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Incarto n. |
Lugano
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In nome
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2013.11 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza supercautelare e cautelare 23 agosto 2013 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’istante ha chiesto di far divieto alla convenuta di perfezionare con S__________ __________ __________ qualsiasi contratto di locazione avente per oggetto gli immobili sulla part. n. __________ di __________ e in subordine avente per oggetto il fabbricato sub B (capannone + accesso scale) sulla medesima particella;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore aggiunto, dopo averla già respinta in via supercautelare il 26 agosto 2013, ha nuovamente respinto in via cautelare con decisione 22 ottobre 2013;
appellante l’istante con atto di appello 4 novembre 2013, con cui, previa l’adozione di misure supercautelari, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 19 novembre 2013 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che AP 1 conduce in locazione, sulla base del contratto di durata pluriennale sottoscritto con AO 1 il 18 aprile 2003 (doc. E) e poi rinnovato il 4 luglio 2013 (doc. F), la superficie (e gli spazi annessi) al pianterreno del capannone sito sulla part. n. __________ di __________;
che nel contratto di locazione (doc. E) AO 1 si è tra l’altro impegnata, nella clausola n. 9.5 (per altro identica alla clausola n. 9.6 del successivo contratto di cui al doc. F, in vigore solo dal 1° gennaio 2014), “a non locare a ditte concorrenti della AP 1 gli spazi restanti dell’immobile sito al mapp. nr. __________ [recte: nr. __________] di __________”;
che venuta a conoscenza, a seguito della comunicazione 30 luglio 2013 di AO 1 (doc. G), dell’intenzione di quest’ultima di locare a S__________ __________ gli spazi rimanenti al primo piano dell’immobile n. __________ di __________ e ritenendo che in tal modo la locatrice avrebbe senz’altro violato la clausola n. 9.5 del contratto di locazione (doc. E), AP 1, con istanza supercautelare e cautelare 23 agosto 2013, avversata da AO 1, ha convenuto in giudizio quest’ultima innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona per farle divieto di perfezionare con S__________ __________ qualsiasi contratto di locazione avente per oggetto gli immobili sulla particella in questione e in subordine il fabbricato sub B (capannone + accesso scale) sulla medesima particella;
che il Pretore aggiunto, dopo aver già respinto l’istanza in via supercautelare il 26 agosto 2013, con decisione 22 ottobre 2013 l’ha respinta anche in via cautelare, caricando all’istante la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 350.- e le ripetibili di fr. 700.-: egli ha ritenuto che nel caso di specie da una parte faceva già difetto il requisito del buon fondamento dell’azione di merito, atteso che il divieto per la convenuta di concludere un contratto di locazione con terzi oggetto della richiesta cautelare non avrebbe potuto essere ordinato nemmeno con un’azione di merito, e che dall’altra nemmeno erano adempiuti i presupposti dell’urgenza e del danno difficilmente riparabile, visto che nel caso in cui il nuovo conduttore avesse effettivamente svolto un’attività concorrenziale l’istante avrebbe potuto usufruire delle misure e delle azioni legali previste dal diritto della locazione a protezione del conduttore, postulando a quel momento eventuali misure cautelari conservative;
che con l’appello 4 novembre 2013 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 19 novembre 2013, l’istante, previa adozione di misure supercautelari (ed in particolare il divieto supercautelare alla convenuta di perfezionare con S__________ __________ qualsiasi contratto di locazione avente per oggetto gli immobili sulla particella in questione), chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare, ribadendo in sostanza quanto già addotto in prima sede, ossia che le condizioni dell’art. 261 CPC per ordinare il provvedimento cautelare erano chiaramente adempiute;
che la richiesta dell’istante di adottare eventuali misure supercautelari in questa sede diviene priva d’oggetto a seguito dell’emanazione della presente decisione;
che, come evidenziato a giusta ragione dalla convenuta, il gravame deve senz’altro essere dichiarato irricevibile per carenza di motivazione;
