|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
|
vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.77 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza (ex art. 416 CPC-TI) 14 dicembre 2009 da
|
|
AP 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
AO 1
|
||
|
|
|
|
|
in materia di contratto di lavoro, con cui l'istante ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento di fr. 30'000.-, oltre interessi, quale indennità ex art. 336a CO per licenziamento abusivo;
domanda alla quale la convenuta si è opposta e che il Pretore ha respinto con sentenza 1° marzo 2013;
appellante l’istante che, con atto di appello 16 aprile 2013, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la domanda, con protesta di spese e ripetibili, nonché subordinatamente il rinvio della causa alla Pretura per istruzione e nuovo giudizio;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. AP 1 è stata assunta dal 15
novembre 2004 alle dipendenze di AO 1 di E (in seguito R__________ AG), società
operante in tutta la Svizzera nel settore dell’aeronautica, svolgendo la sua
funzione presso la sede di L__________ quale assistente del personale, con uno
stipendio annuale lordo inizialmente pattuito di fr. 66’300.- tredicesima
mensilità compresa (doc. E), per poi aumentare negli anni fino a fr. 73'515.-
(doc. 7).
Con nuovo contratto di lavoro entrato in vigore il 1° ottobre 2008 (doc. II e
doc. 4) le parti hanno sostituito il precedente contratto, la dipendente avendo
nel frattempo assunto il ruolo di responsabile delle risorse umane per le sedi
ticinesi della società, ovvero quelle di L__________ e A__________ (funzione
concretamente assunta già a partire dal 1° gennaio di quell’anno, doc. M). Il
nuovo contratto, di durata indeterminata, prevedeva un salario annuale lordo
complessivo di fr. 78'000.-, aumentato a fr. 79'300.- a partire dal mese di
aprile 2009 e la facoltà di disdetta con lettera raccomandata, con un termine
di preavviso di tre mesi per la fine di un mese (doc. II e doc. 5).
Con scritto 10 luglio 2009 la datrice di lavoro ha comunicato alla dipendente
la disdetta ordinaria del rapporto di impiego per il 31 ottobre 2009,
esonerandola con effetto immediato dalla presenza sul posto di lavoro (doc. 1).
Con lettera raccomandata del 17 luglio 2009 AP 1, per il tramite della sua
rappresentante sindacale, si è rivolta alla datrice di lavoro rimproverando
anzitutto le modalità di licenziamento in contrasto con le disposizioni del
contratto, segnatamente per quanto riguarda l’obbligo di invio raccomandato,
contestando altresì la disdetta in quanto abusiva ai sensi dell’art. 336 CO (doc.
D). Con tale scritto la datrice di lavoro veniva quindi richiesta di “motivare
nella forma scritta il licenziamento per esteso” e nel contempo la
dipendente comunicava di declinare l’offerta di “outplacement” presso la
ditta L__________ __________ SA e di non essere altresì intenzionata a
sottoscrivere in segno di ricevuta la lettera 10 luglio 2009 trasmessale con
invio postale non raccomandato (doc. D).
In risposta AO 1 ha inviato gli scritti 6 agosto 2009 (doc. 2) e 18 agosto 2009
(doc. C) esponendo le motivazioni alla base del licenziamento - di cui meglio
si dirà nei considerandi successivi -accennando inoltre, in risposta alla
critica in merito alle modalità di trasmissione, ad un invio raccomandato del
20 luglio 2009 a valere quale valida e tempestiva disdetta per il termine di
fine ottobre 2009.
B. Con istanza 14 dicembre 2009 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 chiedendone la condanna al versamento di fr. 30'000.- oltre interessi a titolo di indennità per licenziamento abusivo ex art. 336 e 336a CO. Con l’allegato in questione l'istante si è invero limitata ad indicare in maniera estremamente succinta le parti e le richieste di prove, senza esporre le motivazioni alla base della pretesa, precisando che “per dovere di sintesi, si rimanda per il momento al contenuto della documentazione allegata all’istanza, riservandoci di addurre ulteriori prove durante la fase dibattimentale” (istanza 14 dicembre 2009).
