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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.163 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 24 settembre 2009 da
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AP 1 e AP 2
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contro |
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AO 1
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con cui gli attori hanno
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 90'939,10 oltre interessi
al 5% dal 5 settembre 2009, domanda avversata dal convenuto che ha postulato la
reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna
della controparte al pagamento di un importo di fr. 27'640.- oltre interessi al
5% dal 3 settembre 2009;
pretesa risarcitoria che gli attori hanno aumentato a fr. 127'908,80 con
l'allegato di replica, per poi ricondurlo entro i limiti della petizione in
sede di memoriale conclusivo, le parti essendosi in tale ambito riconfermate
nelle rispettive allegazioni e tesi antitetiche;
domande sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 21 febbraio 2013, con cui ha respinto la petizione e parzialmente accolto la domanda riconvenzionale, condannando i convenuti riconvenzionali in solido al pagamento di fr. 17'170.- oltre interessi al 5% dal 3 settembre 2009;
appellanti gli attori principali con atto di appello 8 aprile 2013, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere parzialmente la petizione, limitatamente a fr. 30'028,05 oltre interessi, e di respingere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con risposta 24 maggio 2013 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Nel corso
del 2006 l'architetto AO 1, titolare della ditta individuale A, ha ricevuto da AP
1 e AP 2 l'incarico di progettazione e per la direzione dei lavori inerenti
l'edificazione di una nuova casa unifamiliare sul mappale n. di B.
Ad un primo progetto allestito per l'inoltro della domanda di costruzione nel
marzo 2007, ne ha fatto seguito un secondo con alcune modifiche richieste dall'autorità
comunale. Ciò ha comportato un aggiornamento il 17 giugno 2007 del preventivo
iniziale da fr. 589'050.- (doc. E) a fr. 653'750.- (doc. F). Ha poi fatto
seguito un nuovo preventivo d'opera sottoposto ai committenti il 27 giugno 2007
con un costo totale ridotto a
fr. 618'550.- (doc. G).
Iniziati nel corso dell'estate 2007, i lavori di edificazione si sono svolti
sull'arco di un anno circa e nel giugno 2008 l'architetto ha allestito un documento denominato "preventivo di massima" indicante costi
complessivi dell'opera ammontanti a fr. 696'928.- (doc. S).
2.Al
termine dei lavori di edificazione, preso atto della liquidazione finale
presentata dall'architetto AO 1 per un importo complessivo di fr. 720'187,60
(doc. I), con lettera 8 settembre 2008 AP 1 e AP 2, sulla base di un referto
fatto allestire da un tecnico di loro fiducia, hanno comunicato all'architetto
di ritenerlo responsabile del superamento del preventivo e conseguentemente chiesto
la rifusione dell'importo di fr. 90'939,10 (doc. Q). AO 1 ha respinto le accuse
e negato una responsabilità ritenendo la liquidazione finale corretta alla luce
dei costi preventivati, delle modifiche e dei rincari sopraggiunti in corso
d'opera, di cui peraltro i committenti sarebbero stati costantemente informati.
Tra le parti non è stato possibile ricomporre bonalmente la vertenza.
Con petizione 24 settembre 2009 AP 1 e AP 2 hanno chiesto la condanna di "A
di A M" al pagamento dell’importo di fr. 90'939,10 oltre interessi al
5% dal 5 settembre 2009 a titolo di risarcimento del danno a seguito di
inadempienza contrattuale. Essi hanno sostenuto che l'architetto convenuto si
sarebbe reso responsabile del superamento dei costi della costruzione da fr.
618'500.- fr. 771'344,10 (costo complessivo dell’edificio).
3.Con
risposta 22 novembre 2009 il convenuto si è opposto alla petizione, contestando
una propria responsabilità nell'aumento dei costi, formulando contestualmente
una domanda riconvenzionale chiedente di condannare AP 1 e AP 2 al pagamento di
fr. 27'640.- oltre interessi al 5% dal 3 settembre 2009 quale saldo degli
onorari ancora dovuti per le prestazioni d'architetto eseguite.
