Incarto n.
12.2013.45

Lugano

9 dicembre 2014/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

 

 

sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2011.15 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città – promossa con petizione 18 agosto 2011 da

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

contro

 

 

 

AO 1;

 AO 2;

 AO 3;

 AO 4;

 AO 5;

 AO 6;

 AO 7;

 AO 8;

 AO 9;

 AO 10;

 AO 11;

 AO 12;

 AO 13;

 AO 14 e

 

AO 15;

 AO 16;

 AO 17

CC 2

 

tutti rappr. dall’ RA 2 e

 

AO 18

 

tutti membri della CC 1

 

 

 

 

 

con cui ha chiesto di condannare i convenuti in solido al pagamento di fr. 50'000.- oltre interessi al 5% dall’11 maggio 2009;

 

domanda alla quale AO 18 non ha risposto, mentre gli altri convenuti ne hanno postulato la reiezione;

 

sulla quale il Pretore ha deciso il 30 gennaio 2013 respingendo integralmente la petizione;

 

appellante l’attore che con appello 4 marzo 2013 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 41'468.60 oltre interessi e di porre le spese giudiziarie fissate dal Pretore interamente a carico delle controparti in solido, con protesta delle spese processuali e delle ripetibili di appello;

 

mentre con risposta 3 maggio 2013 i convenuti rappresentati dall’avv. RA 2 hanno postulato la reiezione del gravame avversario, pure con protesta di spese giudiziarie di appello;

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  AP 1 AP 1 è proprietario dei fondi contigui n. __________ e __________ RFD di __________, ubicati in località __________, sui quali sorgono due abitazioni con annesso un giardino (doc. A e B). Tali particelle confinano a sud con il fondo n. __________ RFD di proprietà, fino al luglio 2013, dei membri della CC 1 e, poi, di __________ __________ e __________ __________ __________ (estratto del Registro fondiario). Attorno alla mezzanotte fra i giorni 9 e 10 maggio 2009 sul fondo n. __________ RFD di __________ è divampato un incendio che ha distrutto tutti i manufatti ivi ubicati, concessi in locazione a terzi. Con referto 25 settembre 2009 l’ing. __________ – su incarico della Sostituta procuratrice pubblica __________ __________, titolare dell’inchiesta penale – ha dichiarato che la tipologia e il funzionamento degli impianti tecnici rendeva remoto un loro concorso nello sviluppo dell’incendio, mentre “riscontri evidenti come la manomissione della catena di chiusura della porta a soffietto e il cratere al suolo, sul pavimento (…)” rendevano “verosimile la tesi del dolo” (inc. rich. II, inc. del Ministero pubblico n. 2009.4134: doc. 11). Il 13 ottobre 2009 il procedimento penale veniva sospeso poiché rimaneva ignoto l’autore del reato, nonché in attesa di nuovi sviluppi (loc. cit.: doc. 18).

 

                            B.  Con scritto 5 giugno 2009 AP 1, per il tramite del proprio legale avv. RA 1, ha trasmesso all’assicurazione responsabilità civile dei membri della Comunione ereditaria CC 1, __________, dei preventivi inerenti ad asseriti danni subiti a seguito dell’incendio. In particolare, egli ha inviato all’assicurazione il preventivo per la riparazione di tre autovetture e un “preventivo di massima” per il risanamento delle due villette situate sui fondi di sua pertinenza (inc. rich. OR.2011.17: fascicolo doc. I). Il 15 dicembre 2009 l’assicurazione ha risposto di non elargire alcuna copertura per l’evento in questione, dato che dal rapporto di polizia emergeva l’origine dolosa dell’incendio senza alcuna responsabilità da parte dei propri assicurati (loc. cit.). Il 4 marzo 2010 il legale in questione ha scritto all’avv. __________, rappresentante dei proprietari del fondo sul quale era divampato l’incendio, chiedendo la fissazione di un incontro per “valutare l’eventuale disponibilità (…) a risarcire il danno subìto dal mio cliente” (loc. cit.). Il giorno successivo questi ha risposto negando l’esistenza di un danno e precisando che i propri clienti non avrebbero risarcito alcunché “in quanto hanno delegato la pratica alla loro assicurazione RC” (loc. cit.).

