Incarto n.
12.2013.196

Lugano

27 marzo 2014/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2013.4166 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza di riconoscimento e di exequatur rispettivamente di sequestro 9 ottobre 2013 da

 

 

CO 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

contro

 

 

RE 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

 

con cui l’istante ha chiesto di riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera il dispositivo della decisione n. __________ del Tribunale civile di __________ nella parte in cui ingiungeva alla convenuta di pagare in suo favore l’importo di € 23'857.25 (pari a fr. 28'685.95), e di decretare, fino a concorrenza di quel credito, il blocco (sequestro) dei conti correnti, conti di investimento, conti deposito, beni depositati in cassette di sicurezza di cui la convenuta risultava proprietaria, e specificatamente del conto presso __________, relazione n. __________ IBAN __________ intestata alla convenuta, domanda che il Pretore, con decisione 10 ottobre 2013 ha accolto;

 

ed ora sul reclamo 18 novembre 2013 con cui la convenuta ha chiesto in via principale di annullare (recte: revocare) la dichiarazione di riconoscimento e di esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo __________ in questione e di annullare il sequestro, e in via subordinata di condizionare la conferma della decisione di exequatur al deposito presso il Tribunale di appello di una garanzia di fr. 28'685.95 (pari a € 23'857.25), al quale l’istante si è integralmente opposta con risposta 7 gennaio 2013 (recte: 2014);

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Con decreto ingiuntivo n. __________ del 19 aprile 2012 (doc. A, penultima pagina), il Tribunale civile di __________, su ricorso 2 aprile 2012 della società __________ CO 1, ha ingiunto alla società __________ RE 1 di pagare a quest’ultima entro 60 giorni dalla notifica di quell’atto la somma di € 23'101.25, oltre interessi maturati dalla notifica al saldo, oltre spese, diritti ed onorari della procedura che ha liquidato in € 756.-, avvertendo nel contempo la debitrice che entro il predetto termine di 60 giorni dalla notifica poteva proporre opposizione contro il decreto e che, in difetto, il decreto sarebbe diventato definitivamente esecutivo e si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.

                                         Con ordinanza 11 gennaio 2013 (doc. D, ultima pagina) al decreto ingiuntivo in questione è poi stata concessa provvisoria esecutività (ai sensi dell’art. 648 CPCIt), come per altro risulta anche dall’attestazione rilasciata dal Tribunale il 20 settembre 2013 (contenuta nei plichi doc. A e D, prima pagina) in forza degli art. 54 e 58 del Regolamento CEE n. 44/2001.

 

 

                                   2.   Con istanza 9 ottobre 2013, fondata sugli art. 38 segg. della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano [CLug]), CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo che il menzionato decreto ingiuntivo del Tribunale civile di __________, relativo a una pretesa contrattuale (e meglio il pagamento del saldo del prezzo di vendita di una fornitura di pellame), fosse riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera e che nel contempo fosse ordinato il sequestro dei beni di pertinenza della convenuta indicati in ingresso sino a concorrenza del credito risultante dal decreto, di complessivi € 23'857.25 (pari a fr. 28'685.95), domanda che il Pretore ha accolto l’indomani, riconoscendo e dichiarando esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo e ordinando, fino a concorrenza di € 23'857.25, corrispondenti a fr. 28'685.95, il sequestro presso __________ del conto relazione n. __________ IBAN __________.

 

 

                                   3.   Con il reclamo 18 novembre 2013 che qui ci occupa, la convenuta chiede in via principale di annullare la dichiarazione di riconoscimento e di esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo __________ in questione e di annullare il sequestro, rilevando da una parte che il procedimento doveva essere sospeso fino ad evasione della procedura d’opposizione tempestivamente promossa in __________ e dall’altra che la decisione oggetto di riconoscimento e di exequatur era in ogni caso contraria all’ordine pubblico svizzero. In via subordinata chiede se non altro di condizionare la conferma della decisione di exequatur al deposito presso il Tribunale di appello di una garanzia da lei quantificata in fr. 28'685.95 (pari a € 23'857.25).

