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Incarto n. |
Lugano 8 marzo 2013/fb
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
visto l'appello 1° febbraio 2013 presentato da
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AP 1
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contro |
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la decisione di espulsione 16 gennaio 2013 (inc. SO.2012.5622) del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa a procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (espulsione di conduttore in mora) promossa nei suoi confronti il 19 dicembre 2012 da
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AO 1 AO 2 |
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premesso che con decisione 16 gennaio 2013, emanata nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale dei casi manifesti, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha accolto la domanda di espulsione della conduttrice presentata il 19 dicembre 2012 e ha posto la tassa di giustizia e le spese a carico della convenuta, tenuta a rifondere alle istanti fr. 100.- a titolo di indennità;
preso atto che AP 1 ha presentato appello il 1° febbraio 2013 contro la citata decisione pretorile, chiedendone l’annullamento per difetto di valida notificazione;
constatato che l’appellante è stata invitata il 4 febbraio 2013 a versare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- entro l’8 febbraio 2013 l’importo di fr. 200.- in garanzia delle spese processuali presumibili;
accertato che l’importo non è stato pagato entro il termine assegnato e che il 22 febbraio 2013 all’appellante è stato assegnato un secondo e ultimo termine scadente il 5 marzo 2013 per versare l’anticipo di fr. 200.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;
preso atto che nel frattempo le locatrici hanno chiesto con istanza 15 febbraio 2013 l’autorizzazione all’esecuzione anticipata della decisione 16 gennaio 2013 e che l’appellante, invitata a esprimersi il 18 febbraio 2013, non ha reagito nel termine impartitole dalla giudice delegata all’istruzione;
preso atto che l’ultimo termine di pagamento è scaduto infruttuoso il 5 marzo 2013 e che pertanto la Camera non può entrare nel merito dell’appello e deve dichiararlo inammissibile;
constatato che in tali circostanze l’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esecuzione anticipata della decisione impugnata diventa priva di oggetto;
rilevato che le spese processuali vanno a carico di chi le ha provocate, mentre non si giustifica di attribuire spese ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è stato notificato per la risposta;
considerato che il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 64'800.-, come accertato dal Pretore, e che nella commisurazione delle spese giudiziarie di appello si tiene conto dell’inammissibilità del gravame;
ricordato che un ricorso al Tribunale federale non ha effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF), riservata una diversa decisione da parte del giudice dell’istruzione (art. 103 cpv. 3 LTF);
decide: 1. L'appello 1° febbraio 2013 di AP 1 è inammissibile per mancato versamento dell'anticipo.
2. L’istanza 15 febbraio 2013 delle appellate è priva di oggetto.
3. Le spese processuali dell’appello per complessivi fr. 100.- sono poste a carico di AP 1. Non si attribuiscono ripetibili.
4. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).