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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliera: |
Butti |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2011.3 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 31 dicembre 2010 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 AO 2
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con
cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento in solido di
fr. 15'000.- oltre interessi al 5% dal 22 agosto 2009, nonché il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta ai rispettivi PE n. __________ e n. __________
dell’UE di Lugano,
domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 4 ottobre 2013 ha integralmente respinto;
appellante
l’attrice con atto di appello 6 novembre 2013 con cui chiede la riforma del
giudizio impugnato, nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i convenuti con risposta 2 gennaio 2014 postulano la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AO
1 ed AO 2 sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno del mapp. n. __________
RFD di __________ (ora frazione del Comune di Lugano) in località __________ (doc.
C). Il 14 dicembre 2007/31 marzo 2008 essi hanno sottoscritto, unitamente allo
Studio di architettura __________ in qualità di direzione lavori, con la
società AP 1 un contratto d’appalto per le opere di scavo e da capomastro relative
alla costruzione di uno stabile ad uso abitativo sulla particella sopracitata
per una mercede di fr. 389'017.30 IVA inclusa (doc. A). I lavori, iniziati
nell’agosto del 2008, sono stati ultimati nel luglio 2009 (doc. D, pag. 3).
Il 5 ottobre 2009, dopo l’inoltro della fattura finale da parte dell’appaltatrice,
la direzione lavori ha allestito la liquidazione finale per le opere realizzate
da cui risultava, tenuto conto degli acconti versati, un saldo a favore
dell’imprenditore di fr. 41'451’50 (doc. D, pag. 3). Successivamente con
scritto e-mail 2 novembre 2009 la direzione lavori ha comunicato a AP 1 che
l’ultimo acconto di fr. 90'000.- inserito nella liquidazione finale era stato pagato
dalla committenza limitatamente all’importo di fr. 75'000.- e che quindi il
saldo finale corretto a loro favore era di fr. 56’451.50. Essa ha inoltre annunciato
“la necessità di rettificare alcune esecuzioni già segnalate”, postulando
nel contempo il rilascio della garanzia pattuita (doc. D, pag. 2). Con lettera di
medesima data AP 1 ha restituito la liquidazione finale, con il saldo
rettificato di fr. 56’451.50, controfirmata ed allegato la garanzia
assicurativa, comunicando altresì che avrebbe provveduto “a sistemare la
scala esterna con la lisciatura richiesta” (doc. D, pag. 1). Il 27 novembre
2009 AP 1 ha sollecitato il pagamento del saldo ancora dovuto (doc. F). Con scritto
e-mail 11 dicembre 2009, la direzione lavori ha comunicato all’appaltatrice che
i committenti hanno provveduto a versare fr. 41'451’50, mentre il pagamento del
saldo residuo della mercede sarebbe avvenuto una volta risolte le contestazioni
riguardanti “la qualità di esecuzione della scala esterna, ulteriormente
peggiorata a seguito dell’ultimo intervento; i pozzi luce non eseguiti a regola
d’arte sia riguardo alla posa che alla qualità; il tracciamento e l’esecuzione di
alcune pareti interne, locali 1.3. Bagno e 1.2. Doccia non perpendicolari” (doc.
G).
Con scritto e-mail 19 maggio 2010 la ditta appaltatrice ha dichiarato la sua
intenzione ad eseguire i lavori in garanzia sopra elencati (doc. H). In
medesima data, la committenza ha inviato all’appaltatrice una e-mail,
comunicando di non aver più intenzione di far eseguire altri lavori nella loro
abitazione, visto il risultato degli ultimi interventi (doc. I).
In data 31 maggio 2010 AP 1 ha fatto intimare i precetti esecutivi n. __________
e n. __________ tramite l’UE di Lugano a AO 1 ed AO 2 per l’importo di fr.
15'000.- oltre interessi al 5% dal 22 agosto 2009, nei confronti dei quali gli
escussi hanno interposto opposizione (doc. N).
