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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliera: |
Verda Chiocchetti |
sedente per statuire nella causa (procedura semplificata) – inc. n. SE.2012.176 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 9 maggio 2012 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 e AP 2
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con cui ha chiesto la condanna in solido dei convenuti al versamento di fr. 16'150.- oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ (correttamente: __________);
domande avversate dai convenuti e sulle quali il Pretore ha statuito con decisione 31 ottobre 2013 con la quale ha accolto la petizione per fr. 4'620.- oltre interessi e ha rigettato in via definitiva, limitatamente a tale importo, le opposizioni interposte ai PE summenzionati;
appellanti i convenuti che con appello 6 dicembre 2013 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese giudiziarie di entrambe le sedi;
mentre con risposta 29 gennaio 2014 l’attrice postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese processuali e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AO 1 svolge per piccole imprese commerciali un’attività di consulenza e, al contempo, gestice una piccola azienda a ragione individuale denominata __________. AP 1 e AP 2, invece, all’epoca dei fatti di cui alla presente causa erano titolari del ristorante e pizzeria __________ a __________. Tra l’agosto 2009 e il febbraio 2010 AO 1 ha eseguito per questi ultimi delle attività di consulenza e contabilità inerenti alla gestione dell’esercizio pubblico testé menzionato, per le quali ha emesso il 23 febbraio 2010 una nota d’onorario per complessivi fr. 16'150.- (doc. B). Con PE n. __________ a AP 1 e __________ a AP 2, fatti spiccare il 6 dicembre rispettivamente il 20 dicembre 2011 dall’UE di __________, AO 1 ha chiesto il pagamento dell’importo testé menzionato. Entrambi i precettati hanno interposto tempestiva opposizione (doc. G e H).
B. Con petizione 9 maggio 2012 AO 1 ha convenuto AP 1 e AP 2 dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo la loro condanna in solido al versamento di fr. 16'150.- oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE summenzionati. Con risposta 20 giugno 2012 i convenuti si sono opposti alla richiesta avversaria, chiedendone la reiezione. Esperita l’istruttoria, nei rispettivi memoriali scritti le parti si sono confermate nei propri antitetici punti di vista. Con decisione 31 ottobre 2013 il Pretore ha accolto la petizione per fr. 4'620.- oltre interessi e ha rigettato in via definitiva, limitatamente a tale importo, le opposizioni interposte ai PE summenzionati.
C. Con appello 6 dicembre 2013 i convenuti sono insorti contro il querelato giudizio chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione. Con risposta 29 gennaio 2014 l’attrice postula invece la reiezione del gravame.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura di prima istanza è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
2. Il Pretore ha spiegato, in sintesi, che tra le parti si era perfezionato per atti concludenti un contratto di mandato. Egli ha poi ritenuto che esse avevano pattuito la corresponsione di una mercede senza fissarne l’ammontare. Il primo giudice ha quindi reputato che una tariffa oraria di fr. 70.- era consona all’uso e ha ridotto la medesima a fr. 60.- all’ora in ragione del fatto che parte delle prestazioni effettuate erano inutilizzabili. Di conseguenza, egli ha accolto la petizione limitatamente a fr. 4'620.- oltre interessi.
3. Gli appellanti sostengono, in primo luogo, di essere soci al 50% dell’esercizio pubblico in questione e che l’attrice sapeva che essi avevano diritto di firma a due, sicché avrebbe dovuto sempre chiedere il consenso di entrambi per lo svolgimento della propria attività. Essi affermano che AO 1 ha sempre operato in assenza di ordini congiunti, tant’è che ella non sarebbe riuscita a dimostrarne l’esistenza (appello pag. 2 in alto). Tale argomentazione è nuova – nel senso che i convenuti non hanno mai allegato quanto testé indicato dinanzi al Pretore – e non può quindi essere ammessa in questa sede, non essendo date le condizioni poste dall’art. 317 CPC, per altro nemmeno invocato dagli appellanti. Su questo punto l’appello è pertanto irricevibile.