In
occasione dell’udienza di discussione del 10 febbraio 2010 l'istante, su richiesta del giudice, ha fornito una serie di precisazioni e la convenuta si è
opposta all’istanza chiedendone la reiezione.
Esperita l’istruttoria, le parti hanno formulato le loro conclusioni riconfermandosi
nelle rispettive domande.
C. Con
sentenza 1° marzo 2013 il Pretore ha respinto la domanda. Esentate le parti dal
pagamento di spese processuali, l'istante è stata condannata a versare fr.
2'000.- a titolo di ripetibili.
Il Pretore, accennato in modo sintetico alle normative applicabili in materia
di disdetta del rapporto di lavoro, ha dapprima proceduto all’esame dei
requisiti imposti dall'art. 336b CO, accertando una tempestiva e valida
opposizione alla disdetta.
Esposte brevemente dottrina e giurisprudenza in merito alla disdetta abusiva
del contratto di lavoro, il Pretore ha quindi esaminato le motivazioni addotte
dalla convenuta per il licenziamento. Il giudice di prime cure ha dapprima
rilevato il particolare apprezzamento dimostrato alla dipendente per il lavoro da
essa svolto nel periodo dal 2004 al 2007 nella funzione di assistente del
personale, intravvedendo in questo lusinghiero risultato il motivo della
successiva attribuzione, nell'ambito di una riorganizzazione aziendale a
livello nazionale, del ruolo di "responsabile delle risorse umane per le
sedi di __________ e L__________, nonostante la mancata esperienza specifica
per la nuova funzione" (sentenza pag. 7). Sulla base delle dichiarazioni
dei testi, delle quali la sentenza impugnata riporta ampi stralci, il Pretore
ha quindi esposto le circostanze in cui ha preso avvio questa nuova funzione
della dipendente, rilevandone i problemi sorti con i colleghi delle
summenzionate sedi ticinesi e le relative difficoltà della dipendente per quanto
attiene all'inserimento nel team delle risorse umane. A queste sarebbero
principalmente da ricondurre le intenzioni della datrice di lavoro di procedere
ad una disdetta e pertanto, a mente del Pretore, le emergenze istruttorie hanno
confermato la tesi della convenuta in merito ai reali motivi della disdetta,
non qualificabile come abusiva. Il primo giudice ha pure ritenuto che non
possano essere mossi rimproveri alla convenuta per quanto concerne il suo
obbligo di adottare le adeguate misure per sanare il conflitto sorto in seno
all'azienda, dando atto degli sforzi concretamente profusi in questo senso.
Il Pretore, citata la giurisprudenza dell'Alta corte, ha inoltre respinto le
tesi dell'istante volte a invocare una violazione dell'art. 328 CO poiché, a
suo dire, vittima di "mobbing" per essere stata messa in disparte,
emarginata e fatta vittima di pressioni. Sulla base delle emergenze istruttorie
al riguardo, il giudizio pretorile ha rilevato come l'esistenza dei problemi
nello svolgimento della nuova funzione, emersi sin dall'inizio, fosse da
mettere in relazione con la mancanza di formazione e di esperienza specifica.
Il Pretore ha in fine escluso che la disdetta possa essere ricondotta alle
pretese fatte valere in buona fede dalla dipendente, segnatamente per quanto
riguarda il trattamento salariale. Nella volontà della datrice di lavoro di
proseguire con la collaborazione anche dopo la ristrutturazione aziendale
(sebbene con altra funzione poiché quella di assistente del personale svolta in
precedenza con piena soddisfazione era stata nel frattempo soppressa), negli
sforzi profusi per superare i problemi sorti già dai primi mesi di svolgimento
di questo nuovo compito, e infine nella formalizzazione del contratto nel corso
dei mesi di settembre e ottobre 2008, il Pretore ha quindi ravvisato gli
elementi che permettono di escludere un licenziamento abusivo. La datrice di
lavoro avrebbe anzi assecondato la dipendente nella speranza di appianare e
risolvere i problemi e non può quindi esserle rimproverato di aver preso in
considerazione l'ipotesi di una disdetta già nei mesi successivi al
manifestarsi delle difficoltà, ovvero a partire da marzo 2009, intraprendendo
passi concreti per la ricerca di un potenziale sostituto per poi concretizzarla
nel mese di luglio 2009.
