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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2009.28 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 24 febbraio 2009 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attore ha chiesto di condannare il convenuto al pagamento di fr. 39'212.35, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 36'045.50, oltre interessi al 5% dal 28 novembre 2008 nonché di ordinare all’Ufficio dei Registri di __________ di iscrivere per tale importo un’ipoteca legale definitiva in suo favore sul mappale n. __________ RFD di __________ di proprietà del convenuto;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 15 gennaio 2013 ha parzialmente accolto, condannando il convenuto al pagamento di fr. 28'045.50 oltre interessi al 5% dal 28 novembre 2008 e ordinando all’Ufficio dei Registri di __________ di iscrivere per tale importo un’ipoteca legale definitiva in favore dell’attore sulla particella in questione;
appellante il convenuto con atto di appello 15 febbraio 2013, con cui chiede in via principale la riforma del querelato giudizio, se del caso previa l’assunzione di alcune prove in seconda istanza, nel senso di respingere la petizione e in via subordinata il suo annullamento con conseguente rinvio dell’incarto al Pretore per la continuazione della causa, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attore con osservazioni (recte: risposta) 10 aprile 2013 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nell’estate del 2008 AP 1 ha incaricato la ditta individuale AO 1 di effettuare, sulla base di un tariffario a regia concordato tra loro (doc. A), alcune opere da impresario costruttore nell’ambito della ristrutturazione dell’immobile di sua proprietà denominato “__________” sito sul mappale n. __________ RFD di __________.
Al termine dei lavori, tra le parti sono sorte delle divergenze sull’ammontare del saldo della mercede dovuta all’impresa, e ciò anche a seguito dell’asserita difettosità delle opere realizzate.
2. Con petizione 24 febbraio 2009, avversata da AP 1, AO 1 ha convenuto in giudizio quest’ultimo innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona per ottenere la sua condanna al pagamento dell’asserito saldo di fr. 39'212.35 oltre interessi e l’iscrizione in via definitiva in suo favore, per tale importo, di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori sul mappale oggetto degli interventi, ritenuto che in sede conclusionale la pretesa e la relativa domanda accessoria sono poi state ridotte a fr. 36'045.50 più interessi.
3. Con la sentenza 15 gennaio 2013 qui impugnata il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento di fr. 28'045.50 oltre interessi al 5% dal 28 novembre 2008 e ordinando all’Ufficio dei Registri di __________ di iscrivere, per tale importo, un’ipoteca legale definitiva in favore dell’attore sul fondo in questione, ritenuto che la tassa di giustizia di fr. 1'100.- e le spese di fr. 4'460.- sono state poste per 1/4 a carico dell’attore e per 3/4 a carico del convenuto, obbligato altresì a rifondere alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili ridotte. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che l’attore aveva provato l’entità del saldo a suo favore, di fr. 39'212.35, poi ridotto con le conclusioni a fr. 36'045.50, sennonché da tale importo andava dedotta la somma di fr. 8’000.- per la difettosità delle opere realizzate (fr. 2'000.- per una soletta in beton eseguita “fuori bolla”, fr. 1'000.- per un pilastro eseguito non a piombo e fr. 5'000.- per la dimensione non conforme dei piloni).
4. Con l’appello 15 febbraio 2013 che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta 10 aprile 2013, il convenuto chiede in via principale di riformare il querelato giudizio, se del caso previa l’assunzione in seconda istanza di alcune prove a suo tempo non ammesse dal Pretore con le ordinanze 11 luglio e 22 agosto 2012, nel senso di respingere la petizione, ribadendo che la controparte non aveva provato l’ammontare della mercede a suo favore e che l’eventuale saldo di sua spettanza era compensato dal minor valore dell’opera difettosa. In via subordinata, nel caso in cui le ordinanze e la sentenza risultassero non essere state sufficientemente motivate o qualora le prove da lui richieste e allora disattese non potessero essere assunte in seconda sede ma solo ad opera del Pretore, chiede di annullare la sentenza di primo grado con conseguente rinvio dell’incarto al giudice di prime cure per la continuazione della causa.
