Incarto n.
12.2013.85

Lugano

27 maggio 2016/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Canepa Meuli (giudice supplente)

 

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

                                                                                                                   

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.813 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con petizione 19 dicembre 2007 da

 

 

AO 1

rappr. da RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. da RA 1

 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha postulato la condanna della convenuta al versamento di fr. 293'179.-, oltre interessi al 5% a partire dal 12 ottobre 2003 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________;

 

domanda avversata dalla convenuta che ha chiesto la reiezione integrale della petizione e che il Pretore, dopo aver ammesso con decreto 9 novembre 2012 l’istanza di mutazione dell’azione dell’attrice con richiesta di condanna in euro, ha accolto con decisione 29 marzo 2013, per 151’502.65 € oltre interessi al 5% dal 12 ottobre 2003, importo limitatamente al quale è stata pure rigettata l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________;

 

appellante la convenuta che con atto di appello 7 maggio 2013, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione con protesta di spese processuali e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attrice, con risposta 21 giugno 2013, chiede la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili,

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                            A.  AO 1 ha fornito e posato arredamenti di interni nell’ambito della realizzazione a __________ del complesso alberghiero “S__________”, di proprietà dell’AP 1, composto da un’unità alberghiera e da appartamenti. Per i piani da 0 a 4 dell’albergo, le parti hanno stipulato un contratto sottoscritto il 15 maggio 2002 per una mercede complessiva di 1'100'000.- € (doc. D). Il 17 gennaio 2003 hanno concluso un ulteriore accordo (doc. C) relativo al pagamento del saldo delle forniture eseguite sulla base del contratto 15 maggio 2002 (doc. D) e di altre forniture aggiuntive. Il saldo risultante dall’accordo (doc. C) è stato fissato in complessivi 266'000 €, di cui 66'000 € non pagati.

                                  L’attrice ha ancora fatturato 41'680 € per fornitura di altri manufatti nel periodo 15 marzo - 28 aprile 2003 (doc. G, in particolare foglio 2 “riepilogo situazione economica”, per opere elencate nei doc H-N).

                                  Per l’arredamento destinato agli appartamenti del 5° e 6° piano della residenza l’11 febbraio 2003 le parti hanno stipulato un contratto (doc. O contratto no. 02.02.03) per 80'255 €. Per gli stessi appartamenti, l’attrice ha redatto due altri preventivi per ulteriori opere supplementari (doc. P e Q) e emesso due fatture per altre posizioni (doc. R e S). Il 23 maggio 2003 AO 1 ha inviato a AP 1 un riepilogo contabile relativo ai lavori e alle forniture eseguite agli appartamenti del 5° e 6° piano per un totale di 70'004.50 € (doc. T).

                                  Il 3 ottobre 2003 AO 1 ha infine sollecitato il pagamento dei saldi di tutte le fatture da lei emesse per il complesso ”S__________”, per un totale di 177'684 € (doc. U), di cui 66'000 € a saldo di forniture relative all’hotel (doc. C e D), 41'680 € per opere realizzate dopo il 17 gennaio 2003 (doc. G) e 70'004 € relativi a forniture negli appartamenti al quinto e sesto piano (doc. T).

                                  AP 1 con lettera del 3 novembre 2003 si è opposta al pagamento, lamentando la sussistenza di difetti e inadempienze, nonché la mancata sottoscrizione di un protocollo di consegna per i lavori eseguiti e i manufatti forniti (doc. V).

                                  Non avendo ricevuto alcun pagamento, il 30 maggio 2007 AO 1 ha fatto spiccare contro AP 1 il PE n. __________ dell’UE di __________ per l’importo di fr. 293'179.- fr (doc. Z), corrispondenti a 177'684 € al tasso di cambio del 29 maggio 2007 (doc. F). L’escussa ha interposto opposizione al precetto.

