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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.9 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 5 febbraio 2009 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di
complessivi
fr. 194'209.50 oltre interessi a titolo di indennità per licenziamento abusivo,
pretese salariali, rimborso spese e rifusione del mancato guadagno; pretesa poi
aumentata a complessivi fr. 199'705,10 in sede di conclusioni;
richiesta avversata dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza 30 agosto 2013;
appellante l'attore che con atto di appello 2 ottobre 2013 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre la convenuta, con risposta 22 novembre 2013, postula la reiezione del gravame, protestate tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. A partire
dal 1° agosto 1999 AP 1 è stato assunto alle dipendenze di F__________ SA in
qualità di agente di vendita di generi alimentari. A seguito di fusione
societaria, modifica della ragione sociale, ripresa dell’attività da parte di
una nuova società, il rapporto di lavoro in questione è proseguito
sostanzialmente inalterato con tre differenti datori di lavoro (U__________ SA,
R__________ S__________ AG e A__________ SA) ovvero società attive tra l’altro nel
commercio all'ingrosso di articoli alimentari e in genere nel settore
merceologico (doc. B) e segnatamente nella fornitura a negozi al dettaglio di
generi alimentari e altre merci.
Il 16 dicembre 2005, con effetto dal 1° gennaio 2006, A__________ SA e AP 1
hanno quindi sottoscritto un nuovo contratto di lavoro (doc. C). Riconosciuto
come l’inizio del rapporto di impiego fosse da ricondurre alla data della prima
assunzione il 1° agosto 1999, le parti hanno indicato quale funzione del
dipendente quella di “agente di vendita/membro del management” e
stabilito, per un grado di occupazione del 90%, un salario mensile di fr.
6'325.- oltre tredicesima e un “rimborso auto” di fr. 1'580.- mensili
(doc. C). Con modifica contrattuale in vigore dal 1° gennaio 2007 le medesime
parti hanno pattuito una diversa modalità di remunerazione, sempre per un
impiego con grado di occupazione del 90%, calcolata sulla base di una
retribuzione base fissa di fr. 3'000.- lordi, alla quale si aggiungono una
serie di provvigioni, un premio di fine anno e un rimborso spese (doc. F).
B. Nel corso
del mese di giugno 2008 tra le parti sono sorte divergenze in merito alle
modalità operative del dipendente e ai rapporti conflittuali di questi con
alcuni clienti, situazione che ha condotto alla riduzione del portafoglio
clienti, in circostanze di cui si dirà, per quanto rilevanti, nei considerandi
successivi. Dal giugno 2008 e per diversi mesi, seppur in modo non continuo, AP
1 è stato inabile al lavoro per malattia con percentuale di incapacità
variabile.
C. Durante il
colloquio del 23 settembre 2008 alla presenza del direttore F__________ T__________
e del membro del CdA M__________ T__________, veniva comunicata al dipendente
la disdetta del rapporto di lavoro con effetto dal 30 novembre 2008, notifica formalizzata
con lettera raccomandata di medesima data (doc. 17).
La datrice di lavoro, con scritto 24 settembre a tutti i negozi facenti parte
del portafoglio di AP 1, comunicava loro la cessazione del rapporto di
collaborazione con il suo agente (doc. O).
Siccome la disdetta del 23 settembre 2008 è risultata coincidere con un periodo
di malattia del dipendente, il 1° ottobre 2008 la datrice di lavoro ha
inoltrato una nuova disdetta del contratto ribadendo quale motivo del
licenziamento la riorganizzazione del reparto vendita, liberando da subito il
lavoratore dall’obbligo di prestare la sua attività (doc. P).