Delle rispettive argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
5. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
6. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in particolare dedotto, per quanto qui interessa, che l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad art. 311; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4; II CCA 26 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.40, 23 febbraio 2012 inc. n. 12.2012.13, 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123), fermo restando che un semplice rinvio agli atti di procedura anteriori e alle allegazioni ivi contenute non è sufficiente (cfr. Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al CPC, p. 1367; DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 3 pubbl. in: SJ 2012 I 231, 27 agosto 2012 5A_438/2012 consid. 2.2, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 14 maggio 2013 4D_103/2012; II CCA 13 novembre 2012 inc. n. 12.2012.50, 6 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.191). Esse sono pure concordi nel ritenere che qualora la sentenza impugnata si fondi su più motivazioni alternative e indipendenti, l’appellante deve, sotto pena di inammissibilità, confrontarsi criticamente con tutte le motivazioni addotte e che l’appello può essere accolto soltanto se le critiche volte contro tutte quelle motivazioni risultano fondate: infatti, se una sola di esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei motivi della decisione dell’autorità inferiore (cfr. Reetz, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 43 ad art. 308-318; Hungerbühler, in: Brunner / Gasser / Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 38 seg. ad art. 311; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid. 4.3; II CCA 7 febbraio 2013 inc. n. 12.2011.51, 26 aprile 2013 inc. n. 12.2012.78, 7 novembre 2013 inc. n. 12.2012.79, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.27, 6 dicembre 2013 inc. n. 12.2012.89, 15 luglio 2014 inc. n. 12.2012.173).
7. Ancorché eccepita solo in via subordinata, la censura del convenuto relativa alla violazione del suo diritto di essere sentito per la presunta insufficiente motivazione della sentenza nonché delle ordinanze 11 luglio e 22 agosto 2012 dove erano state disattese l’istanza di completazione della perizia e la domanda di riassunzione del teste G__________ __________, rispettivamente per la mancata assunzione da parte del Pretore di queste medesime prove (per altro nuovamente offerte anche in questa sede) - che, se fondata, implicherebbe l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito - va trattata preliminarmente (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 187 consid. 2.2, 127 V 431 consid. 3d, 118 Ia 17 consid. 1a; II CCA 24 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.64, 18 settembre 2012 inc. n. 12.2012.46, 16 ottobre 2012 inc. n. 12.2010.199, 21 febbraio 2013 inc. n. 12.2011.69, 11 marzo 2013 inc. n. 12.2011.101, 18 aprile 2013 inc. n. 12.2011.119, 30 aprile 2013 inc. n. 12.2012.151, 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115, 31 gennaio 2014 inc. n. 12.2012.86, 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158).
7.1 Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., impone tra l’altro all’autorità giudicante di indicare le ragioni che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi adeguati con cognizione di causa. Esso non obbliga però il giudice a pronunciarsi necessariamente su tutte le questioni e le prove proposte dalle parti, bastando che esamini i temi rilevanti per il giudizio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; II CCA 18 settembre 2012 inc. n. 12.2012.46, 26 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.136, 11 marzo 2013 inc. n. 12.2011.101, 18 aprile 2013 inc. n. 12.2011.119, 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115).
Il diritto alla prova è a sua volta un corollario essenziale del diritto di essere sentiti. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. deve così essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto nonché quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 135 I 279 consid. 2.3; II CCA 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115).
7.2 Il rimprovero mosso al Pretore di non aver sufficientemente illustrato le ragioni per cui aveva ritenuto di respingere l’istanza di completazione della perizia prima e l’istanza di riassunzione del teste G__________ __________ poi, e con ciò di non aver motivato sufficientemente le sue decisioni, è manifestamente infondato. Nell’ordinanza 11 luglio 2012 il giudice di prime cure ha in effetti spiegato che l’istanza di delucidazione della perizia non poteva essere ammessa con una duplice motivazione, da una parte siccome il perito aveva già risposto - per quanto possibile - in modo chiaro e completo ai quesiti posti e dall’altra in quanto le domande di completazione della perizia non apparivano altresì suscettibili di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio; mentre nell’ordinanza 22 agosto 2012 ha disatteso l’istanza di assunzione suppletoria di prove volta alla riassunzione di quel teste rilevando come l’individuazione dell’esecutore materiale delle opere realizzate nel caso di specie, tema della postulata nuova deposizione testimoniale, avrebbe potuto essere oggetto già della prima audizione del teste, sicché la prova non poteva dirsi sorta o divenuta concludente in un secondo tempo nel senso dell’art. 192 cpv. 1 CPC/TI. In tali circostanze egli nemmeno era tenuto a spiegare ulteriormente nella sentenza di merito le ragioni che l’avevano indotto a non considerare per il giudizio quelle prove, un obbligo in tal senso essendo previsto solo per le prove rifiutate per le quali i motivi del diniego non erano già stati indicati in precedenza (art. 182 cpv. 2 CPC/TI).
