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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.22 della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione 15 novembre 2010 da
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AP 1 rappr. dall'avv. RA 1 |
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contro |
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AO 1
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chiedente di constatare la nullità del contratto di donazione, stipulato con atto notarile del 23 novembre 2009, con il quale l'attore ha ceduto al convenuto una quota di proprietà immobiliare e di fare ordine all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Locarno di conseguentemente rettificarne l'iscrizione;
pretese che il convenuto ha proposto di respingere e ribadite nelle successive comparse scritte, sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 27 settembre 2013, con la quale ha integralmente respinto la petizione, ponendo tassa e ripetibili a carico della parte soccombente;
appellante l'attore che, con appello 30 ottobre 2013, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'appellato, con risposta 10 gennaio 2014, postula la reiezione del gravame avversario con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. Con atto pubblico rogato il 23
novembre 2009 dal notaio __________ D__________ (doc. B) AP 1 e __________ R__________,
comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno, nonché coniugi separati
(sentenza 29 gennaio 2009 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna,
inc. OA.2008.170, doc. A), hanno donato il fondo mappale n. __________ RF di __________
(ora Comune __________) al figlio AO 1.
La firma del rogito per conto del donatore AP 1 è stata apposta da A__________ __________
__________, moglie del donatario e dunque nuora del donante, come da procura
allegata quale inserto all'atto notarile. La procura in questione, datata 4
novembre 2009, così come il rogito del 23 novembre 2009, sono stati
sottoscritti in un periodo in cui AP 1 era degente e in cura presso una Clinica
del Locarnese per le conseguenze di una dipendenza da alcool e relativi disagi
psichici (doc. richiamato n. V, rapporto d'uscita 9 aprile 2010).
B. Con lettera
8 settembre 2010 AP 1 ha notificato al figlio AO 1 di non voler mantenere il
contratto di donazione immobiliare poiché "viziato da errore e/o dolo,
ai sensi degli art. 23 seg. CO" (doc. E).
Dei motivi invocati, contestati dal donatario (doc. G), così come delle
divergenze sorte in merito alla gestione dei beni del donante si dirà, per
quanto rilevante ai fini del giudizio, nei considerandi successivi.
C. Con
petizione 15 novembre 2010 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 chiedendo al
Pretore di constatare la nullità del contratto di donazione 23 novembre 2009
con il quale ha ceduto al convenuto la quota di un mezzo del fondo part.
mappale n. __________ RF di __________ (ora Comune __________). L'attore ha nel
contempo chiesto al giudice di prime cure di ordinare all'ufficiale del
registro fondiario del Distretto di Locarno una conseguente rettifica
dell'iscrizione, protestando spese e ripetibili.
A mente dell'attore, la donazione sarebbe stata viziata da errore poiché, in
occasione della sottoscrizione della procura conferita alla nuora, circostanza
di cui non avrebbe peraltro ricordo, egli non sarebbe stato capace di discernimento.
Egli non si sarebbe pertanto accorto che l'atto di donazione non conteneva un
diritto di usufrutto a suo favore sull'intero immobile, "contropartita"
che avrebbe preteso in cambio della donazione della sua quota al figlio
(petizione pag. 3 n. 6).
L'attore ha parimenti contestato di aver conferito telefonicamente con il
notaio durante il periodo decorso tra la sottoscrizione della procura e la sua
autenticazione da parte del pubblico ufficiale.
L'attore ha quindi preteso che, tenuto conto delle circostanze, l'atto di
donazione sarebbe nullo per più di un motivo. Anzitutto in virtù dell'art. 18
CC e secondariamente poiché viziato da dolo (art. 20 CO) siccome il donatario avrebbe
agito ben cosciente dell'incapacità di discernimento del donante al momento
della sottoscrizione della procura.
D. Con risposta 24 gennaio 2011 il convenuto ha chiesto di respingere le domande dell'attore. Con replica e duplica, così come con gli allegati conclusivi, al termine dell'istruttoria di causa, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle antitetiche tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto rilevanti, ai seguenti considerandi.
E. Con giudizio
27 settembre 2013 il Pretore ha integralmente respinto la petizione ponendo
tasse e spese e ripetibili a carico dell'attore.