D. Il 3 novembre 2008 AP 1 ha formulato formale opposizione alla disdetta
del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 336b cpv. 1 CO, lamentandone il
carattere manifestamente abusivo (doc. R). Allo scambio di corrispondenza tra
le parti (doc. S, U e V) faceva seguito la comunicazione 8 gennaio 2009 con la
quale la datrice di lavoro, con riferimento all’art. 336c lett. b CO, dava atto
al dipendente del prolungamento fino al 31 gennaio 2009 del diritto al salario
e alle provvigioni, tenuto conto del periodo di protezione considerato di 90
giorni (doc. X). Con risposta 22 gennaio 2009 il dipendente ha ribadito
l’abusività della disdetta, puntualizzando peraltro come il periodo di
protezione ai sensi della menzionata norma si estendesse nel caso concreto a
180 giorni e non solo ai 90 erroneamente indicati dalla controparte (doc. Y).
E. Con
petizione 5 febbraio 2009 AP 1 ha chiesto la condanna di A__________ SA al
pagamento di complessivi fr. 194'209.50 oltre interessi a titolo di indennità
per licenziamento abusivo giusta l’art. 337c cpv. 3 CO (calcolate in
complessivi fr. 44'605.- sulla base di una retribuzione lorda mensile media di
fr. 11'151.30), pretese salariali, rimborso spese e rifusione del mancato
guadagno.
F. Con risposta
26 marzo 2009 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione. Nella
replica e nella duplica orale le parti si sono riconfermate nelle proprie
allegazioni e richieste. Esperita l’istruttoria esse hanno rinunciato a
comparire alla discussione finale, ribadendo le proprie antitetiche posizioni
nei rispettivi allegati conclusivi, l’attore aumentando la sua pretesa a fr.
199'705,10 oltre interessi.
Il 17 settembre 2012 A__________ SA ha modificato la ragione sociale in AO 1 (verbale
20 novembre 2012, Atto XIII).
G. Con sentenza del
30 agosto 2013 il Pretore ha parzialmente accolto le pretese dell'attore,
condannando AO 1 al pagamento di fr. 21'363.-, oltre interessi al 5% sulla
somma riconosciuta a titolo di indennità a decorrere dalla data del giudizio, e
interessi di pari importo a decorrere dal 30 aprile 2009 per la somma
rimanente.
Il Pretore ha preliminarmente esposto con ampi riferimenti (da pag. 6 a pag. 11) dottrina e giurisprudenza in materia di abusività della disdetta del contratto di lavoro
ai sensi dell'art. 336 CO, con particolare riferimento all’onere della prova,
alle esigenze di motivazione della disdetta, alla tutela della personalità del
lavoratore, al divieto di rappresaglia e all’ampio margine d’apprezzamento
riservato al giudice nella valutazione degli elementi di giudizio. Con
riferimento alla fattispecie il primo giudice ha dapprima ravvisato come il
vero motivo del licenziamento non fosse tanto da ricondurre all’invocata
riorganizzazione del settore vendita, quanto piuttosto ai problemi sorti tra il
dipendente e due dei gerenti di negozi facenti capo alle forniture di
alimentari e merci della convenuta, rispettivamente ai rimproveri da questa
mossi al dipendente per la condotta avuta nel rivendicare i propri diritti.
Constatato l’atteggiamento improvvido assunto dal direttore aziendale verso più
dipendenti e in particolare nei confronti dell’attore, valutato altresì
l’insieme delle circostanze, il Pretore ha anzitutto ritenuto inconferente e
non proponibile a motivazione della disdetta l’invocazione, intervenuta solo in
sede giudiziaria, di circostanze in relazione ai problemi sorti tra il
dipendente e i due gerenti di negozi. Pur ravvisando nell’atteggiamento assunto
dal rappresentante in tale contesto una violazione dell’obbligo di fedeltà
(art. 321a cpv. 1 CO), il primo giudice ha ritenuto che il vero motivo della
disdetta fosse da ricondurre alle rimostranze del dipendente e alle pretese da
questi formulate per vedersi reintegrare il portafoglio clienti a suo dire
ingiustamente ridotto. Il Pretore ne ha quindi dedotto l’abusività della
disdetta, siccome avvenuta quale reazione alle pretese derivanti dal rapporto
di lavoro fatte valere in buona fede dal lavoratore.
