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Incarto n. |
Lugano 2 ottobre 2015/fb
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Bozzini, vicepresidente, Fiscalini e Epiney-Colombo, (giudice supplente) |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.123 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione (azione di accertamento negativo) 16 febbraio 2007 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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volta ad accertare che l’attore non era debitore dell’importo di fr. 2’765'000.- vantato dal convenuto con il PE n. __________ dell’UE di __________ e che l’esecuzione in questione era nulla, nonché a far ordine all’Ufficiale delle esecuzioni di __________ di cancellare l’esecuzione e di non comunicarne a terzi l’esistenza, domanda avversata dal convenuto, che con domanda riconvenzionale 24 maggio 2007 ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 5'852'387.20 più interessi ed il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE;
ed ora sull’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto riconvenzionale relativamente alle sole pretese di risarcimento danni azionate dall’attore riconvenzionale per i fatti accaduti nell’ottobre 2002, che il Pretore ha accolto con decisione 11 ottobre 2013, respingendo su questo punto la domanda riconvenzionale;
appellante l’attore riconvenzionale con atto di appello 18 novembre 2013 con cui chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto riconvenzionale con risposta 23 maggio 2014 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamata la decisione 24 febbraio 2014 con cui l’allora presidente di questa Camera ha fatto ordine all’appellante di prestare una cauzione processuale di fr. 8’800.- per la procedura d’appello, poi tempestivamente fornita;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Nel corso del 1984 AO 1 ha acquistato l’immobile denominato “Villa __________” sito sulla part. n. __________ RFD di __________, che da allora risulta essere occupato da un suo cliente, il cittadino __________ AP 1.
B. Dal 1998 AO 1 si è attivato in diversi modi per cercare di riprendere possesso dell’immobile. Invano.
Dopo aver innanzitutto notificato nel settembre 1999 all’occupante e alla moglie la disdetta di un presunto contratto di locazione in essere, egli ha promosso nei loro confronti un’istanza di sfratto (inc. n. SF.2000.119), accolta dal Pretore, ma respinta dalla seconda Camera civile del Tribunale di appello con sentenza 23 ottobre 2000 (inc. n. 12.2000.119).
L’8/9 ottobre 2002, preso atto dell’assenza dell’occupante dalla villa, egli si è quindi introdotto nell’immobile e ha provveduto a far cambiare i cilindri delle porte, cercando di impedire a quest’ultimo di accedervi. L’iniziativa non ha però dato l’esito sperato ed anzi l’occupante ha reagito, inoltrando una denuncia penale per furto, danneggiamento e violazione di domicilio.
Il 7 ottobre 2003 ha poi inoltrato un’azione possessoria nei confronti dell’occupante (inc. n. DI.2003.735 rich.), che è stata tuttavia respinta dal Pretore con sentenza 21 ottobre 2005.
Il 28 novembre 2003 ha in seguito inoltrato nei confronti dell’occupante un’azione petitoria (inc. n. OA.2003.766 rich.), nell’ambito della quale quest’ultimo, in via riconvenzionale, ha chiesto che la controparte fosse tenuta a fornirgli tutta la documentazione in merito all’utilizzo delle somme asseritamente versatele e in particolare di DM 1'300'000.- per l’acquisto della villa e fr. 8'500'000.- confluiti su un conto. Il 1° settembre 2004 il Pretore ha respinto l’eccezione di improponibilità della domanda riconvenzionale, decisione questa che è stata parzialmente riformata il 7 settembre 2005 dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello (inc. n. 11.2004.166) nel senso della sola improponibilità dell’azione di rendiconto relativa alla pretesa di fr. 8'500'000.-, pronunzia che è stata confermata dal Tribunale federale con sentenza 21 marzo 2006 (inc. n. 4C.356/2005).
Tra le parti è pure pendente un’azione volta al disconoscimento di un debito di fr. 957'516.- vantato dal proprietario, promossa dall’occupante (inc. n. OA.2002.695 rich.).
C. Il 24/30 maggio 2006 AP 1 ha escusso AO 1 con il PE n. __________ dell’UE di __________ (doc. B) al fine di ottenere il pagamento di un importo di fr. 2'765'000.- oltre interessi. A giustificazione del suo credito egli ha indicato la seguente causale: “1) fr. 2'750'000.- risarcimento danni materiali e morali a seguito della violazione di domicilio [e] della razzia compiuta dal detentore [l’] 8/9 ottobre 2002 a __________ e dell’inesecuzione del mandato di amministrazione patrimoniale; 2) fr. 15'000.- ripetibili a [recte: e] tassa di giustizia come alle sentenze 23 ottobre 2000 della Seconda Camera civile [del] Tribunale di appello; 21 ottobre 2005 del Pretore del Distretto di Lugano; 7 settembre 2005 della Prima Camera civile del Tribunale di appello e 21 marzo 2006 del Tribunale federale svizzero”.
D. Con petizione (azione di accertamento negativo) 16 febbraio 2007 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per far accertare che egli non era debitore dell’importo di fr. 2’765'000.- vantato dal convenuto con il PE e che l’esecuzione era nulla, nonché per far ordine all’Ufficiale delle esecuzioni di cancellare l’esecuzione e di non comunicarne a terzi l’esistenza.
