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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.661 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 17 settembre 2010 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 158'600.- a titolo di rifusione del mancato guadagno e di indennità per licenziamento immediato ingiustificato, nonché la modifica del certificato di lavoro;
richiesta avversata dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore ha respinto con sentenza 13 maggio 2013;
appellante l'attore che con atto di appello 13 giugno 2013 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre la convenuta, con risposta 27 agosto 2013, postula la reiezione del gravame, protestate tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. A partire
dal 1° dicembre 2006 (doc. 2 e 3) AP 1 è stato assunto alle dipendenze di AO 1
(denominata anche "M__________ ", doc. D, E e F), rivenditrice
ufficiale in Svizzera dell'omonima marca di autoveicoli.
Dopo aver svolto per alcuni mesi la funzione di sales supporter, dal
mese di ottobre 2007 AP 1 ha assunto la nuova funzione di direttore delle
succursali di __________ e __________ (doc. B, C e 5). Le condizioni di lavoro
sono state formalizzate e attualizzate con contratto del 5 marzo 2009 (doc. D e
doc. 6), con validità dal 1° agosto 2009. Questo stabiliva, tra l'altro, un
termine di disdetta di sei mesi e un salario mensile lordo di fr. 12'000.-,
oltre tredicesima e bonus fissato sulla base di uno specifico regolamento
aziendale (cfr. certificati di salario doc. 2 e 3).
B. La vendita
di autoveicoli da parte delle suddette filiali di AO 1 si è svolta in
collaborazione con __________ AG, importatrice ufficiale per la Svizzera (doc. 8).
Sulla base di specifici accordi, i rivenditori ufficiali (per quanto qui
interessa le filiali di AO 1) acquistano i veicoli dalla suddetta importatrice
che, allo scopo di incrementare le vendite, ha pattuito la concessione di sconti
speciali. Tra questi vi era lo sconto per la fornitura di veicoli destinati a
far parte delle cosiddette flotte, ovvero rivenduti a particolari
clienti dell'agenzia che acquistano nel tempo un certo numero di autovetture da
utilizzare quali veicoli di servizio o aziendali (doc. 11 e 16). Sulla base dei
medesimi accordi l'importatrice concedeva altresì ai rivenditori (nel caso specifico
quindi alle agenzie summenzionate dirette da AP 1) una riduzione del prezzo sui
veicoli direttamente acquistati a loro nome, a condizione che venissero da loro
utilizzati per un minimo di due mesi, mettendoli a disposizione dei rispettivi
clienti quali veicoli di servizio o dimostrativo (doc. 10 con riferimento al
"Demowagenrabatt" dell'8% e doc. 15).
Nel corso del 2010 sono emerse, a livello nazionale, irregolarità commesse da
un dipendente di una succursale per ottenere indebitamente sconti speciali. Con
modalità di cui meglio si dirà in seguito, per quanto rilevante, la questione è
divenuta oggetto di discussione tra i responsabili nazionali di AO 1 e i
direttori delle numerose succursali svizzere e in particolare è stata al centro
di una specifica riunione, sfociata nella sottoscrizione da parte di tutti i
quadri dirigenti aziendali e dirigenti di filiale di un accordo a valere quale
nuovo codice di comportamento (doc. E: "M__________ -Verhaltenskodex"
sottoscritto da AP 1 il 14 aprile 2010).
Nelle settimane successive hanno poi fatto seguito ulteriori riunioni a questo
proposito tra i dirigenti della società e i singoli direttori di succursale,
rispettivamente il loro personale addetto alle questioni amministrative. In
questo ambito, nel mese di giugno 2010, i responsabili a livello nazionale della
AO 1, tra i quali il delegato del suo Consiglio di amministrazione T__________
J__________ e M__________ M__________ si sono incontrati con AP 1 per discutere
specificatamente di alcune pratiche di vendita (con applicazione del
summenzionato sconto per auto di servizio) eseguite dalle succursali da lui
dirette, con riguardo ad operazioni svoltesi negli anni 2007, 2008 e 2009
(audizione teste M__________ M__________ del 2 ottobre 2012 pag. 3). Con invio
mail del 12 luglio 2010 AP 1 ha quindi fatto avere ai suoi interlocutori un documento
con la lista di tutti i casi ("Anbei alle Fälle") di vetture
di servizio acquistate con specifico sconto, ma in realtà vendute a clienti
prima della decorrenza del termine fissato dal regolamento (doc. 13). Tale
ricapitolazione, elaborata con il supporto di una tabella excel (file
dall'eloquente nome: "STATIST/__________ /Premi falsi.xls")
elencava una trentina di casi tra il 2004 e il 2009, con specificazione del
veicolo, delle date in cui è stato fornito e effettivamente rivenduto,
rispettivamente la data falsamente indicata all'importatrice affinché l'operazione
di compravendita del veicolo apparisse rispettosa delle condizioni pattuite per
ottenere lo sconto (colonna denominata: "Auslösung gefälscht").