Con ulteriori scritti del 12 e 13 ottobre 2010, per il tramite del loro legale,
i committenti hanno notificato ulteriori difetti riscontrati nell’immobile
(doc. 4 e 5).
Il successivo scambio di corrispondenza intercorso tra i rispettivi legali delle
parti non ha permesso di ricomporre le divergenze sull’eliminazione dei difetti
delle opere realizzate (doc. O, P e Q).
B. Con
petizione 31 dicembre 2010 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 ed AO 2 innanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenerne la condanna al
pagamento in solido di fr. 15'000.- oltre interessi al 5% dal 22 agosto 2009 pari
al saldo della mercede ancora scoperto, nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta dai convenuti ai rispettivi PE n. __________ e n. __________
dell’UE di Lugano. L’attrice ha sostenuto che la liquidazione finale sarebbe
stata regolarmente verificata ed approvata dalla direzione lavori e che le
pendenze elencate nel doc. D riguardavano unicamente l’esecuzione della scala
esterna. A suo dire solo in seguito le sarebbero stati notificati ulteriori
difetti, e meglio quello indicati nel doc. G, ai quali si sarebbe comunque dichiarata
disponibile a porre rimedio, ma che i convenuti non le avrebbero più permesso
di intervenire nella loro proprietà.
Con risposta 22 aprile 2011 i convenuti si sono opposti alla petizione, sostenendo che il saldo rivendicato dall’attrice è stato trattenuto quale garanzia per
la corretta eliminazione di una serie di difetti (v. elenco pag. 3 della
risposta) prontamente segnalati all’attrice, la quale si sarebbe però rifiutata
di porvi rimedio, vincolando il proprio intervento al preventivo saldo
integrale della mercede. Essi hanno poi rilevato che in ogni caso il minor
valore dell’opera a seguito dei difetti compenserebbe ampiamente la pretesa di
controparte.
L’attrice non ha replicato. All’udienza preliminare del 24 agosto 2011 le parti
si sono confermate nelle rispettive antitetiche posizioni di fatto e di
diritto.
Esperita l’istruttoria, nell’ambito della quale è stata in particolare assunta
la perizia giudiziaria dell’arch. __________, le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale e presentato dei memoriali conclusivi scritti. Con le
proprie conclusioni 31 maggio 2013 l’attrice ha contestato la tempestività
della notifica dei difetti addotti dalla convenuta (a parte quello inerente l’esecuzione
della scala esterna) rilevando inoltre che il difetto della mancata ortogonalità
della parete interna nei locali bagno e doccia non è stato nemmeno allegato in
sede di risposta. Essa ha poi ritenuto che la pretesa di rifusione del minore
valore sarebbe comunque inammissibile, poiché i committenti avevano optato, come
previsto dal contratto d’appalto, per il rifacimento dell’opera, impedendo poi però
alla ditta appaltatrice di procedervi. Con conclusioni scritte 29 maggio 2013 i
convenuti, dal canto loro, hanno sostenuto che i difetti invocati sono stati
tempestivamente segnalati all’attrice e che la riduzione della mercede in proporzione
del minor valore dell’opera da loro formulata era ammissibile.
C. Con
sentenza 4 ottobre 2013 il Pretore ha integralmente respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'200.- e le spese già anticipate a carico
dell’attrice, tenuta altresì a rifondere ai convenuti l’importo di fr. 1'600.-
a titolo di ripetibili.
