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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa a procedura speciale per contratto di lavoro, inc. n. DI.2010.239 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, promossa con istanza 15 settembre 2010 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 30'000.-, oltre interessi, a titolo di indennità per disdetta abusiva, indennità di partenza e torto morale, pretesa alla quale in sede di conclusioni si è aggiunta la richiesta di rifusione di fr. 2'999,45 per trattenute salariali indebitamente operate dalla datrice di lavoro;
domanda avversata dalla convenuta e che la Pretora aggiunta con sentenza 6 maggio 2013 ha parzialmente accolto per fr. 2'999,45 oltre interessi, ripartendo spese e ripetibili sulla base della rispettiva soccombenza;
appellanti entrambe le parti: l'istante che con atto di appello del 4 giugno 2013 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare la convenuta al pagamento di fr. 32'999,45. oltre interessi, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi; la convenuta che con atto di appello 6 giugno 2013 chiede per contro di respingere integralmente l'istanza e di obbligare la controparte a rifonderle fr. 4'000.- a titolo di ripetibili di prima istanza, pure con protesta di spese e ripetibili di appello;
mentre con risposta 14 e 27 agosto 2013 entrambe le parti hanno postulato la reiezione del gravame di parte avversa con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
in fatto:
A. Nel 1975 AP 1 è stata assunta alle dipendenze di AO 1 in qualità di impiegata
d'ufficio. La società, attiva nel settore dei trasporti e delle spedizioni, ha aderito
all'Associazione ticinese imprese di spedizione e logistica (ATIS) firmataria
del contratto collettivo di lavoro (CCL) del 1° dicembre 2008, valido dal 1°
gennaio 2009 al 31 dicembre 2012 (doc. A, art. 36 CCL).
Con lettera 21 gennaio 2010 i collaboratori di AO 1 hanno ricevuto una
comunicazione scritta con la quale la datrice di lavoro li informava di non
essere più membro della summenzionata associazione professionale e che "di
conseguenza, per la regolamentazione dei contratti di lavoro, verranno
applicate le disposizioni del Codice delle obbligazioni e della Legge federale
sul Lavoro nell'industria e l'artigianato", preannunciando nel
contempo come ad ogni dipendente sarebbe stato consegnato "un nuovo
contratto di lavoro, con le nuove disposizioni che entreranno in vigore nel
rispetto dei termini di disdetta previsti dal vecchio CCL ed in caso di firma
del nuovo contratto di lavoro" (doc. 2).
Con scritto di medesima data indirizzato alla dipendente AP 1 e denominato
"Modifica contrattuale assortita di disdetta in caso di mancata
accettazione" la datrice di lavoro elencava le condizioni contrattuali
così come riviste, ne preannunciava l'entrata in vigore per il 1° aprile 2010,
rilevando come, "in caso di mancato accordo, il contratto di lavoro
sarà automaticamente disdetto per il 31 marzo 2010" (doc. 3). La
comunicazione in questione, sebbene dal tenore interlocutorio, predisponeva uno
spazio per l'apposizione in calce della firma della dipendente (a lato di
quella già apposta dalla rappresentante della società) a valere quindi quale
formalizzazione del contratto, il contenuto dello scritto essendo ritenuto
appunto tale dalla proponente, come precisato con la frase conclusiva del
seguente tenore: "il presente contratto e ogni contenzioso a esso relativo
è retto dal diritto svizzero" (doc. 3).
Il 23 gennaio 2010 AP 1 inviava una richiesta scritta di chiarimenti (doc. 6) alla
quale la datrice di lavoro ha risposto con scritto 27 gennaio 2010 consegnato brevi
manu (doc. 7), in merito al quale la dipendente ha preso posizione il
giorno stesso con scritto raccomandato (doc. 8). Del tenore di questo scambio
di corrispondenza si dirà, per quanto rilevante, nei seguenti considerandi.
Il 28 gennaio 2010 la datrice di lavoro ha redatto una lettera di licenziamento
(doc. 9 e doc. G) e un separato scritto che comunicava come la proposta di
nuovo contratto 21 gennaio 2010 (doc. 2) fosse da ritenere come "mai
avvenuta e comunque rescissa" (doc. 10). Entrambe le missive, indirizzate
a AP 1 e indicanti l'intenzione della mittente di recapitarle nella forma di
"raccomandata a mano" (doc. 9 e 10), non sono state ritirate
dalla destinataria in occasione di un colloquio tenutosi il 29 gennaio 2010.
Queste sono quindi state spedite il giorno stesso con invio postale raccomandato
(doc. 11 e doc. F, G e H) accompagnate da uno scritto (doc. 11) che,
riferendosi a tale colloquio avvenuto alla presenza di altri dipendenti, ricordava
tale circostanza ("come da lei richiesto, e visto il suo rifiuto a
ritirare la disdetta e a rilasciare la ricevuta per notificare la consegna
della stessa, Le trasmettiamo anche per posta la lettera 'Raccomandata a mano'
del cui contenuto è già stata informata verbalmente"). L'invio postale
in questione è stato ritirato dalla destinataria il 3 febbraio 2010 (doc. 14).
