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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.93 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 4 giugno 2009 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con la quale l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al versamento di
fr. 23'021,15 oltre interessi quale restituzione dell'anticipo già versato e a
titolo di risarcimento del danno asseritamente subito a seguito di inadempienza
contrattuale;
domanda avversata dal convenuto che, con azione riconvenzionale 14 settembre 2009, ha chiesto di condannare la controparte al pagamento di fr. 7'812,10 oltre interessi a saldo della fattura per il lavoro eseguito;
pretese ribadite, nonché in seguito aumentate e precisate nelle successive comparse scritte, sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 9 luglio 2013 con la quale ha parzialmente ha accolto la domanda principale limitatamente a fr. 23'021,15 oltre interessi e contestualmente respinto l’azione riconvenzionale;
appellante il convenuto che, con appello 16 settembre 2013, chiede in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente l'azione principale e accogliere la domanda riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi, nonché in via subordinata di annullare il giudizio e rinviare la causa al primo giudice per nuova decisione, previo allestimento di una nuova perizia giudiziaria, pure con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'appellata con risposta 25 ottobre 2013 postula la reiezione del gravame avversario con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. Con accordo 19 agosto 2008
(doc. A) l'architetto AP 1, titolare della ditta individuale denominata "studio
architetto C gruppo e" con ufficio a B, ha stipulato con AO 1 un
accordo relativo all'esecuzione di lavori per la sostituzione di un impianto di
riscaldamento "al costo prestabilito di 22'574.- Fr." (doc.
A). La descrizione dei lavori commissionati, allegata al contratto in
questione, indicava quale oggetto l'abitazione della committente ad A e
dettagliava le poste di spesa preventivate, segnatamente per l'eliminazione dell'impianto
a gasolio preesistente e la fornitura e la posa del nuovo "impianto di
riscaldamento e produzione acqua calda tramite sistema a Pellets"
(doc. A pag. 2). Espressamente escluse dal prezzo pattuito risultavano per
contro le spese di trasporto, il costo per l'eliminazione dei serbatoi di
gasolio e per l'esecuzione di altri lavori edili quali il taglio di pareti in
beton, le demolizioni e il rifacimento della canna fumaria.
La stipulazione del contratto in questione faceva seguito alla consulenza con
la quale il medesimo architetto, con riferimento all'esigenza di sostituzione
del vetusto impianto a gasolio, aveva sottoposto alla proprietaria una
comparazione di diverse tipologie di impianti, con riguardo ad esigenze di
confort, risparmio ed efficienza (doc. P, T, U e Z) e prendendo in
considerazione differenti vettori energetici o fonti di produzione quali
gasolio, pellet e energia solare (doc. P). Lo stesso professionista, sempre con
riferimento agli interventi edili e all'impiantistica dell'abitazione in
questione, si era peraltro in precedenza assunto l'incombenza di allestire i
piani per la notifica di costruzione ai sensi della legislazione edilizia e di
eseguire verifiche energetiche e previsioni dei consumi (cfr. richiesta
d'acconto del 31 luglio 2008, doc. O).
B. Con
riferimento al contratto di fornitura e posa dell'impianto, ad una prima
fornitura di apparecchi e materiale già nel corso del mese di agosto 2008 (doc.
V e Z) hanno fatto seguito i lavori di installazione eseguiti prima della
stagione fredda, su incarico dell'appaltatore, da una ditta subappaltatrice (Z
Sagl) in collaborazione con la ditta fornitrice della caldaia (E Sagl).
C. Con tempi e
modalità di cui meglio si dirà in seguito, per quanto rilevanti ai fini del
presente giudizio, la committente ha ripetutamente lamentato il cattivo funzionamento
dell'impianto e i conseguenti disagi, problemi che non hanno trovato una
soluzione concordata malgrado i molteplici interventi di tecnici e
rappresentanti delle ditte coinvolte, con riunioni sul posto e vari tentativi
di risoluzione (doc. E e F). La committente non ha infine dato il consenso alle
proposte di sostituzione della caldaia a pellet formulate dall'appaltatore
(doc. C, D e N) e questi ha provveduto il 4 maggio 2009 a farla smontare e restituirla alla ditta fornitrice ottenendo così il rimborso del prezzo
pagato (doc. C, AB e AF e doc. 7).