Abbondanzialmente il Pretore ha pure rilevato come la sussistenza di problemi
relazionali nelle sedi ticinesi e la competenza decisionale della sede
nazionale d'Oltralpe in merito alle questioni salariali sarebbero ulteriori
elementi atti ad escludere un nesso diretto tra la richiesta (e la concessione)
di un aumento dello stipendio e le divergenze di opinione sorte tra le parti.
Il giudizio pretorile ha pure respinto, in quanto non sufficientemente provata,
la tesi dell'istante volta a mettere in relazione i problemi relazionali con i
superiori e la conseguente disdetta con le legittime lamentele per essere stata
messa in disparte e a proposito dell'attribuzione delle competenze previste da
contratto.
D. Con
appello 16 aprile 2013 l’istante chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso di accogliere integralmente la domanda, con protesta di spese e
ripetibili, formulando in via subordinata una richiesta di rinvio della causa
alla Pretura per completare gli atti istruttori ed emettere un nuovo giudizio.
Con risposta 16 maggio 2013 l’appellata ha chiesto la reiezione dell'appello.
considerando
in diritto: 1. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata
avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta
disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio
dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura
ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione
pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni
federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2. L’atto di appello
deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere
motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'appellante deve pertanto confrontarsi
criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e
di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (v. Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/
Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36 ad art. 311;
ZPO-Rechtsmittel, Kunz, n. 92 ad
art. 311; TF 7 dicembre 2011, inc. n. 4A_659/2011, consid. 4; II CCA 18 aprile
2013, inc. n. 12.2011.119 e riferimenti), fermo restando che la semplice
trascrizione nell’appello delle conclusioni di causa o di altri allegati di
prima istanza, oppure anche solo la riproduzione di ampi stralci degli stessi,
non costituisce una sufficiente motivazione d’appello (v. DTF 138 III 374
consid. 4.3.1; II CCA 18 aprile 2013 inc. n. 12.2011.119; CPC Comm, Trezzini, art. 311, pag. 1367).
L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le sue argomentazioni siano
fondate ma per quale motivo sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del
Pretore.
Nel caso concreto, le prolisse e a tratti confuse argomentazioni
dell'appellante risultano in buona parte irricevibili poiché non conformi alle
esigenze di motivazione imposte ad un atto di appello (art. 311 CPC) e nel
contempo sostanzialmente poggianti su allegazioni nuove mai sostenute nelle
precedenti comparse scritte.
Va peraltro rilevato, sebbene il Pretore non abbia censurato questo modo di
procedere, come pure buona parte delle allegazioni a sostegno delle domande di
causa sono state fornite dall'istante solo con l'allegato conclusivo, la scarna
istanza non contenendo praticamente alcuna allegazione e le precisazioni
fornite su sollecitazione del giudice durante l'udienza di discussione del 10
febbraio 2010 avendo solo in minima parte colmato questa lacuna. L'istante
sembra aver confuso l'applicazione della massima sociale, ovvero del principio
inquisitorio (o indagatorio) codificato dall'art. 417 lett. c CPC/TI, con una
dispensa dall'onere incombente alla parte istante di allegare i fatti alla base
della pretesa e di fornire una collaborazione attiva nel processo. Può comunque
rimanere indeciso il quesito in merito all'effetto concreto di tale
atteggiamento processuale in prima sede (non censurato dalla convenuta e
sostanzialmente non rilevato dal primo giudice) sull'ammissibilità dell'appello
nel suo insieme, l'inammissibilità delle censure per carente allegazione o
motivazione essendo esaminata nei seguenti considerandi sulla base delle tesi e
della struttura argomentativa proposti in sede di appello.
