Incarto n.
12.2013.24

Lugano

9 dicembre 2014/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.16 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 17 febbraio 2005 da

 

 

 AO 1

 AO 2

tutti rappr. dall’ RA 2

 

 

contro

 

 

 AP 1

 AP 2

tutti rappr. dall’ RA 1

 

 

 

 

con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto AP 1 al pagamento di fr. 145’000.- (meno i debiti comprovati e giustificati pagati ed esistenti al momento della chiusura della liquidazione della società C__________ __________, ovvero il saldo netto di liquidazione di detta società di pertinenza degli azionisti-correntisti) oltre interessi al 5% dal 9 febbraio 1999, la condanna della convenuta AP 2 al pagamento di fr. 24’000.- oltre interessi al 5% dal 17 febbraio 2005, la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 205'406.- oltre interessi al 5% dal 30 gennaio 2000 e il rigetto in via definitiva dell’eventuale opposizione al PE n. …, ritenuto che in sede conclusionale hanno poi modificato le loro richieste nel senso della condanna del convenuto AP 1 al pagamento di fr. 10'668.- oltre interessi al 5% dal 17 febbraio 2005 e della condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 206'797.95, o in subordine di fr. 200'297.95, oltre interessi al 5% pure dal 17 febbraio 2005;

 

domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna degli attori in solido al pagamento di fr. 65'253.15 oltre interessi al 9% dal 1° settembre 2003, domanda cui la controparte si è opposta; 

 

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 7 gennaio 2013, con cui ha parzialmente accolto la petizione, nel senso della condanna del convenuto AP 1 al pagamento all’attore AO 1 di fr. 4'253.50 oltre interessi al 5% dal 17 febbraio 2005 e della condanna dei convenuti in solido al pagamento all’attore AO 1 di fr. 180’072.95 oltre interessi al 5% pure dal 17 febbraio 2005, ed ha respinto la domanda riconvenzionale;

 

appellanti i convenuti con atto di appello 7 febbraio 2013, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e, in via subordinata, nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre gli attori con risposta 22 marzo 2013 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                             1.  Nel corso del 1991 C__________ __________, società svizzera avente per scopo l’acquisto, l’amministrazione, la gestione e la mediazione di beni immobili (cfr. doc. B1), ha acquistato l’appartamento n. __________ di 3 ½ locali (con cantina) di cui al mappale n. __________ RFD di __________, corrispondente alla quota di comproprietà di __________ del fondo base n. __________ RFD di quel medesimo Comune (ritenuto però che l’autorità LAFE le aveva allora imposto l’onere di inoltrare una domanda di accertamento del non-assoggettamento in caso di modifica dei rapporti di finanziamento e di partecipazione, cfr. doc. I° rich.). La società, dopo aver provveduto nel dicembre 1996, grazie all’intervento di AO 1, figlio di AO 2, entrambi cittadini italiani residenti in Italia, alla nomina di un nuovo amministratore unico nella persona del cittadino svizzero AP 1, nel luglio 1997 è stata posta in liquidazione, con conseguente nomina di quest’ultimo a liquidatore, e nel settembre 1999 è quindi stata cancellata dal Registro di commercio (cfr. doc. B1). 

                                  Nel frattempo, nel settembre 1997 (doc. C), essa ha venduto l’appartamento di __________ a AP 2, società svizzera avente per scopo la promozione, l’effettuazione e la conduzione di operazioni commerciali e immobiliari in Svizzera e all’estero, ad un prezzo di fr. 515'000.-, di cui fr. 370'000.- quale assunzione del debito ipotecario e fr. 145'000.- da pagarsi (ma poi mai pagati) secondo un non meglio precisato “accordo separato”. L’immobile è quindi stato rivenduto, nel dicembre 2002 (doc. H), previo accordo dell’autorità LAFE, alla cittadina italiana __________, per l’importo di fr. 600'000.-, di cui fr. 310'000.- quale assunzione del debito ipotecario e fr. 290'000.- con un pagamento secondo altre modalità.

