulta essere stato concesso nella procedura 5A_597/2012;

 

                                         che pertanto il termine di 20 giorni per promuovere l’azione di disconoscimento del debito ai sensi dell’art. 83 cpv. 2 LEF ha iniziato a decorrere l’8 maggio 2012 (DTF 127 III 569 consid. 4a) ed è scaduto il 28 maggio 2012;

 

                                         che quindi l’azione di disconoscimento del debito promossa dall’appellante il 20 agosto 2012, così come quella del 18 settembre 2012, è tardiva e a giusta ragione il Pretore l’ha respinta;

 

                                         che difettando manifestamente la causa di probabilità di successo sin dall’inizio della procedura di prima sede, anche la decisione del Pretore di porre a carico dell’attore la tassa di giustizia (peraltro fissata dal Pretore ampiamente al disotto del minimo tariffale in applicazione dell’art. 2 cpv. 2 LTG) e le spese (dispositivo n. 2) resiste a ogni critica;

 

                                         che l’appello dell’attore, sia per quel che concerne la questione della tardività dell’azione di disconoscimento sia per quella delle tasse e spese, si rivela dunque manifestamente infondato già a un esame preliminare e può quindi essere evaso senza darne notifica all’appellata, con la procedura dell’art. 312 CPC;

 

                                         che la domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio presentata il 21 febbraio 2013 va respinta per mancanza della condizione cumulativa della probabilità di esito favorevole, palese anche a un sommario esame del merito della vertenza;

 

                                         che vista la manifesta insolvenza dell’appellante e l’entità della sua situazione debitoria si può rinunciare a prelevare spese processuali di appello;

 

                                         che non si attribuiscono ripetibili, l’appellata non essendo stata invitata a esprimersi sull’appello.

 

 

Per questi motivi,

 

decide:

 

                                   1.   La domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata il 21 febbraio 2013 da AP 1 è respinta.

 

                                   2.   Gli appelli 22 febbraio 2013 di AP 1 sono respinti.

                                   3.   Non si prelevano spese processuali di appello. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   4.   Notificazione:

 

-   

-   

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

La presidente                                  La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).