Le parti nel contratto non hanno raggiunto un accordo, mantenendo le divergenze
in merito alle rispettive pretese, la committente insistendo nell'invocare la valida
ricusa dell'opera difettosa, il conseguente diritto alla restituzione di quanto
versato a titolo di anticipo e pretendendo la rifusione dei danni asseritamente
subiti per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ritenendo al contrario di aver
adempiuto al contratto e rilevando l'inadempienza contrattuale della
controparte per aver rifiutato senza valido motivo le proposte di sostituzione della
caldaia e non aver fatto fronte al pagamento del saldo dovuto.
D. Con
petizione 4 giugno 2009 AO 1 ha adito la competente Pretura chiedendo la
condanna di AP 1 al versamento di fr. 23'021,15 oltre interessi. Essa ha
chiesto da un lato la restituzione della somma di fr. 14'000.- già anticipata
sulla mercede, sicché nulla sarebbe dovuto a tale titolo alla controparte,
nonché il risarcimento dei danni a seguito dell’asserita presenza di difetti
all’opera, ammontanti a fr. 9'021,15 comprensivi di spese preprocessuali.
Con risposta 14 settembre 2009 il convenuto si è opposto alle richieste
avversarie, postulando con domanda riconvenzionale la condanna di controparte
al pagamento di fr. 7'812,10 oltre interessi, a saldo della mercede.
Nell’ulteriore scambio di allegati preliminari le parti si sono confermate nei
loro antitetici punti di vista. Esperita l’istruttoria, essi hanno rinunciato a
presenziare al dibattimento finale, producendo memoriali scritti. In tale
occasione l'attrice ha esteso la sua pretesa a complessivi fr. 26'441,15,
domanda alla quale il convenuto si è opposto con scritto 3 luglio 2013 rilevandone
l'improponibilità e l'infondatezza.
Statuendo con sentenza 9 luglio 2013 il Pretore ha accolto la petizione
limitatamente a fr. 23'021,15 oltre interessi e contestualmente respinto
l’azione riconvenzionale, ponendo tasse e ripetibili a carico delle parti
secondo il rispettivo grado di soccombenza.
E. Con appello
16 settembre 2013 il convenuto è insorto contro il giudizio pretorile,
chiedendo in via principale la sua riforma nel senso di respingere la petizione
e accogliere la domanda riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di
entrambe le sedi, nonché in via subordinata di annullare il giudizio e rinviare
la causa al primo giudice per nuovo giudizio, previo allestimento di una nuova
perizia giudiziaria, pure con protesta di spese e ripetibili di entrambe le
sedi.
Con risposta 25 ottobre 2013 l'attrice ha postulato la reiezione del gravame
avversario con protesta di spese e ripetibili, opponendosi alle richieste di
prove avanzate dall'appellante.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2.Ritenuta pacifica l’esistenza di un contratto di appalto per la posa di
un impianto di riscaldamento con caldaia a pellets, il giudizio pretorile ha
anzitutto ricordato gli oneri di verifica e di notifica dei difetti da parte
del committente ai sensi dell'art. 367 CO, accertando come nel caso specifico l'attrice
vi abbia fatto tempestivamente fronte con immediate e frequenti lamentele e con
la precisa indicazione all'appaltatore dei malfunzionamenti lamentati per
un'opera considerata difforme alle aspettative.
Ricordata la facoltà di ricusa dell'opera ai sensi dell'art. 368 cpv. 1 CO, il
primo giudice ha qualificato l'opera fornita come difettosa, facendo proprie le
conclusioni della perizia giudiziaria. A suo parere il referto peritale avrebbe
concluso, con argomenti logici, motivati e fondati su corrette basi fattuali, che
il sistema di produzione di calore e di produzione di acqua calda sanitaria non
sarebbe stato eseguito a regola d'arte, risultando pure difforme alle norme
applicabili. Il giudice di prime cure ne ha quindi dedotto l'esistenza di
difetti non ragionevolmente accettabili dalla committenza che a ragione avrebbe
quindi esercitato il diritto di rifiutare un'opera che non garantiva il
regolare funzionamento e risultava totalmente difforme a quanto pattuito. Abbondanzialmente
il giudizio pretorile ha indicato come le conclusioni della perizia giudiziaria
risulterebbero altresì supportate da ulteriori prove documentali (in
particolare i doc. AO, AP, AQ, AR e AS), già da sole eloquenti e bastanti ai fini
del giudizio. Inoltre, a mente del giudice di prime cure, sarebbe stato lo
stesso appaltatore ad ammettere esplicitamente l'esistenza dei difetti
all'impianto, come attestano i documenti agli atti relativi ai vari tentativi
di eliminarli (doc. E e F) a oltre due mesi dall'istallazione e alla decisione
dell'appaltatore, a fronte delle fondate lamentele dell'attrice, di rimuovere
la caldaia difettosa e restituirla alla ditta fornitrice ottenendone così il
rimborso del prezzo al convenuto (doc. D). Considerata la rilevante portata dei
difetti dell'opera, poiché la caldaia non funzionante comporterebbe l'impossibilità
di servirsi dell'intero impianto, il primo giudice ha quindi escluso
l'applicazione dell'art. 368 cpv. 2 CO e, alla luce delle dichiarazioni rese
dai testi, ha ritenuto non potesse essere rimproverata negligenza alcuna alla
committente.