 

 

                             2.  Con petizione 17 febbraio 2005 AO 1 e AO 2 hanno convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud AP 1 e AP 2 per ottenere la loro condanna, in parte separatamente e in parte in solido, al pagamento di un importo complessivo di fr. 374'406.- più interessi ed accessori, domanda poi ridotta e modificata in sede conclusionale nel senso della condanna del convenuto AP 1 al pagamento di fr. 10'668.- oltre interessi e della condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 206'797.95, o in subordine di fr. 200'297.95, oltre interessi. La prima pretesa è stata formulata a liquidazione degli asseriti rapporti contrattuali di dare/avere inerenti la gestione e l’amministrazione di C__________ __________ (a cui era intestato l’appartamento di __________) da parte del convenuto AP 1, la seconda a liquidazione degli asseriti rapporti contrattuali di dare/avere relativi all’intestazione fiduciaria dell’appartamento alla convenuta AP 2, società di cui lo stesso era azionista e amministratore unico.

                                  I convenuti si sono opposti alla petizione e, per il denegato caso in cui gli attori fossero stati gli effettivi azionisti di C__________ __________ __________, hanno chiesto in via riconvenzionale la loro condanna in solido al pagamento di fr. 65'253.15 oltre interessi a liquidazione dei rapporti di dare/avere relativi alla sua amministrazione.

 

 

                             3.  Il Pretore, con la sentenza 7 gennaio 2013 qui oggetto di impugnativa, ha parzialmente accolto la petizione, nel senso della condanna del convenuto AP 1 al pagamento all’attore AO 1 di fr. 4'253.50 oltre interessi e della condanna dei convenuti in solido al pagamento all’attore AO 1 di fr. 180’072.95 oltre interessi, ed ha respinto la domanda riconvenzionale. Statuita l’ammissibilità della mutazione dell’azione intervenuta in sede conclusionale e riconosciuta la legittimazione attiva unicamente all’attore AO 1, il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che nell’ambito dei rapporti di dare/avere inerenti l’amministrazione di C__________ __________ ad opera del convenuto AP 1 quest’ultimo poteva vantare crediti di fr. 43'993.55 (fr. 6'000.- onorario per mandato d’amministrazione, fr. 37'993.55 rimborso spese anticipate riconosciute dalla controparte) a fronte di debiti per fr. 48'247.05 (anticipi a copertura delle spese), mentre che nell’ambito dei rapporti di dare/avere relativi alla gestione fiduciaria dell’appartamento da parte della convenuta AP 2 risultavano crediti a favore di quest’ultima e del convenuto AP 1 per fr. 298'733.15 (fr. 24'000.- onorario per intestazione fiduciaria, fr. 245'236.10 rimborso spese anticipate riconosciute dalla controparte, fr. 6'500.- rimborso fattura anticipata dell’avv. __________, fr. 20'497.05 oneri fiscali caricati alla convenuta AP 2 e fattura avv. __________, fr. 2'500.- rimborso spese di trasferta) e debiti per fr. 478'806.10 (fr. 188'906.10 acconti versati, fr. 289'900.- saldo della compravendita). Nell’ambito della domanda riconvenzionale, esclusa la legittimazione passiva dell’attrice AO 2, nulla poteva invece essere riconosciuto ai convenuti, non essendovi da un lato alcun saldo a loro favore dalla liquidazione dei rapporti di dare/avere tra le parti e non essendo dall’altro stati provati l’esistenza di eventuali loro crediti relativi all’amministrazione di altre società, né il conferimento di un incarico in tal senso da parte dell’attore AO 1.

 

 

                             4.  Con l’appello 7 febbraio 2013 che qui ci occupa, avversato dagli attori con risposta 22 marzo 2013, i convenuti chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e, in via subordinata, nel denegato caso in cui gli attori fossero risultati essere gli azionisti di C__________ __________, di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale.

 

 

                             5.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

 

 

