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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2013.2587 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza 21 giugno 2013, con procedura ai sensi dell'art. 257 CPC per la tutela giurisdizionale dei casi manifesti, da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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chiedente la condanna del convenuto al versamento di fr. 165'225.- oltre interessi di mora, nonché il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo fatto spiccare al riguardo, domanda che il Pretore ha parzialmente accolto con decisione 23 agosto 2013, condannando il convenuto a versare all’istante fr. 142'000.-, oltre interessi al 5% dal 20 marzo 2013, rigettando nel contempo in via definitiva, limitatamente a tale importo, l'opposizione interposta al PE _________dell'UE di Lugano, con tasse e spese ripartite in base alla soccombenza e riconoscimento di ripetibili parziali all'istante;
appellante il convenuto, che con appello 6 settembre 2013 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, l’annullamento del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente l'istanza e mantenere l'opposizione interposta nell'ambito della relativa procedura esecutiva, con protesta di spese e ripetibili;
mentre l'istante con osservazioni (correttamente: risposta) 9 ottobre 2013
postula la reiezione del gravame con protesta di tasse, spese e ripetibili
d'appello;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che AO 1 ha eseguito lavori di pavimentazione presso immobili di proprietà di AP 1 siti nel comune di C__________, emettendo il 19 maggio 2011 una fattura finale, già considerati gli acconti ricevuti, ammontante a fr. 202'400.- (doc. C);
che il 26
maggio 2001 il committente di tali opere ha sottoscritto un riconoscimento di
debito (doc. D) impegnandosi a saldare con quattro rate mensili la somma di fr.
192'000.-, secondo un piano di pagamento che non è però stato rispettato
malgrado i ripetuti solleciti della creditrice (doc. E);
che, nuovamente sollecitato a versare il residuo di fr. 172'000.- (un acconto
di fr. 20'000.- essendo stato nel frattempo pagato), il committente ha
formulato il 3 settembre 2012 (doc. I) una proposta di pagamento rateale
prospettando il saldo del debito entro il mese di novembre dello stesso anno;
che, ricevuti nel frattempo due ulteriori acconti di complessivi fr. 10'000.-,
la creditrice ha avviato la procedura di incasso facendo spiccare il 28
novembre 2012 un PE per complessivi fr. 177'400.- oltre spese, tasse e interessi
al 5% dal 19 giugno 2011, al quale il debitore escusso si è opposto (doc. M);
che l'ulteriore sollecito del 4 febbraio 2013 (doc. N) non ha scaturito altro
che il versamento di un acconto di fr. 20'000.- (doc. Q) e ulteriori proposte di
liquidazione del saldo non hanno avuto seguito (doc. O e P), di modo che con
istanza 21 giugno 2013 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 davanti alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendone la condanna al versamento di
fr. 165'225.- oltre interessi di mora, nonché il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta al relativo precetto esecutivo, protestando spese e
ripetibili;
che, entro il termine assegnato dal Pretore ai sensi dell'art. 253 CPC, il convenuto ha presentato osservazioni (correttamente: risposta) il 31 luglio 2013, chiedendo di dichiarare irricevibile l'istanza e, in via subordinata, di respingerla nel merito, protestate tasse e ripetibili;
che con
decisione 23 agosto 2013, emanata in procedura sommaria a tutela dei casi
manifesti (art. 257 CPC), rinunciato ad indire un'udienza, il Pretore ha
accertato l'esistenza di un debito di fr. 142'000.- risultante dai documenti
agli atti e pure ammesso dal convenuto, e ha quindi parzialmente accolto la
domanda dell'istante, condannando il convenuto a versare fr. 142'000.-, oltre
interessi al 5% dal 20 marzo 2013, rigettando nel contempo in via definitiva,
limitatamente a tale importo, l'opposizione interposta al PE ______ dell'UE di
Lugano; tasse e spese (di complessivi fr. 1'100.-) sono state ripartite in base
alla soccombenza, ovvero poste a carico dell'istante nella misura di fr. 200.-,
la parte rimanente a carico del convenuto con l’obbligo di rifondere alla parte
istante fr. 1'200.- a titolo di ripetibili parziali;
che con appello 6 settembre 2013 il convenuto chiede, formulando pure la richiesta prudenziale di concessione dell’effetto sospensivo al gravame, l’annullamento del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente l'istanza e mantenere l'opposizione interposta al PE, con protesta di spese e ripetibili;
che l'istante, con osservazioni (correttamente: risposta) 9 ottobre 2013, postula la reiezione del gravame con protesta di tasse, spese e ripetibili d'appello;
che contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di almeno fr. 165'225.- come accertato dal Pretore, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC) e che ha per legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie l'appellante chiede tra l'altro (appello pag. 6) di essere ammesso a produrre nuove prove documentali, ovvero una comunicazione bancaria, una dichiarazione scritta dell'appellante e due estratti dal Registro fondiario (doc. da 1 a 4), richiesta che va quindi esaminata preliminarmente;
che nella procedura sommaria di tutela dei casi manifesti non sono ammesse nuove prove, i giudici di appello dovendo decidere sulla base delle prove assunte nella procedura davanti al Pretore (sentenza del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012 pubb. in SJ 2013 I 129; II CCA 23 aprile 2013 inc. n. 12.2013.48);
che i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova presentati in questa sede dall'appellante sono pertanto improponibili e la Camera deve pronunciarsi solo in base al fascicolo processuale SO.2013.2587;
che
l'appellante fa sostanzialmente valere l'errata applicazione del diritto e
l'erroneo accertamento dei fatti, soffermandosi sui considerandi del giudizio
pretorile nel tentativo di dimostrare che i fatti su cui si fonda non sarebbero
direttamente comprovabili e come neppure la situazione giuridica sarebbe chiara;
che a dimostrazione di questa tesi l'appellante ripercorre le fasi iniziali del
rapporto contrattuale, con riferimento all'offerta a corpo, alla sua accettazione,
alle successive offerte supplementari, alle contestazioni sorte in merito alla
mercede, per concludere di non aver mai riconosciuto l'esistenza del debito,
ogni dichiarazione sottoscritta in tal senso (in particolare il doc. D) essendo
peraltro viziata da dolo poiché da lui rilasciata solo per evitare i problemi
derivanti dall'iscrizione di un'ipoteca legale su richiesta della creditrice;
che, nel
caso concreto, il Pretore ha ampiamente esposto a titolo preliminare dottrina e
giurisprudenza relativa alla procedura di tutela giurisdizionale dei casi
manifesti ai sensi dell'art. 257 CPC, ciò che rende superflua una loro illustrazione
anche in questa sede;
che il primo giudice ha esposto le circostanze non contestate alla base del
rapporto contrattuale e, basandosi sul riconoscimento di debito di fr.