C. Nel corso
della medesima estate la suddetta importatrice per la Svizzera e la casa madre
di riferimento D__________ AG hanno svolto ulteriori verifiche con un controllo
a campione delle domande di retrocessione presentate dalle succursali svizzere.
In tale ambito l'importatrice __________ AG ha interpellato AP 1 (con invio
e-mail 13 luglio 2010, plico Doc. Q) in merito ad alcuni casi in cui si
ipotizzava che la succursale da lui diretta avesse venduto veicoli concedendo
indebitamente agli acquirenti lo sconto flotta, in violazione del relativo
regolamento. Come richiesto, il direttore ha preso posizione in merito,
fornendo puntuali spiegazioni sulle singole operazioni e negando responsabilità
per eventuali irregolarità che, a suo parere, sarebbero semmai addebitabili agli
acquirenti, promettendo peraltro di intervenire (scambio mail plico doc. Q).
D. Con lettera
3 agosto 2010 (doc. 14) l'importatrice __________ AG ha scritto a AP 1, con
copia a AO 1, rendendo noto l'esito dei controlli relativi alle succursali
ticinesi da lui dirette, dai quali sarebbe emerso un agire illecito per
ottenere retrocessioni non dovute servendosi di documenti appositamente
falsificati. A seguito degli accertamenti dei suoi responsabili nazionali, intervenuti
in Ticino per chiedere spiegazioni (audizione teste M__________ M__________ del
2 ottobre 2012 pag, 4), il 9 agosto 2010 AO 1 con riferimento al colloquio di
stessa data e alle precedenti comunicazioni verbali, ha disdetto con effetto immediato
il contratto di lavoro con il direttore AP 1, riservandosi altresì di procedere
nei confronti del dipendente per il risarcimento del danno subito e di
chiederne il perseguimento in sede penale per l'ipotesi di frode e falsità in
documenti (doc. H). Sollecitata a fornire i motivi a giustificazione del
licenziamento in tronco (doc. I) e a correggere il contenuto del certificato di
lavoro (doc. L) la datrice di lavoro ha specificato il motivo nello scritto 2
settembre 2010 con riferimento al comportamento del dipendente a suo dire
inconciliabile con le direttive e alla politica aziendale ("Aufgrund
von Verhaltensweisen als Geschäfts- und Verkaufsleiter, welche sich mit unseren
Richtlinien und mit unserer Unternehmenspolitik nicht vereinbaren lassen"
doc. M).
E. Con
petizione 17 settembre 2010 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di
complessivi fr. 158'600.- a titolo di rifusione del pregiudizio patito in
seguito alla rescissione immediata del rapporto di lavoro e di indennità per
licenziamento immediato ingiustificato, nonché la modifica del certificato di
lavoro. In breve, egli ha contestato la sussistenza di motivi tali da
giustificare il suo licenziamento immediato ed ha sostenuto che eventuali
manchevolezze a lui imputate avrebbero dovuto indurre la datrice di lavoro a
formulare un avvertimento preventivo sulle conseguenze del ripetersi di
comportamenti anticontrattuali, ciò che nel caso concreto non sarebbe avvenuto.
Il licenziamento in tronco risulterebbe pertanto ingiustificato, ragion per cui
egli ritiene di aver diritto al guadagno che avrebbe conseguito se il rapporto
di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta di sei mesi, oltre
ad un’indennità pari a sei mensilità giusta l’art. 337c cpv. 3 CO. L'attore
chiede inoltre la modifica del certificato di lavoro nel senso di eliminare il
riferimento ai comportamenti ingiustamente rimproveratigli.
F. Con risposta
10 gennaio 2011 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione. In
sintesi, essa ha argomentato che l'agire del dipendente, a maggior ragione se
si tien conto del suo ruolo di direttore, avrebbe pregiudicato in modo
definitivo e irreversibile il rapporto di fiducia. Non solo egli avrebbe
volutamente sottaciuto fatti gravi in occasione dei chiarimenti richiesti
durante l'incontro del 1° giugno 2010, ma avrebbe tollerato e sostenuto le
pratiche scorrette anche dopo tale data, esponendo così la datrice di lavoro al
rischio di procedure giudiziarie da parte dell'importatrice vittima
dell'inganno e del conseguente danno. Tali gravi manchevolezze sarebbero quindi
valido motivo del licenziamento immediato.
Nella replica e nella duplica orale le parti si sono riconfermate nelle proprie
allegazioni e richieste. Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato a
comparire alla discussione finale, ribadendo le proprie antitetiche posizioni nei
rispettivi allegati conclusivi.
