Incarto n.
12.2013.80

Lugano

26 settembre 2013/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa a procedura semplificata inc. n. SE.2012.480 (contratto di lavoro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 5 dicembre 2012 da

 

 

AO 1

rappr. dall’RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

 

 

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 14'559.95 a titolo di salario per i mesi da marzo ad agosto 2012, protestate tasse, spese e ripetibili;

 

domanda avversata dalla società convenuta la quale ha postulato l’integrale reiezione della petizione, protestando a sua volta tassa, spese e ripetibili;

 

e che il Pretore, con sentenza 26 marzo 2013, ha integralmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 14'559.95 netti a titolo di salario per il periodo  dal 1° marzo al 31 agosto 2012, con l’obbligo di versare all’attore fr. 1'200.- a titolo di ripetibili;

 

appellante la convenuta che con atto di appello 6 maggio 2013 postula la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di respingere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili;

 

mentre l’attore, con risposta 4 giugno 2013, propone di respingere l’appello con protesta di tasse, spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   AO 1 è stato assunto alle dipendenze di AP 1 in qualità di rappresentante dal 1° febbraio 2012. Il contratto sottoscritto il 30 gennaio 2012 (doc. B) per durata indeterminata prevedeva dal 1° febbraio 2012 un salario mensile lordo di fr. 2'800.- oltre al pagamento di 8.33% del salario mensile a titolo di ferie (doc. B, punto 4.1 e 6.1), un periodo di prova di tre mesi con possibilità di disdetta mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni per entrambe le parti (doc. B, punto 3.3, 3.1). Con scritto 27 luglio 2012 la datrice di lavoro AP 1 ha disdetto il contratto con effetto dal 31 agosto 2012, motivando la disdetta con il mancato rispetto da parte del dipendente degli accordi verbali stipulati per sostituire il contratto di lavoro scritto con un contratto di agente a commissione (doc. C).

 

                                  B.   Fallito il tentativo di conciliazione (art. 197 segg. CPC), con petizione del 5 dicembre 2012, AO 1 ha chiesto la condanna della ex datrice di lavoro convenuta al pagamento di fr. 14'559.95 a titolo di pretesa salariale per i mesi da marzo ad agosto 2012. In breve, egli ha sostenuto di aver ricevuto unicamente il pagamento dello stipendio del mese di febbraio 2012 (doc. D) e di aver sollecitato più volte il pagamento del dovuto, negando la modifica del contratto asserita dalla convenuta. Nella risposta del 14 gennaio 2013 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione, argomentando che l’attore non si sarebbe mai presentato al lavoro e non avrebbe eseguito alcuna prestazione lavorativa. Nel contempo ha precisato che proprio a causa di tale inadempienza, le parti avrebbero di comune accordo risolto il contratto del 30 gennaio 2012, sostituendolo con un altro contratto (di agente a commissione), anch’esso mai adempiuto dall’attore. A sostegno della sua tesi la convenuta sostiene che le 4 fatture emesse dall’attore per merce venduta a clienti comproverebbero la sostituzione del contratto di lavoro in contratto di agente (doc. 4). All’udienza di dibattimento del 22 gennaio 2013 le parti si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e richieste. Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale e nei rispettivi allegati conclusivi esse hanno ribadito le proprie antitetiche posizioni, la convenuta precisando che l’attore avrebbe dato esecuzione al contratto di agente unicamente per le vendite di cui alle fatture 6 maggio e 28 maggio 2012 (doc. 4; conclusioni pag. 2, punto 2).

 

                                  C.   Con sentenza 26 marzo 2013 il Pretore ha accolto la petizione e ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 14'559.95 all’attore. Dopo aver preliminarmente accertato che tra le parti era stato concluso un contratto di lavoro, con un salario mensile di fr. 2'800.--, il primo giudice ha esaminato la controversa questione della risoluzione del contratto di lavoro e della sua asserita sostituzione con un contratto di agenzia a commissione. Il Pretore ha accertato che incombeva alla datrice di lavoro l’onere della prova dell’avvenuta estinzione del contratto di lavoro e della sua sostituzione con un contratto di agente a commissione ed è giunto alla conclusione che la convenuta non aveva provato né lo scioglimento consensuale del contratto di lavoro, né la sua sostituzione con un altro contratto.

