Incarto n.
12.2013.170

Lugano

27 gennaio 2014/fb

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

Vicecancelliere:

Bettelini

 

sedente per statuire nella causa a procedura semplificata inc. n. DI.2011.5 (locazione: eliminazione difetti, riduzione del canone di locazione e mantenimento delle pigioni depositate) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 29 aprile 2011 da

 

 

AO 1 

rappr. dall’  RA 3 

 

 

contro

 

 

AP 1 

rappr. dagli   RA 1 e   RA 2 

 

 

 

 

con cui l’istante ha chiesto di ordinare alla convenuta di eliminare i difetti esistenti nel capannone commerciale sul fondo part. n. __________, di ridurre la pigione a complessivi fr. 1'700.- mensili fino alla loro eliminazione e di confermare il deposito delle pigioni all’Ufficio di conciliazione;

 

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore aggiunto con sentenza 18 settembre 2013 ha parzialmente accolto, riducendo di fr. 630.- mensili (15%) la pigione dal 14 agosto 2010 fino ad eliminazione dei difetti e liberando le pigioni depositate anticipatamente nella misura del 15% in favore della conduttrice e la rimanenza in favore della locatrice;

 

appellante la convenuta, che con appello 10 ottobre 2013 chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere integralmente l’istanza e, in via subordinata, di accoglierla limitatamente a una riduzione della pigione di fr. 210.- mensili (5%), protestando tasse, spese e ripetibili;

mentre l’attrice con risposta 18 novembre 2013 propone di respingere l’appello, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   Con contratto 26 maggio 2010, AO 1, titolare della ditta individuale __________ (in seguito: conduttrice) ha preso in locazione dalla società AP 1 (in seguito: locatrice) l’intero fondo part. n. __________, stabile industriale e terreno annesso, “composto di 450 m2 coperti e 528 m2 terreno esterno, per un totale di 978 m2”. La locazione è iniziata il 1° luglio 2010 per una durata iniziale di 5 anni con un preavviso di disdetta di 6 mesi, con prima scadenza il 1° luglio 2015, con pigione mensile di fr. 4'200.-, da pagare anticipatamente entro la fine del mese precedente (doc. A). Prima di sottoscrivere il contratto, l’istante ha visitato la proprietà assieme al proprio compagno S__________ e al di lui padre, T__________. In rappresentanza della convenuta era presente a quel sopralluogo la signora Z__________, dipendente di una società che gestisce la AP 1 (v. deposizioni S__________ e __________ Z__________, verbale udienza 14 febbraio 2012).

 

                                  B.   Con scritto del 22 luglio 2010, la conduttrice ha fissato alla locatrice un termine di 10 giorni per metterle a disposizione una superficie esterna di 300 m2 libera da qualsiasi restrizione di utilizzo, superficie che ha indicato corrispondere all’area esterna gravata da diritti di passo, quindi non utilizzabile a suo piacimento (doc. C). Con un nuovo scritto del 13 agosto 2010 l’istante ha ribadito l’impossibilità di utilizzare una parte consistente della superficie esterna (300 m2) a causa dell’obbligo di lasciarla a disposizione di terzi titolari di diritto di passo, notificando pure difetti d’infiltrazioni d’acqua all’interno dello stabile. Dopo aver fissato alla locatrice un termine fino al 15 settembre 2010 per eliminare i difetti, la conduttrice ha preannunciato sia il deposito delle pigioni, sia una richiesta di riduzione della pigione in caso di mancata eliminazione dei difetti nel termine impartito (doc. D). Con scritto 10 settembre 2010 la locatrice ha riconosciuto l’esistenza d’infiltrazioni, precisando di essersi attivata per la riparazione, e ha negato che l’esistenza di diritti di passo sulla superficie esterna costituisse un difetto. Il 6 ottobre 2010 la conduttrice ha depositato l’intera pigione di fr. 4'200.- mensili all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione, facendo valere l’esistenza di difetti, all’inizio di ogni mese e non più anticipatamente, la prima volta il 6 ottobre 2010 (doc. 3, 4 e 5). La conduttrice ha inoltre promosso istanza il 27 ottobre 2010 all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Minusio, chiedendo una riduzione della pigione di fr. 1'400.- mensili, corrispondenti alla mancanza di 300 m2 di terreno effettivo utilizzabile pari a 15 posti d’auto scoperti di fr. 70.- ciascuno, nonché una riduzione della pigione di ulteriori fr. 1'000.- mensili dovuta a varie infiltrazioni d’acqua, il tutto fino all’eliminazione dei difetti. Nella decisione del 30 marzo 2011, l’Ufficio di conciliazione ha ammesso l’esistenza di difetti, limitati alle infiltrazioni d’acqua, e ha parzialmente accolto la richiesta di riduzione della pigione mensile, nella misura di fr. 210.- mensili (5% del canone di locazione) dal 1° agosto 2010 fino a completa eliminazione dei suddetti difetti, respingendo le altre richieste della conduttrice.