 

                            B.  Con petizione 19 dicembre 2007, AO 1 ha adito la Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo la condanna di AP 1 a versarle l’importo di 293'179.- fr. oltre interessi a partire dal 12 ottobre 2003 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________ (doc. Z).

                                  Con risposta 30 aprile 2008 AP 1 si è opposta alla petizione e ne ha chiesto la reiezione integrale.

                                  AO 1 si è sostanzialmente riconfermata con la replica, salvo riconoscere che dall’importo del doc. R andassero dedotti 3'400 € (replica, atto III, pag. 6, cons. 5 d). In duplica la convenuta ha pure ribadito le sue tesi.

                                  Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, presentando le loro rispettive conclusioni.

 

                            C. Il 29 ottobre 2012 l’attrice ha inoltrato un’istanza di mutazione dell’azione relativamente alla valuta del credito, chiedendo che la condanna venisse pronunciata in via principale nella valuta originaria cioè in euro, per l’importo di 177'684.50 €, anziché in franchi. Il 9 novembre 2012 il Pretore ha ammesso l’istanza.

 

                            D.  Con decisione 29 marzo 2013 la petizione è stata parzialmente accolta per l’importo di 151'502.65 €, oltre interessi al 5% dal 12 ottobre 2003. La Giudice di prime cure ha analizzato e interpretato gli accordi contrattuali delle parti e ha in seguito vagliato le singole pretese creditorie, come si dirà più nel dettaglio nei considerandi in diritto.

 

                            E.  Con atto di appello 7 maggio 2013 AP 1 è insorta avverso la predetta decisione pretorile, chiedendo di riformarla nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese processuali e ripetibili di prima e seconda sede. Con risposta 21 giugno 2013, AO 1 ha invece chiesto la reiezione del gravame.

                                                                  


e considerato

 

in diritto:       

 

 

                             1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura in prima istanza è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, è stata disciplinata dal diritto previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC). Nelle controversie patrimoniali con valore superiore a fr. 10'000.- la decisione è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro un termine di trenta giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 29 marzo 2013. Il gravame 7 maggio 2013, tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo pasquale (art. 145 cpv. 1 let. a CPC), è tempestivo (art. 311 CPC), così come la risposta del 21 giugno 2013, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera il 21 maggio 2013. Ciò posto nulla osta alla trattazione del gravame.

                               

                             2.  La competenza dei Tribunali svizzeri, così come l’applicabilità del diritto svizzero, è pacifica, ritenuto che dai doc. D e O risulta che le parti si sono accordate in tal senso (doc. D, pto 7 e 8; doc. O, pto 7 e 8) (art. 5 e 116 LDIP).

                                  La qualificazione giuridica operata dal Pretore, che ha stabilito che tra le parti sono venuti in essere rapporti contrattuali d’appalto ai sensi dell’art. 363 e seg. CO è corretta e neppure contestata.                     

                                                                                                    

                             3.  La prima censura di AP 1 in appello riguarda l’interpretazione data dal Pretore al protocollo di fine lavori previsto nei contratti sottoscritti con AO 1 (doc. C e doc. O). A suo giudizio sarebbe “fatto inoppugnabile che i due accordi pongano in relazione l’obbligo di pagamento dell’appellante all’allestimento di un protocollo” (appello, atto XXVI, pag. 5, 5.2.2). A partire da questa affermazione, contesta le conclusioni alle quali è giunta la prima Giudice, a suo dire frutto di una sua personale interpretazione e del tutto arbitrarie.

                               

                           3.1  Per costante giurisprudenza del Tribunale Federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. L’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile.

                                  Per quanto attiene in particolare all’apprezzamento delle prove una decisione è arbitraria solo nel caso in cui il giudice non ha in maniera manifesta compreso il senso e la portata del mezzo di prova, se ha omesso senza una ragione seria di tenere in considerazione un importante mezzo di prova suscettibile di modificare la decisione impugnata o se, sulla base degli elementi raccolti, ha compiuto delle deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 e relativi rinvii). Nella valutazione delle prove il giudice di prime cure gode di ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di decisione manifestamente iniqua o ingiusta (cfr. COCCHI/TREZZINI, CPC-TI, m. 32 ad 307, II CC 12 novembre 2008 inc. 12.227.191, 20 ottobre 2009, inc. 12.2008.140, 9 marzo 2011, inc. 12.2010.154).