 

                            C.  Il 7 aprile 2010 AP 1 ha inoltrato dinanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città un’istanza di esperimento di conciliazione (art. 354 segg. CPC/TI). In occasione dell’udienza 11 maggio 2010 il tentativo è stato dichiarato fallito (inc. rich. DI.2010.61). Il 19 aprile 2011 egli ha presentato una nuova istanza di conciliazione (art. 197 segg. CPC). Constatata l’assenza di intesa, il Pretore aggiunto ha rilasciato, il 1° giugno 2011, l’autorizzazione ad agire (inc. CM.2011.26).

 

                            D.  Con petizione 18 agosto 2011 AP 1 ha convenuto tutti i membri della Comunione ereditaria fu __________ __________ dinanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, postulando la loro condanna al versamento, con il vincolo della solidarietà, di fr. 50'000.- oltre interessi al 5% dall’11 maggio 2009. Con risposta 3 novembre 2011 le controparti si sono opposte alla richiesta avversaria. Nel successivo scambio di allegati preliminari le parti si sono confermate nelle proprie domande. Esse hanno poi rinunciato al dibattimento finale, producendo memoriali scritti. Con le proprie conclusioni 17 dicembre 2012 l’attore ha ridotto la propria pretesa a fr. 41'468.60 oltre interessi al 5% dal 10 (anziché dall’11) maggio 2009. Statuendo con decisione 30 gennaio 2013 il Pretore ha respinto integralmente la petizione. Nel frattempo, e meglio il 17 ottobre 2012, CC 2 è deceduta e le sono subentrati i suoi eredi AO 17, AO 15 ed AO 16 (v. certificato ereditario 30 ottobre 2012 della Pretura di Locarno-Campagna).

 

                            E.  Con appello 4 marzo 2013 l’attore è insorto contro il querelato giudizio, chiedendone la riforma nel senso di accogliere la richiesta espressa con le proprie conclusioni 17 dicembre 2012. Con risposta 3 maggio 2013 i convenuti si sono invece opposti al gravame.

 

considerato

 

in diritto:              1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che trova applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

 

                             2.  Il Pretore ha spiegato, in sintesi, che l’attore non aveva dimostrato né l’esistenza di un difetto dell’opera o di manutenzione della stessa, di proprietà dei convenuti e sulla quale era divampato l’incendio in questione, né l’esistenza di un nesso causale adeguato tra l’asserito danno è l’allegato vizio o difetto. Egli ha di conseguenza ritenuto inapplicabile l’art. 58 CO. Quanto all’art. 679 CC, anch’esso invocato dall’attore, il primo giudice ha spiegato che non poteva essere imputato ai convenuti di aver ecceduto nell’esercizio del diritto di proprietà, segnatamente per aver permesso ai loro conduttori di gestire nello stabile un negozio dell’usato e avervi quindi esposto merce potenzialmente infiammabile.

 

                             3.  L’appellante sostiene, in primo luogo, che il Pretore avrebbe operato una “serie di forzature manifestamente insostenibili”. Egli reputa, al riguardo, che l’onere di dimostrare l’interruzione del nesso di causalità adeguata incombe al proprietario dell’opera e non all’attore (memoriale, pag. 3). In realtà, il primo giudice ha correttamente spiegato che compete a chi si prevale dell’applicazione dell’art. 58 CO dimostrare l’esistenza, tra le altre cose, di un nesso di causalità adeguata fra l’asserito vizio e il danno invocato. Egli ha poi precisato che solo nell’ipotesi in cui tale nesso di causalità sia comprovato, cosa che difettava nella fattispecie, compete alla controparte dimostrare l’interruzione del medesimo (decisione impugnata, pag. 9, consid. 5.2). Su questo punto la decisione pretorile non presta quindi fianco a critiche.