G. Con sentenza del
13 maggio 2013 il Pretore ha confermato la validità e la tempestività del
licenziamento immediato e conseguentemente respinto le pretese dell'attore,
ponendo a suo carico tasse di giustizia e ripetibili.
H. Con atto di appello 13 giugno 2013 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili. Con risposta del 27 agosto 2013 la convenuta propone la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.
e considerato
in diritto:
1.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
2.Nella
propria sentenza il Pretore, ribadite dottrina e giurisprudenza in materia di
disdetta con effetto immediato del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 337
CO, ha esaminato le divergenze sorte tra le parti in merito ai motivi del
licenziamento e alla sua tempestività.
Il primo giudice ha dapprima ritenuto che le pratiche ingannevoli messe in atto
per ottenere sconti sulle auto di servizio costituissero una grave violazione
dei doveri contrattuali dell'attore, oggetto di ben due ammonimenti in
occasione degli incontri avvenuti nei mesi di febbraio e giugno 2010. La chiara
volontà dalla datrice di lavoro di non più tollerare simili pratiche sarebbe
inoltre stata codificata nel codice di comportamento appositamente allestito e
sottoscritto dalle parti (doc. E) e resa altresì esplicita in occasione della
campagna di sensibilizzazione e informazione del personale appositamente
promossa a livello svizzero ad inizio 2010. Alla luce di queste circostanze,
apparendo chiaro all'attore il rischio di licenziamento immediato in caso di
nuovi analoghi comportamenti scorretti, il Pretore ha considerato il dipendente
adeguatamente ammonito, pur in assenza di un'esplicita minaccia in tal senso.
3.Il
giudice di prime cure ha poi esaminato i fatti posteriori a tale ammonimento
intravvedendovi, sulla base delle risultanze istruttorie, una responsabilità
dell'attore in merito alla pratica degli sconti flotta indebitamente ottenuti
in violazione alle precise direttive aziendali. Tale prassi non solo sarebbe
stata resa possibile da un atteggiamento tollerante dell'attore, ma questi
l'avrebbe addirittura sostenuta, dando ai dipendenti indicazioni al fine di
consentire una pratica ingannevole, continuando ad agire in tal modo anche dopo
aver sottoscritto il codice di comportamento. A mente del primo giudice, durante
gli incontri chiarificatori dei mesi di febbraio e giugno 2010 l'attore avrebbe quindi indebitamente sottaciuto ai suoi superiori gli abusi commessi con gli
sconti flotta, violando così in modo grave il dovere di fedeltà che gli
incombeva considerata la funzione di direttore e tenuto conto in particolare
dell'opportunità datagli di mantenere la funzione dirigenziale concessagli
malgrado gli abusi a quel momento emersi in merito agli sconti per le auto di
servizio. Il Pretore ne ha concluso che i motivi gravi rendessero giustificato
un licenziamento immediato del dipendente ai sensi dell'art. 337 CO.
A mente del giudice di prime cure la convenuta sarebbe venuta a conoscenza dei
fatti gravi posti a giustificazione del licenziamento solo il 6 agosto 2010,
svolgendo gli accertamenti scaturiti dalla comunicazione 3 agosto 2010 (doc. 14).
In precedenza non vi sarebbero stati elementi sufficienti atti a destare
sospetti o incrinare il rapporto di fiducia esistente e quanto inizialmente emerso
in merito allo sconto per le auto di servizio neppure costituirebbe, a mente
del Pretore, un motivo grave ai sensi dell'art. 337 cpv. 1 CO (sentenza
impugnata pag. 10 n. 11). La disdetta pronunciata il 10 agosto 2010 è quindi
stata ritenuta tempestiva dal giudice di prime cure, che ha respinto le domande
di risarcimento e di indennità, così come la richiesta di modificare il
certificato di lavoro rilasciato, risultato corretto e veritiero.
4.Nel
proprio appello l'attore contesta le conclusioni pretorili secondo cui le
mancanze a lui imputate sarebbero di gravità tale da giustificarne il
licenziamento in tronco. L’appellante espone preliminarmente i tratti salienti
del suo rapporto di lavoro, del ruolo dell'appellata rispetto all'importatrice
e le circostanze che hanno condotto al licenziamento, riassumendo infine il
giudizio pretorile. Queste parti iniziali dell'allegato (da pag. 1 a pag. 7) sono una sorta di premessa e come tale non costituiscono una censura motivata ai sensi
dell'art. 311 CPC, ma sono semmai da considerare quale introduzione generale alle
censure di seguito esposte.
5.In sintesi,
le tesi ampiamente sviluppate dall'appellante vertono su tre aspetti. Dapprima
contestano la deduzione pretorile in merito alla gravità del motivo posto alla
base della disdetta del rapporto di lavoro, siccome la datrice di lavoro
sarebbe stata a conoscenza della prassi adottata in materia di sconti per flotta
contraria alle direttive dell'importatrice.
