Incarto n.
12.2013.134

Lugano

14 aprile 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2011.15 della Pretura - promossa con petizione 8 agosto 2011 da

 

 

AO 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell’importo complessivo di fr. 132'500.- (recte: 132'450.-) oltre interessi contrattuali e di mora e il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e n. __________ dell’UEF di __________;

 

domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione integrale della petizione e che il Pretore aggiunto con decisione 26 luglio 2013 ha parzialmente accolto, condannando il convenuto al pagamento di fr. 128'500.- oltre interessi al 4% dal 28 giugno 2004 su fr. 90'000.-, al 3% dal 1°ottobre 2002 al 4 luglio 2011 su fr. 46'050.- e al 5% dal 5 luglio 2011 su fr. 38'500.-, somme per le quali ha pure rigettato in via definitiva le opposizioni interposte ai PE menzionati;

 

appellante il convenuto con appello 6 settembre 2013 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;

 

preso atto dell’istanza di medesima data di assunzione di nuove prove in appello formulata dall’appellante;

 

vista la risposta 21 ottobre 2013 con cui l’attrice postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado, e le osservazioni di medesima data con le quali chiede di respingere l’istanza di assunzione di nuove prove;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con il PE n. __________ del 21 ottobre 2010 dell’UEF di __________ __________ S__________ – nel frattempo deceduta e alla quale è subentrata la figlia AO 1 - ha escusso AP 1 per il rimborso di un mutuo di fr. 50'000.- oltre interessi, concessogli con contratto scritto del 1° ottobre 2002 (doc. C dell’inc. SE.2011.9; doc. D dell’inc. n. 12.2013.134). Con decisione 25 marzo 2011 il Pretore aggiunto ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da AP 1 per l’importo di fr. 15'214.10 (doc. rich. I inc. n. SO.2011.173).

                                  Con il PE n. __________ del 7 febbraio 2011 dell’UEF di __________ __________ S__________ ha inoltre escusso AP 1 per il rimborso della somma di fr. 90'000.- oltre interessi, indicando come causa del credito un “contratto di prestito” del giugno 2004 (doc. E dell’inc. n. 12.2013.134). Il Pretore aggiunto il 25 marzo 2011 ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da AP 1 limitatamente alla somma di fr. 600.- (doc. rich. II inc. n. SO.2011.174).   

 

                            B.  Il 2 maggio 2011 AP 1 ha promosso contro __________ S__________ un’azione di disconoscimento del debito per l’ammontare di fr. 7'664.10 (costituito dal capitale di fr. 3'950.- oltre gli interessi contrattuali di fr. 3'714.10), riconoscendo, sulla somma di fr. 50'000.-, di essere ancora debitore unicamente dell’importo di fr. 7'550.- (petizione 2 maggio 2011, pag. 7, ad 2.4.5, inc. SE.2011.9).  

 

                            C.  Con petizione 8 agosto 2011 __________ S__________ ha convenuto in giudizio AP 1 chiedendo la condanna di quest’ultimo al versamento in suo favore della somma complessiva di fr. 132'500.- oltre interessi nonché il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e n. __________ dell’UEF di __________ per tale importo (inc. OR.2011.15). L’attrice sostiene di avere mutuato al convenuto, il 1°ottobre 2002, la somma di fr. 50'000.-, fruttifera di un interesse annuo del 3%, e nel giugno del 2004 un ulteriore importo di fr. 90'000.-, all’interesse annuo del 4%. A sostegno dell’esistenza dei mutui l’attrice ha prodotto i contratti 1°ottobre 2002 (doc. D) e 28 giugno 2004 (doc. E). Della somma mutuata di fr. 50'000.- essa riconosce di avere incassato fr. 7'550.- nel luglio 2011 e chiede il rimborso della rimanenza pari a fr. 42'500.- (recte: fr. 42'450.-), oltre l’interesse contrattuale del 3% sull’intero capitale di fr. 50'000.- dal 1°ottobre 2002 al 4 luglio 2011 e quello di mora del 5% su fr. 42'450.- dal 5 luglio 2011. Dell’importo di fr. 90'000.- l’attrice chiede la restituzione dell’intero capitale, oltre l’interesse annuo del 4%.

