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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliera: |
Ceschi Corecco |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.14 della Pretura - promossa con petizione 25 maggio 2012 da
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AO 1
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contro |
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AP 1, AP 2
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con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 108'930.-, oltre interessi al 5% dal 23 aprile 2012, nonché il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e n. __________ dell’UEF di __________;
domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 23 agosto 2013 ha integralmente accolto;
appellanti i convenuti con atto di appello 24 settembre 2013, con cui chiedono la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
mentre l’attore con risposta 5 novembre 2013 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Nel corso del 1992 AO 1 ha versato ai suoi genitori AP 1 e AP 2 l’importo complessivo di fr. 108'930.- (petizione, ad 1, pag. 2; risposta, pag. 3). Tale somma è servita a coprire una parte dei costi dell’ampliamento della casa dei genitori concernente la costruzione di un nuovo appartamento adatto alle necessità di AO 1, divenuto tetraplegico in seguito ad un incidente occorsogli nel marzo del 1991 (verbale di audizione 18 febbraio 2013 __________ C__________, pag. 2, Doc. D, doc. 2 e 3). Con scritto 14 ottobre 2011, rispettivamente 12 marzo 2012, AO 1 ha notificato ai genitori AP 1 e AP 2 la disdetta del mutuo per un importo di fr. 108'930.- (doc. E e F), da loro contestato (doc. G e H). L’11 febbraio 2012, rispettivamente il 4 maggio 2012, AO 1 ha fatto spiccare nei confronti dei genitori i PE n. __________ e n. __________ per un importo di fr. 108'930.-, ai quali AP 1 e AP 2 hanno interposto tempestiva opposizione (doc. I e L).
B. Con petizione 25 maggio 2012 AO 1 ha postulato la condanna di AP 1 e AP 2, in solido, al pagamento di fr. 108'930.-, oltre interessi di mora, a titolo di restituzione della somma di pari importo che egli avrebbe mutuato ai genitori nel 1992. Con risposta 14 settembre 2012 AP 1 e AP 2 si sono opposti alla petizione, adducendo che la somma di fr. 108’930.- sarebbe stata loro versata dal figlio AO 1 a fondo perso, quale riconoscimento per il supporto morale ed economico che essi gli avrebbero offerto a seguito dell’incidente. La pretesa dell’attore sarebbe ad ogni modo compensata con le numerose prestazioni da loro eseguite a favore del figlio. Con replica 16 ottobre 2012 l’attore, a sostegno della propria tesi, evidenzia che il prestito risulterebbe contabilizzato fiscalmente sia per l’attore sia per i suoi genitori sin dal 1992, circostanza contestata dai convenuti con duplica 19 novembre 2012 (duplica, ad 1, pag. 3). Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire all’udienza di dibattimento, inoltrando tempestivamente delle conclusioni scritte, in cui si sono riconfermate sostanzialmente nelle proprie antitetiche argomentazioni. A sostegno della propria tesi i convenuti hanno inoltre precisato che l’attore, quale segno di riconoscenza, avrebbe rinunciato alla restituzione della somma mutuata e solo per dimenticanza essi avrebbero omesso di comunicare allo studio fiduciario incaricato di allestire le loro dichiarazioni fiscali l’avvenuto condono.
C. Con decisione 23 agosto 2013 il Pretore ha accolto integralmente la petizione, condannando i coniugi AP 1 e AP 2,in solido, a pagare a AO 1 la somma di fr. 108'930.-, oltre interessi, rigettando in via definitiva le opposizioni interposte ai PE n. __________ e n. __________ e caricando loro le spese giudiziarie, con l’obbligo di rifondere all’attore le ripetibili.
D. Con l’appello che qui ci occupa i convenuti chiedono di riformare la decisione impugnata nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio. Della risposta dell’attore, con cui postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che trova applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera il 9 ottobre 2013. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
2. Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha integralmente accolto la petizione. Egli, sulla base delle emergenze istruttorie, ha concluso per l’esistenza di un contratto di mutuo e ha ritenuto che la dazione di denaro da parte dell’attore ai propri genitori fosse sorretta dalla concorde volontà delle parti circa l’obbligo di restituzione della somma mutuata. A titolo abbondanziale il primo giudice ha inoltre evidenziato che la tesi secondo cui l’attore avrebbe in seguito rinunciato alla restituzione della somma mutuata, oltre che tardiva poiché presentata per la prima volta solo in sede conclusionale, non era sorretta da alcun elemento probatorio.