3. L’appellante
riepiloga preliminarmente, senza esprimere particolari censure all’indirizzo
della decisione pretorile, le circostanze relative al contratto sorto tra le
parti, soffermandosi in particolare su tempi e circostanze del cambiamento di
funzione, intervenuto de facto dal 1° gennaio 2008 e formalizzato con
contratto valido dal 1° ottobre dello stesso anno (doc. E) con relativo
adeguamento salariale. Prosegue quindi ricordando una serie di circostanze in
seguito verificatesi, con situazioni che avrebbero già da allora denotato un
comportamento scorretto della datrice di lavoro, in particolare un disinteresse
nei confronti delle richieste della dipendente.
Le allegazioni esposte in questa parte preliminare dell'appello sono
irricevibili mancando precise censure, non potendo essere considerata tale
neppure l'esposizione del convincimento di un esito diverso del giudizio se
solo "il giudice di prime cure avesse accuratamente analizzato i
documenti agli atti" (appello pag. 8).
4. L'istante
formula quindi una richiesta di produzione di nuovi documenti (doc. da CCC a
EEE) ai sensi dell'art. 317 CPC, dicendosi sorpresa dalla motivazione del
giudizio pretorile fondata su una precisa circostanza che intende quindi
chiarire con la produzione di questi nuovi mezzi di prova e con ampi
riferimenti alle emergenze istruttorie e alle conclusioni che, a suo modo di
vedere, se ne dovrebbero dedurre.
La richiesta è da respingere poiché non sono adempiuti i requisiti posti
dall'art. 317 CPC in merito alla produzione di nuovi mezzi di prova nella
procedura di appello. Si tratta infatti di documenti risalenti al 2006, 2008 e
2009, che avrebbero potuto essere prodotti in prima istanza. Va comunque
rilevato come i documenti in questione, se anche se ne volesse ammettere la
produzione, non sarebbero atti a sovvertire l'esito del giudizio poiché
finalizzati a supportare una tesi (da pag. 8 a 15 dell’appello) esposta con allegazioni comunque irricevibili (art. 311 CPC), poiché formulate senza alcun
riferimento alle argomentazioni del giudizio pretorile, alle quali l'appellante
sostituisce una sua lettura e interpretazione dei fatti, con argomenti
oltretutto in gran parte proposti per la prima volta e pure come tali
irricevibili.
5. L'appellante
lamenta il fatto che il Pretore giudicante non abbia svolto di persona gli atti
istruttori. L'audizione dei testi e la verbalizzazione delle loro dichiarazioni
è infatti avvenuta a cura del Segretario assessore allora operante nella
Pretura in questione. L'appellante espone quindi "un caso emblematico"
che si sarebbe verificato (appello pag. 16) con riferimento alla discrepanza
tra quanto effettivamente affermato da un teste in aula e quanto invece
deducibile dal relativo verbale, e indica poi una serie di altre circostanze
per lamentare il fatto che il Pretore abbia dovuto "trarre il suo
convincimento dagli atti di causa e non sulla base di un personale e
professionale accertamento dei fatti" (appello pag. 21). La censura va
respinta. Infatti, l'istruttoria e l'emanazione della sentenza sono avvenute
nel rispetto delle normative legali applicabili e neppure l'appellante, che si
lamenta per i pretesi pregiudizi di ordine pratico che ne sarebbero derivati, è
in grado di indicare quali atti compiuti sarebbero illegittimi o in base a
quali norme dovrebbe essere censurato l'agire del Pretore. Si rileva
abbondanzialmente una circostanza notoria, ovvero che il magistrato che ha
emanato il giudizio è entrato in carica in sostituzione del Pretore partente a
istruttoria oramai praticamente conclusa e che nessuna delle parti ha a quel
momento ritenuto di sollevare obiezioni in merito o di chiedere un'udienza
personalmente diretta dal nuovo magistrato, limitandosi a produrre usuali
conclusioni scritte. La censura, al limite del temerario, è pertanto da respingere.