                                                                  

                           3.2  Il Pretore, ritenendo che nel caso concreto non esistessero accertamenti di fatto sulla reale e concorde volontà delle parti riguardo al significato da attribuire al protocollo, ha proceduto, per determinarlo, ad un’interpretazione degli accordi contrattuali (doc. C e O) secondo il principio dell’affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell’altro nella situazione concreta (DTF 4C. 408/2004 cons. 5.1), tenuto pure conto che in ragione dello stesso principio a una parte può essere attribuito il senso oggettivo della sua dichiarazione, anche se questo non corrisponde alla sua intima volontà (DTF 131 III 377 cons. 4.2; 130 III 417). Trattandosi di dichiarazioni scritte, ha pure analizzato il significato letterale e ha concluso che allestire un protocollo di fine lavori dovesse significare nel caso concreto semplicemente stabilire che questi erano terminati, senza che fosse necessaria una particolare collaborazione da parte dell’appaltatrice, eccetto quella di firmare un eventuale verbale, obbligo che peraltro non ha giudicato desumibile dal contenuto del doc. C, ma previsto solo nel contratto doc. O. Per il Pretore, comunque, in entrambi i casi, l’attrice non si è mai impegnata ad allestire di sua iniziativa un protocollo e nemmeno c’è stata volontà delle parti di subordinare la consegna dell’opera ad una verifica (in comune) della stessa. Di conseguenza ha attribuito alla convenuta la negligenza di non aver allestito un protocollo di fine lavori. A suo giudizio, l’indicazione contrattuale di “un protocollo di fine lavori” non può essere interpretata diversamente se non nel senso che la convenuta aveva il diritto e l’obbligo di notificare eventuali difetti, da indicare in un protocollo da lei stessa redatto, indipendentemente dal fatto che l’appaltatrice li riconoscesse o meno.

                                 

                           3.3  Le conclusioni della prima Giudice non configurano per questa Camera alcun arbitrio e resistono alle critiche dell’appellante.

                                  Va avantutto rilevato che AP 1 non spiega, se non in maniera del tutto generica in dispregio al suo obbligo di motivazione (art. 311 CPC), in che cosa consista l’arbitrio in concreto e neppure si confronta compiutamente con le argomentazioni pretorili. La motivazione della prima Giudice è sostenibile e coerente con la giurisprudenza per quanto riguarda l’interpretazione di un contratto e con le norme di legge, perché analizza le posizioni delle parti anche alla luce delle disposizioni previste nell’ambito dell’appalto (art. 363 e seg. CO), relativamente alla consegna, all’accettazione di un manufatto e alla notifica degli eventuali difetti.

                                  Quindi, contrariamente a quanto allega l’insorgente, la conclusione pretorile, secondo la quale la collaborazione dell’attrice dovesse limitarsi alla firma del protocollo, è sostenibile.

                                  Rientra altresì nello spirito della legge che ad allestire il protocollo dovesse essere in primo luogo il committente, giacché a lui incombeva la verifica dell’opera e la notifica di eventuali difetti. Le motivazioni della prima Giudice non sono affatto arbitrarie nel senso della giurisprudenza citata sub cons. 3.1.

                                  AP 1 sostanzia la sua censura estrapolando e trascrivendo unicamente alcune affermazioni di due testi (__________C__________ e __________ P__________), dalle quali a suo dire emergerebbe con assoluta evidenza la volontà delle parti di subordinare il pagamento della mercede all’allestimento di un protocollo di fine lavori, motivo per cui non sarebbe stato necessario che il Pretore procedesse ad interpretazioni.          