                             6.  Nella sentenza, per quanto qui interessa, il Pretore ha anzitutto rilevato che, oltre alle pretese oggetto della domanda riconvenzionale (poi disattese), parte delle pretese fatte valere con la petizione, segnatamente la richiesta di versamento del saldo di liquidazione di C__________ __________ (poi rigettata) e quella di rifusione del saldo di compravendita dell’appartamento (poi ammessa), trovavano fondamento nell’asserita qualità di azionisti della stessa degli attori, mentre che le rimanenti (poi parzialmente riconosciute) si fondavano su due contratti di mandato da loro conferiti, e meglio quello avente per oggetto l’amministrazione di quella società e quello relativo alla gestione fiduciaria dell’appartamento da parte della convenuta AP 2. Egli ha in seguito osservato che la qualità di azionista del (solo) attore AO 1 risultava dal fatto che le azioni nominative della società C__________ __________, poi girate in bianco, erano state detenute per conto dello stesso in qualità di portatore (cfr. doc. A) - poco importando al proposito i rapporti fiduciari intercorsi tra lui e M__________ __________ (cittadino svizzero menzionato su gran parte dei titoli nominativi, accanto ad altri due cittadini svizzeri) - e dal fatto che alcuni testimoni avevano confermato quella sua titolarità (testi __________ p. 1 e __________), ritenuto che il fatto che il trasferimento a lui delle azioni potesse essere contrario alla LAFE (siccome avvenuto senza disporre della necessaria autorizzazione) non era concretamente tale da far decadere la sua proprietà su quei titoli, dato che né le parti né le autorità preposte avevano provveduto nel termine di prescrizione a reclamare la restituzione delle reciproche prestazioni ai sensi degli art. 26 e 27 LAFE. Quanto alla qualifica di mandante del (solo) attore AO 1 nei due contratti di mandato - accordi la cui esistenza non era di per sé nemmeno stata contestata - avente per oggetto l’amministrazione di C__________ __________ rispettivamente volto alla gestione fiduciaria dell’appartamento da parte della convenuta AP 2, la stessa era stata dimostrata, oltre che dalla sua qualità di azionista, dal fatto che egli fosse l’unica persona coinvolta in detto negozio giuridico (doc. A e testi __________ p. 3, __________ p. 3 e __________ ad domanda 4 rispettivamente testi __________ ad domanda 12 e __________ p. 1).

                                  In questa sede i convenuti ritengono che tutte le pretese degli attori traevano “ovviamente” il loro fondamento nell’asserita loro qualità di azionisti di C__________ __________, sennonché a costoro, ed in particolare anche all’attore AO 1 (e non solo all’attrice AO 2), non poteva essere riconosciuta la qualità di azionista, spettante semmai, anche in base alle norme sulla rappresentanza, a M__________ __________: essi evidenziano che negli allegati preliminari la controparte nemmeno aveva asserito esplicitamente (ma solo in modo implicito, dando la circostanza per “sottointesa”) di essere stata azionista della società; osservano che il fatto che il trasferimento all’attore AO 1 delle azioni potesse essere contrario alla LAFE e con ciò nullo escludeva che egli potesse essere diventato proprietario di quei titoli; e rilevano che nemmeno le altre prove menzionate dal Pretore (doc. A, testi __________, __________ e __________) erano atte a dimostrare la sua qualità di azionista. I convenuti contestano inoltre che l’attore AO 1 potesse prevalersi dell’esistenza di un eventuale contratto di mandato autonomo ed avulso dalla sua qualità di azionista: essi evidenziano che mai gli attori avevano addotto negli allegati preliminari, né tanto meno dimostrato l’esistenza di un tale contratto; ritengono che lo stesso sarebbe stato illecito, siccome finalizzato all’aggiramento della LAFE, e con ciò nullo; rilevano come la posizione di mandante nemmeno sarebbe spettata all’attore AO 1 ma a M__________ __________; sostengono che nell’ambito dell’eventuale mandato d’amministrazione e di gestione fiduciaria dell’appartamento legittimata attivamente sarebbe stata unicamente la società C__________ __________ direttamente danneggiata, nel frattempo però stralciata dal Registro di commercio, o l’azionista; e aggiungono che ogni credito della controparte sarebbe prescritto. Per questi motivi essi ritengono infine fondata la domanda riconvenzionale.

                                  Delle argomentazioni degli attori si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

                             7.  Con la prima serie di censure i convenuti ribadiscono che l’attore AO 1 non era mai stato l’azionista di C__________ __________, per cui allo stesso non poteva essere riconosciuta la legittimazione attiva, ciò che imponeva la reiezione della petizione nella misura in cui era stata da lui promossa (e non solo nella misura in cui era stata inoltrata dall’attrice AO 2, a cui il Pretore aveva negato la legittimazione attiva, senza che il relativo giudizio fosse stato censurato dalle parti).

 

 

                           7.1  Il Pretore ha ritenuto che la qualità di azionista di C__________ __________ era rilevante solo per due pretese vantate dagli attori, per la richiesta di versamento del saldo di liquidazione della società e per quella volta alla rifusione del saldo di compravendita dell’appartamento. In questa sede i convenuti pretendono invece che tutte le pretese attoree si basavano sulla loro qualità di azionisti della società, mentre gli attori sono del parere che nessuna di esse traesse il suo fondamento da tale qualità.