6. L'appellante
affronta quindi la questione dell'abusività della disdetta notificatale nel
luglio 2009, definendola quale atto finale di un ingiusto trattamento subito.
Dopo ampie considerazioni sui fatti che si sarebbero verificati e riferimenti a
circostanze accertate dall'istruttoria che avrebbero fatto emergere un
comportamento inadeguato e scorretto della datrice di lavoro (appello da pag. 21 a 26) l'appellante espone con dovizia di particolari le sue considerazioni e conclusioni, citando
dottrina e giurisprudenza, in particolare con riferimento all'indennità per
licenziamento abusivo e all'onere della prova (appello da pag. 27 a 28) e alla corretta interpretazione delle prove agli atti. Sennonché, ancora una volta, le
elaborate tesi dall'appellante non hanno alcun riferimento diretto alle
conclusioni pretorili, con le quali neppure si confrontano, e risultano perciò
irricevibili per carente motivazione (art. 311 CPC).
7. Solo
in modo sporadico, con formulazioni di dubbia ricevibilità, compaiono nell'allegato
d'appello accenni generici o rimandi a stralci della decisione impugnata
(appello pag. 30), con rilievi che pretendono di dimostrare l'errore del
giudice nell'accertamento di alcune circostanze (quali in particolare gli aiuti
negati e i corsi di formazione proposti alla dipendente), senza però indicare i
motivi per i quali l'esito del giudizio verrebbe sovvertito da tali differenti
valutazioni a proposito di quanto realmente accaduto. Infatti, se anche si
volesse ritenere ingiustificato il rimprovero mosso alla dipendente di aver anzitempo
interrotto un corso di formazione, tale episodio, sul quale l'appellante si
dilunga ribadendo più volte la sua versione dei fatti, non basterebbe comunque
a sovvertire le conclusioni a cui è giunto il Pretore in merito alla
legittimità del licenziamento. Anche in assenza di rimprovero alla dipendente
in merito allo svolgimento del corso e all'anticipato congedo dal formatore, non
verrebbe meno la fondatezza della conclusione del Pretore che ha riconosciuto
come legittima la decisione della datrice di lavoro di mettere fine ad un
rapporto di impiego sulla base di precise motivazioni, ovvero "i
problemi sorti con i colleghi delle due sedi ticinesi e le relative difficoltà
di inserimento nel team delle risorse umane" (sentenza pag. 9,
considerazione del Pretore qualificata dall'appellante come "fulcro
della sentenza", appello pag. 34 n. 4 in fine) che hanno la loro giustificazione a prescindere da quanto avvenuto in tale circostanza
concreta.
Neppure l'appellante pretende peraltro che questo episodio abbia avuto
rilevanza tale da essere decisivo per il licenziamento, ammettendo
implicitamente il contrario laddove lamenta in sostanza di essere stata messa
in cattiva luce con tale pretestuoso rimprovero (appello pag. 32 con
riferimento alle dichiarazioni del teste C W).
