Incarto n.
12.2013.25

Lugano

11 novembre 2014/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2009.142 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 17 agosto 2009 da

 

 

AO 1

AO 2

tutti rappr. dall’ RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

 

con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9'084.20, importo aumentato a fr. 14'166.05 in sede di conclusioni, oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2007, nonché la cancellazione dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori annotata in via provvisoria sulla PPP no. __________ di cui al fondo base part. no. __________ RFD di __________ per l’importo di fr. 24'786.85 oltre interessi a seguito della decisione 25 aprile 2007 del Pretore del Distretto di __________;

 

domanda avversata dalla convenuta che ha chiesto con risposta e azione riconvenzionale, in via principale, la limitazione dell’istruttoria all’accertamento dell’intempestività della notifica dei difetti e, in via subordinata, la reiezione integrale della petizione nonché, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento di fr. 24'786.85, oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2007, e l’iscrizione definitiva per tale importo dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori;

 

richieste sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 15 gennaio 2013, accogliendo la petizione limitatamente all’importo di fr. 2'295.-, oltre interessi, ordinando la conseguente cancellazione dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori precedentemente iscritta in via provvisoria sulla PPP no. __________ del fondo base __________ RFD di __________ e respingendo integralmente la domanda riconvenzionale;

 

appellante la convenuta con atto di appello 12 febbraio 2013 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione e accogliere integralmente l’azione riconvenzionale, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;

 

mentre con risposta 10 aprile 2013 gli attori postulano la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

 

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  AO 1 e AO 2 sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno della PPP no. __________ del fondo base no. __________ RFD di __________ (inc. DI.2007.114 richiamato; doc. B). Il 21 dicembre 2006 essi hanno sottoscritto con la AP 1 un’offerta per l’esecuzione di un pavimento in resina epossidica da realizzare nell’abitazione di loro proprietà sita sulla particella sopraccitata per un importo complessivo di fr. 19'731.75, IVA inclusa (doc. B). L’opera è stata consegnata il 29 gennaio 2007 (petizione, pag. 2, risposta, pag. 3). Il 14 febbraio 2007 è avvenuto un sopralluogo presso l’appartamento di AO 1 e AO 2 alla presenza di __________ F__________, amministratore unico della AP 1, e __________ M__________, gerente della ditta che aveva fornito il materiale per la realizzazione del rivestimento del pavimento, poiché quest’ultimo presentava dei graffi (replica 21 gennaio 2010, pag. 4, duplica 23 febbraio 2010, pag. 4, doc. C). Il 16 febbraio 2007 la società ha inviato a AO 1 e AO 2 la fattura per le opere eseguite di complessivi fr. 24'786.85 IVA inclusa, da saldare nel termine di 30 giorni (doc. C). Con scritto 8 marzo 2007 i committenti si sono opposti al pagamento, sostenendo l’esistenza di difetti (doc. D).

 

                            B.  In data 25 aprile 2007 il Pretore ha accolto in via supercautelare l’istanza della AP 1 volta all’annotazione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori sulla PPP no. __________ del fondo base part. no. __________ RFD di __________ per l’importo di fr. 24'786.85 oltre interessi legali. In occasione dell’udienza 11 giugno 2007 le parti, al fine di trovare una soluzione transattiva alla vertenza, hanno convenuto la designazione di un perito giudiziario specialista nel campo delle resine, precisando che la stessa sarebbe stata valida in un’eventuale causa di merito. La perizia è stata prodotta il 7 febbraio 2008 e completata dal rapporto di delucidazione del 21 gennaio 2009 (inc. DI.2007.114 richiamato della Pretura del Distretto di __________).

 

                            C.  Le parti non hanno trovato un accordo bonale alla vertenza. Con petizione 17 agosto 2009 AO 1 e AO 2 hanno chiesto la condanna della AP 1 al versamento in loro favore dell’importo complessivo di fr. 9'024.20 per il danno subito, le spese di patrocinio e della perizia, nonché per gli anticipi versati, oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2007 e la cancellazione dell’ipoteca legale annotata in via provvisoria a carico del fondo di loro proprietà per l’importo di fr. 24'786,85. Con risposta e azione riconvenzionale 2 dicembre 2009 la AP 1 ha chiesto, in via principale, la limitazione dell’udienza preliminare e dell’istruttoria all’accertamento dell’intempestività della notifica dei difetti. La convenuta, in via subordinata, si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato la condanna della controparte al pagamento di fr. 24'786.85, oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2007, nonché l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale per il medesimo importo. Con la replica e risposta riconvenzionale AO 1 e AO 2 hanno riconfermato la loro richiesta di condanna e si sono opposti alla domanda riconvenzionale. In sede di duplica e replica riconvenzionale la convenuta ha riconfermato le proprie domande e opposizioni. Gli attori hanno chiesto con la duplica riconvenzionale l’allestimento di una nuova perizia poiché i difetti erano peggiorati (duplica riconvenzionale, pag. 3).

