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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2012.4935 (tutela giurisdizionale dei casi manifesti, espulsione da immobile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 12 novembre 2012 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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chiedente lo sfratto immediato della convenuta dalla superficie commerciale adibita a centro fitness e wellness a L__________, con protesta di tassa, spese e ripetibili;
domanda alla quale si è opposta la
convenuta, in occasione dell’udienza del 6 dicembre 2012, formulando domanda
riconvenzionale chiedente la condanna della locatrice a versarle fr. 385'012,65
oltre interessi e il rigetto dell'opposizione da questa interposta al relativo
precetto esecutivo;
domande entrambe respinte dal Pretore con decisione 16 ottobre 2013;
appellante la convenuta, che con appello del 28 ottobre 2013 chiede la riforma dei dispositivi n. 2 e 3 del querelato giudizio, nel senso di accogliere integralmente la domanda riconvenzionale e di rigettare in via definitiva l'opposizione al relativo PE, protestando tassa, spese e ripetibili, rispettivamente in via subordinata di annullare i medesimi dispositivi e dichiarare irricevibile la domanda riconvenzionale formulata secondo la procedura per casi manifesti ai sensi dell'art. 257 CPC, nonché di modificare la decisione in merito all’ammontare e alla ripartizione delle tasse di giustizia e riconoscerle fr. 16'070.- a titolo di ripetibili in prima sede, protestate tasse, spese e ripetibili di secondo grado;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Dal 1° gennaio 1998 AO 1 ha concesso in locazione alla società AP 1 una
superficie commerciale adibita a centro
fitness e wellness a L__________ per una pigione annuale di fr. 350'000.- oltre
spese accessorie (doc. A).
Tra le parti sono sorte negli anni una serie di vertenze, relative alle spese
accessorie, alle disdette notificate alla conduttrice una prima volta il 13
ottobre 2005 e ancora il 26 aprile 2010, alla relativa istanza di sfratto,
nonché alle contrapposte domande chiedenti l'adeguamento della pigione,
rispettivamente la sua riduzione per difetti dell’ente locato. Tali
controversie sono state oggetto di varie decisioni pretorili del 7 dicembre
2010 e le successive procedure di ricorso sono sfociate in diverse decisioni
della scrivente Camera dapprima e del Tribunale federale in seguito. Di queste
non occorre indicare i dettagli (il giudizio impugnato già espone a pag. 2 e 3
la cronistoria e i relativi riferimenti alle varie procedure di diverso grado),
bastando rilevare come le decisioni, divenute nel frattempo definitive, hanno
riconosciuto crediti a vario titolo della conduttrice, segnatamente per pigioni
pagate in eccesso e per la rifusione di spese giudiziarie e ripetibili.
2.Con raccomandata 12 giugno 2012 la locatrice ha inviato alla
conduttrice una diffida di pagamento per un importo complessivo di fr.
233'333,20 (pari ad otto mensilità per le pigioni relative al periodo da
ottobre 2011 a giugno 2012), da pagare entro 30 giorni, in difetto di che il
contratto sarebbe stato disdetto ai sensi dell’art. 257d CO (doc. 29 del
richiamato inc. SO.2012.3895).
Con invio postale raccomandato del 18 luglio 2012 (doc. 30 del richiamato inc.
SO.2012.3895) la conduttrice ha contestato di essere in mora, comunicando alla
locatrice di aver provveduto a pagare le pigioni relative agli ultimi tre mesi
del 2011 e invocando altresì la compensazione delle pretese rimanenti con il
suo credito di almeno fr. 270'767.-, oltre interessi, accertato a seguito delle
varie procedure giudiziarie sfociate in sentenze definitive. Dell’esito della
conseguente vertenza giudiziaria si dirà, per quanto di rilievo, nei successivi
considerandi.
Il 26 luglio 2012 la locatrice ha inviato una nuova diffida di pagamento per un
importo complessivo di fr. 185'851,45 (di cui fr. 31'250.- per la pigione di
luglio 2012, fr. 15'000.- pari a tre acconti per spese accessorie e fr. 139'601,20 a seguito di adeguamento al rincaro per 67 mensilità), da pagare entro 30 giorni, in difetto
di che il contratto sarebbe stato disdetto ai sensi dell’art. 257d CO (doc. E).