Sulla base del referto peritale il Pretore ha infine ritenuto che le
sostituzioni proposte dall'appaltatore, in luogo della riparazione, non
risultassero comunque valide e che la committenza avesse pertanto il diritto di
rifiutarle, siccome non congeniali e a loro volta problematiche. Ne discende
che il diritto della committente a proporre l'azione redibitoria e alla
risoluzione ex tunc del contratto sarebbe rimasto inalterato. Di conseguenza, oltre
a riconoscere la pretesa di restituzione dell'acconto di fr. 14'000.- versato
dall'attrice, il primo giudice ha pure ritenuto giustificata, fondandosi sul
referto peritale per la quantificazione, la pretesa di risarcimento di ulteriori
fr. 7'827,85 pari ai costi di ripristino, accordando altresì il diritto alla
rifusione di fr. 1'193,30 per le spese di patrocinio preprocessuali sostenute
dall'attrice.
La domanda riconvenzionale dell'appaltatore è stata infine respinta dal
Pretore, alla luce delle valide contestazioni in merito al saldo della mercede
pattuita e della mancata prova da parte del preteso creditore dell'avvenuta esecuzione
di lavori supplementari che non fossero già compresi nel prezzo a corpo
pattuito dalle parti. Il giudizio pretorile, ritenuta irricevibile la tardiva
estensione della domanda di causa dell'attrice, ha posto spese e ripetibili a
carico del convenuto e attore riconvenzionale.
3. L'appellante
critica preliminarmente l'attendibilità della perizia giudiziaria ritenuta
inconcludente, producendo quale doc. C un documento denominato "Analisi
peritale" che evidenzierebbe le lacune sostanziali e le gravi
insufficienze di natura metodologica del referto (perizia e complemento) allestito
dal perito giudiziario. Sulla base di tale elemento, invocando l'applicazione
dell'art. 316 cpv. 3 CPC, l'appellante chiede a questa Corte di far allestire
un nuovo referto peritale, subordinatamente di far assumere tale prova all'autorità
giudiziaria inferiore alla quale la causa andrebbe ritornata per nuovo
giudizio. In sostanza, il convenuto ripropone inalterate le richieste già
formulate con l'istanza di nomina di un nuovo perito del 9 dicembre 2011 (atto
VIII), richiesta respinta dal Pretore con ordinanza del 9 gennaio 2012.
La domanda è irricevibile. L'appellante chiede l’allestimento di una seconda
perizia avente il medesimo oggetto del referto peritale già affidato dal
Pretore all’ing T__________, consegnato il 24 maggio 2011 rispettivamente 21
novembre 2011 (perizia e relativo complemento). Il convenuto non dimostra però che
il referto criticato presenti delle carenze rilevanti e che siano dati motivi a
giustificazione dell'offerta di documentazione estranea all’incarto (art. 317
CPC). La richiesta di prova riformulata in appello non si confronta con le tesi
alla base del giudizio pretorile e si limita sostanzialmente ad invocare le
critiche esposte nello stesso doc. C, omettendo di indicare in quale modo le diverse
valutazioni così proposte sarebbero concretamente in relazione con elementi
rilevanti ai fini del giudizio. Già per questo motivo la domanda è pertanto
irricevibile e non può essere ammessa.
In ogni modo, come indicato ai considerandi successivi, la conclusione
pretorile in merito all'inadempienza contrattuale del convenuto merita conferma
a prescindere da eventuali contraddizioni o lacune del referto peritale. Infatti,
come indicato dal Pretore, già dalla sola documentazione agli atti e dalle
circostanze accertate, tra le quali le ammissioni del convenuto e il suo
comportamento, emergono elementi sufficienti ad accertare le circostanze che
hanno permesso al primo giudice di riconoscere il diritto della committente ad
invocare la rescissione del contratto, ricusando l'opera e chiedendo la
rifusione dei danni ai sensi dell'art. 368 cpv. 1 CO.
