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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliera: |
Verda Chiocchetti |
sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2009.799 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 21 dicembre 2009 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui ha chiesto di
accertare l’obbligo della convenuta di garantire la copertura assicurativa per
i danni cagionati dal sinistro 9/10 dicembre 2006, in particolare di farsi carico delle pretese avanzate nei confronti dell’attore da __________
per
fr. 174'415.-, da __________ per fr. 28'000.- e da __________ per fr.
245'438.15 (importo aumentato con le conclusioni a fr. 258'899.15), oltre
interessi al 5% dal 10 novembre 2006;
domanda avversata dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore aggiunto ha respinto con sentenza 8 novembre 2013;
appellante l’attore che con appello 11 dicembre 2013 chiede la riforma del giudizio querelato nel senso di accogliere integralmente la petizione;
mentre la convenuta con risposta 6 febbraio 2014 postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Nel settembre/ottobre 2004 AO 1 ha stipulato con la __________ : doc. G) un contratto d’assicurazione responsabilità civile per società e club (doc. I). AP 1 è membro della __________ dal 1984 (scritto 15 aprile 2008 di __________ /AO 1, documento prodotto in edizione da quest’ultima). La sera del 9 novembre 2006 egli ha acceso una stufetta elettrica per accelerare il processo di smielatura all’interno di un capannone denominato __________ a __________, lasciandola poi incustodita. Nella notte all’interno del locale testé menzionato si è sviluppato un incendio che ha danneggiato beni mobili e immobili di terzi. Per questi fatti il 23 luglio 2007 è stato emesso a carico di AP 1 un decreto di accusa per incendio colposo (art. 222 cpv. 1 CP), cresciuto in giudicato (doc. A).
B. Tra agosto 2008 e luglio
2009 __________, __________ e __________ hanno avanzato nei confronti di AP 1
pretese di regresso per fr. 174'415.- la prima,
fr. 28'000.- la seconda e fr. 245'438.15 l’ultima, corrispondenti ai danni
risarciti ai loro assicurati in seguito all’incendio summenzionato (doc. B-E).
Per tali pretese, pur non riconoscendo alcuna responsabilità, AP 1 ha rinunciato
ad avvalersi dell’eccezione di prescrizione (doc. N-S). Nel frattempo, il 25
agosto 2008 AO 1 ha comunicato a quest’ultimo di non godere di alcuna copertura
assicurativa nell’ambito del contrato stipulato con __________ (doc. M).
C. Con petizione 21 dicembre 2009 AP 1 ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo di accertare l’obbligo di AO 1 di garantire la copertura assicurativa per i danni cagionati dal sinistro in questione, in particolare di farsi carico delle pretese avanzate nei suoi confronti da __________ per fr. 174'415.-, da __________ per fr. 28'000.- e da __________ per fr. 245'438.15 oltre interessi al 5% dal 10 novembre 2006. Con risposta 30 giugno 2010 la convenuta ha preliminarmente eccepito l’improponibilità dell’azione di accertamento e la carenza di legittimazione attiva e ha contestato di avere degli obblighi nel confronti della controparte. Nell’ulteriore scambio di allegati preliminari le parti hanno ribadito i loro antitetici punti di vista. Esperita l’istruttoria, con conclusioni 2 marzo 2012 la convenuta ha confermato la propria posizione, mentre con il proprio memoriale scritto 8 marzo 2012 l’attore ha aumentato l’importo rivendicato da __________ a fr. 258'899.15. Statuendo con sentenza 8 novembre 2013 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione.
D. Con appello 11 dicembre 2013 l’attore è insorto contro il giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma nel senso di accogliere integralmente la petizione. Con risposta 6 febbraio 2014 la convenuta postula invece la reiezione del gravame.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2. Procedendo a un’interpretazione letterale della polizza assicurativa il giudice di prime cure ha spiegato che la copertura controversa non si estende a qualsivoglia attività dei membri della __________, bensì al loro statuto di proprietari di colonie d’api, ossia alla loro qualità di detentori di animali giusta l’art. 56 CO. Di conseguenza, egli ha escluso che l’attività di smielatura rientrasse nella copertura in questione e ha respinto la petizione.