Il Pretore, accertata preliminarmente la tempestività (art. 31 CO) della
dichiarazione del donante di non voler mantenere il contratto a seguito di
errore e dolo, ha proceduto ad esaminare se l'atto notarile in questione
risultasse in qualche modo viziato.
Con riferimento alla capacità di discernimento del donante, il primo giudice ha
ritenuto che al momento della sottoscrizione della procura egli non fosse privo
della facoltà di agire ragionevolmente, come risulterebbe dagli atti del ricovero
in clinica e da quanto riferito al proposito dai medici curanti. A mente del
Pretore questa deduzione trova altresì conferma nelle dichiarazioni rese dai
testi e in particolare dall'avvocato che ha curato le pratiche di separazione
dell'attore e dal notaio che ha rogato l'atto contestato, così come dal medico
che ha avuto in cura il paziente durante il ricovero in clinica (audizione 28
ottobre 2011 dr. med. __________, pag. 5). Il giudice di prime cure ha quindi
ritenuto che l'attore sia venuto meno all'onere della prova che gli incombeva a
riguardo degli elementi atti a sovvertire la presunzione legale in merito alla
capacità di discernimento in relazione alla donazione effettuata.
Riepilogata la dottrina e il tenore degli art. 24 e 28 CO, il Pretore ha quindi
esaminato le tesi dell'attore a questo riguardo, concludendo che neppure le
circostanze invocate per sostenere l'errore e il dolo sarebbero dimostrate.
Nulla emergerebbe dagli atti a sostegno della tesi del donante che pretende di
aver firmato una procura nella convinzione che l'accordo comprendesse pure la
costituzione di un diritto di usufrutto a suo favore sull'intero immobile. A
mente del primo giudice le risultanze istruttorie attesterebbero piuttosto la
tesi contraria, ovvero l'intenzione di entrambi i coniugi comproprietari,
indicata già al momento della procedura di separazione dinanzi alla competente
Pretura, di trasmettere le rispettive quote del fondo in questione al figlio
comune, senza accenno alcuno alla costituzione di diritti di usufrutto sul bene
immobile. Il Pretore ha altresì passato in rassegna le circostanze emerse in
relazione ai rapporti tra le parti e la cerchia dei loro familiari. Pur
sottolineando elementi dei quali risulterebbe difficile cogliere la logica, il
giudice di prime cure ha ritenuto che tali circostanze non siano comunque atte
a mettere in discussione la validità di un contratto redatto da un pubblico
ufficiale e munito di chiara procura, firmata dal donante e autenticata dal
notaio stesso, concludendo che nulla potesse essere censurato, né in merito
alle formalità di sottoscrizione e pubblicazione del rogito, né a proposito
delle modalità di espressione del consenso da parte del donante. Rilevato come
nulla muti al riguardo della capacità di discernimento del donante il suo
ricovero in clinica e la successiva richiesta di tutela volontaria, il Pretore
ha concluso confermando la validità del contratto di donazione immobiliare.
Il giudizio pretorile ha infine rilevato come l'asserito pregiudizio subito di
fr. 14'000.-, ripetutamente ribadito dall'attore, non sia neppure oggetto della
vertenza avendo questi omesso di formulare una formale richiesta in tal senso
in sede di petitum. Tasse, spese e ripetibili sono quindi state poste a carico
dell'attore soccombente.
F. Con appello
30 ottobre 2013 l'attore è insorto contro il giudizio pretorile chiedendone la
riforma nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi.
