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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa a procedura semplificata inc. n. SE.2011.324 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 29 settembre 2011 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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in materia di contratto di lavoro, con cui l'attore ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento di fr. 23'833,30 netti, quale indennità per licenziamento abusivo ai sensi dell’art. 336a CO;
domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il Pretore con sentenza 11 marzo 2013 ha parzialmente accolto per fr. 17’875.- netti;
appellante la convenuta che, con atto di appello 10 aprile 2013, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili;
mentre l’attore, con osservazioni (correttamente: risposta) 6 maggio 2013, postula la reiezione dell’appello, pure con protesta di ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. AO
1 è stato assunto dal 16 ottobre 2004 alle dipendenze di AP 1, svolgendo negli
anni diverse funzioni per, infine, dal 1° gennaio 2010 assumere quella di Gaming
Shift Manager (Supervisor), ovvero un ruolo di responsabilità come membro
dei quadri aziendali (doc. B) con un salario mensile lordo di fr. 5'500.-,
oltre “Bonus Membri Quadri” e tredicesima (doc. C).
Con lettera 8 novembre 2010 (doc. D) la datrice di lavoro ha comunicato al
dipendente la disdetta ordinaria del contratto per il 31 gennaio 2011, nel
rispetto del termine di preavviso di due mesi.
B. Con scritto 9 novembre 2010 il
dipendente ha contestato il licenziamento poiché ritenuto “ingiustificato e
motivato con argomenti senza fondamento” e qualificandolo quale “atto di
rappresaglia, conducibile al fatto di essere persona iscritta al sindacato e
come tale ritenuto ‘confidente’, attivista del sindacato”, chiedendone
quindi l’annullamento, riservandosi di agire a tutela dei suoi diritti (doc.
E).
In risposta, con lettera 22 novembre 2010, la datrice di lavoro ha confermato
il licenziamento respingendo ogni accusa e illazione quale maldestro tentativo del
dipendente di travisare il vero motivo della risoluzione del rapporto di
impiego, ovvero “il processo di riorganizzazione interna del comparto a cui
era assegnato” (doc. F).
Nessun accordo è stato raggiunto tra le parti a seguito dei successivi contatti
e tentativi e quindi, in occasione dell’udienza di conciliazione del 22 luglio
2011, la competente Pretura ha autorizzato l’ex dipendente ad agire ai sensi
dell’art. 209 CPC (doc. L).
C. Con petizione 29 settembre 2011 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 chiedendone la condanna al versamento di fr. 23'833,30 netti, pari a
quattro mensilità (quota parte della tredicesima compresa), quale indennità per
licenziamento abusivo ai sensi dell'art. 336a CO.
Con osservazioni scritte 27 ottobre 2011 la convenuta
ha contestato le tesi dell’attore chiedendo di respingerne la domanda.
Terminata l’istruttoria, con conclusioni 28 e 30 novembre 2012 le parti si sono
riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
D. Con sentenza 11 marzo 2013 il Pretore
ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta a pagare
l’importo netto di fr. 17'875.-, pari a tre mensilità, tredicesima compresa. Esentate
le parti dal pagamento di spese processuali, la convenuta è pure stata
condannata a versare fr. 1'500.- all’attore, patrocinato dall’organizzazione
sindacale a cui è affiliato, a titolo di indennità di rappresentanza.
Riepilogate le circostanze che hanno caratterizzato il rapporto di impiego, il
Pretore ha anzitutto esaminato la questione delle tensioni sorte tra la
convenuta e l’organizzazione sindacale rappresentante i dipendenti della casa
da gioco. Accertato il ruolo avuto dall’attore nel far pervenire informazioni
al sindacato (segnatamente a proposito di quanto discusso in una riunione
aziendale dell’agosto 2010) e
considerate in particolare le dichiarazioni fornite dai testi a questo
proposito, il giudice di prime cure ha quindi concluso che il motivo pregnante
del licenziamento dell’attore sia da intravvedere nel suo ruolo di
rappresentante e delegato sindacale, ovvero di quell’organizzazione con la
quale la convenuta, e in particolare il suo direttore, aveva in quei tempi un
rapporto assai problematico, nonché nella fuga di notizie di cui si era reso
autore il dipendente suscitando la disapprovazione della datrice di lavoro. A
mente del Pretore le motivazioni economiche invocate dall’azienda, visto il
periodo critico per la sua attività, hanno pure giocato un ruolo nel
licenziamento, ma a far cadere la scelta sull’attore sono stati soprattutto motivi
legati alla sua attività sindacale e alla fuga di notizie a lui rimproverata.
