Incarto n.
12.2013.136

Lugano

14 dicembre 2015/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Raffaello Balerna

 

vicecancelliera :

Butti

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.251 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 7 aprile 2010 da

 

 

AP 1

rappr. dall’avv. RA 1

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. dall’avv. RA 2

 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento di fr. 80'013.55 oltre interessi al 5% dal 17 novembre su fr. 32'280.- e dal 10 dicembre 2009 su
fr. 47’733.55 e di ordinare all’Ufficiale del registro fondiario di __________ di iscrivere per tale importo in via definitiva un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori in suo favore ed a carico della part. n. 738 RFD di __________ (ora frazione del Comune di __________) di proprietà della convenuta, già iscritta in via provvisoria;

 

domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e la cancellazione dell’ipoteca legale provvisoria e che il Pretore con sentenza 5 agosto 2013 ha parzialmente accolto, ordinando per la somma di fr. 80'013.55 oltre interessi al 5% dal 10 gennaio 2010 l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale sulla particella in questione e respingendo l’azione creditoria per carenza di legittimazione passiva;

appellante l’attrice che con atto di appello 9 settembre 2013 chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre con risposta 18 ottobre 2013 la convenuta postula la reiezione del gravame e con contestuale appello incidentale chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e cancellare quindi l’ipoteca legale provvisoria, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

appello incidentale avversato dall’attrice con risposta 4 dicembre 2013 che ne postula la reiezione integrale, sempre con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

 

 

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                            A.  In data 10/17 marzo 2008 __________, coniuge di AO 1, ha sottoscritto, unitamente allo Studio di architettura F__________ __________ (di seguito Studio __________) in qualità di direzione lavori, con la ditta AP 1 un contratto di appalto per la fornitura e la posa degli impianti sanitari e di riscaldamento nell’ambito dell’edificazione di un’abitazione unifamiliare sulla part. n. 738 RFD di __________ (ora frazione del Comune di __________) - nel frattempo divenuta di proprietà di AO 1 (doc. C) - per un mercede di fr. 111'366.20 IVA inclusa (doc. D). Il 10 dicembre 2009 la ditta AP 1 ha emesso a carico di __________ due fatture per le opere svolte (doc. H e I) da cui risultava, tenuto conto degli acconti versati, un saldo a suo favore di fr. 80'013.55 (doc. L), rimasto impagato.

 