                                  L’esame delle pretese attoree qui ancora litigiose - esclusa dunque la domanda di versamento del saldo di liquidazione di quella società, che è stata comunque disattesa dal Pretore per altre ragioni, qui non censurate - permette di concludere che le stesse, costituite in sostanza dal rimborso di anticipi forniti alla società C__________ __________ a copertura delle spese di amministrazione della stessa e dell’appartamento (fr. 48'247.05), dal rimborso di acconti versati alla convenuta AP 2 a copertura delle spese di amministrazione di quest’ultima e dell’appartamento (fr. 188'906.10) e dal saldo della vendita dell’appartamento a terzi da parte di quest’ultima (fr. 289'900.-), non erano fondate necessariamente sulla qualità di azionista di C__________ __________, ma su altri rapporti giuridici (cfr. infra, consid. 8). Detto altrimenti, nessuna norma di legge, del resto neppure menzionata dai convenuti, faceva sì che quelle pretese, oltretutto in larga parte riferite alla convenuta AP 2, dovessero senz’altro essere di spettanza dell’azionista di una delle società così coinvolte, tanto meno poi dell’azionista di C__________ __________. La questione della titolarità delle azioni di quest’ultima società non è pertanto decisiva per l’esito della lite.

 

 

                           7.2  In tali circostanze non è necessario accertare se la qualità di azionista di C__________ __________ andasse riconosciuta a M__________ __________, persona inizialmente menzionata su 48 delle 50 azioni nominative (cfr. doc. 9; cfr. atto di costituzione di C__________ __________ nel plico doc. I° rich.), oppure all’attore AO 1, per conto del quale quei titoli nominativi, poi girati in bianco (cfr. doc. 9 a retro), erano asseritamente (cfr. duplica riconvenzionale p. 3) poi stati detenuti in qualità di portatore fiduciario dal convenuto AP 1 (cfr. doc. A, teste __________ ad controdomanda 4), accertamento questo che non potrebbe a sua volta prescindere dal chiarire se il fatto che la girata in bianco delle azioni all’attore AO 1 potesse essere contraria alla LAFE (siccome avvenuta senza disporre della necessaria autorizzazione) fosse in concreto tale da far decadere la sua proprietà sui titoli a favore del precedente proprietario indicato nominativamente.

                               

 

                             8.  Con la seconda serie di censure i convenuti contestano che l’attore AO 1 potesse fondare le sue pretese, ritenute prescritte, su due eventuali contratti di mandato autonomi ed avulsi dalla sua qualità di azionista (segnatamente quello avente per oggetto l’amministrazione della società C__________ __________, intestataria dell’appartamento, e quello relativo alla gestione fiduciaria dell’appartamento da parte della convenuta AP 2), mai addotti, non provati e comunque nulli, che del resto nemmeno gli attribuivano la relativa legittimazione attiva.

 

 

                           8.1  La censura secondo cui gli attori mai avrebbero preteso negli allegati preliminari l’esistenza di questi due contratti è infondata.

                                  L’esistenza del mandato avente per oggetto l’amministrazione da parte del convenuto AP 1 della società C__________ __________, ivi compreso del suo appartamento a __________ (che pacificamente ne costituiva l’unico attivo), è in effetti stata addotta in petizione (p. 1 segg., 5 e 9) e in replica (p. 3).

                                  L’esistenza del mandato relativo alla gestione fiduciaria dell’appartamento da parte della convenuta AP 2 - comprensivo dell’ulteriore accordo secondo cui quella società, invece di pagare il saldo del prezzo di acquisto di fr. 145'000.-, avrebbe dovuto corrispondere al mandante il maggior importo ricavato dalla successiva rivendita del bene immobile (e meglio l’importo eccedente l’onere ipotecario assunto dal futuro acquirente) - è stata per contro evocata nell’allegato petizionale (p. 4, 5, 6 seg. e 9 seg.) e in replica (p. 9 e 10).

 

 

                           8.2  Pure infondata è la censura secondo cui l’esistenza di questi due contratti, qualificabili come mandati (sul mandato di consigliere d’amministrazione, cfr. in particolare II CCA 16 giugno 2010 inc. n. 12.2009.104), non sarebbe stata sufficientemente dimostrata.