 

                                  C.   La conduttrice si è rivolta il 29 aprile 2011 alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, chiedendo che la pigione fosse ridotta di fr. 700.- mensili dal 23 luglio 2010 per la mancanza di superficie esterna utilizzabile, e di fr. 1'000.- mensili dal 14 agosto 2010 per le infiltrazioni di acqua nel capannone. L’attrice ha inoltre postulato il mantenimento del deposito delle pigioni presso l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Minusio fino all’eliminazione dei difetti, rispettivamente in caso di mancata eliminazione fino al termine della locazione. Con istanza cautelare del 1° luglio 2011 la locatrice ha chiesto la liberazione in suo favore di tutte le pigioni poiché depositate in ritardo, ossia all’inizio del mese corrente di locazione e non anticipatamente nel corso del mese precedente come previsto contrattualmente; in via subordinata ne ha richiesto la liberazione parziale. In occasione del contraddittorio tenutosi il 21 luglio 2011 le parti hanno concordato la liberazione delle pigioni depositate in ragione di fr. 2'500.- mensili in favore della locatrice, lasciando quindi depositata la somma residua di fr. 1'700.- per ogni mese di deposito, somma corrispondente alla riduzione della pigione per difetti postulata dall’attrice. Per le pigioni non ancora scadute, l’accordo prevedeva che la conduttrice avrebbe continuato a depositare per ogni mese a venire la somma di fr. 1'700.- versando direttamente alla locatrice la rimanenza di fr. 2'500.- (v. verbale di udienza 21 luglio 2011). Nei mesi successivi, il deposito della quota di pigione e il versamento della rimanenza alla locatrice non sono avvenuti anticipatamente ma nei primi giorni del mese corrente di locazione (doc. 5). Nella risposta e all’udienza di discussione del 20 settembre 2011 la locatrice convenuta in causa ha ribadito che le pigioni depositate dovevano essere liberate in suo favore, essendo state versate senza effetto liberatorio poiché in ritardo rispetto ai termini contrattualmente previsti. Per quanto riguarda l’esistenza dei difetti, la locatrice ha addotto che l’attrice aveva visitato l’immobile prima di stipulare il contratto e aveva quindi potuto rendersi conto che il piazzale esterno non era liberamente usufruibile, essendo in parte occupato da una strada gravata da diritti di passo in favore di terzi. In merito alle infiltrazioni d’acqua, la convenuta ha negato che esse siano di tale gravità ed intensità da giustificare la domanda di riduzione della conduttrice, corrispondente pressoché al 25% della pigione mensile. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. Nelle conclusioni scritte 24 luglio 2013 rispettivamente 26 luglio 2013 esse hanno sostanzialmente ribadito le loro contrapposte tesi.

 

                                  D.   Statuendo il 18 settembre 2013, il Pretore aggiunto ha accertato la presenza dei difetti lamentati dalla conduttrice per quel che concerne le infiltrazioni d’acqua all’interno del capannone e ha parzialmente accolto la petizione, accordando una riduzione della pigione di fr. 630.- mensili, pari al 15%, per il periodo compreso tra il 14 agosto 2010, data alla quale è stato notificato il difetto, e l’eliminazione dello stesso. Il primo giudice ha inoltre ordinato alla locatrice di eliminare entro due mesi dalla crescita in giudicato della decisione i difetti all’origine delle infiltrazioni d’acqua al pianterreno dello stabile locato descritti nella perizia giudiziaria e all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Minusio di liberare in ragione di fr. 630.- mensili in favore della conduttrice le pigioni da lei depositate anticipatamente e di versare il saldo alla locatrice.