4.Nel merito l’appellante riconosce anzitutto i fatti come esposti nel
giudizio impugnato, con l'eccezione della circostanza relativa alla rimozione
della caldaia, avvenuta a suo dire solo a seguito dell'insistente richiesta
della committente e non per unilaterale decisione dell'appaltatore, che non avrebbe
affatto riconosciuto in tal modo l'esistenza di difetti. Precisato l'oggetto
del contratto il convenuto eccepisce anzitutto la tardività della notifica dei
difetti.
La censura è infondata e risulta finanche irricevibile per carente motivazione.
Essa si fonda infatti sull'erronea convinzione che l'inadempienza contrattuale
e i difetti dell'opera siano ristretti alla sola questione del funzionamento della
caldaia e quindi ai relativi problemi di funzionamento che l'appaltatore non
nega ma ritiene essere stati man mano risolti. Insistendo nel tentativo di
dedurre dalle dichiarazioni rese dai numerosi testi che la caldaia e l'impianto
nel suo insieme sarebbero stati funzionanti, l'appellante rimprovera quindi alla
perizia giudiziaria di non aver saputo individuare i difetti tecnici o "l'origine
dei problemi lamentati dalla committente", risultando così impossibile
un apprezzamento della loro gravità nell'ottica dell'azione redibitoria
(appello pag. 9). La tesi invocata, oltre ad essere caratterizzata da un'evidente
contraddizione tra l'asserzione che l'impianto "funzionava regolarmente"
o "funzionava alla perfezione" (appello pag. 8) e la pretesa
necessità di meglio accertare giudizialmente la portata e la gravità dei
difetti, non si confronta con la conclusione pretorile che ha giustamente
esaminato la prestazione contrattuale nel suo insieme e non si è limitato alla
ristretta ottica delle singole componenti dell'impianto eseguito dal convenuto (cfr.
considerando successivo n. 5).
A giusta ragione il Pretore ha quindi ritenuto la notifica dei difetti dell'opera
commissionata tempestiva e la relativa censura, come detto, oltre che infondata
è anzitutto irricevibile per carente motivazione (art. 311 CPC).
5.Inutilmente l'appellante cerca in questa sede di focalizzare
l'attenzione alla sola difettosità della caldaia, essendo questa componente
solo una parte, per quanto rilevante, dell'impianto nel suo insieme o meglio
ancora di un sistema proposto dall'appaltatore quale impianto efficiente e
rispondente alle esigenze di confort e di economicità della committente, proprietaria
di un'abitazione familiare con un tradizionale impianto a gasolio da sostituire
(doc. A, P, T, U e Z). L'inadempienza contrattuale rilevata dal Pretore non è
quindi limitata alla sola caldaia a pellets, come pretende l'appellante, ma riguarda
il malfunzionamento dell'impianto nel suo insieme, alla luce dei problemi di
affidabilità (interruzioni improvvise e ripetute), del consumo eccessivo di
combustibile e della relativa ineconomicità, o ancora della difficoltà nell'ottenere
un'adeguata temperatura dell'acqua erogata. L'opera, ovvero il sistema di
produzione di calore e di acqua calda sanitaria, è pertanto risultata nel suo
complesso difforme a quanto pattuito e non rispondente alle legittime
aspettative della committente. In particolare il primo giudice ha condiviso le
conclusioni del perito in merito alla mancata esecuzione a regola d'arte, al
rispetto delle norme applicabili e alle condizioni imposte nella licenza
edilizia (segnatamente per la polizia del fuoco), così come alla garanzia di un
servizio tecnico in caso di problemi. Con riferimento ai vari inconvenienti
subiti dalla committente, oltre a quanto emerge chiaramente dalla
documentazione agli atti attestante disagi sull'arco di parecchi mesi e per
tutta la stagione fredda, è significativo pure il referto peritale che ha evidenziato
problemi nel sistema di caricamento del pellets, difetti al sistema di comando
e regolazione, insufficienza al cablaggio elettrico e scarsa quantità di acqua
calda tale da non consentire il riempimento di una vasca da bagno o da
risultare insufficiente anche per una doccia o per altri usi domestici. Il
Pretore ha quindi considerato l'opera difettosa non solo per specifici problemi
di funzionamento, che l'appellante cerca ora senza successo addirittura di
negare, ma anche dal punto di vista della difformità della stessa con quanto
contrattualmente pattuito.