Con invio scritto del 22 agosto 2012 (doc. 43) la conduttrice ha contestato di
essere in mora. Con riferimento alla corrispondenza intercorsa a seguito della
prima diffida di pagamento del 12 giugno 2012, allegato uno specchietto
ricapitolativo generale dei reciproci crediti, rilevava altresì di aver saldato
la pigione di luglio 2012 e le spese accessorie relative ai mesi da maggio a
luglio 2012 tramite compensazione, in parte a seguito della specifica
dichiarazione scritta del 18 luglio 2012 (doc. 30 del richiamato inc.
SO.2012.3895) e per il resto dichiarando di opporre in compensazione del
contestato importo il credito residuo della conduttrice pari almeno a fr.
638'310,32 (doc. 43). Con modulo ufficiale inviato il 20 settembre 2012 la
locatrice ha notificato alla conduttrice la disdetta del contratto di locazione
per il 31 ottobre 2012 (doc. F). La conduttrice ha contestato la disdetta straordinaria
con istanza 22 ottobre 2012 dinanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di
locazione di Lugano Ovest. All’udienza di conciliazione del 20 novembre 2012 le
parti non hanno raggiunto un accordo e alla conduttrice è quindi stata rilasciata
l’autorizzazione ad agire prevista dall’art. 209 cpv. 1 lett. b CPC, alla quale
ha poi fatto seguito la petizione 7 gennaio 2013 (inc. SE.2013.8 della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4).
In precedenza, il 18 settembre 2012, la conduttrice ha pure fatto
spiccare un PE nei confronti della locatrice per il pagamento di fr. 450'429,60
oltre interessi (doc. 54).
3.Con istanza 12 novembre 2012, quest’ultima ha chiesto alla medesima
Pretura lo sfratto della conduttrice nella procedura sommaria a tutela dei casi
manifesti. A mente dell'istante, dopo la diffida del 26 luglio 2012 (doc. E)
nessun pagamento sarebbe intervenuto entro il termine impartito e la
conduttrice avrebbe solo sollevato eccezioni che non possono inficiare il
credito scoperto e il fondamento della disdetta straordinaria per la fine del
mese di ottobre 2012 (doc. F). Vista la mancata riconsegna dei locali,
l'istante ha quindi chiesto di ordinare l'espulsione della conduttrice con le
comminatorie di rito.
4.All’udienza
del 6 dicembre 2012 l’istante ha confermato la domanda, alla quale si è opposta
la convenuta, rilevando che la disdetta era stata subito contestata poiché
pretestuosa e abusiva, siccome dettata unicamente dal desiderio di vendetta a
seguito delle numerose procedure giudiziarie svoltesi sull’arco di un decennio e
risoltesi in modo sfavorevole per la locatrice. Ricordata la dichiarazione di
compensazione formalmente comunicata già il 18 luglio 2012 e nuovamente il 22
agosto 2012 (doc. 43), la convenuta ha quindi contestato la mora nel pagamento
del dovuto e di conseguenza l'efficacia della disdetta straordinaria, il
credito validamente posto in compensazione essendo pari ad almeno fr.
638'310,32 ed esigibile sulla base di sentenze passate in giudicato. A mente
della convenuta nessuna mora vi sarebbe neppure per i mesi successivi al
periodo considerato nella diffida, siccome anche per i mesi di agosto,
settembre e ottobre 2012 vi sarebbero state valide dichiarazioni di
compensazione (doc. 43, 45 e 46). Alla risposta la convenuta allega una tabella
(doc. 44) che attesterebbe come il credito iniziale di fr. 875'963,55, “dopo
le dichiarate compensazioni dei mesi passati che hanno estinto tutte le pretese
della locatrice, si è ridotto oggi a CHF 385'012,65” (pag. 7 della risposta
scritta allegata al verbale d’udienza del 6 dicembre 2012, Atto II).
Sulla base delle medesime circostanze la convenuta ha pertanto formulato una
domanda riconvenzionale, invocando a sua volta la procedura di tutela
giurisdizionale dei casi manifesti ai sensi dell'art. 257 CPC, chiedente
anzitutto di accertare l'inefficacia della disdetta per mora del 20 settembre
2012 e nel contempo la condanna della locatrice a pagare fr. 385'012,65, oltre
interessi e il rigetto dell'opposizione interposta al relativo precetto
esecutivo.