                                  Con risposta 7 settembre 2011 AP 1 si è opposto integralmente alla richiesta. Egli riconosce di avere incassato l’importo di fr. 50'000.- nell’ottobre 2002, sostenendo tuttavia di averlo ricevuto a titolo fiduciario. Il convenuto contesta il mutuo di fr. 90'000.-, eccependo di falso il contratto del 28 giugno 2004 (doc. E) prodotto in causa dall’attrice. A suo dire, nel mese di giugno 2004 __________ S__________ gli avrebbe consegnato unicamente l’importo di fr. 40'000.- a titolo fiduciario, somma da lui interamente restituita. A comprova dell’avvenuto rimborso il convenuto ha prodotto la ricevuta del 28 agosto 2004 denominata “Restituzione prestito” (doc. 9), asserendo che la somma di fr. 90'000.- che vi figura sarebbe costituita dall’importo di fr. 50'000.-, ricevuto nel 2002, e da quello di fr. 40'000.- del giugno 2004. Per quanto concerne la restituzione della somma di fr. 50'000.-, AP 1 ha pure prodotto una ricevuta datata 21 dicembre 2002 di fr. 19’500.- (doc. 4) e due ricevute non datate di fr. 9'500.- ognuna (doc. 5 e 6). Egli sostiene inoltre di avere versato a __________ S__________, tra gennaio e febbraio 2004, la somma di fr. 3'950.- e, nel luglio 2011, l’importo di fr. 7’550.-, estinguendo così ogni debito a suo tempo contratto. Nel corso dell’udienza di dibattimento del 13 settembre 2011 le due procedure giudiziarie SE.2011.9 e OR.2011.15 (entrambe da porre in relazione con la restituzione delle due somme di fr. 50'000, rispettivamente di fr. 90'000.-) sono state congiunte ai fini istruttori. Le parti con la replica e la duplica hanno confermato le rispettive eccezioni di falso: l’attrice delle ricevute prodotte da AP 1 a comprova dell’avvenuto rimborso della somma di fr. 50'000.-, documenti già eccepiti di falso nelle procedure di disconoscimento di debito (SE.2011.9) e di rigetto dei PE (SO.2011.173/174; verbale di udienza 13 settembre 2011), il convenuto del contratto di prestito del 28 giugno 2004 (doc. E). Esperita l’istruttoria, le parti si sono riconfermate con le conclusioni nelle loro rispettive e contrastanti richieste di giudizio.

 

                            D.  Con decisione 26 luglio 2013 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione e condannato AP 1 a versare a AO 1 la somma complessiva di fr. 128'500.-, oltre gli interessi al 4% dal 28 giugno 2004 sulla somma di fr. 90'000.-, del 3% sulla somma di fr. 46'050.- dal 1°ottobre 2002 al 4 luglio 2011 e del 5% sulla somma di fr. 38'500 dal 5 luglio 2011. In sintesi, il primo giudice ha ritenuto che AP 1 non aveva dimostrato di avere ricevuto il denaro a titolo fiduciario. Egli, sulla base delle prove esperite, ha concluso per l’esistenza di due mutui: uno di fr. 50'000.- all’interesse del 3% e l’altro di fr. 90'000.- all’interesse annuo del 4%. Per quanto concerne l’importo di fr. 50'000.- il Pretore aggiunto ha considerato che le ricevute versate agli atti da AP 1 non potevano attestare l’avvenuto rimborso. Sulla base della perizia calligrafia egli ha concluso per la falsità di due ricevute prodotte (doc. 5 e 6 per fr. 9'500.- ognuna) e ritenuto l’esistenza di ragionevoli e giustificati dubbi riguardo all’autenticità e alla fedefacenza anche della terza ricevuta (doc. 4, per fr. 19'500.-). Poiché il convenuto non aveva dimostrato in altro modo di avere restituito quanto dovuto, ad eccezione di fr. 7'500.-, e preso atto che fr. 3'950.- erano oggetto della parallela procedura di disconoscimento di debito (SE.2011.9), il primo giudice ha accolto la pretesa per l’importo di fr. 38'500.-, oltre interessi. Per quanto riguarda la restituzione dell’importo di fr. 90'000.- il Pretore aggiunto ha ritenuto l’esistenza di ragionevoli e giustificati dubbi circa l’autenticità della ricevuta prodotta dal convenuto a comprova della restituzione (doc. 9) e, in mancanza di prove contrarie sulla sua autenticità, rispettivamente sull’avvenuto rimborso, ha accolto la petizione anche per tale l’importo.

