per statuire nella causa inc. n. OA.2012.56 (mandato, risarcimento del danno) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 13 marzo 2012 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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chiedente la condanna del convenuto al pagamento di CHF 89'549.65 e a “non ricevere il suo onorario di CHF 8'909.80”, a titolo di risarcimento per inadempimento del contratto di mandato, domande alle quali si è opposto il convenuto e che il Pretore ha respinto con decisione 7 dicembre 2012;
appellante l’attore, che con atto di appello 3 gennaio 2013 chiede di “rivedere la decisione della sentenza del 7 dicembre 2012” in merito alla richiesta di risarcimento di CHF 18'000.-, di CHF 18'549.65, di CHF 32'000.- e del pagamento dell’onorario di CHF 8'909.80, annullando la decisione nella causa SE.2012.114, faziosa e fondata su date false e su una petizione “inoltrata senza adeguata procura”, oltre che a rivedere le tasse e le spese, da ridurre a CHF 1'500.- “considerato che la procedura si è risolta con poche udienze e rinuncia al dibattimento finale”, e le ripetibili accordate al convenuto, da ridurre a CHF 2'000.-;
mentre il convenuto con risposta 25 febbraio 2013 propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio pretorile, con protesta di spese e ripetibili;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con petizione 13 marzo 2012 AP 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, la condanna del convenuto al pagamento di CHF 89'549.65 e a “non ricevere il suo onorario di CHF 8'909.80”, facendo valere svariate violazioni professionali nell’adempimento del mandato di avvocato relativo alle procedure giudiziarie nelle sue cause di stato, segnatamente la violazione del dovere di fedeltà e di diligenza dell’avvocato;
che con la risposta 24 maggio 2012 il convenuto si è opposto alle domande di petizione, esponendo di aver svolto correttamente il mandato ricevuto dall’attore di rappresentarlo nella vertenza coniugale;
che nei successivi allegati scritti di replica del 16 giugno 2012 e di duplica del 27 luglio 2012 le parti hanno sostanzialmente ribadito le rispettive allegazioni e domande di giudizio;
che nel frattempo, il 28 marzo 2012, l’avv. AO 1 ha convenuto in causa davanti alla medesima Pretura AP 1, chiedendone la condanna al pagamento di CHF 8'909.80 oltre fr. 300.- oltre interessi annui al 5% dal 27 ottobre 2011, a saldo della sua nota d’onorario 11 ottobre 2011 (inc. SE.2012.114), domanda alla quale si è opposto AP 1 e che il Pretore ha accolto con sentenza 13 agosto 2012, rettificata per quel che concerne l’indicazione dei rimedi di diritto il 16 agosto 2012, e passata in giudicato in mancanza di tempestiva impugnazione;
che all’udienza preliminare dell’8 ottobre 2012 nella causa OR.2012.56 le parti hanno confermato le contrapposte domande di giudizio sulla base della documentazione agli atti e dei richiami di diverse procedure giudiziarie, eseguiti dalla Pretura (inc. 11.2009.15 e 11.2011.191 della Prima Camera civile del Tribunale d’appello, OA.2008.750 e DI.2007.1080 della Pretura di Lugano, sezione 4, SE.2012.114 della Pretura di Lugano, sezione 3);
che le parti hanno rinunciato a comparire in udienza per le arringhe finali e si sono confermate nelle rispettive domande di giudizio, sulla base dei memoriali scritti conclusivi;
che con decisione 7 dicembre 2012 il Pretore ha ritenuto inammissibile la pretesa relativa all’onorario, già giudicata in altra procedura, e la critica relativa all’asserita violazione del segreto professionale, e ha respinto nel merito la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 4'500.- a carico dell’attore, tenuto inoltre a rifondere al convenuto fr. 8'000.- a titolo di ripetibili;
