Incarto n.
12.2013.168

Lugano

28 febbraio 2014/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2011.68 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 29 luglio 2011 da

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

contro

 

 

 

CC 1 composta di:

 - AO 1

 - AO 2

 - AO 3

 - AO 4

tutti rappr. dall’ RA 2

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto di disconoscere il debito di fr. 11'666.70 oltre interessi al 5% dal 14 ottobre 2009 e accessori (spese esecutive, tassa di giustizia e ripetibili della procedura di rigetto dell’opposizione) vantato nei suoi confronti con il PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 5 settembre 2013 ha respinto;

 

appellante l’attrice con atto di appello 7 ottobre 2013, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e con ciò di disconoscere il debito di fr. 11'666.65 oltre interessi al 5% dal 9 luglio 2010 e accessori (spese esecutive, tassa di giustizia e ripetibili della procedura di rigetto dell’opposizione) vantato nei confronti di I__________ con il PE n. __________ dell’UEF di Biasca, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre la convenuta con risposta 25 novembre 2013 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Con contratto di cessione 10 agosto 1984 (doc. 2B) E__________ __________, padre di A__________ (H__________) __________ e di K__________ __________, ha ceduto ai figli di quest’ultima L__________, I__________ e AP 1 l’abitazione sita al mappale n. __________ RF di __________, stabilendo che nella sua successione il valore del fondo avrebbe dovuto essere imputato in ragione di fr. 200'000.-.

                                         A seguito del decesso di E__________ __________, avvenuto il 7 maggio 1994, il 17 maggio 1995 (doc. 2D) quattro dei suoi cinque eredi, tra cui A__________ __________, hanno avviato una procedura di conciliazione nei confronti di L__________, I__________ e AP 1 in vista dell’inoltro di una causa di riduzione ex art. 527 CC. Onde evitare una tale causa, il 2 ottobre 1995 (doc. 2E) A__________ __________ ha trasmesso ai nipoti L__________, I__________ e AP 1 una lettera (“Abkommen”), con cui riduceva drasticamente le sue pretese a complessivi fr. 36’500.-, già dedotti i due acconti nel frattempo ricevuti di fr. 500.- e fr. 3'000.-. A seguito di una nuova missiva del 7 febbraio 2002 di A__________ __________, i nipoti L__________, I__________ e AP 1, dopo essersi impegnati il 14 febbraio 2002 a dar seguito a quella pretesa con pagamenti mensili di fr. 1'000.- a far tempo da giugno 2002 (doc. 2G), hanno versato altri due acconti, uno di fr. 1'000.- l’8 luglio 2002 (doc. 2F) e un altro di fr. 500.- il 13 agosto 2007 (doc. 2H). Con lettera 17 novembre 2009 (doc. 2K) al legale degli eredi di A__________ __________, che nel frattempo, il 10 luglio 2008, era deceduta, essi hanno poi confermato “che il totale che dobbiamo agli eredi della zia H__________ sono fr. 35'000.-“, osservando che il relativo pagamento sarebbe avvenuto a saldo entro il 28 febbraio 2010. Il 24 febbraio 2010 (doc. 2M) hanno infine chiesto una proroga di pagamento fino al 15 aprile 2010, che è stata loro concessa (doc. 2N). Invano.

                                     

                                     

                                   2.   Preso atto dell’infruttuosità dei solleciti di pagamento 17 maggio e 24 giugno 2010 (cfr. doc. 2O e 2P), nel settembre 2010 i membri della comunione ereditaria fu A__________ __________, ossia i figli AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4, hanno fatto spiccare nei confronti di AP 1 (ora AP 1) il PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona per l’importo di fr. 11'666.70 oltre interessi al 5% dal 14 ottobre 2009 (doc. 2R1 e 2R2), pari a un terzo di fr. 35'000.-. L’opposizione interposta al PE è stata rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 11'666.70 oltre interessi al 5% dal 16 aprile 2010 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona con sentenza 12 luglio 2011 (cfr. inc. n. SO.2011.568 rich.), poi confermata il 23 agosto 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (inc. n. 14.2011.110; cfr. inc. n. SO.2011.568 rich).