Con risposta 10 gennaio 2014 l'appellato postula la reiezione del gravame
avversario con protesta di spese e ripetibili.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2. Riepilogate
le circostanze che hanno condotto alla stipulazione dell’atto di donazione e
alla sua contestazione (pag. 3, 4 e 5) l'appellante critica il Pretore per aver
valutato la sua capacità di discernimento sulla base "della semplice
capacità di sostenere un colloquio con i medici della clinica" invece
che "alla luce delle capacità necessarie per comprendere contenuti e
portata di un atto dalle rilevanti e irrevocabili conseguenze"
(appello pag. 6 n. 13). La censura è infondata. Anzitutto la conclusione
pretorile in merito alla capacità di discernimento del donante non risulta
affatto supportata da questo solo elemento probatorio. A torto l'appellante
insiste poi nel dare rilievo a circostanze che, a suo dire, dimostrerebbero la
complessità dell'atto notarile stipulato. La donazione immobiliare in questione
può infatti essere ritenuta semplice, sia per la forma, sia per la sostanza, così
come per le conseguenze che ne derivano per l'alienante. La tesi è peraltro
viziata, come gran parte delle successive censure d'appello, da un'esposizione
errata della realtà fattuale e giuridica, tendente a qualificare la cessione
immobiliare come la rinuncia alla "propria abitazione", bene immobile
definito come indispensabile per il sostentamento, quale fonte di sicurezza e
protezione e parimenti quale luogo di rilevante valore affettivo. Sennonché
l'alienante omette così di considerare di aver in realtà donato solo una quota
di comproprietà di un mezzo dell'immobile, come ha peraltro contemporaneamente
fatto la moglie separata con l'altra quota di un mezzo. Nulla è stato allegato,
e gli atti attestano semmai il contrario, in merito al diritto dell'appellante
di utilizzare anche quest'altra quota non di sua proprietà. Detto altrimenti,
anche solo con il perfezionamento della donazione immobiliare della quota di un
mezzo della moglie, l'attore comproprietario non avrebbe comunque potuto
vantare diritto alcuno su questa nei confronti del figlio nuovo proprietario. A
torto le tesi d'appello insistono pertanto sulle gravose conseguenze di una
pretesa rinuncia a vivere nel rustico in questione, invocando ripetutamente un
diritto che comunque non sarebbe stato garantito anche nel caso di mancata
donazione della quota di comproprietà litigiosa. Il regime di comproprietà
(art. 646 segg. CC) non avrebbe infatti consentito all'appellante di pretendere
un uso e un godimento esclusivo dell'abitazione, dovendo egli aver riguardo del
pari diritto del figlio comproprietario dell'altra quota (art. 648 CC).
Irrilevanti risultano pertanto gli ampi riferimenti alle discussioni e alle
pretese intenzioni e aspettative dei coniugi nell'ambito della procedura di
separazione giudiziale, procedimento che peraltro non ha visto coinvolto il
donatario convenuto. L'aspettativa di poter continuare a vivere nel rustico anche
dopo la donazione risulta pertanto irrilevante per l’esito del presente giudizio;
evocata a più riprese con riferimento anche alle discussioni in tal senso tra i
parenti durante il periodo di degenza (come riferito dalla teste Y__________ R__________,
verbale deposizione del 28 ottobre 2011 pag. 4), riguardano semmai l'ambito delle
disponibilità d'aiuto volontario tra familiari, il figlio avendo peraltro
prospettato pure l'intenzione di accogliere il padre in un appartamento
appositamente ristrutturato all'interno della casa d'abitazione familiare di __________
(comune di __________), come riferito dalla teste __________ R__________ (verbale
audizione 28 ottobre 2011 pag. 4) e precisato dal convenuto (risposta a domanda
n. 2 dell’interrogatorio formale, verbale 17 aprile 2012, Atto XVII). Invano
l’appellante cerca quindi a questo proposito di attribuire alle affermazioni
rese dal convenuto (in merito all’assenza di un progetto preciso per la
soluzione abitativa) il significato di esplicito riconoscimento dell’incapacità
di discernimento del donante.
Se ne deve concludere che, già per questo evidente equivoco alla base del
ragionamento dell'appellante, oltre che irricevibile per carente motivazione
(non confrontandosi adeguatamente con la tesi pretorile), la censura risulta
pertanto infondata.