che con atto di appello 3 gennaio 2013 l’attore chiede il risarcimento di quanto richiesto in petizione, rimproverando al convenuto di aver violato il segreto professionale e rilevando sviste e negligenze del Pretore che suo dire “testimoniano faziosità del giudice a favore dell’avv. __________”, e chiede di “rivedere la decisione della sentenza del 7 dicembre 2012” in merito alla richiesta di risarcimento di CHF 18'000.-, di CHF 18'549.65, di CHF 32'000.- e del pagamento dell’onorario di CHF 8'909.80, annullando la decisione nella causa SE.2012.114, faziosa e fondata su date false e su una petizione “inoltrata senza adeguata procura”, oltre che a rivedere le tasse e le spese, da ridurre a CHF 1'500.- “considerato che la procedura si è risolta con poche udienze e rinuncia al dibattimento finale”, e le ripetibili accordate al convenuto, da ridurre a CHF 2'000.-;
che nella risposta 25 febbraio 2013 il convenuto propone di respingere l’appello e di confermare la decisione pretorile, con protesta di spese e ripetibili;
che contro una decisione finale resa nell’ambito di una causa civile con valore di fr. 127'549.65, come accertato dal Pretore, è dato il rimedio dell’appello (art. 308 CPC), che ha effetto sospensivo (art. 315 CPC);
che la causa non pone questioni di principio e può pertanto essere decisa da questa Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG;
che nella fattispecie il Pretore ha accertato la conclusione di un contratto di mandato, ammessa dalle parti, e l’avvenuta rinuncia al mandato da parte del legale nell’ottobre 2011, e dopo aver esposto le condizioni alle quali l’avvocato risponde del danno per inadempimento contrattuale (violazione dell’obbligo di diligente esecuzione del mandato, nesso di causalità ipotetica tra la violazione e il danno) ha esaminato le singole poste di danno fatte valere dall’attore;
che il primo giudice ha dapprima ritenuto inammissibile la richiesta di essere esonerato dal pagamento dell’onorario residuo richiesto dall’avvocato, in quanto la vertenza relativa al pagamento dell’onorario era già stata giudicata con sentenza 13 agosto 2012 (inc. SE.2012.114, inc. richiamato III°), ha poi ritenuto improponibile la critica relativa alla violazione del segreto professionale, presentata tardivamente e comunque esulante dalla competenza del Pretore, e per le altre domande è giunto alla conclusione che non vi era stata una violazione contrattuale da parte del convenuto, così che ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 4'500.- a carico dell’attore, tenuto inoltre a rifondere al convenuto fr. 8'000.- a titolo di ripetibili;
che l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC), vale a dire che l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (v. Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz, n. 92 ad art. 311; TF 7 dicembre 2011, inc. n. 4A_659/2011, consid. 4; II CCA 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e riferimenti);
che l’appellante deve dunque spiegare non perché le sue argomentazioni sono fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore, e nel proprio allegato deve indicare per quali motivi – giuridici e fattuali – le argomentazioni esposte dal Pretore sarebbero errate e non potrebbero essere condivise (DTF 137 III 317);
che nel caso concreto l’appello dell’attore non risponde ai requisiti minimi richiesti dagli art. 310 e 311 CPC;
che l’attore, infatti, ripropone la domanda di considerare “nulle e prive di valore” le informazioni fornite dal legale nella procedura in questione, in quanto avvenute in violazione del segreto professionale, senza tuttavia spendere una parola per spiegare perché sarebbe errata la conclusione del Pretore, che ha ritenuto la censura inammissibile, da un lato in quanto tardiva e dall’altro perché esulante dalle sue competenze giurisdizionali (sentenza impugnata, pag. 3);
che l’attore rimprovera al giudice di prima istanza una “gestione faziosa delle procedure”, per essere incorso in alcune sviste e negligenze nell’indicazione della data in cui era stata emessa la sentenza di divorzio e della persona che aveva firmato l’istanza del 28 marzo 2012 (incarto richiamato III°, SE.2012.114) e chiede pertanto di rivedere le decisioni della sentenza del 7 dicembre 2012;
che il Pretore ha spiegato nella sentenza 7 dicembre 2012 di non poter entrare nel merito della pretesa relativa al saldo dell’onorario di CHF 8'909.80, avendola già decisa nella precedente sentenza 13 agosto 2012 (inc. SE.2012.114, inc. richiamato III°), che non era stata impugnata e che quindi non poteva più essere oggetto di una successiva vertenza giudiziaria tra le stesse parti;