                                  Esperita l’istruttoria, nell’ambito della quale è stata in particolare assunta la perizia giudiziaria dell’ing. __________ A__________, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e presentato dei memoriali conclusivi scritti, nei quali hanno ribadito le loro antitetiche domande e posizioni, gli attori aumentando la loro richiesta di risarcimento a fr. 14'166.05.

 

                            D.  Con sentenza 15 gennaio 2013 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta a pagare a AO 1 e AO 2 fr. 2'295.- e ordinando la cancellazione dell’ipoteca legale annotata in via provvisoria sulla PPP __________ del fondo base __________ RFD di __________ per l’importo di fr. 24'786.85, e ha integralmente respinto la domanda riconvenzionale. La tassa di giustizia e le spese dell’azione principale sono state poste a carico delle parti per metà ciascuno, con compensazione delle ripetibili, mentre quelle dell’azione riconvenzionale sono state caricate alla convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 6'000.- per ripetibili.

 

                            E.  Con l’appello 12 febbraio 2013 la AP 1 chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e accogliere l’azione riconvenzionale e di ordinare l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale per l’importo di fr. 24'786.85, con protesta di spese e ripetibili.

                                  Con risposta 10 aprile 2013 gli attori postulano la reiezione integrale dell’appello, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.

 

 

considerato

 

in diritto:              1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC). Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro un termine di trenta giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 15 gennaio 2013 e ricevuta il giorno successivo. Il gravame del 12 febbraio 2013 è senz’altro tempestivo, così come la risposta del 10 aprile 2013 2013, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera il 1° marzo 2013 e tenuto conto delle ferie giudiziarie pasquali (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC). Anche il valore litigioso per proporre appello è raggiunto, ritenuto che quando a un’azione è contrapposta una domanda riconvenzionale, il valore litigioso è determinato dalla più elevata delle due pretese (art. 94 cpv. 1 CPC), nel caso di specie pari a fr. 24'786.85. Ciò posto nulla osta alla trattazione del gravame.

 

                             2.  Il Pretore ha ritenuto che le parti avessero concluso un contratto di appalto, secondo il quale AP 1 avrebbe dovuto eseguire un pavimento nell’appartamento di proprietà degli attori per un importo di fr. 19'731.15 IVA inclusa. Egli ha poi escluso l’applicabilità delle norme SIA per quanto concerne la responsabilità per i difetti e accertato che le parti, contrariamente a quanto convenuto inizialmente, avevano pattuito di comune accordo la posa di un pavimento di tipo spatolato conformemente al campione allestito (doc. 6) in tutti i locali dell’appartamento ad eccezione del locale doccia e lavatoio (sentenza 15 gennaio 2013 consid. 3 pag. 5 e seg.). Il primo giudice ha poi escluso un’accettazione dell’opera da parte dei committenti e ritenuto valida e tempestiva la notifica del difetto concernente i graffi nel pavimento avvenuta contestualmente al sopralluogo del 14 febbraio 2007 (sentenza 15 gennaio 2013 consid. 5). Per quanto concerne gli altri difetti fatti valere con la petizione, egli li ha qualificati come difetti occulti ma ha ritenuto che solo per il presunto difetto relativo allo spessore del pavimento la notifica, avvenuta contestualmente al sopralluogo del 17 dicembre 2007, fosse tempestiva. Il Pretore, sulla base della perizia giudiziaria e considerati la natura e l’entità dei difetti notificati, ha ritenuto che un ripristino parziale per l’eliminazione dei difetti fosse nel caso concreto escluso. Egli ha quindi quantificato in fr. 27'081.- IVA inclusa il minor valore dell’opera (pari al costo concernente il ripristino totale stabilito dalla perizia) e riconosciuto agli attori fr. 2'295.- (27'081.- ./. 24'786.-). Il primo giudice ha per contro respinto le altre pretese fatte valere a titolo di risarcimento del danno ed ha respinto l’azione riconvenzionale.