 

                            E.  Con l’appello del 6 settembre 2013 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con istanza di medesima data egli chiede l’assunzione in questa sede di un messaggio di posta elettronica del 15 dicembre 2010 da lui inviato in risposta all’allora patrocinatore dell’attrice. Con risposta 21 ottobre 2013 AO 1 postula la reiezione integrale dell’appello, con protesta di spese e ripetibili di questa sede e con osservazioni di medesima data chiede di respingere la richiesta di assunzione di nuove prove in appello. Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei prossimi considerandi. 

 

 

 

 

e considerato

 

in diritto:              1.  Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 26 luglio 2013. Tenuto conto della sospensione dei termini (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), il gravame del 6 settembre 2013 è tempestivo, così come lo è la risposta del 21 ottobre 2013, essendo stata inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

 

                             2.  Con l’istanza 6 settembre 2013 AP 1 chiede l’assunzione in questa sede di un messaggio di posta elettronica datato 15 dicembre 2010, inviatogli dall’allora patrocinatore dell’attrice in risposta ad un suo precedente messaggio di medesima data. Questo documento sarebbe stato trovato “per puro caso” dall’appellante contestualmente allo sgombero della sua cantina. Egli spiega di non averlo prodotto in prima sede, poiché “convinto che non esistesse”. Ad ogni modo, anche nell’ipotesi in cui si fosse ricordato di questo messaggio di posta elettronica, “non avrebbe potuto controllare, visto che il suo ordinatore, nel 2011, era andato fuori uso ed era stato distrutto/eliminato” (istanza 6 settembre 2013, pag. 2). La richiesta non può trovare accoglimento. Innanzitutto si rileva che essa è basata su allegazioni e supposizioni non suffragate da alcun riscontro agli atti. La parte che chiede l’assunzione in appello di nuove prove deve infatti dimostrare le circostanze che adduce a sostegno della sua richiesta ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC, ciò che nella fattispecie con ogni evenienza non è avvenuto (sull’onere di allegazione e della prova della parte che chiede l’assunzione di nuove prove in appello: Seiler, Die Berufung nach ZPO, n. 1311, 1335 e 1358 e riferimenti). Anzi, la circostanza secondo cui egli non avrebbe saputo dell’esistenza di questo documento è pure messa in dubbio dal fatto che l’attrice già contestualmente alla petizione 8 agosto 2011 aveva prodotto i messaggi di posta elettronica scritti dallo stesso convenuto il 15 dicembre, rispettivamente il 17 dicembre 2010 (doc. L, M) in risposta al patrocinatore della controparte. Si rileva infine che l’assunzione del messaggio di posta elettronica richiesto dall’appellante in questa sede non è in concreto di alcun rilievo per il giudizio, atteso che distingue due fattispecie distinte (liquidazione del prestito della signora P__________ assunto da AP 1 e sottoscrizione di un riconoscimento di debito), distinzione confermata anche nel successivo messaggio del 17 dicembre 2010 (doc. M).    

 

                             3.  Preliminarmente si rileva che AP 1 da pagina 3 a pagina 12 dell’appello si limita a ribadire la propria versione dei fatti, a riassumere le fasi delle varie procedure giudiziarie e delle conclusioni pretorili, senza esprimere censure all’indirizzo della decisione impugnata. Le allegazioni esposte in questa parte dell’appello (“A. FATTI”) sono pertanto irricevibili, mancando precise censure alla decisione pretorile e non adempiendo i presupposti di motivazione richiesti dall’art. 311 cpv.1 CPC (DTF 138 III 374 consid. 4.3).

                                                                                                    

                             4.  In un primo capitolo l’appellante lamenta la violazione di norme procedurali e formali e un’istruttoria arbitraria.     

 