In precedenza, ovvero il 1° febbraio 2010, la dipendente si era rivolta al
medico curante che ne aveva certificato l'inabilità lavorativa a partire da
tale data (doc. P e doc. 12). Il certificato medico attestava altresì trattarsi
di una ricaduta della malattia pregressa ovvero di una sindrome ansioso
depressiva in relazione alla quale la dipendente era stata assente dal lavoro
per malattia dal 30 settembre 2009 al 4 gennaio 2010 (doc. P e doc. 12).
Con scritto 4 febbraio 2010 (doc. 14) l'organizzazione sindacale rappresentante
AP 1 ha contestato la disdetta, ritenuta nulla siccome recapitata il 3 febbraio
2010 ovvero durante il periodo di malattia della dipendente, rilevando altresì
come la disdetta fosse un atto di rappresaglia siccome notificata in relazione
al disaccordo sorto tra le parti dopo il tentativo di imporre un nuovo
contratto di lavoro gravemente lesivo degli interessi della lavoratrice e a
seguito dei chiarimenti da questa richiesti in merito.
B. La successiva
corrispondenza intercorsa tra le parti non ha permesso di appianare le
divergenze e con istanza 15 settembre 2010 AP 1 ha quindi convenuto in giudizio
AO 1 chiedendone la condanna al pagamento di complessivi fr. 30'000.-, oltre
interessi, a vario titolo, e segnatamente quale indennità per disdetta abusiva,
indennità di partenza e torto morale, riservandosi peraltro di chiedere pure il
pagamento di non meglio definite pretese salariali non corrisposte.
All'udienza di discussione la convenuta si è opposta integralmente alle domande
contestando le critiche mosse nei suoi confronti e ribadendo la validità della
disdetta del 21 gennaio 2010 (doc. 2), subordinatamente della seconda disdetta
del 28 gennaio successivo (doc. 9 e 11), precisando come non vi sarebbero
comunque stipendi arretrati.
Ribadite le loro tesi con allegati di replica e duplica, conclusa l'istruttoria
le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande
rinunciando a comparire alla discussione finale, ribadendo il proprio punto di
vista in un memoriale scritto. In tale occasione l'istante ha altresì formulato
una richiesta aggiuntiva di condanna della convenuta alla rifusione di fr.
2'999,45 per trattenute salariali indebitamente operate dalla datrice di
lavoro.
C. Con sentenza
del 6 maggio 2013, la Pretora aggiunta ha parzialmente accolto l'istanza e
condannato la convenuta al pagamento di fr. 2'999,45 oltre interessi, importo
riconosciuto a titolo di rifusione delle eccessive trattenute della datrice di
lavoro sul salario dovuto, ripartendo le spese di complessivi fr. 3'500.- sulla
base della reciproca soccombenza (1/10 a carico della convenuta e la rimanenza
a carico dell'istante) facendo inoltre obbligo all'istante di rifondere alla
controparte fr. 3'600.- a titolo di ripetibili.
Ricordato come il contratto di lavoro venuto in essere tra le parti sia
regolato dal CCL, la Pretora aggiunta ha ritenuto che la disdetta 28 gennaio
2010 (doc. G) sia stata data nel rispetto dell'art. 9.1. del CCL, che prevede
l'invio della disdetta per lettera raccomandata, siccome notificata il 29
gennaio 2010 in occasione del colloquio tra le parti durante il quale la
consegna brevi manu della disdetta scritta è stata rifiutata dalla
dipendente.
In tale frangente la dipendente era abile al lavoro e pertanto, a mente della
giudice di prime cure, il licenziamento non può essere ritenuto nullo ai sensi
dell'art. 336c cpv. 1 lett. b CO, rispettivamente dell'art. 9.3. del CCL di
analogo tenore, applicandosi alla disdetta unicamente un termine di protezione
scadente il 14 aprile 2010, con conseguente effetto al 30 giugno successivo.
Ricapitolati dottrina e giurisprudenza in merito all'art. 336 cpv. 1 lett. d CO
e in particolare alla "disdetta sotto riserva di modifica" la
Pretora aggiunta ha negato l'abusività della disdetta, tenuto conto delle
circostanze in cui essa è stata decisa, caratterizzate da un rapporto difficile
tra le parti e da difficoltà legate all'ambiente lavorativo sfociate in un
ingiustificato atteggiamento della dipendente nel richiedere delucidazioni superflue
a proposito del prospettato nuovo contratto di lavoro. La prima giudice ha
intravvisto nell'agire dell'istante una puntigliosità non giustificata dalla
situazione e concluso confermando come la relazione conflittuale instauratasi,
a scapito dell'attività aziendale e del clima lavorativo, sia stato il motivo
determinante del licenziamento, non riconducibile pertanto ad alcun motivo
riprovevole.
Negato il diritto ad un'indennità di partenza (art. 339b-d CO), la Pretora
aggiunta ha quindi accolto la pretesa di fr. 2'999,45, oltre interessi, a
seguito di eccessive trattenute operate dalla datrice di lavoro sugli stipendi,
come confermato dalla perizia giudiziaria esperita, ponendo tassa, spese e
ripetibili a carico delle parti secondo la rispettiva soccombenza.
D. Con i
rispettivi atti di appello le parti postulano entrambe la riforma del giudizio
pretorile.