 

                             3.  Nella fattispecie non è contestato che tra le parti è sorto un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO, che la consegna dell’opera è avvenuta il 29 gennaio 2007 e che per quanto concerne la garanzia per i difetti trovano applicazione i disposti degli artt. 367 segg. CO. L’appellante censura il giudizio pretorile in merito alla tempestività della notifica dei difetti, alla responsabilità per i medesimi e al minor valore dell’opera riconosciuto.

 

                             4.  L’appellante rimprovera al Pretore un errato accertamento dei fatti per non avere ammesso l’accettazione dell’opera. A suo dire, dalla testimonianza di M__________ F__________, dipendente dell’appellante, emergerebbe come gli attori avrebbero approvato l’opera tra il 29 gennaio 2007 e il 14 febbraio 2007, escludendo la garanzia per i difetti, essendo tale diritto perento ai sensi dell’art. 370 cpv. 1 CO.

 

                           4.1  L’approvazione espressa o tacita dell’opera consegnata da parte del committente libera l’appaltatore della sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica al momento del ricevimento dell’opera o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 1 CO). Non è sufficiente che il committente abbia ricevuto l’opera, costituendo l’approvazione della stessa la manifestazione di volontà con la quale il committente fa sapere all’appaltatore che l’opera corrisponde alle sue aspettative e che rinuncia a far valere i diritti che derivano dalla garanzia. Essa può essere espressa o tacita e deve essere indirizzata all’appaltatore (Gauch, Der Werkvertrag, 5a ed., Zurigo 2011, n. 99 e 2070 segg.; Tercier, Les contrats spéciaux, 4ª ed., Ginevra-Basilea-Zurigo 2009, n. 4410 e 4411; DTF 115 II 456, decisione del TF 4A_252/2010 del 25 novembre 2010 consid. 5.3). L’approvazione è espressa se il committente, dopo la ricezione e la verifica ordinaria dell’opera consegnata, libera l’appaltatore dalla sua responsabilità o rinuncia a invocare i difetti constatati (Tercier, op. cit., n. 3515). La mancata verifica e il mancato avviso all’appaltatore equivalgono all’approvazione tacita dell’opera (art. 370 cpv. 2 CO). Nel caso in cui i difetti si manifestassero successivamente, essi devono essere segnalati all’appaltatore non appena siano stati scoperti, altrimenti l’opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). Il difetto si considera scoperto al momento in cui il committente può costatarne indubitabilmente l’esistenza, ossia è certo della loro esistenza per potere formulare una notifica dei difetti sufficientemente motivata (DTF 118 II 142 consid. 3b e riferimenti). Sono difetti apparenti quelli che possono o che avrebbero potuto essere scoperti al momento della verifica ordinaria e diligente dell’opera; sono invece difetti occulti quelli che si manifestano dopo la consegna e non potevano pertanto essere individuati al momento dell’ordinaria verifica dell’opera (art. 370 cpv. 1 e 367 cpv. 1 CO; Gauch, op. cit., n. 2073).

 