E. Con domanda riconvenzionale 24 maggio 2007 il convenuto ha a sua volta chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 5'852'387.20 più interessi ed il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE. Egli, in sintesi, ha preteso il risarcimento di fr. 5'300'000.- per il danno causatogli nell’ambito del mandato di gestione patrimoniale svolto dall’attore e di fr. 552'387.20 per il danno procuratogli a seguito dei fatti accaduti il 7/8 ottobre 2002 presso la villa di __________ (fr. 500'000.- a titolo di danno alla salute e torto morale, fr. 2'387.20 per la sostituzione dei cilindri, fr. 20'000.- per la sistemazione della casa, compreso il danno subito a seguito dello spegnimento dell’alimentazione di tre acquari con conseguente moria di tutti i 250 pesci, e fr. 30'000.- per l’assistenza legale nell’ambito del procedimento penale non ancora concluso).
Il convenuto riconvenzionale si è opposto alla domanda riconvenzionale, eccependo tra le altre cose - nel frattempo evase - l’avvenuta prescrizione delle pretese di risarcimento danni azionate dall’attore riconvenzionale con riferimento ai fatti accaduti nell’ottobre 2002 presso la villa di __________.
F. Dopo aver limitato l’udienza preliminare e l’istruttoria all’esame dell’eccezione (art. 181 CPC/TI, cfr. verbale 13 novembre 2007), il Pretore, con decreto 30 luglio 2009, l’ha in un primo tempo respinta, caricando al convenuto riconvenzionale la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1’500.- nonché le ripetibili di fr. 2'000.-, sennonché, dopo aver preso atto della sentenza 18 giugno 2010 della seconda Camera civile del Tribunale di appello (inc. n. 12.2009.149) che aveva annullato quella pronuncia e rinviato gli atti per la continuazione della procedura ai sensi dei considerandi, con il decreto 11 ottobre 2013 qui oggetto di impugnativa, l’ha in un secondo momento accolta, con conseguente reiezione, su quel punto, della domanda riconvenzionale, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 4’000.- a carico dell’attore riconvenzionale, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 8'000.- a titolo di ripetibili.
G. Con l’appello 18 novembre 2013 che qui ci occupa, avversato dal convenuto riconvenzionale con risposta 23 maggio 2014, l’attore riconvenzionale chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
considerando
in diritto:
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2. Secondo l’art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile. Il Tribunale federale ha stabilito che l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi della citata norma presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte, aggiungendo che il giudice cantonale deve di principio ordinare un dibattimento pubblico qualora ne sia stata chiesta l’organizzazione e che solo a titolo eccezionale può rifiutarlo, segnatamente, oltre che in presenza dei motivi indicati all’art. 6 n. 1 secondo periodo CEDU, in caso di intempestività della richiesta (ciò che non è di principio il caso se la richiesta è formulata durante lo scambio ordinario degli allegati scritti), di mancato rispetto dei principi della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto, in particolare quando l’istanza appaia vessatoria, improntata a una mera tattica dilatoria o, infine, in presenza di un ricorso manifestamente infondato o inammissibile (TF 20 giugno 2013 1C_50/2013 consid. 2.2).
Nell’appello (p. 2) l’attore riconvenzionale si è limitato ad affermare che “ci si riserva di chiedere lo svolgimento di un’udienza giusta l’art. 316 cpv. 1 CPC”, ma non ha poi sciolto quella riserva, né ha poi formalizzato in altro modo la domanda di organizzare un pubblico dibattimento, per cui non si può ammettere l’esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile in tal senso (II CCA 15 luglio 2014 inc. n. 12.2012.173). In tali circostanze non vi è motivo di effettuare una tale udienza.
3.