7.3 Il convenuto non può essere seguito nemmeno laddove ritiene che la sentenza impugnata doveva essere annullata anche per il fatto che il Pretore non gli aveva permesso di far completare la perizia e di riassumere il teste G__________ __________.
La censura è innanzitutto irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e considerato che con l’appello il convenuto non si è assolutamente confrontato con gli argomenti - esposti nelle ordinanze 11 luglio e 22 agosto 2012 (riassunte al considerando precedente) - che avevano indotto il giudice di prime cure a respingere quelle prove, ed in particolare non ha spiegato per quali ragioni di fatto e di diritto quegli argomenti sarebbero errati o non condivisibili; ed oltretutto, con riferimento alla domanda di completazione della perizia, il convenuto nemmeno ha menzionato nel gravame il fatto che la prova in questione era stata respinta anche con la motivazione secondo cui il perito aveva già risposto - per quanto possibile - in modo chiaro e completo ai quesiti posti, ciò che di nuovo imporrebbe, in assenza della contestazione di una motivazione indipendente, di ritenere insufficientemente motivato il gravame sul tema.
Se ciò non bastasse, si osserva in ogni caso che il convenuto nemmeno ha provato in questa sede la rilevanza di quelle due prove. In effetti, egli afferma in questa sede (appello p. 4) che la completazione della perizia era stata richiesta per “poter porre al perito alcune domande indispensabili alla comprensione del referto” (e meglio “dettagliare gli importi, sia di costruzione [ndR: il valore delle opere realizzate], sia di minor valore, indicati [ndR: dal perito] solo con l’ammontare finale; distinguere il costo dei materiali dal costo del lavoro, dal momento che gli atti di causa non permettono di dedurre con certezza quanto fosse stato eseguito dall’impresa; determinare se alcuni lavori erano secondo le regole dell’arte attribuibili con certezza ad opere di muratura offerte dall’impresa (ad es. formazione vano di oscuramento); chiarire i contenuti della posta “imprevisti da cantiere” aggiunta dal perito [ndR: al valore delle opere realizzate] senza commento”), rispettivamente che la riassunzione del teste G__________ __________ era stata chiesta “allo scopo di approfondire le discrepanze della deposizione testimoniale sorte dopo i riscontri del perito relativamente all’esecutore materiale di determinate opere”, sennonché - come si vedrà più oltre - queste tematiche non sono rilevanti per l’esito della causa. Tali considerazioni escludono a loro volta che queste prove possano ora essere esperite da questa Camera in applicazione degli art. 316 cpv. 3 e 317 cpv. 1 CPC.
8. Con la prima censura d’appello il convenuto ribadisce che la controparte non aveva provato l’ammontare del saldo della mercede a regia a lei dovuto. La censura è in parte fondata.
8.1 Nel querelato giudizio il Pretore ha spiegato che i bollettini a regia riguardanti i tiri di gru (cfr. doc. C primo plico) erano stati regolarmente sottoscritti dal convenuto, per cui le somme relative erano da ritenersi corrette, mentre che, per quanto riguardava i bollettini a regia relativi alle altre prestazioni (cfr. doc. C secondo plico), non sottoscritti dal convenuto, la correttezza degli stessi e delle somme ivi risultanti era stata dimostrata dalle dettagliate deposizioni dei testi Z__________ __________ e S__________ __________, nonché da una serie di altri indizi (il riassunto regie che confermava quanto dichiarato dai testi, il fatto che i bollettini giornalieri erano a disposizione del convenuto per cui non vi era nessuna intenzione di occultarli e il fatto che il convenuto aveva sempre pagato gli acconti sulla base dei riassunti regie parziali). Ne ha così dedotto che l’attore aveva provato l’entità del saldo a suo favore, di fr. 39'212.35 (doc. B), poi diminuito con le conclusioni a fr. 36'045.50.
In questa sede il convenuto rileva che la perizia non aveva in realtà permesso di provare l’entità della mercede dell’attore e che i testi Z__________ __________ e S__________ __________ non avevano a loro volta convalidato la richiesta di fatturazione di cui al doc. B.
8.2 È del tutto pacifico, e del resto nemmeno il Pretore ha preteso il contrario, che la perizia non ha permesso di provare l’entità della mercede a favore dell’attore, anche perché il perito si è più che altro limitato a quantificare il valore delle opere realizzate (perizia p. 5 seg.), ma non è assolutamente stato in grado di confermare nell’ambito di un esame a posteriori se le ore e il materiale fatturati a regia dall’attore erano corretti (perizia p. 7).