                           4.2  A sostegno della propria tesi l’appellante rinvia unicamente alla deposizione testimoniale di M__________ F__________, dipendente della AP 1 e fratello dell’amministratore unico di quest’ultima, sentito dal Pretore aggiunto con delazione di giuramento. Contrariamente a quanto pretende l’appellante, tale deposizione è del tutto inconcludente. Il testimone si limita a riferire ciò che gli attori hanno detto in occasione di una visita nel magazzino della convenuta e cioè che “il pavimento posato era in ordine”. Dalla deposizione non si può invece evincere alcuna indicazione temporale concreta su quando ciò sarebbe avvenuto, in particolare se ciò è avvenuto prima o dopo la consegna dell’opera, rispettivamente prima o dopo la ricezione della stessa da parte dei committenti, oppure prima o dopo il manifestarsi dei primi segni dei difetti lamentati. Le indicazioni di tempo contenute nell’atto di appello rappresentano delle deduzioni soggettive della convenuta non supportate da alcun riscontro probatorio. La deposizione del teste non è sufficiente per desumere con la dovuta certezza che i committenti, malgrado i graffi al pavimento, abbiano voluto rinunciare ai diritti derivanti dalla garanzia per i difetti. Ciò non potrebbe in ogni caso valere per i difetti che si sono manifestati in epoca successiva al primo sopralluogo del 14 febbraio 2007. La tesi dell’appellante appare inoltre poco verosimile in considerazione delle conclusioni del Pretore, non contestate in questa sede dall’appellante. In particolare il primo giudice ha accertato che i graffi sono stati riscontrati dai committenti solamente una volta eseguito il trasloco, vale a dire ad alcuni giorni di distanza dalla consegna dell’opera avvenuta il 29 gennaio 2007 e che già in data 14 febbraio 2007 (cioè a distanza di 16 giorni dalla consegna) è stato esperito un sopralluogo al quale hanno partecipato __________ F__________, amministratore unico della AP 1 e __________ M__________, gerente della ditta che ha fornito i prodotti per il rivestimento del pavimento. Il Pretore ha pertanto concluso che i committenti avevano manifestato alla AP 1 l’esistenza di questo problema prima di tale data e dopo il trasloco, avvenuto alcuni giorni dopo la consegna dell’opera. In queste circostanze non si può certo ritenere che i committenti abbiano voluto rinunciare ai diritti derivanti dalla garanzia per i difetti e la censura deve essere respinta.

 

                           4.3  Sempre in tema di accettazione dell’opera l’appellante rimprovera il Pretore per avere ritenuto che in ogni caso l’approvazione da parte dei committenti non poteva essere ritenuta valida, poiché indirizzata ad un dipendente della AP 1 senza potere di rappresentanza, e non al suo amministratore unico. A questo stadio della lite la questione può rimanere indecisa, dovendosi in ogni caso escludere un’accettazione dell’opera per i motivi esposti al considerando precedente.

 

                             5.  In tema di tempestività della notifica dei difetti si rileva che l’appellante non solleva alcuna censura in merito alla considerazione del Pretore, secondo cui la data di un sopralluogo può essere considerata quale data di notifica dei difetti.  

 

                           5.1  Per quanto concerne i graffi nel pavimento l’appellante si limita a contestare la validità formale dello scritto 8 marzo 2007, in cui i committenti segnalavano che la pavimentazione non soddisfava le loro aspettative. L’appellante stessa ammette che tale censura è ininfluente ai fini del giudizio, non contestando la conclusione del Pretore, secondo cui la notifica dei difetti relativa ai graffi nel pavimento è avvenuta in data 14 febbraio 2007, contestualmente al sopralluogo esperito presso l’appartamento degli appellati alla presenza di __________ F__________ e __________ M__________, ed era da considerare tempestiva. Così stando le cose non si giustifica entrare nel merito della censura, essendo la stessa irrilevante ai fini del giudizio.

                                 

                           5.2  Per quanto concerne lo spessore del pavimento il Pretore ha considerato che tale difetto non poteva essere rilevato dai committenti senza esperire una perizia rispettivamente un sopralluogo. Egli ha pertanto ritenuto tempestiva la notifica di tale difetto avvenuta contestualmente al sopralluogo del 17 dicembre 2007. Il primo giudice ha spiegato che i committenti non solo avevano omesso di allegare e provare l’esistenza e la validità delle notifiche dei difetti emersi durante i sopralluoghi esperiti ai fini dell’allestimento delle perizie giudiziarie (tra cui anche la questione dello spessore del pavimento) ma avevano anche omesso di specificare il momento in cui erano venuti a conoscenza di questi difetti, ritenuti occulti. Egli ha tuttavia considerato che per quei difetti, per i quali era ammissibile considerare che il committente poteva rilevarli unicamente attraverso le perizie o i relativi sopralluoghi, le notifiche erano da ritenersi tempestive. Per quanto concerne lo spessore del pavimento il Pretore ha poi concluso che il perito aveva potuto verificare lo spessore solo attraverso misure effettuate sul posto e attraverso un esame alla lente binoculare di campioni prelevati nella stanza matrimoniale (decisione impugnata, pag. 13). Per gli attori era pertanto impossibile identificare il difetto mediante una verifica ordinaria e il primo giudice ha quindi ritenuto tempestiva la notifica. L’appellante rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto del fatto che il difetto poteva essere riconosciuto dai committenti prima della perizia poiché “la conseguenza di questo presunto difetto…ha comportato un disturbo estetico del pavimento in corrispondenza dei giunti di supporto cementizio. Ciò che era perfettamente visibile dai committenti e poteva essere riconosciuto dagli stessi prima della perizia” (appello, ad 4.1.4, pag. 16). La censura è infondata. Come ritenuto al considerando 4.1 nel caso di difetti occulti, il difetto si considera scoperto al momento in cui il committente può costatarne indubitabilmente l’esistenza, ciò che non è il caso quando appaiono i primi segni ma il committente non può ancora rendersi conto della portata e del loro significato (DTF 117 II 425; Gauch, op. cit. 2182). Nel caso concreto è evidente che la costatazione del difetto (cioè l’insufficiente spessore dei diversi strati che compongono il pavimento di resina) presupponeva delle conoscenze tecniche e degli strumenti specialistici che andavano oltre quanto poteva essere preteso da una verifica ordinaria. Il solo disturbo estetico non costituiva ancora un indizio sufficiente per ritenere indubitabilmente che il rivestimento non fosse stato eseguito conformemente alle schede tecniche e non avesse uno spessore sufficiente. Ne discende che la conclusione del Pretore secondo cui la notifica del difetto relativa allo spessore del pavimento è da considerarsi tempestiva regge alle critiche.