3.1 Per quanto riguarda le pretese in esame, relative ai fatti avvenuti nell’ottobre 2002 e rette dagli art. 41 e 49 CO, il Pretore, nel decreto 30 luglio 2009, aveva osservato che giusta l’art. 60 CO l’azione di risarcimento o di riparazione del danno si prescriveva di principio in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato aveva conosciuto il danno e la persona responsabile e in ogni caso nel termine di 10 anni dal giorno dell’atto che aveva causato il danno (cpv. 1), fermo restando che, se l’azione derivava da un atto punibile, a riguardo del quale la legislazione penale stabiliva una prescrizione più lunga, questa si applicava anche all’azione civile (cpv. 2). Ciò premesso, nel caso di specie il giudice di prime cure aveva dapprima rilevato che a seguito dei fatti in parola l’attore riconvenzionale aveva sporto querela nei confronti del convenuto riconvenzionale per i reati di furto, danneggiamento e violazione di domicilio, per i quali il Codice penale contemplava una prescrizione compresa fra i 7 e i 15 anni. Egli aveva quindi osservato che il successivo decreto di abbandono (recte: di non luogo a procedere) del 28 ottobre 2004 (doc. C) era stato parzialmente annullato il 13 dicembre 2005 dalla Camera dei ricorsi penali (doc. D), la quale, segnatamente con riferimento al reato di violazione di domicilio, aveva ritenuto di dover rinviare l’incarto al Procuratore Pubblico affinché completasse le informazioni preliminari con riferimento all’applicazione degli art. 19 CP (errore sui fatti) e/o 20 CP (errore di diritto), e che con decreto 11 febbraio 2009 (doc. II° inc. n. DI.2003.735 rich.) il Procuratore Pubblico aveva in seguito posto il convenuto riconvenzionale in stato d’accusa siccome ritenuto colpevole di violazione di domicilio. Ora, nonostante il convenuto riconvenzionale avesse interposto opposizione al decreto d’accusa e l’incarto fosse allora pendente presso la Pretura Penale, il Pretore aveva ritenuto innegabile che già prima dei fatti dell’ottobre 2002 il convenuto riconvenzionale aveva visto respinta la sua domanda di sfratto, non risultando adempiuti i presupposti per ritenere illecita l’occupazione della casa da parte dell’attore riconvenzionale. A suo giudizio il convenuto riconvenzionale, nella sua veste di avvocato, non poteva dunque ignorare la portata di tale decisione, né risultava altrimenti dimostrato che egli potesse affermare che la casa era stata abbandonata, tanto più che tutti gli effetti personali dell’attore riconvenzionale si trovavano ancora presso la villa. Tali accertamenti lo avevano indotto ad escludere l’eventualità di un errore di fatto o di diritto, ex art. 19 e 20 CP, cosicché, dovendosi ritenere adempiuti i requisiti soggettivi e oggettivi del reato di violazione di domicilio, risultava applicabile il termine di prescrizione penale di 7 anni, con la conseguente reiezione dell’eccezione di prescrizione fatta valere dal convenuto riconvenzionale.
3.2 Con la sentenza 18 giugno 2010 (inc. n. 12.2009.149) questa Camera aveva invece rilevato che nel caso di specie il procedimento penale nei confronti del convenuto riconvenzionale per i fatti avvenuti nell’ottobre 2002 era già in corso al momento dell’inoltro della domanda riconvenzionale e lo era ancora al momento dell’emanazione della decisione sull’eccezione di prescrizione. In tali circostanze la decisione con cui il Pretore aveva ritenuto che il convenuto riconvenzionale fosse senz’altro colpevole del reato di violazione di domicilio appariva innanzitutto prematura: a parte il fatto che non sembrava neppure che egli si fosse fondato sulle risultanze del procedimento penale, si osservava in effetti che al momento dell’emanazione della decisione allora impugnata il convenuto riconvenzionale aveva ancora la possibilità di far assumere altre prove in occasione del pubblico dibattimento innanzi alla Pretura Penale, sicché nemmeno si poteva ritenere che al momento del giudizio sull’eccezione l’istruttoria fosse conclusa. Anzi, visto il carattere vincolante della decisione del giudice penale, che oltretutto si preannunciava imminente, il Pretore nemmeno avrebbe potuto pronunciarsi a titolo pregiudiziale, ma avrebbe dovuto sospendere d’ufficio la causa in attesa della decisione di quest’ultimo. Nelle particolari circostanze il fatto che il Pretore non avesse sospeso la causa civile andava dunque sanzionato quale eccesso del suo pur ampio potere di apprezzamento, sicché appariva giustificato annullare, su questo punto, la decisione impugnata e ritornare l’incarto al giudice di prime cure, affinché, dopo aver sospeso la causa in attesa dell’esito finale del procedimento penale promosso nei confronti del convenuto riconvenzionale, avesse nuovamente a statuire sull’eccezione.
3.3 Con il decreto 11 ottobre 2013 qui impugnato, emanato dopo la sospensione della causa e la conclusione del procedimento penale promosso nei confronti del convenuto riconvenzionale, il Pretore ha dapprima accertato che dalle decisioni rese in ambito penale emergeva che quest’ultimo, dopo essere stato condannato il 22 settembre 2009 in via contumaciale dal giudice della Pretura Penale (doc. II° inc. n. DI.2003.735 rich.) ed essere poi stato nuovamente condannato il 14 ottobre 2009 nell’ambito di una procedura di spurgo della contumacia ex art. 277 CPP/TI sempre dal giudice della Pretura Penale, il 26 aprile 2011 era invece stato prosciolto dalla Corte di appello e di revisione penale, la quale, pur avendo respinto il ricorso contro la sentenza contumaciale, aveva pure ritenuto, accogliendo ai sensi dei considerandi quello contro la decisione nella procedura di spurgo, che l’attore riconvenzionale non era legittimato a inoltrare la querela penale (doc. I°-1 rich.), ritenuto che l’11 aprile 2013 