 

 

                                   3.   Con petizione 29 luglio 2011 AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona la comunione ereditaria fu A__________ __________, composta da AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4, chiedendo di disconoscere il debito di fr. 11'666.70 oltre interessi al 5% dal 14 ottobre 2009 (recte: 16 aprile 2010) ed accessori (spese esecutive, tassa di giustizia e ripetibili della procedura di rigetto dell’opposizione) vantato nei suoi confronti e di confermare l’opposizione al PE. Essa, in estrema sintesi, ha addotto che il debito posto in esecuzione andava compensato con due crediti che le erano stati ceduti dalla madre K__________ __________ (che a sua volta li aveva ricevuti in cessione dal padre E__________ __________ il primo, rispettivamente dal marito B__________ __________ il secondo), quello di fr. 9'949.15 nei confronti di Er__________ __________ (doc. A), nel frattempo defunto e di cui i convenuti erano i membri della relativa comunione ereditaria, e quello di fr. 19'218.- nei confronti di AO 1 (doc. B).

                                         In risposta la convenuta si è opposta alla petizione, contestando che le due pretese potessero essere poste in compensazione.

                                        

 

                                   4.   In occasione dell’udienza del 23 gennaio 2012 l’attrice, in replica, ha affermato che “quanto sostenuto in sede di petizione risulta maggiormente confermato dal contenuto dei documenti C, D ed E … dai quali risulta che la madre dell’attrice, nel 2003, aveva concluso un accordo scritto con la sorella A__________, nel frattempo deceduta, concernente il pagamento della pretesa della stessa e soprattutto le compensazioni oggetto della presente procedura”, concludendo che “in particolare il doc. E [ndR di cui meglio si dirà nel prosieguo di questo esposto] prova che la defunta A__________ __________ ha ricevuto per lo meno un acconto di fr. 1'000.- che non è stato considerato nella pretesa di parte convenuta oggetto della presente procedura”.

                                         La convenuta, con la duplica, ha eccepito di falso la convenzione di cui al doc. E, rilevando che, se la stessa fosse invece stata autentica, la sua pretesa poteva essere ridotta di fr. 333.33 (un terzo dell’ulteriore acconto di fr. 1'000.-), mentre che la proroga contenuta in quello scritto era nel frattempo venuta meno.

                                        

 

                                   5.   Esperita l’istruttoria di causa, le parti, dopo aver rinunciato ad essere citate al dibattimento finale, hanno presentato i loro rispettivi allegati conclusionali, con cui si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti domande e richieste. Con riferimento al doc. E, l’attrice si è limitata ad affermare che lo stesso, contenente una proroga di pagamento della pretesa posta in esecuzione, ne comportava l’inesigibilità, e che allora la zia aveva ammesso la compensazione di fr. 19'218.- di cui al doc. B; la convenuta ha invece ribadito che lo stesso era un documento di autenticità molto sospetta, superato dagli eventi e comunque nullo per inosservanza delle forme sulla fideiussione.

 

 

                                   6.   Il Pretore, con la sentenza 5 settembre 2013 qui oggetto di impugnativa, ha respinto la petizione, ponendo a carico dell’attrice la tassa di giustizia di fr. 500.-, le spese di fr. 100.- e le ripetibili di fr. 2’900.-. Il giudice di prime cure ha innanzitutto escluso che l’accordo di cui al doc. E, che per l’attrice avrebbe dovuto comportare l’inesigibilità della pretesa posta in esecuzione, fosse autentico, aggiungendo in via abbondanziale che la dilazione di pagamento in esso contenuta non era in ogni caso più in essere. Ammessa con ciò l’esigibilità della pretesa della convenuta, ha ritenuto che la stessa non poteva essere compensata né con il credito di fr. 9'949.15 di cui al doc. A, non sufficientemente provato e prescritto, né con quello di fr. 19'218.- di cui al doc. B, che, siccome vantato nei confronti di un solo coerede, non poteva essere opposto alla comunione ereditaria.   