4. Secondo i convenuti, poi, l’attrice avrebbe rivendicato il versamento dell’importo di fr. 16'150.- per attività contabile e di altro genere che avrebbe svolto per l’esercizio pubblico, di modo che non potrebbe chiedere il pagamento dell’attività eseguita in favore di un singolo convenuto. A loro dire, essa avrebbe ammesso che parte della nota d’onorario concernerebbe un’attività volta al miglioramento della situazione finanziaria di AP 2 (appello, pag. 2 in fondo). Va precisato, anzitutto, che non è a pag. 8 delle conclusioni 27 giugno 2013, bensì a pag. 4 in alto che l’attrice ha affermato: “Quest’ultima ha eseguito anche operazioni volte al miglioramento della situazione finanziaria di uno dei convenuti, il signor AP 2”, rispettivamente a pag. 4 in fondo: “L’attrice non solo si occupava del pagamento delle diverse fatture obbligatorie (come l’affitto) e quelle legate alle gestione del ristorante, ma anche della fatture legate alla mobilità (acquisto e riparazione __________ del convenuto AP 2) e al miglioramento/mantenimento della situazione finanziaria di quest’ultimo, legata indirettamente anche all’andamento del ristorante stesso”. L’attrice ha ribadito tale circostanza anche a pag. 6 in mezzo delle proprie conclusioni (cfr. anche pag. 7 in alto). Gli appellanti dimenticano, tuttavia, che nella nota d’onorario 23 febbraio 2010 (doc. B) non vi è alcun riferimento ad attività svolte dall’attrice a favore di un unico convenuto. L’importo da ella rivendicato sulla base di tale fattura, quindi, non si fonda su quanto asserito dagli appellanti. Nemmeno, d’altra parte, questi ultimi indicano quali prestazioni nella nota d’onorario sarebbero da ricondurre ad atti eseguiti in favore di un singolo convenuto, in spregio all’obbligo di motivazione del gravame (art. 311 cpv. 1 CPC). Ne consegue che su questo punto l’appello, finanche irricevibile, è respinto.
5. I convenuti affermano, inoltre, che il Pretore avrebbe erroneamente omesso di considerare che eventuali pretese della società __________, della quale l’attrice è amministratrice unica, non possono essere validamente vantate da quest’ultima (appello, pag. 2 in fondo, 3, 5 in mezzo, 7 in mezzo e 8 in mezzo). Essi rinviano, al riguardo, al passaggio dell’interrogatorio di AO 1 laddove ella ha riferito: “Quando ho aperto il conto bancario per la società che gestiva il ristorante pizzeria __________, io, la banca e i convenuti, ci siamo accordati nel senso che la corrispondenza relativa al conto venisse inviata al recapito della __________” (verbale 19 aprile 2013, pag. 6 in fondo). Tuttavia, l’attrice ha dichiarato quanto testé riportato dopo aver spiegato che: “Per le mie prestazioni fornite ai convenuti non è stato steso alcun contratto scritto, non di meno le mie prestazioni dovevano essere retribuite, non era un gesto di amicizia verso i convenuti. Per me era chiaro che i convenuti sapessero che le mie prestazioni dovevano essere retribuite (…). __________ è il nome della mia ditta individuale. I convenuti sapevano che __________ era la mia ditta individuale. La __________ è un’altra mia ditta individuale che si occupa di dichiarazioni fiscali. La __________ è una mia società che si occupa di consulenze fiscali e aziendali” (loc. cit.). Di conseguenza, il riferimento alla ditta __________ è unicamente in relazione all’invio della corrispondenza e non necessariamente a chi gestisse il ristorante. A nulla muta il rinvio degli appellanti all’audizione del convenuto AP 1, nell’intento di dimostrare che le operazioni contabili in base agli estratti bancari ricevuti sarebbero state eseguite da __________. Invero, egli ha affermato: “Le operazioni contabili e gli estratti conti bancari andavano all’attrice, in quanto la stessa aveva la procura sui conti bancari e doveva anche provvedere a fare i pagamenti via internet” (verbale 19 aprile 2013, pag. 4 in alto). Egli fa quindi riferimento all’attrice e non alla società in questione. Anche al riguardo l’appello è pertanto respinto.