                             4.  L’attore prosegue affermando che il primo giudice avrebbe proceduto a un accertamento erroneo dei fatti, poiché avrebbe indicato, fondandosi sul referto dell’esperto incaricato dalla Sostituta procuratrice pubblica di delucidare le cause dell’incendio in questione, che la sua origine era dolosa. A dire dell’appellante da tale risultanza sarebbe invece emersa unicamente la verosimiglianza di tale dolo (memoriale, pag. 4).

 

                           4.1  Effettivamente, come indicato sopra (lett. A), nel referto 25 settembre 2009 (inc. rich. II, inc. del Ministero pubblico n. 2009.4134: doc. 11) l’ing. __________ __________ ha concluso che la tesi del dolo è “verosimile” (pag. 7). L’appellante dimentica, tuttavia, che come evidenziato (sopra, consid. 3) gli compete la dimostrazione dell’esistenza del nesso di causalità adeguata tra il vizio dell’opera o di manutenzione e l’asserito danno. Nel referto testé menzionato è indicato che “la tipologia di questi impianti e il loro funzionamento al momento del sinistro rendono comunque remoto un loro concorso nello sviluppo dell’evento dannoso. Riscontri evidenti come la manomissione della catena di chiusura della porta a soffietto e il cratere al suolo, sul pavimento, in prossimità della parete occidentale del locale “__________” rendono, per contro, verosimile la tesi del dolo” (loc. cit.). Non è, quindi, tanto l’assenza di prova certa della dolosità dell’evento a essere rilevante ai fini di causa, bensì l’assenza della prova che l’asserito danno sia da ricondurre all’allegato vizio della costruzione o a un difetto di manutenzione. Peraltro, l’attore dimentica che gli compete anche la dimostrazione dell’esistenza di tale vizio o difetto, di cui si dirà in seguito (consid. 4.2 e 5).

 

                           4.2  L’appellante sembra cercare, comunque, di escludere l’esistenza di un dolo, pensando che ciò basti automaticamente a dimostrare l’esistenza del vizio o del difetto summenzionato (memoriale, pag. 4 in mezzo e in fondo e 5 in alto). Invero, egli afferma in primo luogo che sotto la porta a soffietto, ove vi è stata una manomissione della catena di chiusura, vi era uno spazio di circa 20-30 cm sufficiente al passaggio di una persona. A suo dire, quindi, “è del tutto inverosimile che un ipotetico incendiario per entrare nella proprietà dei convenuti si sia soffermato ad allargare un anello della catena, in luogo e vece di passare direttamente sotto la porta!”. In tal modo, tuttavia, egli non si confronta compiutamente con l’argomentazione pretorile, limitandosi a ribadire quanto da egli già sostenuto dinanzi al primo giudice. Al riguardo l’appello è pertanto finanche irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Invero, quest’ultimo ha spiegato che non è anomalo pensare che un eventuale intruso abbia preferito introdursi nella proprietà forzando la catena, visto l’esiguo spazio di passaggio esistente sotto la porta e ciò al fine di garantirsi una veloce via di fuga (decisione impugnata, pag. 12 in mezzo). A nulla muta, al riguardo, l’allegazione dell’attore circa l’altezza dello spazio in questione, a suo dire di 20-30 cm anziché i 15-20 cm accertati dal Pretore. È ben vero che la teste __________ __________ ha affermato che sotto la porta a soffietto “poteva passare una persona” (verbale di audizione testimoniale 5 giugno 2012, pag. 2 in fondo), ma il teste __________ __________, pur aderendo a tale affermazione, ha dichiarato che tale spazio era di circa 15-20 cm (verbale di audizione testimoniale 28 agosto 2012, pag. 6). Non vi è chi non veda che, come evidenziato dal primo giudice, un’eventuale fuga non era senz’altro facilitata dall’esiguità dello spazio in questione.