 

                                  D.   La convenuta è insorta contro il giudizio pretorile con un appello del 6 maggio 2013, con il quale chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili. Nella risposta del 4 giugno 2013 l’attore propone di respingere l’appello, protestando tasse, spese e ripetibili.

 

e considerato

 

in diritto:                 

 

                                   1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). A norma dell’art. 405 cpv.1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (DTF 137 III 127 consid. 2, pag.129-130). La decisione pretorile è stata resa il 26 marzo 2013 e intimata lo stesso giorno, sicché la procedura d’appello è retta dal nuovo CPC. Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 26 marzo 2013 in una procedura semplificata con valore superiore a fr. 10'000.-. L’appello del 6 maggio 2013 è tempestivo, così come lo è la risposta 4 maggio 2013.

 

                                   2.   L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda e deve essere motivato, così da consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte dell’autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente (art. 310 e 311 CPC). La semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni o la riproduzione di ampi stralci delle stesse è inammissibile (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1 pag. 375; sentenza del Tribunale federale 5 A_438/2012 del 27 agosto 2012 consid. 2.2 con rinvii; sentenza della II CCA del 6 marzo 2012, inc. 12.2010.53, consid. 3.4; Trezzini in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero-CPC, pag. 1367 seg. ad art. 311 CPC). L’appellante deve infatti spiegare perché le sue argomentazioni sono fondate e perché le motivazioni del Pretore sarebbero erronee o censurabili, vale a dire che egli, nel proprio allegato, deve confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni addotte dal giudice di prime cure e indicare per quali motivi -giuridici e fattuali- le stesse sarebbero errate e non potrebbero essere condivise.

 

                                   3.   In questa sede l’appellante ripropone letteralmente le medesime considerazioni presentate nelle proprie conclusioni 21 marzo 2013. Ciò corrisponde sostanzialmente altresì a quanto già esposto nelle osservazioni 14 gennaio 2013 e all’udienza di dibattimento 22 gennaio 2013. Più precisamente, la parte introduttiva dell’appello corrisponde, quasi letteralmente, alla parte introduttiva delle conclusioni (cfr. appello, pag. 3, punto 1 e conclusioni, pag. 2, punto 1). Stessa considerazione vale per il punto 2 dell’appello (cfr. appello, pag. 3, cifra 2 e conclusioni, pag. 2, punto 2. e 3.), ad eccezione del paragrafo a pag. 4 in initio, secondo cui il giudice di prime cure avrebbe accolto la domanda formulata dall’attore, fondando il proprio convincimento su considerazioni in fatto e in diritto che si discosterebbero notevolmente dalle risultanze istruttorie. Anche il punto 3.1 dell’appello (pag. 4) corrisponde al punto 3.1 delle conclusioni (pag. 3 e 4). Altrettanto vale per il punto 3.2 (pag. 6), che ripropone il contenuto dei punti 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 delle conclusioni (pag. 5 segg.). Infine, il punto 4 corrisponde al punto 4 delle conclusioni (pag. 8), ad eccezione di qualche aggiunta, non rilevante ai fini del presente giudizio, e comunque già ribadita nel testo dell’appello. Perciò, per i motivi testé esposti, l’appello è su questi punti manifestamente irricevibile nella misura in cui le citazioni tratte dai precitati allegati non sono al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile.

 

                                   4.   Di seguito verranno pertanto trattate le censure espressamente sollevate con l’atto di appello, che soddisfano le premesse sopra illustrate e che hanno una valenza autonoma rispetto alla parte corrispondente alle conclusioni. In particolare, pur non specificandone le motivazioni in maniera circostanziata, l’appellante censura l’errata applicazione del diritto - nella misura in cui il Pretore avrebbe trascurato la carenza di prove in merito all’esistenza delle pretese salariali da parte del lavoratore - e l’errato accertamento dei fatti - nella misura in cui la decisione sarebbe in contraddizione con le risultanze istruttorie documentali e testimoniali (appello, pag. 10, punto 5.).

