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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.86 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 8 ottobre 2009 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di un importo di fr. 736'061.-, oltre interessi al 5% dal 17 giugno 2009, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE __________, domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione;
sulla quale il Pretore si è pronunciato con sentenza 25 luglio 2013, con cui ha accolto la petizione condannando la convenuta al pagamento di fr. 736'061.-, oltre interessi al 5% dal 17 giugno 2009 e rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al PE summenzionato;
appellante la convenuta con
atto di appello 16 settembre 2013, con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta 5 novembre 2013 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Le
società immobiliari AO 1 con sede a __________ e AP 1 con sede a __________ si
sono ritrovate, con modalità e tempi che qui non occorre esporre in dettaglio,
a far parte di una società semplice denominata "__________" costituita
nel dicembre 2001 con lo scopo di avviare e portare a compimento un'operazione
immobiliare a __________ (Cantone dei Grigioni) e meglio per la promozione
immobiliare di una serie di unità condominiali destinate alla vendita (doc. A).
Con lo scopo di risolvere ogni controversia sorta a seguito delle divergenze
legate alla suddetta promozione immobiliare e dei dissapori relativi ad altre
questioni immobiliari, il 19 gennaio 2007 AO 1 (in seguito "AO 1") e AP
1 (in seguito "AP 1") stipulavano un accordo che prevedeva tra
l'altro "l'uscita della AO 1 dalla società semplice __________ "
e una contestuale cessione (da AP 1 a AO 1, dietro versamento di un determinato
prezzo d'acquisto) di una serie di quote di comproprietà immobiliari (doc. A,
punto II n. 2, 3 e 4.1). Delle ulteriori questioni regolate con il contratto in
questione (doc. A) e dei relativi dettagli dell'operazione immobiliare si dirà,
per quanto rilevante ai fini del giudizio, nei considerandi successivi.
2.Con
decisione di tassazione del 22 agosto 2007 l'autorità fiscale del Cantone Grigioni ha proceduto a tassare AO 1 per l'anno 2005 ("Steuerrechnung",
doc. D e E). Con decisione 18 giugno 2008 la medesima autorità ha poi deciso
l'imposizione fiscale della società anche per l'anno 2006 (doc. G e H).
Tra AO 1 e AP 1 è quindi sorto un contenzioso in merito all'assunzione dell'imposta
cantonale in relazione alle operazioni immobiliari eseguite tramite la società
semplice "__________".
L'autorità fiscale grigionese, tenuto conto delle differenti quote dei soci
nell'operazione immobiliare in questione, ha infatti provveduto a imporre
separatamente i vari associati, ciò che ha comportato per la sola società AO 1,
a seguito delle due tassazioni summenzionate, un debito di imposta (al netto di
altri elementi imponibili estranei all'operazione immobiliare in questione) di
totali fr. 1'350'578,64 (fr. 450'262,99 per il 2005 e fr. 900'315,65 per il
2006). Tenuto conto del pagamento parziale del debito d'imposta in questione tramite
le somme trattenute in deposito a tale scopo dai vari notai roganti nelle
operazioni di compravendita immobiliare portate a termine, il saldo scoperto
richiesto dall'autorità fiscale grigionese a AO 1 per gli anni 2005 e 2006
ammontava quindi complessivamente a fr. 738'000,94 (cfr. il calcolo esposto
nella sentenza pretorile a pag. 10 consid. n. 6.3).
A mente di AO 1, con la stipulazione del contratto 19 gennaio 2007 (doc. A) e
in particolare con la specifica clausola n. 8 regolante appunto la tassa sugli
utili immobiliari, essa sarebbe stata liberata da ogni onere fiscale incombente
sui soci della società che si apprestava a lasciare, poiché proprio AP 1 si
sarebbe esplicitamente assunta "l'obbligo di pagare ogni e qualsiasi
imposta a carico di AO 1 a margine della promozione immobiliare __________ "
(doc. M). AP 1 ha contestato immediatamente e con decisione tale pretesa e
l'interpretazione del contratto sulla quale si fondava, pretendendo che
l'accordo stipulato (doc. A) non prevedesse nulla di simile, ma che anzi ognuno
dei soci (attuali o passati) della società semplice avrebbe continuato ad essere
direttamente debitore degli oneri fiscali corrispondenti alla sua quota nella
promozione immobiliare, così come emerge dalla ripartizione eseguita
dall'autorità fiscale che ha infatti proceduto a tassarli ognuno direttamente.