Con appello 4 giugno 2013 l'istante chiede di condannare l'appellata a versarle
"l'importo di CHF 30'000.- oltre interessi a titolo di indennità per
disdetta abusiva comprensivo del torto morale oltre alla somma di CHF 2999,45
indebitamente trattenuti dalla convenuta oltre interessi al 5% su fr. 719,15
dal 31 dicembre 2009 e su fr. 2280,30 dal 31 dicembre 2010",
protestando ripetibili di entrambe le istanze.
Con appello 6 giugno 2013 la convenuta chiede invece di respingere
integralmente le domande dell'istante e la rifusione di fr. 4'000.- a titolo di
ripetibili di prima istanza, protestando inoltre spese e ripetibili di appello.
Delle tesi e domande d'appello e delle risposte con cui le parti hanno postulato la reiezione del gravame di parte avversa si dirà, per quanto rilevante, nei successivi considerandi.
e considerando
in diritto:
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al
Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua
conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv.
1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC-TI; RL 3.3.2.1).
Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a
seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle
nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
Appello di AP 1
2.L'appellante rimprovera alla Pretora aggiunta l'errato accertamento dei
fatti e l'errata applicazione del diritto.
Riepilogate le circostanze salienti relative alla proposta di un nuovo
contratto di lavoro e alle relative richieste di chiarimento formulate dalla
dipendente alla datrice di lavoro, l'appellante rimprovera alla prima giudice
di non aver rilevato la nullità della disdetta del 29 gennaio 2010 (doc. F) per
vizio di forma, siccome la forma dell'invio raccomandato prescritta dall'art. 9.1
del CCL (doc. A) non sarebbe rispettata.
La censura è irricevibile poiché l'appellante, venendo meno all'obbligo di
motivazione (art. 311 CPC), non trae conclusioni concrete e non formula alcuna
domanda di giudizio chiara in merito alle conseguenze di tale asserita nullità.
Anzi, con le stesse domande di appello essa chiede invece in via principale di
accertare l'esistenza di una disdetta abusiva ai sensi dell'art. 336 CO e di
condannare la datrice di lavoro al versamento di un'indennità in applicazione
dell'art. 336a CO. Su questo punto l'appello è irricevibile.
3.Alla Pretora aggiunta viene poi rimproverato di non avere riconosciuto
l'abusività della disdetta ai sensi dell'art. 336 CO, non avendo tratto le
debite conclusioni dopo aver correttamente accertato come la datrice di lavoro
rimanesse comunque sottoposta al CCL fino alla sua scadenza di validità (a fine
2012), a prescindere dal fatto di aver nel frattempo lasciato l'organizzazione
padronale firmataria. A mente dell'appellante il carattere abusivo del
licenziamento sarebbe già dato dal solo fatto che la disdetta sia stata la conseguenza
diretta della mancata accettazione di un contratto di lavoro a condizioni meno
favorevoli rispetto a quelle del CCL applicabile, già la semplice imposizione
ad un dipendente di condizioni di lavoro meno favorevoli essendo in tale
circostanza un atto abusivo della datrice di lavoro.
La censura è fondata. Infatti, che la nuova proposta di contratto comportasse
un peggioramento delle condizioni contrattuali per tutti i dipendenti dell'azienda
e dunque anche per l'appellante è circostanza riconosciuta dalla Pretora
aggiunta (sentenza pag, 15: "Era infatti già chiaro che le nuove
condizioni salariali erano meno vantaggiose rispetto alle precedenti ed era
altresì manifesta l'entità del peggioramento") e peraltro rimasta incontestata.
La datrice di lavoro ha indicato in modo esplicito che la continuazione del
rapporto di lavoro risultava possibile solo in caso di adesione alla nuova
proposta contrattuale e quindi di accordo sulle nuove condizioni (lettere 21
gennaio 2010 doc. 2 e 3). Con tale imposizione unilaterale di una modifica dei
termini contrattuali la datrice di lavoro ha però commesso una violazione delle
condizioni contrattuali alle quali aveva deciso di sottoporre il rapporto
d'impiego con i suoi dipendenti in qualità di membro dell'organizzazione
padronale firmataria di un CCL (doc. A), applicabile fino alla sua scadenza di
validità, ovvero fino alla fine del 2012. La Pretora aggiunta ha quindi tratto
una conclusione errata e contraddittoria, avendo dapprima correttamente
accertato come la scelta dell'azienda convenuta di lasciare anzitempo
l'organizzazione padronale firmataria del CCL non poteva avere effetto in
merito agli obblighi derivanti da tale impegno (sentenza pag. 12 e 13), ma considerando
poi però come legittima l'imposizione unilaterale di un contratto di lavoro non
rispettoso di quel CCL ancora in vigore.
Già per questo motivo, tenuto conto delle circostanze concrete, la disdetta del
contratto di lavoro conseguente alla mancata adesione alle nuove condizioni
contrattuali proposte ai dipendenti, e quindi all'istante, deve essere
qualificata come abusiva ai sensi dell'art. 336 CO. La dipendente si è infatti
concretamente rifiutata di concludere un nuovo contratto in contrasto con le
disposizioni del contratto collettivo ancora in vigore (Wyler, Droit du travail, 2a
ed., .p. 537). Su questo punto l'appello merita pertanto accoglimento.