Il Pretore sarebbe inoltre incorso in un'errata applicazione del diritto per
aver dedotto dalla sola sottoscrizione del codice di comportamento (doc. E) un
formale avvertimento.
In ogni caso, a mente dell'appellante, il licenziamento immediato sarebbe stato
deciso in modo intempestivo, la datrice di lavoro potendo disporre di tutti gli
elementi per fondare la sua decisione già nel corso del mese di luglio 2010. Di
conseguenza l'appellante ribadisce le pretese di natura pecuniaria e la
richiesta di modifica del certificato di lavoro.
6.L'art.
337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con
effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la
continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è
il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non
permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata
appare essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto
immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo
restrittivo (DTF 127 III 351 consid. 4a, 130 III 28 consid. 4.1 e 213 consid.
3.1). L’esistenza di un motivo grave ai sensi dell’art. 337 CO viene ammessa
con prudenza nel caso in cui il licenziamento in tronco è pronunciato nel corso
di una disdetta ordinaria precedente. Manchevolezze minori possono sì
giustificare una disdetta immediata, ma solo se si verificano ripetutamente
malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 129 III
351 consid. 2.1, 130 III 28 consid. 4.1).
Determinante è il motivo, ritenuto grave, comunicato alla controparte – o
comunque presente – al momento della disdetta; tuttavia, a titolo eccezionale,
chi ha dato la disdetta può prevalersi in causa anche di ulteriori motivi, già
esistiti ed emersi solo in seguito, purché non li abbia conosciuti prima, né
abbia potuto conoscerli (DTF 127 III 310, consid. 4a; 124 III 25 consid.
3c; 121 III 467, consid. 4 e 5).
Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei
doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le
circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e dell'equità
(DTF 127 III 313 consid. 3). Il datore di lavoro che disdice il contratto,
ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in tronco, deve in ogni caso
recarne la prova (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez,
Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, n. 13 ad art. 337 CO; II CCA, sentenza inc.
12.2007.85 del 7 settembre 2007, inc. 12.2006.164 del 26 giugno 2008). Sulla
questione dell'esistenza dei giusti motivi a sostegno di un licenziamento in
tronco il giudice di prime cure gode di un ampio potere di apprezzamento (art.
337 cpv. 3 CO), censurabile in appello in caso di abuso (DTF 127 III 153 consid. 1a; II CCA,
sentenza inc. 12.2005.117 del 10 marzo 2006, inc. 12.2006.164 del 26 giugno
2008, inc. 12.2008.45 del 17 ottobre 2008, inc. 12.2009.168 del 29 novembre
2010). Tale consolidata prassi giurisprudenziale vale anche nel nuovo
ordinamento processuale (Reetz/Theiler,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordunung ZPO, 2a ed., n.
15 Vorbemerkungen zu den Art. 308-318, n. 37 Art. 310).
7.A titolo di
premessa generale, prima di entrare nel dettaglio delle tesi sviluppate
dall'appellante, va rilevato come questi non si confronti esplicitamente e
compiutamente con la circostanza, non contestata e comunque risultante dagli
atti, che il suo impiego l'abbia visto operare quale persona con funzione dirigenziale
e di particolare responsabilità all'interno dell'azienda. Le tesi di appello tendono
piuttosto a minimizzare tale ruolo, nel tentativo di far apparire il dipendente
alla stregua di un qualsiasi subordinato e di imputargli semmai un errore tutto
sommato di scarsa rilevanza, la cui responsabilità sarebbe oltrettutto condivisa
con altri dipendenti che, tra l'altro, neppure sarebbero stati licenziati a
seguito degli stessi fatti (appello pag. 13). Questa impostazione delle censure
non può trovare accoglimento e omette, a ben vedere, di confrontarsi
adeguatamente con la conclusione pretorile. Il primo giudice ha infatti
ritenuto che il licenziamento immediato, senza esigenza di preventiva diffida,
trovasse la sua giustificazione in più di un giusto motivo imputabile
all'appellante, proprio in virtù della funzione dirigenziale svolta, in qualità
di direttore delle succursali di __________ e __________. Giustamente il
Pretore ha quindi esaminato le circostanze alla luce di tale particolarità,
considerando come un simile ruolo di responsabilità implichi per la datrice di
lavoro di poter confidare in una lealtà assoluta da parte del dipendente (DTF116
II 145). In tale ottica, già il solo fatto di essersi reso responsabile di un
agire ingannevole nei confronti della datrice di lavoro, e segnatamente dei suoi
responsabili a livello nazionale, è un comportamento atto a irrimediabilmente