L'uscita di AO 1 dalla società semplice nulla avrebbe quindi mutato a questo
riguardo.
Lo scambio di corrispondenza per ribadire tali contrastanti posizioni, fondate sostanzialmente
su antitetiche interpretazioni del contratto doc. A, non hanno permesso alle parti
di raggiungere un'intesa. Al PE n. __________ dell’UE __________ per fr.
736'061.-, oltre interessi, fatto spiccare il 20 luglio 2009 dalla pretesa creditrice,
AP 1 ha formulato opposizione (doc. EE).
3.Con
petizione 8 ottobre 2009 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla competente
Pretura per ottenere la sua condanna al pagamento di un importo di fr. 736'061.-,
oltre interessi al 5% dal 17 giugno 2009, nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE summenzionato. L'attrice ha in sostanza
addotto che al momento della sua uscita dalla società semplice, secondo
l'accordo scritto doc. A, i soci rimanenti si sarebbero assunti ogni pretesa avanzata
da terzi e segnatamente anche ogni pubblico tributo che le autorità fiscali
avrebbero messo a carico dei soci in relazione ai redditi ricavati dalle
vendite degli oggetti della promozione immobiliare. La convenuta sarebbe
pertanto in mora nel pagamento del rimborso dovutole e opporrebbe pretestuose
obiezioni all'applicazione di una chiara clausola contrattuale.
La convenuta si è opposta alla petizione, rilevando anzitutto come l'attrice
abbia confuso le diverse tipologie di prelievo fiscale e come l'accordo
stipulato (doc. A clausola n. 8.1) "disciplina chiaramente la sorte
delle imposte sugli utili immobiliari e non delle imposte sugli utili"
(petizione pag. 10). Riferendosi al "gergo legale-tributario"
che utilizza l'espressione "TUI" per riferirsi notoriamente
alla tassa sugli utili immobiliari, la convenuta ha contestato che l'accordo potesse
avere avuto quale oggetto anche l’imposizione di utili societari e sul capitale
o altri oneri tributari, come quelli sui quali l'attrice fonda la sua pretesa
di pagamento. La genesi della convenzione doc. A attesterebbe come le parti
abbiano inteso regolare unicamente l'imposta sugli utili immobiliari e comunque
esclusivamente per le pretese future connesse con immobili non ancora venduti,
nulla essendo per contro previsto in merito a oneri derivanti da operazioni
passate.
Con gli allegati di replica e duplica, nonché con le conclusioni scritte al
termine dell'istruttoria, le parti si sono riconfermate nelle rispettive contrapposte
tesi e domande.
4.Il
Pretore, con la sentenza 25 luglio 2013 qui impugnata, ha accolto la petizione
condannando la convenuta al pagamento di fr. 736'061.-, oltre interessi al 5%
dal 17 giugno 2009, ordinando altresì il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al relativo PE, con tasse di giustizia di
complessivi fr. 15'000.- e le spese poste a carico della convenuta, tenuta a
rifondere alla controparte complessivi fr. 30'000.- per ripetibili.
Il giudice di prime cure ha anzitutto esposto i termini dell'accordo stipulato
tra le parti il 19 gennaio 2007 (doc. A), riproponendone testualmente ampi
stralci (da pag. 2 a pag. 5 della sentenza impugnata). Ricordate dottrina e
giurisprudenza in merito all'art. 18 CO, il Pretore ha quindi proceduto
all'esame degli elementi che concorrono all'interpretazione della convenzione
19 gennaio 2007 (doc. A), in particolare della sua clausola 8.1.