4.L'appellante rimprovera inoltre alla prima giudice di non aver rilevato l'atteggiamento nuovamente abusivo tenuto dalla datrice di lavoro nei suoi confronti a seguito delle richieste di spiegazioni formulate. Oltre ad aver cercato di far credere alla dipendente che non vi fossero cambiamenti rilevanti (teste __________ __________ deposizione 1 febbraio 2012, Atto XVII) la convenuta non avrebbe fornito i necessari chiarimenti e, a torto, la Pretora aggiunta ha quindi qualificato l'insistenza della dipendente come superflua, rimproverandole così un atteggiamento scorretto e riconducendo di conseguenza la decisione di interrompere il rapporto d'impiego al "rapporto professionale e di lavoro non più soddisfacente" (sentenza pag. 15).
4.1. Anche questa censura risulta
fondata. La Pretora aggiunta ha infatti erroneamente ritenuto che le ripetute
richieste di chiarimento configurassero un comportamento inadeguato della
dipendente e tale da giustificare un licenziamento, essendo di conseguenza venuto
meno il necessario rapporto di fiducia. Sennonché le richieste in questione
sono state rivolte dalla dipendente in tempi e modi adeguati, ovvero con una
prima lettera del 23 gennaio 2010 con una serie di quesiti e il riferimento
alle informazioni fornite nella riunione del 21 gennaio 2010 (doc. 6) e in
seguito con lettera 27 gennaio 2010 (doc. 8) con la quale esponeva le
perplessità presenti anche dopo le spiegazioni scritte ricevute il giorno
stesso (doc. 7). A tale lamentata mancanza di informazioni facevano pure riferimento
gli scritti 29 gennaio 2010 (doc. 13) e 4 febbraio 2010 (doc. 14) dell'organizzazione
sindacale che ha assunto la rappresentanza della dipendente.
Dagli atti emerge come le nuove condizioni contrattuali fossero tutt'altro che evidenti,
contrariamente a quanto a torto preteso dalla convenuta. Per nulla chiarita nei
citati scambi di corrispondenza risulta anzitutto la questione del valore
vincolante tra le parti del CCL in vigore (doc. A), circostanza questa del
tutto ignorata dalla datrice di lavoro, addirittura ancora nelle tesi esposte
con gli allegati di causa, malgrado la patrocinatrice della dipendente abbia
chiaramente rivendicato l'applicazione del CCL a prescindere dall'appartenenza
all'associazione di categoria già con lo scritto 29 gennaio 2010 (doc. 13). Evidente
e facilmente comprensibile per la lavoratrice risultava certo il mancato
versamento di una tredicesima mensilità, già lo scritto 21 gennaio 2010 (doc.
3) risultando esplicito al riguardo. Non si può dire altrettanto per le
informazioni disponibili in merito alla questione assicurativa. Nessuna indicazione
è stata spontaneamente fornita dalla convenuta a proposito delle modifiche
assicurative temute dalla dipendente e, pur dopo le richieste di quest'ultima
(lettera 23 gennaio 2010, doc. 6) la risposta scritta 27 gennaio 2010 si è
limitata ad indicare come "per quanto riguarda il pagamento dello
stipendio in caso di impedimento ad eseguire il lavoro per malattia o
infortunio, la società ha stipulato delle assicurazioni collettive secondo le
disposizioni legali che garantiscono il versamento dell'80% dello stipendio
durante il periodo di inabilità lavorativa, compreso il periodo di attesa"
(doc. 7 e doc. L). L'informazione così fornita risulta tutt'altro che completa,
non potendo essere sciolto il dubbio a sapere se la copertura assicurativa
fosse da intendere quale soluzione equivalente ai sensi dell'art. 324a cpv. 4
CO, per semplicemente rispettare i minimi legali imposti dalle norme imperative
del CO, oppure continuasse ad essere garantita una prestazione di livello superiore
a tali requisiti minimi di legge, analoga appunto a quella prevista dall'art. 27
CCL (doc. A) ispirata alle più ampie prestazioni garantite da contratti
collettivi di assicurazione per la perdita di guadagno ai sensi della LAMal, di
cui meglio si dirà in seguito (considerando n. 10).
La questione delle coperture assicurative, quindi delle tutele in caso di
impedimento al lavoro, è oggettivamente rilevante per qualsiasi dipendente, al
pari della più evidente questione della remunerazione mensile. Tale interesse risultava
a maggior ragione nel caso specifico dell'istante che aveva da poco ripreso il
lavoro dopo un'assenza per malattia di alcuni mesi conseguente ad una sindrome
ansioso depressiva (doc. P e 12).
In tali circostanze, le reiterate richieste di chiarimenti da parte della
dipendente risultano pertanto oggettivamente appropriate e finanche necessarie
e l'atteggiamento della datrice di lavoro che, come peraltro ribadisce in
questa sede (appello pag. 3), pretendeva invece che l'unica modifica
contrattuale di rilievo consistesse nel mancato versamento della tredicesima
mensilità, risulta invece contrario agli obblighi di informazione che le
incombevano nei confronti della controparte contrattuale e una sua reazione
infastidita risulta pertanto ingiustificata.
La conclusione della prima giudice è quindi contraddetta da quanto emerge dagli
atti, non potendosi giustificare un licenziamento della dipendente in relazione
alle sue giustificate richieste di informazioni su aspetti del rapporto
contrattuale rimasti, allora come in parte tutt'ora, non meglio chiariti.