 

                             6.  L’appellante censura la conclusione del Pretore secondo cui i difetti riscontrati erano da imputare alla AP 1.

 

                           6.1  Per quanto concerne i graffi nel pavimento l’appellante, rinviando alla perizia 6 dicembre 2010 ritiene che questi siano dovuti “unicamente ad azioni meccaniche degli appellati” (appello, pag. 17). La censura è manifestamente infondata. Il perito si limita a evidenziare che “la densità dei graffi è maggiore laddove le azioni meccaniche sono più frequenti” (rapporto peritale 6 dicembre 2010, punto g, pag. 6). Contrariamente a quanto vuol fare credere l’appellante, ciò non significa che i graffi sono dovuti a un’errata utilizzazione del pavimento da parte degli appellati. Questa affermazione non è sorretta da alcun riscontro probatorio e risulta pertanto infondata.

 

                           6.2  Per quanto concerne lo spessore del pavimento l’appellante rimprovera il Pretore per avere tenuto conto delle risultanze peritali, le quali sarebbero erronee poiché il perito non avrebbe tenuto conto, nel calcolo degli spessori, del primo strato posato da AP 1, ovvero quello relativo al prodotto StoPox WG 100 (appello, pag. 18).

                                 

                                  Preliminarmente si osserva che la censura è irricevibile, limitandosi l’appellante a trascrivere testualmente quanto già espresso con le conclusioni (conclusioni 9 ottobre 2012, consid. 10.1, pag. 9-11, corrispondenti all’appello 12 febbraio 2013, consid. 4.2.3, pag. 17-19), ciò che non adempie ai requisiti di motivazione dell’art. 311 CPC (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; II CCA 9 settembre 2013 inc. n. 12.2012.188 e riferimenti ivi contenuti). La stessa risulta ad ogni modo anche infondata. 

                                  Nel suo complemento peritale 29 aprile 2011 il perito a titolo di considerazioni generali ha spiegato che per l’elaborazione delle risposte si è avvalso delle schede tecniche dei prodotti e dei risultati ottenuti dalle prove eseguite sui campioni cilindrici prelevati nell’abitazione dei committenti. Dall’indagine visiva dei campioni è risultato che il pavimento comprendeva quattro diversi strati (strato di fondo e di ancoraggio con sabbia di quarzo; rivestimento pigmentato; vetrificazione; protezione del rivestimento). In applicazione della norma SIA 252, tenuto conto del grado di sollecitazione e del prodotto usato, egli ha considerato che lo spessore minimo complessivo del rivestimento avrebbe dovuto raggiungere almeno 2 mm. Rispondendo al quesito posto dall’appellante stessa concernente la misurazione dello spessore dei differenti strati che componevano il rivestimento del pavimento, egli ha spiegato di avere confrontato lo spessore rilevato dalle misurazioni effettuate sui campioni con lo spessore fornito dalle schede tecniche o con quello minimo calcolato dai consumi ed ha concluso che lo spessore dei prodotti StoBox CR B 50 e StoPox WL 100/200 fosse nettamente inferiore a quello ordinato dalle schede tecniche e da una corretta applicazione degli stessi. Il perito non ha invece potuto valutare il prodotto StoDivers P 120 per mancanza di indicazioni nelle schede tecniche di uno spessore di riferimento. Sulla base di tali risultanze il Pretore ha concluso come il difetto fosse da attribuire unicamente ad una cattiva esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice (complemento peritale 29 aprile 2011, pag. 6 e 7).