 

 

                                   7.   Con l’appello 7 ottobre 2013, che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 25 novembre 2013, l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e con ciò di disconoscere il debito di fr. 11'666.65 oltre interessi al 5% dal 9 luglio 2010 e accessori (spese esecutive, tassa di giustizia e ripetibili della procedura di rigetto dell’opposizione) vantato nei confronti di I__________ con il PE n. __________ dell’UEF di Biasca, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa rimprovera al Pretore di non aver ritenuto autentico l’accordo di cui al doc. E, nonostante la controparte non avesse formalmente sollevato la relativa eccezione, rispettivamente non avesse sufficientemente sostanziato gli argomenti a sostegno dell’eccezione, e comunque non fosse stato provato il buon fondamento della stessa. L’autenticità del documento, che ne risultava, faceva sì che dalla pretesa della convenuta dovesse essere dedotto l’acconto di fr. 1'000.- menzionato nello scritto e soprattutto che la stessa non fosse esigibile in virtù della dilazione di pagamento pure contenuta in quell’accordo. In tali circostanze, nemmeno sarebbe necessario entrare nel merito della compensazione di quel debito con i suoi due crediti di cui ai doc. A e B, compensazione che per altro era stata ammessa dalla convenuta sempre nel menzionato doc. E.

 

 

                                   8.   Preliminarmente occorre esaminare se il gravame non debba essere dichiarato irricevibile per il fatto che con lo stesso, pur essendo stata chiesta la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, non è però poi stato domandato di disconoscere il debito di fr. 11'666.70 oltre interessi al 5% dal 16 aprile 2010 e accessori vantato nei confronti dell’attrice con il PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, bensì di disconoscere il debito di fr. 11'666.65 oltre interessi al 5% dal 9 luglio 2010 e accessori vantato nei confronti di I__________ __________ con il PE n. __________ dell’UEF di Biasca, richiesta questa che nulla ha a che vedere con la presente lite (anche se alcuni atti di quella causa, e meglio la relativa petizione, sono stati versati agli atti in questo procedimento, cfr. doc. 3). Nel caso di specie il quesito va risolto per la negativa. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che la sanzione dell’irricevibilità dell’appello per l’erroneità della domanda di giudizio va applicata con cautela e che non può essere sanzionato l’appello dal cui contenuto, ancorché impreciso, appaia comunque chiara l’intenzione di impugnare la sentenza di primo grado nella misura in cui sia sfavorevole all’appellante e dalla cui irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio alla controparte (in tal senso II CCA 26 agosto 2011 inc. n. 12.2011.40). Ed è ciò che si è verificato in concreto, atteso che l’attrice, pur non avendo concretizzato nel “petitum” la domanda di riformare il giudizio pretorile nel senso di accogliere la “sua” petizione, ha chiaramente lasciato intendere che quello era il senso della sua richiesta: nei considerandi d’appello essa ha in effetti indicato che a seguito delle sue censure “la petizione dell’appellante avrebbe … dovuto essere accolta … almeno con il disconoscimento del debito per l’importo di fr. 1'000.-“ (p. 6), che “in questo senso l’appello dovrà essere integralmente accolto con conseguente riforma del giudizio impugnato nel senso che il debito della parte appellante deve essere integralmente disconosciuto” e ancora che “il debito dell’appellante va pertanto disconosciuto anche per questo motivo e l’appello va perciò accolto con conseguente riforma della decisione impugnata” (p. 7). È pertanto chiaro che l’erroneo riferimento nel “petitum” al debito di fr. 11'666.65 oltre interessi e accessori vantato dalla convenuta nei confronti di I__________ __________ con il PE n. __________ dell’UEF di Biasca, nemmeno evidenziato nella sua risposta dalla controparte - che a maggior ragione non ne ha così subito un pregiudizio -, costituiva un semplice refuso.

 

 