3. L’interpretazione di un contratto assicurativo segue i principi che valgono generalmente per qualsiasi altro contratto, a meno che la legge non preveda disposizioni particolari. Le CGA che sono state esplicitamente incorporate nel contratto vanno interpretate come le altre clausole contrattuali (DTF 135 III 1 consid. 2 pag. 6, 133 III 675 consid. 3.3 pag. 681). In presenza di divergenze sul contenuto di una clausola contrattuale il giudice deve dapprima determinare la reale e comune volontà delle parti, senza limitarsi alle espressioni che le stesse hanno utilizzato (art. 18 cpv. 1 CO). Se questa – come in concreto – non può essere determinata o diverge, il giudice deve interpretare le dichiarazioni e i comportamenti delle parti secondo il principio dell’affidamento; le dichiarazioni delle parti vengono quindi interpretate come potrebbe comprenderle un terzo di buona fede che si trovasse nelle medesime circostanze (Brulhart, Droit des assurances privées, Berna 2008, pag. 125, n. 276). Il principio dell’affidamento permette quindi di imputare ad una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o del suo comportamento, anche se non corrisponde alla sua intima volontà (cfr. DTF 135 III 410, consid. 3.2, pag. 412-413; Brulhart, op. cit., pag. 124, n. 276). Seppure la giurisprudenza non ammetta più di fondarsi esclusivamente sul tenore letterale di una clausola, questo assume comunque un ruolo prioritario rispetto agli altri mezzi di interpretazione. Così, se gli ulteriori elementi di interpretazione non consentono con certezza di concludere diversamente ci si atterrà al tenore letterale (sentenza del Tribunale federale 5C.21/2007 del 20 aprile 2007 consid. 3.1; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, N. 369 all'art. 18 CO; Franz Hasenböhler, Zur Auslegung von Versicherungspolicen, in: Festschrift Ernst A. Kramer, Basilea 2004, pag. 849). Qualora, al termine di siffatta operazione, permanga un dubbio sul significato da attribuire alle clausole contrattuali, queste devono essere interpretate in sfavore del loro autore (“Unklarheitsregel”, DTF 122 III 118 consid. 2a). Secondo la dottrina e la giurisprudenza, per l'applicazione di questo principio, non basta che le parti siano in disaccordo sul senso da dare a una dichiarazione, ma è anche necessario che questa possa essere compresa in modi diversi e che sia impossibile togliere il dubbio con un'interpretazione ordinaria (DTF 122 III 118 consid. 2d; 118 III 342 consid. 1a). Ciò che non è il caso nella fattispecie.
4. In particolare per quanto concerne l’estensione del rischio assicurato l’art. 33 LCA precisa che salvo disposizione contraria della presente legge, l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione fu conchiusa, eccetto che il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco. Di conseguenza, lo stipulante è coperto contro il rischio che egli può comprendere in buona fede leggendo il contratto di assicurazione e le condizioni generali connesse. Se l’assicuratore intende apportare delle limitazioni alla copertura deve infatti indicarlo in maniera chiara (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_644/2014 del 27 aprile 2015 con rinvii).
5. Nella fattispecie la clausola controversa sull’estensione della copertura ha il tenore seguente (doc. I, pag. 4 in fondo):
“La copertura si estende a tutti i membri della __________ per le pretese di terzi avanzate contro di loro, in qualità di proprietari di colonie d’api.
Viene pure coperto l’eventuale danno causato dal prodotto stesso: miele, propoli, polline, cera, pappa reale”.