                                  I convenuti hanno pacificamente ammesso negli allegati preliminari che il convenuto AP 1 avesse a suo tempo assunto l’incarico di amministrare la società C__________ __________, ivi compreso l’appartamento a lei intestato (risposta p. 3 segg., duplica p. 2, 3 segg., conclusioni p. 2 segg.), sicché il tema non necessita di essere approfondito. Anche in questa sede essi ribadiscono del resto questa circostanza, aggiungendo tuttavia per la prima volta - e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) - che in quell’incarico non poteva essere intravisto “alcun contratto di mandato speciale che vada oltre quello che lega gli azionisti (recte: la società anonima) ed il proprio amministratore” (appello p. 18), aggiunta questa che, per quanto comprensibile, neppure sembra comunque escludere l’esistenza di un contratto, che ha in ogni caso trovato puntuale conferma in sede istruttoria (cfr. teste __________ ad controdomanda 4, __________ p. 3).

                                  L’esistenza del mandato relativo alla gestione fiduciaria dell’appartamento da parte della convenuta AP 2 - comprensivo dell’ulteriore accordo secondo cui il maggior prezzo di vendita dell’appartamento sarebbe poi stato riversato al mandante (nei termini di cui si è detto) - è stata a sua volta ammessa dai convenuti (risposta p. 5 segg. e 10 seg., duplica p. 9 seg., conclusioni p. 5 seg. e 10) ed ha in ogni caso trovato conferma anche in sede istruttoria (cfr. doc. 18, teste __________ ad domanda 10, 13 e 14).

 

 

                           8.3  I convenuti ritengono poi che la posizione di mandante nei due eventuali contratti sarebbe spettata a M__________ __________ e non all’attore AO 1, a cui difettava nuovamente la necessaria legittimazione attiva. La censura è ancora una volta infondata.

                                  I convenuti hanno pacificamente ammesso negli allegati preliminari che l’incarico di amministrare la società C__________ __________, con l’appartamento a lei intestato, era stato conferito, tramite l’attore AO 1, dall’azionista della società, da essi individuato in M__________ __________ (duplica p. 3), oppure per conto di quest’ultimo (risposta p. 2 segg., duplica p. 2 segg.). In tal modo essi hanno innanzitutto escluso che quell’incarico possa essere stato conferito direttamente dalla società. Contrariamente a quanto preteso dai convenuti, nulla permette poi di ritenere o dimostra che l’incarico possa essere stato conferito direttamente da M__________ __________, questi non essendo mai entrato in contatto con il convenuto AP 1. Essi, gravati del relativo onere della prova (art. 8 CC), non hanno infine indicato in questa sede alcuna prova a sostegno del fatto che l’incarico sia stato conferito in rappresentanza di M__________ __________, e in ogni caso nulla agli atti prova che l’attore AO 1, oltretutto l’unica persona coinvolta nell’affare con il convenuto AP 1 (come già rilevato dal Pretore sulla base delle prove risultanti dall’istruttoria, senza che tale assunto sia stato puntualmente censurato in questa sede, non bastando al proposito e non essendo comunque vero che lo stesso sarebbe “del tutto impertinente”), abbia nell’occasione agito a nome e per conto di terzi (negli allegati preliminari i convenuti si erano del resto in larga misura limitati ad indicare, senza per altro averlo provato, che egli avrebbe agito solo “per conto” dell’azionista) ed in particolare di M__________ __________, che neppure è stato menzionato come possibile mandante dai testimoni assunti; anzi proprio il fatto che al convenuto AP 1 fossero state consegnate in deposito le azioni nominative della società (per lo più a nome di M__________ __________), munite di girata in bianco, indiziava per l’assenza di qualsiasi coinvolgimento di quest’ultimo.

                                  Analoghe considerazioni possono essere fatte anche per quanto riguarda il mandato relativo alla gestione fiduciaria dell’appartamento da parte della convenuta AP 2 - comprensivo dell’accordo secondo cui il maggior prezzo di vendita del bene immobile sarebbe poi stato riversato al mandante (nei termini precisati sopra) -, che per i convenuti era a sua volta stato conferito, tramite l’attore AO 1, dall’azionista della società, da essi individuato sempre in M__________ __________, oppure per conto di quest’ultimo (risposta p. 2 e 5 segg., duplica p. 9 seg.). Anche in questo caso, nulla permette in effetti di ritenere che l’incarico possa essere stato conferito direttamente da M__________ __________, mai entrato in contatto con il convenuto AP 1 o con la convenuta AP 2. Ed anche qui i convenuti, gravati dell’onere della prova, non hanno addotto in questa sede alcuna prova a sostegno del fatto che l’incarico sia stato conferito in rappresentanza di M__________ __________, e comunque nulla agli atti prova che l’attore AO 1, unica persona intervenuta nell’affare (come già rilevato dal Pretore sulla base delle prove risultanti dall’istruttoria, non censurate in questa sede), abbia nell’occasione agito a nome e per conto di terzi ed in particolare di M__________ __________, che neppure è stato menzionato come possibile mandante dai testimoni sentiti.