 

                                  E.   La convenuta è insorta contro la citata decisione con appello 10 ottobre 2013, chiedendone la riforma nel senso di respingere la petizione e in via subordinata di accoglierla limitatamente a una riduzione mensile di fr. 210.-, pari al  5% del canone di locazione, il tutto con protesta di tassa, spese e ripetibili di appello. Nella risposta 18 novembre 2013 l’attrice propone di respingere l’appello, pure con protesta di tassa, spese e ripetibili. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

 

 

 

 

e considerato

 

in diritto:                    

 

                                   1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Avviata con petizione 29 aprile 2011, la presente procedura è interamente retta dalla legge nuova, che prevede, in materia di depositi di pigioni locative, la procedura semplificata senza riguardo al valore litigioso (art. 243 cpv. 2 lett. c CPC). Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 18 settembre 2013 e l’appello del 10 ottobre 2013 è di conseguenza tempestivo, così come lo è la risposta 18 novembre 2013.

 

                                   2.   Non è più contestato in questa sede che l’impossibilità per la conduttrice di usufruire di tutto il piazzale non costituisce un difetto della cosa locata, come accertato dal Pretore aggiunto. Rimane in discussione la domanda di riduzione della pigione per i disagi dovuti alle infiltrazioni d’acqua nel capannone. Non è più contestato che vi siano infiltrazioni d’acqua nel capannone, né la tempestività della loro notifica alla locatrice. Il Pretore aggiunto ha ritenuto provata l’esistenza delle infiltrazioni, nemmeno contestate dalla locatrice, e la notifica del difetto da parte della conduttrice, avvenuta il 13 agosto 2010 (doc. D). Per quel che concerne la determinazione della riduzione della pigione, il primo giudice è giunto alla conclusione che la locatrice ammetteva di fatto una riduzione del 5%, non avendo contestato la decisione in tal senso dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Minusio. Egli ha poi ritenuto tardiva la tesi giuridica della convenuta, esposta solo con le conclusioni, secondo la quale la conduttrice era a conoscenza delle infiltrazioni d’acqua, avendo un suo rappresentante visitato i locali prima della conclusione del contratto. Il Pretore aggiunto ha valutato le deposizioni testimoniali e le risultanze della perizia giudiziaria, oltre che del sopralluogo, e ne ha concluso che non vi erano infiltrazioni dal tetto, mentre vi erano sei punti di infiltrazioni d’acqua lungo una parete a ogni episodio piovoso. La presenza di acqua in un capannone adibito a officina e magazzino di componenti meccaniche, sensibili alla ruggine, costituiva secondo il primo giudice un difetto medio-grave, tanto più che le infiltrazioni si manifestavano su un lato del capannone, lungo 30 metri, per una lunghezza di ben 25 metri. Dopo aver ponderato tali elementi e aver riepilogato la giurisprudenza federale e cantonale in materia, il Pretore aggiunto ha ridotto del 15% la pigione mensile, per il periodo dal 14 agosto 2010 alla data di eliminazione dei difetti. Ha inoltre disposto la liberazione parziale in tale misura delle pigioni depositate anticipatamente all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione.

 

                                   3.   L’appellante rimpovera in primo luogo al Pretore aggiunto di aver a torto considerato che la locatrice aveva accettato la riduzione della pigione del 5% decisa il 30 marzo 2011 dall’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Minusio, per non aver essa contestato tale decisione. La critica è fondata. L’Ufficio di conciliazione non è un’autorità giudiziaria di prima istanza e la sua decisione ha autorità di cosa giudicata solo se entrambe le parti non la contestano (DTF 135 III 253, 137 III 24). È pacifico che in concreto la decisione dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Minusio non è stata accettata dalla conduttrice, rivoltasi tempestivamente alla Pretura con l’azione che qui ci occupa. Ne deriva che la citata decisione non è diventata definitiva e che la locatrice era libera di proporre le proprie conclusioni sull’oggetto del litigio senza essere vincolata dalla decisione 30 marzo 2011. Il Pretore aggiunto doveva quindi esaminare la fattispecie con pieno potere cognitivo. Né egli poteva far capo a dichiarazioni delle parti rese nella procedura di conciliazione, visto il chiaro testo dell’art. 205 CPC, che vieta la verbalizzazione delle dichiarazioni delle parti e il loro uso nella susseguente procedura decisionale.