                                  Va rilevato che le due deposizioni, considerate nel loro complesso, riferiscono anche elementi che l’appellante sottace (vedi anche 3.5 per il teste __________ C__________). Ma in ogni caso si potrebbe rimproverare al Pretore di non averle considerate solo nell’ipotesi in cui sarebbero state suscettibili di modificare la decisione impugnata in modo evidente o se, sulla base degli elementi analizzati, il Pretore avesse compiuto delle deduzioni insostenibili. Ciò che non sembra essere stato il caso.

                               

                           3.4  Per l’appellante, siccome è l’attrice a reclamare il pagamento, questa avrebbe dovuto portare l’onere della prova dell’esistenza del protocollo di fine lavori al quale era subordinato il pagamento o, quantomeno, avrebbe dovuto dimostrare di averne preteso l’allestimento e che la convenuta vi si è sottratta abusivamente.

                                  Tale argomentazione è contraria alla buona fede alla luce delle risultanze istruttorie

                                  Il teste __________ C__________, lo stesso citato anche dall’appellante, ha ricordato che il motivo per il quale non si è giunti alla sottoscrizione del previsto protocollo è da ascrivere al fatto che proprio “i dipendenti della committenza glissavano e che nessuno voleva assumersi la responsabilità di apporre la firma e soprattutto di assumersi degli impegni che avrebbero comportato per la committenza l’accettazione della fornitura e quindi il pagamento” (atto X, verbale di udienza 5 febbraio 2009, pag. 4). Anche il teste __________ M__________ ha ricordato le stesse circostanze, in particolare che allorquando l’appaltatrice aveva chiesto “di avere il protocollo di fine lavori firmato, non si riusciva ad entrare in contatto con il committente che in pratica si negava” (atto VII, verbale di udienza 26.11.2008, pagg. 3-4), tant’è che siccome non si riusciva a far firmare il protocollo di fine lavori è stato deciso di inviare la lettera doc. E, da lui personalmente redatta. AP 1 è quindi sicuramente malvenuta in questa sede ad invocare che la controparte aveva l’onere di provare ciò di cui essa stessa ostacolava il compimento.

                                  Oltre le circostanze evocate dai testi, dal fascicolo processuale si rileva ancora che la convenuta ha invocato per la prima volta la necessità di sottoscrivere un protocollo soltanto molti mesi dopo la conclusione dei lavori (doc. 2), quando AO 1 ne ha preteso il pagamento e ha minacciato di procedere per via giudiziaria.

 

                           3.5  Come rettamente concluso dal Pretore, l’obbligo di pagamento della mercede nasce all’atto della consegna dei manufatti, a norma dell’art. 372 cpv. 2 CO.

                                  Riguardo a questo aspetto, l’appellante contesta la conclusione della prima Giudice secondo la quale il fatto di avere usufruito dell’albergo da fine agosto 2002 e degli appartamenti dal mese di maggio 2003 è, già da solo, indicativo di avvenuta consegna dell’opera. A suo dire, e lo ribadisce per l’ennesima volta, in difetto di protocollo nessuna consegna sarebbe avvenuta. Per gli stessi motivi esposti in precedenza tale argomento va rigettato.

                                  Si osserva che le censure sollevate da AP 1 nel gravame in esame non sono nuove a questa Camera che già in precedenti sentenze per fattispecie analoghe si è pronunciata in modo chiaro e inequivocabile (II CCA, 9 marzo 2009, inc. 12.2008.76; 23 marzo 2009, inc. 12.2008.75). Tale giurisprudenza non può che essere confermata e non viene scalfita dall’insistenza dell’appellante nel riproporre sempre le stesse argomentazioni.

 

                             4.  Chiarite e interpretate le pattuizioni contrattuali, la prima Giudice ha in seguito verificato se i manufatti per i quali l’attrice ha preteso il pagamento sono da considerarsi effettivamente consegnati e ha proceduto ad analizzare le singole richieste creditorie nel dettaglio.