 

 

                                   4.   Della risposta 7 gennaio 2014 con cui l’istante postula la reiezione del gravame si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

                                   5.   Confrontata con una decisione estera da riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera ed oggetto di impugnazione nello Stato d’origine con un rimedio di diritto ordinario, qual è l’opposizione al decreto ingiuntivo del diritto __________ (GVP/ZG 2007 213 segg. consid. 5e/bb citata in: Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, n. 30 ad art. 46 CLug; II CCA 14 giugno 2012 inc. n. 12.2012.55), questa Camera, competente a statuire sul ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante reclamo da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta, in Ticino dalla Camera civile d’appello competente per materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b n. 5 e lett. e n. 4 LOG in combinazione con l’art. 309 lett. a CPC), con cognizione piena dei motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa possibilità per le parti di addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (cfr. art. 326 cpv. 2 CPC; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 56 seg. ad art. 43 CLug; Staehelin/Bopp, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2ª ed., n. 14 e 19 ad art. 43 CLug; DTF 138 III 82 consid. 3.5.3; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2012.90, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.197/220, 3 aprile 2013 inc. n. 12.2012.135, 14 agosto 2013 inc. n. 12.2012.61, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.26) -  può, sulla base del suo potere di apprezzamento (DTF 129 III 574 consid. 3; TF 14 luglio 2006 5P.402/2005 consid. 6.1.1; Kropholler/Von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9ª ed., n. 5 ad art. 37 EuGVO; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 49 ad art. 46 CLug), decidere in 3 modi (cfr. Staehelin/Bopp, op. cit., n. 5 ad art. 46 CLug; Kropholler/Von Hein, op. cit., n. 1 ad art. 46 EuGVO; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 48 ad art. 46 CLug), sospendere la procedura di riconoscimento e di exequatur (art. 37 paragrafo 1 e 46 paragrafo 1 CLug), riconoscere e dichiarare esecutiva la decisione estera senza condizioni oppure subordinare l’esecuzione alla costituzione di una garanzia da parte del creditore (art. 46 paragrafo 3 CLug; cfr. pure sull’intera problematica II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 14 giugno 2012 inc. n. 12.2012.55, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30).

 

 

                                   6.   Nel caso di specie la sospensione del procedimento di riconoscimento e di exequatur (art. 37 paragrafo 1 e 46 paragrafo 1 CLug) non può entrare in linea di conto. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di precisare che la sospensione del riconoscimento e dell’exequatur, che per altro costituisce una misura eccezionale, può essere decretata dal tribunale adito solo sulla base di motivi che non erano stati sottoposti o non avevano potuto essere sottoposti al giudice straniero che aveva emanato la decisione oggetto dell’exequatur (NJW 1994 p. 2156; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 60 ad art. 46 CLug; Plutschow, in: Schnyder, Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht Kommentar, n. 8 ad art. 46 CLug; DTF 137 III 261 consid. 3.2 e 3.3; II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 14 giugno 2012 inc. n. 12.2012.55, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 22 ottobre 2013 inc. n. 12.2013.77), ritenuto che tali motivi devono riferirsi alla procedura pendente nello Stato d’origine siccome è precisamente il rischio che questi possano ribaltare la decisione delibata che giustifica la sospensione della procedura di riconoscimento e d’exequatur in attesa della crescita in giudicato della decisione estera: occorre in definitiva che vi siano seri dubbi circa l’esito definitivo della causa all’estero oppure che la decisione da riconoscere e da dichiarare esecutiva sia riconoscibilmente carente (PKG 2005 p. 72; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 22 ottobre 2013 inc. n. 12.2013.77). Ora, per stessa ammissione della convenuta (reclamo p. 3 seg. e 7), il primo motivo da lei addotto a sostegno della sua richiesta - l’incompetenza del Tribunale civile di __________ per l’esistenza di una clausola compromissoria - era invece già stato sottoposto al giudizio del Tribunale civile di __________ nell’ambito della procedura di opposizione e meglio con l’atto di citazione 27 settembre 2012 (cfr. doc. D prodotto con reclamo), sennonché il tribunale __________, dopo aver dato alla debitrice la facoltà di ulteriormente esprimersi sul tema in occasione delle udienze del 7 dicembre 2012 e dell’11 gennaio 2013 (cfr. i relativi verbali pure versati agli atti dalla convenuta con scritto 5 dicembre 2013; cfr. pure reclamo p. 4) - dal che tra l’altro l’infondatezza del rimprovero della convenuta circa una violazione del suo diritto di essere sentita -, lo aveva poi implicitamente disatteso, emanando l’ordinanza 11 gennaio 2013. Quanto al secondo motivo da lei addotto - l’incompetenza internazionale per territorio del Tribunale civile di __________ - lo stesso, evocato nella procedura __________ solo con l’allegato di replica 18 febbraio 2013 (doc. F1 prodotto con reclamo), avrebbe a sua volta potuto essere sottoposto al giudizio del Tribunale civile di __________ prima dell’emanazione dell’ordinanza 11 gennaio 2013 e non può pertanto essere considerato in questa sede. Oltretutto nel caso concreto nemmeno sarebbe stato possibile procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato d’origine, ostandovi il chiaro tenore dell’art. 35 paragrafo 3 CLug, come meglio si dirà nel prossimo considerando. Entrambi i motivi non possono in definitiva giustificare una sospensione della procedura, che, del resto, riveste un carattere eccezionale.