compromettere la necessaria fiducia. In termini generali, ovvero a prescindere
dalle circostanze particolari verificatesi nella fattispecie, di cui si dirà nei
considerandi successivi, il direttore di una o più succursali dell'azienda è
per sua stessa funzione chiamato a intraprendere quanto necessario per evitare
che comportamenti illeciti e pratiche ingannevoli possano essere messi in atto
dai suoi subalterni, controllare il verificarsi di simili episodi e, se del
caso, intervenire tempestivamente a tutela dell'azienda. Nel caso concreto
l'appellante non solo ha omesso di agire in tal senso, ma si è addirittura reso
personalmente responsabile dell'inganno, lasciando che la succursale fornisse
all'importatrice documentazione volutamente artefatta al fine di ottenere
indebiti sconti, in palese violazione con gli accordi presi. L'illiceità di
tale comportamento è manifesta e a ben vedere neppure controversa. Non può
infatti essere considerata un'adeguata contestazione la semplice invocazione di
una identica illecita prassi adottata da chi precedentemente svolgeva la
medesima funzione dirigenziale (pratiche scorrette che emergono ad esempio dal
doc. 13 e dalle deposizioni dei testi). Agli atti non risulta che l'agire del
dipendente sia stato perseguito penalmente (come la datrice di lavoro si era inizialmente
riservata di fare con lo scritto doc. 14), ma le circostanze emerse permettono
comunque di qualificare l'allestimento di documentazione falsa ai fini di
ottenere indebiti vantaggi economici quale agire ingannevole. A prescindere
dalla valutazione di un simile comportamento dal profilo delle disposizioni di
diritto penale, da un punto di vista della violazione dei doveri professionali
la gravità dell'agire illecito è palese e non necessita di ulteriori
considerazioni.
Alla reprensibilità di un simile comportamento si aggiunge altresì la gravità
dell'atteggiamento per nulla trasparente assunto dall'attore durante gli
accertamenti messi in atto dalla convenuta (cfr. considerando B). In quei
frangenti egli ha fornito chiarimenti e ammissione parziale per alcune pratiche
illecite sugli sconti per le auto di servizio (doc. 13), ma ha scientemente
sottaciuto le altre pratiche illecite relative agli sconti flotta, ovvero
proprio quelle circostanze poi emerse nel corso dei controllo del mese di
agosto 2010, tra le quali la falsificazione di documenti per ottenere indebiti
sconti, poste alla base del licenziamento immediato. Alla luce di tali
circostanze, tenuto conto delle accresciute esigenze poste a quadri aziendali
(sentenza Tribunale federale 2.12.2009 inc. 4A_476/2009, consid, 3.1) merita
conferma la conclusione pretorile che ha riconosciuto come irrimediabilmente compromessa
la necessaria fiducia della datrice di lavoro nei confronti del dipendente
dirigente.
8.Se anche
si volesse esaminare l'invocata corresponsabilità di terzi (appello pag. 11 n.
12.1.c e pag. 13) e i rimproveri che attribuiscono ad altri dipendenti delle
succursali in questione l'iniziativa di aver agito in modo scorretto nelle
pratiche per l'ottenimento indebito di sconti, va rilevato come tali pretese
circostanze risultano tutt'altro che provate. In ogni caso l'esito non sarebbe
stato più favorevole all'appellante che, in qualità di dirigente, sarebbe
comunque chiamato a sopportare le conseguenze di tale agire dei suoi subordinati
per aver volutamente e attivamente dissimulato tale situazione, contravvenendo così
all'obbligo di informazione verso i suoi superiori. Anche in simili circostanze
meriterebbe quindi conferma la conclusione pretorile che ha ritenuto
irrimediabilmente compromessa la fiducia della datrice di lavoro nei suoi
confronti.
Nel tentativo di dare forza alle sue tesi l'appellante si spinge fino a
rimproverare ad una sua subordinata di non aver segnalato alla direzione la
prassi dello sconto flotta, come era invece tenuta a fare, e a lamentarsi del
suo mancato licenziamento a seguito di tale omissione. Egli si definisce quindi
una sorta di capro espiatorio, ingiustamente punito malgrado il merito di
"aver interrotto il malvezzo degli anni precedenti già al suo arrivo in
ditta: dagli 11 casi del 2006, si è passati a 4 nel 2008 (…omissis…), a 2 nel
2009, per poi sparire del tutto nel 2010" (appello pag. 13 in fine e 14). Sennonché tale tesi, che costituisce peraltro l'ammissione di un comportamento
comunque scorretto, non scalfisce certo le conclusioni pretorili, ma anzi le
conferma. Vista la gravità della violazione dei doveri (alla luce delle circostanze
particolari evocate nei precedenti considerandi), la frequenza dei
comportamenti scorretti non appare infatti elemento decisivo nell'ottica del
giudizio sulla fiducia venuta meno nei confronti di un direttore che si era
impegnato a rispettare le regole (doc. E) e si è poi comportato in modo contrario.