Con la replica la parte istante si è riconfermata nella domanda di espulsione,
esponendo una serie di considerazioni in merito a circostanze che
dimostrerebbero l’infondatezza dei calcoli e delle conclusioni sulle quali si
fonda la domanda riconvenzionale. La convenuta in via riconvenzionale ha
altresì contestato l'ammissibilità della domanda, fondata su circostanze non
manifeste. Con la duplica la conduttrice ha ribadito la fondatezza della
domanda e la sua conformità con le norme di procedura applicabili.
5.Con decisione 16 ottobre 2013 il Pretore ha respinto la domanda di
espulsione della conduttrice, dichiarando inefficace la disdetta 20 settembre
2012. Pure la domanda riconvenzionale è stata respinta e tassa e spese di
giustizia sono quindi state ripartite in parti uguali, compensate le
ripetibili. Esposti ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza in materia di
procedura sommaria a tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC), con specifico
riferimento alla loro applicazione alla domanda di espulsione del conduttore in
caso di disdetta per mora, il Pretore ha passato in esame le pretese poste
dalla locatrice alla base della diffida del 26 luglio 2012 (doc. E) e, con
riferimento anche alle risultanze e alle emergenze “delle parallele
procedure (inc. SO.12.3895 e inc. SE.2012.467)” ha ritenuto sussistere “un
saldo a favore della parte conduttrice superiore a CHF 350'000.-“ e che
pertanto “la somma di CHF 185'851,45 richiesta con la diffida del 26 luglio
2012 (doc. E) risulta ampiamente compensata, la conduttrice avendo
tempestivamente sollevato una valida eccezione di compensazione (doc. 43)”
(sentenza pag. 7 e 8). Vista la conseguente inefficacia della disdetta fondata
su una situazione di mora rilevatasi inesistente, l'istanza chiedente
l’espulsione della conduttrice e la riconsegna di locali è pertanto stata
respinta. In merito alla domanda formulata in via riconvenzionale, il Pretore
si è limitato a respingerla già solo per il fatto che l'importo di fr.
385'012,65 preteso in quella sede fosse stato messo in compensazione con le
pretese della controparte.
6.Con appello del 28 ottobre 2013 la convenuta è
insorta contro la decisione pretorile nella procedura di tutela dei casi
manifesti, postulando la riforma dei
dispositivi n. 2 e 3.
In via principale l'appellante chiede di accogliere integralmente la domanda
riconvenzionale, di rigettare in via definitiva l'opposizione al relativo PE e
di modificare la decisione sulle spese, da porre integralmente a carico della
convenuta riconvenzionale, condannandola altresì a rifondere fr. 24'105.- per
ripetibili. In via subordinata chiede di annullare i medesimi dispositivi e
dichiarare irricevibile la domanda riconvenzionale formulata secondo la
procedura per casi manifesti ai sensi dell'art. 257 CPC, modificando la
ripartizione delle tasse di giustizia nel senso di porle per 2/3 a carico
dell'appellata, condannata a rifonderle fr. 16'070.- a titolo di ripetibili di
prima sede. In entrambi i casi l'appellante protesta tasse, spese e ripetibili
di secondo grado.
Nella risposta 5 dicembre 2013 l’appellata
ha proposto di respingere l’appello e di confermare la decisione pretorile, con
protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza. Con comparsa
scritta 28 febbraio 2014 l'appellata ha formulato nuove osservazioni sugli
sviluppi della vicenda e presentato un nuovo documento, di cui si dirà, per
quanto necessario, in seguito.
7.Dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali occupati
dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria, avviene o
in procedura semplificata (art. 243 e segg. CPC) previa conciliazione o in
procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC)
che non richiede la previa conciliazione (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a
ed., n. 1429 pag. 260). Nella fattispecie la locatrice ha scelto di chiedere
l’espulsione della conduttrice con la procedura sommaria di tutela
giurisdizionale dei casi manifesti. Stessa procedura è poi stata invocata
dall’istante per la pretesa formulata in via riconvenzionale. Tale scelta procedurale
comporta che il giudice di appello deve valutare i fatti sulla base delle prove
già apprezzate dal Pretore ed è pertanto esclusa la produzione di documenti
nuovi (sentenze del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012 consid. 5, in SJ 2013 I 129 e 4A_312/2013 del 17 ottobre 2013, in un caso ticinese). Le nuove argomentazioni
esposte dall'appellata il 28 febbraio 2014 e il nuovo documento prodotto in
tale circostanza non possono dunque essere considerati per il giudizio, che si
deve fondare solo sul contenuto dell’incarto SO.2012.4935 (e del richiamato
inc. SO.2012.3895).