che nel caso di specie l’istante si è in effetti limitata a ricopiare (con solo pochissime modifiche e aggiunte di stile) la sua istanza, senza con ciò essersi minimamente confrontata con la decisione pretorile, quando invece la giurisprudenza ha costantemente già avuto modo di stabilire che la semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni di causa o di altri allegati di primo grado oppure anche solo la riproduzione di ampi stralci degli stessi non costituisce una sufficiente motivazione d’appello ai sensi dell’art. 311 cpv. 1 CPC (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 27 agosto 2012 5A_438/2012 consid. 2.2; II CCA 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 31 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.19, 14 dicembre 2012 inc. n. 12.2011.172, 8 aprile 2013 inc. n. 12.2011.41, 18 aprile 2013 inc. n. 12.2011.119, 19 giugno 2013 inc. n. 12.2011.165; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, p. 1367); tanto più che nell’istanza, così riproposta, le argomentazioni (sopra menzionate) che avevano indotto il giudice di prime cure a respingere la domanda non erano state confutate;
che ad ogni buon conto, quand’anche fosse stato ricevibile, l’appello sarebbe stato destinato all’insuccesso anche nel merito, oltre che per le pertinenti ragioni già esposte dal Pretore aggiunto, per il fatto che non si può ammettere - nell’ambito di un giudizio di mera verosimiglianza che regge la procedura cautelare - che la futura sottoscrizione di un contratto di locazione tra la convenuta e S__________ __________ sia costitutiva di una violazione della clausola n. 9.5 del contratto di cui al doc. E, e ciò per il fatto che non risulta quest’ultima entità sia una “ditta concorrente” dell’istante ai sensi di quel contratto;
che in effetti già lo scopo delle due società risultante da RC è assai diverso: mentre quello dell’istante è l’acquisto, la vendita, il commercio, l’importazione ed esportazione di materiali di costruzione, ferramenta, utensili, legname, il commercio di macchinari agricoli e pezzi di ricambio, prodotti e articoli per l’agricoltura, il commercio di articoli per il bricolage, nonché la gestione di centri di vendita per detta merce e l’assunzione di rappresentanze (cfr. doc. B), lo scopo di S__________ __________ è invece sostanzialmente l’importazione, l’esportazione, la compera, la vendita, il commercio in genere, la vendita al dettaglio di articoli per la casa, giocattoli, mobili, arredamenti, bigiotteria, articoli sanitari e di bellezza, abbigliamento, pelletteria, borse, valigie, calzature, articoli e accessori per la scuola, l’ufficio, di elettronica e per computer, articoli e alimenti per animali domestici, articoli da regalo, oggettistica e articoli vari (cfr. doc. C); ma, soprattutto, l’attività quale centro del “fai da te”, che l’istante avrebbe dovuto svolgere rispettivamente continuare a svolgere nell’immobile in questione in base al contratto di locazione (cfr. le premesse contrattuali nei doc. E e F) e che era perciò determinante per stabilire quale fosse l’attività con lei in concorrenza (a prescindere dalla gamma di prodotti fors’anche più ampia che essa vi vendeva, cfr. doc. H1-H7), era in tal modo profondamente differente da quella di S__________ __________, la quale oltretutto - circostanza non contestata dall’istante (cfr. anzi appello p. 4) - aveva precisato di essere intenzionata a gestire un’attività di vendita di oggetti a basso costo (paragonabile a quella della catena di negozi “Tutto a 2 franchi”, cfr. doc. G e 1), in tal modo non concorrenziale con quella svolta dall’istante;
che, in tali circostanze, l’appello dell’istante deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile;
che gli oneri processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolati sulla base di un valore litigioso ampiamente superiore a fr. 15'000.- (atteso da una parte che la pigione annuale del contratto di locazione dell’istante era di fr. 321'000.- fino al 31 dicembre 2013 e di fr. 330'000.- in seguito, cfr. doc. E e F, e dall’altra che l’istante aveva evocato l’insorgenza di non meglio quantificati pregiudizi sia in considerazione del danno a lei risarcibile derivatole dall’eventuale attività concorrenziale di S__________ __________ sia per l’eventuale necessità di disdire per motivi gravi il contratto di locazione con la convenuta), seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che per la fissazione delle ripetibili si è pure tenuto conto del fatto che, nel merito, la risposta all’appello è in definitiva costituita dalla ricopiatura quasi integrale delle osservazioni all’istanza.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e gli art. 10 e 13 LTG
decide:
I. L’appello 4 novembre 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 1’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).