9.Privo di
consistenza appare pure lo sforzo dell'appellante finalizzato a operare un
artificioso distinguo tra "la problematica degli sconti sulle auto di
servizio", a suo dire unico oggetto delle discussioni avvenute tra
responsabili delle filiali, e i cosiddetti "sconti flotta"
(appello pag. 14). La tesi è anzitutto smentita dalle risultanze istruttorie
che attestano una preoccupazione di ordine generale della datrice di lavoro in
merito a prassi di vendita contrarie agli accordi presi con l'importatrice (tra
gli altri si veda quanto riferito dal teste A__________ G la cui deposizione
viene riproposta dall'appellante in modo parziale e accompagnata da una personale
e errata interpretazione, appello pag. 14).
Così come proposta la censura neppure risulta peraltro ricevibile (art. 311
CPC), non confrontandosi adeguatamente con la contraria conclusione pretorile
che ha ritenuto comprovata la volontà della convenuta di fare luce su ogni tipo
di abuso (decisone impugnata pag. 13). L'obbligo di fedeltà del dipendente e il
conseguente dovere di informazione verso i superiori non si esaurisce comunque
nella sola risposta ai quesiti esplicitamente posti, ma si estende
evidentemente a tutte le questioni rilevanti, tra le quali vi sono certamente
prassi di vendita contrarie a chiare prescrizioni interne all'azienda e atte a
costituire la violazione di obblighi da questa contrattualmente assunti verso
l'importatrice.
10. L'appellante omette altresì di
considerare come il suo comportamento abbia esposto la datrice di lavoro al
rischio di venire resa responsabile delle ripetute violazioni contrattuali commesse
verso l'importatrice. Oltre a vedersi confrontata con la legittima richiesta di
restituzione di quanto indebitamente ottenuto (quale eccessiva riduzione del
prezzo dei veicoli) la datrice di lavoro, secondo l'ordinario andamento delle
cose, ha pure corso il rischio di vedersi rescindere il contratto che la legava
all'importatrice. Non poteva certo sfuggire al direttore di una succursale la
circostanza che il suo agire, rispettivamente le sue omissioni, comportassero
un notevole pregiudizio per la datrice di lavoro, oltretutto in un momento in
cui la tematica degli abusi nelle pratiche di ottenimento di sconti era al
centro dell'attenzione dell'importatrice e aveva messo seriamente alla prova la
convenuta, chiamata a rispondere nei confronti della sua controparte
contrattuale. Così facendo il direttore ha pertanto gravemente leso legittimi
interessi della datrice di lavoro e di conseguenza irrimediabilmente
compromesso la fiducia riposta nei suoi confronti, giustificando la disdetta
immediata del contratto di lavoro.
Va detto che in ogni caso, a prescindere dalle conseguenze concrete subite
dalla datrice di lavoro o dall'entità del rischio effettivamente corso, l'agire
del direttore è qualificabile quale violazione di direttive chiare e importanti
della datrice di lavoro, comportamento che nelle circostanze concrete già
risulterebbe comunque sufficiente a giustificare un licenziamento immediato (DTF
4A_454/2007 del 5 febbraio 2008 in: JAR 2009, p. 189).
11. A ben vedere l'appellante, soffermandosi
dettagliatamente su una serie di circostanze, si è comunque limitato a
sollevare considerazioni di carattere generale, nel tentativo di minimizzare la
portata del suo agire. Oltre a non confrontarsi concretamente con le sue
specifiche mansioni e responsabilità dirigenziali (come indicato ai
considerandi precedenti) egli non affronta neppure la questione delle aspettative
in lui concretamente riposte della datrice di lavoro. Questa lo aveva infatti identificato
quale interlocutore privilegiato nell'affrontare la problematica degli abusi
sugli sconti, chiedendogli di darle man forte nella soluzione del problema emerso,
ovvero nello scongiurare in futuro il verificarsi di analoghe pratiche
scorrette. Contrariamente alle aspettative egli si è invece rivelato come uno
degli autori diretti di una ripetuta e sistematica violazione delle direttive, attuata
anche con l'ausilio di falsificazione di documenti, al fine di ingannare la
datrice di lavoro e nel contempo l'importatrice, indotta così a concedere
sconti non dovuti.
E neppure può essere ignorata, a proposito delle motivazioni soggettive che
hanno mosso l'appellante, la circostanza che tale agire scorretto comportasse per
lui evidenti vantaggi economici quale beneficiario di remunerazioni calcolate
anche sulla base della cifra d'affari conseguita (cfr. contratto doc. 6, punto
6 "Erfolgsbeteiligung" e doc. 7).