 

                                   4.   Secondo l’appellante le infiltrazioni d’acqua erano note alla conduttrice prima della firma del contratto di locazione, ciò che escluderebbe l’esistenza di un difetto della cosa locata. In questa sede la locatrice ribadisce quanto da essa affermato solo in sede di conclusioni, appoggiandosi a quanto emerso dalla deposizione testimoniale di T__________. Il Pretore non ne ha tenuto conto, ritenendo nuova la tesi della locatrice, secondo la quale il testimone, che aveva costatato le infiltrazioni d’acqua, era da considerare rappresentante dell’attrice nelle trattative per la conclusione del contratto di locazione, o un suo ausiliario. L’appellante rimprovera al Pretore aggiunto di non aver tenuto conto di un fatto emerso dall’istruttoria, violando così il diritto federale. Ci si potrebbe invero interrogare sul quesito di sapere se in una procedura semplificata in cui il giudice accerta d’ufficio i fatti (art. 243 cpv. 2 lett. c, 247 cpv. 2 lett. a CPC) non debbano essere tenuti in considerazione anche fatti emersi dall’istruttoria, ancorché non allegati dalle parti. Il quesito può tuttavia rimanere indeciso. La circostanza che la conduttrice fosse al corrente delle infiltrazioni prima della conclusione del contratto di locazione, infatti, non migliora per nulla la posizione della locatrice e il suo obbligo di eliminare i difetti. Il contratto di locazione non contiene nella fattispecie una clausola di accettazione dei difetti o la rinuncia della conduttrice a far valere i diritti conferiti dagli art. 259a a 259i CO. Ne deriva che costei, anche se fosse stata al corrente delle infiltrazioni d’acqua prima di sottoscrivere il contratto, ha il diritto di chiedere la riparazione della cosa locata, come prevede esplicitamente l’art. 258 cpv. 3 CO (Bohnet/Montini, Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, n. 53 ad art. 258) e di esercitare tutti i diritti che ne derivano.

 

                                   5.   Rimane da determinare la gravità del difetto e l’entità della riduzione della pigione. L’appellante contesta che i disagi derivanti dalle infiltrazioni d’acqua costituiscano un difetto medio-grave, come ammesso dal Pretore aggiunto. La locatrice afferma che gli accertamenti del primo giudice sono manifestamente inesatti, poiché non tengono conto delle risultanze del complemento peritale, dal quale risulta che le infiltrazioni non riguardano la parete per una lunghezza di 25 metri, ma solo 6 punti della medesima. Ne deriva, prosegue la locatrice, che il difetto è minimo e che giustifica, tutt’al più e in via subordinata “pro bono ac pacis” una riduzione del 5% della pigione.

 