L’obiezione del convenuto secondo cui i testi Z__________ __________ e S__________ __________ non avevano convalidato la richiesta di cui al doc. B migliora la sua posizione processuale solo in misura limitata. Avendo egli ammesso nel prosieguo del suo esposto (appello p. 10) che i due testi “avvalorano unicamente i riassunti di regia doc. C” (quelli del secondo plico) - contenenti il numero delle ore esposte dai vari operai, la quantità dei materiali e dei macchinari utilizzati, ecc. - e ritenuto che in quel documento sono pure stati riportati i prezzi concordati nel tariffario di cui al doc. A (cfr. perizia p. 7), dal medesimo, integrato dalle risultanze dei bollettini a regia relativi ai tiri di gru da lui regolarmente sottoscritti (doc. C primo plico) e di per sé - giustamente (in quanto esplicano l’effetto di presunzione dell’esattezza delle ore e dei materiali ivi esposti, cfr. Gauch, Der Werkvertrag, 5a ed., n. 1020 segg.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 47 ad art. 183; II CCA 11 marzo 1998 inc. n. 12.97.157, 7 novembre 2001 inc. n. 12.2001.54, 18 agosto 2006 inc. n. 12.2005.118, 5 febbraio 2007 inc. n. 12.2005.212, 26 maggio 2009 inc. n. 12.2008.100, 1 settembre 2014 inc. n. 12.2012.197) - non censurate in questa sede, risulta in effetti che l’attore poteva fatturare un importo complessivo di fr. 70'263.45 (fr. 52'350.- per salari, fr. 3'619.40 per materiali, fr. 7'773.70 per macchinari, fr. 1'557.50 per utilizzo gru e fr. 4'962.85 per IVA al 7.6%; non sono per contro state provate le posizioni di fr. 1'000.- per nolo ponteggi compresi di sporto lattoniere, la posizione inventario generale messo a disposizione per l’esecuzione delle diverse opere [fr. 200.- pannelli d’armatura ca. 30 mq, fr. 230.- cassoni per materiale, fr, 220.- puntelli, fr. 180.- cavalletti per piani di lavoro, fr. 140.- Doka di ripartizione, fr. 1'700.- piccolo inventario (vibratore + ago, perles + disco, trapano a percussione + scalpello, ecc.)] e la relativa IVA al 7.6% di fr. 278.50), con un saldo a suo favore, tolti gli acconti di fr. 35'000.- (cfr. doc. B), di fr. 35'263.45 ( e quindi non fr. 36'045.50).
9. Il convenuto dichiara poi di non condividere il giudizio con cui il Pretore aveva escluso che l’attore potesse essere reso responsabile del danno causatogli a seguito della cattiva organizzazione del cantiere ed in particolare non dovesse con ciò rifondergli i costi maggiorati nei tiri di gru e il danno per i ritardi di 7-8 mesi nell’avanzamento dell’adiacente cantiere denominato “Residenza Paradiso”. A torto.
9.1 Nella sua sentenza il Pretore ha respinto la lagnanza del convenuto relativa ai tiri di gru, rilevando, sulla base della testimonianza di Z__________ __________, che la scarsa diligenza dell’attore nell’organizzazione del cantiere non aveva causato un numero maggiore di tiri di gru rispetto al necessario e con ciò un danno alla controparte, ed aggiungendo che oltretutto l’attore gli aveva già concesso un ribasso del 50% sull’ammontare dei tiri di gru effettuati. Quanto al presunto ritardo di 7-8 mesi provocato nell’avanzamento di un cantiere adiacente, il giudice di prime cure si è limitato ad osservare che il convenuto non aveva però né quantificato né tanto meno dimostrato il danno da lui patito.
In questa sede il convenuto rileva che la cattiva organizzazione del cantiere, a suo dire dimostrata dall’istruttoria, aveva quanto meno avuto un immediato riscontro sul valore di causa e meglio sui fr. 8'000.- che il perito aveva posto a suo carico quali costi per l’installazione del cantiere e per gli imprevisti diversi.
9.2 La censura è manifestamente irricevibile. Venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), il convenuto non si è in effetti assolutamente confrontato con la decisione impugnata ed in particolare non ha spiegato per quali ragioni di fatto e di diritto l’assunto pretorile sarebbe errato o non condivisibile.