12. Non merita di essere seguita
l'impostazione logica delle tesi dell'appellante tendente a far apparire quali
circostanze rilevanti ai fini del licenziamento solo puntuali e specifici fatti
(si veda ad esempio la dettagliata ricostruzione, a pag. 16 dell'appello, della
corrispondenza intercorsa per alcune vendite con sconto flotta). Questi episodi
non sono infatti che una parte di un insieme di circostanze rilevanti, ovvero
quelle irregolarità e quei comportamenti scorretti emersi in occasione dei
tentativi della dirigenza aziendale di capire la portata dei comportamenti
illeciti e contrari alle direttive, di istruire conseguentemente i dipendenti
richiamandoli al rigoroso rispetto e ai loro doveri professionali (tra i quali
la vigilanza e la segnalazione ai superiori), di estirpare la prassi in atto
con chiaro riferimento ai rischi in cui l'azienda sarebbe incorsa visti gli
obblighi contrattuali della stessa nei confronti dell'importatrice e del gruppo
automobilistico di cui era uno dei punti di riferimento per la vendita in
Svizzera. In questo senso eloquenti risultano le dichiarazioni fornite dal
responsabile di tutte le filiali svizzere M__________ M__________ sentito quale
teste (audizione del 2 ottobre 2012, pag. 2 e 6 ).
13. Ritenuto come il dipendente
abbia, con il suo comportamento sopra descritto, minato la base della fiducia
in lui riposta, le inadempienze lamentate dalla datrice di lavoro e addotte a
motivazione del licenziamento immediato risultano di gravità tale da rendere
intollerabile il proseguimento del rapporto lavorativo fino al normale termine
di disdetta. Il licenziamento del 9 agosto 2010 (doc. H) risulta pertanto
basato su valido motivo.
14. L'appellante lamenta
ripetutamente l'assenza di un formale avvertimento prima del licenziamento per
motivi gravi. Visto quanto esposto ai considerandi precedenti la questione
potrebbe anche rimanere indecisa, siccome la gravità del comportamento
dell'attore è tale da giustificare il licenziamento immediato anche in assenza
di una esplicita diffida (sentenza del Tribunale federale del 2 dicembre 2009
inc. 4A_476/2009). Abbondanzialmente va comunque rilevato come la
sottoscrizione del doc. E, visto il suo chiaro tenore, va comunque considerata
come una valida diffida, come correttamente concluso dal Pretore.
L'accordo in questione, sottoscritto anche dall'appellante, si qualificava
espressamente quale aggiunta al contratto di lavoro (si vedano le diciture
"Anhang zum Anstellungsvertrag" e "ergänzende
Bestandteil des Anstellungsvertrages"). Oltre ad affermare alcuni principi
generali di comportamento al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali nel
rispetto di assuluta correttezza e onestà ("unter Einhaltung von
absolute Ehrlichkeit"), tra i quali il divieto di esigere da colleghi
o subordinati comportamenti illeciti ("Kein Vorgesetzter und kein
Kollege fordert eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter bewusst zu einem
Fehlverhalten auf"), veniva altresì ricordato l'obbligo di segnalare
direttamente ai membri della dirigenza aziendale o al presidente del consiglio
di amministrazione ogni sospetto di mancato rispetto di leggi, prescrizioni e
direttive. Più specificatamente l'accordo indicava inoltre l'esigenza di
rispettare le regole imposte dall'importatore e che solo con il consenso di
quest'ultimo sarebbero state possibili modifiche. I sottoscrittori dell'accordo
confermavano quindi di aver letto e compreso il codice di comportamento, il cui
mancato rispetto avrebbe comportato sanzioni ("Bei Nichtbefolgung ist
mit Sanktionen zu Rechnen").
Al più tardi al momento della firma di tale accordo aggiuntivo per l'appellante
era quindi chiaramente riconoscibile che, in caso di nuovi episodi contrari
alle norme di comportamento ricordate, la sanzione sarebbe stata il
licenziamento. Egli non poteva interpretare tale aggiunta contrattuale come una
semplice indicazione astratta e generica, ma doveva, viste le circostanze,
coglierne i riferimenti alla specifica situazione riscontrata e alle prassi
illegittime passate che la dirigenza aziendale chiedeva di estirpare, con
esplicito riguardo ai doveri di verifica e segnalazione di ogni sospetto,
rispettivamente alle sanzioni in caso di violazione.
L'appellante cerca quindi invano di sminuire la portata del codice di
comportamento sottoscritto (doc. E) ribadendo la tesi secondo la quale questo
sarebbe "da sempre stato un esercizio pretestuoso voluto dalla qui
appellata per ricostruirsi un'immagine d'irreprensibilità di fronte
all'importatrice" (appello pag. 10 n. 12.1.a con rimando alle tesi
sostenute a pag. 2 della replica). L'asserto è rimasto allo stadio di mera allegazione
di parte, frutto di una valutazione soggettiva e privo di riscontro probatorio,
e il tentativo di riproporlo in questa sede a fronte delle diverse deduzioni
pretorili risulta pertanto addirittura irricevibile per carenza di adeguata
motivazione (art. 311 CPC).