la Corte di diritto penale del Tribunale federale aveva infine annullato la decisione della Corte di appello e di revisione penale in merito alla procedura contumaciale, ritenendo che, stante la nullità del giudizio emanato il 22 settembre 2009, al momento dell’emanazione della sentenza del 14 ottobre 2009 l’azione penale fosse ormai prescritta. Rilevando che l’applicazione del termine di prescrizione previsto dall’art. 60 cpv. 2 CO non si giustificava laddove da una sentenza penale risultava che uno degli elementi - oggettivi o soggettivi - dell’infrazione penale non era adempiuto e che nella sentenza 26 aprile 2011 la Corte di appello e di revisione penale aveva passato in rassegna le premesse, sia oggettive che soggettive, per il riconoscimento di una violazione di domicilio negando che le stesse fossero date, il giudice di prime cure ha ritenuto che la problematica della prescrizione delle pretese in parola non potesse essere esaminata alla luce di quella disposizione, ma solo in virtù dell’art. 60 cpv. 1 CO. Ora, ritenuto da una parte che i pretesi danni alla salute dell’attore riconvenzionale si erano verosimilmente manifestati se non immediatamente (timore di uscire di casa) quanto meno nell’anno successivo agli episodi del 2002 (incapacità di lavarsi), che lo stesso valeva per i costi di sistemazione della casa, per il danno legato alla moria dei pesci negli acquari e per la sostituzione dei cilindri e che le spese per l’assistenza legale nell’ambito del procedimento penale avrebbero potuto essere stimate entro un anno dalla presentazione della querela, e preso atto dall’altra che tra l’ottobre 2003 e il 28 giugno 2007, data dell’inoltro della domanda riconvenzionale, non erano stati compiuti atti suscettibili di sospendere o interrompere la prescrizione annuale - non potendo essere considerati tali la denuncia penale dell’8 ottobre 2002, né i successivi procedimenti in ambito penale, avendo l’attore riconvenzionale omesso di costituirsi parte civile e di far valere in tale sede pretese risarcitorie, o ancora in occasione degli altri procedimenti civili qui richiamati - ha concluso che le pretese in esame erano prescritte.
4. In questa sede l’attore riconvenzionale ritiene che il Pretore non fosse in realtà vincolato né dalla sentenza 26 aprile 2011 della Corte di appello e di revisione penale, per altro annullata l’11 aprile 2013 dalla Corte di diritto penale del Tribunale federale, né dall’estinzione dell’azione penale nei confronti del convenuto riconvenzionale per intervenuta prescrizione decisa da quest’ultima, ma avrebbe dovuto esaminare se sussisteva o meno un atto punibile tale da rendere applicabile il termine di prescrizione previsto dall’art. 60 cpv. 2 CO, ciò che a suo dire era senz’altro il caso, non potendosi condividere la diversa conclusione della Corte di appello e di revisione penale. Del tutto errato era in ogni caso l’assunto pretorile secondo cui il termine di prescrizione di cui all’art. 60 cpv. 1 CO fosse concretamente scaduto: il giudice di prime cure aveva innanzitutto omesso di considerare che egli si era costituito parte civile già con la querela dell’8 ottobre 2002 e che con la decisione di condanna del 14 ottobre 2009 le pretese erano state rinviate al foro civile; in ogni caso non era affatto vero che i pretesi danni alla sua salute, che non si era ancora stabilizzata, si fossero verosimilmente manifestati entro un anno dagli episodi del 2002, né era vero che le spese per l’assistenza legale nell’ambito del procedimento penale, che aveva preso un’ampiezza inusitata solo a partire dal 2009, avrebbero potuto essere stimate entro un anno dalla presentazione della querela.
5. Giusta l'art. 60 cpv. 2 CO se l'azione deriva da un atto punibile, a riguardo del quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.
Affinché si possa applicare la disposizione, occorre che le pretese civili si lascino effettivamente ricondurre, da un punto di vista oggettivo e soggettivo, ad un illecito penale (Brehm, Berner Kommentar, 3ª ed., n. 69 ad art. 60 CO; Werro, Commentaire Romand, 2ª ed., n. 31 ad art. 60 CO), ritenuto che se non vi sono accertamenti da parte dell’autorità penale, il giudizio sulla questione spetterà al giudice civile (Brehm, op. cit., n. 71 ad art. 60 CO), che si pronuncerà in merito a titolo pregiudiziale, con la stessa cognizione di un giudice penale (DTF 122 III 225 consid. 4; Werro, op. cit., n. 32 ad art. 60 CO; II CCA 6 ottobre 2006 inc. n. 12.2005.96 pubb. in RtiD I-2007 40c 796, 23 novembre 2007 inc. n. 12.2006.204, 29 agosto 2008 inc. n. 12.2006.214). Diversa è invece la situazione nel caso in cui il giudice penale abbia in precedenza già reso il suo giudizio. In tal caso il giudice civile è di principio vincolato dalla decisione di condanna (Brehm, op. cit., n. 73 ad art. 60 CO; Werro, op. cit., ibidem) o di proscioglimento (Brehm, op. cit., n. 79 segg. ad art. 60 CO; Werro, op. cit., ibidem; II CCA 18 giugno 2010 inc. n. 12.2009.149 pubb. in RtiD I-2011 42c pag. 730), sempre però che la stessa sia stata resa previo esame degli elementi oggettivi e soggettivi del reato (DTF 136 III 502 consid. 6.3.1, 106 II 213 consid. 3 e 4); una decisione di abbandono o di proscioglimento fondata sull’estinzione dell’azione penale per intervenuta prescrizione non impedisce invece al giudice civile di esaminare liberamente se esista un atto punibile (Werro, op. cit., ibidem; DTF 136 III 502 consid. 6.3.1, 101 II 321 consid. 3, 93 II 498 consid. 1); in presenza di un decreto di abbandono o di non luogo a procedere fondato su altre ragioni, il giudizio risulta invece vincolante solo nella misura in cui ciò sia stato previsto dal diritto processuale cantonale (Brehm, op. cit., n. 86 seg. ad art. 60 CO; Werro, op. cit., ibidem).