                            B.  Dopo aver ottenuto, con decreto supercautelare 17 dicembre 2009 poi confermato in via cautelare l’8 febbraio 2010, l’annotazione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori per la somma di fr. 80'013.55 oltre interessi al 5% dal 17 novembre su fr. 32'280.- e dal 10 dicembre 2009 su fr. 47’733.55 sul fondo oggetto dei lavori (inc. n. DI.2009.1853), AP 1, con tempestiva petizione del 7 aprile 2010, ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 80'013.55 oltre interessi al 5% dal 17 novembre su fr. 32'280.- e dal 10 dicembre 2009 su
fr. 47’733.55 e l’iscrizione in via definitiva per uguale importo dell’ipoteca legale. In breve, l’attrice ha sostenuto di essere stata incaricata di eseguire le opere elencate nel contratto d’appalto di cui al doc. D e che poi in corso d’opera la convenuta - divenuta nel frattempo proprietaria del fondo - e suo marito le avrebbero chiesto delle opere supplementari (doc. E e M ), le quali sarebbero state realizzate a regola d’arte e quindi avrebbe diritto al saldo ancora dovuto.
Con risposta 11 giugno 2010 la convenuta si è opposta alla petizione e ha contestato le pretese creditorie dell’attrice. In sintesi, essa ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in merito all’azione creditoria, sostenendo che l’unico committente sarebbe suo marito __________, il solo ad aver sottoscritto il contratto d’appalto e destinatario delle richieste d’acconto e delle fatture finali agli atti. A suo dire inoltre né lei né suo marito avrebbero ordinato o approvato l’esecuzione di lavori supplementari e che in ogni caso le opere eseguite dall’attrice presenterebbero diverse carenze, in particolare per quanto riguarda la termopompa scelta e posata dall’attrice che si sarebbe rilevata sottodimensionata e non confacente ai desiderata del committente (il quale avrebbe chiesto di poter riscaldare contemporaneamente e in modo continuativo durante tutto l’anno l’abitazione, la vasca __________7 interna e la piscina esterna), comportando quindi un minor valore dell’opera che compenserebbe ampiamente la pretesa di controparte.
L’attrice in replica ha ribadito che la pretesa riguardava le modifiche e le opere supplementari eseguite su ordine della convenuta e di suo marito. Essa ha rilevato inoltre che la stessa direzione lavori avrebbe designato la convenuta quale proprietaria e committente dell’opere, la quale sarebbe tenuta al pagamento della mercede anche in virtù del diritto matrimoniale (art. 166 cpv. 3 CC), dunque l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da controparte sarebbe del tutto infondata. L’attrice ha evidenziato poi che la direzione lavori avrebbe approvato la liquidazione finale (doc. Q) riconoscendo l’esecuzione di opere supplementari. Da ultimo essa ha negato la presenza di difetti nell’opera, osservando che né i committenti né la direzione lavori avrebbero mai specificato che la termopompa avrebbe dovuto garantire il riscaldamento della piscina interna ed esterna durante la stagione invernale.
Con la duplica la convenuta ha confermato le eccezioni e obiezioni al pagamento delle mercede già formulate con la risposta, rilevando che anche nella denegata ipotesi in cui sia stata la direzione lavori ad ordinare l’esecuzione delle contestate opere supplementari, ciò non sarebbe vincolante per la committenza, difettando in concreto una specifica autorizzazione da parte della stessa.
Esperita l’istruttoria, nell’ambito della quale è stata in particolare allestita la perizia giudiziaria dell’ing. F__________ __________, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e presentato i rispettivi memoriali conclusivi scritti, con i quali hanno ribadito le proprie contrapposte tesi e domande.  

                            C.  Con sentenza 5 agosto 2013 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione, ordinando all’Ufficiale del registro fondiario di __________ di iscrivere per la somma di fr. 80'013.55 oltre interessi al 5% dal 10 gennaio 2010 in via definitiva un’ipoteca legale a favore dell’attrice sulla part. n. 738 RFD di __________ (ora frazione del Comune di __________) di proprietà della convenuta (dispositivo n. 1.1.), respingendo la domanda creditoria per carenza di legittimazione passiva della convenuta (dispositivo n. 1.2.) e ponendo la tassa di giustizia di fr. 8'000.- e le spese, ivi comprese quelle peritali, a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili (dispositivo n. 2.).

 

                            D.  Con atto d’appello 9 settembre 2013 l’attrice chiede la riforma dei dispositivi 1.,1.2. e 2. del giudizio impugnato, nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 18 ottobre 2013 la convenuta postula la reiezione del gravame e con contestuale appello incidentale chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e cancellare quindi l’ipoteca legale provvisoria, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta all’appello incidentale 4 dicembre 2013 l’attrice ne postula la reiezione integrale, sempre con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, in diritto.

 

 

e considerato

 

in diritto:

 

                             1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

 