8.Il
giudizio impugnato (pag. 5, 6 e 7) avendo già ampiamente esposto dottrina e
giurisprudenza, risulta superfluo riproporle nuovamente. In questa sede non è
inoltre più controverso l'esito della domanda principale, chiedente
l'espulsione della conduttrice, le censure d'appello limitandosi alla domanda
formulata in via riconvenzionale dalla conduttrice per ottenere il pagamento di
una determinata somma.
A questo proposito merita pertanto di essere menzionata l'ammissibilità, di
principio, di una domanda riconvenzionale anche nell'ambito della procedura
sommaria ai sensi dell'art. 257 CPC, sempre che la domanda di causa così
proposta ne soddisfi i requisiti (Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischem Zivilprozessordnung, ad art 257 n. 17; Rapold/Ferrari-Visca, Die Widerklage in
der Schweizerischen Zivilprozessordnung, in AJP/PJA 2013 pag. 396).
9.Occorre
premettere come la stessa domanda principale appaia di dubbia ammissibilità ai
sensi dell'art. 257 CPC. Alla complessità delle circostanze addotte a sostegno
della pretesa mora della conduttrice e delle obiezioni e eccezioni sollevate,
si aggiunge una situazione giuridica che non
può essere ritenuta chiara, siccome l'applicazione delle
relative norme non risulta univoca. Infatti, la compensazione è valida modalità
di estinzione del debito solamente alle condizioni previste agli art. 120 segg.
CO e una tale conclusione presuppone l'apprezzamento del giudice al proposito.
La circostanza non è stata rilevata dal Pretore malgrado la specifica contestazione
della convenuta in occasione dell'udienza del 6 dicembre 2012.
L’inammissibilità della domanda principale avrebbe posto il quesito a sapere se
anche la domanda riconvenzionale meritasse la stessa sorte in applicazione
dell'art. 224 cpv. 1 CPC, che esige che la pretesa addotta sia giudicabile
secondo la procedura applicabile all'azione principale (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto
processuale civile svizzero, 2010, pag. 1002 ad art. 224 CPC). Visto l’esito
del giudizio, dovendosi trarre medesima conclusione seppur per altri motivi, la
questione può comunque rimanere indecisa.
10. Con le censure
d'appello la conduttrice si dichiara sorpresa dalla conclusione del Pretore che
ha respinto la domanda riconvenzionale invocando il fatto che l'importo
richiesto sarebbe già stato posto in compensazione. A mente dell'appellante, in
applicazione del disposto di cui all'art. 124 CO, la dichiarata compensazione
che ha estinto il debito posto alla base della diffida e della conseguente
disdetta straordinaria ha solo diminuito il suo credito complessivo nei
confronti della locatrice, che sussisterebbe comunque inalterato per la
differenza, pari appunto alla domanda di causa.
L'appellante riconosce che “il Pretore non ha indicato con precisione quale
fosse il credito liquido della locatrice, a pag. 7-8 della sentenza impugnata
sembra indicare che CHF 139'601,20 fossero dovuti alla locatrice” e ne
conclude che, sulla base degli altri accertamenti, il primo giudice abbia comunque
ritenuto un credito della conduttrice pari a fr. 620'768,50, con un saldo dopo
compensazione pari a fr. 481'167,30, dunque addirittura superiore a quello
preteso in via riconvenzionale. (appello pag. 4 n. 7). Da tale circostanza
l'appellante deduce un vizio del giudizio per “insanabile contraddizione
interna (non traendo le conclusioni aritmetiche dei rispettivi crediti delle
parti accertate)” (appello pag. 8 n. 7 in fine). A suffragio di questa tesi l’appellante sviluppa quindi articolati calcoli passando in esame “tutte le
poste di credito in dettaglio e con l’aiuto del documento indicato quale "tabella
44" che mostrerebbe la situazione complessiva dei rapporti di dare e
avere tra le parti” (appello pag. 5 n. 8).