6. Gli appellanti criticano l’attrice per aver affermato che solo nelle conclusioni essi hanno allegato l’esistenza di un rapporto di amicizia come fondamento dell’attività da ella svolta. Essi sostengono di aver sollevato tale questione già nella risposta (memoriale, pag. 3 in fondo e 4 in alto). La censura non è utile ai fini del giudizio, dato che il Pretore ha vagliato la circostanza asserita dai convenuti. Gli appellanti reputano, poi, che in assenza di un contratto scritto competeva all’attrice dimostrare la sussistenza di un rapporto contrattuale e concludono affermando che “Era dovere del Pretore dichiarare che senza questa prova non è possibile vantare alcuna pretesa” (appello, pag. 4 in mezzo). Il primo giudice ha diffusamente illustrato i motivi per cui ha ritenuto che nella fattispecie vi fossero chiari elementi che confermano l’esistenza di un contratto di mandato perfezionato per atti concludenti (decisione impugnata, pag. 3 seg.). Con la propria allegazione gli appellanti non si confrontano minimamente con la motivazione pretorile, sicché anche su questo punto l’appello è inammissibile (art. 311 cpv. 1 CPC).
7. Gli appellanti ribadiscono il proprio punto di vista circa l’assenza di prove sull’esistenza di un contratto di mandato anche per quanto concerne la questione della retribuzione. Essi sottolineano che nonostante tale circostanza non fosse stata dimostrata il Pretore avrebbe “arbitrariamente” considerato “esistente la volontà di entrambi i soci d’impegnarsi giuridicamente” (appello, pag. 4 in basso). Ancora una volta gli appellanti non si confrontano minimamente con la motivazione pretorile (decisione impugnata, pag. 3 segg.), con la conseguenza che anche al riguardo l’appello è irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). I convenuti affermano nuovamente quanto già indicato in relazione al fatto che la mandataria sarebbe stata, semmai, __________ e non l’attrice (memoriale, pag. 4 in fondo e 5 in alto). Su questo punto si rinvia a quanto già illustrato (sopra, consid. 5). Secondo i convenuti, poi, il Pretore avrebbe “affrettatamente” concluso “a favore della mercede, semplicemente in quanto le parti non l’hanno esclusa” (appello, pag. 5 in alto). La censura non può essere seguita. In realtà, il primo giudice ha correttamente spiegato che incombe al mandante che afferma la gratuità del mandato dimostrare il proprio asserto. Egli ha, al riguardo, pertinentemente sottolineato che la sola circostanza della mancanza di accordo esplicito sulla rimunerazione non è sufficiente a far inferire la gratuità del medesimo, così come l’esistenza di un rapporto di amicizia tra le parti (DTF 135 III 259 consid. 2.2). Il Pretore ha poi ritenuto che vi fosse un’incongruenza tra quanto affermato da AP 2 sul fatto che “non è vero che l’attrice, dopo un mese mi ha chiesto che le sue prestazioni venissero retribuite con un importo mensile” e la circostanza di aver chiesto al suo socio quanto potevano dare all’attrice per il lavoro svolto presso il ristorante. A nulla muta, al riguardo, la censura secondo la quale essi avevano ipotizzato una retribuzione “amichevole” (appello, pag. 7 in mezzo). Invero, il primo giudice ha altresì spiegato che il 10 dicembre 2009 l’attrice aveva prelevato fr. 3'000.- quale acconto per il suo onorario e che i convenuti non avevano mai contestato alla banca tale prelevamento, accettando così tale procedere (decisione, pag. 4 in fondo e 5). Su questo punto gli appellanti affermano che la circostanza di non aver contestato l’operazione in questione non significa ancora che avessero accettato di versare una retribuzione alla controparte (memoriale, pag. 9). Sennonché sono stati i convenuti a concedere all’attrice la firma individuale sul conto corrente del ristorante e come rilevato dal Pretore risulta anomalo l’affidamento della contabilità di un ristorante a una persona con la quale, come sostenuto dai convenuti, vi era un semplice rapporto di amicizia, senza che i medesimi controllassero e contestassero i relativi movimenti del conto. Il primo giudice ha altresì spiegato che risulta sorprendente l’affermazione del convenuto circa la sua inconsapevolezza del diritto di firma in questione tenuto conto che egli conosceva l’attrice da una decina di anni e che era stato proprio lui a chiederle di eseguire le attività per il ristorante. È alla luce di queste risultanze istruttorie che il Pretore ha ritenuto inverosimile che i convenuti non sapessero l’utilizzo dei soldi prelevati dalla controparte (decisione impugnata, pag. 7 in fondo e 8 in alto). Gli appellanti sostengono che la mancanza di controllo sarebbe da ricondurre proprio al rapporto di fiducia che legava le parti, fondato a loro dire sull’amicizia (appello, pag. 10). Il primo giudice ha sottolineato che l’esistenza di verifiche dei movimenti emerge dalla dichiarazione del convenuto AP 2, secondo cui i convenuti tutte le sere facevano la contabilità delle entrate e delle uscite e portavano i contanti in banca (decisione impugnata, pag. 7 in fondo). Essi reputano che il Pretore avrebbe dato troppo peso a tale affermazione e che in realtà non erano costantemente al corrente della situazione (appello, pag. 10 in alto). Essi contestano, quindi, proprie allegazioni, segnatamente di AP 2. Tale contraddizione non può certo giovare alla credibilità della loro tesi. Per il resto, mal si comprende come i convenuti possano credere di influenzare l’esito del giudizio affermando apoditticamente che malgrado sia stato conferito all’attrice il diritto di firma individuale sul conto (poco importa da quale convenuto) questa non fosse autorizzata alle operazioni (compreso l’acconto in questione) ivi eseguite (appello, pag. 10 in fondo) e non contestate dai medesimi nei termini impartiti a tal fine dalla banca, malgrado ogni giorno, come indicato, avessero la possibilità di verificarne il saldo al momento del versamento del fatturato giornaliero. Alla luce di quanto illustrato su questo punto la motivazione pretorile resiste alla critica.
8. Gli appellanti affermano, inoltre, che l’attività svolta dall’attrice sarebbe “inutilizzabile”. Al riguardo essi rinviano allo scritto 13 febbraio 2012 di __________ __________ e affermano che il primo giudice non avrebbe considerato nemmeno questo aspetto (appello, pag. 5 in mezzo, 7 in fondo e 8 in fondo). A torto. Invero, il Pretore ha vagliato anche tale questione, riducendo la tariffa oraria da egli reputata usuale. Egli ha al proposito spiegato la ragione per cui ha ritenuto che parte delle prestazioni eseguite dall’attrice non poteva considerarsi inutilizzabile (decisione impugnata, pag. 6). Ancora una volta gli appellanti non si confrontano, quindi, con l’esauriente motivazione pretorile. Anche su questo punto l’appello è quindi irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).
9. I convenuti reputano (memoriale, pag. 5 in mezzo e 7 in mezzo), altresì, che la tariffa oraria di fr. 100.- rivendicata dall’attrice sarebbe in ogni caso eccessiva e sottolineano di non aver mai dato il proprio assenso in relazione al contenuto della fattura 23 febbraio 2010 (doc. B). Gli appellanti sembrano non ricordarsi, tuttavia, che il Pretore ha ridotto tale importo a fr. 70.- all’ora proprio perché non consono all’uso nelle circostanze concrete (decisione impugnata, pag. 6 in alto), salvo poi essi lodare il primo giudice per la motivazione testé menzionata (appello, pag. 6 in alto). Unica critica che gli viene riservata è quella inerente alla già citata attività contabile eseguita, a detta degli appellanti, da __________, che renderebbe anche la tariffa oraria di fr. 70.- eccessiva (memoriale, pag. 6 in alto). La censura non può essere condivisa per i motivi già illustrati, ai quali si rinvia (sopra, consid. 5).
10. I convenuti sostengono (appello, pag. 6 in basso) che l’attrice non avrebbe dimostrato di aver eseguito le ore indicate nella fattura 23 febbraio 2010 (doc. B). Il primo giudice ha spiegato che i convenuti, in sede di interrogatorio, hanno riconosciuto tutta una serie di attività eseguite dalla controparte per un totale di 18 ore. Per il restante egli ha reputato che una parte delle attività (equivalente a 59 ore) doveva essere stata svolta dall’attrice, poiché in caso contrario le persone – quali ad esempio i dipendenti – avrebbero sollevato problematiche inerenti a quanto loro dovuto (decisione impugnata, pag. 7 in alto). Gli appellanti non si confrontano con tale motivazione, se non per affermare che non vi era molto da fare e che la gerenza del ristorante era affidata al signor __________ __________. Entrambe le allegazioni testé riportate si fondano su quanto asserito dal convenuto AP 2 in sede di interrogatorio 19 aprile 2013 (pag. 8), sicché si esauriscono in mere allegazioni di parte. Inoltre, la circostanza che alla sera “noi facevamo la contabilità delle entrate e delle uscite” rispettivamente che “la gerenza del ristorante è affidata al sig. __________ __________” (loc. cit.) non esclude ancora l’esecuzione delle prestazioni così come stabilito dal Pretore. Nemmeno inficiano la motivazione pretorile le censure secondo le quali l’attività svolta dall’attrice concernerebbe solo un periodo di circa sei mesi, rispettivamente che la presenza di quest’ultima nell’esercizio pubblico non implica necessariamente che essa stesse eseguendo un’attività (appello, pag. 6 in fondo, 7 in alto e in mezzo). A pag. 8 in alto del gravame i convenuti sostengono, infine, che il Pretore avrebbe considerato il dispendio di tempo pari a 18 ore e indicato sopra “senza valida e sufficiente motivazione”. Per i motivi testé illustrati l’argomentazione non può essere condivisa. Anche su questo punto l’appello è quindi respinto.
11. Gli appellanti reputano, poi, che il primo giudice avrebbe computato due volte “il logo e il conteggio per gli oneri sociali, senza dare la debita motivazione di questo doppio calcolo” (memoriale, pag. 9 in alto). In realtà, il Pretore ha calcolato due poste diverse per la creazione del nuovo logo, ovvero quella “interventi per logo nuovo” di 6.50 ore e quella “logo nuovo preparato da __________ senza compenso” di 10.00 ore, rispettivamente ha calcolato da una parte il “conteggio di fine anno per oneri sociali AVS/AD, LAINF, ass. IPG malattia, ass. commercio” di 2.50 ore e dall’altra “compilazione formulari di fine anno per ass. sociali allestimento conteggio paghe al lordo per tutti i dipendenti x 2009” per 3.00 ore (12 febbraio 2010) (doc. B). Anche su questo punto l’appello non può quindi essere accolto.
12. Gli appellanti sostengono, infine, che sarebbe giustificata “ogni eccezione di compensazione” in ragione dei fr. 50'000.- che l’attrice avrebbe ricevuto dal convenuto AP 1 e che ella non avrebbe dimostrato aver restituito a __________ __________, rispettivamente aver usato per costituire la società e per le varie spese annesse (appello, pag. 11). Sennonché nella propria risposta 20 giugno 2012 i convenuti hanno menzionato la circostanza in questione, ma per affermare che la controparte avrebbe chiesto il versamento della fattura di cui al doc. B unicamente per “intorbidire le acque” e “cercare di diminuire la sua responsabilità per il danno causato alla società e a AP 2 anche in relazione alla somma” in questione (pag. 3 in fondo). Non vi è alcun accenno alla volontà di porre tale importo in compensazione. Nemmeno nelle conclusioni 13 giugno 2013 vi è un riferimento all’obiezione di compensazione (cfr. pag. 2). Già per questo motivo tale argomentazione, formulata per la prima volta in appello, è irricevibile (sopra, consid. 3).
13. Di conseguenza nella misura in cui è ricevibile l’appello è respinto. Le spese giudiziarie sono poste a carico dell’appellante in virtù del principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il valore di causa ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 4'620.-.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 6 dicembre 2013 di AP 2 e AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 500.-, già anticipate dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte, con il vincolo della solidarietà, fr. 450.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).