3. L'appellante, seguendo la stessa logica che tende a contrapporre alla tesi pretorile una diversa lettura degli eventi e soprattutto una serie di elementi soggettivamente ritenuti rilevanti, insiste nel ribadire di non aver avuto adeguate spiegazioni in merito alle conseguenze della cessione della sua proprietà al figlio e lamenta il fatto di non aver più incontrato il legale che si era occupato della pratica di separazione, dal quale si attendeva “la necessaria consulenza di un avvocato in merito all’eventuale trasferimento del rustico al figlio” (appello pag. 6 n. 16). Oltre ad essere irricevibile per carente motivazione (art. 311 CPC) la censura affronta semmai la questione delle valutazioni personali alla base della decisione di donare o meno un bene immobile al figlio, e non indica quale sarebbe la rilevanza in relazione alla capacità di discernimento al momento della firma della procura o all’invocato errore. L’appellante non pretende di essere stato in qualche modo impedito dal chiedere spiegazioni o consulenze al legale in questione o ad altre persone di sua fiducia durante i dieci mesi trascorsi dalla sentenza pretorile di separazione al momento della donazione litigiosa. In tali circostanze aver sottoscritto la procura, pur persistendo simili soggettive esigenze di chiarimento, non costituisce un vizio di volontà ai sensi degli art. 23 e 28 CO, risultando addirittura contraria alla buona fede l’invocazione di tale vizio da parte del donatore che ha coscientemente omesso di approfondire le questioni che ora pretende di rilievo.
4. Irricevibili,
per carente motivazione (art. 311 CPC) e poiché in parte addirittura nuove
(art. 317 CPC), risultano una serie di lamentele, appena accennate
dall’appellante sotto forma di elenco schematico (appello pag. 8), in merito
alla mancata conoscenza personale del firmatario della procura da parte del
notaio, alla data di sottoscrizione della procura e della relativa conferma
telefonica del 4 novembre 2009, al preteso “conflitto di interesse fra
l’attore e la nuora, moglie del beneficiario della donazione”, alla mancata
precauzione da parte dell’avvocato che aveva curato la procedura di divorzio e
del notaio rogante che avrebbero omesso di chiedere al donante “se fosse
veramente convinto di donare al figlio il rustico senza conservare il benché
minimo diritto sulla propria abitazione”, al pericolo che il rustico
potesse finire in mano di terze persone creditrici a seguito di pignoramento, e
infine alla mancata “consueta ed obbligatoria lettura del rogito da parte
del notaio” (appello pag. 8 n. 21).
5. L’appellante
prosegue lamentandosi del fatto di essere stato ingannato per trarre vantaggio
dalla sua degenza per problemi di salute e rimprovera al Pretore di non aver
considerato tale circostanza. Il rimprovero è carente dal punto di vista della
motivazione, e finanche irricevibile, poiché invoca un inganno senza indicare
quali sarebbero le singole personali responsabilità in questa azione, tra una
pluralità di soggetti coinvolti. In ogni modo è l’appellante stesso ad
affermare che la preparazione del rogito a cura del notaio rogante è avvenuta
ben prima della degenza in clinica, come si deduce dall'invio alle parti di una
bozza del contratto il 27 ottobre 2009 (incarto richiamato dal notaio avv. __________
__________ __________ doc. n. II ).
Le circostanze del ricovero in clinica, che l’appellante riconosce di aver
accettato in occasione della riunione di famiglia del 3 novembre 2009 (appello
pag. 3 n. 5), già bastano peraltro a smentire la tesi secondo la quale già al
momento del conferimento dell'incarico al notaio il donatario, o gli altri
familiari coinvolti, potessero contare sul fatto che a partire dal 3 novembre 2009 l'attore si sarebbe sottoposto alle cure stazionarie e potesse in qualche modo essere di
conseguenza limitato nelle sue facoltà di disporre, in particolare a seguito
delle "precarie condizioni psicologiche (grave sindrome di dipendenza
da alcool, sindrome cognitiva persistente su base alcolica e disturbo di
personalità evitante), e in uno stato di umiliazione nei confronti della
famiglia" (appello pag. 9 n. 23).
Risultano pertanto semplici affermazioni di parte, non sorrette da riscontri
probatori, le categoriche dichiarazioni riproposte in appello secondo le quali
“al momento della firma della procura e del brevissimo colloquio telefonico
con il notaio, la facoltà conoscitiva e la capacità di agire secondo la propria
volontà dell’attore facevano difetto, in relazione ad un atto di tale natura e
importanza”, circostanza questa nota al convenuto che ne avrebbe appunto
tratto vantaggio facendo in modo “che il padre, nel momento di massima
confusione, debolezza e umiliazione, firmasse in fretta e furia una procura e
parlasse per pochi secondi con il notaio, evitando così ogni necessario
approfondimento e l’aggiunta di condizioni che avrebbero garantito i diritti
del padre in relazione alla propria abitazione” (appello, pag. 9 e 10 n.