 

 

                           8.4  I convenuti, sempre allo scopo di negare la legittimazione attiva dell’attore AO 1, sostengono inoltre che in base agli art. 754 segg. CO le pretese derivanti dall’amministrazione di una società anonima, in concreto da quella di C__________ __________, avrebbero in ogni caso dovuto essere azionate dalla società direttamente danneggiata, nel frattempo però stralciata dal Registro di commercio, oppure dall’azionista danneggiato. La censura è infondata. La dottrina ha in effetti già avuto modo di stabilire che la responsabilità di cui all’art. 754 segg. CO è data a prescindere dall’esistenza di un rapporto contrattuale tra l’organo della società, la società stessa o terzi, ritenuto che in ogni caso  le pretese contrattuali coesistono accanto alla responsabilità prevista dalla disposizione legale (Widmer/Gericke/Waller, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 5 vor art. 754-761 CO).

 

 

                           8.5  I convenuti ritengono infine che i contratti di mandato eventualmente venuti in essere sarebbero stati in ogni caso illeciti, siccome finalizzati all’aggiramento della LAFE, e con ciò nulli, aggiungendo poi che in tale ipotesi ogni eventuale credito della controparte sarebbe prescritto. La censura è infondata.

                                 

 

                        8.5.1  Contrariamente a quanto ritenuto dai convenuti, i due mandati sui quali sono fondate le pretese di causa, quello volto all’amministrazione della società C__________ __________, ivi compreso l’appartamento a lei intestato, rispettivamente quello finalizzato alla gestione dell’appartamento da parte di AP 2 (con l’ulteriore accordo secondo cui il maggior prezzo di vendita del bene immobile sarebbe poi stato riversato al mandante nei termini già precisati), non hanno per oggetto una cosa impossibile, contraria alla legge od ai buoni costumi, e non possono pertanto essere considerati nulli ai sensi degli art. 19 e 20 CO (come in particolare stabilito dall’art. 26 cpv. 2-4 LAFE): l’obiettivo (lecito) del primo mandato era in effetti, né più né meno, quello di cambiare l’amministratore della società C__________ __________ (teste __________ p. 2) fino all’auspicata vendita dell’appartamento; lo scopo (pure lecito) del secondo mandato era invece quello di liquidare quella società, la cui gestione risultava troppo onerosa (risposta p. 5 e 10, conclusioni p. 5), e di continuare a lavorare con il medesimo amministratore, ora tramite una sua società. Nonostante siano stati conclusi temporalmente dopo l’effettuazione di operazioni (da una parte la girata in bianco delle azioni nominative di C__________ __________ all’attore AO 1 e il trasferimento delle stesse a titolo fiduciario al convenuto AP 1, rispettivamente dall’altra la vendita dell’appartamento fiduciariamente alla convenuta AP 2) dubbie in base alla LAFE (segnatamente ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. d, e e g LAFE; in particolare, sui negozi fiduciari effettuati in ambito LAFE, cfr. pure DTF 113 Ib 289 consid. 4a; TF 4 maggio 2004 2A.510/2003 consid. 2), essi non erano dunque volti ad aggirare le disposizioni di ordine pubblico della LAFE. Ma se anche, per ipotesi, si volesse ammettere che la conclusione del primo mandato costituiva il tassello di un unico “accordo” comprendente pure l’effettuazione di alcune operazioni dubbie in base alla LAFE (la girata in bianco delle azioni nominative di C__________ __________ all’attore AO 1 e il trasferimento delle stesse a titolo fiduciario al convenuto AP 1), rispettivamente che la conclusione del secondo mandato costituiva il tassello di un ulteriore unico “accordo” comprendente pure l’effettuazione di altre operazioni dubbie (la vendita dell’appartamento fiduciariamente alla convenuta AP 2), la soluzione non sarebbe stata diversa, l’applicazione dell’art. 20 cpv. 2 CO imponendo in tal caso, ove il contratto fosse viziato solo in alcune parti, di ritenere nulle solo queste ultime, ossia le operazioni dubbie, non potendosi ammettere che senza la parte nulla il mandato volto sostanzialmente all’amministrazione dell’immobile non sarebbe stato concluso (cfr. in ogni caso quanto si dirà al prossimo considerando).