8. L’appellante
rimprovera quindi al primo giudice di aver emesso un giudizio basandosi sulle
dichiarazioni delle persone che ai tempi erano suoi "diretti superiori,
che hanno verosimilmente interesse a negare il carattere abusivo della disdetta",
ovvero di "coloro i quali hanno deciso e promosso l'allontanamento
dell'appellante" (appello pag. 34 n. 5). La critica, nella misura in
cui è ricevibile, è infondata. Le considerazioni in merito alla fedefacenza
delle dichiarazioni fornite dai testimoni sono anzitutto irricevibili per
carente motivazione (art. 311 CPC) in quanto del tutto generiche e riferite
all'insieme dei testi senza riferimento alla specificità dei distinti ruoli in
azienda di ognuna delle persone sentite e sulle concrete deposizioni da queste
rese. L'appellante addebita ad ognuno dei testi, senza fornire alcun elemento di
prova al riguardo, di aver avuto un potere decisionale nell'ambito del
contestato licenziamento di cui essi si sarebbero fatti promotori. Si tratta di
generiche considerazioni che non possono scalfire la fedefacenza di
dichiarazioni rese dinnanzi al giudice competente, nelle forme previste dal
codice di rito, da testimoni la cui audizione non ha peraltro incontrato
obiezione preliminare alcuna (verbale udienza di discussione 10 febbraio 2010),
né è stata oggetto di contestazione in sede di allegato conclusivo (le
conclusioni scritte del 25 agosto 2010 dell'istante facendo anzi riferimento
alle dichiarazioni di numerosi testi a sostegno delle proprie tesi). Anche
questa censura, nella misura in cui è ricevibile, va pertanto respinta.
9. L'appellante
rimprovera quindi al Pretore di aver enfatizzato presunti problemi relazionali
che altro non sarebbero stati che pretesti addotti dalla datrice di lavoro per
allontanare la dipendente. Ancora una volta, proponendo tesi in buona parte
irricevibili poiché mai esposte in precedenza, l'appellante contrappone alle
conclusioni pretorili niente altro che le sue considerazioni e l'interpretazione
soggettiva di quanto accaduto. Essa pretende che la datrice di lavoro,
disturbata dalle richieste di chiarimento sulle mansioni affidate e di
adeguamento salariale, avrebbe "colpevolmente assunto un ambiguo
atteggiamento di ostruzionismo che si è sommato al fastidio insorto nei quadri
ticinesi rispetto al nuovo ruolo" della dipendente, e non avrebbe inoltre
dimostrato alcuna collaborazione o sostegno spingendola invece cinicamente
all'angolo ignorandone le legittime richieste (appello pag. 39 n. 6). A
sostegno di questa censura l'appellante non apporta comunque elementi atti a
sovvertire il diverso giudizio dato dal primo giudice, che ha indicato i motivi
per i quali non possono essere mossi simili rimproveri alla convenuta.
10. L’istante
lamenta inoltre di non essersi vista riconoscere dal primo giudice la pretesa
di essere stata vittima di “mobbing”, in relazione alla violazione del
dovere di protezione e di rispetto della personalità della lavoratrice (art.
328 CO). A suo parere il Pretore avrebbe a torto seguito la tesi della
convenuta non intravvedendovi un'enorme contraddizione, siccome non sarebbe
credibile che, dopo aver svolto con soddisfazione per tre anni l’attività di
assistente del personale che comportava di occuparsi di tutti i problemi
inerenti il personale, possa esserci stata una carenza di approccio con i
lavoratori nella successiva mansione. L’appellante sostiene questa censura con
ampi riferimenti a episodi verificatisi, di cui non occorre qui illustrare i
dettagli. Infatti, queste tesi sono esposte per la prima volta e quindi
irricevibili. Anche un loro esame di merito porterebbe comunque a confermare il
giudizio impugnato. Il Pretore, ribaditi i requisiti posti dalla giurisprudenza
per riconoscere gli estremi di “mobbing”, non ha intravvisto nel caso concreto
una volontà dei superiori e dei colleghi dell’istante di emarginarla o di
esercitare indebite pressioni, menzionando gli episodi che confermerebbero anzi
un interesse e una collaborazione della convenuta nella soluzione dei problemi
sorti, senza però che gli sforzi profusi abbiano potuto modificare la sostanza
del problema, ovvero i rapporti sempre più problematici con i colleghi
(sentenza pag. 13 n. 7). Il giudice di prime cure ha pertanto correttamente
riconosciuto il diritto della datrice di lavoro di optare per un licenziamento,
vista anche l’importanza particolare rivestita dal settore delle risorse umane
in un’azienda con centinaia di persone alle sue dipendenze. Il Pretore ha
inoltre indicato sulla base di quali riscontri istruttori, in particolare con
riferimento alle deposizioni dei testi, risultano provate le lamentele espresse
sin dai primi tempi dello svolgimento della nuova funzione, con riferimento
alle difficoltà nei contatti personali con l’istante.