 

                                  L’attore sostiene, inoltre, che non è dato di sapere se tale anello sia stato aperto da pompieri o da altre persone intervenute sul luogo. Fondandosi sul referto dell’ing. __________ __________ il Pretore ha spiegato che è poco verosimile che tale anello sia stato aperto successivamente all’incendio, dato che l’area era stata recintata per evitare l’accesso di estranei (decisione impugnata, pag. 12 in alto). L’appellante rinvia, a sostegno della propria censura, alla testimonianza dell’esperto. Sennonché, questi ha ribadito quanto indicato nel proprio referto (“Ammetto che non si può escludere a priori che l’anello aperto che ho costatato abbia potuto essere aperto successivamente all’incendio. Ciò è però poco verosimile, ritenuto come mi sia stato confermato che l’area era stata recintata per evitare l’accesso di estranei” (verbale di audizione testimoniale 28 agosto 2012, pag. 3 in alto). Anche al riguardo l’appello è pertanto respinto.

 

                                  Va detto, inoltre, che l’appellante nemmeno contesta che la porta in questione fosse chiusa con la catena al momento dell’incendio. Tale accertamento emerge, d’altra parte, dall’istruttoria (cfr. audizione della teste __________ __________ 5 giugno 2012, pag. 4 in alto e del teste __________ __________ 28 agosto 2012, pag. 6). L’attore sostiene, poi, che la presenza sul posto dell’ombrello bruciacchiato non può avere alcuna rilevanza sull’esistenza del dolo (appello, pag. 4 in fondo). Sebbene tale circostanza sia indicata nel referto dell’esperto incaricato dal Ministero pubblico (pag. 7 in alto), il Pretore non vi ha fatto menzione nelle proprie argomentazioni. Tale censura è quindi priva di rilevanza ai fini del giudizio. Si aggiunga che a sostegno della tesi del dolo non vi è unicamente la manomissione dell’anello in questione, bensì, come pertinentemente rilevato dal primo giudice sulla base del referto dell’ing. __________ __________ (decisione impugnata, pag. 10), anche la presenza di un “cratere al suolo, sul pavimento, in prossimità della parete occidentale (…)” (inc. rich. II, inc. del Ministero pubblico n. 2009.4134: doc. 11, pag. 7).

 

                             5.  Secondo l’appellante sarebbe in ogni caso dimostrato che l’incendio non è stato appiccato con dolo, bensì sarebbe da ricondurre allo stato dell’impianto elettrico e della proprietà dei convenuti.

 

                           5.1  Egli sostiene, anzitutto, che nella zona dove si è sviluppato l’incendio vi era un tank con circa 800 l di nafta con pompa alimentata elettricamente e impianti di illuminazione “volanti”, e meglio tubi al neon affrancati “in qualche modo” al soffitto (memoriale, pag. 5 in alto). Fondandosi sul referto 25 settembre 2009 più volte menzionato il Pretore ha ritenuto che la tipologia degli impianti tecnici (elettrici, di riscaldamento, ecc.) e il loro funzionamento al momento del sinistro rendevano remoto un loro concorso nello sviluppo dell’evento dannoso, mentre vi sono riscontri evidenti che l’incendio è stato appiccato con dolo, come la manomissione della catena e il cratere al suolo sul pavimento (decisione impugnata, pag. 10 in alto). Egli ha altresì precisato che non vi sono evidenze che l’incendio si sia sviluppato in prossimità dei quadri elettrici o di fili elettrici “volanti”, oppure dell’impianto di riscaldamento, spento, o del contenitore della nafta (loc. cit., pag. 10 in mezzo). In occasione dell’audizione 28 agosto 2012 il teste ing. __________ __________ ha dichiarato che “da quanto mi è stato riferito (ribadisco che io non ho potuto più nulla costatare) vi erano degli impianti di illuminazione “volanti” (neon affrancati in qualche modo al soffitto)”. Egli ha poi confermato la propria conclusione riportata a pag. 7 del referto e indicata sopra (consid. 4.1). L’appellante si limita di nuovo, quindi, a ribadire quanto asserito in prima sede, senza confrontarsi con l’argomentazione pretorile. Egli soggiunge che la notte in questione in varie parti dello stabile erano accese delle luci. Ancora una volta, tuttavia, l’attore omette di prendere posizione sulla motivazione del Pretore, laddove è indicato che non vi sono evidenze circa il fatto che l’incendio sia partito dal locale in cui era “con grande probabilità rimasta accesa, quella notte, una lampada” (loc. cit., pag. 10 in mezzo). Anche su questo punto il gravame è pertanto irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