6. Nel caso di specie, alla luce di quanto si è appena detto ed in particolare a fronte del giudizio 11 aprile 2013 (inc. n. 6B_411/2011 - 6B_419/2011 - 6B_420/2011, prodotto sub doc. I°-3 rich.) con cui la Corte di diritto penale del Tribunale federale aveva in sostanza deciso il proscioglimento del convenuto riconvenzionale per intervenuta prescrizione dell’azione penale (una tale conclusione si sarebbe del resto imposta seguendo l’insegnamento delle sentenze TF 2 ottobre 2002 1P.258/2002 consid. 3.4 e 11 gennaio 2005 6P.157/2004 - 6S.422/2004 consid. 2.1), il Pretore, non vincolato in alcun modo da quella pronuncia (anche perché la relativa azione civile era stata inoltrata ben prima del 14 ottobre 2009, data considerata in sede penale), avrebbe dovuto esaminare liberamente se il reato di violazione di domicilio fosse o meno adempiuto. Sennonché nel querelato giudizio egli non ha effettuato un tale esame, ritenendosi senz’altro vincolato dalla sentenza 26 aprile 2011 della Corte di appello e di revisione penale (inc. n. 17.2009.62+67, prodotta sub doc. I°-2 rich.), secondo cui l’attore riconvenzionale non era legittimato a inoltrare la querela penale. L’operato del giudice di prime cure non può essere condiviso, già per il solo fatto che quella decisione è in seguito stata annullata dalla già menzionata decisione dell’11 aprile 2013 dalla Corte di diritto penale del Tribunale federale (cfr. il chiaro tenore del suo consid. 5 e soprattutto del suo dispositivo n. 2), rispettivamente, se per ipotesi si volesse anche ammettere che l’annullamento riguardava solo il dispositivo d’appello relativo alla procedura contumaciale (come invece indicato dal Pretore), per il fatto che l’Alta Corte non si era confrontata con la motivazione addotta dalla Corte di appello e di revisione penale, ma, al consid. 4 della sua decisione, aveva - come già detto - ritenuto che il proscioglimento si giustificava a seguito della prescrizione dell’azione penale, per cui “in siffatte circostanze, è superfluo esaminare se anche la decisione del 14 ottobre 2009, emanata da un giudice designato in maniera irrita, sia nulla” e soprattutto - per quanto qui interessa - “se la decisione della Corte di appello e di revisione penale che l’annulla sia corretta”.
7. In conseguenza dell’effetto devolutivo dell’appello, spetta pertanto a questa Camera esaminare se il reato di violazione di domicilio fosse o meno adempiuto.
7.1 Secondo l’art. 186 CP chiunque, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Bene protetto è la libertà di domicilio (“Hausrecht”), che comprende la facoltà di vivere in luoghi determinati indisturbatamente e di manifestarvi liberamente la propria volontà (DTF 128 IV 81 consid. 3a, 118 IV 167 consid. 1c). Il diritto all'inviolabilità del domicilio spetta alla persona che può disporre degli spazi protetti in virtù di un diritto reale o personale oppure di un rapporto di diritto pubblico (DTF 128 IV 81 consid. 3, 118 IV 167 consid. 1c, 112 IV 31 consid. 3; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 25 ad art. 186 CP).
Ne discende che l’avente diritto non è necessariamente il proprietario (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 186 CP): può esserlo l’inquilino, il sublocatario, l’affittuario, ecc. (DTF 121 IV 31 consid. 3). A questo proposito, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che, concludendo un contratto di locazione, il locatore rinuncia alla sua libertà di domicilio sul bene oggetto del contratto di modo che, per la durata del contratto, soltanto l’inquilino possiede la qualità di avente diritto ai sensi dell’art. 186 CP (DTF 87 IV 120 consid. 1, 83 IV 154 consid. 1). L’Alta Corte ha, poi, precisato che, fintantoché ha la disponibilità effettiva dei locali occupati, l’inquilino (così come l’affittuario) rimane il solo titolare della libertà di domicilio anche se, in virtù di una valida disdetta, è venuto meno il rapporto contrattuale tra lui e il proprietario (DTF 112 IV 31 consid. 3a; TF 18 marzo 2010 6B_806/2009 - 6B_807/2009 - 6B_818/2009 consid. 2, 16 novembre 2012 1B_510/2012 consid. 2.3, 20 agosto 2014 consid. 1.1 6B_1056/2013; Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 186 CP; Favre/ Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, n. 1.1 ad art. 186; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, n. 2719, p. 812). In altri termini, alla fine del contratto, il proprietario dell’immobile non torna automaticamente ad essere titolare del diritto di domicilio: l’inquilino (rispettivamente l’affittuario) che non restituisce la cosa locata alla fine del contratto non si rende, quindi, per questo colpevole di violazione di domicilio e rimane avente diritto ai sensi dell’art. 186 CP (DTF 112 IV 31 consid. 3a; Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 186 CP). Quest’estensione temporale del diritto di domicilio è stata motivata con il principio della sussidiarietà del diritto penale, ritenuto come i diritti del proprietario della cosa locata siano sufficientemente tutelati dalla procedura civile che offre al locatore la possibilità di ritornare in tempi brevi in possesso della cosa locata con procedure appositamente definite, in particolare le procedure di sfratto ed esecutive (DTF 112 IV 31 consid. 3b).
