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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2013.3 (concorrenza sleale, azione di consegna dell'utile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 31 dicembre 2012 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 173’720.- oltre interessi al 5% dal 15 febbraio 2012 a titolo di consegna dell’utile ai sensi dell’art. 5 della Legge sulla concorrenza sleale;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione integrale della petizione, protestando a sua volta tassa, spese e ripetibili e invocando in via preliminare l’eccezione di prescrizione e di titolarità del credito;
ed ora sull’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e accolta dal Pretore aggiunto, con sentenza 15 luglio 2013;
appellante l’attore che, con atto d’appello 4 settembre 2013, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione e rinviare gli atti al Pretore aggiunto per l’esame di merito, protestando tassa, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni (correttamente: risposta) 16 ottobre 2013 propone di respingere il gravame, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Con petizione 31 dicembre 2012 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendone la condanna al versamento di fr. 173’720.-, oltre interessi al 5% a far tempo dal 15 febbraio 2012, di cui fr. 54'720.- per il suo onorario e fr. 119'000.- quale provvigione di mediazione del 2% per la vendita di sette appartamenti, dal prezzo medio di fr. 850'000.- l’uno, a persone entrate in relazione con la convenuta grazie all’attività svolta dall’attore. Egli invoca la normativa federale sulla concorrenza sleale (LCSl) asserendo, in estrema sintesi, che AO 1 non poteva ignorare l’esistenza dei contratti di riservazione e che gli interessati all’acquisto fossero stati procurati da lui. Ciò facendo essa avrebbe sfruttato il risultato del suo lavoro, conseguendo un utile, senza interpellarlo né avere la sua autorizzazione. L’attore sostiene che nel periodo primavera-estate 2010 ha fornito prestazioni di consulenza, di promozione e marketing e d’intermediazione in relazione all’operazione immobiliare che lui stesso avrebbe denominato “progetto Residenza __________” sulla part. n. __________. In particolare egli avrebbe concepito e sviluppato tutti i supporti e veicoli promozionali del progetto (concetto, programmazione, attivazione ed aggiornamento della pagina web; concetto, produzione e stampa del progetto di vendita; concetto e produzione della cartellonistica del progetto; supervisione del relativo posizionamento, ecc.). L’incarico gli sarebbe stato conferito dalla W__________ GmbH, __________, allora titolare di un diritto di compera sulla particella. Grazie all’attività che avrebbe svolto l’attore, almeno sette interessati avrebbero sottoscritto dei contratti di riservazione delle progettate unità immobiliari. Nell’agosto 2010 la convenuta ha acquistato il fondo e avrebbe promosso il progetto con il nome ideato dall’attore e soprattutto avrebbe acquisito la lista d’interessati all’acquisto e dei firmatari dei contratti di riservazione che l’attore avrebbe procurato.
B. Con risposta 4 febbraio 2013 la convenuta AO 1 si è opposta alla domanda avversaria sollevando in via preliminare l’eccezione di prescrizione del credito e di carenza di legittimazione attiva di AP 1, poiché il mandato da parte della W__________ GmbH sarebbe stato conferito alla Q __________ AG - di cui l’attore è membro del CdA con diritto di firma individuale - e non all’attore a titolo personale. La convenuta ha rilevato che il termine di un anno, entro il quale si prescrive l’azione d’indennizzo, era decorso già al momento dell’atto interruttivo del tentativo di conciliazione promosso dall’attore il 23 aprile 2012.
C. Nella replica 8 marzo 2013 l’attore ha negato la prescrizione dell’azione, affermando che il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dal momento in cui il danneggiato ha conosciuto la persona responsabile, circostanza che non sarebbe stato in grado di chiarire se non a causa giudiziaria inoltrata (cfr. replica 8 marzo 2013, pag. 9). A suo dire, dopo aver supposto che fosse la convenuta la sua interlocutrice al riguardo, a fronte della risposta 8 settembre 2010 di quest’ultima, sarebbe stato indotto a rivolgersi alle venditrici del fondo come coloro che avrebbero approfittato delle sue prestazioni ed in seguito pure ad A__________ SA e alla sua titolare arch. __________ che hanno curato la progettazione dell’iniziativa immobiliare.
Con duplica 23 aprile 2013 la convenuta ha concluso che, avendo l’attore prospettato con una certa chiarezza, anche giuridica, la sua responsabilità già nell’agosto 2010, avrebbe dovuto cautelativamente interrompere la prescrizione in attesa di meglio chiarire i ruoli avuti nella fattispecie dai diversi attori. A__________ SA e la sua amministratrice unica (arch. __________), nei confronti delle quali l'attore ha formulato domanda di denuncia di lite in quanto ritenute responsabili di aver indebitamente approfittato del suo lavoro, incassando provvigioni per attività d’intermediazione relativa ad acquirenti procurati in realtà dall’attore stesso, non sono intervenute in lite.