 

                           5.2  L’attore sottolinea che l’ultimo intervento all’impianto elettrico sarebbe avvenuto nel 1986 e che lo stesso sarebbe stato oggetto di interventi da __________ __________, le cui competenze in materia risulterebbero dubbie. Egli afferma che esso non sarebbe stato conforme alle regole dell’arte, come risulterebbe anche dalla documentazione fotografica agli atti dalla quale risulta la presenza di “fili a sbalzo” (appello, pag. 5). Anche in questo caso, tuttavia, si rinvia al contenuto del referto 25 settembre 2009. Dallo stesso risulta, infatti, che “nella zona «epicentro»” dalla quale è scaturito l’incendio “non si identificano fattori tecnici evidenti in grado di scatenare evento del genere” (pag. 5 in mezzo). Si ribadisce, poi, che l’esperto conclude affermando che sebbene “un’analisi approfondita intesa a stabilire lo stato degli impianti tecnici non è stata possibile a causa della totale distruzione dell’oggetto”, “la tipologia di questi impianti e il loro funzionamento al momento del sinistro rendono comunque remoto un loro concorso nello sviluppo dell’evento dannoso”. Il tecnico ribadisce, poi, come invece siano “evidenti” i riscontri che rendono verosimile la tesi del dolo (pag. 7 in fondo). Anche nell’ipotesi che le allegazioni dell’appellante corrispondessero al vero, cosa che non è per nulla dimostrato, alla luce delle emergenze di cui al referto summenzionato esse sarebbero comunque irrilevanti ai fini del giudizio.

 

                                  Si aggiunga che gli interventi di __________ __________ all’impianto elettrico risalgono a un periodo precedente al sopralluogo 22 settembre 2004 (doc. rich. III). Egli ha infatti dichiarato essersi “occupato personalmente di rifare l’impianto elettrico interno ed esterno dello stabile, poiché quello esistente era molto vecchio (…). Ho eseguito questi lavori all’inizio, quando abbiamo preso in locazione lo stabile (quindi circa quindici anni prima dell’incendio” (verbale di audizione testimoniale 28 agosto 2012, pag. 5 in mezzo). A seguito del sopralluogo summenzionato il tecnico ST C. __________, a quel tempo responsabile della Polizia del fuoco per il comune di __________, ha stilato un rapporto 23 settembre 2004 nel quale affermava che le misure anti-incendio richieste per lo “stabile __________” in questione erano state adottate. Quest’ultimo, che come risulta dallo scritto 3 luglio 2012 dell’Ufficio tecnico comunale “aveva frequentato il corso di formazione base in materia di misure anti-incendio ed era quindi abilitato per conto del Comune a valutare le condizioni degli stabili comunali e privati”, non ha affermato che l’impianto in questione fosse idoneo a ingenerare un incendio e, quindi, non fosse conforme alle norme di sicurezza (doc. rich. III). Se così fosse stato, allora nelle misure anti-incendio ci sarebbe dovuto essere anche quella del rifacimento dell’impianto in questione.

 