                           4.1  AP 1 contesta al Pretore aggiunto di avere considerato tutti i documenti da lui prodotti come eccepiti di falso. A suo dire l’attrice avrebbe invece eccepito di falso solo due delle ricevute da lui prodotte, in altre parole quelle non datate di fr. 9'500.- ognuna (doc. 5 e 6). La censura è infondata. L’attrice all’udienza di dibattimento del 13 settembre 2011 in replica (inc. n. OR.2011.15) ha confermato “l’eccezione di falso per quanto riguarda i documenti già eccepiti di falso nelle procedure SE.2011.9, nonché SO.2011.173/174, e che sono stati prodotti anche in questa procedura”. Nella procedura di disconoscimento di debito promossa dall’appellante (inc. n. SE.2011.9) l’attrice con le osservazioni 25 maggio 2011 ha espressamente eccepito di falso tutti i documenti prodotti da AP 1 a dimostrazione dell’avvenuto rimborso, e meglio oltre le due ricevute di fr. 9'500.- ognuna (doc. E, F) anche quella di fr. 19'500.- datata 21 dicembre 2002 (doc. D) e quella del 28 agosto 2004 relativa al rimborso dell’importo di fr. 90'000.- (doc. H, cfr. osservazioni 25 maggio 2011, pag. 4: “il documento D così come il doc. H, oltre che essere copie, sono dei falsi” e ancora pag. 6: “il documento H, presentato dall’attore, è un falso”). Contrariamente a quanto pretende l’appellante, l’attrice ha quindi eccepito di falso tutti i documenti da lui prodotti a dimostrazione dell’asserita restituzione degli importi di fr. 50'000.- e di fr. 90'000.-. Ne discende che tutte le censure, la cui motivazione si basa su tale assunto, vanno respinte (in particolare: appello, ad B1.1, pag. 13; ad B3, pag. 22; ad C4.1/4.2, pag. 35; ad C5.2 pag. 37, ad C6, pag. 39 seg.; ad C7, pag. 41 seg.).

 

                           4.2  L’appellante critica il Pretore aggiunto per avere rifiutato la richiesta di edizione dall’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) dell’incarto concernente la defunta signora S__________. Egli omette tuttavia di specificare la domanda e non spiega se l’agire del primo giudice costituisce una violazione del diritto di essere sentito con conseguente annullamento della decisione impugnata e rinvio dell’incarto all’istanza inferiore, oppure se chiede l’assunzione della prova offerta in questa sede. L’appellante si limita inoltre a ribadire in questa sede la finalità della prova, senza spiegare perché la sua assunzione sarebbe rilevante nel caso concreto e senza confrontarsi con la motivazione del Pretore aggiunto, il quale ha ritenuto l’assunzione di tale prova superflua, poiché determinante ai fini della causa era la questione a sapere se i soldi erano stati restituiti alla defunta signora S__________ e ciò non dipendeva dai motivi per i quali a suo tempo erano stati consegnati (decisione sulle prove 7 febbraio 2013). La censura, insufficientemente motivata, è pertanto inammissibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

                                 

                           4.3  AP 1 censura come arbitraria la decisione del 29 maggio 2013, con la quale il Pretore aggiunto ha rifiutato l’assunzione suppletoria di ulteriori mezzi di prova. Egli ritiene che il giudice di prima sede avrebbe dovuto “ordinare ex ufficio l’assunzione di mezzi di prova che la parte non si era riservata con gli allegati scritti, segnatamente se utili e necessari a fondare il suo libero convincimento” (appello, pag. 14). La censura è manifestamente infondata. La procedura oggetto della presente causa (OR.2011.15) è una procedura ordinaria retta dal principio attitatorio e dispositivo e quindi il giudice non accerta d’ufficio i fatti. Contrariamente a quanto ritiene l’appellante (di per sé irrilevante ai fini della presente causa) anche la procedura di disconoscimento di debito (inc. n. SE.2011.9), seppur semplificata, è retta dal principio attitatorio e dispositivo. La pretesa applicazione dell’art. 153 cpv. 2 CPC non entra in concreto in linea di conto, atteso che l’appellante, ancora una volta, parte dall’errata supposizione che l’attrice abbia eccepito di falso solo due delle ricevute da lui prodotte, ciò che non corrisponde al vero (cfr. supra consid. 4.1). E’ infine utile ricordare all’appellante che nell’ambito della presente procedura egli non ha presentato alcuna istanza di assunzione suppletoria di prove, avendo lui stesso limitato la richiesta del 24 maggio 2013 alla sola procedura di disconoscimento di debito (SE.2011.9). La censura è pertanto pure irricevibile.

 

                           4.4  L’appellante critica il Pretore aggiunto per avere ritenuto la deposizione della teste __________ F__________ e la sua deposizione in giudizio ai sensi dell’art. 192 CPC destituite di valore probatorio.