Qualificato come lecito l’agire del dipendente, che ha comunicato al sindacato
informazioni in merito ad una riunione avvenuta in azienda senza ledere alcun obbligo
di confidenzialità, il giudizio pretorile conclude riconoscendo all'attore il
diritto ad un’indennità per licenziamento abusivo pari a tre mensilità.
E. Con appello 10 aprile 2013 la convenuta chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, con
protesta di spese e ripetibili.
Con osservazioni (correttamente: risposta) 6 maggio
2013 l’attore postula la reiezione dell’appello, protestando ripetibili, per motivi di cui, se necessario,
si dirà in seguito.
considerando
in diritto: 1. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la
procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data.
2.Esposta una breve ricapitolazione
della decisione impugnata, l’appellante premette che le motivazioni esposte dal
Pretore non sarebbero condivisibili, né dal profilo soggettivo, né da quello
oggettivo. Infatti, non sarebbe comprovato, né sostenibile in maniera
convincente, che le caratteristiche personali e professionali del dipendente
potessero metterlo al riparo dalle misure di licenziamento che hanno colpito
nell’insieme un elevato numero di lavoratori. Vengono quindi elencate una serie
di considerazioni e fatti che “sarebbero verosimilmente rientrati in linea
di conto per la scelta del signor F quale soggetto da licenziare da parte del ”
(appello, pag. 4 n. 4).
La censura è irricevibile siccome omette di confrontarsi con le motivazioni
della sentenza pretorile e nel contempo propone una serie di allegazioni nuove,
mai neppure accennate nelle precedenti comparse, quali le varie circostanze che
sarebbero entrate in linea di conto per la decisione di licenziare l’attore.
Se anche si volesse ritenere la censura ricevibile, così come esposta, con una
formulazione che addirittura invoca un’ipotesi definita verosimile, la stessa non
sarebbe comunque in grado di scalfire la decisione del Pretore che non ha certo
negato che alla base del licenziamento potessero esserci anche motivazioni di
ordine generale legate alla situazione aziendale, ma ha altresì indicato
precise e riscontrate circostanze che fanno apparire di tutt’altro genere il
vero motivo del licenziamento.
3.L’appellante si confronta quindi con
la circostanza, qualificata dal Pretore come rilevante ai fini della decisione
della convenuta di procedere al licenziamento, che ha visto il dipendente
rendersi responsabile di una fuga di notizie. Al Pretore viene rimproverato di
non aver considerato le dichiarazioni dei testi O S e H T che, secondo
l’appellante, avrebbero confermato come l’iniziale sospetto nei confronti del
dipendente sarebbe svanito dopo la sua messa sotto controllo dalla quale non
sarebbe emerso alcun elemento utile a conferma del fatto che fosse proprio lui
l’informatore del sindacato. Le dichiarazioni contrarie dei testi citati dal
giudice di prime cure non sarebbero credibili o risulterebbero comunque contraddittorie,
non potendosi situare nel tempo il momento in cui questi avrebbero sentito
delle intenzioni di licenziare il dipendente poiché ritenuto la fonte della
fuga di notizie.
La censura non può essere accolta. Il Pretore ha infatti esaminato la
problematica sorta a proposito del sospetto, rispettivamente del rimprovero,
sollevato nei confronti del dipendente per la cosiddetta fuga di notizie che
avrebbe permesso il sindacato di conoscere il contenuto delle discussioni
avvenute in occasione di una specifica riunione aziendale tenutasi nell’agosto
2010. L’istruttoria ha dimostrato tale circostanza, appurando che
effettivamente il dipendente si è reso autore della comunicazione deprecata
dalla datrice di lavoro che, ancora in sede di appello, ribadisce di non volerla
considerare quale attività sindacale legittima (appello pag. 6 n. 5). A mente
del primo giudice tale episodio e il sospetto che ne è derivato sono stati
determinanti nell’indurre la convenuta a licenziare il dipendente a cui veniva rimproverato
un comportamento scorretto.