 

 

                                   7.   Ciò posto, si tratta di stabilire se la decisione del Tribunale civile di __________ possa essere riconosciuta e resa esecutiva in Svizzera, come stabilito dal Pretore, ritenuto che giusta l’art. 45 paragrafo 1 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug rigetta o revoca la dichiarazione di riconoscimento e di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug. Nel caso di specie l’unico impedimento al giudizio di riconoscimento e di exequatur evocato in questa sede dalla convenuta è quello definito dall’art. 34 paragrafo 1 CLug, disposizione secondo cui le decisioni emanate in uno Stato contraente non sono riconosciute se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto, essa ravvisando nel fatto che il Tribunale civile di __________ non aveva dichiarato la propria incompetenza nonostante le eccezioni da lei sollevate il mancato rispetto delle regole fondamentali di procedura dedotte dagli art. 29 e 30 Cost. e dell’art. 6 CEDU. La censura non può trovare accoglimento. Giusta l’art. 35 paragrafo 3 CLug, fatta salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 di quella disposizione, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato d’origine, ritenuto che le norme sulla competenza non riguardano l’ordine pubblico contemplato dall’art. 34 paragrafo 1 CLug. Nel caso di specie, la convenuta non pretende - a ragione - che sia stata lesa una delle norme sulla competenza menzionate all'art. 35 paragrafo 1 CLug, per cui, anche a fronte di un’eventuale chiara ed evidente incompetenza del giudice __________ (non solo per territorio, ma anche per l’esistenza di una clausola compromissoria, cfr. Kropholler/Von Hein, op. cit., n. 47 ad art. 1 e n. 5 ad art. 35 EuGVO; Walther, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2ª ed., n. 28 ad art. 35 CLug) - censurabile con rimedio di diritto nello Stato di origine (Schuler, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 35 CLug) - il decreto ingiuntivo in parola sarebbe comunque stato da riconoscere e da dichiarare esecutivo in Svizzera in applicazione dell’art. 35 paragrafo 3 CLug (Domej/Oberhammer, in: Schnyder, Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht Kommentar, n. 24 ad art. 34 CLug e n. 21 ad art. 35 CLug; Kropholler/Von Hein, op. cit., n. 1 segg. ad art. 35 EuGVO; Walther, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 4a ed., §10 IV 1 p. 440; Schuler, op. cit., n. 8 ad art. 34 CLug e n. 5 seg. ad art. 35 CLug; II CCA 14 giugno 2012 inc. n. 12.2012.55).