                                  Per quanto riguarda la richiesta del saldo di 66'000 € (doc. C), integralmente riconosciuto nella sentenza impugnata, l’appellante ribadisce che in assenza di protocollo e siccome le opere non sarebbero state terminate, nulla sarebbe più dovuto. A suo dire la controparte non avrebbe dimostrato come le competeva di avere eseguito quelle mancanti (punti 3, 8 e 11 allegato doc. C), mentre il Pretore rimproverando al committente un’insufficiente allegazione delle opere non eseguite avrebbe operato un’inversione dell’onere della prova.

                                  La ricorrente dimentica che a fronte della sua contestazione di risposta, l’attrice in replica ha prodotto documentazione (doc. AA) dalla quale si desume l’esportazione e la consegna della merce contestata. Nel corso dell’istruttoria diversi testi hanno confermato la consegna e il montaggio anche delle opere che sostiene non fossero state fornite. I riferimenti sono ampiamente citati nella sentenza impugnata (pag. 9). In presenza di tali prove dell’attrice, che sostanziano la sua pretesa, incombeva alla convenuta confutarle e proporre prove contrarie, ciò che però non è avvenuto. Il Pretore non ha quindi operato alcuna inversione dell’onere probatorio, come pure corretta è la valutazione della documentazione e delle testimonianze agli atti, che pertanto non è più necessario riprendere.

                               

                             5.  Per quanto riguarda le pretese per posa di sagome a soffitto per camere in legno di ciliegio (posizione 1° aprile 2003 fattura doc. G e preventivo doc. H), che il Pretore ha accolto per fr. 14'044.95 con la motivazione che la committente avrebbe riconosciuto una pretesa pari ai 2/3 della mercede preventivata, AP 1 osserva che i calcoli operati dal primo giudice sarebbero errati. I metri posati sarebbero stati 2'000 anziché 3'900 come da preventivo, quindi la metà, e i giorni di lavoro sarebbero stati 77, anziché 88 preventivati. L’appellante ammette che il Giudice avrebbe potuto riconoscere solo la metà della pretesa per giorni di lavoro e pasti, quindi un totale di 9'720 € ( 9060 + 660).

                                  Il Pretore per la sua analisi ha preso in considerazione i doc. G e H e li ha analizzati alla luce delle altre prove agli atti.

                                  Si rileva che il doc. H del 21 marzo 2003 per stessa indicazione nel documento costituisce un’offerta per fornitura di una sagoma in legno da posare nelle 85 camere di albergo. Per stessa indicazione dell’offerente sia le quantità di materiale che la tempistica di esecuzione avrebbero dovuto essere riconfermate. Con il doc. G, del 23 maggio 2003 l’appaltatrice conferma che tutti i lavori indicati nell’allegato (quindi anche la posizione relativa al 1° aprile 2003, oggetto dell’offerta doc. H) sono stati eseguiti e ne richiede il pagamento. Si tratta della fattura finale. Alla prima Giudice competeva in sostanza di verificare soltanto i dati effettivi esposti al doc. G, perché la pretesa dell’attrice si riferiva a questi e non a quelli presumibili indicati nel preventivo doc. H (cfr. anche richiesta di petizione, atto I, pag. 3 punto 4 e 4a.). Non c’era alcuna necessità di procedere al raffronto tra l’offerta (doc. H) e la fattura (doc. G). Diversa sarebbe stata la situazione se l’appaltatrice avesse fatturato sulla base dell’offerta (doc. H).

                                  Contrariamente a quanto assume la prima Giudice va pure osservato che il doc. H non rappresenta un accordo.

                                  Ciò posto, anche per la verifica in base al doc. G, l’onere della prova dei giorni di lavoro eseguiti e dei chilometri fatturati incombeva all’appaltatrice. La documentazione da essa prodotta a tal scopo (doc. BB e CC) non è però convincente e nemmeno si trovano altre evidenze istruttorie.