Con gli allegati di replica e duplica le parti hanno sostanzialmente confermato
le rispettive tesi e allegazioni, e così in sede di conclusioni. Gli attori
hanno in un primo tempo, con l'allegato di replica, aumentato la pretesa a fr.
127'908,80, per poi ricondurla entro i limiti della petizione in sede di
memoriale conclusivo.
4.Con sentenza
21 febbraio 2013 il Pretore ha respinto la petizione e parzialmente accolto la
domanda riconvenzionale, condannando i convenuti riconvenzionali a versare alla
controparte fr. 17'170.- oltre interessi al 5% dal 3 settembre 2009.
Il primo giudice, accertato come tra le parti sia venuto in essere un contratto
d'architetto globale al quale si applicano, perlomeno in merito alla
responsabilità, le regole del mandato (art. 394 segg. CO), si è dapprima
chinato sulla questione del superamento del costo preventivato identificando, tra
i vari preventivi allestiti, quello determinante per valutare un eventuale
sorpasso di spesa imputabile all'architetto. Il Pretore non ha considerato
quale preventivo definitivo quello con l'importo più elevato e più recente, ammontante
a fr. 696'928.- (doc. S), siccome redatto a lavori oramai pressoché ultimati. Tra
i due preventivi allestiti nel corso del mese di giugno 2007 (doc. F e G) il giudice
di prime cure, sulla base di considerazioni che verranno in seguito esposte per
quanto rilevanti ai fini del presente giudizio, ha identificato nel secondo quello
determinante, per un costo complessivo di fr. 618'550.- (doc. G). Considerata
una soglia di tolleranza del 10%, in applicazione dei principi generali
sviluppati da dottrina e giurisprudenza, il primo giudice ha quindi calcolato la
differenza tra il valore così ricalcolato (pari a
fr. 680'405.-) e il costo totale
dell'opera eseguita, e in seguito esaminato in quale misura tale cosiddetto
maggior valore oggettivo fosse da ridurre per tenere conto dell'interesse dei
committenti ad avere un'opera di valore e qualità superiore. Sulla base del
referto peritale, che ha attestato come una serie di costi supplementari sarebbero
da ricondurre alla qualità e alla quantità delle rifiniture, di livello superiore
rispetto a quello standard, il Pretore ha quantificato in fr. 58'000.- il
maggior valore soggettivo non imputabile alla responsabilità dell'architetto,
aumentando di conseguenza la soglia di tolleranza a fr. 738'405.-.
Passati in rassegna una serie di costi oggetto di attenzione e contestazione da
parte dei committenti, sulla base delle emergenze istruttorie e in particolare
del referto peritale, il Pretore ha quindi concluso che il sorpasso del
preventivo imputabile ad un'eventuale violazione contrattuale ammonta nel caso
concreto a fr. 6'928,05.
Con riferimento alle condizioni stabilite dall'art. 398 CO per riconoscere la
responsabilità del mandatario, il primo giudice ha quindi accertato l'esistenza
del pregiudizio e della colpa, ma non ha ravvisato alcun nesso di causalità
adeguato tra la violazione contrattuale dell'architetto e il danno patito dagli
attori, respingendone di conseguenza la pretesa risarcitoria.
Il Pretore ha quindi esaminato le domande formulate in via riconvenzionale e, respinta
la tesi dei convenuti riconvenzionali in merito alla pattuizione di una
remunerazione forfetaria, ha accertato l'esistenza di un accordo tra le parti
per il calcolo di una remunerazione percentuale sulla base all'importo di
liquidazione. Ne ha quindi concluso che il saldo dell'onorario ancora dovuto
all'architetto per le sue prestazioni professionali ammonta a fr. 17'170.-,
condannando i convenuti riconvenzionali in solido al pagamento.
5.Con
appello 8 aprile 2013 gli attori principali postulano la riforma del giudizio
di prima istanza nel senso di accogliere parzialmente la petizione
limitatamente a fr. 30'028,05 e respingere la domanda riconvenzionale,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con risposta 24 maggio 2013 la parte appellata postula la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili.