Questa impostazione dell'allegato d'appello rende le censure nel loro complesso
problematiche dal punto di vista della ricevibilità, venendo meno un confronto motivato
con la conclusione pretorile e una puntuale contestazione dei difetti così come
rilevati e qualificati dal primo giudice.
Come si vedrà ai considerandi successivi, a prescindere da queste
considerazioni, l'opera litigiosa andrebbe comunque qualificata come non
conforme al contratto già solo per il fatto che a partire dal 4 maggio 2009 l'impianto è stato messo fuori uso dall'intervento di asportazione della caldaia a pellets
eseguito dall'appaltatore per il tramite della ditta di sua fiducia (doc. AB e
AF). A fronte di un'abitazione familiare rimasta senza fonte di
approvvigionamento di acqua calda sanitaria e riscaldamento dei locali, appare
evidente dedurre come il contratto doc. A non possa essere considerato
adempiuto, a prescindere dai dettagli e dalle vicissitudini che hanno
caratterizzato i mesi precedenti tale messa fuori uso dell'impianto. A torto
l'appellante insiste quindi su questi aspetti nel tentativo di dedurre dalle
circostanze elementi che attestino il corretto adempimento del contratto.
6. Resta quindi da esaminare la tesi dell'appellante che sostiene di
aver comunque adempiuto al contratto per avere, dopo la suddetta asportazione
della caldaia, proposto parecchie alternative di sostituzione di questa
componente ritenuta difettosa dalla committente. L'appellante rimprovera
infatti al Pretore di essere giunto ad erronee conclusioni a questo proposito per
essersi affidato in modo acritico al referto peritale, avendovi dedotto
circostanze che neppure il perito giudiziario avrebbe indicato. Sennonché, la
tesi si esaurisce nell'esposizione di asserite caratteristiche di due specifici
modelli di caldaia, proposte alla committente appunto in alternativa di quella
originariamente istallata e asportata, al fine di dedurre che "queste
avrebbero garantito una funzionalità dell'impianto equipollente o almeno
analoga - e dunque accettabile - a quella dell'impianto oggetto del doc. A"
(appello pag. 12). Ancora una volta l'appellante non si confronta però
adeguatamente con le obiezioni rilevate dal giudice e con le conclusioni
pretorili sulla difformità di queste proposte con quanto inizialmente pattuito.
Il convenuto si limita infatti a contrapporre sue soggettive valutazioni, senza
indicare per quali motivi quelle diverse a cui è giunto il giudice sarebbero
errate. In particolare l'appellante non si confronta con le deduzioni pretorili
in merito alla rilevanza, ai fini di un giudizio sull'accettabilità e la
praticabilità della riparazione, di aspetti quali il rispetto delle
prescrizioni di polizia del fuoco, l'aumento di potenza calorica, la
dispersione di calore, le esigenze di modifica alla canna fumaria e di spazio, i
tempi di consegna, i costi, e più in genere le difformità della soluzione
alternativa prefigurata con quanto originariamente pattuito.
Le tesi apportate in appello per invocare la mora della committente, nel
tentativo di renderla responsabile per non aver accettato le proposte di
sostituzione della caldaia, sono inoltre caratterizzate dalla medesima errata
impostazione di cui si è detto ai considerandi precedenti (cfr. consid. n. 4). La
proposta di sostituzione della caldaia è infatti invocata dall'appellante nuovamente
nell'erronea convinzione che l'inadempienza contrattuale imputatagli sia appunto
limitata alla ristretta ottica del funzionamento di questa singola componente
dell'impianto, mentre a giudizio del Pretore l'inaccettabilità dell'opera difettosa
riguarda l'intero sistema di produzione di calore e di acqua calda sanitaria,
risultato nel suo complesso difforme a quanto pattuito e non corrispondente
alle legittime aspettative della committente.
Anche su questo punto l'appello, oltre che infondato, è pertanto anzitutto
irricevibile per carente motivazione (art. 311 CPC).