                           5.3  L’appellante sottolinea, altresì, che i convenuti non avrebbero dato seguito all’ordine impartito nel 2004 dal Municipio di __________ di posizionare nello stabile cinque rilevatori d’incendio con sirena, o perlomeno gli stessi sarebbero stati asportati in un secondo tempo o si sarebbero guastati. Tant’è che al momento dell’incendio nessun testimone avrebbe sentito tali sirene e nemmeno sarebbero stati reperiti tra le macerie. Inoltre, nemmeno i gestori del negozio ivi situato avrebbero sostenuto che tali rilevatori, se presenti, fossero attivati (memoriale, pag. 6 in alto). Dal rapporto dell’Ufficio tecnico comunale 23 settembre 2004 emerge che in occasione del sopralluogo 22 settembre 2004 i rilevatori erano stati posizionati (doc. rich. III). I testi ing. __________ __________, __________ __________ e __________ __________ non si sono espressi al riguardo, ma ciò non significa ancora che i rilevatori non fossero presenti nell’immobile. Lo stesso dicasi per quanto concerne i reperti rinvenuti dopo l’incendio. Invero, l’ing. __________ __________ ha premesso che “la totale distruzione causata dal fuoco non permette purtroppo di verificare, in particolare, l’impianto elettrico” (referto 25 settembre 2009, pag. 5 in mezzo). Quanto alla circostanza affermata dall’appellante, secondo la quale nessun vicino avrebbe sentito il rumore di tali sirene, va detto che ciò non dimostra ancora che esse non abbiano suonato e che, invece, non siano state percepite dai terzi poiché il rumore non era abbastanza intenso. Infine, non giova all’appellante nemmeno il riferimento alla sentenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 130 II 736 (correttamente: DTF 130 III 736). In tal caso, infatti, non era in discussione l’esistenza del nesso causale adeguato tra l’allegato vizio di costruzione o il difetto di manutenzione e l’asserito danno, bensì era indiscusso che il bambino di tre anni e mezzo era caduto nel canale poiché non vi erano delle barriere di sicurezza. Il tribunale ha quindi approfondito la questione di sapere se l’opera, sprovvista di tali argini, fosse difettosa ai sensi dell’art. 58 CO.

 

                             6.  L’attore reputa, inoltre, che la responsabilità delle controparti è a maggior ragione data in applicazione dell’art. 679 CC (appello, pag. 6 segg.). Il Pretore ha spiegato che la presenza di mobilia altamente infiammabile nello stabile, presente in ogni abitazione o locale commerciale, non comportava che il proprietario avesse trasceso, giusta l’art. 679 CC, nell’esercizio del suo diritto di proprietà (decisione impugnata, consid. 5.5). Egli ha poi sottolineato che lo stabile era in origine addirittura adibito a falegnameria e che l’autorità comunale era a conoscenza dell’attività successiva, ossia negozio dell’usato, tant’è che aveva provveduto ai necessari collaudi del sistema anti-incendio, senza postulare l’adozione di accorgimenti supplementari o di migliorie agli impianti elettrico e di riscaldamento (loc. cit., consid. 6).

                           6.1  L’appellante rinvia, anzitutto, a quanto da egli espresso al punto n. 4 del suo gravame, ove egli afferma, in particolare, che spetta alle controparti dimostrare l’interruzione del nesso causale adeguato e ribadisce la poca credibilità di un intervento doloso all’origine dell’incendio. Per quanto concerne quest’ultima allegazione, si rinvia a quanto illustrato (sopra, consid. 4.2 e 5). Circa l’onere probatorio, va ricordato che compete all’attore dimostrare che il proprietario ha trasceso nell’esercizio del suo diritto di proprietà, il nesso causale adeguato con il danneggiamento nonché l’esistenza e l’ammontare del danno (Berner Kommentar, ZGB 655-679, Berna 1974, n. 142 ad art. 679 ZGB). L’attore sbaglia, quindi, quando sembra far assurgere a ruolo di presunzione l’esistenza del nesso causale adeguato e, così facendo, addossa l’onere probatorio al proprietario fondiario, a cui competerebbe, a suo dire, di comprovare l’interruzione di tale nesso.