Constatato che tra le parti è sorto un valido contratto d’appalto, il Pretore
ha dapprima escluso l’applicazione della norma SIA 118, benché il contratto
d’appalto vi rinvii esplicitamente, siccome le parti non l’hanno né invocata né
prodotta. Il primo giudice, dopo aver richiamato la dottrina e giurisprudenza
sviluppate intorno agli art. 367 e 370 CO, ha quindi respinto l’eccezione sulla
tempestività della notifica dei difetti sollevata dall’attrice in sede
conclusionale poiché contraria ai principi della buona fede e ha considerato valida
e tempestiva solo la notifica dei difetti elencati nel doc. G. In seguito il
giudice di prime cure, accertato che le parti avevano pattuito la riparazione dei
difetti e che nonostante gli interventi eseguiti dall’appaltatrice i difetti
non erano stati eliminati, ha ritenuto che il diritto di scelta dei committenti
era stato ripristinato, i quali hanno optato nuovamente per la riparazione
dell’opera difettosa, ma l’appaltatrice ha rifiutato di darvi seguito, ciò che
faceva rinascere il diritto di opzione dei committenti di chiedere la riduzione
della mercede. Il Pretore, sulla base della perizia giudiziaria, ha poi quantificato
in fr. 47'830.- IVA inclusa il minor valore per i difetti validamente notificati
(pari ai costi di ripristino per l’eliminazione degli stessi stabiliti dalla
perizia) e di conseguenza, tenuto conto che tale importo è tale da compensare ampiamente
la pretesa attorea, egli ha respinto integralmente la petizione.
D. Con
appello 6 novembre 2013 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato, nel
senso di accogliere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e
ripetibili di entrambe le sedi.
Gli appellati nella risposta 2 gennaio 2014 propongono di respingere l’appello,
pure con protesta di spese e ripetibili. Delle argomentazioni delle parti si
dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2. L’appellante
rimprovera anzitutto al Pretore di non aver tenuto conto della carenza di
allegazione dei convenuti del difetto relativo alla mancata ortogonalità della
parete interna nei locali bagno e doccia. Essa è dell’avviso che se la parte appellata
intendeva prevalersi di tale difetto avrebbe dovuto indicarlo nella propria
risposta, sostenendo inoltre che la mancata allegazione non può essere sanata
dal fatto che il difetto sia menzionato in un documento di causa. Essa chiede
quindi la riforma della sentenza impugnata con l’esclusione di tutte le pretese
che si fondano su fatti non debitamente addotti negli allegati di causa
(appello pag. 3 e 4 in alto).
La questione, già posta in prima istanza (la prima volta con l’allegato
conclusivo del 31 maggio 2013, pag. 6) non è stata oggetto di esame da parte
del Pretore, che ha di fatto però ritenuto di entrare nel merito di tutti
difetti, anche quello relativo alla non perpendicolarità della parete interna nei
locali bagno e doccia.
Nel codice di procedura civile ticinese (CPC-TI), applicabile come già evidenziato
alla procedura di prima istanza – riservate successive modifiche di dettaglio
(art. 75 CPC-TI) e in casi di restituzione in intero (art. 138 CPC-TI) –
l’oggetto della lite viene determinato allo stadio dello scambio degli allegati
introduttivi. L’attore con la petizione ed eventualmente con la replica, e il
convenuto con la risposta ed eventualmente con la duplica, devono pertanto
sottoporre al giudice in forma compiuta le proprie tesi di fatto, le domande,
le eccezioni e le contestazioni (art. 78 CPC-TI). Fatti, domande e eccezioni
proposti dopo questo limite sono per principio tardivi, inammissibili dal
profilo procedurale e pertanto da respingere in ordine, e sfuggono a un esame
di merito (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 22, 23, 24 e 28 ad art. 78).
In concreto i convenuti con la risposta 22 aprile 2011 quale ragione della
trattenuta di fr. 15'000.- sul pagamento della mercede hanno indicato una serie
di difetti ai quali non sarebbe mai stato posto rimedio (v. atto citato elenco pag.