Il giudizio pretorile
ha quindi proceduto ad esaminare le pretese dell’attore a titolo di indennità
per disdetta abusiva ai sensi dell’art. 336a CO. Ricordate dottrina e
giurisprudenza al riguardo, ha anzitutto determinato in fr. 9'382.- la media mensile
lorda determinante per il computo dell’indennità, quantificandola in via
equitativa, alla luce della ponderazione di tutti gli elementi rilevanti, in
totali fr. 18'764.-, pari a due mensilità.
Con riferimento alle pretese salariali il primo giudice ha poi respinto le
richieste di aumento delle provvigioni sulla base del fatturato aziendale
intravvedendo da un lato nell’agire del dipendente a questo riguardo una tacita
accettazione della modalità di calcolo applicata dalla datrice di lavoro, e
concludendo d’altro canto che l’interpretazione della clausola alla luce del
tenore e della volontà delle parti confermerebbe la correttezza del calcolo
eseguito dalla convenuta.
Il Pretore ha altresì riconosciuto, limitatamente a fr. 116,50, il premio
(inteso quale provvigione sul fatturato) dovuto all’agente di vendita per
l’avvenuta acquisizione di un nuovo cliente.
Con riferimento alla domanda dell’attore relativa al rimborso delle spese, il
giudice di prime cure ha respinto la tesi relativa al diritto del dipendente di
vedersi rifondere i costi effettivi eccedenti l’indennità forfetaria già
versatagli, imputandogli il mancato adempimento dell’onere della prova, sia a
riguardo della segnalazione tempestiva alla controparte, sia a proposito
dell’insufficienza della cifra forfetaria a copertura delle spese
effettivamente sostenute, deducendone altresì un’accettazione del sistema di
rimborso a forfait applicato dalla datrice di lavoro. Dal carattere forfetario
del rimborso il primo giudice ha per contro dedotto il diritto del dipendente a
vedersi rifondere fr. 2'482,50 indebitamente trattenuti dalla convenuta sul
conteggio stipendio del mese di gennaio 2009.
Il Pretore ha infine negato, poiché tardivamente proposta per la prima volta in
sede di memoriale conclusivo, la pretesa di indennità per la perdita di
guadagno asseritamente subita.
Tenuto conto dell’accoglimento parziale della petizione, il giudizio pretorile
ha quindi ripartito spese e attribuito indennità per ripetibili secondo il
reciproco grado di soccombenza.
H. Con atto di
appello 2 ottobre 2013 AP 1 postula la riforma del giudizio impugnato chiedendo
che la petizione venga “integralmente accolta” (appello pag. 2), anche
se concretamente la pretesa pecuniaria risulta leggermente inferiore, siccome
cifrata in soli fr. 184'431.60. Con risposta del 22 novembre 2013 l’appellata
propone la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e
ripetibili.
e considerato
in diritto:
1.Il 1°
gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata
avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta
disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio
dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece
la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una
decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove
disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2.L’appellante
espone preliminarmente i tratti salienti del suo rapporto di lavoro e le
circostanze che hanno condotto al licenziamento e all'assenza dal lavoro per
malattia, riassumendo infine il giudizio pretorile. Queste parti iniziali
dell'allegato (da pag. 1 a pag. 6) sono una sorta di premessa e come tale non
costituiscono una censura motivata ai sensi dell'art. 311 CPC, ma sono semmai
da considerare quale introduzione generale alle censure di seguito esposte.
Il giudizio pretorile ha ampiamente esposto dottrina e giurisprudenza relative
alle norme applicabili alle quali si rimanda.
3.L'appellante,
preso atto con soddisfazione del riconoscimento della natura abusiva della
disdetta del rapporto di lavoro, contesta la valutazione pretorile in merito
alla quantificazione dell'indennità, ritenuta insufficiente sia con riferimento
al salario medio erroneamente computato, sia per il riconoscimento di una somma
pari a due sole mensilità alla luce della gravità delle circostanze che hanno
condotto al licenziamento.