Oltretutto la sua richiesta di farsi rimborsare almeno i fr. 8'000.- che il perito aveva considerato (alle posizioni “installazione cantiere” e “imprevisti e diversi”, cfr. perizia p. 6) per stabilire il valore delle opere realizzate dalla controparte è stata formulata per la prima volta solo in questa sede ed è con ciò inammissibile anche per questa ragione (art. 317 cpv. 1 e 2 CPC). Nulla permette oltretutto di ritenere che quella somma costituisca il danno da risarcire per la cattiva organizzazione del cantiere.
10. Il convenuto contesta infine, con tutta una serie di censure, il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto di ammettere solo in minima parte la sua richiesta di compensare il saldo della mercede a favore dell’attore con il minor valore dell’opera.
10.1 Egli rimprovera dapprima al Pretore di aver applicato nella fattispecie le disposizioni del CO in materia di contratto di appalto (art. 363 segg. ed in particolare gli art. 367 e 370 CO), anziché la norma SIA 118, e di non aver con ciò ritenuto che tutti i difetti da lui segnalati, che si presumevano costituire una difformità del contratto, erano stati notificati tempestivamente entro i due anni dalla conclusione dei lavori.
10.1.1 Le norme SIA non codificano un uso vincolante, sono equiparabili a delle condizioni generali che vincolano le parti soltanto se sono integrate nel contratto e tutt’al più, al pari di altre formulazioni contrattuali standardizzate, possono talvolta esprimere degli usi riconosciuti, ma la circostanza deve essere dimostrata in ogni singolo caso (DTF 118 II 295 consid. 2a; TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6.1, 21 giugno 2013 4A_110/2013; II CCA 4 novembre 2011 inc. n. 12.2009.189, 5 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.85, 22 gennaio 2013 inc. n. 12.2011.22, 3 giugno 2013 inc. n. 12.2011.152 e 194, 4 ottobre 2013 inc. n. 12.2012.157). Da un punto di vista processuale, oltre al fatto che le stesse siano state portate a conoscenza del giudice (non trattandosi di fatti notori: Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 87; Donzallaz, Loi sur le tribunal fédéral, n. 3651; TF 2 giugno 2006 4C.125/2005 consid. 5, 2 dicembre 2008 4A_428/2007 consid. 3.1; II CCA 21 dicembre 2011 inc. n. 12.2009.184, 12 marzo 2013 inc. n. 12.2011.92, 8 aprile 2013 inc. n. 12.2011.106), occorre che almeno la parte che si prevale della loro applicazione faccia valere in causa l'accordo della loro applicabilità oppure obietti l'inapplicabilità del CO, in difetto di che si deve dedurre che le parti, specialmente se patrocinate da legali, hanno rinunciato ad avvalersi di tali disposizioni (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 seg. ad art. 85; Rep. 1993 p. 199; II CCA 30 gennaio 2010 inc. n. 12.2008.190 in RtiD II-2010 n. 46c p. 697, 2 settembre 2011 inc. n. 12.2010.193, 23 dicembre 2011 inc. n. 12.2009.234, 5 aprile 2012 inc. n. 12.2010.84, 9 dicembre 2013 inc. n. 12.2012.89, 14 aprile 2014 inc. n. 12.2012.143, 30 giugno 2014 inc. n. 12.2012.208).
10.1.2 Nel caso di specie la richiesta del convenuto volta a ritenere applicabile la norma SIA 118 deve senz’altro essere disattesa siccome irricevibile. In effetti negli allegati preliminari le parti, entrambe patrocinate da legali professionisti, avevano ritenuto applicabili le disposizioni del CO (da loro menzionate a più riprese, cfr. petizione p. 4, risposta p. 2, replica p. 5) e nessuna di esse aveva mai preteso l’applicazione di quella norma; solo in sede conclusionale, e dunque in maniera irrita (art. 78 CPC/TI), il solo attore (non così il convenuto, cfr. conclusioni p. 2, 8) ha occasionalmente menzionato la norma SIA 118; ed è solo in questa sede, e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC), che il convenuto ha finalmente preteso che le parti avessero a suo tempo convenuto di applicare la norma SIA 118 in deroga al CO.
La censura avrebbe in ogni caso dovuto essere respinta già per un altro motivo e meglio in quanto la norma SIA 118, che come si è detto in precedenza non costituisce un fatto notorio, nemmeno era stata versata agli atti della causa e con ciò non era stata portata a conoscenza del giudice.