La Pretora aggiunta non poteva fare astrazione dalle circostanze concrete e dalle
giustificate motivazioni alla base delle richieste di chiarimento della
dipendente. Sulla base di questi elementi era pertanto tenuta per le stesse
considerazioni esposte nella sentenza (pag. da 10 a 13, con ampie citazioni di dottrina e giurisprudenza alle quali si rimanda e che non occorre in
questa sede riproporre), a constatare il carattere abusivo del licenziamento ai
sensi dell'art. 336 CO, segnatamente in applicazione del cpv. 1 lett. d di tale
norma che qualifica come abusiva la disdetta data perché il destinatario fa
valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro e tenuto conto
altresì delle modifiche contrattuali proposte risultanti fortemente
penalizzanti e come tali inique e irragionevoli.
4.2. La convenuta ha peraltro
cercato di accreditare la tesi che il rapporto professionale e di
collaborazione tra le parti non fosse più soddisfacente. A torto la Pretora
aggiunta ha ritenuto tale circostanza provata (giudizio impugnato pag. 15).
Infatti la stessa proposta di continuare il rapporto d'impiego sulla base del
nuovo contratto lascia piuttosto dedurre il contrario e non appare neppure verosimile
che i rimproveri mossi alla dipendente fossero fondati, se solo si considera
come questa sia stata assente dal lavoro, poiché impedita per malattia fino al 4
gennaio 2010 (doc. P e doc. 12) e come nei pochi giorni effettivi di lavoro trascorsi
(da quella data sino al momento delle contestate vicende connesse con il
licenziamento) non risultano sue manchevolezze rilevanti o altre inadempienze
contrattuali.
Per nulla concludenti al riguardo risultano inoltre le dichiarazioni rese dai
testi, riportate a pagina 13 del giudizio impugnato, che attestano, in modo
peraltro assai generico, cambiamenti intervenuti a proposito dell'ambiente
lavorativo, ma senza permettere di identificare una causa imputabile
prevalentemente all'istante. Anzi, a ben vedere le dichiarazioni rese dal teste
__________ __________ (audizione 1° febbraio 2012 pag. 2) permettono piuttosto
di concludere in senso contrario, indicando come più di un dipendente, istante
compresa, si siano trovate a disagio a seguito di cambiamenti sopraggiunti a
livello di conduzione amministrativa della ditta.
Anche su questo punto il giudizio impugnato non può pertanto trovare conferma.
4.3. Abbondanzialmente va inoltre rilevato come, a prescindere dall'abusività della disdetta in oggetto per i motivi summenzionati, già in termini più generali dottrina e giurisprudenza qualificano come abusiva ai sensi dell'art. 336 CO la disdetta data al dipendente a seguito del rifiuto di sottoscrivere un contratto non rispettoso delle condizioni fissate in un CCL non ancora giunto a scadenza e come tale esplicante i suoi effetti, l'uscita anzitempo dall'organizzazione padronale non potendo in alcun modo permettere al datore di lavoro di sottrarsi agli effetti della convenzione collettiva, pena un indebito vantaggio verso le altre imprese firmatarie vincolate fino alla prevista scadenza ( Wyler, op. cit., p. 537 n. 1.3.3 e giurisprudenza ivi menzionata).
4.4. In conclusione, ritenuto il
carattere abusivo della disdetta del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 336
CO, l'appello va accolto anche su questo aspetto e la decisione impugnata di
conseguenza riformata.
5.L'appellante ribadisce la richiesta di condanna della convenuta al
risarcimento di una somma pari a sei mensilità, per complessivi fr. 24'000.-
(pag. 9 appello).
Ammessa la ricevibilità della pretesa, occorre ora quantificare
l'indennità dovuta ai sensi dell'art. 336a cpv. 1 CO, ritenuto che l’autorità
d’appello, anziché rinviare la causa alla giurisdizione inferiore ex art. 318
cpv. 1 lett. c. n. 1 CPC, può eccezionalmente statuire anche nel caso in cui -
come qui - il giudice di prime cure non abbia giudicato una parte essenziale
dell’azione (Mathys, in: Baker
& McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 9 ad art. 318
CPC).
La parte che disdice in maniera abusiva il rapporto di lavoro deve all’altra
un’indennità il cui ammontare viene stabilito dal giudice, tenuto conto di
tutte le circostanze (art. 336a cpv. 1 CO), che non può superare l’equivalente
di sei mesi di salario del lavoratore (art. 336a cpv. 2 CO). L’indennità ha
duplice natura, punitiva dell’autore e riparatrice del torto inflitto al
dipendente (DTF 123 III 391; JAR 1999, pag. 232; Staehelin,
Zürcher Kommentar, Zurigo 1996, n. 3 ad art. 336a CO; Aubert, Commentaire romand CO, n. 2 ad art. 336a).
Il giudice fissa l’indennità in base all’equità (art. 4 CC) e alla luce di
tutte le circostanze concrete e gode pertanto di un ampio margine di
apprezzamento sulla determinazione dell’indennità, il cui unico limite è
rappresentato dall’importo equivalente a sei mensilità di salario del
lavoratore. Per quantificare l’indennità da corrispondere al lavoratore, il
giudice valuta liberamente tutte le circostanze del caso, in particolare la
gravità del pregiudizio alla personalità del lavoratore, le conseguenze per il
dipendente, l’intensità e la durata delle relazioni contrattuali tra le parti,
il modo in cui è avvenuta la disdetta del rapporto di lavoro, la solvibilità e
la posizione sociale del datore di lavoro e una eventuale concolpa della parte
licenziata (DTF 123 III 391; JAR 2004 pag.