6.Il 1°
gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata
avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta
disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio
dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece
la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una
decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove
disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
7.Preliminarmente occorre fare chiarezza in merito alla corretta indicazione delle parti nel procedimento. Infatti, gli attori hanno convenuto in giudizio "A di A " specificando altresì come il convenuto fosse "titolare della ragione individuale A di A " (petizione 24 settembre 2009, pag. 1 e 2 n. 1). Stessa indicazione è stata utilizzata dal convenuto nell'allegato di risposta, la cui domanda riconvenzionale ha peraltro esplicitamente chiesto di condannare i convenuti riconvenzionali al pagamento in solido della somma "alla ditta individuale A di A, C" (risposta e azione riconvenzionale 22 novembre 2009, pag. 1 e 5). L'imprecisione in merito alla denominazione della parte nella procedura emerge anche dagli allegati successivi e trova infine riscontro nella stessa decisione pretorile, segnatamente laddove il primo giudice accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale condannando le controparti in solido a pagare la somma pretesa "alla ditta individuale A di A " (sentenza impugnata, punto 3 del dispositivo). Nessuna delle parti si duole di simili imprecisioni e lo stesso atto di appello, così come la relativa risposta, non ne sono immuni. La questione non è comunque rilevante ai fini del presente giudizio, l'identità delle parti nel procedimento essendo chiara e non prestandosi a fraintendimento alcuno. L'imprecisa indicazione di una delle parti, nel caso specifico con il nome del convenuto e attore riconvenzionale inutilmente abbinato al riferimento della ditta individuale di cui era titolare, configura infatti un semplice caso di imprecisione o erronea designazione della parte (II CCA 17 dicembre 2003 inc. n. 12.2003.85 e 2 settembre 2005 inc. n. 12.2005.30), errore facilmente rilevabile dalle parti, non essendo sorto dubbio alcuno su chi fosse chiamato in causa per le pretese litigiose, e che non ha loro impedito di prendere posizione in merito alla domanda principale e a quella riconvenzionale. L'inesattezza dell'indicazione della parte non ha pertanto alcuna conseguenza di carattere procedurale e in particolare non pone alcun dubbio in merito alla legittimazione della parte stessa, chiaramente intervenuta in lite a titolo personale, sebbene specificando (abbondanzialmente e inutilmente) pure la titolarità della ditta individuale. La rettifica va quindi eseguita d’ufficio in questa sede.
8.L’atto di
appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare,
infatti, non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero
erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. La dottrina e la
giurisprudenza ne hanno in particolare dedotto che l’appellante deve
confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali
ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare
(sentenza del Tribunale federale 7 dicembre 2011, 4A_659/2011 consid. 4; II CCA
23 febbraio 2012 inc. n. 12.2012.13, 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17
ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 18 aprile 2013 inc. 12.2011.119; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm / Hasenböhler
/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad art. 311).
9.A questo stadio della lite
è pacifico che le prestazioni d’architetto dalle quali gli attori principali
traggono pretese risarcitorie e per le quali l’attore riconvenzionale pretende
di essere remunerato siano rette dalle norme relative al contratto di mandato
(art. 394 segg. CO), prescrizioni legali in merito alle quali il Pretore ha già
ampiamente esposto dottrina e giurisprudenza che qui non occorre pertanto ribadire.
Azione principale
10.
Gli appellanti espongono ampie censure che, visto l'esito del
giudizio, non occorre illustrare nel dettaglio. Infatti, buona parte dell'allegato
d'appello (da pag. 2 a pag. 6) altro non è che una ricopiatura delle
conclusioni e risulta già per questo irricevibile (art. 311 CPC).