7.Le tesi dell'appellante non si confrontano neppure direttamente con la
conclusione pretorile, che ha dedotto dagli atti l'esplicita ammissione dei
difetti all'impianto da parte dell'appaltatore. Il primo giudice ha tratto tale
conclusione sulla base dei molteplici documenti di causa relativi ai ripetuti
tentativi messi in atto per eliminare i difetti ancora presenti a oltre due
mesi dall'istallazione. Eloquenti al riguardo sono ad esempio il verbale
redatto dallo stesso appaltatore che indica come la riunione di cantiere sia
stata indetta "dopo 2.5 mesi di tentativi vari per cercare di far
funzionare con regolarità la stufa" (doc. E) o lo scambio di
corrispondenza tra ditte subappaltatrici dal quale si evince come ad inizio
febbraio 2009 i malfunzionamenti all'impianto risultassero tutt'altro che
risolti e i disagi della committenza di fronte al rischio di rimanere in pieno
inverno senza fonte di riscaldamento fossero "al limite della
sopportazione" (doc. AM). L'appellante non si avvede che,
contrariamente a quanto sembra sottintendere la sua tesi, invocante in modo
apodittico l'assenza di ogni responsabilità, egli è l'appaltatore e risponde
per inadempienza contrattuale anche per la difettosità delle singole parti
dell'impianto, così come per la cattiva esecuzione dei lavori di posa e messa
in funzione. Durante il periodo in cui sono stati fatti molteplici tentativi
per risolvere i rilevanti problemi di funzionamento e sono state svolte
trattative con le varie ditte subappaltatrici (dalla fornitrice della caldaia, all'installatore,
fino agli altri fornitori di componenti, cfr. doc. E), l'approccio del
convenuto a questo riguardo è risultato essere perlomeno ambiguo, ovvero più
congeniale ad una figura di direttore dei lavori, quasi che egli ritenesse di
essere solo un rappresentante della committente e come se le ditte in questione
rispondessero pertanto contrattualmente direttamente a quest'ultima. Ciò non è
però il caso, viste le circostanze concrete, poiché il convenuto non ha affatto
avuto un tale ruolo di mera rappresentanza. Egli era al contrario l'appaltatore
diretto, avendo proposto un contratto chiaro a questo proposito (doc. A) e
utilizzando peraltro la chiara qualifica di "impresa totale"
(doc. E). Egli rispondeva quindi direttamente del corretto adempimento del
contratto e sopportava le conseguenze della cattiva esecuzione,
indipendentemente dai motivi, ovvero anche nel caso in cui questa fosse da
ricondurre alla difettosità dell'apparecchio fornito da un fabbricante o alla
carente esecuzione da parte delle ditte subappaltatrici (in casu in
particolare __________ Sagl e E__________ Sagl, doc. E). Questa
ambiguità rispetto al suo ruolo contrattuale caratterizza pure l'esposizione
delle censure d'appello, l'appaltante omettendo di confrontarsi con le sue
dirette responsabilità contrattuali. Correttamente il Pretore ha infatti
dedotto un'ammissione di responsabilità dall'agire concreto e dalle
dichiarazioni dell'appaltatore, non potendo essere attribuito significato diverso
ai suoi scritti con i quali comunicava alla committente in data 17 febbraio
2013 che "a seguito di condizioni non rispettate dalla ditta e dal loro
servizio esterno si è giunti alla conclusione di sostituire la caldaia
Termorossi, che verrà ripresa dalla ditta E e ne verrà rimborsato il costo"
(doc. C) o ancora rilevava che non avendo ottenuto l'esito sperato con la prima
riunione sarebbero state poste precise condizioni in occasione di un secondo
incontro per poi chiedere e ottenere "il rimborso dell'acquisto"
(doc. B). Anche su questo punto l'appello si rileva pertanto infondato.
8.Il Pretore ha inoltre correttamente considerato che, procedendo allo
smontaggio della caldaia difettosa, alla sua restituzione alla ditta fornitrice
e all'incasso del relativo rimborso (doc. C, AB e AF e
doc. 7), l'appaltatore ha, perlomeno per atti concludenti, ulteriormente riconosciuto
il cattivo funzionamento dell'impianto o perlomeno di questa sua fondamentale
componente, ammettendo la relativa esigenza di sostituzione. L'appellante non
apporta elementi atti a sovvertite questa conclusione.