540; JAR 1999, pag. 232; SJ 1995, pag. 805).
L'istante non ha indicato in modo preciso e compiuto quali sarebbero gli
elementi puntuali invocati a giustificazione di una pretesa pari al massimo
legale di sei mensilità previsto dall'art. 336a cpv. 2 CO, limitandosi
sostanzialmente a invocare le circostanze del licenziamento e la grave malattia
che l'avrebbe colpita a seguito dell'accaduto (istanza pag. 4 n. 5). Va
rilevato come neppure la convenuta abbia profuso particolari sforzi per allegare
circostanze utili ai fini della commisurazione dell'indennizzo, limitandosi
sostanzialmente a contestare la pretesa, rivendicando la legittimità della
disdetta e le circostanze in cui si è vista costretta ad adottare tale
decisione.
L'appellante non è stata comunque in grado di dimostrare di aver
subito un "forte trauma" a seguito alle modalità del
licenziamento (appello pag. 9). Sulla base delle allegazioni delle parti e
delle risultanze istruttorie emergono comunque quali circostanze
rilevanti a favore della richiesta dell'istante la lunga durata del rapporto di
impiego (dal lontano 1975 al 2010), il licenziamento abusivo giunto in una fase
delicata della vita professionale della dipendente (caratterizzata da problemi
di salute che ne hanno pregiudicato l'abilità lavorative per alcuni mesi, dal 30 settembre 2009 al 4 gennaio 2010, e in seguito a partire dal 1°
febbraio 2010: doc. P e doc. 12) e le modalità sbrigative con le quali è stato
negato il diritto a informazioni rilevanti.
D'altro canto va però tenuto conto delle circostanze in cui ha agito la convenuta,
ovvero nell'ambito di scelte aziendali di carattere generale che la prima
giudice ha ritenuto essere un "processo di riassetto contrattuale dei
rapporti di lavoro in essere con i propri dipendenti" (sentenza pag. 5
pto H). Per quanto rivelatasi abusiva, la disdetta notificata alla dipendente
appellante non può pertanto essere considerata come frutto di cattiva volontà
nei suoi confronti, ma risulta piuttosto conseguenza di una decisione aziendale
di ordine più generale che ha portato a disdire i contratti di tutti i
dipendenti, con precedente abbandono dell'associazione di categoria firmataria
del CCL in vigore per quel settore. Appare pertanto adeguato, tenuto conto
delle circostanze concrete e facendo uso dell'ampio margine di apprezzamento
conferito a questa Camera nel decidere in base all'equità (art. 4 CC), riconoscere
un'indennità per disdetta abusiva pari a fr. 14'000.-, in luogo dei 24'000.-
richiesti dall'istante.
Per i motivi già evocati nel giudizio impugnato (pag. 15 n. 5 in fine), non vi è per contro spazio alcuno per il riconoscimento di una pretesa dell'istante a
titolo di torto morale, non essendo ravvisabile una lesione della personalità
distinta rispetto a quella risultante dalla disdetta abusiva imputata alla
convenuta. L'appellante, venendo meno al suo obbligo di motivazione, omette
peraltro di indicare le ragioni di una simile richiesta aggiuntiva (DTF 135 III
405).
6.L'appellante contesta infine la decisione pretorile di prelevare tasse
di giustizia, asserendo che si sarebbe trattato di una procedura gratuita,
siccome le pretese fatte valere non avrebbero superato la soglia di fr.
30'000.- stabilita dalla norma di procedura cantonale applicabile in prima sede
(art. 416 CPC-TI). La censura è infondata. Infatti sebbene il petitum
dell'istanza 15 settembre 2010 indicasse una somma di fr. 30'000.-, già con
tale comparsa l'appellante si riservava di formulare una pretesa aggiuntiva a
titolo di salari e mercedi, cosa che ha poi effettivamente fatto con le conclusioni
scritte 19 aprile 2013 (atto XXXIII) esponendo l'ulteriore domanda di condanna
al versamento di fr. 2'999,45 con riferimento alle indebite trattenute sullo
stipendio operate dalla convenuta, così come emerso dal referto peritale fatto
allestire in sede di istruttoria. Peraltro ancora in questa sede
l'appellante ribadisce analoga pretesa, chiedendo che ai fr. 30'000.- postulati
quale indennità per licenziamento abusivo e torto morale si aggiungano pure fr.
2'999,45, oltre interessi al 5% su fr. 719,15 dal 31 dicembre 2009 e su fr. 2'280,30
dal 31 dicembre 2010, a titolo di stipendi arretrati conseguenti a deduzioni
eccessive operate dalla datrice di lavoro su quanto corrisposto alla
dipendente.
La decisione della Pretora aggiunta di non considerare gratuita la procedura è pertanto
da confermare, riservate le modifiche in merito all'accollo di tasse e spese a
dipendenza dell'effettiva soccombenza.
