Incarto n.
12.2013.57

Lugano

24 giugno 2013/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico ai sensi dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG

 

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2013.409 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 22 gennaio 2013 da

 

 

AO 1 

 

 

contro

 

 

AP 1 

rappr. da  RA 1 

 

 

 

 

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva di un organo di revisione, domanda su cui la convenuta non si è espressa,

 

nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 26 marzo 2013, ha pronunciato lo scioglimento della società convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

 

appellante la convenuta con atto di appello 4 aprile 2013 con cui chiede di annullare la querelata decisione, protestando spese e ripetibili;

 

mentre l’istante non ha presentato osservazioni al gravame;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

che con istanza 22 gennaio 2013 l’Ufficio del registro di commercio ha convenuto dinnanzi alla Pretura del Distretto di Lugano AP 1, __________, chiedendo che nei confronti della società, priva dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 727 CO e invano diffidata (sia per raccomandata che tramite pubblicazione sul FUSC: doc. B e C) al ripristino della situazione legale, fossero adottate le necessarie misure (art. 154 cpv. 3 ORC, 731b e 941a cpv. 1 CO);

 

che con decisione 30 gennaio 2013 il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 1 CO, ha assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale pena lo scioglimento della società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

 

che essendo scaduto infruttuoso anche questo termine, con sentenza 26 marzo 2013 il Pretore, in base all’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della AP 1, __________ e ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

 

che con appello del 4 aprile 2013 AP 1 chiede l’annullamento del predetto giudizio adducendo il ripristino della situazione legale e meglio la nomina del nuovo ufficio di revisione - F__________: v. doc. C - avvenuta nel corso dell’assemblea generale straordinaria tenutasi il medesimo giorno (v. doc. B) e già oggetto di comunicazione all’Ufficio del registro di commercio (v. doc. D);

 

che all’appello in esame, inoltrato contro una decisione finale resa nell’ambito di una causa civile avviata dopo l’entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del nuovo codice di diritto processuale svizzero (CPC), sono applicabili le disposizioni della nuova procedura federale (art. 405 cpv. 1 CPC);

che in considerazione del fatto che la causa non pone questioni di principio la medesima può essere decisa da questa Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG;

 

che giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati in appello soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b);

 

che, visto quanto precede, la censura secondo cui la situazione di legalità sarebbe stata ripristinata dopo la decisione del Pretore dev’essere dichiarata ricevibile e fondata;

 

che la dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che il ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è di per sé idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione, a condizione beninteso che il diritto processuale applicabile consenta la presentazione di fatti nuovi (nova) in appello (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369; II CCA 28 ottobre 2011, inc. n. 12.2011.142; 13 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.183; 16 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206);

 

che nel caso di specie la nomina del nuovo ufficio di revisione abilitato, debitamente provata dai documenti allegati all’impugnativa, costituisce un vero e proprio novum, trattandosi di un fatto che si è verificato dopo l’emanazione della pronunzia pretorile (DTF 133 IV 342 consid. 2.1; TF 22 giugno 2010, inc. n. 4A_106/2010, consid. 11.1), di modo che lo stesso può e deve essere tenuto in considerazione senza restrizioni in questa sede (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6747). Ciò fa sì che il provvedimento adottato dal Pretore nei confronti della convenuta dev’essere annullato, con conseguente reiezione dell’istanza (in tal senso Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388; Machado, Carences dans l’organisation de la société anonyme - Arrêt 4A_106/2010 du 22 juin 2010 de la 1ère Cour de droit civil - (publié en partie à l’ATF 136 III 369), in: Reprax 1/2011 p. 56 seg.; Philippin, nota a sentenza in JdT 2010 p. 362; II CCA 28 ottobre 2011, inc. n. 12.2011.142; 13 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.183; 16 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206);

 

che, in definitiva, l’appello deve pertanto essere accolto e la decisione di prima istanza riformata nel senso che l’istanza va respinta;

 

che per quanto riguarda le spese e le ripetibili di appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di 100'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. A dell’istanza 22 gennaio 2013 dell’URC; sentenza del Tribunale federale 22 giugno 2010, inc. n. 4A_106/2010, consid. 6; 8 luglio 2010, inc. n. 4A_278/2010, consid. 6; 19 agosto 2010, inc. n. 4A_315/2010, consid. 2; II CCA 28 ottobre 2011, inc. n. 12.2011.142; 16 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206), vale quanto segue. Da una parte occorre considerare che per diritto federale all’istante (rispettivamente al Cantone) non possono essere caricate spese procedurali (art. 154 cpv. 3 2a frase ORC; Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388), dall’altra che la presente procedura – come già quella dinnanzi al Pretore – avrebbe potuto essere evitata se l’appellante avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, anziché rimanere passiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto. Ciò premesso, in applicazione dell’art. 108 CPC, la società deve sopportare le spese processuali da essa inutilmente causate – pari all’anticipo versato – e non le vengono assegnate ripetibili (CPC Comm, Trezzini, art.108, pag. 444).

 

 

Per questi motivi

richiamati gli art. 48b lett. b cfr. 3 LOG, 108 CPC nonché la LTG;

 

 

decide:                      I.   L’appello 4 aprile 2013 di AP 1è accolto.
Di conseguenza la decisione 26 marzo 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

 

                                         1.     L’istanza 22 gennaio 2013 dell’Ufficio del registro di commercio è respinta.

 

 

                                   II.   Le spese processuali di fr. 1’000.-, anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

 

 

 

                                  III.   Notificazione:

 

-     ;

-   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il giudice unico                                                      

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF); se il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso è pure ammissibile, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).