Incarto n.
12.2014.109

12.2014.111

Lugano

7 luglio 2014/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unica (art. 48b lett. a e b LOG)

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2014.2350 (tutela giurisdizionale dei casi manifesti, espulsione di conduttore a fine contratto) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 2 giugno 2014 da

 

 

AO 1

 

 

contro

 

 

AP 1

e

PI 1, già in

 

 

 

 

 

chiedente l’espulsione del conduttore e della di lui moglie dall’appartamento di via __________, domanda che il Pretore ha accolto con decisione 17 giugno 2014, facendo ordine a AP 1 di mettere a disposizione dell’istante l’appartamento e disponendone l’esecuzione effettiva;

 

appellante il convenuto, che con atto del 27 giugno 2014, assortito da una domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria (correttamente: al gratuito patrocinio), dichiara di ricorrere contro la decisione del Pretore;  

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

                                  che AO 1 (locatrice) e AP 1 (conduttore) hanno concluso il 5 febbraio 2014 un contratto di locazione per un appartamento di 4 ½ locali al __________ piano interno __________, nello stabile denominato ex __________ in via __________, per una pigione mensile di fr. 1'550.- oltre a un acconto di fr. 200.- mensili per le spese accessorie (doc. E), e un contratto di locazione per un posteggio esterno (n. __________) per fr. 80.- mensili (doc. F);

 

                                  che una procedura di espulsione avviata nel febbraio 2014 (SO.2014.578) è stata ritirata dalla locatrice (doc. C);

 

                                  che con lettera 24 febbraio 2014, inviata separatamente al conduttore e alla di lui moglie, la locatrice ha chiesto il pagamento degli scoperti di pigione per gennaio e febbraio 2014 entro 30 giorni, con la comminatoria della disdetta straordinaria in caso di mancato pagamento nel termine (doc. A);

 

                                  che il 4 aprile 2014 la locatrice ha notificato al conduttore e alla di lui moglie, mediante l’apposito formulario ufficiale, la disdetta del contratto di locazione per la scadenza del 31 maggio 2014 (doc. B);

 

                                  che il conduttore non ha contestato la disdetta e non ha riconsegnato i locali alla scadenza del 31 maggio 2014;

 

                                  che la locatrice ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, con istanza 2 giugno 2014, l’espulsione dell’ex conduttore e della moglie dall’appartamento oggetto del contratto, con la procedura sommaria di tutela giurisdizionale dei casi manifesti;

 

                                  che il Pretore ha convocato le parti per l’udienza del 17 giugno 2014, nel corso della quale l’istante ha confermato la domanda di espulsione, mentre il convenuto non è comparso e sua moglie ha scusato la propria assenza, spiegando che l’appartamento era stato attribuito al marito dal giudice del divorzio;

 

                                  che con la decisione 17 giugno 2014 il Pretore ha ritenuto adempiuti in concreto i presupposti per ordinare l’espulsione dall’appartamento, vista la validità della disdetta straordinaria del contratto e la mancata riconsegna dei locali il 31 maggio 2014, e ha fatto ordine al convenuto di mettere a libera disposizione dell’istante, entro 10 giorni, l’appartamento e il posteggio, disponendo l’esecuzione effettiva della decisione e comminando al convenuto l’azione penale dell’art. 292 CPS;

 

                                  che il primo giudice ha invece dichiarato irricevibile l’istanza nei confronti della moglie del convenuto, l’appartamento essendo stato attribuito dal giudice del divorzio al marito nel novembre 2013;

 

                                  che con atto del 27 giugno 2014, assortito da una domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria (correttamente: al gratuito patrocinio), il convenuto dichiara di ricorrere contro la decisione del Pretore;

 

                                  che l’appello e la domanda di gratuito patrocinio non sono stati notificati alla controparte;

 

                                  che contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di almeno fr. 55'800.- come accertato dal Pretore, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC) e che ha per legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC);

 