7.2 Nel caso di specie il convenuto riconvenzionale ha pacificamente ammesso in questa sede di aver a suo tempo autorizzato l’attore riconvenzionale ad abitare nella villa di __________ e di avergli in seguito chiesto di lasciare l’immobile, senza successo (“inizialmente il AO 1 aveva concesso a AP 1 di abitare la villa. Dopo qualche anno, i rapporti fra le parti si sono incrinati. … Il AO 1 ha chiesto a AP 1 di lasciare l’immobile. Purtroppo invano”, risposta all’appello p. 3).
A fronte di questa chiara ammissione è evidente che il convenuto riconvenzionale abbia a suo tempo conferito contrattualmente all’attore riconvenzionale il diritto di abitare l’immobile in questione (senza che sia qui necessario qualificare giuridicamente questo rapporto contrattuale, che a p. 4 della replica il convenuto riconvenzionale aveva indicato essere un contratto di locazione). Alla luce della giurisprudenza appena menzionata, il fatto che in seguito quel rapporto contrattuale possa essere stato disdetto o sia comunque terminato senza che vi sia stata restituzione dell’immobile non toglie che l’attore riconvenzionale sia rimasto il titolare del diritto di domicilio e dunque l’avente diritto della libertà di domicilio protetta dall’art. 186 CP, legittimato a denunciare chi violava il suo diritto.
7.3 Incontestabile e incontestato che la circostanza che il convenuto riconvenzionale l’8/9 ottobre 2002, preso atto dell’assenza dell’attore riconvenzionale dalla villa, si sia introdotto nell’immobile ed abbia provveduto a far cambiare i cilindri delle porte, cercando di impedire a quest’ultimo di accedervi, sia costitutiva, dal punto di vista oggettivo, del reato di violazione di domicilio di cui all’art. 186 CPC, si tratta di esaminare se anche le condizioni soggettive del reato siano adempiute. È così.
È in effetti evidente che il convenuto riconvenzionale abbia agito intenzionalmente, allo scopo di recuperare il possesso sull’immobile in questione, che l’attore riconvenzionale continuava a non volergli restituire nonostante le richieste e le varie procedure sino ad allora avviate nei suoi confronti.
Resta ancora da esaminare se il convenuto riconvenzionale non si sia allora trovato in una situazione di errore di diritto o di fatto. Non è il caso. In merito alla prima questione si osserva che il convenuto riconvenzionale, in quanto legale professionista - oltretutto asseritamente noto sulla piazza degli avvocati di __________ (replica p. 8) -, era tenuto a conoscere la legge (in particolare l’art. 186 CP) e la giurisprudenza pubblicata del Tribunale federale (segnatamente DTF 112 IV 31), per cui non poteva misconoscere il fatto che un tale modo di procedere fosse costituivo del reato di violazione di domicilio. Quanto alla seconda questione, non è assolutamente stato provato che egli abbia agito in tal modo nell’erronea convenzione che l’attore riconvenzionale si fosse nel frattempo trasferito altrove e l’immobile fosse stato con ciò abbandonato, tutt’altro. Mentre l’ipotesi di un trasferimento dell’attore riconvenzionale non ha trovato alcun riscontro (se non forse nella deposizione resa dallo stesso convenuto riconvenzionale nei verbali di polizia 25 febbraio 2003 e 27 agosto 2003 nel plico doc. II° rich. dell’inc. n. DI.2003.735 rich., ove egli afferma di aver allora saputo che l’attore riconvenzionale avrebbe lasciato la casa a tempo indeterminato), l’ipotesi che l’immobile fosse in uno stato di abbandono è stata ampiamente sconfessata dall’istruttoria, da cui risulta che lo scopo dell’intervento fosse di “sloggiare” l’attore riconvenzionale: il teste __________, intervenuto su richiesta del convenuto riconvenzionale per cambiare i cilindri, ha riferito che la villa era chiusa a chiave e che all’interno vi era roba dappertutto e forsanche la luce accesa (verbale 22 settembre 2009 nel plico doc. II° rich. dell’inc. n. DI.2003.735 rich.; in tal senso pure verbale di polizia 27 maggio 2003 nel plico doc. II° rich. dell’inc. n. DI.2003.735 rich.); il teste Luca Caltieri, consulente privato in sicurezza, ha dichiarato che il convenuto riconvenzionale si era rivolto alla sua società in quanto intenzionato a cambiare i cilindri della sua villa a __________ per impedire l’accesso all’abitazione all’attore riconvenzionale (verbale di polizia 17 dicembre 2002 nel plico doc. II° rich. dell’inc. n. DI.2003.735 rich.); il teste __________, agente di sicurezza poi ingaggiato dal