6. Secondo l’appellante il tenore della clausola summenzionata lascia intendere il contrario di quanto reputato dal Pretore aggiunto, ossia che la copertura si estende all’attività di apicoltore (appello, pag. 8 segg.). Egli si appella sia alla frase “in qualità di proprietari di colonie d’api”, sia a quella inerente ai danni causati dal prodotto stesso, ove il richiamo a tale attività sarebbe ineluttabile oltre che logico ed evidente. Tuttavia, l’interpretazione letterale della clausola testé menzionata non lascia spazio a una simile interpretazione. Da un lato, l’accento sullo statuto di proprietario è evidente, così come è altrettanto chiaro che le pretese di terzi devono fondarsi su tale qualità. Nella fattispecie è pacifico, poi, che le pretese di regresso di cui ai doc. B-E non sono rivolte all’attore nella sua qualità di proprietario delle colonie, bensì perché ha negligentemente causato un incendio lasciando incustodita una stufetta elettrica accesa. Tale agire è indipendente dal suo statuto di proprietario di api. Dall’altro lato, la seconda frase della clausola testé menzionata (ossia quella inerente al danno causato dal prodotto) costituisce, semmai, un ulteriore indizio nel senso che la copertura non si estende all’attività di apicoltore. Se così fosse, allora non ci sarebbe stata la necessità di specificare la copertura inerente all’ultimo stadio dell’attività di apicoltore, ossia a quella del prodotto finale.
7. L’attore sostiene, inoltre, che il primo giudice si sarebbe dovuto in ogni caso scostare dal tenore della clausola controversa. A suo dire la sua tesi sarebbe confortata dal fatto che lo scopo della __________ era ed è quello di “organizzare gli apicoltori”, ossia di “riunire nell’associazione tutti gli apicoltori (…), di promuovere la continuità dell’apicoltura, stimolando la produzione di miele” (doc. G) (appello, pag. 10 seg.). A parte il fatto che l’appellante riunisce, nella sua allegazione, scopi sociali inerenti a epoche diverse e che ai fini dell’interpretazione della clausola assicurativa occorrerebbe, semmai, confrontarsi esclusivamente con lo scopo indicato a Registro di commercio nel momento in cui la polizza è stata stipulata, va detto che non si intravvede in che misura quanto testé indicato possa comportare la riforma del giudizio pretorile. Infatti, non si comprende il motivo per cui l’interpretazione della clausola così come indicato (sopra, consid. 6) non sia conciliabile con lo scopo che si prefigge la __________. Secondo l’appellante, invece, siccome la polizza assicurativa è per “società e club” sarebbe evidente che essa si rivolge (anche) ai membri della __________ quali proprietari di colonie d’api senza che si comprenda il motivo per cui si debba escludere dalla copertura la fase di lavorazione del prodotto, tant’è che nelle proposte assicurative 16 settembre 2004, 21 maggio 1997 e 17 dicembre 1998 vi è l’indicazione che l’impresa da assicurare è una società d’apicoltura (appello, pag. 10). Una cosa, tuttavia, è lo statuto della società, un’altra è l’estensione della copertura a beneficio dei propri membri, frutto di una contrattazione con la società di assicurazione. A dire dell’attore, poi, l’assicurazione stipulata è denominata “assicurazione responsabilità civile, Società e club” (doc. I), sicché equivale a un’assicurazione responsabilità civile aziendale. In caso contrario essa sarebbe dovuta essere definita quale “assicurazione responsabilità civile per detentori di animali” (appello, pag. 10). La censura non può essere seguita già per il motivo che la polizza in questione comprende anche la responsabilità indicata al punto 1 delle condizioni particolari (doc, I pag. 3), sicché la restrizione alla sua denominazione così come indicata dall’appellante non si giustificava. Che, infine, un proprietario di colonie di api si occupi, in tale veste, anche della produzione di miele (appello, pag. 11) non implica automaticamente – come invece allega l’appellante – che la copertura debba estendersi anche all’attività in questione.
8. Secondo l’appellante, poi, la sua tesi sarebbe confortata dalla testimonianza di __________ __________ (dipendente della convenuta), laddove ha dichiarato quanto segue: “la polizza in questione riguarda la responsabilità civile in prima battuta della __________ e con estensione anche ai membri di tale società ossia agli apicoltori” (memoriale, pag. 8 seg.). La censura non può essere seguita. Infatti, il medesimo teste ha specificato che “tale sinistro non era coperto dalla polizza esistente. I motivi di questa conclusione erano che noi avevamo assicurato una società per la sua attività e per i prodotti finiti, mentre nel caso del sinistro in questione si trattava di un danno causato da chi stava lavorando il prodotto” (verbale 13 settembre 2011, pag. 2 in fondo e 3 in alto).