La prima censura relativa al calcolo del salario medio mensile risulta
anzitutto irricevibile per carente motivazione (art. 311 CPC). L'appellante si
limita infatti a invocare l'esigenza di computare nel salario anche l'indennità
mensile forfetaria versata a titolo di rimborso spese proponendo una citazione
della dottrina, peraltro sostanzialmente identica a quella menzionata nel
giudizio pretorile contestato, senza però confrontarsi con la deduzione del
primo giudice che ha espressamente ritenuto di dover escludere l'indennità
mensile di fr. 1'500.- poiché versata a copertura di "spese medie
effettive equivalenti" (sentenza pag. 17 n. 4).
L'appellante rileva poi una serie di circostanze, emerse dall'istruttoria, che
attesterebbero la gravità del pregiudizio subito a seguito del licenziamento
abusivo e imporrebbero, a suo giudizio e per coerenza con alcuni specifici casi
decisi dal Tribunale federale, un'indennità perlomeno pari a quattro mensilità.
La critica non può essere accolta. A prescindere dall'improponibilità di alcune
circostanze addotte per la prima volta in questa sede (art. 317 CPC), la
censura ripropone di fatto circostanze e elementi di giudizio che pure il
Pretore ha ritenuto rilevanti. A differire è pertanto sostanzialmente solo la
valutazione della gravità nel suo complesso, giudizio che l'art. 336a cpv. 2 CO
lascia al giudice conferendogli al riguardo ampio margine d'apprezzamento delle
circostanze. Ritenuto come neppure l'appellante abbia preteso che si
giustifichi un'indennità superiore a quattro mensilità, ovvero più vicina o
equivalente al massimo legale di sei mensilità (art. 336a cpv. 2 CO), la somma
equivalente a due mensilità riconosciuta nel caso concreto dal primo giudice,
pur situandosi di poco sopra al minimo legale, è comunque rispettosa dei parametri
definiti dalla norma, non risulta sostanzialmente diversa da quanto emerge
dalla giurisprudenza in merito e non appare affatto insufficiente o
insostenibile. Le censure proposte, che peraltro omettono di considerare la
rilevanza della violazione del dovere di fedeltà del dipendente rilevata dal
Pretore, non sono pertanto atte a giustificare una modifica della conclusione,
considerata appunto l'ampia latitudine di giudizio conferita al giudice di
prime cure.
4.Merita
per contro accoglimento la censura in merito alla data dalla quale far
decorrere gli interessi sulla somma riconosciuta a titolo di indennità. A torto
il Pretore, senza peraltro proporre particolari considerazioni al riguardo, ha
deciso di far decorrere il diritto agli interessi solo dal giorno della
sentenza invece che da quello in cui è sorta la pretesa di indennità a seguito
dell’abusività del licenziamento (sentenza del Tribunale federale 4C. 414/2005
del 29 marzo 2006; Dunand/Mahon Commentaire du contrat de travail, 2013, n.2 ad
art.339 CO). Su questo punto l'appello è pertanto accolto e gli interessi di
mora del 5% sono quindi dovuti a valere dal 30 aprile 2009 per l'intera somma
riconosciuta dal Pretore.
5.A mente
dell'appellante il Pretore sarebbe inoltre incorso in un'errata valutazione dei
fatti emersi dall'istruttoria per non aver riconosciuto l’intera pretesa a
titolo di provvigione, ovvero di partecipazione al fatturato. A mente
dell’appellante l’interpretazione della clausola contrattuale n. 9 (doc. F) è
chiara e eventuali dubbi al proposito andrebbero comunque sciolti a favore del
dipendente. A torto il Pretore avrebbe poi dedotto un’accettazione per atti
concludenti di una retribuzione diversa da quanto pattuito, siccome un
silenzio-assenso non potrebbe comunque comportare il decadimento di un diritto
del lavoratore.