In ogni caso, come rilevato ai considerandi precedenti, tale smantellamento
parziale dell'impianto ha comportato in tutta evidenza che l'opera non poteva,
perlomeno da quel momento, essere ritenuta esente da difetti, in quanto
divenuta manifestamente inservibile. La facoltà di ricusa dell'opera difettosa
ai sensi dell'art. 368 cpv. 1 CO va quindi esaminata alla luce di questa
circostanza, ovvero del fatto che a partire dal 4 maggio 2009 (doc. C, AB e AF) la committente non ha comunque più avuto a disposizione un
impianto funzionante, ciò che rende superflua ogni disquisizione dell'appellante
sulla natura dei difetti precedentemente riscontrati, sull'efficacia degli
interventi riparatori o le altre considerazioni sui ripetuti episodi di
malfunzionamento di un impianto che non ha mai svolto con necessaria stabilità e
affidabilità la funzione prevista, ovvero la fornitura di acqua calda sanitaria
e il riscaldamento conformemente alle esigenze di un'abitazione familiare
precedentemente dotata di un impianto tradizionale a gasolio. L'appellante non
è peraltro stato in grado di dimostrare che la scelta di mettere fuori funzione
l'impianto, asportandone la caldaia a pellets, possa essere imputata alla volontà
della committente e i documenti agli atti dimostrano piuttosto il contrario (doc.
C, D, AB e AF).
L'appaltatore di un impianto di questo genere che, a oltre otto mesi dalla
stipulazione del contratto, non è ancora (o comunque non è più) funzionante è
evidentemente malvenuto a pretendere di essere adempiente e l'insistenza con
cui le tesi di appello negano addirittura questa circostanza, invocando un
perfetto funzionamento dell'opera, appare pretestuosa.
9.L'appellante
ribadisce nel proseguo dell'appello la tesi secondo la quale anche dopo
l'asportazione della caldaia il ripristino dell'impianto funzionante e conforme
a quanto pattuito sarebbe risultato ancora possibile, ma sarebbe stato impedito
dal comportamento anticontrattuale della controparte.
Il Pretore, apprezzando le circostanze concrete, è però giunto alla conclusione
contraria e l'appellante non è stato in grado di scalfire tale deduzione, non
risultando affatto dimostrata la proposta di una soluzione adeguata e
accettabile alla committente. Sempre con riferimento alle
ammissioni rilevate dal Pretore è significativo come lo stesso appaltatore
abbia esplicitamente fatto partecipe la committente della difficoltà in cui si
trovava nell'adempiere al contratto, in particolare con lo scritto 3 febbraio
2009 con il quale confidava di non sapere come trovare una soluzione ( "devo
ammettere che non ho mai e poi mai avuto tanti problemi con nessun tipo di
impianto di riscaldamento e ora sono al limite delle idee", doc. D).
Ne consegue che, anche senza l'ausilio del referto peritale, la conclusione pretorile
si impone, siccome sulla base delle stesse indicazioni e ammissioni fornite
dall'appaltatore si può evincere come questi non sia stato in grado di adempiere
al contratto fornendo l'impianto previsto e abbia semmai cercato, senza
riuscirci, di convincere la committente ad accettare una soluzione tecnica alternativa
e sostanzialmente diversa. Né in prima sede, né con le tesi di appello,
l'appaltatore è stato in grado di provare che le proposte formulate avessero le
caratteristiche per essere qualificate quali riparazione e non fossero solo
tentativi inatti a ripristinare un'opera oramai inservibile e come tale non
accettabile dalla committenza. Agli atti risultano solo proposte formulate in
modo assai generico, con indicazione di modelli di caldaia a proposito dei
quali non è stata fornita alcuna specifica tecnica che permettesse alla
committenza di considerarli quale ripristino dell'impianto a quel momento parzialmente
smontato e fuori uso. L'audizione testimoniale di R (verbale 20 aprile 2010
pag. 7), rappresentante della ditta direttamente coinvolta nell'installazione,
ha peraltro confermato come la ricerca di alternative fosse rimasta ad uno
stadio di approfondimento insufficiente, soprattutto a livello di dati tecnici
e costi. Eloquente al riguardo dei problemi connessi con la sostituzione sono
gli scritti dell'appaltatore alla ricorrente del 3 febbraio 2009 (doc. D) e 15
febbraio 2009 (doc. AD), in merito ai quali il Pretore ha rilevato come le
soluzioni alternative "non sembrano risultare entusiasmanti e
convincenti neppure per chi le propone" (sentenza impugnata pag. 11
consid. 8). Se ne deve quindi dedurre che tali proposte, se accettate dalla
committente, avrebbero comportato una nuova e differente pattuizione tra le
parti, avente quale oggetto la fornitura e la posa di qualcosa di diverso da
quanto previsto dal doc. A e, perlomeno in alcune ipotesi, procurato addirittura
costi aggiuntivi alla committente (doc. 2). L'appaltatore, che invoca la
facoltà di riparare gratuitamente l'opera ai sensi dell'art. 368 cpv. 2 CO, è
pertanto venuto meno all'onere probatorio che gli incombeva in merito alla
possibilità concreta di eseguire tale ripristino in adempimento di quanto
contrattualmente pattuito e quindi in modo accettabile dalla committente, in
particolare dal punto di vista della garanzia di funzionamento dell'impianto e
del rispetto dei costi preventivati (doc. 2). Viste le circostanze concrete
risulta pertanto superfluo esaminare nel dettaglio in questa sede se i modelli
di caldaia proposti fossero o meno in grado di funzionare adeguatamente o di
garantire un risultato soddisfacente.
