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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG) |
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sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2012.236 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 13 novembre 2012 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 AO 2 AO 3
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volta a ottenere la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 6'197.- per danni derivanti dalla tardiva consegna dell’appartamento, alla consegna della scorta di piastrelle mancanti, alla sostituzione di una piastrella rotta nel bagno padronale, all’eliminazione del cattivo odore proveniente dal lavabo del bagno padronale e a porre rimedio al persistente rumore d’acqua nei mesi in cui funziona il riscaldamento; in subordine l’attore chiede la condanna dei convenuti, in via solidale, al risarcimento del danno e/o al rimborso corrispondente al minor valore dell’appartamento, la cui quantificazione “viene rimessa al giudice, … entro il limite massimo previsto per l’azione semplificata”;
e ora sulla decisione 27 maggio 2013, con la quale il Pretore ha preso atto della desistenza 14 gennaio 2013 dell’attore e ha stralciato la causa dai ruoli, senza prelevare spese processuali né assegnare ripetibili;
appellante l’attore con atto del 12 giugno 2013, con il quale chiede di tener valida la replica 14 aprile 2013, di accettare la richiesta di procedere senza il patrocinio di un avvocato in procedura semplificata e di “dare il giusto peso anche al merito delle mie richieste e non solamente agli aspetti procedurali”;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con petizione 13 novembre 2012, esplicitamente promossa con il formulario previsto per la procedura semplificata, AP 1 ha convenuto in causa i venditori dell’appartamento da lui acquistato, chiedendo in via solidale la loro condanna al pagamento di fr. 6'197.- per danni derivanti dalla tardiva consegna dell’appartamento, alla consegna della scorta di piastrelle mancanti, alla sostituzione di una piastrella rotta nel bagno padronale, a eliminare il cattivo odore proveniente dal lavabo del bagno padronale e a porre rimedio al persistente rumore d’acqua nei mesi in cui funziona il riscaldamento; in subordine l’attore chiede la condanna dei convenuti, in via solidale, al risarcimento del danno e/o al rimborso corrispondente al minor valore dell’appartamento, la cui quantificazione “viene rimessa al giudice, … entro il limite massimo previsto per l’azione semplificata”;
che con decisione ordinatoria 19 novembre 2012, confermata il 27 dicembre 2012, il Pretore ha ritenuto che la causa doveva essere a procedura ordinaria e ha assegnato all’attore un termine per munirsi di un patrocinatore;
che i convenuti hanno proposto con la loro risposta 27 dicembre 2012 di respingere la petizione;
che con lettera 14 gennaio 2013, notificata alla controparte il 6 marzo 2013, l’attore, preso atto della decisione del Pretore di proseguire la causa secondo le norme della procedura ordinaria, ha dichiarato che intendeva “desistere dalla causa”;
che all’attore è stato assegnato con decisione ordinatoria 26 marzo 2013 un termine per la presentazione della replica, che egli ha prodotto il 14 aprile 2013;
che ricevuta l’ordinanza 26 marzo 2013, i convenuti hanno osservato il 2 aprile 2013 che l’attore aveva desistito il 14 gennaio 2013;
che con decisione 27 maggio 2013 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta desistenza dell’attore, senza prelevare spese processuali né assegnare ripetibili;
che con atto del 12 giugno 2013 l’attore dichiara di appellare contro la citata decisione del Pretore e chiede di tener valida la replica 14 aprile 2013, di accettare la richiesta di procedere senza il patrocinio di un avvocato in procedura semplificata e di “dare il giusto peso anche al merito delle mie richieste e non solamente agli aspetti procedurali”;
che l’atto non è stato notificato alla controparte;
che a norma dell’art. 241 cpv. 2 CPC “la transazione, l’acquiescenza e la desistenza hanno l’effetto di una decisione passata in giudicato”;
che con la lettera 14 gennaio 2013 l’attore ha chiaramente voluto desistere dalla causa e che tale sua dichiarazione ha messo fine per legge alla procedura giudiziaria in corso (cfr. per la transazione la sentenza del Tribunale federale 4A_605/2012 del 22 febbraio 2013 in SZZP 2013 pag. 249, destinata alla pubblicazione);
che l’assegnazione all’attore, per svista, del termine per presentare la replica non può far rinascere la causa giudiziaria, terminata il 14 gennaio 2013;
che la decisione di stralcio del 27 maggio 2013 è, infatti, solo una formalità per chiudere l’incarto (cfr. per la transazione la sentenza del Tribunale federale 4A_605/2012 del 22 febbraio 2013 in SZZP 2013 pag. 249, destinata alla pubblicazione, consid. 1.2 e riferimenti citati) e che contro la stessa non è possibile né l’appello né il reclamo, se non per il dispositivo sulle spese e le ripetibili;
che nel caso concreto il Pretore non ha prelevato tasse e spese e non ha assegnato ripetibili alle controparti, che vi avevano rinunciato per il caso della desistenza;
che di conseguenza la decisione 27 maggio 2013, limitata alla sola chiusura dell’incarto OR. 2012.236, non può essere esaminata in alcun modo da questa Camera (sentenza del Tribunale federale citata);
che in presenza di un appello improponibile, la Camera può statuire, nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, senza notificare l’atto alla controparte e senza necessità di esaminare le censure esposte dall’appellante, non potendo entrare nel merito della vertenza;
che viste le particolarità della fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alle controparti, alle quali l’appello non è stato notificato;
Per questi motivi,
visti gli art. 241 cpv. 2 CPC e 48b lett. a n. 2 LOG,
decide: 1. L'appello 12 giugno 2013 di AP 1 è irricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).