9. L’attore sostiene, altresì, che la controparte mai avrebbe affermato che la copertura non era data poiché limitata alla responsabilità del detentore di animali così come intesa all’art. 56 CO (appello, pag. 9 seg.). La convenuta si sarebbe, infatti, limitata a evidenziare che l’insorgente non era membro (ossia organo) della __________ e che l’evento era prevedibile (doc. M). La circostanza, per l’assicurazione, di aver negato la copertura indicando unicamente tali motivi non significa ancora che non ve ne siano stati altri del tutto legittimi. Nemmeno sussiste un obbligo, per l’assicurazione, di indicare nella sua risposta negativa tutte le possibili ragioni di diniego della copertura postulata, pena la loro infondatezza. Per il resto, va osservato che dinanzi al primo giudice la convenuta ha sollevato nella risposta anche tale censura (cfr. risposta, pag. 9 in mezzo).
10. L’appellante sostiene, poi, che nell’ipotesi che la clausola controversa sia interpretata nel senso attribuitole dal primo giudice, allora non si comprende quali rischi effettivamente sarebbero coperti dalla polizza (memoriale, pag. 10). A suo dire, il richiamo all’art. 56 CO sarebbe del tutto fuori luogo per delle api, poiché da un lato non vi sarebbe alcuna possibilità di adottare delle misure di sorveglianza, dall’altro sarebbe impossibile, in caso di sinistro, risalire al detentore delle medesime. Secondo l’attore ciò comporta, in definitiva, che un simile rischio non potrebbe nemmeno essere assicurato. Sebbene sia vero che il disposto summenzionato è applicabile unicamente in presenza di animali che possono essere “detenuti” (ovvero che sottostanno almeno in parte alla volontà umana), ciò è reputato essere il caso per colonie di api, cosicché il detentore di alveari rientra nel suo campo di applicazione (cfr. Schnyder in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 4ª ed., n. 7 ad art. 56 CO; Brehm, Berner Kommentar, Obligationenrecht, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Art. 41-61 OR, 4ª ed., n. 5 ad art. 56 CO). Ne consegue che l’argomentazione dell’appellante non può essere condivisa.
11. Secondo l’attore, inoltre, il primo giudice avrebbe accertato in maniera erronea che la controparte non era a conoscenza del regolamento annesso agli statuti della __________ (doc. L), secondo il quale essa ha l’obbligo di garantire, attraverso una compagnia d’assicurazioni, la copertura assicurativa dei suoi soci riguardo alla responsabilità civile per danni che questi causano a terzi in relazione all’esercizio dell’apicoltura (memoriale, pag. 12 seg.) L’attore rinvia, al riguardo, alla missiva 20 agosto 1998 di __________ a AO 1 (documenti prodotti in edizione dalla convenuta, secondo plico, foglio 3). Lo scritto in questione ha il tenore seguente: “La __________ ha conosciuto un periodo di gravi difficoltà dovute in modo preponderante alla problematica dello smercio del miele. In Direttiva della Società sono stati nominati soci che si impegnano per dare alla stessa nuovi scopi. È stata data priorità alla sistemazione delle precedenti gestioni. L’assemblea del mese di giugno ha accettato la nuova impostazione. Di conseguenza, anche gli statuti devono essere riveduti. Degli statuti fa parte anche l’assicurazione responsabilità civile, stipulata dalla Società, alla quale i soci, facoltativamente e a dipendenza della grandezza della loro attività come apicoltori, potevano aderire. A scopo cautelativo il contratto stipulato il 1.5.1997 è disdetto per il 31.12. 1998”. Dallo stesso emerge, quindi, semmai la volontà della __________ di sistemare questo punto, sicché tale documento non può assurgere a prova della tesi appellatoria. Ne consegue che anche il riferimento dell’appellante alla missiva 7 settembre 1998 di __________ __________, AO 1, a __________ __________ (documenti prodotti in edizione dalla convenuta, plico 2, foglio 1) non è pertinente ai fini del giudizio. Infatti, si tratta della risposta allo scritto 31 agosto 1998 di __________ __________, __________ __________, con il quale quest’ultimo ha significato a __________ __________, AO 1 – __________, quanto richiesto dalla __________ nella lettera 20 agosto 1998 summenzionata (documenti prodotti in edizione dalla convenuta, plico 2, foglio 2). L’attore sostiene, altresì, che la controparte non poteva in buona fede ignorare l’obbligo per la __________ di assicurare i suoi membri contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile, poiché la polizza sarebbe di “antichissima data, tanto che occorre far richiamo e risalire fino al contratto del 24 marzo 1917, di cui alla polizza collettiva n. __________ concernente l’“Assicurazione della responsabilità civile dei soci”, conformemente a quanto previsto dal mandato statutario” (appello, pag. 13 seg.). Alla clausola 1 di tale contratto è indicato che l’assicurazione concerne “la responsabilità civile, secondo il CO e il CC, che loro potesse incombere nella loro qualità di apicoltori ed in seguito a infortuni (…) di terze persone, inclusi gli impiegati dell’apicoltore stesso (…)” (documento prodotto in edizione dalla convenuta). Anche se tale polizza era nota alla convenuta, non significa ancora che il suo contenuto debba essere identico a quello del contratto d’assicurazione settembre/ottobre 2004 (doc. I). Anzi, la circostanza di aver omesso la qualità di “apicoltori” assurge a ulteriore indizio che le stesse avessero un contenuto diverso. L’attore rinvia, al riguardo, anche allo scritto 15 aprile 2008 di __________ __________, __________, a __________ __________, AO 1. Lo stesso è la risposta alla lettera 14 aprile 2008 di __________ __________, nella quale questi ha chiesto delucidazioni in merito al contenuto del colloquio avuto da __________ __________ con __________ __________ di __________, in occasione del quale secondo quest’ultimo il primo avrebbe confermato che tutti gli affiliati di __________ sarebbero al beneficio della copertura estesa. Con la lettera 15 aprile 2008 testé menzionata __________ __________ ha dichiarato che “Quanto riferito al signor __________ __________ è in effetti la mia interpretazione dello statuto, ultima pagina «Regolamenti interni __________ paragrafo 4». Questa disposizione fu ripresa dallo statuto antecedente del 1957 sul quale è riportato il contratto con la AO 1 del 24 marzo 1917” (documenti prodotti in edizione dalla convenuta, plico 14, foglio 1 e plico 15, foglio 3). Il rinvio a tale contratto è quindi riferito al contenuto del regolamento in questione e non al contratto di assicurazione di cui alla presente controversia. L’appellante conclude, al riguardo, sostenendo che la convenuta non poteva non sapere il contenuto di tale regolamento poiché desumibile dagli atti pubblici depositati presso l’Ufficio del Registro di commercio. Tuttavia, non compete alla convenuta dover verificare al momento della stipulazione di un’assicurazione gli eventuali obblighi statutari dell’assicurato. Ne consegue che anche su questo punto l’appello è respinto.
12. L’attore rinvia (appello,
pag. 12 seg.), inoltre, all’email 21 ottobre 2009 di __________ __________ a __________
__________ (documenti prodotti in edizione dalla convenuta, plico 7, foglio 1,
pag. 2), ove si fa riferimento agli apicoltori (“Imkers”): “(…) Wir sind uns gestossen auf die obengenannte Police wo wir mit einer
Prämie von
CHF 700.- alle Mitglieder der __________ im __________ versichern. Es handelt
sich hier um einen Verein mit rund 500 Mitglieder und insgesamt rund 8'000.- Bienehaus. Meiner Meinung nach müssen
wir hier etwas vornehmen, da diesen Vertrag nicht mehr so laufen darf. Gemäss
bestehende BVB sind hier alle Produkte und Imkers, sowie Bienen mitversichert!!
(…)„. Alla luce della polizza di cui al doc. I egli non
può che essersi riferito non già al deperimento dei prodotti o delle api, bensì
agli eventuali danni da queste/i causati a terzi (cfr. clausola sull’estensione
della copertura). Alla luce, come evidenziato sopra, del chiaro tenore della
clausola in questione e in assenza di altre emergenze processuali di segno
contrario, l’indicazione nell’email che gli apicoltori sono assicurati non
significa ancora che con ciò __________ __________ non volesse intendere,
seppur con una formulazione approssimativa, i proprietari di colonie d’api.