                                 L’appellante si limita a ribadire la propria valutazione personale circa l’attendibilità della teste __________ F__________ e, con considerazioni del tutto generiche, a ritenere la conclusione del Pretore aggiunto arbitraria, poiché non ha considerato la deposizione in giudizio di AP 1. L’appellante non spiega né i motivi per cui l’apprezzamento del primo giudice sarebbe errato né perché la sua deposizione sarebbe rilevante ai fini di causa. Il fatto che le conclusioni alle quali è giunto il primo giudice non corrispondano con quelle dell’appellante non costituisce una valida motivazione ai sensi dell’art. 311 CPC (DTF 137 III 226, pag. 234, 140 III 264 pagg. 266-267), di modo che le censure sono irricevibili.

 

                             5.  AP 1 lamenta un accertamento arbitrario dei fatti, sollevando nel suo appello tre censure (appello, punto B, pag. 20 – 22).

 

                           5.1  Con la prima censura egli critica il Pretore aggiunto per avere ritenuto come non contestata la circostanza secondo cui le email da lui scritte nel dicembre 2010, con le quali ha chiesto di concedergli tempo per pagare, siano state scritte in risposta alle domande di rimborso dell’attrice o del suo legale. Contrariamente a quanto pretende l’appellante (che non indica il passaggio dell’allegato, ove avrebbe contestato tale fatto, di modo che la censura è già solo per questo motivo irricevibile), nella risposta 6 settembre 2011 egli si limita a specificare di “non avere mai tergiversato e di avere sempre respinto le pretese della signora S__________” (risposta, pag.10). Nessun riferimento viene fatto in merito alla corrispondenza di posta elettronica avvenuta nel dicembre 2010, di modo che la conclusione del Pretore aggiunto, secondo cui AP 1 non ha contestato il fatto di avere scritto le email del dicembre 2010 in risposta alle domande di rimborso dell’attrice, regge alle critiche.

 

                           5.2  L’appellante contesta l’accertamento secondo cui egli nel dicembre del 2010 avrebbe chiesto all’attrice di pazientare con la restituzione degli importi dalla stessa reclamati. A suo dire tale richiesta concerneva un altro debito, da lui assunto, tra la signora Sa__________ e la defunta signora S__________. Ciò emergerebbe chiaramente dal contenuto della corrispondenza di posta elettronica del dicembre 2010 (doc. M, L). La censura è irricevibile. L’appellante con gli atti introduttivi non ha mai accennato alla circostanza secondo cui egli si fosse assunto il debito della signora Sa__________ e che le richieste di restituzione del dicembre 2010 (doc. M, L) riguardassero unicamente il rimborso di questo debito. Solo con il memoriale conclusivo, peraltro senza riferirsi allo scambio di corrispondenza di posta elettronica, l’appellante accenna al prestito da lui assunto dalla signora Sa__________ (conclusioni 24 giugno 2013, pag. 13). Essendo stata invocata per la prima volta con le conclusioni, l’allegazione è tardiva (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario, 232 CPC), come rettamente considerato dal Pretore aggiunto per tutte le contestazioni e allegazioni proposte dall’appellante solo con le conclusioni (sentenza impugnata, pag. 4). Nuovi fatti, argomentazioni o contestazioni sollevati per la prima volta con le conclusioni sono infatti inammissibili (II CCA 27 gennaio 2015 inc. 12.2013.152 e riferimenti). Ne discende l’irricevibilità della contestazione in questa sede, non essendo adempiute le condizioni poste dall’art. 317 cpv. 1 lett. b CPC.

 

                           5.3  Per quanto concerne la terza censura, secondo cui l’attrice avrebbe eccepito di falso solo due ricevute prodotte dall’appellante a dimostrazione dell’avvenuto rimborso e non tutte, come erroneamente ritenuto dal primo giudice, essa è infondata per le medesime ragioni esposte al considerando 4.1.

 

                             6.  Nella terza e ultima parte dell’appello AP 1 fa valere un’applicazione manifestamente errata del diritto ed un apprezzamento arbitrario dei fatti e delle prove (appello, punto C, pag. 23 – 43).