                             2.  Nella propria sentenza il Pretore ha dapprima accolto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta per l’azione creditoria. Il primo giudice, richiamato l’art. 143 CO, ha escluso una solidarietà derivante da un accordo contrattuale, rilevando come dagli atti era emerso: che il contratto d’appalto (doc. D) indicava come committente unicamente __________, a quel tempo proprietario del mapp. n. 738 RFD di __________ (ora frazione del Comune di __________), donato in seguito alla convenuta (doc. C); che l’attrice ha sempre indicato __________ quale committente e destinatario delle richieste d’acconto, delle fatture finali e delle proposte di liquidazione della mercede (doc. F, G, H, I L, N, Q e R) senza accenni o riferimenti alla convenuta; che sebbene dai verbali di seduta allestiti dalla direzione lavori (doc. T) emergeva che la convenuta aveva partecipato ai sopralluoghi e alle discussioni sui lavori da eseguire, laddove erano state prese delle decisioni risultava essere presente anche il marito __________ (sentenza impugnata, consid. 10.2). Il giudice di prime cure si è poi confrontato con la questione a sapere se, come preteso dall’attrice, vi era stata una solidarietà ex lege fondata sulle norme del diritto matrimoniale (art. 166 CC) giungendo alla conclusione che in concreto non fossero adempiute le condizioni per riconoscere una responsabilità solidale della convenuta con il marito (decisione impugnata, consid. 10.3).
Quanto alla domanda di iscrizione definitiva dell’ipoteca legale, il Pretore ha ritenuto incontestati il diritto dell’attrice a postularla nei confronti della convenuta e la tempestività della stessa. Sulla base dell’istruttoria, in particolare della deposizione testimoniale dell’architetto che si è occupato della direzione lavori sul cantiere, il primo giudice ha accertato che la committenza aveva ordinato e autorizzato le modifiche e le opere aggiuntive al contratto d’appalto, rimarcando come il riconoscimento e l’approvazione di tali opere da parte della direzione lavori sarebbero comunque stati sufficienti per vincolare il committente in virtù dell’art. 32 e segg. CO (sentenza impugnata, consid. 13). Sulla base della perizia giudiziaria e delle deposizioni testimoniali degli operai che hanno lavorato sul cantiere, il Pretore ha in seguito accertato che i lavori supplementari fatturati dall’attrice sono stati eseguiti e che l’importo esposto nelle fatture era congruo, rilevando che il mancato pagamento delle stesse nel termine concordato tra le parti ha fatto perdere alla committenza il diritto allo sconto dell’1% previsto nel contratto iniziale (decisione impugnata, consid. 14). In merito ai difetti dell’opera lamentati dalla convenuta, ed in particolare all’asserito sottodimensionamento della termopompa fornita dall’attrice, il giudice di prime cure, dopo aver accertato che solo in corso d’opera la committenza ha richiesto di poter riscaldare la piscina esterna anche durante la stagione invernale, ha ritenuto, in applicazione del principio dell’affidamento, non provata la tesi della convenuta secondo cui tale richiesta doveva venir intesa dall’appaltatrice nel senso di posare una termopompa in grado di riscaldare contemporaneamente ed in modo continuativo durante tutto l’anno, stagione invernale inclusa, l’abitazione, la vasca __________7 interna e la piscina esterna (sentenza impugnata, consid. 17). Inoltre il primo giudice, sulla base della perizia giudiziaria e della deposizione testimoniale del fornitore della termopompa posata, ha evidenziato che per poter garantire il preteso riscaldamento contemporaneo e continuativo di tutti gli ambienti durante la stagione invernale, occorrerebbe posare un impianto supplementare destinato al funzionamento della piscina interna, con un costo stimato dal perito di fr. 50'000.- (decisione impugnata, consid. 18). Da ultimo il Pretore ha respinto le pretese fatte valere dalla convenuta poiché in ogni caso quest’ultima non aveva provato il preteso minor valore dell’opera (sentenza impugnata, consid. 19).

 

 

                              I.  Sull’appello principale

 

                             3.  L’attrice contesta le argomentazioni pretorili che negano la legittimazione passiva della convenuta ed escludono una solidarietà tra i coniugi in virtù del diritto matrimoniale.
Essa rimprovera al Pretore un errato accertamento dei fatti ed un’errata applicazione del diritto per aver ritenuto __________ quale committente delle opere e di riflesso unico debitore dell’importo rivendicato. Al riguardo l’attrice ribadisce come dall’istruttoria (segnatamente dai verbali di sopralluogo doc. T, dalla liquidazione finale doc. Q e dall’audizione testimoniale dell’arch. L__________) era emerso che la richiesta di eseguire le opere supplementari sia stata effettuata dalla convenuta, la quale risulta quindi anche lei committente dei lavori. Inoltre l’appellante sostiene anche in questa sede la tesi della solidarietà tra coniugi ai sensi dell’art. 166 CC, in quanto vi è stata da parte della convenuta una volontà o quantomeno un consenso tacito di lasciar agire il coniuge in rappresentanza dell’unione coniugale nell’ambito della richiesta dei lavori in questione.