11. L'appellante non può
essere seguita laddove cerca di contestare l'esito del giudizio attribuendo al
Pretore errori di calcolo o contraddizioni. La censura risulta irricevibile per
carente motivazione (art. 311 CPC) già per il fatto che non si confronta
adeguatamente con la tesi pretorile. Oltre a proporre speculazioni in relazione
a circostanze che la stessa appellante riconosce essere frutto di una
supposizione in merito a quanto il giudice avrebbe ritenuto, il metodo di
calcolo alternativo proposto si fonda su circostanze che non sono provate, il
menzionato doc. 44 non avendo valore probatorio siccome qualificabile come mera
allegazione di parte.
D'altra parte, come si vedrà in seguito, la stessa complessità delle tesi invocate,
poggianti su ricostruzioni e calcoli di non facile accesso, è indicativa di
come l’accertamento del vantato credito residuo sia tutt’altro che semplice,
ciò che basterebbe di principio a precludere la procedura sommaria par casi
manifesti (art. 257 CPC).
12. Le censure
dell'appellante contestano la conclusione pretorile che, a proposito della
domanda della conduttrice, ha rilevato in modo succinto "che la parte
convenuta ha posto in compensazione tale importo con le pretese della
controparte, ciò che basta per respingere la domanda riconvenzionale"
(sentenza pag. 8).
Contrariamente a quanto pretende l'appellante, dalla citata conclusione
pretorile, per quanto effettivamente questa appaia molto succinta, non può
comunque essere dedotto alcun riconoscimento di una situazione fattuale o
giuridica liquida e quindi della possibilità di far valere la pretesa con la
procedura sommaria a tutela giurisdizionale dei casi manifesti. A ben vedere
infatti il concetto così formulato va piuttosto inteso come accertata impossibilità
per il giudice di ritenere immediatamente comprovabile il fatto invocato
dall’istante riconvenzionale, ovvero la sussistenza inalterata del preteso
credito, siccome questo sarebbe già stato altrimenti posto in compensazione.
In ogni caso, se anche si volesse ritenere che il Pretore abbia implicitamente
ritenuto praticabile la procedura ai sensi dell'art. 257 CPC, e quindi si sia
di conseguenza limitato a respingere la domanda nel merito, l'ammissibilità
della domanda riconvenzionale formulata e decisa nell'ambito di tale procedura
speciale è questione che questa Corte è chiamata ad esaminare senza essere
vincolata dalla conclusione pretorile. Fosse anche per motivi diversi da quelli
invocati dal primo giudice, l'appello non può quindi in ogni caso trovare
accoglimento poiché la domanda riconvenzionale formulata dalla conduttrice in
occasione dell'udienza del 6 dicembre 2012 è da ritenere inammissibile, la
procedura scelta essendo preclusa difettando i requisiti dell’art. 257 CPC.
Infatti, l’istante riconvenzionale ha preteso di veder esaminata una domanda di
condanna della convenuta al pagamento di un debito sulla base di circostanze
tutt'altro che incontestate e immediatamente comprovabili, a fronte di obiezioni
non immediatamente confutabili. Non può infatti essere ignorata la circostanza
che ha visto il Pretore dover decidere due vertenze tra le
medesime parti relative a due distinte disdette dello stesso ente locato (la
prima, del 20 luglio 2012, oggetto della vertenza inc. SO.2012.3895, e la
seconda del 20 settembre 2012 qui in discussione), sfociate ognuna in ben due
diverse procedure giudiziarie, promosse con istanza di espulsione ai sensi
dell'art. 257 CPC, rispettivamente con petizione della conduttrice di
contestazione della disdetta. In entrambi i casi, alla pretesa mora nel
pagamento delle pigioni e degli acconti per spese accessorie, la conduttrice ha
opposto la compensazione con i vari crediti vantati a seguito dei noti giudizi
resi dai tribunali. L'invocazione in più di un'occasione della compensazione
con le pretese derivanti dal rapporto di locazione, peraltro in continua
evoluzione vista la loro ricorrente scadenza mensile (doc. A), pone il giudice
di fronte all'esigenza di appurare se e in quale misura un credito fosse ancora
esigibile. Da quanto emerge dagli atti di causa si può dedurre una serie di
dichiarazioni di compensazione, per somme variabili, la prima volta il 18
luglio 2012 (doc. 30 incarto richiamato SO.2012.3895), una seconda volta il 22
agosto 2012 (doc. 43) e ancora almeno in due occasioni tra l'avvio della
procedura e l'udienza, ovvero il 14 settembre 2012 (doc. 45) e il 9 ottobre
2012 (doc. 46). E neppure può essere a priori ignorata la procedura esecutiva
avviata il 18 settembre 2012 dalla conduttrice per l'incasso di somme
apparentemente pretese sulla base dello stesso complesso di fatti (doc. 54). A
fronte di tali circostanze il giudice non poteva prescindere dall'esaminare se
il credito iniziale (così come accertato nei vari giudizi passati in giudicato
e comunque da calcolare nel dettaglio) fosse ancora esistente o se nel
frattempo risultasse in qualche modo estinto (nella sua totalità o anche solo
parzialmente). Un tale esame non appare compatibile con la procedura a tutela
giurisdizionale dei casi manifesti, gli elementi da accertare e valutare
risultando complessi (non fosse che per la molteplicità di pretese) e non
essendo immediatamente comprovabili. Il rigore probatorio al quale è soggetta
la procedura speciale in questione impone una prova piena dei fatti che nel caso
concreto non è stata apportata.