Riepilogati i principi dell'imposizione di pubblici tributi riguardanti gli
utili da sostanza immobiliare a seguito di alienazione di fondi, con
particolare riferimento alla legislazione federale che consente ai singoli Cantoni
di percepire l'imposta sulla base di differenti modelli (art. 12 LAID), il
giudice di prime cure ha dapprima rilevato come nel Cantone Grigioni non si
applica un sistema come quello ticinese ai quali le parti hanno accennato
(ovvero la TUI quale imposta speciale distinta e all'occorrenza esclusiva). In
quel Cantone infatti gli utili immobiliari derivanti dalla sostanza commerciale
vengono imposti nell'ambito delle imposte ordinarie sul reddito e sull'utile,
addizionati ad altri elementi del risultato d'esercizio estranei ad operazioni
su immobili. Sulla base di tale distinzione il Pretore ha quindi dedotto che
un'interpretazione letterale del punto 8.1 della convenzione nel senso di
considerarla come riferita alla cosiddetta TUI (così come conosciuta dalla
legislazione tributaria in Ticino) mal si concilia con la legislazione
grigionese applicabile alle operazioni immobiliari oggetto della vertenza. A
mente del primo giudice entrambe le parti nella convenzione 19 gennaio 2007
(doc. A), patrocinate da legali, nel richiamarsi alla tassa sugli utili
immobiliari non potevano pertanto che riferirsi ai pubblici tributi sul
plusvalore derivante dall'alienazione di beni immobili, così come previsti
dalla legislazione cantonale concretamente applicabile, poiché ammettere il contrario
equivarrebbe a privare la clausola litigiosa di qualsivoglia contenuto. Il
giudizio pretorile indica come i testi sentiti nella fase istruttoria avrebbero
inoltre confermato come il riferimento agli utili immobiliari non specificasse
un preciso sistema di tassazione e come dall'esame della genesi dell'accordo,
in particolare delle bozze preliminari, non emergano elementi atti a permettere
una diversa conclusione, confermando che la denominazione impropria utilizzata
nella convenzione (doc. A al punto 8) nulla muta in merito alla chiara volontà delle
parti di disciplinare la sorte delle imposte dovute, a prescindere dalla loro modalità
di imposizione.
Il Pretore ha altresì dedotto dal chiaro testo della clausola contrattuale,
corrispondente alla chiara e concorde volontà delle parti come emersa dagli
atti di causa, che l'accordo di porre a carico della convenuta gli oneri
fiscali riguardasse tutte le compravendite oggetto della promozione immobiliare
e non solo rapporti futuri. A mente del primo giudice la tesi contraria
sostenuta dalla convenuta sarebbe incomprensibile, già per il fatto che non
rimarrebbero più appartamenti invenduti, sarebbe pure contraddetta da quanto
emerso dall'esame delle bozze di accordo e mal si concilierebbe con la ratio
della convenzione, ovvero l'intento di disciplinare i rapporti tra le parti
sino a quel momento in essere e che sarebbero poi cessati con la concordata uscita
dell'attrice dalla società semplice.
Infine il Pretore ha esaminato concretamente quali tributi (tra quelli concretamente
richiesti dall'autorità fiscale all'attrice) siano da rifondere a seguito
dell'accordo in questione, e ne ha dedotto, facendo proprie le conclusioni del
referto allestito dal perito giudiziario (atto XIV), che il saldo della pretesa
ammonta a complessivi fr. 738'009,64, ciò che giustifica l'accoglimento
integrale della domanda di causa che chiedeva peraltro la condanna al pagamento
di una cifra di poco inferiore. Vista la messa in mora della debitrice, il
giudice di prime cure ha pure riconosciuto interessi al 5% sulla somma a valere
dal 17 giugno 2009.
5.Con
l’appello 16 settembre 2013, che qui ci occupa, la convenuta chiede di
riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L'appellante sviluppa sostanzialmente tre tipi di censura. Anzitutto rimprovera
al Pretore un'interpretazione arbitraria della convenzione doc. A,
subordinatamente sostiene che anche a fronte dell'interpretazione pretorile la
pretesa dell'attrice non avrebbe comunque potuto essere accolta poiché
costituisce un chiaro abuso di diritto e, infine, censura l'interpretazione
insostenibile e arbitraria che il primo giudice avrebbe dato alla specifica
clausola che, contrariamente a quanto conclude il giudizio impugnato, regolava
l'assunzione da parte della convenuta di determinati oneri unicamente a valere
da quel momento e quindi per il futuro.