                           3.1  La legittimazione delle parti al processo deve essere esaminata d’ufficio dal giudice (DTF 126 III 59 consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 108 II 216 consid. 1). Questo principio vale tuttavia soltanto per l’applicazione del diritto e non per le circostanze di fatto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 339 ad art. 181, con richiamo alla decisione del Tribunale Federale 4C.198/2004 del 6 luglio 2004, pubb. in: Droit du bail 2005 pag. 13). La legittimazione passiva, ossia la posizione della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito emanato dal giudice sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati. Determinare la legittimazione passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 II 82 consid. 1a; decisione del Tribunale Federale 5C.243/2002 del 2 giugno 2003; sentenza II CCA 28 marzo 2013 inc. n. 12.2012.57). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva sia data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale l’attore procede (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 181; sentenze II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.104, marzo 2013, inc. n. 12.2012.57).

                           3.2  In concreto l’attrice fonda le proprie pretese sull’esecuzione di opere supplementari, aggiuntive a quelle oggetto del contratto d’appalto del 10/17 marzo 2008 (doc. D). Tale documento è stato sottoscritto oltre che dalla ditta attrice, in qualità di appaltatrice, anche da __________, che viene indicato quale committente, e dallo Studio __________, che figura quale direzione lavori. A prima vista parrebbe pertanto che il committente delle opere sia __________, così come accertato dal Pretore.

                                  La tesi secondo cui un coniuge rappresenta l’altro sicuramente non può giovare all’appellante, questo principio valendo solo se il negozio concluso dal coniuge concerne “i bisogni correnti della famiglia” (art. 166 cpv. 1 CC), circostanza che come rettamente rilevato anche dal Pretore non ricorre nel caso di specie, in quanto non si tratta di bisogni correnti della comunione domestica.

                           3.3  Chiarito quanto sopra occorre verificare se ed a quale titolo la convenuta è intervenuta in merito alla richiesta delle opere supplementari in questione.
Dagli atti si evince che la convenuta era spesso presente sul cantiere unitamente al marito __________ e ha partecipato attivamente alle discussioni sui lavori da eseguire, fornendo indicazioni e richieste (verbali di seduta 21 luglio 2009 e 6 ottobre 2010, doc. T). Inoltre essa ha assistito al collaudo dell’opera (cfr. verbale di completazione 16 novembre 2009, doc. T). Nel contempo proprio perché __________ ha presenziato in più occasioni ai sopralluoghi a fianco della convenuta, egli ha potuto osservare il ruolo assunto da quest’ultima nella gestione delle opere in questione, e non ha mai eccepito nulla in merito. Egli ha perciò legittimato l’operato della convenuta di fronte a terzi dando l’impressione che essa agisse con il suo benestare e che fosse autorizzata ad occuparsi dei lavori in sua vece.
L’istruttoria ha permesso altresì di accertare che è stata la stessa convenuta a richiedere le opere supplementari contestate (circostanza questa suffragata dalla testimonianza dell’arch. L__________ __________, dipendente dello Studio __________ che si è occupato personalmente della direzione lavori sul cantiere dell’appellata, cfr. verbale d’audizione testimoniale 13 gennaio 2011, pag. 7, nonché dall’interrogatorio formale di D__________ __________, cfr. verbale 16 maggio 2013, pag. 6), che la convenuta è stata indicata come committente anche nella liquidazione finale allestita dalla direzione lavori (doc. Q), la quale l’ha sempre designata come committente delle opere supplementari, informandola sull’avanzamento dei lavori (doc. S).
Tutto ben considerato, alla luce di quanto precede, è evidente che l’attrice poteva in buona fede ritenere la convenuta sua partner contrattuale per le opere supplementari in questione.
Tale conclusione non muta neppure in virtù della (irrilevante) circostanza, sollevata dalla convenuta ed erroneamente ritenuta anche dal Pretore, costituita dall’emissione delle richieste d’acconto (doc. F e G) e delle fatture 10 dicembre 2009 (doc. H e I) per le opere eseguite a nome di __________.
Questa Camera ha infatti ripetutamente stabilito che la sola intestazione della fattura non consente di trarre indicazioni circa la titolarità del rapporto contrattuale (da ultimo sentenza II CCA 18 agosto 2015 inc. n. 12.2014.227 e rinvii).