13. Oltre
alle dichiarazioni di compensazione menzionate al considerando precedente,
dagli atti di causa sembrerebbe emergere come la conduttrice abbia ritenuto di
poter interrompere i pagamenti mensili regolari e di man mano compensare le
pigioni giunte a scadenza e quanto dovuto a titolo di acconto sulle spese
accessorie. L’istanza riconvenzionale risulta del tutto carente dal profilo
delle allegazioni e delle prove addotte a questo proposito, tanto che nemmeno
menziona la circostanza, limitandosi a indicare l’importo dovuto dalla
locatrice al momento della presentazione dell’istanza. Anche alla luce di
questa circostanza, in presenza di fatti contestati e non immediatamente
comprovabili, non si può ritenere che fossero dati i requisiti per pronunciare
la condanna della locatrice al pagamento di fr. 385'012,65 con la procedura
sommaria di tutela giurisdizionale dei casi manifesti.
14. A ben vedere neppure la situazione giuridica può
peraltro essere ritenuta chiara, l'applicazione delle
relative norme non potendo essere considerata univoca.
L'appellante non ha speso una parola, né nelle precedenti comparse scritte, né
con le censure d'appello, a proposito dell'applicazione alla fattispecie del
principio di regiudicata.
In questa sede non è necessario elencare i precedenti giudizi di tribunali
invocati dalla conduttrice come motivazione per l'esistenza del vantato credito
e posti alla base della domanda di condanna in via riconvenzionale. Appare
comunque evidente come per alcuni di essi il dispositivo già contenesse una
decisione di condanna al versamento di precise somme a saldo di pretese
creditorie. A titolo di esempio si rileva come il giudizio 15 novembre 2011 di
questa Camera (inc. 12.2010.246) condannasse la qui appellata a versare fr.
210'667.- (doc. 23 e appello pag. 6 n. 8.2 lett. a). Lo stesso vale
implicitamente per tutti i giudizi che hanno condannato la medesima parte
soccombente a rifondere le spese anticipate dalla controparte e a versare a
quest'ultima determinate somme a titolo di ripetibili (appello pag. 6 n. 8.2
lett. b). Emerge con tutta evidenza come per tutti questi crediti, che
l'istante riconvenzionale ha creduto di poter porre ancora una volta a
fondamento di una nuova domanda di condanna, il Pretore non poteva prescindere
dall'esaminare l'ammissibilità della domanda nell'ambito della verifica dei
presupposti processuali ai sensi dell'art. 59 cpv. 2 CPC, che codifica pure il
requisito dell'assenza di regiudicata (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., pag. 182
segg. ad art. 59 CPC). Sapere se una nuova domanda, finalizzata a ottenere la
condanna della convenuta a versare somme già oggetto di precedenti giudizi di
condanna, sia ammissibile oppure in contrasto con l'istituto della cosa
giudicata è esame che, nella circostanza concreta e per la complessità della
situazione come emerge dalle stesse allegazioni dell'istante riconvenzionale,
non poteva essere svolto nell'ambito di una procedura sommaria a tutela dei
casi manifesti. Anche per questo motivo le censure dell'appellante vanno
respinte.