15. Resta infine da esaminare la
tempestività del licenziamento in tronco deciso dalla datrice di lavoro e
notificato al dipendente con lo scritto 9 agosto 2010. L'appellante sostiene che la datrice di lavoro avrebbe già avuto gli elementi per trarre le
conclusioni poste alla base del licenziamento immediato ben prima del mese di
agosto.
Anzitutto va rilevato come il rimprovero mosso al dipendente in occasione del
licenziamento, verso il quale era venuta meno la fiducia, non si riferisse a
singole pratiche o a dettagli di una specifica operazione di vendita. In questo
senso non è quindi determinante sapere se e come l'appellante abbia risposto
adeguatamente alle richieste di informazioni in occasione di uno scambio di lettere
intervenuto nel corso del mese di luglio 2010 (dettagliatamente descritto a
pag. 16 dell'appello). Questa corrispondenza ha peraltro visto il dipendente
fornire ai superiori spiegazioni che apparivano come convincenti in merito al
diritto di determinati clienti all'ottenimento dello sconto flotta. Neppure
l'appellante pretende che da tali riscontri emergessero chiari elementi atti a
trarre conclusioni come quelle poste alla base del licenziamento, limitandosi egli
stesso a trarne una generica deduzione. Egli si limita infatti a proporre una
soggettiva valutazione secondo la quale "Dalla 'scoperta' di cui sopra
(doc. 16), M__________ avrebbe dovuto quindi al più tardi in quell'occasione,
capire che non vi era qualcosa che 'non andava' pure per le vendite sugli
sconti flotta" (appello pag. 16).
Sempre con riferimento a tale corrispondenza l'appellante rileva che "M__________
avrebbe dovuto spontaneamente attivarsi e svolgere indagini per sgomberare
il campo da dubbi su di un'eventuale violazione contrattuale" (appello
pag. 19). A suo dire sarebbe quindi stata l'appellata a omettere di chiarire la
fattispecie, cosa che avrebbe poi fatto solo a partire dal 3 agosto successivo.
La tesi dell'appellante non trova conferma. Infatti non considera un aspetto
rilevante, ovvero che in occasione dello scambio di corrispondenza in questione
il direttore delle succursali ticinesi godeva (ancora) della fiducia dei responsabili
a livello nazionale che, nell'ambito di un tale rapporto di leale
collaborazione, hanno ricevuto spiegazioni (su precisi contratti e singoli
clienti) che non apparivano certamente destituite di fondamento o inverosimili.
La fiducia allora rinnovata è invece venuta meno a fronte dei riscontri emersi
dopo lo scritto inviato il 3 agosto 2010 dall'importatrice all'appellante (con
copia all'appellata) che comunicava di aver riscontrato irregolarità in
occasione delle verifiche a campione eseguite, accusava il destinatario di
essersi servito di documentazione falsificata per ottenere indebiti vantaggi, ipotizzava
comportamenti delittuosi ("betrügerische Delikte") e proponeva una
procedura per ottenere i necessari chiarimenti (doc. 14). La trasferta di M__________
M__________ a __________ del 6 agosto 2010 appare eloquente al proposito degli
accertamenti prontamente svolti (come risulta dalla deposizione dello stesso
resa il 2 ottobre 2012 a pag. 4, ampiamente riproposta dall'appellante e dalle
conferme di altri testi tra i quali R__________ E__________ durante l'audizione
del 24 gennaio 2012, pag. 10). Il Pretore ne ha tratto le giuste conclusioni e
inutilmente, e in modo pure irrito (art. 311 CPC), l'appellante cerca di
scalfirle proponendo generiche tesi in merito all'agire ingannevole, alle "intenzioni
machiavelliche", ad una disdetta "pretestuosamente costruita
per motivi strategici" o alla distruzione di documenti per sopprimere
prove rilevanti (appello pag. 20).
16. In conclusione merita conferma
la decisione del primo giudice che ha ritenuto giustificato il licenziamento
immediato del dipendente respingendone la pretesa risarcitoria avanzata giusta
l’art. 337c cpv. 1 CO.
Vista la conferma del giudizio pretorile a questo riguardo, risulta pertanto
superfluo l'esame delle censure (appello da pag. 21 a pag. 24, n. 14 e 15) relative alle pretese pecuniarie e alla modifica del certificato di lavoro,
in quanto si basano sulla premessa di un licenziamento senza causa grave.
17. Ne discende che l’appello, per
quanto ricevibile, deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 106 CPC) e sono calcolate su di un valore litigioso
complessivo di fr. 158'600.-, determinante anche ai fini di un eventuale
ricorso in materia civile al Tribunale Federale.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG
decide:
1. L’appello 13 giugno 2013 di AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Le spese processuali di appello di fr. 4'500.-, già anticipate, sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 4'000.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).