convenuto riconvenzionale a suo dire proprio per impedire l’accesso all’attore riconvenzionale, ha dichiarato che la casa era arredata e si vedeva che era abitata, ma soprattutto ha riferito che a quel momento il convenuto riconvenzionale gli aveva detto che il suo compito sarebbe stato quello di aspettare l’arrivo del proprietario della villa, che gli era stato riferito essere assente in __________ per la festa della birra, e di intervenire nel caso in cui questi avesse cercato di entrare nella villa, a cui erano appena stati cambiati i cilindri, avvisando la polizia (verbale 22 settembre 2009 nel plico doc. II° rich. dell’inc. n. DI.2003.735 rich.); il teste __________, collega di __________ e intervenuto dopo di lui, ha pure dichiarato di essere stato incaricato di non lasciare entrare nella proprietà l’attore riconvenzionale se non per prendere le sue cose e trasferirsi in albergo, che sui mobili all’interno della casa vi erano dei post-it e che l’attore riconvenzionale, impedito di accedere al suo ritorno, si era lamentato, segnatamente per il fatto che l’acquario con i pesci - che comunque non erano morti - era stato spento (verbale 21 aprile 2004 nell’inc. n. DI.2003.735 rich.; in tal senso pure verbale di polizia 17 dicembre 2002 nel plico doc. II° rich. dell’inc. n. DI.2003.735 rich.); il teste __________, legale del convenuto riconvenzionale, ha a sua volta dichiarato che costui nell’ottobre 2002 gli aveva comunicato di aver ripreso possesso della sua abitazione approfittando dell’assenza dell’attore riconvenzionale (verbale di polizia 20 maggio 2003 nel plico doc. II° rich. dell’inc. n. DI.2003.735 rich.). In tali circostanze è manifestamente a torto e in modo pretestuoso che il convenuto riconvenzionale pretende invece di aver in buona fede desunto un abbandono dell’immobile da parte dell’attore riconvenzionale dal fatto che nello stesso erano allora presenti due persone sconosciute, tali __________ e __________, che stavano ritirando alcuni oggetti dalla casa (cfr. il suo verbale di polizia 25 febbraio 2003 nel plico doc. II° rich. dell’inc. n. DI.2003.735 rich.), tanto più che, per sua stessa ammissione, quelle persone gli avevano riferito che l’attore riconvenzionale aveva lasciato loro la casa “zum campieren”.
8. La circostanza, così accertata, che il convenuto riconvenzionale si sia reso colpevole del reato di violazione di domicilio non implica però ancora che a tutte le pretese in esame si possa applicare il termine di prescrizione prolungato dell’art. 60 cpv. 2 CO, in concreto di 7 anni. Affinché ciò sia il caso, occorre in effetti ancora che le stesse siano in un rapporto di causalità naturale ed adeguata con il reato commesso (Brehm, op. cit. n. 74 ad art. 60 CO; Werro, op. cit., n. 30 e 34 ad art. 60 CO).
Ora, è indubbio che siano riconducibili alla violazione di domicilio e dunque non siano prescritte (siccome azionate prima del termine di 7 anni) la pretesa dell’attore riconvenzionale a titolo di danno alla salute e di torto morale (di fr. 500'000.-), che in effetti è in relazione al suo timore di uscire di casa (per paura di non potervi più tornare) e alla sua incapacità di lavarsi causata proprio da quella situazione di ansia, quella per l’assistenza legale nell’ambito del procedimento penale “non ancora concluso” (di fr. 30'000.-), ritenuto da una parte che il legale dell’attore riconvenzionale aveva in un primo tempo svolto solo prestazioni congiunte e non distinte (si pensi all’inoltro della querela, alla partecipazione ai vari interrogatori e al ricorso contro il decreto di non luogo a procedere del 28 ottobre 2004, cfr. doc. D e plico doc. II° rich. dell’inc. n. DI.2003.735 rich.) per tutti i tre reati allora ipotizzati - quello di furto, danneggiamento e violazione di domicilio - e dall’altra che il procedimento penale non ancora concluso al momento dell’avvio della domanda riconvenzionale era proprio quello relativo al reato di violazione di domicilio, e infine quella per la sostituzione dei cilindri (di fr. 2'387.20), atteso che quella spesa si è resa necessaria per poter permettere all’attore riconvenzionale di rientrare al suo domicilio. La pretesa relativa alla sistemazione della casa, comprendente anche il danno subito a seguito dello spegnimento dell’alimentazione di tre acquari con conseguente moria di tutti i 250 pesci (di fr. 20'000.-), non è invece in relazione di causalità con la violazione di domicilio.