3. Con l’appello che qui ci occupa i convenuti chiedono di riformare la sentenza pretorile nel senso di respingere integralmente la petizione. Essi contestano l’esistenza di una concorde volontà delle parti circa l’obbligo di restituzione della somma di fr. 108'930.- consegnata da AO 1 ai propri genitori e rimproverano al primo giudice di non avere tenuto conto delle particolari circostanze nelle quali la dazione della somma di denaro sarebbe avvenuta. A loro giudizio l’istruttoria avrebbe dimostrato come AO 1 avrebbe dato tale somma ai genitori in segno di riconoscenza e gratitudine per gli sforzi personali da essi profusi in suo favore durante la lunga degenza presso il centro per paraplegici di __________ e per gli sforzi economici da essi sostenuti per la realizzazione di un’abitazione corrispondente ai bisogni specifici del figlio. Tale circostanza, unita al fatto che per oltre venti anni il figlio non ha chiesto il rimborso del capitale, avrebbe dovuto indurre il primo giudice a concludere per l’esistenza di una donazione, escludendo dunque un obbligo di restituzione. Gli appellanti rimproverano inoltre il Pretore per avere considerato tardiva la loro allegazione, secondo cui l’attore avrebbe in ogni caso rinunciato al rimborso della somma mutuata, e per non averla ritenuta comprovata.
4. Preliminarmente si rileva come gli appellanti con appello 24 settembre 2013 ripropongono la propria interpretazione dei fatti, limitandosi a trascrivere quanto già contenuto nel loro memoriale conclusivo, senza confrontarsi compiutamente con le argomentazioni pretorili. Tale modo di procedere è inammissibile in questa sede, poiché l’atto di appello deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad art. 311; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4; II CCA 25 novembre 2014 inc. n. 12.2013.111 consid. 5), fermo restando che la semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza oppure anche solo la riproduzione di ampi stralci degli stessi non costituisce una sufficiente motivazione d’appello secondo l’art. 311 cpv. 1 CPC (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; II CCA 25 novembre 2014 inc. n. 12.2013.111 consid. 5; Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, p. 1367). Le ampie citazioni tratte dall’allegato conclusionale concernenti i fatti rendono le corrispondenti parti dell’appello irricevibili (appello pag. 2 – 4, punti da 1 a 4), poiché non conformi ai requisiti posti dall’art. 311 cpv. 1 CPC.
5. Gli appellanti rimproverano al Pretore di avere concluso per l’esistenza di un contratto di mutuo, dando eccessivo peso alle dichiarazioni fiscali delle parti e negligendo altre circostanze più favorevoli alla tesi della donazione.
5.1 Si osserva preliminarmente che gli appellanti si limitano ad evidenziare altri indizi che a loro dire avrebbero dovuto indurre il giudice a concludere per l’ipotesi della donazione, senza confrontarsi compiutamente con le argomentazioni e motivazioni contenute nella sentenza impugnata. Tale modo di procedere non rispetta i requisiti posti dall’art. 311 cpv. 1 CPC in merito alle esigenze di motivazione dell’atto di appello e la censura è già solo per questo motivo inammissibile.
5.2 Anche a prescindere dalla riserva di ricevibilità espressa al considerando precedente, la decisione con cui il Pretore ha ritenuto provata l’esistenza di un contratto di mutuo va comunque confermata.
Gli appellanti criticano il Pretore per non avere tenuto conto del fatto che la dazione della somma di denaro a loro favore sarebbe stata dettata dalla gratitudine di AO 1 verso i genitori per gli sforzi (sia economici sia personali) da loro profusi in suo favore a seguito del grave incidente. Tale sentimento di riconoscenza, unito al fatto che per oltre venti anni l’attore non ha chiesto la restituzione della somma versata, avrebbero dovuto indurre il primo giudice a concludere per l’esistenza di una donazione. Queste argomentazioni non sono di rilievo e non inficiano l'apprezzamento operato dal primo giudice sulla forza probante delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2009, 2010 e 2011 agli atti (dalle quali si evince che i convenuti hanno sempre indicato tra i loro debiti quello in esame di fr. 108'930.- a favore del figlio) e della deposizione del teste __________ C__________ (commissario presso l’Ufficio circondariale di tassazione di __________), il quale ha confermato tale circostanza e riferito che ciò avveniva sin dalla data in cui la somma è stata messa a disposizione dei genitori per l’ampliamento della loro abitazione nel 1991/1992 (verbale 18 febbraio 2013, pag. 2). Ciò è pure confermato dalla lettera di cui al doc. D dell’Ufficio di tassazione in riferimento alla dichiarazione fiscale per l’anno 2001. Pur ammettendo il sentimento di riconoscenza del figlio verso i suoi genitori, ciò non sarebbe comunque ancora sufficiente, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, per ammettere che a quel momento egli rinunciasse ad un suo rimborso, tanto più che la donazione non è presunta e il negozio deve essere interpretato a favore