3). Tra questi non figura quello concernente la mancata ortogonalità della
parete interna nei locali bagno e doccia. Quindi se da un lato occorre
riconoscere che i convenuti sono venuti meno ai loro obblighi di allegazione è
altrettanto vero che il difetto risulta da un documento prodotto dalla stessa
attrice (doc. G), la quale inoltre a fronte delle argomentazioni e dei fatti di
risposta non ha ritenuto opportuno replicare e neppure, successivamente, opporsi
ai quesiti peritali formulati dai convenuti aventi per oggetto il citato
difetto. In tali circostanze il comportamento dell’attrice, che ha atteso ad
eccepire la carenza di allegazione solo in sede conclusionale, si scontra con
il principio della buona fede processuale, in virtù del quale la parte che
contesta un (asserito) vizio di procedura è tenuta a segnalarlo immediatamente,
in un momento ove ancora sia possibile rimediarvi (DTF 119 Ia 221 consid. 5a; sentenza
del Tribunale federale 4A_486/2009 del 3 febbraio 2010 consid. 4.1).
3. L’appellante
contesta la conclusione del Pretore riguardante la tempestiva notifica dei
difetti elencati nel doc. G. Egli sostiene che il primo giudice, dando un’errata
interpretazione all’art. 9.3 delle condizioni generali del contratto d’appalto,
ha ritenuto tempestiva ogni notifica fatta nei due anni dal collaudo anche se riferita
a difetti visibili il giorno dopo lo stesso (appello, pag. 5).
L’appellante dimentica tuttavia la parte di motivazione pretorile illustrata a
pag. 8 in alto del querelato giudizio. Il Pretore ha invero ritenuto che
siccome l’attrice, dopo aver dichiarato di essere disposta ad intervenire per
sistemare i lavori indicati al doc. G, non ha sollevato riserve riguardo la
tempestività della notifica dei difetti, l’eccezione da essa sollevata,
peraltro solo in sede conclusionale, risultava contraria ai principi della
buona fede (sentenza 4 ottobre 2013 consid. 16.2).
Su questo punto la decisione va senz'altro condivisa.
In effetti, l’appellante, avendo con scritto e-mail del 19 maggio 2005 (doc. H)
dichiarato senza riserve la propria disponibilità a porre rimedio ai difetti
elencati nel doc. G, ha implicitamente rinunciato a prevalersi di una eventuale
tardività della loro notifica (sentenza del Tribunale federale 4A_275/2009 del 12
agosto 2009 consid. 3; Gauch, Der Werkvertrag, 5a ed., n. 2163, Chaix, Commentaire Romand CO I, n. 24 ad art. 370) e quindi
l’aver invocato in causa l’eccezione di tardività della stessa è chiaramente contrario
alla buona fede.
4. L’appellante
rimprovera poi al Pretore un’errata applicazione del diritto per aver riconosciuto
il diritto di scelta dei committenti - che come previsto dal contratto dovevano
optare per la riparazione dell’opera difettosa - validamente ripristinato, nel
senso di proteggere la loro successiva richiesta di minor valore dell’opera. A suo
dire il primo giudice avrebbe a torto protetto un atteggiamento palesemente
contraddittorio degli appellati i quali “a seconda dell’umore (e
della convenienza)… chiedono la refezione, rifiutano l’intervento proposto
dall’impresa, chiedono il minor valore dell’opera e chi più ne ha più ne
metta, il tutto in violazione della dottrina e giurisprudenza in materia di diritti
del committente in caso di difetti d’opera” (appello pag. 8).
4.1 I
diritti del committente in caso di difetti dell’opera sono regolati dall’art.
368 CO che, a seconda dei casi, permette all’interessato o di rifiutare
l’opera, postulando in caso di colpa dell’appaltatore anche il risarcimento del
danno (art. 368 cpv. 1 CO), oppure nel caso di difetti di minore entità, di
diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell’opera, o chiedere, se
ciò non cagioni all’appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita
dell’opera e, nel caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv.