6.Della
risposta 5 novembre 2013 con cui l'attrice postula la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se e per quanto necessario,
nei prossimi considerandi.
7.Il 1°
gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata
avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta
disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio
dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece
la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una
decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove
disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
8.Giusta
l’art. 18 cpv. 1 CO un contratto va interpretato, sia per la forma che per il
contenuto, indagando sulla vera e concorde volontà dei contraenti. In base a
questi principi, il giudice è innanzitutto tenuto ad esaminare se l’istruttoria
abbia permesso di accertare l’esistenza di una concorde e comune volontà dei
contraenti (interpretazione soggettiva) e in tal caso ad indicarne il
contenuto. Solo quando non vi sono accertamenti di fatto sulla reale
concordanza della volontà delle parti o se la volontà intima delle parti è
divergente, il giudice deve interpretare le dichiarazioni e i comportamenti
delle parti secondo il principio dell’affidamento, ossia secondo il senso che
ogni parte poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di
volontà dell’altra nella situazione concreta (interpretazione oggettiva; DTF
133 III 675 consid. 3.3, 132 III 268 consid. 2.3.2, 131 III 606 consid. 4.1; II
CCA 31 agosto 2012 inc. n. 12.2011.161, 26 luglio 2013 inc. n. 12.2011.171).
9.L'appellante
riepiloga preliminarmente i fatti salienti alla base della controversia (da
pag. 2 a pag. 6, lett. da A a H), aggiungendo una serie di citazioni di
dottrina e giurisprudenza relative all'art. 18 CO (da pag. 6 a pag. 7) per poi giungere alla prima sostanziale e ricevibile (art. 311 CPC) critica al Pretore,
al quale viene rimproverato di aver interpretato la convenzione tra le parti in
modo arbitrario e contrario alla volontà espressa dai contraenti, siccome il
tenore della clausola n. 8.1 sarebbe di tale chiarezza da escludere ogni
esigenza interpretativa. Tale circostanza sarebbe pure confermata dalla
clausola 4.1 (che prevedeva una trattenuta del notaio per una tassa sugli utili
immobiliari) e dallo scritto 19 gennaio 2007 del rappresentante dell'attrice
che menzionava espressamente un "importo trattenuto a garanzia del
pagamento TUI" (doc. 2), riferito con evidenza alla legislazione
tributaria del Cantone Ticino, ambito territoriale in cui i due legali operavano
e operano.
La tesi dell'appellante non può essere seguita. Anzitutto va rilevato come il
menzionato scritto (doc. 2), così come la clausola 4.1 della convenzione a cui
si riferisce, riguardano una specifica operazione di cessione immobiliare di una
serie di quote di proprietà (quelle vendute dalla convenuta all'attrice
contestualmente all'uscita di quest'ultima dalla società semplice) e quindi una
precisa operazione di compravendita a quel momento in corso e pertanto soggetta
a futura tassazione (si veda al riguardo il tenore dello scritto doc. FF nel
quale vengono fornite indicazioni in merito al prezzo totale di vendita
ammontante a fr. 6'200'000.-, al versamento del saldo di fr. 2'450'000.- a
contanti e al fatto che la differenza fosse da ritenere "compensata
nella rinuncia di K__________ /AO 1 agli utili della società semplice",
doc. FF). In ogni modo, se anche si volesse seguire la tesi dell'appellante, questa
non risulta comunque determinante al fine di chiarire l'oggetto del
contenzioso, riferito alla questione generale dell'assunzione di oneri relativi
alle operazioni immobiliari a quel momento già portate a termine,
sostanzialmente quindi la vendita di buona parte delle unità condominiali
oggetto di promozione, alle quali si riferisce appunto l'imposizione fiscale per
gli anni 2005 e 2006 alla base del contenzioso.