24).
Ne consegue che il giudizio pretorile relativo alla capacità di discernimento
del donante merita conferma e le censure dell’appellante a questo riguardo
(capitolo “Capacità di discernimento” da pag. 5 a pag. 10, n. 11-24) non sono atte a scalfire la conclusione del giudice di prime cure che ha
ritenuto non provati gli elementi invocati per sovvertire la presunzione legale
in merito alla capacità di discernimento in relazione alla donazione
controversa.
6. L’appello
prosegue con una serie di censure, raggruppate sotto il capitolo denominato
“Errore e dolo” (da pag. 10 a pag. 15, n. 25-38), che a ben vedere, malgrado la
sistematica scelta, sono in buona parte la ripetizione delle medesime
considerazioni esposte in precedenza. L’appellante rimprovera sostanzialmente
al Pretore di non averne colto la duplice rilevanza, sia nell’ottica del
giudizio sulla capacità di discernimento, sia in merito all’accertamento di un
vizio di volontà.
7. L’appellante
rimprovera anzitutto al Pretore di aver erroneamente dedotto la volontà di
donare il rustico al figlio senza condizioni da due elementi, ovvero
dall’accordo di separazione dei coniugi e dalle dichiarazioni rese dal notaio.
In relazione a questi elementi le censure d’appello lamentano una serie di
mancati accertamenti pretorili, segnatamente in merito a pretesi errori ed
inadempienze del legale che ha curato la procedura di separazione e del notaio
rogante. Il giudice di prime cure avrebbe quindi omesso di accertare “che
secondo la normale esperienza della vita e il corso ordinario delle cose nessun
essere umano, per di più in situazione di estrema difficoltà, si priverebbe
incondizionatamente della propria abitazione” (appello pag. 11 n. 30).
Sennonché questa asserzione non ha che il valore di una convinzione personale,
poggiata come detto su premesse fattuali in parte errate (considerando n. 2), e
come tale non è in grado di sovvertire le conclusioni pretorili.
Il primo giudice ha infatti anzitutto imputato all’attore la mancata
dimostrazione delle circostanze invocate per sostenere l'errore e il
dolo. Già questa lacuna probatoria, correttamente rilevata nel giudizio
pretorile e in questa sede neppure adeguatamente contestata, basta infatti da
sola a giustificare il mancato accoglimento della domanda attorea. Le ulteriori
criticate deduzioni sono state invocate dal Pretore a titolo abbondanziale per sottolineare
come le risultanze istruttorie attestino addirittura la tesi contraria.
8. A sostegno
dell’errore e del dolo, che avrebbero viziato l’agire del donatore,
l’appellante invoca circostanze da questi scoperte dopo la sottoscrizione della
procura e che il Pretore avrebbe a torto omesso di considerare. Anche su questo
punto l’appello risulta irricevibile siccome in parte invoca fatti nuovi (art. 317
CPC) e per carente motivazione (art. 311 CPC), poiché la serie di lamentele si
riduce nuovamente ad un elenco succinto e schematico (appello pag. 11 e 12 n.
31) senza un minimo confronto con il giudizio impugnato. Si tratta peraltro di
circostanze senza evidente rilevanza, non fosse che per il fatto di essersi
verificate dopo la cessione immobiliare contestata e situabili nell’ambito del
conflitto personale sorto tra le parti e in relazione alle complesse e problematiche
dinamiche familiari, coinvolgenti i parenti e gli affetti personali.