che l’appellante ritiene “fazioso” il comportamento del Pretore per la negligenza nell’indicazione della data della sentenza di divorzio e nel mancato accertamento della persona che ha firmato l’istanza 28 marzo 2012 (inc. SE.2012.114, inc. richiamato III°), ma non spiega perché sarebbe errata la decisione pretorile di non entrare nel merito della pretesa relativa al saldo dell’onorario;
che con riferimento alla richiesta di risarcimento di CHF 18'000.-, l’attore chiede di “rivedere la decisione della sentenza del 7 dicembre 2012”, riproponendo le proprie argomentazioni di prima sede, senza indicare per quali motivi sarebbero errati i diversi accertamenti del Pretore, che ha respinto la pretesa dopo un esame accurato della fattispecie (sentenza impugnata pag. 4 a 6);
che l’appellante ribadisce la richiesta di risarcimento di CHF 18'549.65 con il medesimo procedimento, vale a dire che espone con dovizia di particolari le proprie argomentazioni di prima sede, senza curarsi di indicare per quali motivi sarebbero sbagliati gli accertamenti del Pretore, che ha respinto tale pretesa dopo accurata analisi (sentenza pag. 6 a 7);
che anche per la pretesa di risarcimento di CHF 32'000.- l’appellante si diffonde nell’esporre perché il suo ex legale sarebbe responsabile del danno causato con la revoca del mandato subito dopo l’emanazione della sentenza di divorzio, ma non presenta la benché minima critica agli accertamenti del Pretore, che ha respinto la pretesa con ampia motivazione (sentenza impugnata, pag. 8 a 9);
che per quel che concerne le spese giudiziarie, l’appellante chiede di “rivedere” la tassa di giustizia e le ripetibili, riducendole a fr. 1'500.-, rispettivamente a fr. 2'000.- “considerato che la procedura si è risolta con poche udienze e rinuncia al dibattimento finale”;
che per costante giurisprudenza nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice gode di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150);
che per un valore di fr. 127'549.65 accertato in prima sede dal Pretore la Legge sulla tariffa giudiziaria valida per una causa avviata nel 2012 prevedeva una tassa di giustizia da fr. 3'000.- a fr. 12'000.-, fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa, e che pertanto una tassa di giustizia di fr. 4'500.- rientra nei limiti della tariffa e non è censurabile, a maggior ragione se si tiene conto dell’impegno del giudice, che non si limita solo alle udienze, ma richiede anche l’accurato esame di tutto il fascicolo processuale (comprendente nella fattispecie un cubo di 33cm di lato);
che secondo il Regolamento per le ripetibili a una causa di un valore di fr. 127'549.65 è applicabile una tariffa variabile dal 6% al 9%, tenendo conto dell’importanza della lite, delle sue difficoltà, dell’ampiezza del lavoro e del tempo impiegato dall’avvocato (art. 11 cpv. 1 e cpv. 5 RTar), e in base a tali criteri l’indennità di fr. 8'000.- fissata dal Pretore si situa ai limiti minimi della tariffa, con la conseguenza che non vi sono motivi per rivederla;
che in definitiva l’appello 3 gennaio 2013 non può essere considerato un appello motivato e contenente valide conclusioni di giudizio, come previsto dall’art. 311 CPC, mancando ogni spiegazione sui motivi per cui sarebbe errata la decisione del Pretore sulle pretese di risarcimento e sull’onorario, ed è manifestamente infondato per quel che concerne la determinazione delle spese giudiziarie;
che le spese processuali di appello vanno a carico dell’appellante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), e sono stabilite in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG sulla base di un valore ancora litigioso in appello di fr. 77'459.45;
che l’indennità ripetibile in favore dell’appellato è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 Rtar;
Per questi motivi
decide:
1. L’appello 3 gennaio 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali in complessivi fr. 2'000.-, già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo inoltre di rifondere all’appellato fr. 2'500.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La Presidente
Giudice Epiney-Colombo
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).