                             4.  Ne discende che l’appello principale è accolto, seppur per altri motivi rispetto a quelli indicati dall’appellante, nel senso che va riconosciuta la legittimazione passiva di AO 1.
Dal momento che dalla sentenza di prima istanza emergono gli accertamenti relativi all’ammontare della mercede e ai lamentati difetti, questa Camera dispone di tutti gli elementi necessari e può quindi essa stessa statuire sul merito della pretesa dell’attrice (art. 318 cpv. 1 lett. b CPC). Infatti, come accertato dal primo giudice, e confermato in questa sede (cfr. considerandi successivi), le opere supplementari fatturate dall’attrice sono state eseguite a regola d’arte e l’importo esposto nelle fatture è corretto. Ne consegue che il dispositivo 1.2. del Pretore va riformato nel senso che la domanda creditoria è accolta e quindi AO 1 è condannata a pagare all’attrice fr. 80'013.55 oltre interessi al 5% dal 10 gennaio 2010.

 

 

                             II.  Sull’appello incidentale

 

                             5.  Con l’appello incidentale la convenuta postula di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e cancellare quindi l’ipoteca legale provvisoria. Essa contesta anche in questa sede che siano stati eseguiti dei lavori supplementari al contratto d’appalto e ribadisce l’esistenza di un difetto dell’opera, segnatamente l’impossibilità di riscaldare contemporaneamente e in modo continuativo l’abitazione, la vasca __________7 interna e la piscina esterna durante tutto l’anno stagione invernale inclusa. La convenuta rileva che l’istruttoria aveva accertato che l’attrice era conoscenza dell’esigenza di ottenere un impianto in grado di adempiere a tale riscaldamento, per cui il Pretore era caduto nell’arbitrio laddove aveva ritenuto che una simile richiesta non era stata fatta all’appaltatrice, sostenendo come la stessa non sarebbe frequente alle nostre latitudini, rilevando l’assenza dal domicilio per alcuni periodi del committente e il rischio di inquinamento ambientale che il richiesto riscaldamento potrebbe cagionare (appello pag. 16 in fondo e 17 in lato). Essa sostiene infine che il minore valore dell’opera corrisponde al costo per porre rimedio al citato difetto; importo che il perito ha indicato in almeno fr. 50'000.- e che va compensato e dedotto dalla pretese fatta valere dall’attrice (appello pag. 18).

                             6.  Preliminarmente si impone di rilevare che l’appello incidentale risulta per la quasi totalità irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). L’appellante incidentale non si è in effetti confrontata criticamente con gran parte delle argomentazioni pretorili, ed in particolare non ha spiegato per quali motivi di fatto e di diritto le stesse fossero errate e dovessero con ciò essere modificate. Essa ha riproposto semplicemente la propria interpretazione dei fatti, limitandosi perlopiù a trascrivere, con qualche piccola modifica redazionale e brevi commenti relativi al giudizio pretorile, quanto già scritto nel suo memoriale conclusivo (ciò vale in particolare per il punto F da pag. 9 a 17 dell’appello incidentale che corrisponde rispettivamente ai punti 6.2, 6.3 e 6.4 delle conclusioni). Tale modo di procedere è inammissibile in questa sede, poiché l’atto d’appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in particolare dedotto che l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger, op. cit, 2ª ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad art. 311; sentenza del Tribunale federale 4A_659/2011 del 7 dicembre 2011 consid. 4; sentenze II CCA del 25 novembre 2014 inc. 12.2013.111, 14 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.131, 5 maggio 2015 inc. 12.2014.80), fermo restando inoltre che, secondo costante ed univoca giurisprudenza, la semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza oppure anche solo la riproduzione di ampi stralci degli stessi non costituisce una valida motivazione d’appello secondo l’art. 311 cpv. 1 CPC (Trezzini in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), p. 1367 ad art. 311 CPC; DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; sentenze del Tribunale Federale 5A_438/2012 del 27 agosto 2012 consid. 2.2, 4A_252/2012 del 27 settembre 2012 consid. 9.2.1, 4D_103/2012 del 14 maggio 2013; sentenze II CCA del 6 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.191, 27 gennaio 2015 inc. n. 12.2013.152, 5 maggio 2015 inc. n. 12.2014.80).