10. La convenuta si appella
inoltre alla "semplice logica" a suffragio della sua tesi
interpretativa, ritenuto come non vi sarebbe motivo per il quale essa avrebbe
dovuto impegnarsi a pagare le imposte sugli utili societari dell'attrice,
"utili che avrebbero potuto avere anche causali assolutamente estranee
alla promozione immobiliare con l'appellante, dunque a costei del tutto ignote,
ciò che avrebbe reso un siffatto impegno totalmente sconsiderato vista la
concreta impossibilità di cifrarne preventivamente l'ammontare" (appello
pag. 9 n. 1.2.3). A mente dell'appellante, per assumersi l'onere di pagare l'imposta
sugli utili societari, la formulazione dell'accordo"avrebbe dovuto
essere ben differente e ben più complessa e articolata" (appello pag.
10 n. 1.2.3 in fine).
A ben vedere l'invocazione di questa circostanza risulta nuova e così come
formulata la critica è pertanto irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). La censura
non può comunque essere accolta. Anzitutto essa si fonda su una deduzione
logica riferita ad un'ipotesi concretamente non verificatasi, non essendo mai
stata in discussione la pretesa di porre a carico della convenuta l'intero
onere fiscale dell'attrice, che al contrario ha da subito provveduto a
scorporare dalla cifra complessiva dell'imposizione quella a suo parere
riferita alle sole operazioni generanti un plusvalore immobiliare eseguite dalla
società semplice costituita tra le parti. Il Pretore, facendo proprie le
conclusioni del referto peritale a proposito della correttezza del calcolo
esposto, ha a sua volta esaminato esclusivamente l'ipotesi di mettere a carico
della convenuta quello specifico e limitato onere fiscale, non considerando affatto
ulteriori tributi dovuti ad altro titolo, coerentemente con l'interpretazione data
alla clausola contrattuale litigiosa. Va inoltre rilevato come la sola
difficoltà pratica per le parti contraenti nel calcolare preventivamente
l'entità effettiva del dovuto (operazione che non appare comunque a priori
impraticabile, le parti nel contratto potendo attingere alle informazioni
rilevanti), non basta ancora a sovvertire la conclusione pretorile. Peraltro neppure
l'appellante pretende e dimostra che quanto richiestogli, a titolo di rifusione
degli oneri fiscali concretamente scaturiti dalle operazioni immobiliari
compiute dalle parti congiuntamente, risulti essere una somma eccessiva a
seguito di fattori che ne avrebbero indebitamente aumentato l'aliquota di
imposizione o che possano altrimenti averne determinato un incremento.
L'ipotesi sollevata dall'appellante in merito a possibili causali estranee e
ignote e alle eventuali aliquote maggiorate è pertanto rimasta allo stadio di
pura supposizione o speculazione teorica e non risulta affatto dal giudizio impugnato
che il Pretore, a conseguenza dell'interpretazione data alla convenzione doc. A,
abbia in qualche modo avvalorato la tesi di un'assunzione di un onere
indeterminato e soggetto a variabili imponderabili. La pretesa insufficiente
codifica dei dettagli dello specifico accordo è semmai una circostanza di cui
le parti nel contratto debbono assumersi le conseguenze, e non può essere
invocata ora, in termini peraltro del tutto generici e finanche irricevibili
(art. 318 CPC), quale fatto che escluda a priori un'interpretazione del senso
dell'accordo così come effettivamente formulato.
La censura, inconcludente su questo aspetto, per quanto non nuova e irricevibile,
deve pertanto essere respinta.
11. L'appellante ripercorre quindi
le tappe che hanno condotto alla formulazione del testo finale della
convenzione doc. A, con particolare riferimento agli interventi dei legali
delle parti e alle modifiche da questi apportate al tenore di determinate
clausole, ritenendo di potervi dedurre che la concorde volontà degli stipulanti
fosse quella di pattuire l'assunzione da parte dell'attrice della sola tassa
sugli utili immobiliari (TUI) secondo il modello conosciuto nel Canton Ticino.