                                  che nella fattispecie il Pretore ha accertato la validit della disdetta straordinaria del contratto di locazione e la mancata riconsegna dei locali alla scadenza del 31 maggio 2014, ordinando quindi al convenuto di mettere a libera disposizione della locatrice l’appartamento di 4 ½ locali al __________ piano interno n. __________ e il posteggio n. __________ nella casa di via __________ a __________, con la comminatoria dell’azione penale dell’art. 292 CPS;

 

                                  che l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317; Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);

 

                                  che il convenuto dichiara di ricorrere contro la decisione del Pretore, ma non dice come essa dovrebbe essere modificata, sicché il suo rimedio di diritto è irricevibile già per tale motivo;

 

                                  che egli ripercorre le vicende legate alla locazione e ai rapporti con l’amministrazione dello stabile e afferma di aver riconsegnato i locali a inizio giugno, ben prima di aver ricevuto l’ordine di eseguire la decisione pretorile;

 

                                  che le argomentazioni sviluppate dal convenuto e i nuovi documenti prodotti in questa sede non possono essere ammessi, i giudici d’appello dovendo decidere solo sulla base delle argomentazioni e delle prove assunte dal giudice di prima sede nella procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (sentenza del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012, pubb. in SJ 2013 I 129, II CCA 12 marzo 2013, inc. 12.2013.30);

                                  che di conseguenza il “ricorso” (correttamente: appello) del convenuto, fondato su nuove argomentazioni e nuovi mezzi di prova, è irricevibile e non può essere esaminato nel merito;

 

                                  che a ogni modo dagli atti dell’incarto SO.2014.2350 risulta chiaramente che vi è stata una valida disdetta del contratto di locazione e che il convenuto non ha riconsegnato i locali alla data fissatagli dal proprietario, come per altro egli medesimo ammette, affermando di aver riconsegnato i locali a inizio giugno 2014;

 

                                  che dagli atti della causa SO.2014.2350 i fatti sono pertanto chiari (disdetta del contratto di locazione e mancata riconsegna dei locali) e a ragione il Pretore ha deciso l’espulsione del convenuto dall’appartamento locato con la procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC);

 

                                  che di conseguenza lo scritto 27 giugno 2014 del convenuto sarebbe manifestamente infondato anche se fosse ricevibile e la Camera può statuire, nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, senza notificare l’atto alla controparte (art. 312 cpv. 1CPC); 

 

                                  che il convenuto sostiene di aver già liberato e riconsegnato i locali e il posteggio oggetto della controversia e sono quindi senza oggetto le considerazioni sulla comminatoria dell’azione penale;

 

                                  che la domanda di gratuito patrocinio presentata con l’appello deve essere respinta, perché la domanda è priva di probabilità di successo, l’appello essendo irricevibile e comunque manifestamente infondato nel merito; 

 

                                  che le spese processuali dell’appello andrebbero a carico dell’appellante, ma vista la particolarità della sua situazione si può eccezionalmente rinunciare a prelevarle;

 

                                  che per la procedura della domanda di gratuito patrocinio non sono prelevate spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC);

 

                                  che non si attribuiscono ripetibili alla parte istante, alla quale l’appello non è stato notificato;

 

                                  che il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 55’800.-, come accertato dal Pretore; 

                                  che un ricorso al Tribunale federale non ha effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF), riservata una diversa decisione da parte del giudice dell’istruzione (art. 103 cpv. 3 LTF);

 

 

Per questi motivi,

 

decide:

 

                             1.  L’appello 27 giugno 2014, per quanto ricevibile, è respinto e la decisione 17 giugno 2014 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, inc. SO.2014.2350 è confermata.

 

                             2.  Non si prelevano spese processuali e non si attribuiscono ripetibili per la procedura d’appello. 

 

                             3.  La domanda di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è respinta.

 

                             4.  Non si prelevano spese processuali per la domanda di gratuito patrocinio.

 

                             5.  Notificazione:

 

-

-

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

La presidente                 

Giudice Epiney-Colombo

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).