 

                           6.1  A titolo di premessa si osserva che l’appellante in questo lungo, ripetitivo e a tratti confuso capitolo, si limita a riproporre una propria lettura dei fatti, adducendo, in maniera irrita, nuove circostanze a sostegno della sua tesi, senza tuttavia confrontarsi compiutamente con le argomentazioni esposte dal Pretore aggiunto nella decisione impugnata. Tale modo di procedere rende gran parte del capitolo C (pag. 23 – 43) irricevibile, poiché non conforme ai requisiti degli art. 311 cpv. 1 e 317 cpv. 1 CPC. Ciò vale in particolare per le nuove argomentazioni, esposte per la  prima volta con le conclusioni, rispettivamente in questa sede e quindi in modo irrito, relative al motivo per cui egli non ha prodotto agli atti gli originali delle ricevute (appello ad 2.3/2.4, pag. 26, 27) e a quello per cui ha trattenuto l’importo di fr. 7'550.- (appello, ad. 2.2, pag. 25). Pure irricevibile per mancata motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) è il rimprovero mosso al Pretore aggiunto di non avere riconosciuto che l’importo di fr. 50'000.- gli sarebbe stato consegnato dalla defunta signora S__________ a titolo fiduciario (appello, pag. 23 e 24), esaurendosi la censura in una personale interpretazione dei fatti. La stessa è pure infondata, non essendoci agli atti alcun riscontro probatorio.

 

                           6.2  AP 1 critica il Pretore aggiunto per avere ritenuto false tutte le ricevute da lui prodotte a dimostrazione dell’avvenuto rimborso e negato la presunzione di autenticità (appello, pag. 28 – 36). Le critiche partono dall’errato presupposto che l’attrice abbia eccepito di falso solo due delle ricevute prodotte dall’appellante a dimostrazione della restituzione degli importi. Come esaminato al considerando 4.1 ciò non è il caso. Nella fattispecie il convenuto ha prodotto agli atti due ricevute non datate di fr. 9'500.- ognuna (doc. 5 e 6), una ricevuta di fr. 19'500.- del 21 dicembre 2002 (doc. 4) e una di fr. 90'000.- del 28 agosto 2004 (doc. 9). Come rettamente ritenuto dal Pretore aggiunto e contrariamente a quanto vuole fare intendere l’appellante, l’attrice ha eccepito di falso tutte le ricevute prodotte da AP 1 a dimostrazione dell’avvenuta restituzione degli importi ricevuti.

 

                           6.3  Il valore probatorio di un documento prodotto in causa a sostegno di un’allegazione dipende dalla sua autenticità. A norma dell’art. 178 CPC, conformemente alla regola generale dell’art. 8 CC, la parte che si prevale in causa di un documento deve provarne l’autenticità, quando la stessa è contestata dalla controparte. La contestazione deve essere sufficientemente motivata. La controparte non può pertanto limitarsi ad asserire in maniera generica che il documento è falso. Essa deve addurre tutti gli elementi concreti e/o le prove atti a suscitare nel giudice seri dubbi circa l’autenticità del contenuto del documento o della firma che esso reca, in modo tale che la presunzione di fatto dell’autenticità del documento decada. Se vi riesce, allora la parte che si prevale del documento dovrà dimostrare che lo stesso è autentico (Messaggio concernente il Codice processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, FF 2006, pag. 6694 e seg.; Weibel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3a ed., Zurigo 2013, n. 1, 5 e segg. ad art. 178 CPC). Un documento può essere prodotto sia in originale sia in fotocopia. Se vi è motivo di dubitare della sua autenticità, il giudice o la controparte può esigere la produzione dell’originale (art. 180 cpv. 1 CPC). Il valore probatorio di una fotocopia va valutato nell’ambito del libero apprezzamento delle prove (Messaggio concernente il Codice processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, FF 2006, pag. 6695).

 