10.2 Parimenti infondato è l’altro rimprovero al Pretore di aver esaminato d’ufficio la questione della tempestività della notifica dei difetti, nonostante la controparte non l’avesse mai eccepita. Contrariamente a quanto preteso nel gravame, e come del resto già evidenziato anche dal Pretore nella sua decisione (sentenza p. 7 seg.) senza invero che la circostanza sia stata oggetto di una puntuale censura, negli allegati preliminari l’attore ha in effetti chiaramente contestato la tempestività della notifica dei difetti da parte del convenuto, osservando in generale che le contestazioni di quest’ultimo, secondo cui “le opere sono state eseguite in maniera non conforme a quanto da lui stesso impartito”, “risultano a dir poco intempestive”, rispettivamente che “le norme sulla notifica dei difetti, ed in particolare sul termine, sono molto restrittive e non sono certo state rispettate nella fattispecie” (replica p. 2); “la manifesta intempestività nella notifica” è poi stata ulteriormente evidenziata anche con riferimento alla lista dei difetti di cui al doc. 3 (replica p. 3).
10.3 Sempre in tema di tempestività della notifica dei difetti, il convenuto ritiene di aver adempiuto ai suoi obblighi di legge con riferimento alle seguenti sette tipologie di difetti: travatura del solaio fuori squadra; piloni abnormi rispetto alle istruzioni e non a piombo; soletta in beton “fuori bolla” e con presenza di chiodi; terrazzo non siliconato, infiltrazioni e crepe a seguito dei lavori sull’adiacente cantiere; lavoro contemporaneo degli operai sul cantiere adiacente e cattiva gestione; deposito non autorizzato di sabbia; ritardo nell’esecuzione del cantiere ed eccesso ore gruista a seguito del blocco cantiere (cfr. appello p. 11). Ora, incontestabile che le ultime tre tipologie indicate non sono in realtà dei difetti dell’opera e che comunque le pretese che il convenuto vantava dalle stesse sono già state esaminate ed evase in precedenza (cfr. supra consid. 8.2 e 9.2), si osserva che l’unico dei presunti altri difetti menzionati la cui notifica è stata riconosciuta come intempestiva dal Pretore è in definitiva quello relativo alla presenza di chiodi nella soletta in beton. Sennonché, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), il convenuto non ha spiegato in questa sede per quale motivo sarebbe errata e con ciò da riformare la diversa conclusione del Pretore, secondo cui quel difetto, riscontrato solo nell’ambito della perizia giudiziaria, non sarebbe stato occulto ma palese, per cui la sua notifica solo allora era stata intempestiva. Il giudizio pretorile sul tema della tempestività dei difetti segnalati non può così essere riformato.
10.4 Dei sei difetti ritenuti tempestivamente notificati (travatura del solaio fuori squadra, piloni abnormi, piloni non a piombo, soletta in beton “fuori bolla”, terrazzo non siliconato, infiltrazioni e crepe a seguito dei lavori sull’adiacente cantiere), il Pretore ha ritenuto che solo due e mezzo (dimensione dei piloni non conforme alle istruzioni, un solo pilone non a piombo, soletta in beton “fuori bolla”) costituissero dei veri e propri difetti imputabili all’attore e potessero giustificare l’attribuzione di un minor valore al convenuto, da lui quantificato in ragione di fr. 8'000.- (fr. 5'000.- per la dimensione non conforme dei piloni, fr. 1'000.- per un pilastro non a piombo e fr. 2'000.- per la soletta in beton “fuori bolla”).
In questa sede il convenuto contesta sia il fatto che alcuni dei difetti notificati non siano poi stati considerati dal Pretore per la quantificazione del minor valore, sia l’entità delle somme poi concretamente attribuite a questo titolo.
10.4.1 Il convenuto ritiene dapprima che il Pretore avrebbe dovuto prendere in considerazione per il giudizio anche gli altri difetti e a questo proposito passa in rassegna le ragioni che a suo dire giustificavano di considerare i difetti della travatura del solaio fuori squadra e della mancata siliconatura del terrazzo, mentre “per i restanti … si rimette alle conclusioni presentate in prima istanza” (appello p. 12). La sua tesi non può essere seguita.
10.4.1.1 La censura è senz’altro irricevibile per quanto riguarda i “rimanenti” e non meglio precisati difetti (in pratica quello relativo a uno dei due piloni non a piombo, quello concernente le infiltrazioni e le crepe, nonché gli eventuali altri difetti la cui notifica è stata ritenuta intempestiva dal giudice di prime cure), la dottrina e la giurisprudenza avendo - come detto - già avuto modo di stabilire che un semplice rinvio alle allegazioni contenute in precedenti atti, in concreto alle conclusioni di causa, non costituisce una sufficiente motivazione d’appello.