del donatore (Baddeley, CR - CO I – n. 20 ad art. 239 CO). Il fatto che l’attore non abbia chiesto il rimborso del capitale per oltre venti anni non impone necessariamente di concludere che la somma mutuata non fosse più dovuta a seguito di una rinuncia unilaterale da parte del figlio, tanto più che nel caso concreto le parti non hanno pattuito alcun termine per la restituzione della somma mutuata. I rimproveri mossi dagli appellanti alla valutazione operata dal Pretore, che non avrebbe tenuto in debita considerazione le circostanze a sostegno della loro tesi difensiva, non sono suffragati da alcun riscontro certo e oggettivabile, ma sono frutto di una valutazione soggettiva. Giova infine rilevare il comportamento processuale dei convenuti: contraddittorio in merito alla loro tesi difensiva (essi con la duplica hanno dapprima negato di avere indicato come debito nelle loro dichiarazioni fiscali l’importo di fr. 108'930.- [duplica, pag. 3] mentre che con le conclusioni, dopo avere esperito l’istruttoria, essi hanno sostenuto di avere dimenticato di comunicare alle autorità fiscali l’avvenuto condono del debito [conclusioni, ad 6, pag. 4]) ma soprattutto poco collaborativo nell’edizione delle loro dichiarazioni fiscali per gli anni 2009, 2010 e 2011 (dichiarazioni che sono poi state prodotte agli atti dal teste __________ C__________, act. VI, VII e VIII). Così stando le cose questa Corte non può che confermare il giudizio pretorile, corretto nella valutazione delle prove, secondo cui il versamento dell’importo di fr. 108'930.- costituisce un mutuo.
6. Gli appellanti rimproverano il Pretore per avere ritenuto tardiva e quindi irricevibile la loro allegazione secondo cui AO 1 avrebbe rinunciato a chiedere la restituzione della somma mutuata, e per non averla ritenuta provata a fronte della deposizione della teste __________ B__________.
6.1 Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, con gli atti introduttivi essi non hanno mai ammesso, nemmeno per denegata ipotesi, l’esistenza di un mutuo e la rinuncia successiva alla restituzione della somma mutuata da parte di AO 1 ai sensi di un condono ex art. 115 CO. Con gli allegati introduttivi essi si sono limitati a contestare l’esistenza del mutuo, sostenendo che il versamento da parte di AO 1 in loro favore fosse da qualificare quale donazione. L’accenno in tali allegati secondo cui AO 1 in diverse occasioni avrebbe ribadito ai genitori “che non avrebbero dovuto restituire quel denaro “ (risposta ad 5 - 7, pag. 4, duplica ad 1 pag. 3) è volto al sostegno della tesi della donazione. Solo con il memoriale conclusivo, per altro in maniera alquanto confusa, gli appellanti hanno sostenuto che la restituzione della somma mutuata sarebbe stata condonata dall’attore e che solo per dimenticanza le parti avrebbero omesso di comunicare alle autorità fiscali l’avvenuto condono (conclusioni 28 giugno 2013, ad 5, 6, 10). Essendo stata invocata per la prima volta, e con ciò irritualmente (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario, 232 CPC), solo con le conclusioni di causa, a giusta ragione il Pretore ha ritenuto tardiva l’allegazione. Come già sotto l’egida del CPC-TI anche in applicazione del nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero nuovi fatti, argomentazioni o contestazioni sollevati per la prima volta con le conclusioni sono inammissibili (IICCA 6 febbraio 2014 inc. 12.2012.191, consid. 10; 28 febbraio 2014 inc. n. 12.2013.168 consid. 10.1 e riferimenti ivi contenuti). Ne discende l’irricevibilità della contestazione anche in questa sede, non essendo adempiute le condizioni poste dall’art. 317 cpv. 1 lett. b CPC.
6.2 Si osserva abbondanzialmente che la censura andrebbe comunque respinta anche nel merito, non potendo dedursi dalla sola deposizione della teste __________ B__________ la concorde volontà delle parti di rinunciare al rimborso della somma mutuata ai sensi dell’art. 115 CO. Gli appellanti, in dispregio al loro onere di allegazione, omettono peraltro di specificare come e quando ciò sarebbe avvenuto e nessun elemento agli atti permette di suffragare tale tesi. L’argomentazione è anzi smentita dal fatto che nelle dichiarazioni fiscali agli atti AP 1 e AP 2 hanno sempre indicato tra i loro debiti quello in esame di fr. 108'930.- a favore del figlio, circostanza confermata anche dalla deposizione del teste __________ C__________ (verbale 18 febbraio 2013, pag. 2).
7. Ne discende che nella misura in cui è ricevibile l’appello è respinto. Le spese processuali e le ripetibili della procedura di appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 108'930.- (determinante anche ai fini di un ricorso in materia civile al Tribunale federale) seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono poste a carico degli appellanti in solido.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 24 settembre 2013 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Gli oneri processuali di fr. 3'000.- sono a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, a AO 1 fr. 3'500.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).