Regge pertanto alla critica la conclusione pretorile che, valutando i contrapposti
interessi e nell'ambito di un giudizio di equità, ha riconosciuto il diritto
della committente di rifiutare le proposte formulate dall'appaltatore, poiché
queste non avrebbero garantito il risultato promesso nel contratto e non sono
risultate sufficientemente valide.
10. Visto
quanto sopra, alla luce della valida ricusa dell'opera e del conseguente
annullamento del contratto, va confermato il giudizio del Pretore che ha
condannato l'appaltatore alla restituzione dell'acconto sulla mercede di fr.
14'000.- versatogli dalla committente.
11. L'appellante
censura la decisione pretorile in merito al riconoscimento di ulteriori fr.
7'827,85 quale risarcimento del danno subito dalla committente per i lavori
necessari al ripristino della situazione (art. 368 cpv. 1 CO).
La censura è nuovamente irricevibile siccome inadeguatamente motivata e poiché
formulata in modo carente, senza confrontarsi adeguatamente con le conclusioni
pretorili (art. 311 CPC).
In merito alla questione della colpa dell'appaltatore dedotta dal Pretore,
l'appellante accenna appena ad una contestazione per poi espressamente indicare
che la questione "può rimanere irrisolta" (appello pag. 38 n.
10). Con riferimento alla decisione del primo giudice che ha accolto le pretese
dell'attrice per la rifusione dei costi di ripristino l'appellante si limita ad
esprimere considerazioni di ordine generale sui costi a carico della
committente per la modifica del tipo di impianto da lei desiderata e decisa e
sulla vetustà dell'impianto a gasolio bisognoso di sostituzione. La tesi non
può essere esaminata nel merito poiché l'appellante, venendo meno al suo onere
allegatorio e all'esigenza di contestazione, neppure indica quali sarebbero le
conseguenze concrete in caso di accoglimento della sua obiezione con riferimento
alle singole poste del danno considerate del primo giudice, che le ha esaminate
sulla base di un preciso elenco e di una valutazione della congruità supportata
dal referto peritale (sentenza impugnata pag. 13). Anche su questo punto il
giudizio pretorile regge pertanto alla critica, la censura risultando nuovamente
irricevibile.
12. Visto
l'esito del giudizio, merita conferma pure la decisione pretorile di respingere
la domanda, formulata in via riconvenzionale dall'appellante, volta ad ottenere
il pagamento del saldo della mercede e il rimborso di spese di patrocinio
preprocessuale. Al proposito le critiche proposte con l'appello risultano
comunque nuovamente irricevibili per carente motivazione, non andando oltre al
semplice rimprovero al Pretore di aver fornito una motivazione confusa. In
particolare le censure non si confrontano con la conclusione pretorile che ha
ritenuto di dover considerare i lavori fatturati come inclusi nel contratto con
un prezzo a corpo, siccome l'attore riconvenzionale non è stato in grado di dar
seguito al suo onere allegatorio al proposito, facendo così mancare "riferimenti
precisi che permettano di stabilire quando siano stati svolti i lavori e con
quali finalità" (sentenza impugnata pag. 15 n. 11).
13. Ne discende che l’appello,
nella misura in cui è ricevibile, dev’essere respinto, sia per la domanda
principale, sia per quella subordinata, e il giudizio pretorile conseguentemente
confermato.
Gli oneri processuali (art. 13 LTG) e le ripetibili della procedura di secondo
grado seguono la soccombenza (art. 106 CPC), tenuto conto di un valore
litigioso di fr. 30'833,25 (fr. 23'021,15 + fr. 7'812,10), importo determinante
anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale.
Per i quali motivi,
richiamati la LTG
decide:
1. L'appello 16 settembre 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Gli oneri processuali di fr. 2’000.-, già anticipati dall'appellante, sono posti a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).