Incarto n.
12.2013.159

Lugano

18 agosto 2014/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

 

 

sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2010.762 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 21 ottobre 2010 da

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

contro

 

 

 

AO 1 e

AO 2

entrambi rappr. dall’ RA 2

 

 

 

 

chiedente la condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr. 63'909.35 a titolo di risarcimento del danno per violazione contrattuale, subordinatamente di fr. 49'946.35, oltre interessi;

 

domande alle quali si sono opposti i convenuti e che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza 29 agosto 2013, condannando i convenuti a versare in solido all’attrice l’importo di fr. 31'017.20 oltre interessi al 5% dal 20 luglio 2009 e ponendo gli oneri procedurali di prima istanza, di fr. 1'200.-, nonché della procedura di assunzione della prova a futura memoria, di fr. 3'200.-, a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili; 

 

appellante l'attrice che con appello 2 ottobre 2013 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione e di condannare pertanto i convenuti a versarle fr. 63'909.35, in via subordinata fr. 49'946.35, oltre interessi, con protesta di spese e ripetibili;

 

mentre con osservazioni 2 maggio 2014 i convenuti postulano la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

 

vista la domanda 14 ottobre 2013 dell’appellante volta all’acquisizione agli atti di due documenti;

 

richiamata la decisione 16 gennaio 2014 con la quale questa Camera ha respinto l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata dall’appellante contestualmente all’appello;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Dal marzo 2007 AP 1 ha ricevuto cure dentistiche dal dr. med. dent. AO 2, attivo presso lo AO 1. Dopo alcune sedute di cura della parodontite, il dentista ha proceduto fino al marzo 2008 con la prima fase del trattamento, ovvero con l’installazione graduale di impianti provvisori, in vista dell’installazione di un impianto fisso. Tuttavia, nell’ottobre 2008 la paziente – scontenta del prolungarsi della provvisorietà dell’intervento e lamentando forti dolori – si è rivolta ad altri professionisti. A seguito della sua convinzione che gli interventi a cui era stata sottoposta non fossero stati eseguiti a regola d’arte, il 14 dicembre 2009 ella ha inoltrato un’istanza di assunzione di prova a futura memoria, che è sfociata nel referto 19 aprile 2010 del dr. med. dent. __________ __________ e nella relativa delucidazione scritta 22 luglio 2010 (inc.DI. 2009.1824)

 

B.    Con petizione 21 ottobre 2010 AP 1AO 1 e il dr. med. dent. AO 2 dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendone la condanna in solido al pagamento di fr. 63'909.35 a titolo di risarcimento del danno per violazione contrattuale, subordinatamente di fr. 49'946.35. Nella risposta 25 novembre 2010 i convenuti si sono opposti alla petizione. Le parti hanno confermato le rispettive domande di giudizio nei successivi allegati di replica e di duplica. Esperita l’istruttoria – che comprende anche una perizia giudiziaria 20 settembre 2012 del dr. med. dent. __________ __________ e relativa delucidazione 14 gennaio 2013 – le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo conclusioni scritte nelle quali hanno ribadito le loro antitetiche posizioni. Statuendo con sentenza 29 agosto 2013 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione, condannando i convenuti a versare in solido all’attrice l’importo di fr. 31'017.20 oltre interessi.

 

                            C.  Con appello 2 ottobre 2013 l’attrice è insorta contro il querelato giudizio, chiedendone la riforma nel senso di accogliere integralmente la petizione. Con scritto 14 ottobre 2013 ella ha altresì chiesto di acquisire agli atti due documenti. Con osservazioni 2 maggio 2014 i convenuti postulano la reiezione del gravame. Il 16 gennaio 2014 questa Camera ha respinto l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata dall’appellante contestualmente all’appello.

 

considerato

 

in diritto:              1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata – vale a dire inviata (DTF 137 III 127 consid. 2) – dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

 

                             2.  Con scritto 14 ottobre 2013 l’appellante chiede l’acquisizione agli atti di due documenti, e meglio dei preventivi 7 ottobre 2013 del dr. med. dent. __________ __________ (doc. B) e della relativa nota d’onorario (doc. C). A dire dell’attrice tali documenti dimostrerebbero che i costi per il risanamento della sua bocca sarebbero più alti rispetto a quelli indicati dal perito giudiziario nel 2010 e sui quali il Pretore ha fondato la posta di risarcimento inerente ai “costi dell’esecuzione del mandato a regola d’arte, ovvero quelli del posizionamento dell’impianto amovibile”.

 

                           2.1  Giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b). L’attrice sostiene di non aver potuto produrre i medesimi dinanzi al primo giudice, poiché il dentista testé menzionato si sarebbe sempre rifiutato di prendere posizione in pendenza di causa. Tale affermazione si esaurisce in una mera allegazione di parte, per nulla dimostrata. Quand’anche così non fosse, va rilevato che non basta a dimostrare il buon fondamento della domanda in questione la circostanza – asserita dall’appellante – che il dentista si sia rifiutato, precedentemente, di informarla sull’ammontare degli interventi prospettati. Nella petizione 21 ottobre 2010 ella si è basata, su questo punto, sulle risultanze della prova a futura memoria (pag. 6). Nello scritto 14 ottobre 2013 l’appellante dichiara, come summenzionato, che il dr. med. dent. __________ __________ ha negato di esprimersi in merito in pendenza di causa, sebbene sollecitato in tal senso dalla stessa. Ciò dimostra che ella nutriva già dubbi sull’importo indicato nella prova a futura memoria e avrebbe quindi potuto, semmai, avvalersi degli strumenti istruttori per chiarire tale questione dinanzi al primo giudice. Ella avrebbe potuto, per esempio, chiedere che lo stesso fosse sentito in qualità di teste, oppure far approfondire tale tematica in sede di perizia giudiziaria, eseguita nel 2012. Cosa che invece non ha fatto. L’attrice non ha quindi fatto prova della ragionevole diligenza di cui all’art. 317 cpv. 1 lett. b CPC.

 

                           2.2  Si aggiunga che l’appellante motiva la sua richiesta di assunzione di nuovi documenti rifacendosi all’asserita “attualità di tali valutazioni rispetto a quelle effettuate nella causa di primo grado dal perito giudiziario (2010)”. Non vi è tuttavia alcuna prova che la situazione accertata nella perizia a futura memoria si sia modificata. La perizia giudiziaria, del resto, è stata allestita nel 2012. Anzi, affermando che durante la procedura di prima sede non aveva potuto produrre tali documenti ella ammette che la produzione in sede di appello non sia da ricondurre a una variazione della situazione.

 

                           2.3  A ben vedere, infine, tali documenti non sono nemmeno rilevanti ai fini del giudizio. Invero, il Pretore ha riconosciuto all’attrice fr. 16'000.- a titolo di costi di esecuzione del mandato a regola d’arte, ovvero di posizionamento dell’impianto amovibile, previa estrazione dell’implantologia difettosa e cura della parodontite (sentenza impugnata, pag. 7 in mezzo). Se per quanto concerne l’estrazione dell’impianto attuale la pretesa dell’attrice è senz’altro fondata, così non è per la posa di un nuovo impianto, a maggior ragione per un impianto fisso, come si vedrà in seguito. In applicazione dell’art. 97 CO il creditore ha diritto di ottenere il risarcimento dell’interesse positivo, ossia egli deve essere posto di nuovo nella situazione come se il contratto fosse stato adempiuto correttamente. Nella fattispecie il Pretore ha accordato all’attrice il risarcimento dei costi sopportati per il posizionamento dell’impianto fisso da parte dei convenuti. Qualora le si riconoscessero le spese di un nuovo intervento, ella si troverebbe quindi arricchita. Va ricordato che il concetto stesso di risarcimento del danno comporta che esso non deve condurre a un arricchimento del danneggiato (II CCA, sentenza inc. 12.2005.133 del 3 agosto 2006, consid. 8). Alla luce di quanto illustrato i due documenti prodotti con scritto 14 ottobre 2013 sono inammissibili.

 

                             3.  Dopo aver qualificato come contratto di mandato il rapporto tra le parti e accertato la responsabilità solidale dei convenuti, il Pretore ha fondato il proprio giudizio sia sulla prova a futura memoria del 2010 sia sulla perizia giudiziaria del 2012, entrambe allestite dal dr. med. dent. __________ __________. Il primo giudice ha spiegato che la  cura della parodontite, necessaria prima di eseguire l’intervento, non era stata eseguita in maniera appropriata. Egli ha poi, in sintesi, reputato che AO 2 aveva eseguito un’anamnesi superficiale e sottovalutato sia i rischi dell’installazione di un impianto fisso sia la complessità di un simile intervento. Quanto all’impianto provvisorio effettivamente posizionato, il primo giudice ha accertato che il medesimo era stato installato in violazione delle regole dell’arte. Accertata l’esistenza di una violazione contrattuale e del nesso causale adeguato, il Pretore ha fissato il danno subìto dall’attrice in complessivi fr. 31'017.20, composti di fr. 12'420.85 (costi in vista dell’installazione di un impianto fisso e sedute di cura della parodontite), di fr. 16'000.- (costi per il posizionamento corretto di un impianto amovibile, compresi quelli relativi all’estrazione dell’implantologia difettosa e alla cura della parodontite), di fr. 1'186.35 (costi degli esami clinici sostenuti in esito al trattamento) e di fr. 1'410.- (spese preprocessuali). Il primo giudice ha invece negato il torto morale postulato dall’attrice.

 

                             4.  L’appellante critica in primo luogo il Pretore per averle riconosciuto, a titolo di risarcimento dei costi da essa sostenuti per l’istallazione dell’impianto fisso, unicamente fr. 12'420.85 invece dei fr. 13'963.- da ella postulati (memoriale, pag. 4 in mezzo). Il primo giudice ha riconosciuto all’attrice fr. 10'992.85 inerenti ai versamenti di cui al doc. G e fr. 1'428.- così come stabilito dal perito giudiziario sulla base dei doc. 1 e 2 (sentenza impugnata, pag. 7). Dall’importo vantato dall’appellante si deduce che ella non contesta il riconoscimento dei fr. 10'992.85 summenzionati, bensì chiede il versamento dell’integralità di quanto indicato nel doc. 1, ovvero fr. 2'970.15. I convenuti si limitano, al riguardo, ad affermare di non comprendere la censura della controparte, rispettivamente che le altre cure non avrebbero fatto parte del piano volto all’installazione dell’impianto fisso (risposta, pag. 2 in mezzo). Al quesito volto a sapere: “se le cure esperite dal dr. AO 2 tra il 27 marzo 2007 e il 18/25 aprile 2007 siano prodromi che agli interventi eseguiti successivamente dal medico-dentista e se con questi costituiscano un unico trattamento”, il perito ha risposto: “Le cure prestate in questo «primo periodo» rientrano nel contesto di misure preparatorie che precedono la fase vera e propria di risanamento. Se alcune di queste cure (consultazione iniziale, radiografie, modelli di studio, detartraggio e misure di igiene) sono indipendenti dai trattamenti successivi, altre cure comprese in questa prima fase facevano per contro già parte di piano di trattamento ben preciso. Qui penso in particolare alla cura endodontica dei denti 13 e 23 (di cui quella al dente 23 non riscontrabile su nessuna radiografia). Dello splintaggio effettuato sui denti frontali del mascellare inferiore, menzionato sulla cartella clinica e fatturato, non vi è più traccia” (perizia giudiziaria 20 settembre 2012, risposta n. 1, pag. 1 seg.). Alla domanda di delucidazione: “Con riferimento alla risposta data al quesito n. 1 di parte attrice, voglia il perito dettagliare quale delle cure esperite dal dr. AO 2, così come indicate nel documento 1 prodotto dal convenuto, siano indipendenti dai trattamenti successivamente eseguiti dal medico-dentista e quali invece facciano già parte di un piano di trattamento ben preciso”, il perito giudiziario ha risposto: “Le cure comprese nelle misure preparatorie che precedono la fase vera e propria del risanamento e che sono indipendenti da un piano di trattamento preciso, si possono riassumere in: consultazione iniziale con l’anamnesi, l’esame della dentatura e l’ispezione del cavo orale, radiografie, modelli di studio, detartraggio e misure di igiene. Nella nota d’onorario emessa dal dr. AO 2 in data 25 aprile 2007, esse ammontano complessivamente a fr. 1'428.-” (delucidazione peritale 14 gennaio 2013, risposta n. 1, pag. 1). L’appellante sostiene che siccome dalla perizia sarebbe emerso che le prestazioni della controparte sono state “carenti ed errate fin dall’inizio”, allora le deve essere risarcito tutto quanto già versato. In particolare, ella sostiene che la consultazione iniziale, l’anamnesi e la scelta della cura, l’informazione e la sua istruzione, nonché il detartraggio e le misure di igiene adottate sono state “insufficienti e imperite”. Come indicato sopra, il perito giudiziario ha spiegato che quanto effettuato dal dentista nel periodo tra il 27 marzo e il 18 aprile 2007 erano delle cure preparatorie, di cui solo una parte, per l’importo di fr. 1'428.-,  indipendente da un piano di trattamento ben preciso (installazione fissa), ovvero valido anche per altre soluzioni rispetto a quella adottata dai convenuti. Il Pretore ha riconosciuto all’attrice unicamente tale cifra e omesso il restante, seppur quest’ultimo direttamente attinente al discusso trattamento, poiché misura preparatoria necessaria per l’installazione fissa. Ciò posto, va detto che anche le spese concernenti misure indipendenti da un trattamento ben preciso sono state a ragione riconosciute all’attrice, poiché qualsiasi nuovo trattamento presuppone, come emerge dalla perizia giudiziaria 20 settembre 2012, il rifacimento delle stesse. Il perito ha invero spiegato che “per il risanamento della bocca della paziente bisognerà per forza procedere a tappe iniziando con la terapia della paradentite/periimplantite. Occorrerà dapprima eliminare tartaro e depositi, per poi intervenire sulle tasche parodontali (…)” (risposta n. 4, pag. 3 in alto). Dai doc. 1 e 2, ai quali l’appellante rinvia, emerge tuttavia che ella ha versato alla controparte unicamente fr. 2'188.90 dei fr. 2'970.15 fatturati e di cui chiede il risarcimento (fr. 2'970.15 ./. fr. 781.25). All’appellante può quindi unicamente essere riconosciuto, a tale titolo, l’importo di fr. 2'188.90, che va ad aggiungersi ai fr. 10'922.85 di cui al doc. G, per un totale di fr. 13'111.75 per costi sopportati dall’attrice in vista dell’installazione dell’impianto fisso. Su questo punto, quindi, l’appello va parzialmente accolto.

 

                             5.  L’appellante critica il Pretore per averle negato un risarcimento per torto morale (memoriale, pag. 5 segg.). Da una parte ella sostiene che all’età di soli 53 anni si trova impossibilitata a installare un impianto fisso (consid. 5.2), dall’altra che ha subìto “sofferenze” e “disagi” (consid. 5.3).

 

                           5.1  L’art. 47 CO fa dipendere dalla sussistenza di particolari circostanze la possibilità di riconoscere, in caso di lesione corporale di una persona, un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione. Al danneggiato non è di conseguenza sempre riconosciuto un risarcimento, ancora essendo necessaria l’esistenza di particolari circostanze che lo giustifichino. In materia di lesione della personalità (art. 49 CO), il Tribunale federale ha stabilito che per suffragare una pretesa a titolo di torto morale la parte lesa deve provare le circostanze soggettive dalle quali si può dedurre, dalla grave lesione oggettiva subita, la sua sofferenza morale; non è sufficiente invece che in base alla comune esperienza una violazione della personalità possa comportare una certa sofferenza (DTF 120 II 98 consid. 2b). La prova di una sofferenza morale è difficilmente dimostrabile (SJ 1995 352), ma ciò non dispensa il richiedente dall’addurre e circostanziare tale sentimento (DTF 120 II 98 consid. 2b). Le lesioni corporali, fisiche o psichiche che siano, devono comportare, di principio, un importante dolore fisico o morale, oppure aver causato una lesione durevole della salute. Un lungo periodo di sofferenza e d’incapacità al lavoro, oppure dei danni psichici importanti, quali uno stato post-traumatico con modifica durevole della personalità, possono così giustificare il riconoscimento di un’indennità. Qualora, invece, si tratta di una lesione temporanea, essa deve essere grave, comportante, per esempio, un’esposizione al rischio di morte, una lunga ospedalizzazione oppure dei dolori particolarmente intensi (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_307/2013 del 6 gennaio 2014, consid. 3.2 con rinvii).

 

                           5.2  Il primo giudice ha spiegato, anzitutto, che la prospettiva dell’impianto fisso non era mai stata realistica e, anzi, era controindicata, di modo che il disagio provocato dal dover, poi, usare un impianto amovibile non giustificava un risarcimento per torto morale (sentenza impugnata, pag. 8 in mezzo). L’attrice critica tale accertamento e assevera che dall’istruttoria sarebbe invece emerso che all’inizio del trattamento, nel 2007, il posizionamento di un impianto fisso sarebbe stato possibile, se preceduto da un adeguato risanamento della bocca. A dire dell’appellante, poi, per quanto concerne l’arcata inferiore tale possibilità non era ancora esclusa nemmeno nel 2009, mentre a suo dire lo sarebbe oggi a causa delle inadempienze della controparte (memoriale, pag. 5 in mezzo). L’attrice rinvia in primo luogo alla risposta n. 2 di cui alla perizia giudiziaria 20 settembre 2012. Al quesito di sapere: “Dica il perito se nel momento in cui la paziente si è per la prima volta rivolta al dr. AO 2 era possibile, adottando tutte le misure del caso, prevedere una riabilitazione fissa”, il perito ha risposto: “La scelta di una riabilitazione di tipo fisso in una situazione clinica di tipo C (Complex) con deficit osseo sia orizzontale che verticale, su di una paziente fumatrice e affetta da una malattia parodontale generalizzata e attiva, comporta l’assunzione di rischi e di costi sicuramente elevati. Unicamente dopo aver redatto un piano di trattamento dettagliato, aver discusso approfonditamente la questione dei rischi di complicazione e di insuccesso e dei costi a esso legati e averli paragonati a una o più soluzioni amovibili, si sarebbe potuto, a ben precise condizioni, proporre una riabilitazione fissa” (pag. 2 in alto). Il perito ha, inoltre, soggiunto che “per tutte le ragioni esposte sopra e nel referto peritale 19 aprile 2010 e nel suo complemento 22 luglio 2010 una soluzione protesica amovibile era indicata già nel 2007, al momento della prima visita presso lo studio del dr. AO 2 (risposta n. 3, pag. 2 in basso). A ben vedere il perito giudiziario ha espressamente affermato che la soluzione amovibile era indicata, in contrapposizione con quella fissa che, quindi, risultava controindicata, per gli elevati rischi di complicazioni e di insuccesso, così come dei suoi costi. L’argomentazione pretorile resiste quindi a critica. L’appellante rinvia – a sostegno della propria tesi secondo la quale la soluzione fissa sarebbe oggi non più ipotizzabile a causa degli errori commessi da controparte – alla risposta n. 3 in parte testé menzionata. Oltre a quanto indicato sopra il perito ha dichiarato: “Lo è [una soluzione protesica amovibile] sicuramente tutt’ora e a maggior ragione visto che la situazione clinica e i fattori di rischio a essa connessi non sono mutati in questo lasso di tempo. Il tempo trascorso dall’ultima consultazione (2008), il degrado progressivo dei provvisori inadatti al lungo periodo e il progredire della malattia parodontale, non hanno sicuramente rallentato il processo di atrofia alveolare diffusa dei mascellari” (loc. cit.). Egli, quindi, ha affermato che la soluzione è peggiorata e, quindi, a maggior ragione una soluzione amovibile è indicata, ma ha anche precisato che essa lo era già nel 2007. Per quanto, infine, concerne la possibilità di un impianto fisso sull’arcata inferiore, va detto che la risposta n. 3 summenzionata concerne l’arcata superiore. Come affermato dall’appellante, nella delucidazione 22 luglio 2010 della prova a futura memoria è indicato: “Per l’arcata inferiore suggerirei, dopo attenta valutazione dell’impianto I43, l’adozione di un ponte provvisorio a lunga durata con un adattamento marginale corretto e una morfologia che permetta una igiene corretta ed efficace. Come detto, l’esito della cura della paradentosi/periimplantite, la motivazione e le abitudini della paziente (tabagismo) indicheranno poi il piano di trattamento definitivo per l’arcata inferiore (fisso/amovibile)” (risposta n. A, pag. 2 in alto). Nella perizia giudiziaria il perito ha affermato: “Per l’arcata inferiore, dopo il trattamento parodontale, si potrebbe pensare a una soluzione intermedia con la posa nel IV. quadrante di un ponte provvisorio a lunga durata, dotato di armatura, con margini corretti e rispettosi dei tessuti gengivali e della dimensione biologica paradentale. Quindi, a dipendenza del decorso della malattia parodontale, si renderà prima o poi necessaria la rimozione degli impianti e dei denti residui nell’arcata inferiore. Anche qui la soluzione definitiva potrebbe consistere in una protesi ibrida inferiore ancorata su due impianti intraforaminali che andranno posati ex-novo” (perizia giudiziaria 20 settembre 2010, risposta n. 4, pag. 3 in mezzo). Il perito giudiziario non ha quindi affermato che a seguito del decorso del tempo, come invece asserisce l’appellante, la situazione si è modificata rispetto a quella accertata in occasione dell’allestimento della prova a futura memoria e che esclude, ora, un impianto fisso anche per la parte inferiore. Su questo punto l’appello è quindi respinto.

 

                           5.3  Il primo giudice ha reputato che l’attrice non ha né dimostrato né reso verosimile la sofferenza da ella lamentata (sentenza impugnata, pag. 8 in mezzo). L’appellante sostiene, invece, il contrario. Ella rinvia, in primo luogo, al certificato medico 19 ottobre 2010 (doc. U), con il quale il dr. med. __________ __________ afferma che “nel 2008 la paziente sviluppa già nei primi mesi un dolore della sfera otorinolaringoiatrica, in prima ipotesi riferibile a sinusite con nevralgie bilaterali. In seguito però, si aggiungono tensioni muscolari diffuse cervico-dorsali. Bruciori del cavo orale. Dopo numerosi tentativi con farmaci vari, ho infine richiesto una TAC dentale, sospettando un’origine mascellare del problema. L’esame TAC è stato eseguito nel gennaio del 2009. In seguito alla conclusione tratta dalla TAC, la paziente è stata poi affidata al dentista”. Non vi è tuttavia alcuna indicazione che lasci perlomeno inferire un nesso tra le inadempienze dei convenuti e i dolori lamentati. L’attrice menziona, poi, il suo scritto 22 gennaio (corretto a mano 12 maggio) 2009 al Dipartimento della sanità e della socialità, Commissione di vigilanza, medico cantonale (doc. 3), nel quale afferma che “il ponte provvisorio superiore totale mi si stacca di continuo, oltre a essere un disagio vorrei poter mangiare e parlare senza aver paura di «perdere» i denti davanti alle persone e per questo denuncio il dr. AO 2 per mal cure!”. Il contenuto di tale missiva, tuttavia, si esaurisce in un mero asserto di parte, sprovvisto di portata probatoria.

 

                                  L’appellante sostiene, poi, che “i numerosi referti clinici prodotti (doc. C, D, E, F, N, O, P, Q, R, R1, T, U) dimostrano inconfutabilmente i disagi cui è andata incontro (…), ha dovuto sottoporsi a numerosi accertamenti clinici e a visite odontoiatriche d’urgenza, con evidente dispendio di tempo ed energie” (memoriale, pag. 6). Come illustrato (sopra, consid. 5.1) non basta, tuttavia, dimostrare di aver dovuto investire molto tempo o energie per fondare un risarcimento per torto morale. Già per questo motivo la censura dell’appellante non può essere condivisa. Nemmeno volendo esaminare i documenti da ella allegati a sostegno, su questo punto, della propria pretesa, il risultato sarebbe diverso. Invero, tali documenti non dimostrano quanto asserito dall’appellante. I doc. C, D e T concernono la TAC dental scan eseguita il 6 febbraio 2009 su richiesta del dr. med. __________ __________. Anche in questo caso ci si trova in presenza di un referto medico che però non si esprime sul fatto che il dolore da ella lamentato sia da ricondurre alle inadempienze della parte convenuta e che quindi tale esame sia da attribuire alla medesima. Lo stesso dicasi delle note di onorario per trattamenti dentistici di cui ai doc. Q, R e R1, e meglio del 14 novembre 2008 da parte del dott. __________ __________ di fr. 29.45, del 18 dicembre 2008 del dott. __________ __________ di fr. 50.- e del 1° aprile 2009 a cura del dott. __________ __________ di fr. 134.40. Il doc. E è la fotocopia di una radiografia senza alcuna indicazione circa il motivo dell’esecuzione della medesima. I doc. N e O concernono il dental scan effettuato dall’attrice il 23 aprile 2007 su richiesta del dr. med. dent. __________ __________. Non vi è alcuna indicazione che esso non fosse necessario già per il trattamento, ad esempio, della parodontite (alla quale peraltro nel referto si fa esplicito riferimento) e, quindi, che l’esecuzione del medesimo si sia poi rivelata inutile a seguito dell’inadempienza della controparte nell’installare un impianto fisso. Il “passaporto implantare personale” di cui al doc. P attesta gli impianti eseguiti da AO 2. Si ribadisce, al riguardo, che non basta allegare di aver perso tempo ed energie per fondare una pretesa di risarcimento per torto morale. Quanto al doc. F, esso è il preventivo 10 marzo 2009 del dr. med. dent. __________ __________. Esso si riferisce al colloquio avuto con la paziente il 2 marzo 2009. Anche questo dispendio di tempo non è quindi sufficiente per dimostrare il buon fondamento della censura dell’appellante. Per quanto concerne il doc. U, infine, si rinvia alle considerazioni espresse sopra.

 

                                  Va precisato che in assenza di appello incidentale da parte dei convenuti le considerazioni sopra esposte non pregiudicano in alcun modo l’esito delle argomentazioni pretorili inerenti ai doc. Q, R, R1, S e T. Il primo giudice ha invero reputato di riconoscere all’attrice fr. 1'186.35 per note di onorario quali poste di danno conseguente (sentenza impugnata, pag. 7 in mezzo).

                                  In questa sede va precisato che tali documenti non si esprimono sul fatto che il dolore lamentato dall’appellante sia da ricondurre alle inadempienze della parte convenuta e che quindi tali visite siano da attribuire alla medesima.

 

                           5.4  L’appellante sostiene che i “dolori e disagi” da ella allegati  sarebbero comprovati in primo luogo dalla prova a futura memoria 19 aprile 2010, laddove è indicato che “Il processo di infiammazione delle mucose e del parodonzio assume un carattere subacuto: tumefazione iperplastica, sanguinamento e secrezione purulenta al sondaggio” (pag. 2). Ella dimentica, tuttavia, che tale passaggio è preceduto dall’accertamento secondo il quale “la bocca presenta una situazione di igiene carente, la gengiva appare infiammata in prossimità degli impianti e dei denti-moncone” e che nella delucidazione 22 luglio 2010 alla prova a futura memoria è scritto che al momento in cui l’appellante si è rivolta ai convenuti presentava una “parodontite marginale cronica diffusa in stadio avanzato in una situazione di igiene carente e abuso di nicotina” (pag. 2 in basso). Anche nella perizia giudiziaria 20 settembre 2012 è precisato che “il comportamento della paziente (igiene carente e abuso di nicotina) e la sua parodontosi non sono fattori nuovi entrati in gioco dopo le cure prestate dal dr. AO 2, ma erano già tutti chiaramente presenti e riscontrabili nel 2007 (risposta n. 5, pag. 6). L’appellante rinvia, su questo punto, al seguente passaggio della perizia giudiziaria 20 settembre 2012: “aumentare il carico batterico e ad aggravare lo stato di infiammazione dei tessuti parodontali della paziente”, ed afferma che tale stato di infiammazione è di per sé sintomatico di dolori e disagi. A parte il fatto che l’appellante si limita, nuovamente, ad affermare la presenza di dolori e disagi mentre dovrebbe dimostrare la loro particolare intensità ai fini del riconoscimento di un’indennità per torto morale, ella dimentica che la frase è preceduta da: “gli impianti posati e il relativo quadro di periimplantite sviluppatosi attorno a essi hanno sicuramente contribuito ad”. Dal referto in questione e da quanto illustrato sopra emerge quindi che i dolori asseriti dall’appellante sono, perlomeno in parte, da ricondurre alla sua pregressa situazione e alle sue cattive abitudini nell’igiene orale. Per tacere del fatto che il perito, affermando che la decisione di AO 2 di non portare a termine il trattamento lasciando la paziente con i manufatti provvisori ha “probabilmente procurato alla paziente uno stato di sofferenza e di prostrazione”, non ha escluso il contrario (perizia giudiziaria 20 settembre 2012, risposta n. 4, pag. 3 in basso). Come illustrato sopra al consid. 5.1, che le sofferenze siano plausibili non è sufficiente a fondare una pretesa per torto morale. Il primo giudice ha poi correttamente evidenziato che l’attrice non si è nemmeno sottoposta agli “idonei trattamenti per eliminare dolori e disagi” preannunciati nell’istanza 14 dicembre 2009 di assunzione di prova a futura memoria (pag. 3 in basso). L’appellante sostiene di esservi stata impedita a causa delle sue difficoltà finanziarie (memoriale, pag. 6 in fondo). Essa non ha tuttavia dimostrato il suo asserto, ovvero che una simile terapia non fosse coperta, almeno parzialmente, dalla sua assicurazione malattia o che non potesse provvedervi con un pagamento rateizzato.

 

                           5.5  L’attrice reputa che pure la circostanza di dover effettuare un nuovo intervento le comporterà “disagi e dolori” e che “è più che verosimile che ella avrà a patire dispendio di tempo e di energie quanto meno per un intero anno (…) con ulteriori evidenti riflessi pregiudizievoli sul piano della vita quotidiana, lavorativa e non” (appello, pag. 6 in basso). Come evidenziato dal Pretore, il perito giudiziario ha messo persino in dubbio l’insorgere di dolori a seguito del trattamento auspicato (perizia giudiziaria 20 settembre 2012, risposta n. 4, pag. 3 in fondo). Egli ha, inoltre, affermato che nel caso “della soluzione amovibile proposta nella perizia (o simile), tutti i trattamenti potranno essere effettuati ambulatorialmente in studio, senza incapacità lavorativa prolungata (al massimo un paio di giorni dopo la posa degli impianti)” (delucidazione 14 gennaio 2013 della perizia giudiziaria, risposta n. 2, pag. 2 in basso). Ne consegue che, nella fattispecie, non vi sono gli estremi per accordare un’indennità per torto morale. Su questo punto l’appello è pertanto respinto.

 

                             6.  L’appellante si duole, infine, del giudizio del Pretore circa la ripartizione delle spese inerenti alla prova a futura memoria (memoriale, pag. 7 seg.). Il primo giudice ha spiegato che la tassa di giustizia e le spese della procedura a futura memoria erano state solo anticipate e che la sorte delle medesime doveva essere definita nel giudizio di merito, sulla base della reciproca soccombenza delle parti. Di conseguenza, egli ha posto le stesse a carico delle parti in ragione di metà ciascuna (sentenza impugnata, pag. 9). L’attrice reputa, in sintesi, che “le risultanze del cautelare sono state già di per sé schiaccianti e che ciononostante i convenuti sono rimasti fermi sulla propria proposizione avversando in toto le richieste risarcitorie avanzate dall’esponente”. Dall’esito del giudizio odierno, che riforma solo in minima parte quello di prima sede, vi è soccombenza pressoché identica delle parti, sicché nella decisione del Pretore sul riparto delle spese in questione non si intravvede alcunché di iniquo e sproporzionato. Si aggiunga che il primo giudice ha pure contemplato che l’attrice, seppur soccombente numericamente nella misura del 51%, risultava vincente sul principio e, pertanto, ha già tenuto conto di tale circostanza, ora invocata dall’appellante a sostegno della propria censura.

 

                             7.  Alla luce di quanto suesposto l’appello è parzialmente accolto, nel senso che all’attrice sono riconosciuti fr. 31'708.10 (fr. 13'111.75 + fr. 16'000.- + fr. 1'186.35 + fr. 1'410.-). La lieve entità della riforma non impone una modifica della ripartizione degli oneri del giudizio di primo grado (cfr. II CCA, sentenza inc. 12.2006.203 del 28 novembre 2007, consid. 10). Le spese  processuali e le ripetibili della procedura di appello seguono la pressoché integrale soccombenza dell’appellante (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC; cfr. II CCA, inc. 12.2006.77 del 24 aprile 2007, consid. 11). Le ripetibili in favore della parte appellata sono calcolate in funzione del fatto che la risposta 2 maggio 2014 è oltremodo succinta (art. 7 Regolamento sulle ripetibili). Il valore di causa ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 32'892.15 (fr. 63'909.35 ./. fr. 31'017.20).

                               

Per i quali motivi,

richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

 

 

decide:                  I.  L’appello 2 ottobre 2013 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 29 agosto 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, inc. OA.2010.762, è così riformata:

 

1.     La petizione 21 ottobre 2010 è parzialmente accolta e di conseguenza i convenuti sono condannati, in solido, a rifondere all’attrice fr. 31'708.10 oltre interessi al 5% dal 20 luglio 2009.

2.     Invariato.

§ Invariato.

3.     Invariato.

4.     Invariato.

                               

                             II.  Le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alle controparti complessivi fr. 200.- per ripetibili di appello.

 

                            III.  Notificazione:

 

-;

-.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                               La vicecancelliera       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).