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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG) |
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sedente per statuire nell’arbitrato UNCITRAL sottoposto al Tribunale arbitrale composto del dr. iur. avv. __________, (presidente), prof. dr. iur avv. __________ e dr. iur. avv. __________, (membri) con domanda 14 dicembre 2010 da
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RE 1
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contro |
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CO 1
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ed ora, avendo il Tribunale arbitrale, con ordinanza procedurale del 29 aprile 2013, designato il perito arbitrale (dispositivo n. 1), fissato gli anticipi delle spese a carico delle parti (dispositivo n. 2), rifiutato all’attrice l’accesso alla documentazione prodotta dalla convenuta (dispositivo n. 3) e respinto ogni altra richiesta delle parti (dispositivo n. 4), sul ricorso per nullità proposto dall’attrice il 29 maggio 2013 con cui chiede di annullare tale ordinanza, previa sospensione fino a che il Tribunale arbitrale abbia a pronunciarsi sulla memoria da essa proposta il 3 maggio 2013;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che tra RE 1. e CO 1 per lo __________ è pendente dal 14 dicembre 2010 una procedura di arbitrato relativa all’interpretazione di un contratto di licenza per l’uso di marchi (T__________) sottoscritto nel novembre 2001 (doc. 6);
che il Tribunale arbitrale composto del dr. iur. avv. __________, presidente, prof. dr. iur avv. __________ e dr. iur. avv. __________, membri, ha emanato il 29 aprile 2013 un’ordinanza (la n. 23) con la quale ha designato il perito arbitrale (dispositivo n. 1), ha fissato gli anticipi delle spese a carico delle parti (dispositivo n. 2), ha rifiutato all’attrice l’accesso alla documentazione prodotta dalla convenuta (dispositivo n. 3) e ha respinto ogni altra richiesta delle parti (dispositivo n. 4);
che con atto 29 maggio 2013 denominato “ricorso per nullità” l’attrice insorge contro tale ordinanza, chiedendone l’annullamento in quanto le nega l’accesso illimitato a tutte le prove depositate dalla convenuta;
che l’atto non è stato notificato alla controparte;
che il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di procedura civile federale (CPC, RS.272);
che la procedura arbitrale, avviata il 14 dicembre 2010, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 407 cpv. 2 CPC) e meglio dal concordato sull’arbitrato (CIA; RL 3.3.2.1.5), come correttamente esposto dalla ricorrente;
che per contro la procedura ricorsuale è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 407 cpv. 3 CPC), nella misura in cui riguarda una decisione (“order”) emanata il 29 aprile 2013 (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_439/2012 e 4 A_457/2012 dell’8 maggio 2013);
che come ammette la ricorrente, la decisione 29 aprile 2013 è un’ordinanza processuale (n. 23), che in quanto tale avrebbe per altro potuto essere revocata d’ufficio o su istanza di parte se ciò si fosse rivelato necessario alla luce delle circostanze (in tal senso Habscheid, Teil-, Zwischen- und Vorabschiedssprüche im schweizerischen und deutschen Recht, ihre Anfechtbarkeit und die Rechtsfolgen ihrer Aufhebung durch Staatsgericht (unter besonderer Berücksichtigung der Streitgenossenschaft), in: RDS 1987 p. 677), e dunque non rientra tra i lodi (finali, parziali, o incidentali) impugnabili nell’ambito dell’art. 392 CPC (Mráz, Basler Kommentar, n. 9 ad art. 392 CPC; Rohner/Lazopoulos, DIKE-Komm-ZPO, n. 9 seg. ad art. 392; Schweizer, CPC commenté, n. 4 e 17 ad art. 392; Gränicher, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., n. 29 ad art. 392);
che pertanto il “ricorso per nullità” è manifestamente irricevibile;
che del resto il ricorso sarebbe irricevibile anche in quanto diretto a un’autorità incompetente;
che in effetti per legge il lodo è di principio ora impugnabile solo mediante ricorso al Tribunale federale (art. 389 cpv. 1 CPC), ritenuto però che le parti possono, mediante una dichiarazione esplicita nel patto d’arbitrato o in accordo successivo, convenire che lo stesso possa essere impugnato mediante ricorso davanti al tribunale cantonale competente secondo l’art. 356 cpv. 1 CPC (art. 390 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie tale dichiarazione non può essere dedotta dal fatto che alla procedura arbitrale sono applicabili le norme del CPC-TI e del CIA (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_439/2012 e 4 A_457/2012 dell’8 maggio 2013, consid. 2);
che di conseguenza il ricorso dell’attrice è manifestamente irricevibile e la Camera, nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, può statuire senza notificare l’atto alla controparte e senza necessità di esaminare le censure esposte dalla ricorrente, non potendo entrare nel merito della vertenza (sentenza II CCA 31 agosto 2012 inc. 12.2011.210);
che visto l’esito del gravame, diventa priva di oggetto la domanda di sospendere la procedura di ricorso in attesa della decisione del Tribunale arbitrale sul memoriale 3 maggio 2013;
che le spese processuali seguono la soccombenza della ricorrente (art. 106 cpv. 1 CPC) e vanno calcolate tenendo conto del valore di causa EUR 2'903'402.51 (doc. 7) e del fatto che la presente procedura non termina con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 106 CPC e la LTG,
decide:
1. Il ricorso 29 maggio 2013 di RE 1. è dichiarato irricevibile.
2. Le spese processuali di questa sede, in complessivi fr. 1'000.-, sono poste a carico della ricorrente. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione al presidente del Tribunale arbitrale, dr. iur. avv. __________, __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).