Incarto n.
12.2013.75

Lugano

21 maggio 2013/sdb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

sedente per statuire nella causa  inc. n. SO.2013.293 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti, espulsione da immobile) della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con istanza 20 marzo 2013 da

 

 

CO 1

rappr. dall’RA 1

 

 

contro

 

 

AP 1

 

 

 

 

 

chiedente “lo sfratto immediato” della convenuta dall’appartamento di 4 ½ locali sito al primo piano interno n. 7 dello stabile denominato Residenza __________, che il Pretore aggiunto ha accolto con decisione 12 aprile 2013;

 

appellante la convenuta, che con atto del 19 aprile 2013 chiede in sostanza una proroga  per “avere il tempo necessario per trovare un nuovo appartamento”; 

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

                                  che CO 1 (quale locatore) ha concesso in locazione a AP 1 (quale conduttrice) un appartamento di 4 ½ locali sito al primo piano interno n. 7 dello stabile denominato Residenza __________, alla pigione mensile di fr. 1'200.- oltre fr. 150.- mensili di acconto per le spese accessorie, con contratto concluso il 21 marzo 2011 per durata indeterminata e possibilità di disdetta mediante tre mesi di preavviso, la prima volta il 31 marzo 2014 (doc. A);

 

                                  che il 16 ottobre 2012 il locatore ha diffidato la conduttrice a voler rispettare la quiete del vicinato, turbata a causa dei litigi notturni con il compagno, con la comminatoria della disdetta straordinaria come dall’art. 257f CO (doc. B);

 

                                  che il 29 novembre 2012 l’amministrazione dello stabile, in nome del locatore, ha notificato alla conduttrice la disdetta straordinaria del contratto di locazione, sul modulo ufficiale cantonale, per la scadenza del 31 dicembre 2012;

 

                                  che la conduttrice non ha contestato la disdetta e non ha riconsegnato i locali alla fine del contratto;

 

                                  che con istanza “di sfratto” (correttamente: istanza di espulsione) del 20 marzo 2013 il locatore, rappresentato dall’amministrazione dello stabile, ha chiesto alla Pretura di ordinare alla conduttrice di riconsegnare i locali ancora occupati;

 

                                  che all’udienza dell’11 aprile 2013 l’istante ha confermato la domanda, mentre la convenuta ha ammesso di non aver contestato la disdetta, rilevando in ogni modo che i reclami degli altri conduttori non erano fondati;  

 

                                  che con decisione 12 aprile 2013 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha accertato che il caso e la situazione giuridica erano chiari, vista la mancata riconsegna dell’immobile alla scadenza del contratto il 31 dicembre 2012 e ha accolto la domanda, ordinando l’espulsione immediata della convenuta dall’appartamento di 4 ½ locali sito al primo piano interno n. 7 dello stabile denominato Residenza __________, disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo a suo carico la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-, con l’obbligo di rifondere alla parte istante fr. 80.- a titolo di indennità;

 

                                  che con appello 19 aprile 2013 AP 1 chiede “di avere il tempo necessario per trovare un nuovo appartamento”, rilevando la difficoltà di trovare un nuovo alloggio al medesimo costo e in cui poter tenere i suoi due cagnolini;

 

                                  che l’atto non è stato notificato alla controparte;

 

                                  che contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di almeno fr. 32'400.- (pigione e spese accessorie fino alla scadenza ordinaria del contratto, doc. A), è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);

 

                                  che l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317; Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);

 

                                  che nella fattispecie l’appellante non contesta la decisione del Pretore aggiunto né per quel che concerne l’accertamento dei fatti esposti né per quel che concerne l’applicazione del diritto, ma domanda di poter rimanere per il tempo necessario a trovare una nuova collocazione, che farà il possibile per trovare;

 

                                  che l’appello non è quindi motivato ai sensi di legge e non può essere esaminato nel merito;

 

                                  che a ogni modo, quand’anche fosse ricevibile, si deve constatare che i fatti e la situazione giuridica sono chiari;

 

                                  che infatti la convenuta non ha contestato la disdetta straordinaria notificatale con l’apposito modulo ufficiale, di modo che il contratto è venuto a scadenza il 31 dicembre 2012;

 

                                  che le contestazioni della convenuta sui reclami a suo dire infondati degli altri abitanti dello stabile non potevano pertanto essere esaminate dal Pretore aggiunto, il quale poteva limitarsi ad accertare, come ha fatto, che il contratto era terminato e che la conduttrice non aveva riconsegnato al proprietario l’appartamento;

 

                                  che è pacifica la mancata riconsegna dei locali al proprietario alla scadenza del 31 dicembre 2012 e la conduttrice li occupa pertanto senza titolo giuridico dal 1° gennaio 2013;

 

                                  che quindi a giusta ragione il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e ha ordinato la riconsegna immediata dell’appartamento, disponendone l’esecuzione effettiva;

 

                                  che la conduttrice non può prevalersi di circostanze che impediscono l’esecuzione della decisione di espulsione (art. 341 cpv. 3 CPC);

 

                                  che una domanda di proroga è improponibile in sede giudiziaria dopo la scadenza del contratto, pacificamente avvenuta il 31 dicembre 2012, e che una decisione di espulsione non può essere ritardata, un’eventuale proroga dei termini potendo nondimeno essere accordata dall’istante;

 

                                  che in tali circostanze l’appello sarebbe manifestamente infondato anche se fosse ricevibile e può essere deciso senza che sia necessario notificarlo alla controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;

 

                                  che le spese processuali dell’appello vanno a carico dell’appellante, soccombente;

 

                                  che non si attribuiscono ripetibili al proprietario, al quale non è stato chiesto di esprimersi sull’appello;

 

 

Per questi motivi,

richiamata la LTG,

 

decide:

 

                             1.  L’appello 19 aprile 2013 di AP 1 è irricevibile e la decisione 12 aprile 2013 SO.2013.293 è confermata.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono a carico di AP 1. Non si assegnano ripetibili.

 

                             3.  Notificazione:

 

-

 

-

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                      Il vicecancelliere

 

 

 

 

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).