                             7.  Quand’anche, per ipotesi, si volesse ammettere la ricevibilità dell’appello incidentale sulla questione dell’esistenza del difetto dell’opera, ossia nella misura in cui al Pretore viene rimproverato di aver arbitrariamente ritenuto non provata la richiesta del committente di poter riscaldare contemporaneamente ed in modo continuativo l’abitazione, la piscina interna e quella esterna anche d’inverno (sostenendo come una tale richiesta non sarebbe frequente alle nostre latitudini, rilevando l’assenza del committente dal suo domicilio durante la stagione invernale e il rischio di inquinamento ambientale che un simile riscaldamento potrebbe provocare), lo stesso risulterebbe comunque infondato anche nel merito. In effetti, anche se si volesse seguire la convenuta ed ammettere con lei che le considerazioni del Pretore sono personali e non suffragate da elementi concreti, la sua posizione non sarebbe migliore. In effetti, essa non ha in tal modo ancora dimostrato che l’appaltatrice era conoscenza dell’esigenza di ottenere un impianto in grado di garantire il riscaldamento contemporaneo e continuativo dei suddetti ambienti durante tutto l’arco dell’anno, stagione invernale inclusa.
Dall’istruttoria è emerso invero che tale requisito non era mai stato comunicato a suo tempo alla ditta appaltatrice.
Il perito giudiziario ha rilevato infatti che nel capitolato d’appalto era previsto il riscaldamento della piscina esterna, ma non veniva indicato se lo stesso doveva essere cumulato con quello dell’abitazione, e che non veniva citato il riscaldamento vasca __________7 interna in quanto la stessa non era prevista nel progetto iniziale (cfr. perizia, pag. 11). Dalla deposizione testimoniale dell’arch. L__________ __________ risulta inoltre che solo in corso d’opera erano state richieste della modifiche tra cui la posa della vasca interna di trattamento con acqua salata (vasca __________7) ed il riscaldamento della piscina esterna anche d’inverno (verbale d’udienza testimoniale 13 gennaio 2011, 6 in fondo). Il teste H__________ Q__________, fornitore della termopompa posata dall’attrice, ha poi riferito che il riscaldamento della vasca interna riempita con acqua salata, impone temperature elevate, per evitare la solidificazione del sale; quindi, viste le dimensioni dei locali dell’abitazione e della piscina esterna, nonché le citate specificità della vasca interna, egli ha escluso che l’impianto prescelto potesse garantire un riscaldamento contemporaneo e continuativo di tali ambienti durante il periodo invernale, precisando tuttavia che ciò sarebbe possibile attraverso la regolazione manuale della termopompa in base alle priorità e necessità dei proprietari (verbale di rogatoria 18 agosto 2011, pag. 4). Infine dall’e-mail 19 ottobre 2009 inviato dalla convenuta all’attrice (e meglio a D__________ __________), a suo marito e allo Studio __________, con copia per conoscenza al suo patrocinatore (doc. 2), si evince che l’esigenza della committenza era di poter riscaldare contemporaneamente l’abitazione, la piscina esterna e la vasca interna unicamente nelle stagioni intermedie: infatti nell’e-mail summenzionato è indicato che “noi abbiamo bisogno di un riscaldamento che funziona al interno, riesce a riscaldare la piscina esterna a minimo 28 gradi da Aprile a Novembre e riscaldare la __________7 a 37 Gradi e di più”.
Alla luce di quanto appena illustrato emerge chiaramente che l’impianto di riscaldamento fornito dall’attrice corrisponde a quanto concordato con la committenza rispettivamente a quanto indicato nel contratto d’appalto, che solo dopo la posa della termopompa la committente ha sollevato la questione dell’impossibilità di riscaldare contemporaneamente la casa, la piscina esterna e la vasca interna anche nei mesi invernali e che in ogni caso tale desiderata non era stata comunicata a suo tempo all’appaltatrice. Ne consegue che a giusta ragione il primo giudice ha escluso l’esistenza di un difetto d’opera e ha respinto le pretese di minor valore (tra l’altro non provate) della convenuta.