Non è atto a scalfire questa conclusione ogni accenno allo svolgimento della
precedente funzione con piena soddisfazione della datrice di lavoro,
circostanza ammessa e rilevata dal giudice di prime cure che ha correttamente
distinto le diverse mansioni svolte nelle due fasi, senza nulla rimproverare
per quella precedente l’assunzione di un ruolo di responsabilità nella gestione
del personale. Non è infatti rilevante il fatto che i problemi personali non si
siano manifestati in precedenza, siccome è proprio la nuova funzione e le
carenze della dipendente riferite a questa ad essere stati indicati quale causa
di incomprensioni e attriti. Il ruolo della dipendente rispetto ai colleghi è
infatti sostanzialmente mutato, e neppure l’appellante è in grado di fornire
elementi che permettano di concludere che i compiti svolti come assistente del
personale siano in qualche modo paragonabili a quelli derivanti dalla
successiva funzione di responsabile delle risorse umane rivelatasi
problematica. Contrariamente a quanto lamenta l’appellante non sono infatti le
capacità professionali, umane e di relazione dell’istante nello svolgimento
della funzione di assistente del personale ad essere state messe in
discussione. Queste sono riconosciute, ma non permettono di trarre conclusioni
in merito alle lacune evidenziatesi nello svolgimento del nuovo compito, di ben
altra natura sia per quanto attiene all’autonomia di azione che al
posizionamento nella struttura gerarchica (appello pag. 48 e "Stellenbeschreibung"
doc. 2 e doc. N).
Nulla mutano le convinzioni esposte dall’appellante che propone interpretazioni
del tutto personali prive di ogni riscontro, accusando il suo superiore S I, “anziano
direttore, che con il tempo si è avviato ad assumere un atteggiamento
indispettito e irritato”, di aver “modificato radicalmente il suo
atteggiamento per motivi di gestione del potere e per un eccesso di permalosità”,
temendo questi di non più riuscire a disporre del pieno controllo della sede
qualora l’appellante avesse svolto la sua funzione (appello pag. 48). Le
censure dell’appellante sono pertanto respinte.
11. Elencando
una lunga serie di documenti, senza menzionarne o descriverne il contenuto,
l’appellante rimprovera al Pretore di averli valutati in modo affrettato non
avendovi intravvisto la prova del “muro di gomma” contro il quale la dipendente
sarebbe andata a sbattere cercando di svolgere la sua funzione sulla base del
ruolo assegnatole (appello pag. 51 n. 10). Ripresi alcuni passaggi del giudizio
impugnato, al primo giudice viene quindi rimproverato di non aver riconosciuto
l’insufficiente intervento della datrice di lavoro a tutela della lavoratrice,
vittima di una prevaricazione subita dal capo team M G, che avrebbe agito con
malanimo. Oltre ad essere irricevibile perché nuova, tale tesi non può essere
seguita poiché ancora una volta sostituisce un apprezzamento personale delle
circostanze alle diverse conclusioni pretorili. In ogni caso, contrariamente a
quanto espresso in modo categorico dall’appellante, un simile singolo episodio,
se anche avesse visto la convenuta mancare ai suoi doveri nella gestione del
conflitto, ancora non basterebbe da solo a concludere per l’abusività della
disdetta.
Parimenti ingiustificate oltre che irricevibili (art. 311 CPC) sono le appena
accennate considerazioni in merito alla persecuzione psicologica subita
(“bossing”, appello pag. 53), alla relativa lesione della personalità della
dipendente e alla violazione dei doveri incombenti alla datrice di lavoro ai
sensi dell'art. 328 CO. Queste si esauriscono infatti in generica citazione di
dottrina al riguardo.