La tesi non può essere seguita e non risulta idonea a sovvertire le conclusioni
a cui è giunto il Pretore. Infatti, come correttamente rilevato dal primo
giudice, la formulazione dell'accordo utilizzando una terminologia che risulta indubbiamente
imprecisa, se riferita alla legislazione tributaria effettivamente applicabile,
non esclude a priori un'interpretazione come quella ora contestata. Contrariamente
a quanto pretende l'appellante, la scelta di abbandonare una prima versione
dell'accordo la cui formulazione era più ampia ("assumerà a proprio
carico tutte le tasse e imposte, comprese le imposte sugli utili immobiliari":
cfr. doc. 3 pag. 14) a favore della versione finale più limitativa della
clausola n. 8.1 ("tassa sugli utili immobiliari") non è atta a
sovvertire la conclusione pretorile. La prima versione avrebbe evidentemente
posto l'esigenza supplementare di interpretazione del concetto generico di
"tutte le tasse e imposte", ampliando oltremodo l'ipotesi di
assunzione di oneri in merito a pubblici tributi che addirittura non avrebbero avuto
direttamente relazione con le operazioni immobiliari e con la loro imposizione.
La precisazione apportata dai contraenti, come visto utilizzando una
formulazione non corrispondente al regime fiscale applicabile del Cantone
Grigioni, permette certamente di escludere che la pattuizione in esame abbia
inteso andare oltre l'imposizione di pubblici tributi riguardanti gli utili da
sostanza immobiliare a seguito di alienazione di fondi. Il Pretore ha interpretato
la clausola in questo modo e ha pertanto limitato il suo esame all'imposizione
degli utili immobiliari intesi quali pubblici tributi sul plusvalore derivante
dall'alienazione dei beni immobili, così come codificati dalla legislazione
cantonale in concreto applicabile. La conclusione pretorile regge pertanto alla
critica e la denominazione impropria utilizzata nella convenzione (doc. A al
punto 8) non è quindi da sola decisiva, risultando appropriata la deduzione
tratta dal primo giudice sull'inutilità di un riferimento al sistema tributario
ticinese, convinzione raggiunta pure sulla base di quanto emerge dalle
dichiarazioni rese dai testi (sentenza impugnata pag. 8 con riferimento alle
deposizioni degli avv. __________ G__________ e __________ T__________). Nel
caso di specie l’istruttoria ha pertanto permesso di stabilire la concorde
volontà delle parti al momento della sottoscrizione dell’accordo di cui al doc.
A, ovvero l'intento di disciplinare la sorte delle imposte dovute, a
prescindere dalla loro specifica modalità di imposizione secondo la
legislazione tributaria cantonale.
Tenuto conto della circostanza, che vedeva uno dei soci della società semplice
rinunciare a rivendicare la sua parte di utile a favore di un altro socio (doc.
FF: "rinuncia degli utili a favore della società semplice"),
anche un’interpretazione in base al principio dell’affidamento permette tutto
sommato di concludere che l’accordo di cui al doc. A dovesse essere inteso come
proposto dall’attrice e ritenuto dal giudice di prime cure. Scopo dell’accordo
era incontestabilmente quello di permettere all’attrice di ritenersi liberata
da oneri verso terzi (si veda specificatamente la clausola generale n. 7) e coerentemente
pure verso l'autorità fiscale cantonale. La diversa interpretazione proposta dalla
convenuta risulta quindi, anche per questo motivo, infondata.
12. L'appellante non può nemmeno
essere seguita laddove pretende che il Pretore abbia omesso di considerare la
circostanza che ha visto nelle trattative precontrattuali tra le parti ridurre
da fr. 1'500'000.- a fr. 200'000.- "l'importo trattenuto a garanzia
degli oneri fiscali" (appello. pag. 14). La censura è anzitutto
irricevibile poiché motivata in modo carente, non confrontandosi con il
giudizio pretorile e omettendo di spiegare adeguatamente quale sarebbe il
rilievo della circostanza invocata con riferimento all'interpretazione data dal
primo giudice agli accordi presi. In ogni modo, se anche si volesse esaminarla
nel merito, la critica appare inconsistente, siccome confonde la questione
della trattenuta da parte di un notaio rogante di una determinata cifra a
garanzia dei pubblici tributi che scaturiscono da quella specifica operazione
con gli aspetti fiscali di un accordo di scioglimento di società semplice. A
più riprese negli allegati di causa la convenuta è incorsa in tale confusione, non
riuscendo a distinguere la questione dell'imposizione di una puntuale
compravendita immobiliare contestuale alla convenzione, ovvero la cessione dalla
convenuta all'attrice di quote di comproprietà di immobili (cfr. doc. A con
elenco da 1 a 5 nella premessa E e nella clausola II. N. 3 ), dall'altra questione
relativa allo scioglimento dei rapporti pluriennali tra soci della società
semplice e contestuale all'assunzione degli oneri fiscali conseguenti alle passate
vendite a terzi degli immobili oggetto della promozione immobiliare.