                             8.  Ne discende che l’appello incidentale, nella stretta misura in cui è ricevibile, deve essere respinto con conferma della decisione impugnata, senza che sia necessario approfondire le ulteriori obiezioni – per altro irricevibili o infondate – della convenuta che da una parte ha negato di aver lei o suo marito ordinato delle opere supplementari (quando invece l’istruttoria, ed in particolare la deposizione testimoniale dell’architetto che si è occupato della direzione lavori, ha accertato che la committenza aveva ordinato ed autorizzato le modifiche e le opere supplementari, aggiuntive a quelle oggetto del contratto d’appalto), rispettivamente che tali opere siano state eseguite (le deposizioni testimoniali degli operai che hanno lavorato sul cantiere e la perizia giudiziaria avendo al contrario confermato che i lavori supplementari fatturati dall’attrice sono stati eseguiti e che l’importo esposto nelle fatture era congro) e dall’altra pretende lo sconto contrattuale del 1% (dimenticando tuttavia che, come rettamente ritenuto anche dal Pretore, lo sconto è una riduzione percentuale della retribuzione concessa per incentivare un rapido pagamento della mercede e che, come è il caso nella presente fattispecie, il mancato pagamento nel termine pattuito fa perdere al committente il diritto allo sconto).

 

                            III.  Sulle spese giudiziarie

 

                             9.  Alla luce di quanto precede l’appello principale dell’attrice è accolto come ai considerandi, mentre l’appello incidentale della convenuta deve essere respinto. L’esito del presente giudizio comporta una riforma degli oneri processuali di prima sede, che seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI). La tassa di giustizia e le spese (comprese quelle peritali) della sede pretorile (non contestate nel loro ammontare) sono poste a carico della convenuta. Per quel che concerne le ripetibili di primo grado, si osserva però che l’appellante principale non ha indicato quale importo avrebbe voluto ottenere in riforma del dispositivo pretorile, che le aveva compensate, di modo che la sua richiesta dev’essere dichiarata irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC/TI; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 10 seg. e 34 ad art. 309; sentenze della II CCA 30 giugno 2014 inc. n. 12.2012.208, 26 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.147, 22 maggio 2015 inc. 12.2013.96).
Gli oneri processuali e le ripetibili della procedura d’appello seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 80'013.55 per entrambi gli appelli. Importo questo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale. La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (testo in vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità per ripetibili è calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati per le spese giudiziarie gli art. 148 CPC/TI, 106 CPC, la LTG e il Rtar

 

 

decide:                  I.  L’appello principale 9 settembre 2013 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 5 agosto 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 è cosi riformata:

                                  1.     La petizione è integralmente accolta.

                                         1.1   Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ di procedere all’iscrizione definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per la somma di
fr. 80'013.55 oltre interessi al 5% dal 10 gennaio 2010, a carico della part. n. 738 RFD di __________, di proprietà di AO 1, __________, ed a favore di AP 1, __________.

 

                                         1.2   AO 1, __________, è condannata a pagare a AP 1, __________, la somma di fr. 80'013.55 oltre interessi al 5% dal 10 gennaio 2010.

                                         2      La tassa di giustizia di fr. 8'000.- e le spese, ivi comprese quelle peritali, da anticipare come di rito, sono poste a carico della convenuta. Non si assegnano ripetibili.

 

                             II.  Le spese processuali dell’appello principale di fr. 8'000.- già parzialmente anticipate dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, la quale rifonderà alla controparte fr. 5’000.- per ripetibili d’appello.

                            III.  L’appello incidentale 18 ottobre 2013 di AO 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

 

                            IV.  Le spese processuali dell’appello incidentale di fr. 8'000.- in parte già anticipate dall’appellante incidentale, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 5’000.- a titolo di ripetibili per l’appello incidentale.

 

 

 

 

                            V.  Notificazione:

 

- avv.;

- avv..

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).