 

                           6.2  L’appellante sostiene che le controparti avrebbero trasceso nell’esercizio del loro diritto di proprietà, permettendo che nello stabile fossero esercitate attività tali da rendere “il tutto altamente infiammabile”. A suo dire ciò sarebbe a maggior ragione dimostrato dal fatto che essi avrebbero omesso di installare un “vero e proprio sistema anti-incendio, con sensori per il fumo e ugelli di acqua”. Con le proprie censure l’appellante non si confronta, tuttavia, con la motivazione pretorile esposta sopra (consid. 6), sicché al riguardo l’appello è inammissibile (art. 311 cpv. 1 CPC). L’attore ribadisce che al momento dell’incendio non erano nemmeno attivi i rilevatori con sirene, la cui istallazione era stata imposta nel 2004 dal Municipio di __________ “non certo per puro caso”. L’argomentazione non può essere seguita per i motivi già illustrati (consid. 5.3), a cui si rinvia.

 

                           6.3  L’attore critica il Pretore, altresì, per aver inferito l’assenza di trascendimento nell’esercizio del diritto di proprietà dalla circostanza che lo stabile era precedentemente adibito a falegnameria e che l’attività di vendita dell’usato era nota all’autorità comunale, che non aveva richiesto dei correttivi dell’impianto elettrico e di riscaldamento. Secondo l’appellante è notorio che disposizioni di diritto pubblico hanno “ben poca” rilevanza nello stabilire se si è in presenza di un eccesso nell’esercizio del diritto di proprietà giusta l’art. 679 CC. Tale argomentazione non può essere condivisa. Sebbene sia vero che esistono casi in cui il rispetto dei limiti posti dal diritto pubblico (ad esempio inerenti al rumore) non esclude a priori l’esistenza di una violazione del diritto di vicinato ai sensi dell’art. 684 CC (cfr. DTF 108 Ia 140 consid. 5c/aa), nel presente caso ci si trova in una situazione del tutto differente. Invero, il tecnico ST __________ __________, a quel tempo responsabile della Polizia del fuoco per il comune di __________, ha constatato durante il sopralluogo 22 settembre 2004 che le misure anti-incendio richieste per lo “stabile __________” in questione erano state adottate. Come risulta dallo scritto 3 luglio 2012 dell’Ufficio tecnico comunale il tecnico in questione “aveva frequentato il corso di formazione base in materia di misure antincendio ed era quindi abilitato per conto del Comune a valutare le condizioni degli stabili comunali e privati” (doc. rich. III). Non vi è invece alcuna evidenza agli atti – e nemmeno, a ben vedere, l’appellante lo sostiene, dato che infatti ne minimizza la portata – che il diritto pubblico imponesse ai proprietari di adottare ulteriori accorgimenti in tal senso. Mal si intravvede, quindi, come in una simile circostanza si possa desumere una qualsivoglia responsabilità del proprietario fondata sui rapporti di vicinato. Nemmeno è di ausilio alla tesi dell’appellante il fatto, da egli asserito, secondo il quale gli ultimi controlli da parte delle autorità comunali sarebbero avvenuti 5 o 6 anni prima dell’incendio. Non vi è invero alcuna risultanza agli atti dalla quale si desume che dall’ultimo controllo effettuato lo stabile non fosse conforme alla normativa anti-incendio. Per gli stessi motivi non può essere seguita la censura dell’attore secondo la quale il comportamento dei convenuti comporterebbe una loro responsabilità indipendentemente dall’esistenza di altre cause dell’asserito danno.

 

                             7.  L’appellante critica, infine, il primo giudice per non aver vagliato la questione dell’esistenza e dell’ammontare dell’asserito danno (memoriale, pag. 8). Alla luce di quanto dianzi esposto non vi è motivo di chinarsi su tale censura.

 

                             8.  Ne consegue che nella misura in cui è ricevibile l’appello è respinto. Le spese giudiziarie sono poste a carico dell’appellante, interamente soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono commisurate al valore di causa di fr. 41'468.60, valido anche per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.

 

 

 

 

Per i quali motivi,

 

richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

 

decide:                 1.  Nella misura in cui è ricevibile l’appello 4 marzo 2013 di AP 1 è respinto.

 

                             2.  Le spese processuali di fr. 2'500.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alle controparti complessivi fr. 3'000.- per ripetibili di appello.

 

                             3.  Notificazione:

 

-;

-;

-.

 

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                    La vicecancelliera

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).