                                  In tali circostanze, non è necessario esaminare se ogni credito degli attori potesse essere eventualmente prescritto, la relativa eccezione essendo stata sollevata dai convenuti unicamente per il caso in cui la nullità dei mandati avesse trovato conferma. L’eccezione di prescrizione, non esaminabile d’ufficio (art. 142 CO), sarebbe stata in ogni caso destinata all’insuccesso, essendo stata sollevata, in manifesta violazione della massima eventuale (art. 78 CPC/TI), per la prima volta, e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), solo in questa sede.

                                 

 

                        8.5.2  Ad ogni buon conto l’esito della lite non sarebbe stato - per i convenuti - più favorevole nemmeno nel caso in cui, per ipotesi, si volesse ammettere l’illiceità e dunque la nullità (gli attori non potendosi in effetti prevalere del fatto che l’operato della controparte potesse eventualmente essere costitutivo di un abuso di diritto, cfr. DTF 109 II 428 consid. 2; Kolly, L’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger - Aspects de droit privé de la Lex Friedrich, in: Journées du droit de la construction 1987 p. 135 e 145) dei due “accordi” ai quali si è accennato sopra (entrambi comprendenti l’effettuazione di operazioni dubbie in base alla LAFE e il conferimento di un mandato di amministrazione dell’appartamento), ritenuto che ciò comporterebbe di principio che le prestazioni non ancora fornite non potrebbero essere pretese e quelle già effettuate andrebbero restituite, quelle in denaro in base alle norme sull’indebito arricchimento e quelle in natura in virtù delle norme sulla rivendicazione della proprietà (DTF 129 III 320 consid. 7.1.1, 132 III 242 consid. 4.1, 134 III 438 consid. 2.4; cfr. in particolare, per le conseguenze della nullità in ambito LAFE, art. 26 cpv. 4 LAFE; Mühlebach/Geissmann, Lex F. - Kommentar zum Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland, n. 10 ad art. 26 LAFE; Kolly, op. cit., p. 135 segg.), fatti salvi eventuali casi particolari - come ad esempio qualora la restituzione in natura non sia più possibile (DTF 129 III 320 consid. 7.1.2, 134 III 438 consid. 2.4, ove gli effetti della nullità sono stati riconosciuti ex nunc, ossia come quelli di una disdetta, anziché ex tunc) - in cui tale soluzione non risulterebbe adeguata (cfr. Huguenin, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 55 e 57 ad art. 19/20 CO; Guillod/Steffen, Commentaire Romand, n. 93 e 97 segg. ad art. 19 e 20 CO; II CCA 15 novembre 2012 inc. n. 12.2011.25). In effetti, in conseguenza dell’annullamento del primo accordo - per intenderci quello relativo all’amministrazione fiduciaria della società C__________ __________ - il convenuto AP 1, non essendo più possibile una restituzione in natura delle azioni di C__________ __________ a seguito dello stralcio della società dal Registro di commercio nel frattempo intervenuto, dovrebbe rifondere alla controparte gli anticipi ricevuti (fr. 48'247.05) e potrebbe pretendere da lei il pagamento dell’onorario (fr. 6'000.-) e il rimborso delle spese anticipate (fr. 37'993.55), con la conseguenza che il suo debito complessivo corrisponderebbe proprio a quello riconosciuto dal Pretore (di fr. 4'253.50); mentre in conseguenza dell’annullamento del secondo accordo - quello relativo alla vendita dell’appartamento alla convenuta AP 2 ed alla sua amministrazione da parte della stessa (con l’ulteriore accordo secondo cui il maggior prezzo di vendita del bene immobile sarebbe poi stato riversato al mandante) - i convenuti, non essendo più possibile una restituzione in natura dell’appartamento nel frattempo acquistato in buona fede da __________, dovrebbero rifondere alla controparte gli acconti ricevuti (fr. 188'906.10) e il maggior prezzo della vendita (fr. 289’900.-) e potrebbero pretendere da lei il pagamento dell’onorario (fr. 24'000.-), il rimborso delle spese anticipate (fr. 245'236.10), il rimborso della fattura dell’avv. __________ (fr. 6'500.-), il rimborso degli oneri fiscali caricati alla convenuta AP 2 (fr. 20'497.05) ed il rimborso delle spese di trasferta (fr. 2'500.-), con la conseguenza che il loro debito complessivo corrisponderebbe nuovamente a quello riconosciuto dal Pretore (di fr. 180’072.95).   