10.4.1.2 Essa è infondata anche per quanto riguarda il presunto difetto alla travatura del solaio asseritamente eseguita fuori squadra, che il Pretore non aveva ammesso in mancanza di prove sufficienti, rilevando in particolare che il perito non aveva potuto verificare se una trave fosse stata effettivamente posata fuori squadra in quanto la presenza del plafone ribassato lo impediva e che nessun’altra prova dimostrava un’esecuzione fuori squadra. In questa sede (appello p. 12) il convenuto si è in effetti limitato ad affermare che l’intervento alla travatura del solaio era stato ritenuto difettoso dai testi S__________ __________ e G__________ __________, sennonché, a parte il fatto che in tal modo non si è confrontato criticamente con la diversa motivazione addotta dal Pretore, si osserva che nessuno dei due testi si è in realtà espresso in quei termini, il primo avendo unicamente riferito di ricordare delle lamentele anche di travatura (verbale p. 6), il che non significa però ancora che le stesse fossero fondate, e il secondo avendo parlato unicamente di alcuni difetti alle solette che avevano potuto essere risolti tranne in un caso in cui non era stato possibile posare il betoncino (verbale p. 8 seg.), ciò che però nulla ha a che vedere con il difetto alla travatura della soletta del solaio per il quale era poi stato eseguito un plafone ribassato e che ovviamente si riferiva al difetto per la soletta in beton “fuori bolla”, già ammesso dal primo giudice. La censura sarebbe stata in ogni caso infondata anche per le ragioni esposte con riferimento al difetto di cui si dirà qui di seguito, ossia per l’assenza della prova del relativo minor valore (da lui stimato con le conclusioni in fr. 7'000.-, importo qui riproposto).
10.4.1.3 Non ha miglior sorte la censura relativa al difetto per la mancata siliconatura del terrazzo. Nonostante l’argomentazione, fondata sul referto peritale, che aveva indotto il Pretore a non prenderlo in considerazione, ossia l’assenza di prove che l’intervento fosse di competenza dell’attore, non fosse in realtà convincente, in quanto il convenuto ha giustamente fatto notare in questa sede (appello p. 12) che la controparte non aveva contestato negli allegati preliminari che quell’intervento non rientrasse nelle sue mansioni (ciò che rende nuovamente inutile la richiesta di completazione della perizia rispettivamente di riassunzione del teste G__________ __________), si osserva in effetti che il convenuto non ha in ogni caso dimostrato il minor valore - da lui stimato in sede conclusionale in fr. 5'000.-, importo qui riproposto - che ne sarebbe con ciò derivato (ciò che sarebbe invero stato possibile ed esclude così la possibilità di applicare a suo favore la facilitazione della prova dell’art. 42 cpv. 2 CO) e che nemmeno è concretamente evincibile dalla perizia. Oltretutto si osserva che tra le menzionate domande di completazione che egli ha indicato di voler ora sottoporre al perito - prova la cui mancata assunzione in prima e in seconda sede non è per altro stata concretamente ritenuta censurabile già per motivi d’ordine (cfr. supra consid. 7.3) - non ve n’é alcuna in tal senso (quella qui rilevante non potendo in particolare rientrare nell’ambito della domanda di completazione - l’unica vagamente attinente alla tematica - volta a fornire il dettaglio degli importi di minor valore indicati solo con l’ammontare finale).
10.4.2 Il convenuto rimprovera al Pretore pure di essersi rifatto, per la valutazione delle somme da attribuire a titolo di minor valore, alle enigmatiche e incontrollabili conclusioni peritali (fr. 1'000.- per un pilastro non a piombo e fr. 2'000.- per la soletta in beton “fuori bolla”) e di aver deciso di sua spontanea volontà e senza alcun valido criterio di attribuire fr. 5'000.- per la dimensione non conforme dei piloni, aggiungendo che in tal modo la sua conclusione, oltre che non essere sufficientemente motivata, risultava essere arbitraria nella misura in cui non era ancorata ad alcuna prova certa. La censura non può trovare accoglimento.
10.4.2.1 Contrariamente a quanto ritenuto dal convenuto, non vi è da obiettare in merito al giudizio con cui il giudice di prime cure ha stabilito in fr. 1'000.- il minor valore per un pilastro non a piombo e in fr. 2'000.- quello per la soletta in beton “fuori bolla”. In effetti nell’occasione egli ha senz’altro fatto riferimento - ciò che poteva fare senza doverne dare una motivazione particolareggiata (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 seg. ad art. 253) - alle risultanze della perizia, la quale aveva accertato (a p. 9) che queste somme erano giustificate siccome non era previsto un intervento di demolizione, ritenuto sproporzionato rispetto al valore del manufatto medesimo. Nulla permette del resto di ritenere, tanto più a fronte dei motivi di economia processuale invocati dal convenuto (che si è qui lamentato già per l’alto costo delle perizie sinora assunte e per i lunghi tempi trascorsi per ottenere la loro evasione, cfr. appello p. 4, 8 seg. e 16), che quelle chiare e convincenti valutazioni peritali fossero enigmatiche e incontrollabili e come tali necessitassero di essere ulteriormente chiarite nell’ambito di una eventuale completazione peritale (prova la cui mancata assunzione in prima e in seconda sede non è stata per altro concretamente ritenuta censurabile già per motivi d’ordine, cfr. supra consid. 7.3).
10.4.2.2 Il Pretore ha quantificato in fr. 5'000.- il minor valore per la dimensione non conforme dei pilastri (realizzati con piloni 35 x 35, anziché 20 x 20), rilevando che a detta del perito l’esecuzione dell’intero porticato aveva comportato un costo di fr. 33'800.-, che il convenuto aveva postulato in sede conclusionale a questo titolo un importo di fr. 10'000.- (qui riproposto) e che in presenza di un mero difetto estetico, qual era quello in esame, non appariva necessario provvedere alla demolizione e ricostruzione dell’opera, comunque funzionale, ma si giustificava di ridurre in via equitativa della metà quest’ultima somma.
Come il convenuto, il quale per altro sempre in violazione del suo onere di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) non si confronta minimamente con l’argomentazione pretorile, possa affermare nelle particolari circostanze che la conclusione del Pretore non sia sufficientemente motivata rimane francamente un mistero.
E neppure si può affermare, a fronte della chiara e sostanziata motivazione addotta, fondata sulle risultanze istruttorie e sorretta da pertinenti considerazioni di carattere equitativo (che in caso di quantificazione del minor valore di un difetto estetico possono entrare in linea di conto, cfr. II CCA 5 febbraio 2001 inc. n. 12.2000.129, 4 settembre 2003 inc. n. 12.2002.162, 13 marzo 2006 inc. n. 12.2005.9, 17 agosto 2006 inc. n. 12.2005.136, 17 settembre 2008 inc. n. 12.2007.175), che la sua conclusione sia avvenuta senza alcun valido criterio e fosse arbitraria nella misura in cui non era ancorata ad alcuna prova certa. Del resto, se il convenuto avesse ragione, la soluzione sarebbe semmai stata quella di ritenere non provato il minor valore per la dimensione non conforme dei piloni (valendo in tal caso per analogia quanto già si è detto in precedenza al consid. 10.4.1.3), così che allo stesso nemmeno si sarebbe potuto attribuire l’importo di fr. 5'000.- concessogli dal giudice di prime cure.
11. Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello, che la petizione può essere accolta limitatamente a fr. 27'236.45 (fr. 35'236.45 saldo mercede ./. fr. 8'000.- difetti) oltre interessi ed accessori. Gli oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI e 106 CPC), ritenuto che per la procedura di seconda istanza, in cui il convenuto è risultato soccombente in misura pressoché integrale, si è tenuto conto di un valore litigioso di fr. 28'045.50.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 15 febbraio 2013 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 15 gennaio 2013 della Pretura del Distretto di Bellinzona è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta nel senso che:
1.1 È ordinato all’Ufficiale dei Registri di __________, dopo il passaggio in giudicato dell’odierna sentenza, di iscrivere in via definitiva a Registro fondiario, in sostituzione della relativa annotazione, un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori di fr. 27'236.45 oltre interessi al 5% dal 28 novembre 2008 a carico della part. n. __________ RFD di __________ di proprietà di AP 1 a favore di AO 1, __________.
1.2 AP 1 è condannato a versare a AO 1 la somma di fr. 27'236.45 oltre interessi al 5% dal 28 novembre 2008.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'100.- e le spese di fr. 4'460.- (comprese tassa di fr. 600.- e spese di fr. 60.- relative all’iscrizione provvisoria di cui all’inc. n. DI.2008.376), già anticipate, sono poste per 7/10 a carico di AP 1 e per 3/10 a carico di AO 1. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 2'400.- a titolo di ripetibili ridotte.
II. Gli oneri processuali di fr. 1’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellato fr. 1’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona e (dopo il passaggio in giudicato) all’Ufficio dei Registri,
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).