Anche da questo profilo la decisione pretorile merita conferma.
12. L’appellante
prosegue poi esponendo considerazioni in merito alla valenza della
formalizzazione dell'accordo, e del conseguente adeguamento del salario, con dieci
mesi di ritardo rispetto al momento in cui ha concretamente assunto le nuove
mansioni. Essa contesta la valutazione al proposito data dal Pretore (che ha
rilevato il consenso a questa situazione espresso dalla dipendente con la sottoscrizione
del contratto) ma non dice quale sarebbe la corretta deduzione, invocando una
non meglio definita palese e volontaria ritorsione con riferimento ad un "aumento
di stipendio avvelenato" (pag. 56). L’appellante prosegue poi invocando
circostanze sostanzialmente nuove e come tali irricevibili a proposito di un
problema sorto in merito alle ferie e pretende altresì che il giudice di prime
cure le abbia ingiustamente attribuito ogni colpa per le difficoltà sorte. Insiste
inoltre nel ribadire che la disdetta sarebbe già stata decisa nell'ottobre
2008, ovvero dal "momento in cui il datore di lavoro dovette
riconoscere il sacrosanto adeguamento di stipendio" (appello pag. 60),
ma non fornisce elementi concreti che lo comprovino, né cerca di spiegare per
quali motivi la datrice di lavoro non avrebbe sin da quel momento concretizzato
tale intento, negando un aumento di stipendio e evitando di dover intraprendere
i passi (riferiti nel giudizio impugnato) per accompagnare la dipendente
nell'assunzione del nuovo ruolo, investendo risorse per facilitarne il lavoro e
nel tentativo di superare gli ostacoli incontrati.
Ancora una volta la tesi esposta dall’appellante oltre che infondata è
irricevibile, limitandosi sostanzialmente ad opporre una diversa tesi e una soggettiva
interpretazione dei fatti, senza entrare nel merito delle diverse conclusioni
pretorili, definite semplicemente non corrette o contraddittorie.
13. Al
Pretore viene in fine rimproverato di non aver considerato il fatto che la
dipendente ha svolto per tre anni con piena soddisfazione la funzione di
assistente del personale, occupandosi delle relative problematiche. A torto. Il
Pretore non ha mancato di esaminare l'intero periodo lavorativo e di rilevare
gli apprezzamenti raccolti dall'appellante per lo svolgimento dei suoi compiti dal
2004 al 2007 ("era particolarmente apprezzata", sentenza pag.
7), ma ha altresì indicato per quali motivi sono sorti dei problemi nel
successivo svolgimento della nuova funzione, ruolo e compiti che la stessa
appellante riconosce essere mutati, soprattutto per quanto concerne il tipo di
relazione con i superiori e i dipendenti in genere. La soddisfazione della
datrice di lavoro per lo svolgimento dei compiti assegnati (elencati nella
"Stellenbeschreibung" doc. 2) è peraltro implicita
nell'avanzamento proposto alla dipendente, ma non basta ancora ad escludere
l'insorgenza di problemi nell'espletamento della nuova funzione ("Stellenbeschreibung"
doc. N), tali da giustificare un'interruzione del rapporto di impiego nei termini
legali o contrattuali (art. 335 CO), senza che questo debba costituire un agire
illecito tale da qualificare la disdetta come abusiva ai sensi dell'art. 336
CO.
14. In
definitiva, la sentenza del Pretore regge alle critiche mosse dall’appellante,
per cui l'appello, nella misura in cui è ricevibile, è infondato e deve essere
respinto.
Non si prelevano spese processuali, trattandosi di una causa fondata sul
diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c
CPC). Le spese ripetibili della procedura d'appello, calcolate sulla base del
valore litigioso di fr. 30'000.- seguono la soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamato il Regolamento sulle ripetibili,
decide
1. L’appello 16 aprile 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali. L'appellante rifonderà alla
parte appellata fr. 1'200.- per ripetibili d'appello.
3. Notificazione:
|
|
- -
|
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).