9. Per queste ultime due pretese, si tratta dunque ancora di esaminare se le stesse non siano eventualmente riconducibili al reato di furto o di danneggiamento, ciò che implicherebbe nuovamente l’applicazione del termine di prescrizione prolungato di 7 anni dell’art. 60 cpv. 2 CO, rispettivamente, nella negativa, se per le stesse sia stato in ogni caso rispettato il termine annuale di prescrizione dell’art. 60 cpv. 1 CO.
9.1 Come detto, in presenza di un decreto di abbandono o di non luogo a procedere non fondato sulla prescrizione dell’azione penale, il giudizio penale risulta vincolante per il giudice civile solo nella misura in cui ciò sia stato previsto dal diritto processuale cantonale, ritenuto che nel Cantone Ticino un tale giudizio non è considerato vincolante (II CCA 4 febbraio 2002 inc. n. 12.2001.45, 8 febbraio 2012 inc. n. 12.2010.233, 28 agosto 2012 inc. n. 12.2011.14). Nulla impedisce quindi a questa Camera di esaminare se nel caso di specie, a prescindere dal decreto di non luogo a procedere emanato sul tema dal Procuratore Pubblico (doc. C), il convenuto riconvenzionale si sia reso responsabile del reato di furto o di danneggiamento.
La pretesa non meglio precisata relativa alla sistemazione della casa, comprensiva anche del danno subito a seguito dello spegnimento dell’alimentazione di tre acquari con conseguente moria di tutti i 250 pesci, non si lascia tuttavia ricondurre a questi reati: dal semplice termine “sistemazione della casa” indicato dall’attore riconvenzionale non è in effetti possibile capire se il pregiudizio da lui subito sia stato causato da un eventuale furto o da un eventuale danneggiamento; la moria dei pesci, e con ciò il danneggiamento, non è invece stata dimostrata ed è anzi stata smentita dall’istruttoria, dalla quale risulta che al momento dei fatti i pesci erano ancora vivi (teste __________, verbale 21 aprile 2004 nell’inc. n. DI.2003.735 rich.; in tal senso pure verbale di polizia 17 dicembre 2002 nel plico doc. II° rich. dell’inc. n. DI.2003.735 rich.), tanto più che nemmeno vi è motivo di ritenere che il convenuto riconvenzionale, quand’anche per ipotesi avesse provocato quel danno, avesse allora agito intenzionalmente (cfr. il suo verbale di polizia 25 febbraio 2003 nel plico doc. II° rich. dell’inc. n. DI.2003.735 rich.).
9.2 Esaminata alla luce dell’art. 60 cpv. 1 CO, la pretesa relativa alla sistemazione della casa, comprendente anche il danno subito a seguito dello spegnimento dell’alimentazione di tre acquari con conseguente moria di tutti i 250 pesci, risulta prescritta. Come giustamente rilevato dal Pretore, e neppure contestato in questa sede dall’attore riconvenzionale, quei danni si erano verosimilmente manifestati se non immediatamente quanto meno nell’anno successivo agli episodi del 2002, ritenuto che tra l’ottobre 2003 e l’ottobre 2004 non erano stati compiuti atti suscettibili di sospendere o interrompere la prescrizione annuale, l’inoltro della denuncia penale dell’8 ottobre 2002, con la conseguente costituzione di parte civile, essendo irrilevante (dato che le pretese qui ancora in discussione non erano costitutive dei reati per cui era stata inoltrata la denuncia).
10. Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello, che l’eccezione può essere accolta solo per quanto riguarda la pretesa di fr. 20'000.- relativa alla sistemazione della casa, comprendente anche il danno subito a seguito dello spegnimento dell’alimentazione di tre acquari con conseguente moria di tutti i 250 pesci. L’esito della lite impone di modificare il giudizio su spese e ripetibili della sede pretorile.
La spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 552'387.20, vanno caricate all’appellato, risultato soccombente in misura pressoché integrale (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide:
I. L’appello 18 novembre 2013 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la decisione 11 ottobre 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:
1. L’eccezione di prescrizione delle pretese risarcitorie fatte valere dall’attore riconvenzionale relativamente ai fatti avvenuti il 7/8 ottobre 2002 presso __________ a __________ è accolta limitatamente alla pretesa di fr. 20'000.- relativa alla sistemazione della casa, comprendente anche il danno subito a seguito dello spegnimento dell’alimentazione di tre acquari con conseguente moria di tutti i 250 pesci; per il resto è respinta.
2. La domanda riconvenzionale è respinta per intervenuta prescrizione limitatamente alla pretesa di fr. 20'000.- relativa alla sistemazione della casa, comprendente anche il danno subito a seguito dello spegnimento dell’alimentazione di tre acquari con conseguente moria di tutti i 250 pesci.
3. La tassa di giustizia e le spese del presente giudizio ammontanti a fr. 4’000.- sono poste a carico del convenuto riconvenzionale, il quale rifonderà pure alla controparte fr. 8'000.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese processuali di complessivi fr. 5’000.- sono a carico dell’appellato, che rifonderà alla controparte fr. 8’800.- per ripetibili di appello.
§ Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, la cauzione processuale di fr. 8’800.- prestata dall’appellante a seguito della decisione 24 febbraio 2014 dell’allora presidente di questa Camera sarà liberata a suo favore.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).