7.In conclusione, l'appello dell'istante, per quanto ricevibile, è
parzialmente accolto e la convenuta è condannata a versare complessivi fr. 16'999,45
(di cui fr. 14'000.- a titolo di indennità per disdetta abusiva e fr. 2'999,45
quale rifusione di indebite trattenute sullo stipendio) oltre
interessi al 5% su fr. 719,15 dal 31 dicembre 2009 e su fr. 2'280,30 dal 31
dicembre 2010.
Appello di AO 1
8.La convenuta censura a sua volta il giudizio pretorile lamentando
l'errato accertamento dei fatti e l'errata applicazione del diritto, in
particolare in merito alla determinazione dell'ammontare dei crediti salariali.
L'appellante censura altresì la violazione di norme procedurali, siccome la
Pretora aggiunta avrebbe indebitamente acconsentito a un'illecita mutazione
dell'azione, subordinatamente a un'inammissibile estensione della domanda di causa
in sede di conclusione.
A mente dell'appellante la domanda formulata con le conclusioni relativa al
versamento di crediti salariali era da considerare come nuova e la mancata
presentazione di una domanda processuale di mutazione dell'azione ai sensi dell'art.
74 CPC-TI avrebbe quindi impedito alla convenuta di esercitare il diritto al
contradditorio.
Subordinatamente l'appellante ritiene che, se anche si volesse considerare la
pretesa di versamento in questione un'estensione della domanda ai sensi dell'art.
75 CPC-TI presentata solo con le conclusioni di causa, questa sarebbe un atto
di procedura da annullare in applicazione dell'art. 143 CPC-TI.
In via ancor più subordinata l'appellante contesta che tale somma fosse dovuta,
rimproverando alla Pretora aggiunta di aver acriticamente fatto proprie le
conclusioni del perito giudiziario senza considerare il tenore del contratto di
lavoro e del CCL che prevedevano un pagamento del salario limitato
assicurativa stipulata in deroga al regime statuito dall'art. 324a
cpv.
1 CO.
9.Come
detto, con l’appello la convenuta esclude di dover rifondere alla controparte
la somma di fr. 2'999,45, oltre interessi, come deciso dalla
Pretora aggiunta, che ha ritenuto eccessive le trattenute sugli stipendi da
parte della datrice di lavoro. L'appellante rimprovera innanzitutto alla
prima giudice di aver esaminato la pretesa, nonostante la stessa fosse stata
formulata dall’attrice per la prima volta, con un’inammissibile mutazione
dell’azione, solo in sede conclusionale. La censura è infondata.
E' vero che con l'istanza la dipendente si è riservata in modo assai generico di
formulare una richiesta di pagamento di pretese salariali a seguito di asseriti
errori nel calcolo degli stipendi versati, senza però quantificare la cifra,
che a suo dire avrebbe dovuto essere "valutata in sede di procedura
dopo aver richiesto in edizione alla convenuta tutti i documenti necessari"
(istanza 15 settembre 2010, punto. 6). Il petitum di causa risulta inoltre
silente al riguardo, il titolo della pretesa essendo esplicitamente qualificato
come "indennità per disdetta abusiva ed indennità di partenza"
(istanza 15 settembre 2010).
Con la risposta, in occasione dell'udienza 15 novembre 2010, la convenuta ha comunque
contestato l'esistenza di errori nel calcolo degli stipendi, pur dicendosi
disponibile ad un accertamento al riguardo nel senso che "evidentemente
se dall'istruttoria di causa dovessero emergere delle differenze, esse andranno
sanate tanto a favore che a sfavore della signora AP 1 " (atto II,
pag. 6). Con la replica 10 dicembre 2010 l'istante ha ribadito la lamentela in merito agli importi a lei non ancora versati, con riferimento a sospetti suscitati
dall'estratto AVS ricevuto che avrebbe lasciato intendere il mancato versamento
di contributi. In occasione dell'udienza 2 marzo 2011 è poi stata la stessa convenuta
a chiedere l'allestimento di una perizia giudiziaria al fine di "verificare
la correttezza delle deduzioni operate sullo stipendio lordo" (atto
III) e l'istruttoria ha approfondito questi aspetti, sia con l'audizione dei
testimoni, sia facendo allestire un referto peritale (atto XXV).
Con le conclusioni scritte 19 aprile 2013 (atto XXXIII) l'istante ha
riformulato la domanda di causa esponendo la pretesa di fr. 2'999,45 con
riferimento alle indebite trattenute sullo stipendio operate dalla convenuta.
Quest'ultima ha pure formulato conclusioni scritte chiedendo di respingere ogni
pretesa, comprese quelle di natura salariale che a suo parere neppure sarebbero
state oggetto della procedura (atto XXXIV, pag. 12).
Visto quanto sopra, le censure dell'appellante non possono essere accolte.