9. L’appellante
ritiene che il Pretore sarebbe giunto ad altra conclusione in merito
all’esistenza di un errore essenziale se solo avesse correttamente valutato le
circostanze e applicato il diritto, chiedendosi in particolare “se l’attore,
in possesso di tutti gli elementi di cui disponeva il 4 novembre 2009 in relazione a contenuto e conseguenze di una donazione incondizionata, avrebbe comunque firmato
quella procura” (appello pag. 12, n. 34). Sennonché anche in questa sede
gli elementi invocati non hanno valore probatorio al riguardo, limitandosi
l’appellante sostanzialmente a ribadire di non aver ricevuto le necessarie
spiegazioni da parte del legale dopo la separazione, e di aver firmato la
procura nella convinzione “di poter tranquillamente continuare ad abitare
nel rustico”, trovandosi così “in una situazione di errore essenziale al
momento della firma della procura e del brevissimo colloquio con il notaio“
(appello pag. 13 n. 34). Ancora una volta la censura si fonda sull’erronea
convinzione in merito alla facoltà di disporre dell’immobile sulla base del suo
titolo di proprietà (considerando n. 2), tesi ben riassunta nell’eloquente
espressione secondo la quale “a prescindere da chiacchiere, documenti e
procure, per l’attore casa sua era sempre stata, e rimaneva, il rustico di __________”.
Come correttamente concluso dal Pretore non risulta quindi provata l’esistenza
di un vizio di volontà (errore e dolo ai sensi degli art. 23 e 28 CO) o
di circostanze atte a mettere in discussione la validità di un contratto
redatto da un pubblico ufficiale e munito di chiara procura, firmata dal
donante e autenticata dal notaio stesso, nulla potendo essere censurato in
merito alle formalità di sottoscrizione e pubblicazione del rogito o a
proposito delle modalità di espressione del consenso da parte del donante.
10. Irricevibile, poiché invocata per la prima volta (art. 317 CPC) a sostegno dell’errore essenziale al momento della sottoscrizione della procura, risulta l’erronea valutazione che il padre donatore avrebbe fatto a proposito della personalità del figlio, risultato inaspettatamente fare parte di una specie di "cerchio magico" di persone che si sarebbero arrogati il diritto di disporre a piacimento sulla sua vita (appello pag. 13 n. 34). A mente dell’appellante tale sconosciuta personalità del convenuto avrebbe giustificato l’invocazione di un errore essenziale anche nel caso in cui la donazione immobiliare avesse previsto la costituzione dell’auspicato diritto di usufrutto e avrebbe addirittura rimesso in discussione pure l’ipotesi di una trasmissione del bene immobile per via testamentaria.
11. L’appellante conclude le sue
lamentele con un terzo capitolo denominato “Dolo” (pag. 15 n. 39-43).
Senza un vero e proprio significato autonomo rispetto a quanto già rilevato in
precedenza a proposito del dolo ai sensi dell’art. 28 CO, l’appellante invoca
il medesimo istituto in relazione al fatto che il convenuto avrebbe “sottaciuto
all’attore che in caso di donazione senza condizioni si sarebbe riservato la facoltà
di sbatterlo fuori casa senza nemmeno due righe scritte di disdetta, come in
effetti è accaduto” (appello pag. 15 n. 40). La censura è irricevibile già
per carente motivazione, omettendo di confrontarsi con quanto indicato dal
Pretore a proposito degli sforzi profusi in tal senso dal convenuto e del
mancato accordo tra membri della famiglia in merito ad aspetti rilevanti come
quello dell’alloggio in una fase delicata della vita personale e familiare
delle persone coinvolte. A torto l’appellante ritiene peraltro scontata una
simile tutela qualora la donazione immobiliare al convenuto si fosse limitata
alla quota di comproprietà della di lui madre (considerando n. 2).
12. In conclusione
l’appello, per quanto ricevibile, deve essere respinto e la sentenza impugnata
confermata.
Gli oneri processuali e le ripetibili della procedura d'appello seguono la
soccombenza (art. 106 CPC). Il valore litigioso della procedura di appello,
importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale,
ammonta a fr. 60’000.- come calcolato
dal Pretore. La tassa di giustizia è stabilita in
base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (testo in vigore dal 10 febbraio
2015). L’indennità per ripetibili è calcolata seguendo i criteri indicati
all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e
di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide:
1. Nella misura
in cui è ricevibile l’appello 30 ottobre 2013 di AP 1 è respinto e di
conseguenza la decisione 27 settembre 2013 del Pretore del Distretto di
Vallemaggia è confermata.
2. Le spese processuali della procedura di appello di complessivi fr. 2'000.- sono poste a carico dell’appellante che verserà all’appellato fr. 2'000.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).