A ben vedere l'unica censura ricevibile, nei confronti del giudizio pretorile
sull'azione principale, riguarda quindi la questione del nesso di causalità
adeguata che il Pretore, a detta degli appellanti, avrebbe a torto negato. La censura
non può comunque essere accolta. Contrariamente a quanto questi pretendono non
può assurgere a prova determinante la dichiarazione resa dal convenuto con lo
scritto 17 settembre 2008 inviato all'ingegnere D, incaricato del controllo
della liquidazione per conto dei committenti (doc. P). In ogni modo, se anche
si volesse interpretare la dichiarazione in questione quale "prova
lampante del fatto che gli appellati (correttamente: appellanti), sin
dall'inizio hanno fatto quanto potevano per cercare di contenere i costi"
(appello pag. 7 n. 7), l'episodio così addotto non sarebbe comunque atto a
sovvertire la conclusione pretorile. Oltre ad attestare una circostanza comunque
presunta, siccome il contenimento dei costi in termini generali è obiettivo implicito
di chiunque affronti un simile investimento immobiliare, nell'esporre tale tesi
gli appellanti omettono di confrontarsi con gli elementi specifici elencati dal
Pretore a sostegno di una diversa conclusione. Il primo giudice non si è
infatti limitato ad esaminare la questione in termini generali, ma si è invece soffermato
concretamente sui lavori voluti dai committenti, che non si sono accontentati
di livelli di finitura standard o di far eseguire unicamente quanto
inizialmente previsto, richiedendo in corso d'opera una serie di modifiche e di
prestazioni aggiuntive o di qualità più elevata. Sulla base delle emergenze
istruttorie il primo giudice ha ad esempio ravvisato una richiesta
supplementare nei lavori di sistemazione del giardino secondo uno standard elevato,
nell'esecuzione di una canna fumaria o ancora in alcune opere eseguite
dall'idraulico (doc. L, sentenza impugnata pag. 10 consid. 7.2). Il Pretore ha peraltro
accertato tali circostanze rilevanti facendo proprie le conclusioni del referto
peritale (perizia giudiziaria, pag. 6), puntualmente citato nella motivazione
della sentenza, e riferendosi altresì alle delucidazioni fornite dallo stesso
perito (verbale udienza 15 giugno 2012, pag. 20 e 21). A questo riguardo gli
appellanti non sono stati in grado di fornire elementi che ne contraddicano le conclusioni,
limitandosi sostanzialmente a proporre asserzioni del tutto generiche e
inconcludenti (e pertanto irricevibili ai sensi dell'art. 311 CPC), ad esempio
sostenendo che "il superamento del preventivo si è verificato durante
l'avanzamento dei lavori, ragion per cui gli appellanti non avevano altra
scelta che proseguire nell'edificazione, non potendo certo lasciare la
costruzione incompiuta e inutilizzabile!!" (appello pag. 7 n. 7).
Su questo punto la sentenza del Pretore regge pertanto alle critiche mosse e l'appello,
nella misura in cui è ricevibile, risulta quindi infondato e deve essere
respinto.
Azione riconvenzionale
11. Gli appellanti contestano
infine la decisione pretorile che ha accolto parzialmente la domanda
riconvenzionale. A ragione. Infatti, il Pretore, pur avendo correttamente
escluso che le parti abbiano pattuito un onorario forfetario, ha erroneamente
omesso di considerare alcune circostanze rilevanti, invocate nella risposta e
nella duplica riconvenzionale e qui nuovamente riproposte con l'appello. Dagli
atti istruttori emerge infatti come l'architetto abbia a più riprese calcolato
la mercede in complessivi fr. 42'558.-, limitando a tale importo la sua
remunerazione, come emerge dalla liquidazione finale (doc. I) che trova
riscontro nella fattura 25 aprile 2008 (doc. AA). Con il pagamento del saldo di
tale fattura, circostanza questa ammessa, i mandanti potevano pertanto
legittimamente ritenere di aver saldato ogni pretesa derivante dal rapporto
contrattuale con l'architetto, nessun elemento essendo stato fornito loro per
ritenere che potessero sussistere ulteriori pretese del mandatario. Alla luce
delle circostanze concrete, e del comportamento nel caso specifico assunto dall'asserito
creditore, non meritava pertanto accoglimento la pretesa ulteriore da questi formulata
con l'azione riconvenzionale. Dopo essersi in un primo tempo ritenuto tacitato,