13. L'appellante espone in seguito
ampie considerazioni in merito ai differenti regimi fiscali dei Cantoni Ticino
e Grigioni e alla legislazione tributaria federale, per criticare
l'applicazione fatta dal Pretore. L'impossibilità di calcolare un'imposizione
secondo la TUI "per ragioni di natura prettamente tecnico-fiscale"
(appello pag. 16) avrebbe dovuto comportare la reiezione della pretesa
dell'attrice in quanto impossibile e pertanto nulla ai sensi dell'art. 20 CO. La
tesi è anzitutto irricevibile. La nullità ai sensi dell'art. 20 CO è invocata
per la prima volta con l'appello. Pur trattandosi di una questione di diritto,
non è possibile esaminarla poiché essa è proposta in modo del tutto
superficiale senza un'adeguata allegazione dei motivi che avrebbero dovuto
indurre il primo giudice a considerare il contratto, o perlomeno una delle sue
parti (art. 20 cpv. 2 CO), viziati ai sensi della norma invocata. La censura è inoltre
supportata (appello da pag. 17 a pag. 19) da una serie di considerazioni che
l'appellante espone in modo irricevibile (nuovamente per carente motivazione ai
sensi dell'art. 311 CPC), siccome si riducono sostanzialmente a quesiti retoricamente
proposti e lasciati aperti, quasi che le risposte siano sottintese o
implicitamente diverse da quanto ritenuto dal Pretore, al quale viene così indirettamente
rimproverato di essere giunto ad altre conclusioni o di non essersi posto
analoghe domande.
Abbondanzialmente va rilevato come un'impossibilità di adempiere all'impegno
assunto con l'accordo sottoscritto non può certo essere dedotta dall'invocata ignoranza
in merito alle normative legali applicabili, segnatamente in merito al sistema
cantonale di imposizione degli utili conseguiti con l'operazione immobiliare
promossa. A prescindere dall'uso di una terminologia imprecisa nella
formulazione dell'accordo, le circostanze concrete portano a ritenere che le
parti, che risultano essere soggetti avvezzi a svolgere operazioni immobiliari
e si sono avvalse della rappresentanza di legali, non potessero ignorare che la
plusvalenza fondiaria scaturita dall'operazione congiuntamente promossa
comportasse un'imposizione fiscale e il versamento di pubblici tributi. Nel caso
concreto, l'applicazione del diritto tributario del Canton Grigioni non può
certo essere ritenuta un'ipotesi inaspettata o addirittura imprevedibile per le
parti, che hanno promosso l'operazione immobiliare in quel Cantone tramite una
società semplice che vedeva tra i suoi membri soggetti ancorati a tale realtà
cantonale; infatti, sia l'attrice (Doc. A e C), sia la società __________,
definita quale "promotrice immobiliare alla quale è stata affidata
l'edificazione in questione" (doc. A punto 2 lett. C), hanno la loro sede
sociale a __________. A ben vedere l'appellante neppure indica per quali motivi
le parti, che in base alle circostanze vanno considerate avvezze alle
operazioni immobiliari soggette al regime tributario grigionese, abbiano
ritenuto necessario pattuire l'applicazione di un regime fiscale di un altro
cantone, segnatamente quello ticinese. La deduzione pretorile che ha ravvisato
nel doc. A solo un'imprecisione terminologica, escludendo quindi un accordo nel
senso auspicato dalla convenuta, regge pertanto alla critica.
14. L'appello prosegue censurando
il fatto che il Pretore non avrebbe rilevato l'abuso di diritto dell'attrice.