                                  Il Pretore ha ciò nonostante ammesso la pretesa per 2/3 dell’importo fatturato, pari a fr. 14'044.95, riferendosi ad allegazioni di ammissione dell’importo da parte della convenuta, senza però citarle. Da una verifica delle comparse scritte (risposta atto II, pag. 3, punto 4 a, duplica atto IV, pag. 2-3, punto 4) e dei documenti non si scorge tale ammissione, come osserva l’appellante.

                                  A prescindere da ciò, essa ha tuttavia indicato che il Pretore non avrebbe potuto riconoscere che la metà della pretesa per giorni di lavoro e pasti, ovvero 9'720 € (risultanti dalla somma di 9’060 € e 660 €) (appello atto XXVI, pag. 12, punto 5.3.1), riconoscendo quindi implicitamente tale importo che va dunque ammesso.

                                  Dall’allegato del doc. G emerge che l’appaltatrice ha fatturato per la posizione 1° aprile 2003 un totale di 20'562 €, di cui 3’000 € per i manufatti (sagome a soffitto in legno), 14'784 € per la loro messa in opera, 1'155 € per pasti consumati e 1'623.60 € per trasferte. Ritenuto che l’appellante ammette le ultime tre voci per l’importo di 9'720 €, e queste si riferiscono ai lavori di posa, appare evidente che implicitamente ammette, senza altra contestazione, anche la consegna del materiale posato, ossia 2000 metri di sagome per un valore di 3'000 € (doc. G), che deve quindi essere aggiunto ai 9'720 € suddetti, per un totale di 12'720 €.

 

                             6.  Per quanto riguarda le opere indicate nei doc. I e L, l’insorgente lamenta che il Pretore avrebbe adottato una soluzione che comporta un illegale ribaltamento dell’onere della prova. AP 1 osserva di averne chiaramente contestato l’esecuzione, nonché la quantità fatturata e il prezzo unitario. A fronte di tali contestazioni, a suo giudizio, la controparte avrebbe dovuto dimostrare quanto fatto e la correttezza della fatturazione.

                                  Tali argomentazioni non trovano riscontro, semmai è avvenuto il contrario: a non aver fatto fronte all’onere probatorio è proprio stata la committente.

                                  Come rettamente osservato dal Pretore, dalle testimonianze assunte risulta che le opere sono state effettivamente compiute e consegnate e la convenuta ne ha usufruito e ciò basta ad ossequiare l’onere probatorio della loro esecuzione da parte dell’appaltatrice.

                                  Le contestazioni relative alla quantità della merce fornita e alla congruità del prezzo sono state rettamente respinte in assenza di motivazione e prove.

 

                             7.  Relativamente alle posizioni 18 marzo, 22 e 28 aprile 2003, indicate al doc. G, l’appellante rileva che, contrariamente a quanto giudicato dal Pretore, le sue contestazioni riguardo alle quantità indicate dalla controparte e al prezzo erano tali da dover imporre all’appaltatrice, cui a suo dire incombeva l’onere probatorio, di dimostrare quanto fornito e che il prezzo fosse congruo. Un tale ragionamento non può essere seguito, tanto più che l’insorgente non spiega in che modo avrebbe sufficientemente circostanziato le sue contestazione. Infatti è la convenuta a non aver fornito la prova delle eccezioni sollevate, onere primario che le incombeva anche in virtù dell’art. 170 cpv. 1 let. f CPC-TI (applicabile in prima istanza come indicato sub. 1) mentre per contro alla controparte, alla luce delle deposizioni citate nella sentenza pretorile, è riuscita la prova dell’avvenuta esecuzione e consegna dei contestati manufatti. Ne discende, che anche la quantità indicata e il prezzo unitario devono essere ammessi, siccome la convenuta non ha nemmeno provato che questi non fossero conformi agli accordi.