La censura non può essere accolta e, a ben vedere, risulta pure carente non
confrontandosi adeguatamente con gli argomenti esposti dal Pretore. Questi
infatti ha sviluppato un duplice ragionamento. Dapprima ha negato la pretesa
sulla base della teoria dell’accettazione tacita (ora contestata)
confrontandosi con l’ipotesi teorica (“Ammesso e non concesso…”,
sentenza pag. 19 consid. B1.1.) di un’interpretazione della clausola più
favorevole all’appellante. Le censure dell’appellante potrebbero semmai teoricamente
risultare idonee a scalfire questa prima parte del ragionamento pretorile, in
particolare laddove il primo giudice ha ritenuto di poter trarre conclusioni da
un silenzio interpretato quale assenso alla modifica contrattuale.
Le censure lasciano però sostanzialmente incontestato il giudizio pretorile,
che non può quindi ritenersi in alcun modo scalfito, relativo
all’interpretazione della clausola contrattuale n. 8 alla luce del suo tenore e
dell’accertata volontà delle parti al momento della stipulazione dell’accordo.
Il primo giudice ha infatti ritenuto significativa l’assenza nel contratto di
uno specifico riferimento al fatturato globale dell’azienda e ha altresì
riconosciuto la valenza delle indicazioni proposte dall’attore stesso nelle
comparse scritte, con le quali ha sostenuto che, per volontà delle parti,
l’intervenuto cambiamento di sistema remunerativo avrebbe comunque dovuto
garantire una certa stabilità rispetto alle precedenti condizioni contrattuali.
Il Pretore ha quindi trovato nelle cifre concrete una conferma
all’interpretazione della clausola nel senso auspicato dalla convenuta,
intravvedendovi il raggiungimento della preconizzata continuità remunerativa
pur a fronte di un rilevante aumento della retribuzione complessiva del
dipendente (passata da una media mensile lorda di fr. 8'432.- ad una media
complessiva per l’ultimo anno intero di lavoro precedente il licenziamento di
fr. 10’882.-). A mente del primo giudice non potrebbe invece essere dedotta un’analoga
logica di continuità in una remunerazione come quella pretesa dall’attore, che
risulterebbe pressoché raddoppiata. La diversa interpretazione della clausola
auspicata dal dipendente comporterebbe infatti un ulteriore significativo
aumento retributivo, quantificato dal primo giudice in fr. 4'166.- mensili
(cifra grossomodo confermata dalle pretese formulate con l’appello a pag. 19 e
20). L’appello non si confronta adeguatamente con queste valutazioni pretorili,
risultando quindi addirittura irricevibile per carente motivazione (art. 311
CPC). Non può infatti bastare la categorica affermazione dell’appellante
secondo la quale il confronto eseguito dal Pretore sarebbe del tutto
inconferente o i generici ragionamenti sull’assunzione del rischio e
l’impossibilità di prevedere in anticipo le cifre di vendita, o ancora
riferimenti a pattuizioni salariali relative ad altri dipendenti.
Anche su questo punto il giudizio merita pertanto conferma.
6.L’appellante
prosegue lamentando il mancato riconoscimento della pretesa a titolo di premio
di fine anno (provvigione), accolta solo in una minima parte, limitatamente a
fr. 116,50. Sulla base dei documenti agli atti l’acquisizione di una serie di
clienti da parte del dipendente, e il relativo diritto al premio,
risulterebbero provati e sarebbe quindi a torto che il Pretore avrebbe imputato
all’attore la mancata prova in tal senso. Il primo giudice avrebbe inoltre
intravvisto l’esigenza formale di compilazione di uno specifico formulario e di
una sua accettazione da parte della datrice di lavoro.
