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Incarto n. |
Lugano 7 luglio 2014/fb
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliera: |
Verda Chiocchetti |
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2012.101 (azione di rendiconto) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 14 maggio 2012 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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ritenuto
in fatto e in diritto:
che con petizione 14 maggio 2012 CO 1 ha chiesto che RE 1 sia obbligata a rendere conto in merito ai beni attribuiti a lei e alla sorella V__________ nell’ambito della liquidazione della successione del padre H__________, fondando la richiesta su una promessa di donazione del 19 maggio 2009 (doc. C, inc. OR.2012.101);
che la convenuta si è opposta alla petizione con risposta 22 agosto 2012 e, in via riconvenzionale, ha chiesto di accertare che la promessa di donazione non è vincolante per vizio di dolo e timore, rispettivamente perché validamente revocata;
che l’attrice si è opposta alla domanda riconvenzionale con risposta riconvenzionale 16 ottobre 2012;
che unitamente alla duplica riconvenzionale 6 febbraio 2013 CO 1 ha chiesto al Pretore di condannare RE 1 a prestare una cauzione di fr. 10'000.- per tasse, spese e ripetibili, giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC, ritenendo la medesima oberata dai debiti;
che dopo aver sentito la convenuta e attrice riconvenzionale, con decisione 8 maggio 2013 il Pretore ha assegnato a RE 1 un termine di 30 giorni per prestare una cauzione di fr. 5'000.- per le spese ripetibili;
che il reclamo 21 maggio 2013 della convenuta contro tale decisione è stato stralciato dai ruoli dalla Terza Camera civile del Tribunale d’appello;
che con decisione 25 ottobre 2013 il Pretore, preso atto del mancato versamento della cauzione processuale nel termine impartito l’8 maggio 2013, ha stralciato dai ruoli l’azione riconvenzionale del 22 agosto 2012;
che l’attrice riconvenzionale ha chiesto con appello 25 novembre 2013 di annullare la decisione di stralcio, per mancata assegnazione del termine suppletorio previsto dall’art. 101 cpv. 3 CPC;
che su istanza dell’appellata la Presidente di questa Camera ha fissato con decisione 1° aprile 2014 in fr. 300.- la cauzione per ripetibili a carico dell’appellante;
che dopo il versamento della cauzione l’appellata ha presentato la risposta, chiedendo di respingere l’appello con protesta di spese e ripetibili;
che giusta l'art. 101 cpv. 3 CPC il giudice non entra nel merito dell’azione se l’anticipo o la cauzione non sono versati nemmeno entro un termine suppletorio;
che nella fattispecie l’appello verte sul tema di sapere se la decisione di stralcio del Pretore è conforme all’art. 101 cpv. 3 CPC;
che come risulta dagli atti l’attrice riconvenzionale non ha versato la cauzione nel termine impartito dal Pretore l’8 maggio 2013;
che il Pretore ha stralciato l’azione riconvenzionale dai ruoli senza aver assegnato all’attrice riconvenzionale un nuovo termine suppletorio per il versamento;
che l’attrice riconvenzionale, come rileva l’appellata, non ha chiesto il conferimento dell’effetto sospensivo al reclamo presentato il 21 maggio 2013, né ha formulato istanza di proroga del termine fissato l’8 maggio 2013;
che nella propria decisione 8 maggio 2013 il Pretore aveva avvertito l’attrice riconvenzionale delle conseguenze previste dall’art. 101 cpv. 3 CPC, così come imposto dall’art. 147 cpv. 3 CPC;
che secondo l’appellata tale avvertimento equivaleva alla fissazione di un termine supplementare per il pagamento della cauzione ed era quindi inutile l’assegnazione di un nuovo termine;
che l’argomentazione è infondata, poiché anche in assenza di una domanda di proroga il giudice deve fissare d’ufficio un secondo e nuovo termine suppletorio prima di stralciare la causa dai ruoli (Tappy, CPC commenté, n. 21 ad art. 101; Sterchi, Berner Kommentar ZPO vol. I. n. 3c ad art. 101) e solo alla scadenza infruttuosa del secondo termine il giudice non entra nel merito dell’azione (Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 101);
che nella fattispecie il Pretore non ha fissato un secondo termine e tale omissione non può essere sanata dal trascorrere del tempo o dalla richiesta della controparte di versare la cauzione, come ritiene l’appellata;
che a torto l’appellata imputa poi all’appellante il manifesto abuso del proprio diritto per aver impugnato la decisione 8 maggio 2013 dopo aver omesso di chiedere la concessione dell’effetto sospensivo al reclamo e la proroga di un termine;
che non abusa del proprio diritto la parte che impugna una decisione del giudice e neppure l’asserita inattività dell’appellante nel corso della procedura per il versamento della cauzione di prima sede costituisce un manifesto abuso, già per il fatto che spetta al giudice e non alle parti dirigere il procedimento (art. 124 cpv. 1 CPC);
che in definitiva il Pretore ha emanato la decisione 25 ottobre 2013 senza aver assegnato il secondo termine di pagamento, con la conseguenza che non erano dati i presupposti per una decisione di non entrata in materia ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC e che l’appello, fondato, deve essere accolto;
che le spese giudiziarie della decisione odierna seguono la soccombenza delle parti (art. 106 CPC) e sono stabilite in funzione dell’art. 2 cpv. 1 LTG, in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa;
che la cauzione processuale versata in sede di appello sarà liberata in favore dell’appellante a passaggio in giudicato dell’odierna decisione;
che la decisione odierna è una decisione incidentale e i rimedi di diritto seguono la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF), per un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-.
Per questi motivi,
visto l’art. 99 CPC e, per le spese, l’art. 106 cpv. 2 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide:
1. L’appello 25 novembre 2013 di AP 1 è accolto. Di conseguenza è annullata la decisione di stralcio 25 ottobre 2013 dell’azione riconvenzionale.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 500.- sono poste a carico di AO 1, che rifonderà inoltre a AP 1 l’importo di fr. 600.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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- - Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 3.
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).