 

 

                                   8.   Resta ancora da esaminare se, in applicazione dell’art. 46 paragrafo 3 CLug, la convenuta possa subordinare l’esecuzione della decisione in Svizzera alla costituzione di una garanzia da depositarsi presso lo scrivente Tribunale, che essa ha provveduto a quantificare in fr. 28'685.95 (pari a € 23'857.25).

                                         Le condizioni per poter subordinare l'esecuzione della decisione straniera alla costituzione di una garanzia a carico della parte creditrice sono meno restrittive di quelle per la sospensione della procedura di riconoscimento e di exequatur (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 116 ad art. 46 CLug; Plutschow, op. cit., n. 10 ad art. 46 CLug; Kropholler/Von Hein, op. cit., n. 7 ad art. 46 EuGVO), ritenuto che in tale evenienza il tribunale adito deve apprezzare tutte le circostanze rilevanti del caso (Hofmann/Kunz, op. cit., ibidem; Plutschow, op. cit., ibidem; Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2ª ed., n. 10 ad art. 46 CLug), ed in particolare le probabilità di accoglimento del rimedio di diritto all'estero (senza la limitazione dei motivi che giustificherebbero la sospensione del procedimento; cfr. NJW 1994 p. 2156; Hofmann/Kunz, op. cit., ibidem; Kropholler/Von Hein, op. cit., ibidem), la capacità finanziaria e la solvibilità del creditore nonché gli eventuali altri impedimenti che potrebbero opporsi alla restituzione della somma nel frattempo posta in esecuzione (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 118 seg. ad art. 46 CLug; Rauscher, Europäisches Zivilprozessrecht Kommentar, n. 17 ad art. 46 EuGVO; Geimer/Schütze, op. cit., ibidem; BlSchK 2009 p. 120; II CCA 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 14 giugno 2012 inc. n. 12.2012.55, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 22 ottobre 2013 inc. n. 12.2013.77).

                                         Nella fattispecie, a prescindere dalla probabilità o meno di esito favorevole dell’opposizione presentata in __________ - che dipende in sostanza dal buon fondamento della già menzionata eccezione di incompetenza del tribunale italiano per territorio e per l’esistenza di una clausola compromissoria, rispettivamente di inesistenza del credito (cfr. doc. D e F prodotti con il reclamo), sulle quali non è però possibile esprimersi in questa sede con cognizione di causa, non essendo state versate agli atti le prove necessarie al loro esame -, le condizioni per subordinare l’esecuzione della decisione in Svizzera alla costituzione di una garanzia non sono in ogni caso date, non essendo stato sufficientemente allegato e provato che l’eventuale rimborso delle prestazioni risultanti dal decreto ingiuntivo oggetto di riconoscimento e di exequatur possa essere dubbio a seguito dell’insufficiente capacità finanziaria e solvibilità dell’istante. Pur avendo sì evocato in questa sede (reclamo p. 8) il “concreto rischio di non riottenere la somma” contenuta nella decisione __________, la convenuta non ha in effetti meglio precisato né tanto meno dimostrato questa sua affermazione, contestata dalla controparte (cfr. risposta p. 8). In tali circostanze, nemmeno si giustifica subordinare la prosecuzione della sola procedura esecutiva alla costituzione di una garanzia.

 

 

                                   9.   Ne discende che il gravame, infondato, dev’essere respinto.

                                         Gli oneri processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolati tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza della convenuta reclamante (art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili, segnatamente dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo. Per l’eventuale impugnabilità al Tribunale federale fa invece stato un valore litigioso di fr. 28'685.95.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

 

 

decide:

 

 

                                    I.   Il reclamo 18 novembre 2013 di RE 1 è respinto.

 

                                        

                                   II.   Gli oneri processuali in complessivi fr. 500.- sono posti a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 1’200.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                  III.   Notificazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                 Il vicecancelliere                    

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).