15. Il
deposito dell'atto introduttivo della causa fonda la litispendenza che, secondo
l'art. 64 cpv. 1 lett. a CPC, impedisce che tra le medesime parti possa successivamente
essere creata una nuova litispendenza sul medesimo oggetto litigioso. L'assenza
di una litispendenza preesistente è pertanto condizione di ricevibilità
dell'azione (art. 59 cpv. 2 lett. d CPC). Il principio della litispendenza,
analogamente a quello della cosa giudicata, tende a evitare l'emanazione di due
decisioni giudiziarie contraddittorie sulla stessa azione e tra le stesse parti
(DTF 127 III 279 consid. 2b pag. 283; con riferimento alla tematica della
litispendenza nelle procedure sommarie ai sensi dell'art. 257 CPC cfr. Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
op. cit., ad art. 62 n. 16).
Contrariamente a quanto possa indurre a credere il tenore
della norma, la litispendenza esplica i suoi effetti anche al riguardo di una
procedura successiva promossa dinanzi al medesimo giudice, non potendosi
neppure in tale circostanza escludere il rischio di decisioni contraddittorie e
dovendosi comunque considerare l'obiettivo generale perseguito da questo
principio (DTF 4A_141/2013 del 22 agosto 2013, consid. 2.2.1).
Nel caso concreto, l'istante riconvenzionale ha riproposto all'udienza del 6
dicembre 2012 identica domanda rispetto a quella già formulata all'udienza del
18 ottobre 2012 (nell'ambito della procedura inc. SO.2012.3895), richiesta
fondata sulla medesima fattispecie e stessa deduzione giuridica, motivata con argomenti
e documenti sostanzialmente immutati rispetto alla causa già pendente. Già per
questo motivo il Pretore avrebbe dovuto dichiarare irricevibile la domanda riconvenzionale
(art. 59 cpv. 2 lett. d CPC).
16. L’appello
28 ottobre 2013 della conduttrice deve comunque essere accolto parzialmente,
nella misura in cui chiede, in via subordinata, di dichiarare irricevibile la domanda riconvenzionale. Su
questo aspetto anche l’appellata ha espressamente aderito alla censura
(risposta all’appello pag. 12). Infatti, in assenza dei requisiti per ammettere
una domanda secondo la procedura per casi manifesti ai sensi dell'art. 257 CPC,
il giudice non può respingerla, ma deve limitarsi a dichiararla irricevibile,
senza quindi alcun pregiudizio per l’istante in riferimento all'assenza di regiudicata
(art. 59 cpv. 2 CPC) che potrà quindi riproporre la domanda nelle forme
previste dalla procedura.
17. L’appellante
censura anche la decisione del Pretore in merito alla determinazione e alla
ripartizione delle spese, siccome avrebbe ignorato il limite imposto dall’art.
9 cpv. 3 LTG, nonché all’attribuzione di ripetibili per aver erroneamente
calcolato il valore complessivo della vertenza omettendo di considerare pure
quello della pretesa riconvenzionale (fr. 385'012,65). La duplice censura è
fondata e di conseguenza appare corretto limitare la tassa di giustizia e
riconoscere una rifusione parziale di ripetibili tenuto conto dei valori delle
rispettive domande e della relativa soccombenza, pur considerando il contenuto
onere di patrocinio alla luce della limitata portata della procedura sommaria.
Ridotta la tassa a fr. 200.-, sia per la domanda di espulsione che per la
domanda riconvenzionale, in conformità del tetto massimo imposto dall’art. 9
cpv. 3 LTG nelle controversie in materia di locazione e di affitto di
abitazioni e locali commerciali nelle procedure sommarie, può comunque trovare
conferma la ripartizione in parti uguali delle spese complessive pari quindi a
fr. 400.-.
18. Ne
consegue che l’appello è respinto per quanto riguarda la domanda principale e
parzialmente accolto per quella formulata in via subordinata.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate in
conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG.
Il valore litigioso della procedura di appello, importo determinante anche ai
fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 385'012,65 pari alla pretesa
formulata in via riconvenzionale, il giudizio sulla domanda principale non
essendo contestato.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide:
I. Nella misura
in cui è ricevibile l’appello 28 ottobre 2013 di AP 1 è parzialmente accolto
e di conseguenza la decisione 16 ottobre 2013 (incarto SO.2012.4935) del
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, è così riformata:
2. La domanda riconvenzionale formulata con istanza 6 dicembre 2012 da AP 1 è irricevibile.
3. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.- sono poste carico delle parti in ragione di ½ ciascuna. L’istante principale rifonderà alla controparte fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese processuali della procedura di appello di complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’appellante, la quale verserà all’appellata fr. 1'000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).