Sennonché il Pretore ha ritenuto che l’attore, a fronte della contestazione in
merito, neppure abbia preteso di aver personalmente acquisito i cinque negozi
in questione (ovvero quelli di __________, __________, __________, __________ e
__________). In effetti con la petizione (pag. 15 n. 17) questi si è limitato a
menzionare il doc. BB e a rivendicare il premio per tutti i negozi rientranti
nel suo pacchetto clienti. Neppure a fronte delle allegazioni della convenuta,
secondo la quale l’acquisizione di detti clienti non fosse riconducibile
all’opera dell’attore (risposta pag. 23), l’attore ha ritenuto di affermare il
contrario, limitandosi sostanzialmente con la replica a sostenere che la
provvigione fosse dovuta per il solo fatto di avere questi negozi tra la
clientela a lui “assegnata” (replica pag. 21). Dello stesso tenore le
conclusioni (pag. 18) con le quali l’attore ha ribadito che determinante
sarebbe l’attribuzione dei negozi al proprio portafoglio, senza pretendere che
la loro acquisizione fosse riconducibile al suo agire. A ragione il Pretore ha
pertanto ritenuto che, a fronte della pretesa di vedersi riconosciuto un premio
“chiaramente finalizzato e connesso con l’acquisizione da parte dell’agente
di vendita stesso del nuovo cliente” (sentenza pag. 22 consid. B2.2.),
spettasse all’attore dimostrare tale circostanza e prima ancora allegarla
adeguatamente. Non si confrontano con questa deduzione, e non sono comunque
atte a scalfire la deduzione pretorile, le censure d’appello relative alle
formalità di tale operazione, ovvero all’esigenza di specifici formulari,
siccome l’argomentazione pretorile a questo riguardo (sentenza pag. 22 consid.
B2.3.) risulta di tipo abbondanziale, a fronte appunto della mancata prova di
una relazione tra l’azione dell’agente e l’acquisizione dei nuovi clienti posta
alla base delle pretese.
Irricevibili poiché fondate su allegazioni proposte per la prima volta (art. 317
CPC) risultano inoltre le lamentele relative all’unica provvigione riconosciuta
dal giudice di prime cure. L’appellante invoca infatti un errore di calcolo
pretendendo che non sarebbe determinante l’anno civile, ma bensì l’anno
d’attività aziendale. Egli non si avvede però che, nelle peraltro scarne
allegazioni, egli stesso ha sempre fatto riferimento all’anno civile.
Nella misura in cui è ricevibile la censura è pertanto respinta.
7.L'appellante
ribadisce le pretese a titolo di rimborso spese limitatamente al solo periodo
di preavviso da ottobre 2008 a gennaio 2009, rinunciando a contestare la
conclusione pretorile in merito alla mancata prova delle circostanze addotte a
sostegno della violazione dell’art. 327a CO. Egli rimprovera al Pretore di non
aver ritenuto l’indennità mensile, definita nel giudizio di carattere
forfetario, quale parte integrante del salario e come tale da corrispondere e
riconoscere al dipendente anche durante gli ultimi quattro mesi del rapporto di
lavoro, corrispondenti al periodo di preavviso durante il quale questi era
stato esonerato dall’onere della prestazione lavorativa.
Il primo giudice ha negato il diritto all’indennità forfetaria durante il
periodo di liberazione del dipendente dall’onere di lavorare citando dottrina e
giurisprudenza in tal senso. Con la censura d’appello l’attore contrappone una
citazione di dottrina relativa al riconoscimento del diritto al pagamento delle
cosiddette “unechte Spesenpauschalen”, limitandosi a sostenere che
quelle versate dalla datrice di lavoro nella fattispecie sarebbero di tale
natura. L’appellante non indica però, venendo meno all’onere di motivazione
della censura d’appello, quali sarebbero gli elementi di fatto che avrebbero
dovuto indurre il Pretore a concludere per una tale diversa qualifica del
rimborso forfetario. Così come proposta, la censura non risulta pertanto
ricevibile (art. 311 CPC), non confrontandosi adeguatamente con la contraria
conclusione pretorile.
8.Infine
l'appellante rimprovera al Pretore di aver considerato tardiva la pretesa
salariale riferita al periodo di disdetta, a fronte di una chiara domanda
formulata già con l'allegato di replica.