L’appellante rinvia, altresì, alle annotazioni scritte a mano sull’email 22
aprile 2009 di __________ __________ a __________ __________: “Rischio:
api, prodotti, produzione, professione/hobby” (documenti
prodotti in edizione dalla convenuta, plico 7, foglio 4). Nello scritto sul
quale esse sono state riportate il mittente ha inviato al destinatario la
richiesta per assicurare l’attività dell’associazione e dei suoi affiliati per
l’attività “dell’associazione durante le attività associative e dei membri
durante la loro attività di apicoltori”. Al riguardo, tuttavia, __________ __________
si è interrogato di che RC si tratta (“RC dell’apicoltore e RC delle api nonché
RC del prodotto??). Va ricordato che la polizza di cui alla clausola qui
controversa è stata stipulata nel settembre/ottobre 2004 (doc. I), sicché le
annotazioni alle quali l’appellante fa riferimento possono concernere la nuova
polizza prospettata nella lettera sulla quale sono state riportate. Esse non
sono quindi in alcun modo sufficienti a suffragare la tesi attorea. Nemmeno è
di aiuto all’appellante il rinvio al contenuto dell’email 21 ottobre 2009 di __________
__________ a __________ __________, con copia per conoscenza a __________ __________,
ove riferendosi alla richiesta di assicurare tutti gli affiliati alla __________
__________ __________ ha affermato che “esiste già una polizza presso la nostra
Società per questo tipo di rischio (…)” (documenti prodotti in edizione dalla
convenuta, plico 7, foglio 3). In effetti, esso è la risposta all’email 22 aprile
2009 menzionato sopra (cfr. inoltro 22 aprile 2009 per conoscenza di tale
scritto a __________ __________ da parte di __________ __________: documenti
prodotti in edizione dalla convenuta, plico 7, foglio 4). Anche su questo punto
l’appello è pertanto respinto.
13. L’attore conclude rinviando (appello, pag. 13) alla testimonianza di __________ __________, laddove questi ha affermato: “nell’ambito del rinnovo di questa polizza, sono state raccolte informazioni riguardo al numero di questi membri e alla quantità di prodotto smerciato (…) e ciò per valutare il rischio. Evidentemente il rischio si ripercuote sul premio, ricordo che, in proposito alla polizza in questione, fu chiesto un parere alla centrale di __________, e meglio al sig. __________ __________, per stabilire il premio e mi sembra che ci fu detto che lo stesso doveva aggirarsi sui fr. 8000.-/anno. Questo premio era per il rinnovo della copertura già esistente” (verbale di audizione 13 settembre 2011, pag. 2). L’appellante sembra sostenere che l’importo citato (da egli sottolineato) dimostra l’estensione della copertura nel senso da egli auspicato. Tuttavia, il riferimento a tale cifra, peraltro in assenza di termini di paragone, non è in alcun modo sufficiente ad assurgere a rango di prova della tesi attorea.
14. L’appellata invoca con la risposta l’inammissibilità dell’azione di accertamento dell’attore e la prescrizione giusta l’art. 46 cpv. 1 prima frase LCA. Su questo punto AP 1 aveva rilevato con la replica che la prescrizione era stata interrotta dall’introduzione dell’istanza di conciliazione, rinviando al relativo inc. DI2008.2411 e specificando che lo stesso era richiamato nella presente procedura (pag. 13 in alto). Sennonché tale incarto non figura agli atti. Dato l’esito del giudizio è tuttavia superfluo chinarsi su tali questioni.
15. In definitiva,
l’appello è respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art.
106 cpv. 1 CPC) e sono calcolate su un valore di causa di fr. 461'314.15 (fr.
174'415.- + fr. 28'000.- +
fr. 258'899.15), determinante anche per un eventuale ricorso in materia civile
al Tribunale federale. La tassa di giustizia è stabilita in base ai criteri
degli art. 2, 7 e 13 LTG (testo in vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità
ripetibile in favore dell’appellata è calcolata seguendo i criteri indicati
all’art. 11 del Rtar.
Per i quali motivi,
decide: 1. L’appello 11 dicembre 2013 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 8'000.-, già parzialmente anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 8'000.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).