                                   9.   Per poter esaminare con cognizione di causa le censure d’appello, occorre dapprima riprendere il tenore del doc. E.

                                         In base a quel documento, sottoscritto il 5 aprile 2003 da A__________ __________ e da K__________ __________, e denominato “definitive Vereinbarung was die Erbschaft von unserem Vater E__________ __________, Haben und Geben betrifft”, le parti hanno stabilito quanto segue: ”K. __________ verzichtet auf Fr. 1'200.- Spesenanteil, den Ihr A. __________ schuldet (siehe Abrechnung vom 30.1.1997). A. __________ erhält heute als Anzahlung von K. __________ Fr. 1'000.- für das Haus Map. __________ in __________. Die Unterschrift dieses Schreibens giltet als Quittung. Da die Geschwister __________ Fr. 1'000.- die A. __________ monatlich verlangt nicht bezahlen können, bin ich A. __________ einverstanden dass kleine Raten bis zum Erhalten des Baukredits bezahlt werden, der für den Umbau des Hauses Map. __________ in __________ dient. Beim Erhalten des Baukredits bin ich A. __________ gewillt den Kredit den E. __________ am 26.3.1994 an K. __________ abgetreten hat, zu begleichen der für E. __________ bezahlt wurde, auch Schulden die AO 1 mit K. __________ hat. Die Schulden die AO 4 betreffen, begleiche ich nicht. Mit diesem Schreiben sind alle unsere finanziellen Angelegenheiten geklärt!”.

 

 

                                10.   Contrariamente a quanto ritenuto dall’attrice, non è in realtà necessario stabilire se l’accordo di cui al doc. E sia o meno autentico, la questione essendo irrilevante per l’esito della lite. Dall’autenticità di quel documento l’attrice ha in effetti dedotto tre circostanze di fatto, e meglio l’inesigibilità della pretesa posta in esecuzione in virtù della dilazione di pagamento fino all’ottenimento di un credito di costruzione (attualmente non ancora concesso) contenuta in quello scritto, il versamento di un ulteriore acconto di fr. 1'000.- a A__________ __________ - e con ciò ai suoi eredi - e l’accordo di quest’ultima - e con ciò degli eredi - a riconoscere la compensazione dei due debiti di cui ai doc. A e B, circostanze che però - come si vedrà - sono proceduralmente irricevibili, rispettivamente infondate nel merito.

                                        

 

                              10.1   Come detto (cfr. supra consid. 5), l’inesigibilità della pretesa della convenuta era stata addotta dall’attrice per la prima volta, e con ciò irritualmente (cfr. art. 229 cpv. 1 e 2 CPC e contrario; disposizione applicabile anche alla procedura semplificata, cfr. Mazan, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 23 ad art. 247 CPC), solo in sede conclusionale (poco importando se la questione sia poi stata oggetto di esame da parte del Pretore, cfr. II CCA 30 settembre 2013 inc. n. 12.2012.36, 29 ottobre 2013 inc. n. 12.2012.164; cfr. pure, più in generale, Kunz, ZPO-Rechtsmittel - Berufung und Beschwerde, n. 94 ad art. 311; Seiler, Die Berufung nach ZPO, n. 433 e 893; Hugenbühler, DIKE-ZPO, n. 35 ad art. 311; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in: JdT 2010 III p. 136) e già per questo motivo non può essere presa in considerazione per il giudizio.

                                         Ma, a prescindere da quanto precede, nel merito si osserva innanzitutto che la presunta dilazione di pagamento concessa nel doc. E non è vincolante per le parti in causa, quell’accordo essendo stato sottoscritto nei confronti di K__________ __________ e non di L__________, I__________ e AP 1 e costituendo perciò una “res inter alios acta”. Oltretutto l’accordo di A__________ __________ - e con ciò dei suoi eredi - a che delle piccole rate fossero pagate fino all’ottenimento del credito di costruzione per la ristrutturazione della casa al mappale n. __________ RF di __________ (“dass kleine Raten bis zum Erhalten des Baukredits bezahlt werden, der für den Umbau des Hauses Map. __________ in __________ dient”) nemmeno costituisce una valida dilazione di pagamento, tale cioè da inficiare l’esigibilità del suo credito, ma la semplice autorizzazione a versare importi rateali inferiori ai fr. 1'000.- concordati in precedenza (doc. 2G). E in ogni caso l’attrice, venendo meno al suo onere di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha spiegato in questa sede per quale motivo non poteva essere condiviso l’assunto pretorile - per altro pertinente e con ciò condivisibile - secondo cui L__________, I__________ e AP 1 avevano in seguito posto un chiaro termine a quell’eventuale dilazione di pagamento, impegnandosi a pagare il debito entro il 28 febbraio 2010 (doc. 2K), rispettivamente chiedendo poi un’ulteriore proroga fino al 15 aprile 2010 (doc. 2M), termini poi non rispettati: la motivazione da lei addotta secondo cui “non risulta che tra le parti sia stato stipulato un accordo successivo alla convenzione 5 aprile 2003 che abbia modificato o revocato gli accordi di cui a tale convenzione” di modo che “la dilazione pattuita con questa convenzione è pertanto ancora in vigore” (appello p. 6) non è in effetti sufficiente, in quanto l’attrice non si è minimamente confrontata con gli argomenti esposti al proposito dal Pretore.