                                  Preliminarmente si osserva come il perito abbia risposto in maniera esaustiva alle domande poste dall’appellante stessa in sede di complemento peritale (cfr. quesito 1, in cui il prodotto StoPox WG 100 non viene nemmeno menzionato). L’appellante è mal venuta a criticare ora il lavoro svolto dal perito. Contrariamente a quanto vuol far credere l’appellante non corrisponde al vero l’affermazione secondo cui lo spessore relativo al prodotto StoPox WG 100 “deve essere incluso nel calcolo finale dello spessore del pavimento” (appello 12 febbraio 2013). In particolare non lo dicono né i rapporti peritali né la scheda tecnica del prodotto a cui l’appellante fa riferimento. E’ vero che nel caso concreto il prodotto è stato steso e il suo spessore non è stato valutato dal perito. Ciò non è comunque un motivo valido per scostarsi dalla sua conclusione, tenuto conto del fatto che lo spessore medio misurato degli strati dei due prodotti considerati è comunque nettamente inferiore allo spessore minimo. Abbondanzialmente si rileva che anche sommando lo spessore massimo dello strato riferito al prodotto StoPox WG 100 indicato nella scheda tecnica allegata al rapporto peritale 21 gennaio 2009 (pari a 500 µm) a quelli massimi degli altri prodotti misurati dal perito (rapporto peritale 29 aprile 2011, pag. 6), non si raggiunge comunque lo spessore minimo di 2 mm ritenuto da quest’ultimo e non contestato dall’appellante. Questo problema era peraltro già stato evidenziato nel rapporto peritale 21 gennaio 2009, dal quale risulta che lo spessore complessivo dei vari prodotti applicati sul betoncino, calcolato considerando la massa complessiva dei prodotti messi in opera, risultava di soli 0,660 mm (rapporto peritale 21 gennaio 2009, quesito 2 pag. 9).

                                  Ne discende che la censura dell’appellante, per quanto ricevibile, è infondata e va respinta.

 

                             7.  L’appellante contesta il minor valore considerato dal Pretore per il risanamento dell’opera. Essa si limita tuttavia a riproporre la tesi già contenuta nella conclusioni, senza confrontarsi compiutamente con le esaustive argomentazioni pretorili. In particolare essa non spiega per quale motivo il Pretore non avrebbe dovuto ammettere, sulla base delle risultanze peritali, un rifacimento totale dell’opera. La censura deve essere dichiarata irricevibile, siccome non ossequia il dovere di motivazione dell’art. 311 CPC.

 

                             8.  Ne discende che per i motivi su esposti a giusta ragione il Pretore ha integralmente respinto la domanda riconvenzionale, e anche su questo punto l’appello va respinto.

                                  Di conseguenza nella misura in cui è ricevibile l’appello è respinto. Le spese processuali, calcolate in virtù dell’art. 94 cpv. 2 CPC sulla base di un valore litigioso di fr. 27'081.85 (fr. 2'295.- + fr. 24'786.85), sono poste interamente a carico dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), con l’obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per spese ripetibili di appello. Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso è determinato dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa sede (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Secondo l’art. 53 LTF l’importo della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a vicenda e una delle due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 2). Nella fattispecie il valore litigioso della domanda principale è di fr. 2’295.- (importo stabilito dal Pretore). Quello della domanda riconvenzionale è di fr. 24'786.85 (richiesti in appello). Nessuno dei due valori raggiunge il valore litigioso minimo di fr. 30'000.- previsto dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

 

 

decide:                 1.  L’appello 12 febbraio 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 15 gennaio 2013 della Pretura del Distretto di Bellinzona è confermata.

 

                             2.  Le spese processuali della procedura di appello di complessivi fr. 1'500.- sono poste a carico di AP 1, con l’obbligo di rifondere a AO 1 e AO 2 fr. 1'000.- complessivi per ripetibili d’appello.

 

                             3.  Notificazione:

 

-;

-.

 

                                  Comunicazione alla Pretura.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                    La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici (valore superiore o inferiore)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).