Le tesi dell’appellante non sono atte a sovvertire tale conclusione poiché il
fatto che dalla messa sotto sorveglianza del dipendente non sia sortito nulla
di concreto, permette al più di ritenere che la datrice di lavoro non abbia trovato
la prova che le permettesse di dimostrare un comportamento da essa ritenuto
illegittimo, ma non porta automaticamente a concludere che il sospetto fosse
stato del tutto fugato. Anzi, proprio la scelta di porre sotto sorveglianza, o
per meglio dire spiare il dipendente tramite i colleghi del preposto servizio e
usando il circuito interno di videosorveglianza (teste O S, verbale 10 ottobre
2012 pag. 7 e dichiarazioni della convenuta nelle conclusioni 28 novembre 2012
pag. 6), in un clima di acceso conflitto con l’organizzazione sindacale, basta
da sola a ritenere come, più che un vago sospetto, vi fosse una precisa
convinzione e la volontà di cogliere in flagrante un subordinato considerato
scorretto. A fronte di tale circostanza non può quindi essere rimproverato al
Pretore di non aver ignorato quale motivo di licenziamento questa accusa nei
confronti del dipendente, che l’appellante cerca ora, senza successo, di
descrivere come una sorta di episodio minore presto dimenticato da tutti e
quindi ininfluente.
4.L’appellante ritiene quindi di dover
eseguire in sede di appello l’approfondimento, di cui lamenta l’assenza nella
sentenza impugnata, “rispetto alle diverse motivazioni e valutazioni comparative
che avevano verosimilmente indotto il a scegliere l’appellato quale soggetto
da licenziare” (appello pag. 6 n. 5 in fine e n. 6). Al proposito rimprovera al giudice di prime cure di non aver esaminato le caratteristiche personali
di altri dipendenti per apprezzare se, a pari condizioni, la scelta della
persona da licenziare sarebbe stata la medesima.
L'argomentazione è nuova e come tale irricevibile. Nelle comparse scritte la
convenuta non ha infatti spiegato quali sarebbero stati i criteri seguiti nel
concreto per scegliere il dipendente AO 1 tra quelli da licenziare. A seguito della
reazione del dipendente, che ha immediatamente qualificato il licenziamento
come una rappresaglia (doc. E), la datrice di lavoro non ha fatto altro che confermare
la sua decisione contestualizzandola nel quadro del processo di riorganizzazione
interna del comparto (doc. F), spiegazione poi riproposta in causa, con accenno
alla “finalità di ottimizzare efficienza e qualità operativa del personale,
dal punto di vista dell’organizzazione e dei costi generati” e accompagnata
da ampi riferimenti alla situazione generale del mercato in cui si sono trovate
a operare le case da gioco ticinesi (comparsa scritta 27 ottobre 2011, atto II,
pag. 3 e 4). Nessun accenno alla situazione specifica dell’attore è stato
fornito, con l’eccezione dell’indicazione in merito ad alcune qualifiche del
dipendente che in seguito (ovvero circa un anno dopo il contestato licenziamento)
avrebbe occupato la posizione in questione, e sarebbe attivo con un grado di attività
dell’80%.
Dall’istruttoria sono emerse dichiarazioni dei testi riferite sempre e
solamente alla situazione generale aziendale, con addirittura considerazioni di
natura macro-economica (teste C M, verbale 10 ottobre 2012 pag. 2). Anche il
responsabile delle risorse umane della convenuta all’epoca del licenziamento si
è limitato a riferire genericamente di riduzione dei dipendenti e di una riorganizzazione
aziendale, con ampi riferimenti alla situazione critica del mercato in cui
l’azienda operava (teste O S, verbale 10 ottobre 2012 pag. 3). Perché in
quest’ambito si sia deciso di rinunciare alla collaborazione dell’attore non è quindi
stato né allegato, né chiarito, e neppure con le conclusioni 28 novembre 2012
la convenuta ha saputo fornire maggiori dettagli.
Ritenuto come l’onere della prova, e il corrispondente onere di allegazione, in
merito agli asseriti motivi economici del licenziamento incomba alla convenuta (DTF
138 III 359), merita quindi conferma la conclusione pretorile che ha ritenuto
la circostanza non provata. Non può infatti bastare a sovvertire tale
conclusione il solo riferimento alla situazione aziendale generale, con accenno
ai vari licenziamenti operati e alla contrazione della massa salariale complessiva.