Sebbene formulata in via subordinata, a ben vedere la censura non è altro che
la ripetizione di concetti già espressi nelle precedenti critiche e della cui
infondatezza già si è detto. A mente dell'appellante l'abuso di diritto
dell'attrice consisterebbe nel fatto di aver inteso pattuire solo l'assunzione
della TUI e comunque di non poter essere inconsapevole, al momento della
stipulazione dell'accordo, che a quella sola tassa si riferisse la volontà
della convenuta. Così non fosse stato, il rappresentante di quest'ultima, a
tutela della propria mandante, "avrebbe certamente manifestato meno
indulgenza nei confronti delle proposte contrattuali della sua partner e
avrebbe preteso maggiore chiarezza e maggiori specifiche tecniche"
(appello pag. 20). Sarebbe quindi una chiara indulgenza manifestata
dall'attrice ad aver ingenerato la convinzione che la questione fiscale fosse
risolta in termini diversi da quanto poi indebitamente preteso sulla scorta di
una soggettiva interpretazione "abusando dell'asserita imperfezione o
equivocità del testo contrattuale" (appello pag. 21).
Ancora una volta l'appellante ribadisce le tesi precedentemente esposte in modo
irrito, ovvero senza andare oltre l'esposizione di una sua soggettiva
interpretazione delle circostanze, inadeguata a sovvertire la diversa
conclusione a cui è giunto il Pretore. Così come esposta la censura sembrerebbe
accennare ad un eventuale vizio di volontà, senza però che questo sia
espressamente invocato e mancando di esporre una motivata contestazione
d'appello al riguardo.
15. L'appellante insiste infine
nel ribadire i limiti temporali dell'imposizione fiscale posta a carico della
convenuta, l'accordo essendo stato a suo parere raggiunto solo "da quel
momento in avanti" (appello pag. 21, n. 4.1) e la diversa interpretazione
del Pretore risultando di conseguenza "insostenibile e arbitraria"
(appello pag. 22). La censura invoca genericamente la corrispondenza intercorsa
tra le parti prima della stipulazione dell'accordo e rimprovera al Pretore di
averla totalmente trascurata. Le modifiche apportate alla bozza di convenzione,
con l'abbandono della dicitura "passate, presenti e future"
(doc. 3), farebbe apparire manifesta la volontà delle parti di "regolare
la pertinenza dei pubblici tributi solo per il futuro, e non certamente le
tasse societarie passate, seppur non ancora notificate" (appello pag.
22 n. 4.2), circostanza che sarebbe confermata anche dalla deposizione del
teste avv. __________ G__________.
Sennonché la censura risulta anzitutto irricevibile per carente motivazione
(art. 311 CPC) limitandosi a esporre una soggettiva interpretazione delle
circostanze, senza alcun riferimento concreto alle differenti conclusioni
tratte dal Pretore, che ha illustrato per quali motivi dall'abbandono della
prima formulazione non possa essere dedotto quanto preteso dalla convenuta. La deduzione
pretorile al riguardo non risulta affatto arbitraria, ma si fonda al contrario
sulle risultanze istruttorie e sull'interpretazione del tenore dell'accordo
alla luce dello scopo che le parti si erano prefisso.
16. In merito agli importi dovuti,
l'appellante non contesta espressamente i calcoli esposti dall'attrice negli
allegati di causa e neppure la valenza probatoria della perizia giudiziaria e
quindi le conclusioni a cui è giunto il calcolo allestito dal perito
giudiziario, poi fatto proprio dal Pretore. Ritenuto come il giudizio pretorile
regga alla critica, per i motivi esposti ai considerandi precedenti, pure la
quantificazione della pretesa riconosciuta all'attrice merita quindi conferma.
17. Ne discende che l’appello,
nella misura in cui è ricevibile, dev’essere respinto e il giudizio pretorile
confermato.
Gli oneri processuali (art. 13 LTG) e le ripetibili della procedura di secondo
grado seguono la soccombenza (art. 106 CPC), tenuto conto di un valore
litigioso di fr. 736'061.-, importo determinante anche ai fini di un eventuale
ricorso al Tribunale federale.
Per i quali motivi,
richiamati la LTG
decide:
1. L'appello 16 settembre 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Gli oneri processuali di fr. 15’000.- già anticipati dall'appellante, sono posti a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 10'000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).