 

                               

                             9.  La richiesta dei convenuti di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda riconvenzionale, ossia di condannare in solido gli attori al pagamento di fr. 65'253.15 (risultanti dal conteggio di cui al doc. 8) oltre interessi al 9%, deve a sua volta essere disattesa. Essa è innanzitutto irricevibile nella misura in cui è rivolta nei confronti dell’attrice AO 2, ritenuto che in questa sede essi, venendo meno al loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non hanno censurato l’assunto pretorile che le aveva negato la legittimazione passiva. Essa dev’essere in ogni caso disattesa anche nella misura in cui è rivolta nei confronti dell’attore AO 1: a parte il fatto che in questa sede i convenuti, nuovamente in violazione del loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non hanno assolutamente censurato l’assunto pretorile secondo cui non erano stati provati l’esistenza di eventuali loro crediti relativi all’amministrazione di altre società contenuti nel doc. 8 (fr. 14'968.90 con riferimento a __________ e fr. 20'480.35 con riferimento a __________, come del resto ammesso a p. 9 della risposta), il conferimento di un incarico in tal senso da parte dell’attore AO 1 e il tasso d’interesse del 9%, e neppure hanno spiegato per quali ragioni di fatto e di diritto fosse errata la conclusione del Pretore secondo cui il conteggio contenuto in quel documento - che, contrariamente a quanto da loro sostenuto, era stato oggetto di puntuale contestazione da parte degli attori negli allegati preliminari (cfr. replica p. 8 e 11, risposta riconvenzionale p. 2, duplica riconvenzionale p. 2 segg.; si aggiunga che il conteggio di cui al doc. L, sostanzialmente analogo al doc. 8, da cui differisce per un importo complessivo di soli fr. 7'865.15 [relativo alla sola posizione “interessi”], era a sua volta stato contestato a p. 5, 6, 7 e 8 segg. della petizione e a p. 6 della replica) - doveva in realtà essere corretto nel senso dell’attribuzione a favore della controparte di complessivi fr. 184'326.45 (fr. 180’072.95 + fr. 4'253.50), si osserva in effetti che, alla luce di quanto si è visto, non esiste né potrebbe in ogni caso esistere alcun saldo a loro favore dalla liquidazione dei rapporti di dare/avere tra le parti. In tali circostanze nemmeno è necessario esaminare se l’attore AO 1 fosse effettivamente stato l’azionista di C__________ __________, circostanza per altro contestata dagli stessi convenuti, e disponesse con ciò della legittimazione passiva.

 

 

                           10.  Ne discende che l’appello dei convenuti deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 249'579.60 (fr. 184'326.45 per la petizione e fr. 65'253.15 per la domanda riconvenzionale), seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Tenuto conto della difficoltà della lite e dell’estensione delle relative allegazioni esposte dagli attori con la risposta all’appello, le ripetibili inerenti l’appello sulla petizione possono pertanto essere quantificate in fr. 6’500.- (art. 11 cpv. 1 e 2 Rtar [percentuale media del 7.5% poi ridotta al 45%], a fronte dei fr. 10’000.- richiesti dagli attori applicando il massimo della tariffa), mentre quelle concernenti l’appello sulla domanda riconvenzionale possono essere determinate in fr. 1’600.- (art. 11 cpv. 1 e 2 Rtar [percentuale minima dell’8% poi ridotta al 30%], a fronte dei fr. 3'600.- richiesti dagli attori).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

 

 

decide:

 

 

                              I.  L’appello 7 febbraio 2013 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

 

                             II.  Gli oneri processuali di fr. 6’000.- sono a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 6’500.- all’appellato AO 1 per ripetibili relative all’appello sulla petizione e fr. 1’600.- agli appellati per ripetibili relative all’appello sulla domanda riconvenzionale.

                                 

 

                            III.  Notificazione:

 

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                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                      Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).