5.L’appellante censura in seguito la
conclusione pretorile che ha intravvisto nella partenza di due colleghi
dell'attore una possibilità per la convenuta di mantenere il dipendente in
azienda in luogo di provvedere alla sostituzione con altro personale ancora bisognoso
di formazione.
Le censure risultano irricevibili poiché l’appellante, venendo meno al suo
obbligo di motivazione (art. 311 CPC), non si confronta direttamente con i
ragionamenti del Pretore, limitandosi ad esporre una sua differente
interpretazione dei fatti, poggiata su allegazioni nuove e quindi
inammissibili, per contestare la conclusione pretorile, fondata invece sulle
dichiarazioni dei dipendenti C N e D A sentiti come testi.
Neppure l'esame del merito della censura permette comunque di accogliere le tesi
dell’appellante, i cui ragionamenti sembrano ignorare come l’onere della prova le
incombesse, a fronte di precise circostanze che rendono verosimile il nesso tra
attività sindacale e sospetti sul dipendente e il suo conseguente e
concomitante licenziamento. Peraltro, il ragionamento del Pretore va
qualificato come argomentazione supplementare, a comprova del fatto che le
ragioni economiche non potessero essere definite preminenti rispetto a quelle
riconducibili all'attività sindacale e al sospetto nei confronti del
dipendente. Se anche questa conclusione, esposta a titolo abbondanziale, non dovesse
trovare conferma, le lacune probatorie evidenziate dal Pretore e di cui si è
già detto sopra (cfr. considerando n. 4) basterebbero comunque da sole a
giustificare l'accoglimento delle tesi dell'attore.
6.L’appellante rievoca infine la
riunione dell’agosto 2010, limitandosi in sostanza a ribadire le conclusioni
tratte al proposito dal Pretore, senza che in queste allegazioni possa essere
intravvista una specifica censura. La convenuta cerca di confutare che vi sia
un rapporto di causalità tra l’attività sindacale e il licenziamento e rimprovera
al Pretore di non aver statuito in merito al genere di notizie che sarebbero
state indebitamente divulgate. A questo proposito, citando ampi stralci di
audizioni testimoniali, l'appellante cerca di ricostruire il contenuto e gli argomenti
della riunione in questione per concludere come al centro delle preoccupazioni
aziendali vi fosse la rivendicazione di indipendenza rispetto alle indebite
ingerenze del sindacato nell’organizzazione interna.
Le considerazioni dell’appellante non sono atte a scalfire la conclusione
pretorile. Oltre ad essere in buona parte nuove e come tali inammissibili, esse
sono finalizzate a far considerare come illecita la comunicazione al sindacato
dei contenuti della riunione in questione e a qualificare conseguentemente come
illegittima l’attività sindacale del dipendente licenziato. Sennonché il
Pretore ha tratto altre conclusioni, seguendo ragionamenti con i quali
l’appellante neppure si confronta, preferendo contrapporre una soggettiva
lettura dei fatti e delle risultanze istruttorie, al fine di confermare una
precisa tesi. Così facendo l’appellante non si avvede di ribadire le dure
critiche nei confronti del dipendente che considera, ancora in questa sede, reo
di violazione del dovere di riservatezza e confidenzialità, contraddicendo espressamente
le precedenti tesi di appello che tentavano invece di far apparire la questione
della fuga di notizie come superata dopo un iniziale infondato sospetto, ovvero
come un episodio immediatamente dimenticato e del tutto ininfluente all’epoca
del licenziamento.
7.In definitiva, la sentenza del Pretore
regge alle critiche mosse dalla convenuta, per cui l'appello, nella misura in
cui è ricevibile, è infondato e deve essere respinto.
Non si prelevano spese processuali, trattandosi di una causa fondata sul
diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c
CPC). Le spese ripetibili della procedura di appello, calcolate sulla base di
un valore ancora litigioso di fr. 17'875.-, seguono la soccombenza (art. 106
CPC) e sono commisurate alla stringatezza delle osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamato il Regolamento sulle ripetibili,
decide
1. L’appello 10 aprile 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali. L’appellante rifonderà alla parte appellata fr. 750.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).