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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG) |
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richiamato l’incarto n.12.2013.40 nella causa inc. n. SO.2012.1237 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza (tutela giurisdizionale dei casi manifesti) 12 marzo 2012 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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volta a ottenere l’espulsione della convenuta dall’intero immobile sito in via __________ e ora sull'istanza presentata il 25 ottobre 2013 da AP 1 intesa a ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza 8 maggio 2013 almeno sino al 31 gennaio 2014;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 12 marzo 2012 AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, l’espulsione di AP 1 dallo stabile sito in via __________
che il Pretore ha dichiarato irricevibile la domanda il 14 febbraio 2013 (inc. n. SO.2012.1237);
che con sentenza 8 maggio 2013 inc. n. 12.2013.40 questa Camera ha accolto l’appello dell’istante e ha riformato il giudizio pretorile condannando AP 1 a lasciare l’intero stabile in via __________ e a riconsegnare le chiavi entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della decisione, disponendone l’esecuzione effettiva;
che contro tale decisione AP 1 ha interposto ricorso al Tribunale federale il 17 giugno 2013;
che con giudizio 17 ottobre 2013 4A_312/2013 la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale ha respinto il ricorso;
che con domanda di sospensione dell’esecuzione del 25 ottobre 2013 AP 1 chiede di accogliere l’istanza di opposizione e di sospendere l’esecuzione della sentenza 8 maggio 2013 almeno fino al 31 gennaio 2014;
che l’istante adduce di aver chiesto al Tribunale federale la revisione della sentenza 4A_312/2013 e chiede di sospendere l’esecuzione della sentenza cantonale 8 maggio 2013 fino a nuova decisione del Tribunale federale;
che l’istanza 25 ottobre 2013 non è stata notificata alla controparte;
che il Tribunale federale ha deciso nel merito della causa respingendo il ricorso della convenuta e che la sentenza 17 ottobre 2013 4A_312/2013 può essere modificata solo dal Tribunale federale medesimo (art. 2 cpv. 2 LTF);
che con la domanda di revisione presentata al Tribunale federale il 25 ottobre 2013 la convenuta ha instato per l’attribuzione dell’effetto sospensivo, giusta l’art. 126 LTF;
che pertanto è manifesta l’incompetenza della Seconda Camera civile del Tribunale d’appello a decidere sull’istanza di sospensione 25 ottobre 2013, stante la litispendenza a livello federale;
che di conseguenza l’istanza di sospensione non può essere esaminata in alcun modo da questa Camera;
che in presenza di una domanda improponibile, la Camera può statuire, nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, senza notificare l’atto alla controparte e senza necessità di esaminare le argomentazioni esposte dall’istante, non potendo entrare nel merito della vertenza;
che le spese processuali vanno poste a carico dell’istante, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, alle quale l’istanza non è stata notificata.
Per questi motivi,
visto l’art. 48b lett. a n. 2 LOG,
decide: 1. L'istanza di sospensione 25 ottobre 2013 di AP 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
giudice Epiney-Colombo
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).