 

                             8.  Riguardo alla mercede per le opere eseguite in virtù del contratto 11 febbraio 2003 (doc. O), l’appellante insiste ancora con l’argomentazione che la stessa non sarebbe dovuta, in quanto in assenza di un protocollo, non sarebbe avvenuta alcuna consegna. Non occorre ripetersi ulteriormente, dato che la censura è già stata ampiamente vagliata al considerando 3, al quale si rimanda.

 

                             9.  AP 1 ritiene che l’attrice non ha portato la prova che le opere di cui al doc. R concernessero effettivamente il 5° e 6° piano della residenza. Essa trascrive le contestazioni esposte con la risposta (atto II, punto 5 b, pag. 5 e 6).

                                  In sede di replica (atto III, punto 5b, pag. 6) l’attrice ha effettivamente ammesso che le opere fatturate nel doc. R, tranne il piano per mobile (di 580 €), riguardavano l’hotel e non gli appartamenti e vi ha rinunciato. La richiesta di pagamento è stata limitata a 580 €. Il Pretore ha osservato che la convenuta ha contestato solo genericamente che anche l’importo di 580 € non fosse dovuto, senza giustificazione di sorta. In effetti non risulta alcuna prova in tal senso. Va ancora aggiunto a quanto rilevato dal Pretore che il teste D__________ (atto VII, verbale di udienza 26 novembre 2008, pag. 2) ha indicato con riferimento al doc. R di avere eseguito tutte le altre voci, eccetto la posa di 2'000 metri di “sagomina”. Tra queste altre voci rientra quindi anche il piano di 580 €.

 

                           10.  Infine l'appellante censura che il Pretore non ha ammesso la sua contestazione relativa alla fattura doc. S, con la quale negava l’ordine dei lavori in essa indicati. La deduzione della prima Giudice anche a questo riguardo è però corretta, in considerazione del fatto che due testi, D__________ (atto VII, verbale di udienza 26 novembre 2008) e F__________ (atto X, verbale di udienza 5 febbraio 2009, pag. 8), confermano la posa e l’esecuzione anche di queste opere.                                

                                                           

                           11.  In conclusione a favore di AO 1 va confermato l’importo di 66'000 € a saldo delle opere di cui ai doc. C e D. Oltre a questo, per i manufatti ai piani 0-4 dell’albergo (doc. G), l’importo calcolato dal Pretore va ridotto a fr. 18'888.20 (cfr. cons. 5, l’importo di 14'044.95 € è da ridurre a 12'720 €). Infine, per le prestazioni relative agli appartamenti ai piani 5° e 6° (doc. O) l’appaltatrice ha diritto al saldo stabilito dal Pretore di 65'289.50 €.

                                  La sentenza impugnata va quindi confermata per 150'177.70 € (= 66'000 € + 18'888.20 € + 65'289.50 €).

                               

                           12.  Ne consegue che l’appello è parzialmente accolto. Le spese processuali e le ripetibili sono calcolate su un valore litigioso di 151’502.65 €, fermo restando che la convenuta, essendo vincente solo in minima parte (meno dell’1%), va considerata integralmente soccombente per quel che concerne gli oneri processuali. Considerato che all’attrice è stato riconosciuto un importo quasi pari a quanto da lei richiesto dinanzi alla prima Giudice, non vi è motivo di modificare il dispositivo sugli oneri processuali di prima istanza.

                                 

                               

Per questi motivi,

 

richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

 

 

decide                     

1.L’appello 7 maggio 2015 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 29 marzo 2013 della Pretura di Lugano, sezione 3, è così riformata:

 

1.1 invariato

1.2 Di conseguenza la AP 1, __________, è

condannata a pagare alla AO 1, IT – __________, l’importo di € 150'177.70 oltre interessi al 5% dal 12 ottobre 2003.

1.3 invariato

1.4 invariato

2.   invariato

3.   invariato

 

                             2.  Le spese processuali di fr. 5'000.--, in parte già anticipate, sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 8'000.- per ripetibili d’appello.

 

                             3.  Notificazione:

 

-,

-.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza.