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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2012.20 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 18 aprile 2012 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 AO 2
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con cui l’attrice ha chiesto in via principale la condanna dei convenuti in solido a versarle la somma di fr. 100'000.- oltre interessi al 5% a partire dal 28 ottobre 2011, la somma di fr. 21'985.- oltre interessi al 5% dal 28 ottobre 2011 e la condanna della sola convenuta AO 1 a restituirle 1'200 parti __________) oltre ai redditi maturati su tali titoli, depositati presso la Banca __________, relazione n. __________ intestata alla convenuta, subordinatamente ha chiesto la revoca della donazione immobiliare del 19 ottobre 2006 relativa alla part. n. __________ per inadempimento dell’onere, con retrocessione della proprietà del fondo part. __________ all’attrice, il tutto con protesta di spese e ripebili;
domande alle quali si sono opposti i convenuti, che con domanda riconvenzionale hanno chiesto la condanna dell’attrice a consegnare l’autoveicolo __________ e a versare la somma di fr. 46'344.-, protestando spese e ripetibili;
mentre l’attrice si è opposta alle domande riconvenzionali, aggiungendo alle sue domande la richiesta, in via ancor più subordinata, di dichiarare nulla la donazione immobiliare del 19 ottobre 2006 e quindi della retrocessione della part. n. __________ di __________;
domande sulle quali il Pretore ha statuito con decisione 13 agosto 2013, respingendo sia la petizione sia la domanda riconvenzionale;
appellante l’attrice che con atto di appello 19 settembre 2013, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese, tasse e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre i convenuti con la risposta 7 novembre 2013 postulano la reiezione dell’appello con protesta di spese giudiziarie;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Il 19 ottobre 2006 AP 1 ha donato in comproprietà per ½ ciascuno ai coniugi AO 1 e AO 2 il fondo part. n. __________, comprendente un giardino e un’abitazione per un totale di 275 mq, riservando per sé e per il suo convivente V__________, padre di AO 1, un diritto di abitazione sulla casa ubicata sul fondo donato (doc. A). In medesima data AP 1 e i coniugi AO 1 e AO 2 hanno firmato una convenzione nella quale hanno pattuito tra l’altro che: “I signori AO 1 e AO 2 si impegnano inoltre, in caso di future necessità finanziarie della AP 1, e a richiesta di quest’ultima, a gravare all’occorrenza il fondo ricevuto in donazione con ulteriori pegni immobiliari per un valore massimo di tali pegni pari a fr. 100'000.- (centomila) e a mettere il controvalore finanziario ricevuto a disposizione della AP 1 oppure a corrispondere in altro modo, secondo modalità che le parti concorderanno, l’identico importo di CHF 100'000.-”, nonché impegnandosi a non vendere e a non gravare di ulteriori pegni l’abitazione fino a che la donante fosse rimasta in vita (doc. B). L’8 giugno 2006 AO 1 ha sottoscritto una dichiarazione nella quale attesta che “i 12 certificati (12/100) “__________” depositati presso Banca __________, sono di proprietà di AP 1 e __________ V__________, e che posso entrare in possesso degli stessi solo in caso di morte di entrambi i proprietari; ovvero AP 1 e __________ V__________, __________” (doc. D). Il 12 giugno 2006 i certificati __________ sono stati depositati presso la __________, sulla relazione n. __________ intestata a AO 1, che ha concesso procura con diritto di firma individuale al padre e a AP 1. V__________ è morto il 18 settembre 2009. Con scritto 20 settembre 2011, il legale di AP 1, agendo a titolo e per conto di quest’ultima, ha chiesto ai coniugi AO 1 e AO 2 di versarle l’importo di fr. 100'000.- in applicazione della convenzione del 19 ottobre 2006, dichiarando che la sua mandante era disposta ad annullare la donazione immobiliare del fondo part. n. __________ assumendone le spese, e che inoltre la sua mandante revocava ad AO 1 la relazione intestata a lei a titolo fiduciario, chiedendole la restituzione degli averi, poiché di sua proprietà (doc. C). La richiesta è rimasta inevasa.
B. Con petizione 18 aprile 2012 AP 1 ha convenuto in giudizio i coniugi AO 1 e AO 2 davanti alla Pretura del Distretto di Bellinzona. L’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al versamento di fr. 100'000.- oltre interessi in conformità della convenzione di cui al doc. B, fr. 21'985.- oltre interessi per gli oneri ipotecari e le spese dello stabile da lei sopportate e che invece asserisce avrebbero dovuto essere pagati dai donatari, alla restituzione da parte di AO 1 di 1'200 parti __________ oltre ai redditi maturati, e in via subordinata la revoca della donazione immobiliare 19 ottobre 2006 della part. n. __________ per errore essenziale. Contestualmente a tali domande l’attrice ha inoltre richiesto che in via cautelare fosse ordinato il blocco di 12 (dodici) certificati __________ depositati presso la Banca __________, sulla relazione n. __________ intestata a AO 1, per evitare che tali averi vengano liquidati con conseguente danno economico, prevalendosi del fatto che la convenuta le ha revocato la procura su tale relazione bancaria. La procedura cautelare è terminata con la sentenza 10 ottobre 2012 della Seconda Camera civile del Tribunale di appello (inc. 12.2012.104).
C. I convenuti si sono opposti alla petizione con la risposta 23 maggio 2012 e in via riconvenzionale hanno chiesto la consegna dell’autoveicolo __________ a suo tempo donato dall’attrice e mai consegnato e il versamento della somma di fr. 46'344.10. Nella replica con risposta riconvenzionale l’attrice si è opposta all’azione riconvenzionale e ha aggiunto tra le domande subordinate la restituzione del fondo n. __________ per nullità della donazione immobiliare. Nei successivi allegati scritti di duplica con replica riconvenzionale e duplica riconvenzionale le parti hanno sostanzialmente ribadito le rispettive domande di giudizio, opponendosi a quelle di controparte. Eseguita l’istruttoria, le parti hanno ribadito le loro domande di giudizio nei memoriali conclusivi.
D. Statuendo il 13 agosto 2013, il Pretore ha respinto sia la petizione sia la domanda riconvenzionale.
E. L’attrice è insorta con atto di appello 19 settembre 2013, contro il giudizio del Pretore, chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili. Nella risposta 7 novembre 2013 i convenuti propongono di respingere l’appello e di confermare la sentenza pretorile, con protesta di spese giudiziarie. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
in diritto:
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
2. Giusta l’art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). È il caso in concreto, il valore litigioso raggiungendo almeno fr. 100'000.-.
3. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in particolare dedotto, per quanto qui interessa, che l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (TF 7 dicembre 2011, 4A_659/2011 consid. 4; II CCA 23 febbraio 2012 inc. n. 12.2012.13, 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 18 aprile 2013 inc. 12.2011.119).
4. Il Pretore ha dapprima esaminato la validità della convenzione doc. B del 19 ottobre 2006, ritenendo che essa non era un elemento essenziale della donazione immobiliare e che non doveva pertanto rivestire la forma dell’atto pubblico. L’impegno dei convenuti di versare fr. 100'000.- all’attrice era dunque valido, ma sottostava per il suo adempimento alla condizione della necessità finanziaria della donante, che non si era verificata. Il primo giudice ne ha quindi concluso che l’attrice non aveva diritto di ottenere il versamento di fr. 100'000.- né poteva revocare la donazione immobiliare per inadempimento dell’onere. La validità della convenzione doc. B comportava inoltre, secondo il giudice, la reiezione della domanda subordinata sulla nullità della donazione immobiliare. Il Pretore ha poi respinto le pretese dell’attrice per il versamento di fr. 21'985.- oltre interessi al 5% dal 28 ottobre 2011 a titolo di rimborso di spese da lei sopportate per l’immobile. Secondo il Pretore l’attrice ha un diritto di abitazione gratuito e deve dunque sopportare le spese di manutenzione ordinarie dell’immobile, mentre non ha potuto provare di aver pagato gli oneri ipotecari, i premi annui per l’assicurazione dell’immobile e le fatture per la revisione del serbatoio per l’olio combustibile. In merito alla restituzione dei titoli, il primo giudice ha accertato la conclusione di una donazione manuale alla convenuta da parte del padre e dell’attrice e ha dunque respinto anche tale richiesta di quest’ultima. Infine, il Pretore ha respinto tutte le domande contenute nell’azione riconvenzionale. La consegna dell’autoveicolo __________ era soggetta a una condizione non verificatasi e inoltre la convenuta non era l’unica erede del padre, sicché non era legittimata a far valere da sola pretese successorie sul veicolo. L’attrice aveva procura sul conto della convenuta e poteva dunque ritirare gli importi di cui la convenuta chiede la restituzione. Anche la richiesta in via subordinata alla restituzione di fr. 15'522.10 alla convenuta è stata respinta dal Pretore, in quanto fondata su pretese successorie, per le quali non vi era il consenso di tutti gli eredi.
5. L’appellante rimprovera in primo luogo al Pretore di aver violato il diritto federale per essersi fondato sul principio dell’affidamento nell’interpretazione della convenzione 19 ottobre 2006, senza aver ricercato la reale e concorde volontà delle parti. Nell’economia di tutto il contratto di donazione, sostiene l’appellante, per lei era importante tutelare la propria sicurezza economica, sia con l’iscrizione di un diritto di abitazione sia con l’impegno dei beneficiari di versarle a richiesta l’importo di fr. 100'000.-. Senza tali protezioni la donante non avrebbe concluso la donazione immobiliare e ne consegue che l’onere previsto al doc. B era un elemento essenziale del contratto di donazione immobiliare, valido anche se stipulato in semplice forma scritta. La donante ne può pertanto chiedere l’adempimento, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice. Secondo l’appellante anche con l’interpretazione oggettiva si giungerebbe al medesimo risultato, poiché ogni persona ragionevole avrebbe voluto garantirsi una certa sicurezza finanziaria dopo aver rinunciato a un bene immobile che le avrebbe permesso in caso di necessità finanziarie di ottenere un credito.
5.1 Per l’interpretazione di un contratto il giudice deve adoperarsi per determinare la vera e concorde volontà delle parti (art. 18 cpv. 1 CO). In assenza di accertamenti di fatto sulla reale concordanza delle volontà delle parti o se questa non può essere stabilita, il giudice procede all’interpretazione delle loro dichiarazioni secondo il principio dell’affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell’altro nella situazione concreta (interpretazione oggettiva), con il risultato che a una parte può essere imputato il senso oggettivo della sua dichiarazione, anche se questo non corrisponde alla sua intima volontà (DTF 133 III 675 consid. 3.3, 131 III 606 consid. 4.1). L’onere della prova riguardante una concreta volontà riferita al contenuto del contratto è a carico della parte che se ne prevale.
5.2 Nel fascicolo processuale non si trovano indicazioni sulla reale e concorde volontà delle parti. Tra i documenti figurano il rogito 19 ottobre 2006 con il quale l’attrice ha donato la proprietà immobiliare ai convenuti (doc. A) e la convenzione 19 ottobre 2006 (doc. B) sottoscritta dalla donante e dai due coniugi donatari. Tali documenti non menzionano i motivi che hanno portato la donante a chiedere ai donatari l’impegno morale di non vendere il fondo donato e di non gravarlo con altri pegni immobiliari in vita della donante e a versare l’importo di fr. 100'000.- “in caso di future necessità finanziarie della Signora AP 1 e a richiesta di quest’ultima” (doc. B). L’interrogatorio dell’attrice (verbale 29 aprile 2013) non contiene il benché minimo accenno ai motivi che hanno portato alla sottoscrizione della citata convenzione. Nel suo interrogatorio di stessa data la convenuta ha fornito la sua personale interpretazione della convenzione, spiegando quale fosse a suo modo di vedere il senso dell’espressione “per future necessità” (verbale 29 aprile 2013 pag. 9). L’altro beneficiario della donazione non è stato sentito e tutto si ignora quindi di quale fosse la sua volontà a quel momento. In definitiva, quindi, l’istruttoria non ha consentito di accertare quale fosse la reale e concorde volontà delle tre persone parti alla donazione del 19 ottobre 2006. A giusta ragione pertanto il Pretore ha fondato il suo ragionamento sul principio dell’affidamento nell’esaminare la questione dell’onere di cui al doc. B e l’appello si rivela infondato al riguardo.
6. L’art. 245 CO prevede che la donazione può essere gravata da condizioni e oneri. L’onere è un’obbligazione di effettuare una prestazione determinata, che il donante impone al donatario. Dal punto di vista giuridico l’onere non rappresenta una controprestazione, altrimenti farebbe venir meno il carattere gratuito della donazione. Non è nemmeno una condizione, in quanto dall’adempimento o meno dell’onere non dipende la validità dell’accordo. Essa è piuttosto un compito di natura accessoria a carico del beneficiario della donazione (Engel, Contrats de droit suisse, Berna 2000, p. 124). Come ogni altra clausola contrattuale, anche l’onere per essere valido deve essere accettato dalla controparte. Secondo la dottrina dominante, tutti i singoli punti essenziali dell’accordo, sia oggettivi che soggettivi, devono rispettare la forma prescritta per il negozio (DTF 68 II 229; Guhl/Koller, op. cit., p. 120, n. 3; Gauch/Schluep, op. cit., p. 102, n. 537). Per quanto riguarda i punti soggettivi essenziali, tuttavia, la giurisprudenza ha posto una limitazione. Devono infatti rispettare la forma solo quegli elementi soggettivi che costituiscono anche un elemento della fattispecie contrattuale (DTF 119 II 138; 117 II 264; Gauch/Schluep, op. cit., p. 102, n. 538). A differenza della condizione, dall’onere non dipende l’efficacia del contratto di donazione. Tale accordo può pertanto spiegare i propri effetti anche qualora l’onere a esso connesso non venga adempiuto dal donatario. La pattuizione di una siffatta clausola permette solamente di chiedere giudizialmente l’adempimento, oppure di revocare la donazione quando l’onere non venga attuato (art. 246 e 249 CO). L’onere connesso con la donazione immobiliare e che ne costituisce un punto – soggettivamente o oggettivamente – essenziale deve rivestire la forma qualificata della donazione stessa (Baddeley, Commentaire Romand CO-I, 2a ed., n. 26 e 31 ad art. 245). Il vizio di forma dell’onere soggettivamente essenziale ne comporta la nullità (sentenza II CCA del 4 marzo 2011 12.2009.34 in RtD I-2012 18c pag. 912).
7. Nella fattispecie le parti hanno sottoscritto nella forma dell’atto pubblico la donazione immobiliare del 19 ottobre 2006 (doc. A) e il medesimo giorno hanno firmato la convenzione doc. B contenente diversi oneri, in presenza del notaio rogante, che ne ha autenticato le firme a tergo. Il convivente dell’attrice e padre, rispettivamente suocero, dei convenuti è morto il 18 settembre 2009 (petizione, pag. 3). La donante ha preteso il 20 settembre 2011 l’adempimento dell’onere di versarle l’importo di fr. 100'000.- (doc. C) e al rifiuto dei donatari ha promosso l’azione in adempimento dell’onere, in via subordinata della revoca della donazione per inadempimento dell’onere, domanda poi modificata in replica con la richiesta di accertare la nullità della donazione immobiliare. I donatari, dal canto loro, hanno rifiutato di versare l’importo richiesto dall’attrice, sostenendo che le condizioni previste dal doc. B non erano adempiute e che comunque l’onere di versare fr. 100'000.- era nullo in quanto non rivestito della forma dell’atto pubblico (risposta 23 maggio 2012, pag. 3).
7.1 In concreto occorre stabilire se l’onere di cui l’attrice ha chiesto invano l’adempimento era un elemento soggettivamente essenziale per la donazione immobiliare. Il Pretore ha negato tale circostanza, rilevando che la donante si era già riservata il diritto di abitazione sulla casa donata e aveva fatto riprendere dai donatari il debito ipotecario gravante il fondo. I convenuti sostengono che la convenzione doc. B è indipendente dalla donazione immobiliare, visto che il notaio rogante non ha ritenuto di inserire tutte le pattuizioni nel rogito doc. A e ritengono nulla la clausola relativa all’onere di versare fr. 100'000.-, che avrebbe dovuto rivestire la forma dell’atto pubblico. L’appellante censura la conclusione pretorile, ritenendo che qualsiasi persona ragionevole avrebbe considerato essenziale la garanzia di una certa sicurezza “logistica” al momento di “spogliarsi” di un bene immobile in favore di terzi. Il fascicolo processuale non fornisce, come visto, la benché minima indicazione sulla reale e concorde volontà delle parti. La convenuta ha nondimeno ammesso, nel corso del suo interrogatorio il 29 aprile 2013, che la convenzione era stata sottoscritta il giorno stesso del rogito doc. A con lo scopo di garantire alla donante “la copertura degli eventuali costi derivanti da un suo ricovero in casa per anziani” e che la firma di entrambi i documenti, vale a dire il rogito doc. A e la convenzione doc. B, era stata consigliata dal notaio che aveva allestito il rogito per la donazione immobiliare. La convenzione menziona del resto esplicitamente come premessa il rogito n. 1970 (doc. A) e le firme delle parti sono state autenticate a tergo a cura del medesimo notaio davanti al quale è stata rogata la donazione immobiliare. Lungi dal dimostrare l’indipendenza dei due accordi, come afferma in questa sede la parte appellata, proprio tale circostanza dimostra lo stretto legame funzionale tra i due documenti, che vanno considerati come un unico negozio giuridico. Nella convenzione doc. B i beneficiari della donazione hanno assunto tre distinti oneri e si sono impegnati: ad assumere il debito ipotecario esistente di fr. 103'200.- in capitale dal 19 ottobre 2006 (punto 1), a mettere a disposizione della donante l’importo di fr. 100'000.- “in caso di future necessità finanziarie della Signora AP 1 e a richiesta di quest’ultima” (punto 2), e a non vendere il fondo donato loro e a non gravarlo di ulteriori oneri ipotecari finché fosse stata in vita la donante (punto 3). L’impegno di cui al punto 1 è stato ripreso nell’atto pubblico di donazione immobiliare (doc. A, punto 4), che comprende anche la pattuizione di un diritto di abitazione (punto 2) in favore della donante e del suo convivente. L’impegno morale dei donatari di non vendere il fondo donato e di non gravarlo ulteriormente in vita della donante è in stretta ed evidente connessione con il diritto di abitazione. Anche l’impegno di versare l’importo di fr. 100'000.- in caso di future necessità finanziarie della donante appare connesso alla donazione immobiliare, poiché donando l’immobile la donante si è privata della possibilità di ottenere in futuro liquidità con un ulteriore aggravio del debito ipotecario. Il diritto di abitazione, infatti, garantisce solo di poter abitare nell’immobile, ma non consente di ricavare dallo stesso liquidità in caso di necessità. Dall’insieme delle circostanze in cui è avvenuta la donazione immobiliare si può quindi concludere che l’appellante non avrebbe donato il suo immobile senza gli impegni dei donatari contenuti nella convenzione doc. B. A maggior ragione se si considera che la donante non ha alcun vincolo familiare con i beneficiari, che non hanno alcun obbligo di mantenimento nei suoi confronti. La diversa conclusione del Pretore, condivisa dai convenuti, non può dunque essere confermata.
7.2 Nelle circostanze sopra descritte la mancata indicazione degli oneri della convenzione doc. B nell’atto pubblico di donazione comporta necessariamente la nullità di tutto il contratto, poiché la donante non avrebbe sottoscritto la donazione immobiliare se i beneficiari non avessero assunto nei suoi confronti tali obblighi. L’accertamento della nullità del contratto di donazione 19 ottobre 2006 nella sua integralità (doc. A e B) rende superfluo l’esame delle ulteriori argomentazioni dell’appellante. I convenuti devono infatti restituire l’immobile oggetto della donazione rivelatasi nulla (Guggenheim, op. cit., n. 27 ad art. 11 CO).
8. Per quanto concerne gli oneri ipotecari, l’appellante rimprovera al Pretore di aver considerato non provati i pagamenti che essa ha eseguito a tale titolo. Essa sostiene di aver pagato gli interessi ipotecari che avrebbero dovuto essere a carico dei proprietari dell’immobile e ne chiede il rimborso. A detta dell’appellante l’edizione dei documenti dalla Banca del S__________ e della Banca dello __________ dimostra che essa ha prelevato dai suoi conti gli importi sufficienti per far fronte al pagamento degli interessi ipotecari qualche giorno prima della scadenza degli stessi. Rileva che la sua è l’unica spiegazione plausibile rispetto a quella ammessa dal Pretore, al quale rimprovera di non aver spiegato perché sarebbe più plausibile la versione dei convenuti. Ci si potrebbe invero chiedere se tale critica sia ricevibile avuto riguardo alle esigenze dell’art. 311 CPC. A ogni modo gli esempi portati dall’appellante in questa sede non dimostrano alcunché, già per il fatto che gli importi prelevati non corrispondono nella loro entità agli interessi ipotecari maturati. Non spettava del resto al Pretore spiegare perché “sarebbe più plausibile il macchinoso giro orchestrato dai convenuti” per il pagamento degli interessi, ma piuttosto all’attrice provare di aver pagato gli interessi ipotecari, ciò che non è stata in grado di fare.
9. L’appellante lamenta un’errata applicazione del diritto da parte del Pretore, che ha ritenuto proprietà della convenuta le 1200 parti __________. Il primo giudice è giunto alla conclusione che l’immissione dei titoli nel deposito della convenuta, il 12 giugno 2006, è da considerare una donazione manuale per atti concludenti da parte dell’attrice e del suo convivente. Occorre premettere che la consegna dei titoli (allora 12 parti) è avvenuta pacificamente il 12 giugno 2006 (cfr. edizione dalla Banca __________ dei documenti relativi al deposito titoli __________) ed è del tutto indipendente dalla donazione immobiliare, almeno per quanto risulta dagli atti di causa. La convenuta ha sottoscritto l’8 giugno 2006 (doc. D) una dichiarazione, unitamente all’appellante e al suo defunto compagno, secondo la quale “i 12 certificati “__________” depositati presso Banca __________, sono di proprietà di AP 1 e __________ V__________, e che posso entrare in possesso degli stessi solo in caso di morte di entrambi i proprietari; ovvero AP 1 e __________ V__________, __________”. Il Pretore è giunto alla conclusione che tale scritto non è un contratto fiduciario, mancando il trasferimento immediato della proprietà dei titoli alla convenuta, ma una donazione condizionale in caso di morte, ai sensi dell’art. 245 cpv. 2 CO. Il primo giudice ha poi esaminato se fosse sorto un rapporto fiduciario tra le parti, dopo il trasferimento dei titoli sulla relazione bancaria intestata alla sola convenuta, avvenuto il 12 giugno 2006, e lo ha negato. Con il trasferimento dei titoli mobiliari sulla relazione della sola convenuta, secondo il Pretore, l’attrice e il suo compagno hanno perfezionato una donazione manuale, a modifica di quanto pattuito l’8 giugno 2006, poiché accettando di avere su tale relazione bancaria solo una procura essi hanno con atti concludenti rinunciato alla proprietà dei titoli.
9.1 L’appellante critica l’applicazione del diritto operata dal Pretore e ribadisce che lo scritto 8 giugno 2006 e il trasferimento dei titoli nella relazione bancaria della convenuta il 12 giugno 2006 costituiscono già dal profilo temporale un unico negozio giuridico, da valutare nel suo insieme, e che è un evidente patto fiduciario. La revoca della procura all’attrice sul deposito, avvenuta il 29 agosto 2011, non ha quindi avuto alcuna incidenza sulla proprietà dei titoli e la fiduciante ha di conseguenza diritto di ottenere la restituzione dei titoli. L’appellante rileva inoltre che lo scritto doc. D non può essere considerato una donazione condizionale in caso di morte, poiché non rispetta le norme sulle disposizioni in caso di morte. Lo scritto è infatti firmato da tre persone (l’attrice, il convivente e la figlia di questi) e non può quindi essere un testamento dei due conviventi, il diritto svizzero non ammettendo il testamento congiunto, né un patto successorio, mancando la forma dell’atto pubblico prevista dall’art. 512 CC. L’argomentazione è pertinente ma non giova all’appellante. L’attrice fonda la sua richiesta di restituzione dei titoli su un contratto fiduciario esistente con la convenuta AO 1. Doveva dunque provare l’esistenza del contratto fiduciario e il suo contenuto.
9.2 Il testo della dichiarazione 8 giugno 2006 (doc. D) è chiaro e da essa risulta che la proprietà dei titoli non era della sola attrice, ma anche del suo compagno, morto il 18 settembre 2009. La parte convenuta ha ammesso che l’attrice era proprietaria a titolo fiduciario della sua parte di 5/12, ma che la proprietaria reale è la convenuta AO 1 (risposta 23 maggio 2012, pag. 8). L’attrice ha contestato tale versione dei fatti, rivendicando la proprietà di tutti i titoli, nonostante avesse ammesso in petizione di essere proprietaria di “almeno 6 dei 12 certificati”, gli altri essendo proprietà del suo convivente (petizione, pag. 5). Tutto si ignora dei motivi e dello scopo per i quali i due conviventi (entrambi classe 1931) proprietari dei titoli avrebbero concluso un contratto fiduciario con la figlia di uno di loro. Non è quindi possibile accertare la loro reale e concorde volontà. La convenuta AO 1 ha sottoscritto il 5 settembre 2007 una dichiarazione analoga al doc. D, firmata anche dall’attrice e dal convivente di costei, relativa al conto risparmio n. __________ presso la Banca __________ (doc. P), che non è oggetto di esame in questa sede. Anche su tale dichiarazione le versioni delle parti in causa sono divergenti e non se ne può trarre dunque alcuna conclusione su quale fosse stata la reale e concorde volontà delle parti contrattuali. È comunque incontestato che il 12 giugno 2006, pochi giorni dopo la sottoscrizione del doc. D, l’attrice e il suo compagno hanno fatto trasferire i titoli di loro proprietà (1200 parti in tutto) nel deposito bancario n. __________ intestato alla sola convenuta AO 1, che ha concesso a ognuno di loro procura individuale sulla relazione bancaria. Il trasferimento è avvenuto mediante consegna dei titoli allo sportello (scheda bancaria del 12 giugno 2006, fascicolo edizione dalla Banca __________). Il fascicolo processuale non consente di accertare chi ha consegnato i titoli alla cassa né dove fossero depositati in precedenza. In tali circostanze il Pretore ha ravvisato nel trasferimento dei titoli una donazione manuale par atti concludenti, in quanto la procura concessa a ognuno dei conviventi era liberamente revocabile in ogni momento dalla titolare della relazione, ciò che escludeva l’esistenza di un contratto fiduciario per l’impossibilità dei fiducianti di poter prelevare i titoli dopo la revoca della procura. Al riguardo l’appellante ribadisce che il contratto fiduciario si è perfezionato proprio con il trasferimento di proprietà dei titoli e rimprovera al Pretore un’errata applicazione del diritto, perché non vi è alcuna relazione tra l’esistenza di una procura sul deposito, non indispensabile per il contratto fiduciario, e il credito della fiduciante per la restituzione dei beni ceduti a titolo fiduciario. Si può dar atto all’appellante che l’esistenza della procura non è di principio incompatibile con il contratto fiduciario. Il fiduciante, infatti, ha un diritto personale alla restituzione dei beni nei confronti del fiduciario (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 5470 pag. 829). L’esistenza di una procura sul conto non è quindi decisiva per la qualifica del contratto fiduciario, come sembra invece ritenere il Pretore. La circostanza non giova tuttavia all’appellante. L’attrice doveva provare, infatti, l’esistenza del contratto fiduciario in base al quale pretende la restituzione dei titoli. Dai pochi elementi di fatto reperibili nel fascicolo processuale non si può tuttavia ritenere provata l’esistenza di tale contratto. Come visto, il doc. D è stato sottoscritto da tre persone: una è morta il 18 settembre 2009 e le altre due hanno fornito versioni contrastanti sul contratto da loro voluto e sugli scopi dell’operazione. Rimangono solo i fatti oggettivamente costatati in causa, vale a dire l’avvenuto trasferimento dei titoli in possesso dei due conviventi al deposito intestato alla sola convenuta AO 1. La conclusione che ne ha tratto il Pretore, secondo il quale si è trattato di una donazione manuale, resiste dunque alla critica dell’attrice, mancando la prova dell’esistenza di un contratto fiduciario. L’appello deve dunque essere respinto per quel che concerne la restituzione dei titoli.
10. In definitiva, l’appello dell’attrice può essere accolto limitatamente alla domanda subordinata di restituzione dell’immobile n. __________, per nullità totale della donazione immobiliare 19 ottobre 2006. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L’attrice ottiene causa vinta sulla nullità della donazione immobiliare e soccombe invece sul rimborso degli oneri ipotecari (fr. 14'000.-) e sulla restituzione dei titoli. Né le parti né il Pretore hanno indicato quale sia il valore litigioso della vertenza e l’incarto non contiene documentazione sul valore venale dell’immobile n. __________. Il valore dei titoli contesi ammonta ad almeno fr. 131'200.- (doc. E). Nella sua domanda principale, ripresa anche in appello, l’attrice chiedeva il versamento di fr. 100'000.-. Se ne può desumere che il valore litigioso in appello ammontava ad almeno fr. 245'000.-. Dal profilo aritmetico l’appellante risulta soccombente in misura di 2/5 ma essa ottiene la restituzione della proprietà immobiliare, il cui valore è a prima vista ben superiore ai fr. 100'000.- relativi all’onere doc. B. Si giustifica quindi di ripartire a metà le spese processuali tra le parti e di compensare le ripetibili. La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7, e 13 LTG .
Per questi motivi,
decide:
I. L’appello 19 settembre 2013 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 13 agosto 2013 del Pretore del Distretto di Bellinzona inc. OR.2012.20 è così riformata:
1. La petizione 18 aprile 2012 è parzialmente accolta. La donazione immobiliare del 19 ottobre 2006 è dichiarata nulla ed AO 1 e AO 2 sono condannati a retrocedere ad AP 1 la proprietà del fondo n. __________.
2. La tassa di giustizia di fr. 4'900.- e le spese di fr. 100.- sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
3. invariato
4. invariato
5. invariato
II. Le spese processuali del presente giudizio, in complessivi fr. 4'000.-, già anticipati dall’appellante, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Le ripetibili sono compensate.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).