2 CO).
Per consolidata giurisprudenza il committente è di principio legato alla scelta
di uno dei mezzi di difesa previsti dall’art. 368 CO tosto che ne ha dato
comunicazione all’appaltatore, trattandosi di un diritto costitutivo
unilaterale, per cui la dichiarazione relativa al suo esercizio, in un senso o
nell’altro, è irrevocabile e implica necessariamente la rinuncia definitiva
alle alternative scartate (DTF 116 II 311, 109 II 41, 107 III 108 e riferimenti;
Rep. 1999, pag. 215, 1993, pag. 197, 1985, pag. 133; Gauch, op. cit., n. 1581, 1688 e 1835). Il diritto di scelta
del committente viene ripristinato solo qualora l'appaltatore sia in mora con
l'esecuzione dei lavori di riparazione, quando tali lavori si rivelino
oggettivamente impossibili, e se - nonostante la loro esecuzione - l'opera
rimane difettosa (Gauch, op. cit.,
n. 1797, 1843 e 1846), oppure ancora, in applicazione dell’art. 2 CC, se in
conseguenza di particolari circostanze non vi è altro mezzo per ripristinare
l’equivalenza delle reciproche prestazioni contrattuali (DTF 107 II 348).
4.2. Nel caso
concreto, non può essere rimproverato al primo giudice di aver ritenuto i
convenuti legittimati ad optare per la riduzione delle mercede in proporzione
al minor valore dell’opera.
Come rilevato nel giudizio pretorile, infatti, le parti nel loro contratto avevano
pattuito che per ogni difetto la committenza poteva far valere dapprima
unicamente il diritto all’eliminazione. Tuttavia, malgrado gli interventi di
riparazione eseguiti dall’appaltatrice, i difetti non sono stati eliminati; ciò
ha quale conseguenza che il diritto di opzione dei committenti è stato
ripristinato. In seguito, secondo la cronologia degli eventi esposta nella
decisione impugnata, i committenti hanno rinnovato la loro volontà di avvalersi
del diritto alla riparazione dell’opera, ma la ditta appaltatrice non ha dato
seguito alla riparazione, né si è offerta di procedervi, facendo così rinascere
il diritto di scelta dei committenti, che ben potevano quindi chiedere la
riduzione della mercede.
La conclusione a cui è giunto il Pretore regge pertanto alle critiche mosse
dall’appellante.
5. A
detta dell’appellante errata sarebbe inoltre la quantificazione del minor valore
riconosciuta dal Pretore riguardo al difetto della mancata ortogonalità della parete
interna nei locali bagno e doccia, avvenuta considerando per semplicità il minor
valore dell’opera pari ai costi di ripristino della stessa.
A suo dire il perito non ha rilevato alcun inconveniente nel fatto che la
parete interna del bagno sia fuori squadra se non l’effetto desolante che il
telaio della porta di accesso del locale doccia risulta parzialmente murato. Quindi,
in presenza di un mero difetto estetico qual’è quello in esame, il Pretore
avrebbe dovuto procedere all’applicazione del metodo relativo come base per il
calcolo del minor valore, escludendo eventuali costi di ripristino.
Preliminarmente si osserva che la censura, riproponendo le argomentazioni già esposte
nell’allegato conclusivo e rinviandovi (appello pag. 9 in mezzo), sarebbe finanche irricevibile, non adempiendo ai requisiti di motivazione dell’art. 311
CPC (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; II CCA del 3 ottobre 2014 inc. n.
12.2013.29 consid. 6 e riferimenti ivi contenuti). La stessa risulta in ogni
modo anche infondata.