All’udienza per le prime arringhe la convenuta ha lasciato cadere l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, dopo aver preso atto dell’avvenuta cessione del credito dalla persona giuridica a AP 1 (doc. AJ).
D. Con decisione incidentale 15 luglio 2013, il Pretore aggiunto ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e ha di conseguenza respinto la petizione, caricando all’attore le spese processuali e le spese ripetibili.
E. L’attore è insorto contro la decisione pretorile con appello 4 settembre 2013, con il quale chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione e di rinviare l’incarto al Pretore aggiunto per l’istruttoria di merito, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con risposta 16 ottobre 2013 la convenuta propone di respingere l’appello, pure con protesta di spese e ripetibili.
e considerato
in diritto:
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). A norma dell’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione intesa come data d’intimazione (DTF 137 II 127, consid. 2, pag. 129-130). La decisione pretorile è stata resa il 15 luglio 2013 e intimata il giorno seguente, sicché la procedura d’appello è retta dal nuovo CPC. Giusta l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC, le decisioni incidentali sono impugnabili mediante appello, entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 16 luglio 2013. Per effetto della sospensione durante le ferie giudiziarie estive (dal 15 luglio al 15 agosto inclusi; cfr. art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), il termine per interporre appello ha preso a decorrere il 16 agosto 2013. L’appello 4 settembre 2013 è pertanto tempestivo, così come la risposta allo stesso, intimato in data 16 settembre 2013.
2. Giusta l’art. 60 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio della causa se sono dati i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia e per territorio (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC; Trezzini in: Commentario CPC, 2011, art. 60 pag. 203; Bohnet in: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 ad art. 60 CPC). Tale verifica avviene anche senza specifica contestazione da parte delle parti (Oberhammer in: Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 1 ad art. 60 CPC; Zürcher in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2a ed., 2013, n. 3 ad art. 60 CPC). Trattandosi del presupposto della competenza per materia del giudice, questo deve essere verificato sulla base dell’atto introduttivo della causa, ovvero l’istanza o la petizione (Gehri in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 60 CPC; Zürcher, op. cit., n. 11 ad art. 60 CPC; Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 60 CPC). La competenza per materia è determinata dalle leggi cantonali sull’organizzazione giudiziaria (art. 4 CPC; Bohnet, op. cit., n. 29 ad art. 59 CPC; Gehri, op. cit., n. 11 ad art. 59 CPC; Zürcher, op. cit., n. 17 ad art. 59 CPC).
3. Nel caso concreto, l’attore ha posto esplicitamente a fondamento della propria azione creditoria la Legge federale sulla concorrenza sleale (LCSl), imputando alla convenuta lo sfruttamento delle proprie prestazioni (art. 5 LCSl) e chiedendole il risarcimento del danno e la consegna dell’utile (art. 9 cpv. 3 LCSl) con il versamento di fr. 173'720.-. L’azione doveva dunque essere presentata all’istanza cantonale unica competente secondo l’art. 5 cpv. 1 lett. d CPC per le pretese di valore superiore a fr. 30'000.-. Nel Cantone Ticino l’istanza unica cantonale è la III Camera civile del Tribunale d’appello, come dispone l’art. 48 lett. c n. 4 della legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG). In presenza di un valore di causa pacificamente superiore a fr. 30'000.-, il Pretore aggiunto doveva pertanto constatare la propria incompetenza per materia ed emanare una decisione di non entrata nel merito (Gehri, op. cit., n. 11 ad art. 60 CPC).
4. L’incompetenza per materia del Pretore aggiunto nel caso concreto non può essere sanata (Oberhammer, op. cit., n. 12 ad art. 59 CPC; Zürcher, op. cit., n. 7 ad art. 60 CPC), trattandosi di norme imperative, alle quali le parti non possono derogare (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a ed., n. 478 pag. 98). La decisione impugnata, emanata da un giudice incompetente per materia, deve quindi essere dichiarata nulla (DTF 122 I 97). Il Pretore aggiunto dovrà di conseguenza emanare un giudizio di non entrata in materia, e all’attore rimarrà la possibilità di riproporre entro un mese la causa davanti all’autorità competente, mantenendo la litispendenza (art. 63 cpv. 1 CPC).
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell’attore (art. 106 CPC), tenuto inoltre a rifondere un’equa indennità per ripetibili alla controparte. Nella commisurazione di quest’ultima indennità si tiene conto del fatto che la convenuta non ha rilevato l’incompetenza funzionale del giudice adito e si è espressa – inutilmente – nel merito.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide:
1. L’appello è evaso ai sensi dei considerandi e la sentenza 15 luglio 2013 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, è dichiarata nulla per carenza del presupposto processuale della competenza per materia.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 1’000.- sono poste a carico dell’appellante, il quale rifonderà alla controparte un’indennità per ripetibili di fr. 400.-.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).