 

                                   5.   Nel proprio appello la convenuta, dopo aver riepilogati i fatti salienti della vertenza, ripropone dapprima la tesi secondo la quale dagli atti non è dimostrato l’adempimento della prestazione lavorativa da parte dell’attore. La semplice sottoscrizione del contratto di lavoro, prosegue l’appellante, non dimostrerebbe ancora l’avvenuta esecuzione della prestazione lavorativa. La documentazione agli atti dimostrerebbe invero la risoluzione del contratto di lavoro e la successiva prestazione di attività sporadica di agente a commissione. Le fatture prodotte agli atti (doc. 4) dimostrerebbero infatti che l’attore aveva lavorato come agente percependo una commissione del 40 % (dicitura “sconto”) sulla merce venduta. Inoltre, afferma la convenuta, l’attore non avrebbe fornito alcuna prova dell’avvenuto pagamento dello stipendio di febbraio 2012, proprio perché il dipendente non aveva mai adempiuto il contratto di lavoro, che sarebbe stato sciolto consensualmente dalle parti quasi subito. Rileva inoltre che non sarebbe stato stipulato alcun contratto di previdenza professionale per l’attore e che le risultanze testimoniali non avrebbero supportato quanto affermato da quest’ultimo, non avendo potuto i testimoni riferire né per quale ditta avrebbe lavorato l’attore, né se egli avesse lavorato in qualità di dipendente o agente.

 

                                   6.   L’appellante, come già indicato nei considerandi precedenti, si è limitata in questa sede a ribadire le tesi già proposte con le conclusioni 21 marzo 2013, senza indicare per quale motivo i diversi accertamenti del Pretore, poggianti sull’esame e l’apprezzamento delle prove documentali e testimoniali, sarebbero errati. Queste censure, per i motivi sopra esposti, si rivelano pertanto nulle per carenza di motivazione conforme all’art. 311 CPC. Ad ogni modo, quand’anche potessero essere esaminate nel merito, esse dovrebbero essere respinte in quanto infondate, per i motivi di cui si dità in seguito.

 

                                   7.   L’art. 319 CO definisce il contratto individuale di lavoro come quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato in un rapporto di subordinazione, con un salario stabilito in tempo o a cottimo (Tercier/Favre /Conus, Les contrats spéciaux, 4a ed., Friborgo/Ginevra 2009, n. 5255). Gli elementi caratterizzanti il contratto di lavoro sono quindi la prestazione di lavoro o di servizi, il rapporto di subordinazione giuridica, la remunerazione e la durata del contratto (Wyler, Le droit du travail, Berne, 2008, pag. 57-59).

 

                                   8.   Il Pretore, fondandosi sull’istruttoria, ha accertato la pacifica conclusione tra l’attore e la società convenuta di un contratto di lavoro ai sensi degli artt. 319 e segg. CO, con un salario mensile lordo di fr. 2'800.- (doc. B), circostanza rimasta incontestata in sede di appello. Ha poi ritenuto che la convenuta non aveva provato l’asserito scioglimento orale del contratto nel febbraio 2012 e che quindi l’unica disdetta era quella del 27 luglio 2012, con la conseguenza che lo stipendio pattuito era dovuto fino al 31 agosto 2012, per un totale di fr. 14'559.95 al netto delle trattenute sociali. Si tratta in questa sede di esaminare la censura della convenuta secondo la quale il Pretore, pur avendo dato atto che l’onere probatorio circa l’esistenza della pretesa salariale spetta al lavoratore, avrebbe trascurato la mancanza di prove al riguardo.

 