192'000.- (doc. D) e sulla prova del successivo versamento di acconti per fr. 50'000.-
(doc. Q), ha ritenuto di poter inequivocabilmente dedurre dagli atti le
circostanze atte a dimostrare l'esistenza del debito residuo ammontante a fr.
142'000.-, respingendo come pretestuoso e privo di fondamento l'argomento
sollevato dal convenuto per eccepire il dolo;
che il Pretore non ha per contro accolto le richieste dell'istante di vedersi
riconoscere una cifra superiore a seguito del reintegro dello sconto per
mancato rispetto dei termini pattuiti per il pagamento rateale del saldo
pattuito, le circostanze determinanti non potendo essere considerate né
incontestate né chiare e risultando quindi precluse in una procedura per la
tutela dei casi manifesti;
che, accertata la mora del debitore senza necessità di interpello, il Pretore
ha pure condannato il convenuto al pagamento di interessi, perlomeno dalla data
invocata dall'istante, addirittura posteriore a quella dell'effettiva
decorrenza degli stessi;
che, di conseguenza, limitatamente all'importo di fr. 142'000.- oltre
interessi, il Pretore ha quindi rigettato in via definitiva l'opposizione al
relativo precetto esecutivo;
che le censure mosse dall'appellante al riguardo dell'inesistenza di un
riconoscimento di debito sono prive di fondamento e comunque non idonee a sovvertire
l'esito del giudizio; il Pretore ha infatti correttamente dedotto dagli atti
l'inequivocabile circostanza relativa al riconoscimento del debito per
prestazioni contrattuali eseguite dall'istante, interpretando correttamente il
significato del documento redatto dalla creditrice il 26 maggio 2011 indicante
i termini dell'accordo di pagamento in quattro rate del saldo residuo di fr.
192'000.-, con in calce la firma del debitore a fianco della dicitura "Con
la firma della presente riconosco il mio debito totale come sopraindicato"
(doc. D);
che a fronte di una domanda fondata su di un riconoscimento di debito, non può
essere rimproverato al Pretore di non aver accertato e esaminato le circostanze
alla base del rapporto contrattuale e alla sussistenza del debito a titolo di
mercede per prestazioni eseguite a favore del debitore convenuto;
che non può comunque essere considerato agire doloso o circostanza atta a
incutere timore ai sensi dell'invocato art. 28 CO il semplice fatto che il
creditore, in qualità di appaltante, potesse legittimamente esercitare un
diritto conferitogli a garanzia dell'incasso della mercede, segnatamente
chiedendo l'annotazione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori ai sensi dell'art. 839 CC; a torto l'appellante pretende poi di dedurre
dal giudizio pretorile il riconoscimento di un tale vizio di volontà (appello
pag. 6), il primo giudice non essendosi affatto espresso in tal senso;
che tale questione risulta superata poiché, come correttamente evidenziato dal
Pretore (pag. 3 del giudizio contestato) l'appellante, peraltro assistito da un
legale, ha comunque sottoscritto più di un riconoscimento di debito e tra
questi solo per il primo (doc. D allestito a poco più di un mese dalla fine dei
lavori) poteva teoricamente sussistere il paventato rischio, le successive
dichiarazioni essendo state rilasciate quando oramai il temuto pericolo era
comunque svanito per decorrenza del termine di quattro mesi dalla fine dei
lavori ai sensi dell'art. 839 cpv. 2 CC: si pensi ad esempio alla dichiarazione
del 12 marzo 2013 (doc. O) con la quale, come rilevato dal Pretore, l'appellante
ha formulato alla creditrice "una nuova proposta di accordo chiedendo
la cancellazione dell'esecuzione a suo carico a fronte del pagamento di
ulteriori fr. 40'000.- e prospettando la sua capacità a breve di liquidare il
debito in rate di una certa consistenza" (sentenza impugnata pag. 2);
che le argomentazioni sollevate non si confrontano con tale accertamento
pretorile e risultano pertanto, oltre che irricevibili (art. 311 CPC), inadatte
a sovvertirne le conclusioni;
che in tali circostanze l’appello si rivela manifestamente infondato, nella limitata misura in cui è ricevibile, ed è pertanto respinto;
che le spese processuali dell’appello vanno poste a carico dell'appellante soccombente, con riconoscimento alla parte istante di congrue ripetibili;
che il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 165'225.- come accertato dal Pretore;
Per questi motivi,
richiamata la LTG,
decide:
1. L’appello 6 settembre 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile e la decisione 23 agosto 2013 (incarto SO.2013.2587) del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, è confermata.
2. Le spese processuali in complessivi fr. 1'000.- sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla parte istante fr. 1'200.- di ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).