perlomeno per atti concludenti, egli ha rivendicato per la prima volta nel
settembre 2009 una cifra complessiva nettamente superiore (doc. 14 e 15), quale
evidente risposta allo scritto 31 agosto 2009 con il quale i mandanti lo
rendevano responsabile del superamento dei costi preventivati (doc. Q). Il
Pretore non ha considerato l'obiezione mossa al riguardo dai convenuti
riconvenzionali, aderendo a torto ad una domanda formulata dall'architetto che,
da parte sua, neppure ha ritenuto di prendere compiutamente posizione in merito
alle allegazioni specifiche dei suoi mandanti su questo suo comportamento
qualificato come temerario, e in particolare sul significato della fattura da
lui emessa a saldo delle pretese vantate (doc. AA) e della corrispondente posta
nella liquidazione finale (doc. I). A ragione gli appellanti rilevano come il
Pretore, riconoscendo la pretesa formulata in via riconvenzionale, contraddice i
calcoli che egli stesso ha posto alla base del giudizio sulla domanda
principale. Infatti, un supplemento di onorario per l'architetto costituirebbe
un ulteriore aumento del costo complessivo dell'opera e come tale avrebbe dovuto
di conseguenza, seguendo il ragionamento pretorile, essere a sua volta considerato
nel calcolo del sorpasso del preventivo. Di questo elemento non vi è invece
traccia nei calcoli e nelle relative conclusioni del primo giudice.
Il giudizio pretorile sulla domanda principale giunge peraltro a negare la
responsabilità dell'architetto per il superamento dei costi siccome gli attori
sono stati costantemente informati sui maggiori costi e si sono di conseguenza
determinati. Tale conclusione del Pretore regge senz'altro alla critica per quanto
concerne le varie poste esaminate sulla base della liquidazione finale, ma non
può per contro trovare conferma per un costo aggiuntivo (parte del costo finale
e del conseguente asserito danno) che mai in precedenza l'architetto ha ritenuto
di esplicitare facendo valere il relativo credito. Ne consegue che, almeno per
questo costo supplementare, non può certo essere imputato ai mandanti di aver
dato un consenso implicito dopo aver ricevuto adeguate informazioni e non
troverebbe pertanto applicazione la conclusione pretorile in merito all'assenza
di un nesso di causalità adeguato (giudizio impugnato pag. 13 consid, 8.3). Sulla
base dei calcoli e delle conclusioni a cui è giunto il Pretore, il maggior
costo fatturato dall'architetto a titolo di mercede andrebbe di conseguenza a
costituire una posta del danno da risarcire, ritenuta l'esistenza di una colpa imputabile
al mandatario che non ha prestato la dovuta diligenza (giudizio impugnato pag.
12 e 13 consid, 8.2). Come giustamente rilevato dagli appellanti le due pretese
di pari entità si porrebbero una in compensazione dell'altra. Su questo punto
l'appello merita quindi accoglimento e il giudizio pretorile deve essere conseguentemente
riformato.
12. Ne discende che l’appello in esame, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto nel senso di confermare il giudizio pretorile sull'azione principale (dispositivi n. 1 e 2) e modificare lo stesso in merito alla domanda riconvenzionale (dispositivi n. 3 e 4).
Le spese processuali e
le ripetibili della procedura d’appello seguono la soccombenza (art. 106 CPC),
tenuto conto di un valore litigioso di fr. 47'190,05 (fr. 30'028,05 + fr.
17'170.-), importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale
Federale.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide:
I. L’appello 8 aprile 2013 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 21 febbraio 2013 della Pretura del Distretto di Bellinzona, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
3. L'azione riconvenzionale è respinta.
4. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese di fr. 1'600.- sono poste a carico dell'attore riconvenzionale, che rifonderà ai convenuti riconvenzionali complessivi fr. 2'500.- per ripetibili.
II. Gli oneri processuali di questa sede per complessivi fr. 2'000.- sono posti a carico degli appellanti, in solido, in ragione di
fr. 1'200.- e per la parte rimanente a carico dell'appellato, al quale gli appellanti rifonderanno, con medesimo vincolo di solidarietà, fr. 1'000.- a titolo di ripetibili parziali.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).