Incarto n.
12.2013.55

Lugano

8 aprile 2013/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

statuente quale istanza unica cantonale ai sensi dell’art. 48 lett. b n. 9 LOG

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,  

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

vista la domanda 28 marzo 2013, chiedente che sia rilasciata la dichiarazione di esecutività al lodo arbitrale parziale emanato il 9 ottobre 2012 dal Tribunale arbitrale composto dell’avv. dott. __________, presidente, e degli avv. __________ e __________ nell’arbitrato internazionale avviato da

 

 

IS 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

nei confronti di

 

 

 

CO 1

CO 2

tutti rappr. dall’ RA 2

 

 

 

 

 

nella quale ha chiesto di intervenire

 

 

PI 1

rappr. dall’avv. RA 3

 

 

accertato che il lodo arbitrale parziale 9 ottobre 2012 è stato notificato alle parti e all’interveniente, come risulta dall’attestazione 20 dicembre 2012 apposta a tergo del lodo medesimo;

 

constatato che nessun ricorso risulta essere stato presentato contro il lodo arbitrale, come confermato dalla Cancelleria del Tribunale federale il 3 aprile 2013;

 

appurato che il lodo arbitrale parziale 9 ottobre 2012 è esecutivo; 

 

in applicazione dell’art. 193 cpv. 2 LDIP,

attesta:                 1.  Il lodo arbitrale parziale emanato il 9 ottobre 2012 dal Tribunale arbitrale composto dell’avv. __________, presidente, avv. __________, membro e avv. __________, membro, nella vertenza promossa il 29 novembre 2010 da IS 1 nei confronti di CO 1 e CO 2 è esecutivo.

 

                             2.  Gli oneri processuali in complessivi fr. 200.- sono a carico dell’istante IS 1.

 

                             3.  Notificazione:

 

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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                      Il vicecancelliere

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).