La censura è infondata. A ragione il primo giudice ha respinto la pretesa di
fr. 5'866.- a titolo di indennità di perdita di guadagno ritenendo che l’attore
l’abbia formulata tardivamente (art. 78 CPC-TI). Infatti nella petizione non
solo non vi è alcuna quantificazione di tale pretesa nel petitum, ma
neppure si accenna alla questione. La frase sibillina proposta a pag. 17 della
replica, ora a torto invocata quale tempestiva domanda di causa, altro non è
che una riserva generica di far valere in futuro pretese a tale titolo. Se ne
deve dedurre che l’attore ha omesso o rinunciato a formulare una domanda in tal
senso nell’ambito dell’azione proposta, riservandosi eventualmente di agire in
un secondo tempo usufruendo della facoltà di proporre un’azione parziale (“Teilklage”),
facoltà riconosciuta anche nel sistema procedurale ticinese retto dal CPC-TI (Cocchi-Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, pag. 206 n. 1 ad
art. 70 CPC-TI).
A torto l’appellante invoca ora la pretesa impossibilità di quantificare una
pretesa in assenza degli elementi determinanti che, a suo dire, sarebbero
emersi solo dall’edizione di documenti dall’assicurazione. La questione della
durata del contratto di lavoro fino al 30 aprile 2009 era già stata oggetto di
espliciti chiarimenti tra le parti, il dipendente avendo reso attenta la
datrice di lavoro della durata del periodo di protezione ai sensi dell’art.
336c lett. b CO pari a 180 giorni, tenuto conto della durata del periodo di impiego
superiore ai cinque anni (doc. X e Y). Invano l’appellante invoca quindi la
giurisprudenza in merito alla possibilità di quantificare solo in corso di
causa la pretesa, avendo nel caso concreto semplicemente omesso di proporre
tale domanda di causa conformemente ai requisiti stabiliti dall’art. 165 cpv. 2
lett. g CPC-TI (Cocchi-Trezzini, op. cit., ad art. 165 CPC n. 12).
9.In conclusione l’appello, per quanto ricevibile, deve essere parzialmente
accolto nel senso di confermare il giudizio pretorile in merito alla somma
dovuta all'attore e modificare lo stesso in merito alla data determinante per
la decorrenza degli interessi (dispositivo n. 1).
Gli oneri processuali e le ripetibili della procedura d'appello seguono la
soccombenza (art. 106 CPC) sostanzialmente totale dell’appellante. Questi è
infatti integralmente soccombente per le pretese formulate a titolo di
prestazioni contrattuali e indennità (richiesta
di condanna per fr. 184'431.60 a fronte di fr. 21'363.- riconosciuti dal
Pretore). Le parti risultano invece sostanzialmente soccombenti
in egual misura in merito alla pretesa accessoria di versamento degli interessi
al 5% sull’indennità per licenziamento abusivo già a partire dal 30 aprile 2009
e non solo dalla data del giudizio, siccome l’attore si è visto accogliere la
domanda, ma solo su una somma pari a poco meno della metà di quanto richiesto (fr.
18'764.- invece di fr. 43'528.-).
Alla luce di tale soccombenza nel complesso, non appare quindi necessario modificare
la ripartizione delle spese e l’attribuzione di ripetibili decise in prima
sede.
Il valore litigioso della procedura di appello, importo determinante anche ai
fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 163'068,60 (fr. 184'431.60 ./. fr. 21'363.-).
La tassa di giustizia è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e
13 LTG (testo in vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità per ripetibili è
calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG
decide:
1. L’appello 2 ottobre 2013 di
AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto. Di
conseguenza la sentenza 30 agosto 2013 del Pretore della giurisdizione di
Locarno-Città è così modificata:
1.
La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza AO 1, R__________, è tenuta
a versare a AP 1, C__________, l'importo di fr. 21'363.- oltre interessi al 5%
dal 30 aprile 2009.
2. Le spese processuali di appello di fr. 5’000.-, già anticipate, sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 3'000.- a titolo di ripetibili ridotte.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).