Infatti, può rimanere indecisa la questione a sapere se la formulazione di una
nuova pretesa con il petitum delle conclusioni scritte (sia pure
inerente ad una tematica già oggetto di allegazioni nelle comparse scritte
preliminari e pure di approfondimenti in sede di istruttoria), com’è nel caso
di specie quella relativa alla rifusione delle trattenute indebitamente operate
sul salario versato, costituisca o meno una mutazione dell’azione ex art. 74
CPC/TI. Benché una domanda di mutazione non possa di principio essere inserita
semplicemente nell’allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI e CPC-TI App., m. 5, 7, 10 seg., 14-16, 19-22 e n. 248 seg., 251 e 253
ad art. 74; II CCA 7 aprile 2009 inc. n. 12.2007.255), la giurisprudenza ha già
avuto modo di stabilire che in caso di rispetto del principio del
contraddittorio la mutazione dell’azione non può essere sanzionata d’ufficio
dal giudice, ma solo su istanza di parte (TF 3 novembre 1994 5P.362/1994
consid. 3; Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 1 ad art. 76 e n. 134 ad art. 78), sempre che in prima sede quella
parte non avesse aderito esplicitamente o almeno implicitamente a un tale modo
di procedere (ciò che è pure il caso qualora essa non abbia eccepito
l’irregolarità in occasione del dibattimento finale, Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 266 ad art. 76 e n. 115 ad
art. 75; II CCA 24 luglio 1995 inc. n. 12.95.5, 3 settembre 1996 inc. n.
12.96.36, 20 agosto 1999 inc. n. 12.99.102, 15 febbraio 2000 inc. n.
12.1999.116, 25 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.161, 5 agosto 2011 inc. n.
12.2009.163, 29 novembre 2011 inc. n. 12.2009.227, 9 maggio 2012 inc. n.
12.2010.61, 23 agosto 2012 inc. n. 12.2011.29, 3 dicembre 2012 inc. n.
12.2011.7). Nel caso concreto si è verificata per l’appunto quest’ultima
eventualità, visto e considerato che la convenuta ha deciso di limitarsi alla
produzione di un riassunto scritto delle conclusioni, rinunciando ad un
contraddittorio. Non può infatti sopperire alla mancata contestazione in
occasione dell'udienza finale, alla quale come detto la convenuta ha rinunciato
a comparire, neppure il tentativo da questa messo in atto il giorno stesso in
cui il primo giudice ha intimato la sentenza, con l'invio di una comunicazione
via fax alla Pretura (doc. C prodotto con l'appello del quale non occorre
esaminare oltre la ricevibilità) nelle circostanze esposte dall'appellante che
qui non necessitano di essere ulteriormente esaminate.
Su questo punto le censure d'appello, con riferimento all'applicazione delle
norme di procedura dell'art. 74 e, conseguentemente pure dell'art. 75 CPC-TI,
sono pertanto respinte.
10. Medesima sorte tocca alle
censure di merito presentate dall'appellante in via subordinata. Le tesi della
convenuta non sono infatti in grado di scalfire la conclusione della prima
giudice.
Oltre ad essere irricevibile (art. 311 CPC) poiché si limita sostanzialmente ad
opporre la soggettiva interpretazione dei fatti della convenuta a quella diversa
della Pretora aggiunta e alle conclusioni del referto peritale, la critica è pure infondata nel merito. Dapprima poiché il perito giudiziario non
ha affatto omesso di considerare il tenore del contratto di lavoro e del CCL,
come risulta dalla risposta fornita su specifica richiesta in occasione
dell'udienza di audizione del perito del 6 marzo 2013 (atto XXXII). La tesi
dell'appellante, secondo la quale il CCL e il contratto di lavoro prevedevano
un pagamento del salario limitato all'80% in caso di malattia è inoltre contraddetta
dal chiaro tenore dell'art. 27 CCL (doc. A) che, al suo secondo capoverso, prevede
appunto il versamento di un salario ridotto (nella percentuale dell'80%) solo una
volta esaurito il periodo indicato al capoverso uno della stessa norma ovvero,
in caso di un rapporto di impiego ultraventennale come nel caso in questione,
dopo sei mesi di corresponsione dello stipendio.
Anche su questo punto l'appello, oltre ad essere irricevibile, è pure infondato.
11. In conclusione l'appello
della convenuta, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Per entrambi gli appelli
12. La tassa di giustizia,
le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148
CPC/TI e 106 CPC) e sono calcolate su di un valore litigioso complessivo di
fr. 32'999,45 come ritenuto dalla Pretora aggiunta,
determinante anche ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al
Tribunale Federale.
Tenuto conto dell'accoglimento delle pretese dell'istante limitatamente a fr. 16'999,45, a fronte di una pretesa complessiva pari grossomodo al
doppio, tenuto conto delle circostanze concrete e secondo un criterio di
equità, appare opportuno, per la prima sede, suddividere le spese in parti
uguali e compensate le ripetibili.
In sede di appello le spese processuali seguono la soccombenza, così come le
ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide
I. L’appello 4 giugno 2013 di AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 6 maggio 2013 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1.1 Di conseguenza, AO 1 è tenuta a corrispondere a AP 1 l'importo di fr. 16'999,45, oltre interessi al 5% su fr. 719,15 dal 31 dicembre 2009 e su fr. 2'280,30 dal 31 dicembre 2010.
2. La
tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese di fr. 2'000.- sono poste a carico
delle parti in ragione di ½ ciascuna, compensate le ripetibili.
Le spese processuali di appello di fr. 900.-, parzialmente anticipate, sono poste a carico dell'appellante per fr. 500.- e la rimanenza a carico dell'appellata, alla quale l'appellante verserà fr. 200.- a titolo di ripetibili parziali.
II. L'appello 6 giugno 2013 di AO 1, per quanto ricevibile, è respinto.
Le spese processuali di appello di fr. 400.-, già anticipate, sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 500.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).