 

 

                              10.2   Come si è visto (cfr. supra consid. 4 e 5), il versamento di un ulteriore acconto di fr. 1'000.- era sì stato addotto negli allegati preliminari, ma non lo è più stato in sede conclusionale: riproposto in questa sede, esso costituisce pertanto un fatto nuovo e con ciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC), la giurisprudenza avendo già avuto modo di stabilire che decisivo per stabilire se un’allegazione costituisce un inammissibile “novum” è sapere se essa è stata fatta valere rispettivamente mantenuta in prima sede, mentre non è sufficiente che sia stata menzionata nei memoriali introduttivi (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 35 ad art. 321; II CCA 4 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.207, 9 marzo 2011 inc. n. 12.2010.154; cfr. pure TF 15 luglio 1999 5P.199/1999 consid. 3, 13 aprile 2000 5P.91/2000 consid. 5c, 12 marzo 2002 5P.339/2001 consid. 3, riferite ai nova della sede federale).

                                         Nuovo e pertanto irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC) è pure il fatto, sempre addotto in questa sede, che la controparte avrebbe ammesso in causa quel pagamento: in sede conclusionale l’attrice non si era in effetti prevalsa dell’ammissione in replica della convenuta in tal senso (per altro limitata alla somma di fr. 333.33 e condizionata alla conferma della validità del doc. E), che quest’ultima non aveva poi più riproposto con le conclusioni.

                                         Entrambe le circostanze (il versamento dell’ulteriore acconto e l’ammissione di questo fatto da parte della convenuta) non possono pertanto essere considerate per il giudizio.

 

 

                              10.3   Anche il fatto che A__________ __________ - e con ciò i suoi eredi - si fosse a quel momento dichiarata d’accordo ad assumersi le somme di cui ai doc. A e B e di porle in compensazione è stato addotto dall’attrice per la prima volta, e con ciò irritualmente, solo in sede conclusionale (con riferimento al credito di fr. 19'218.- di cui al doc. B) rispettivamente solo in questa sede (con riferimento anche al credito di fr. 9'949.15 di cui al doc. A). Lo stesso non può così essere considerato.

                                         In via abbondanziale, nel merito, è innanzitutto incontestabile che quel presunto accordo non è vincolante per le parti ora in causa costituendo una “res inter alios acta” (cfr. supra consid. 10.1). E in ogni caso nemmeno risulta che nell’occasione A__________ __________ - e con ciò i suoi eredi - si sia assunta o abbia riconosciuto quei debiti, essa essendosi limitata a dirsi disposta, al momento del ricevimento del saldo a suo favore - per altro non ancora avvenuto -, a saldare o estinguere le pretese poi cedute all’attrice con i doc. A e B (“Beim Erhalten des Baukredits bin ich A. __________ gewillt den Kredit den E. __________ am 26.3.1994 an K. __________ abgetreten hat, zu begleichen der für E. __________ bezahlt wurde, auch Schulden die AO 1 mit K. __________ hat”); ma soprattutto nulla permette di ritenere che a quel momento essa abbia pure ammesso o riconosciuto di compensare quei debiti.

 

 

                                11.   Per il resto, l’attrice, pur ribadendo in questa sede che la pretesa della convenuta andava compensata con i suoi due crediti di cui ai doc. A e B, non censura in alcun modo le argomentazioni che avevano indotto il Pretore a non ammettere la compensazione. Priva di qualsiasi motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), la censura deve pertanto essere dichiarata irricevibile.

 

 

                                12.   Ne discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Gli oneri processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 11'666.70, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

 

 

decide:

 

 

                                    I.   L’appello 7 ottobre 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

 

                                   II.   Gli oneri processuali di fr. 500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’200.- per ripetibili.

 

                                  III.   Notificazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                 Il vicecancelliere                    

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).