                        6.3.1  Il Pretore aggiunto, sulla base della perizia, ha concluso che le due ricevute non datate di fr. 9'500.- ognuna (doc. 5 e 6) erano da considerare false. Questa conclusione non è stata contestata dall’appellante, che anzi la ammette. Per quanto attiene alle altre ricevute prodotte dall’appellante a dimostrazione dell’avvenuto rimborso degli importi reclamati (ricevuta del 21 dicembre 2002 di fr. 19'500.-: doc. 4 e dichiarazione di restituzione del 28 agosto 2004 di fr. 90'000.-: doc. 9), il primo giudice ha reputato che nel caso concreto vi fossero ragionevoli e giustificati dubbi circa l’autenticità e la fedefacenza delle fotocopie prodotte agli atti e, in mancanza di prove circa la loro autenticità, non avendo AP 1 dimostrato in altro modo di avere rimborsato i mutui, ha accolto la petizione. Il fatto che l’appellante avesse prodotto due ricevute false, non poteva che far sorgere il dubbio che anche i doc. 4 e 9 non fossero autentici. Questo dubbio era inoltre rafforzato dal fatto che, contrariamente all’ordinario andamento delle cose, AP 1 non aveva conservato gli originali com’era invece nel suo interesse fare e dal fatto che un documento prodotto in fotocopia poteva essere il frutto di un collage la cui contraffazione difficilmente poteva essere accertata, come attestato dalla perizia agli atti. In merito alla ricevuta del 28 agosto 2004 concernente l’importo di fr. 90'000.- (doc. 9), il Pretore aggiunto ha inoltre spiegato che i dubbi circa la sua autenticità erano consolidati dal fatto che se AP 1 davvero dal 2004 era in possesso della dichiarazione di restituzione, mal si comprendeva per quale motivo nel 2010, in risposta alle richieste di restituzione dell’attrice, egli avesse chiesto di pazientare invece di rispondere di non dovere più nulla.

 

                        6.3.2  L’appellante critica la “valutazione globale” operata dal Pretore aggiunto in merito all’autenticità delle ricevute da lui prodotte in causa a dimostrazione dell’avvenuto rimborso degli importi reclamati. Egli si limita a considerazioni generiche e irrilevanti, e a interpretazioni soggettive dei fatti, che rendono l’appello ancora una volta irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Da una parte misconosce il meccanismo dell’art. 178 CPC (le sue considerazioni fanno infatti riferimento al CPC-TI, non applicabile alla fattispecie), e si fonda sull’errato presupposto che l’attrice non abbia eccepito di falso le ricevute da lui prodotte. Dall’altra critica il Pretore aggiunto “perché considera l’appellante l’autore delle falsificazioni” (appello, pag. 29 – 34). Su questo punto l’appello contiene mere supposizioni e ipotesi, che, oltre a non essere suffragate da alcun riscontro probatorio, sono irrilevanti ai fini della presente causa, di natura civile.

                                  Ne discende che la decisione del Pretore aggiunto, il quale, sulla  base degli elementi agli atti, ha ritenuto che vi fossero ragionevoli e giustificati dubbi riguardo all’autenticità delle ricevute 21 dicembre 2002 (doc. 4) e 28 agosto 2004 (doc. 9) deve essere confermata.

 

                           6.4  L’appellante lamenta un errato apprezzamento delle prove anche per quanto concerne la conclusione del Pretore aggiunto in merito all’esistenza di un secondo mutuo di fr. 90'000.-, ammessa dal primo giudice sulla base della ricevuta di pagamento del 28 agosto 2004 di fr. 90'000.- (doc. 9). Egli ha considerato la tesi di AP 1 di avere ricevuto nel giugno 2004 unicamente la somma di fr. 40'000.- e di avere estinto i debiti contratti con la signora S__________ con la restituzione, nel 2004, della somma complessiva di fr. 90'000.- (fr 50'000.- ricevuti nel 2002 e fr. 40'000.- ricevuti nel 2004), come attestato dalla ricevuta doc. 9, in contraddizione con il suo pagamento del luglio 2011 dell’importo di fr. 7'550.-. Se AP 1 avesse saldato tutti i suoi debiti già nel 2004, egli non avrebbe più avuto motivo di versare ancora dei soldi ad estinzione dei due mutui. L’appellante si limita ancora una volta a contrapporre la propria versione e interpretazioni dei fatti, con considerazioni generiche che non adempiono ai presupposti di motivazione dell’art. 311 cpv. 1 CPC.  

 

                             7.  Ne discende la reiezione del gravame, per quanto ricevibile, e la conferma del giudizio di prime cure (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le spese processuali e le ripetibili sono poste interamente a carico dell’appellante, risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

 

 

 

decide:                 1.  L’appello 6 settembre 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

                             2.  Gli oneri processuali di fr. 4'000.-, già anticipati da AP 1, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 4'000.- per ripetibili d’appello.

 

 

                             3.  Notificazione:

 

-,

-.

 

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

 

 

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).