La censura dell’appellante si fonda infatti sul presupposto che il difetto rilevato
dal perito sia di natura estetica e si identifichi con la parziale immuratura
del telaio della porta d’accesso del locale doccia. Sennonché il perito giudiziario
non ha rilevato la presenza di un mero difetto estetico. Egli ha invero dichiarato
che la parete interna del locale bagno è “assolutamente fuori squadra di
oltre 6 cm” e ha soggiunto che “nell’attiguo locale doccia si è voluta “raddrizzare”
la parete di separazione tra i due locali ottenendo il desolante risultato per
cui il telaio della porta del locale doccia risulta ora parzialmente immurato”
(perizia 28 novembre 2012, risposta 9.1, pag. 21). Quindi, contrariamente a
quanto asserisce l’appellante, il difetto rilevato dal perito è la non
perpendicolarità della parete di separazione tra i locali bagno e doccia, mentre
la parziale immuratura del telaio della porta d’accesso del locale doccia è la
conseguenza per aver cercato di porvi rimedio. A detta del perito per rimediare
a tale difetto appare invece necessario provvedere alla demolizione e
ricostruzione della parete in questione (perizia cit., risposta 9.2., pag. 21),
per un costo stimato di fr. 41'580.- IVA inclusa; importo che in pari tempo è
stato considerato dal perito quale minor valore dell’edificio (perizia cit.,
pag. 23).
Di tutto ciò il Pretore ne ha correttamente tenuto conto, identificando di
conseguenza il minor valore derivante ai committenti dai difetti dell’opera nei
costi di riparazione della parete in questione così come stabilito nel referto peritale.
6. L’appellante
contesta infine l’accollo delle tasse, spese e ripetibili sancite con la
sentenza impugnata, in via principale in considerazione del postulato
accoglimento della petizione e in via subordinata perché a suo dire nella ripartizione di tasse e spese giudiziarie il Pretore avrebbe dovuto tener conto del fatto che la
perizia per due terzi si è occupata di questioni sollevate dagli appellati ma
poi non ritenute pertinenti o rilevanti a fini del giudizio (appello pag. 10 in alto).
La prima critica non può essere accolta, in quanto non essendo in realtà mutato
l’esito della petizione non vi è motivo di modificare il dispositivo pretorile
in materia di tasse, spese e ripetibili. La seconda censura, peraltro inammissibile
(art. 317 CPC) poggiandosi su allegazioni nuove mai sostenute nelle precedenti comparse
scritte, va respinta.
Giusta l’art. 148 CPC-TI, il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare
all’altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1),
ritenuto che la condanna al loro pagamento in deroga al principio della
soccombenza può eccezionalmente essere imposta alla parte che le ha inutilmente
cagionate (cpv. 3). La giurisprudenza ha stabilito che la facoltà prevista da
quest’ultimo disposto dev’essere applicata con cautela ed ai soli casi
flagranti (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 38 e ss. ad art. 148), ciò che non è il caso nella fattispecie, visto e
considerato che la richiesta dei convenuti di allestire una perizia sul minor
valore dell’opera rientrava nei loro diritti, permettendo altresì al Pretore di
disporre di quegli elementi tecnici che consentissero di accertare l’esistenza
dei difetti e di quantificare l'ammontare della riduzione della mercede (sulla
necessità di fare capo ad una perizia quando il giudice non dispone delle
necessarie conoscenze tecniche, cfr. DTF 132 III 83 consid. 3.5) e che del
resto l’appellante non ha sollevato obiezioni ai quesiti peritali formulati dai
convenuti.
Quindi la decisione del Pretore che, preso atto dell’integrale soccombenza
dell’attrice, ha posto gli oneri processuali e le ripetibili a suo carico dev’essere
confermata.
7. In
definitiva, la sentenza del Pretore resiste alle critiche dell’appellante e di
conseguenza l’appello, nella misura in cui è ricevibile, va respinto con
conferma della decisione impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). In questa
sede di giudizio, le spese processuali, insieme ad un un’adeguata indennità per
ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) seguono la soccombenza dell’appellante (art.
106 cpv. 1 CPC) e sono calcolate su un valore litigioso di fr. 15'000.-. Detto
importo è determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale Federale.
La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7
e 13 LTG (nella versione in vigore dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi, pag. 38 e 39). L’indennità per ripetibili
in favore degli appellati è determinata seguendo i criteri indicati dall’art.
11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).
Per questi motivi,
richiamati per le spese giudiziarie gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 6 novembre 2013 di AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Le spese processuali di appello di fr. 1'500.-, già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere agli appellati fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente la vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)