                                5.1   Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha già compiutamente esposto la dottrina e la giurisprudenza applicabili alla riduzione della pigione per difetti della cosa locata, alle quali si rinvia. L’istruttoria dimostra in modo chiaro quale sia l’estensione delle infiltrazioni di cui si duole la conduttrice. La perizia giudiziaria, in particolare, contiene una documentazione fotografica esplicita, attestante un desolante stato di degrado della lamiera del capannone, attaccata dalla ruggine (pag. 11) e i punti di infiltrazione all’interno del manufatto (pag. 12, 13, 14), dove l’acqua filtra dalla parete. Il perito giudiziario ha accertato che “all’interno del capannone vi sono evidenti infiltrazioni di acqua in diversi punti dovuti alla pioggia. I pannelli verticali di facciata appoggiano su un cordolo in calcestruzzo. La conseguenza di questa esecuzione non a regola d’arte è l’infiltrazione di acqua verso l’interno (cv. foto 11, 12, 14)”. È ben vero, come afferma l’appellante, che il perito giudiziario non ha riscontrato infiltrazioni dal tetto, ma ciò non toglie che egli ha accertato infiltrazioni d’acqua verso l’interno “praticamente in tutte le finestre e le porte”, a causa di raccordi e sigillature non eseguiti a regola d’arte o vetusti. Le infiltrazioni di acqua dal giunto di facciata e attorno ai serramenti “si verificano ogni volta che piove e comportano un disagio per lo stazionamento di materiale (cartoni, materiale che può arrugginire, materiale deteriorabile, ecc,.) ma anche per il lavoro, considerando che sotto alle finestre bisogna sempre fare i conti con l’acqua che entra” (perizia giudiziaria, pag. 5). Confrontato a precise domande, il perito giudiziario ha poi approfondito il tema delle infiltrazioni d’acqua nel complemento peritale del 28 marzo 2013. Egli ha rilevato che le infiltrazioni menzionate nel referto peritale erano “presenti, diffuse e frequenti”, visibili ancora due giorni dopo la fine di un episodio piovoso (pag. 5 complemento peritale, fotografie pag. 9, 10, 11 e 12). Il perito giudiziario ha dato atto di non aver rilevato un disagio nell’uso della cosa locata in occasione dei suoi sopralluoghi. Un cliente della conduttrice ha invece riferito che in un giorno di pioggia ha visto l’acqua scorrere dalle pareti del capannone, sia nella parte adibita ad ufficio sia in quella adibita a magazzino, e il personale spostare macchine e scatoloni di merce per impedire che si bagnassero (deposizione Z__________, verbale 14 febbraio 2012, pag. 6).

 

                                5.2   In circostanze del genere l’apprezzamento del Pretore aggiunto sull’entità del difetto non presta il fianco alla critica. È innegabile, come affermato dal perito giudiziario, che la conduttrice sia limitata nell’uso del capannone in caso di pioggia, poiché su una parete vi sono ben 6 punti dai quali l’acqua si infiltra, “sulla lunghezza di ca. 25 m. Questo tipo di infiltrazione riguarda il lato Sud e Ovest. Inoltre anche i serramenti in metallo presentano infiltrazioni” (complemento peritale, pag. 4). Il difetto trova origine nell’esecuzione non a regola d’arte del manufatto e nella sua vetustà ed è persistente. I tentativi di sigillatura messi in opera dalla conduttrice, come rileva il perito giudiziario, erano solo provvisori e comunque non potevano rimediare al difetto. Per un difetto medio-grave come quello accertato dal Pretore aggiunto, la riduzione del 15% della pigione concessa non appare ingiusta o iniqua, ma è del tutto giustificata e in linea con la giurisprudenza sviluppata in materia, alla quale la decisione impugnata espressamente rinvia. Inoltre, la quantificazione appare altrettanto adeguata se confrontata ad altri giudizi in caso d’infiltrazioni d’acqua di locali in luoghi ben precisi laddove la giurisprudenza accorda riduzioni che vanno dal 15% al 40% (Bohnet/Montini, Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, n.67 ad art. 259d CO, pag. 389).

 

                                5.3   La valutazione che il Pretore aggiunto ha operato, sulla scorta delle risultanze istruttorie e secondo il suo libero potere di apprezzamento, regge alle critiche. L’appello deve di conseguenza essere respinto.

                                   6.   Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). In sede di appello esse sono determinate su di un valore litigioso di fr. 39'000.- (39 mesi x  fr.1’000.- di riduzione mensile contestata) come emerge dal calcolo indicato dal Pretore, non contestato dalle parti. La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7, 8 e 13 LTG (procedura semplificata, causa di locazione con valore superiore a fr. 30'000.-) e l’indennità ripetibile è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).

 

Per questi motivi

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

 

decide:

 

                                   1.   L’appello 10 ottobre 2013 di AP 1 è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di appello, in complessivi fr. 1'000.-, sono poste a carico dell’appellante, la quale rifonderà all’appellata fr. 1’500.- per ripetibili di appello.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-   e     

-   

 

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              Il vicecancelliere

 

 

Rimedi giuridici                                                     

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art.119 LTF).