                                   8.1 L’art. 8 CC regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal diritto federale (DTF 115 II 300 consid. 3), la ripartizione dell’onere probatorio e, pertanto le conseguenze dell’assenza di ogni prova. Esso stabilisce che, ove la legge non dispone altrimenti, chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornire la prova, pena la soccombenza in causa. Riferito al diritto al salario sgorgante dal rapporto di lavoro ciò significa che il lavoratore deve addurre le circostanze di fatto necessarie a provare l'avvenuta stipulazione di un contratto di lavoro - mediante un'esplicita dichiarazione di volontà delle parti o per legge (art. 320 cpv. 2 CO) - così come l'ammontare del salario, convenuto o d'uso (art. 322 cpv. 1 CO). Dal canto suo, al datore di lavoro incombe dimostrare l'estinzione del rapporto di lavoro o la prova dell’avvenuto pagamento del salario. Non può tuttavia essere richiesto al lavoratore di dimostrare la durata del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro che si oppone al pagamento dello stipendio deve dimostrare l’estinzione del rapporto di lavoro. Egli dovrà quindi dimostrare le circostanze relative ad un’eventuale disdetta del contratto, a un annullamento mediante convenzione oppure ogni altro motivo per cui il rapporto di lavoro ha preso fine (DTF 125 III 78 consid. 3.b). Per contro, la prova dell’esecuzione conforme alle condizioni previste nel contratto di lavoro spetta al lavoratore solo se il datore di lavoro rende verosimile una violazione di un obbligo contrattuale o di una esecuzione incompleta (Piotet in Commentaire romand CO-I, nota 52 ad art. 8 CC).

 

                                8.2   L’onere di dimostrare l’esistenza di un contratto di lavoro e l’asserita pattuizione di un salario di fr. 2'800.- lordi mensili incombeva di conseguenza al lavoratore, mentre alla datrice di lavoro spettava provare la risoluzione del contratto, l’inadempimento contrattuale, rispettivamente la sostituzione del contratto 30 gennaio 2012 con un altro contratto di diversa natura. L’attore ha fatto fronte all’onere della prova a suo carico dimostrando l’esistenza del contratto di lavoro e la pattuizione di un salario lordo mensile di fr. 2'800.- (doc. B), per altro nemmeno contestato dalla convenuta. Quest’ultima è invece partita dalla premessa, invero errata, che il lavoratore doveva dimostrare di aver effettivamente lavorato. Nel suo appello la convenuta ha insistito sulla mancanza di prove a sostegno della prestazione dell’attività lavorativa dell’attore, senza avvedersi che spettava a lei provare perché non era dovuto il salario e spiegare per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore.

 

                                   9.   Per quel che concerne l’asserito scioglimento consensuale del contratto doc. B e la sua sostituzione con un contratto di agente a commissione, il Pretore ha spiegato compiutamente per quali motivi non lo riteneva provato (sentenza 26 marzo 2013, consid. 6 e 7), riferendosi ai documenti agli atti (in particolare all’incarto richiamato I° dalla Basilese, dove l’attore figurava il 27 febbraio 2012 come rappresentante dei dipendenti) e alle risultanze delle deposizioni testimoniali. In questa sede l’appellante non si è confrontata con tali argomentazioni e ha incentrato tutto l’appello solo sulla mancata prova dello svolgimento di attività lavorativa da parte dell’attore. Se non che, era compito della convenuta provare la decadenza del contratto doc. B. Il Pretore, accertata l’esistenza e la sottoscrizione di un contratto di lavoro tra le parti (doc. B) e constatata la mancanza di prove sulla risoluzione, l’inadempimento o la sostituzione di tale contratto con un contratto di agente a commissione, ha ritenuto pacifico l’obbligo della convenuta di versare un salario mensile lordo di fr. 2'800.- e ha riconosciuto all’attore il diritto all’intero salario per il periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2012, per un importo complessivo di fr. 14'559.95 netti. Tali conclusioni reggerebbero alla critica anche se l’appello fosse ricevibile, visto che la convenuta non ha fatto fronte all’onere della prova che le incombeva. Non si ravvisa dunque in concreto un’errata applicazione del diritto né un errato accertamento dei fatti. L’appello 6 maggio 2013, nella limitata misura in cui è ricevibile, deve quindi essere respinto.  

 

                                10.   Non si prelevano spese processuali in questa sede, trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore inferiore ai fr. 30'000.-. L’appellante verserà all’attore, patrocinato da un sindacato, un’indennità per ripetibili commisurata al valore litigioso di fr. 14'559.95 (doc. G) e alla stringatezza della risposta.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

 

decide:

 

                                   1.   L’appello 6 maggio 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese processuali. L’appellante verserà alla parte appellata fr. 100.- a titolo di ripetibili di appello.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              Il vicecancelliere

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non si ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art. 115 LTF.