Incarto n.
12.2014.110

Lugano

18 febbraio 2016/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e S. Camponovo (giudice supplente)

 

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.697 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 3 novembre 2006 da

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 37'294.35 oltre interessi al 5% dal 5 novembre 2005 a titolo di risarcimento danni;

 

domande avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con sentenza 27 maggio 2014 ha respinto;

 

appellante l’attore, che con atto di appello 27 giugno 2014 chiede la riforma del giudizio pretorile, nel senso di condannare il convenuto al pagamento di fr. 12'455.40 oltre interessi al 5% dal 5 novembre 2005, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre il convenuto con risposta 11 agosto 2014 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili d’appello;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

in fatto:

                             A.  AP 1 è una ditta individuale attiva nel settore del commercio di veicoli a motore e relativi accessori . Essa è stata incaricata a inizio novembre 2005 da un proprio cliente, D__________, di trasportare l’autovettura di quest’ultimo (Mercedes-Benz S 500) da __________ (dove era rimasta bloccata da un guasto) in __________. Massimo Tescari ha chiesto per tale compito ad AAO 1, pure suo cliente, un carrello autotrasportatore, e a AO 1 (reperito tramite un conoscente) di effettuare materialmente il trasporto con la propria auto, una Range Rover, munita di gancio di traino per il suddetto carrello.

                             B.  Il 5 novembre 2005 AO 1 e Massimo Tescari sono partiti da __________, con il primo alla guida della propria Range Rover con agganciato il carrello supportante la Mercedes.
I due non hanno fatto però molta strada: appena imboccata l’autostrada il carrello ha iniziato a sbandare fino a rovesciarsi completamente, danneggiandosi e danneggiando pure l’autovettura trasportata.

 

                             C.  Con petizione 3 novembre 2006 AP 1 ha convenuto in causa innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, AO 1, ritenendolo responsabile di un cattivo adempimento del proprio mandato e della commissione di un atto illecito. A suo dire l’incidente sarebbe stato provocato da una guida negligente del conducente, e meglio da una sua distrazione dovuta all’uso dell’autoradio, che avrebbe comportato una parziale invasione della corsia di sorpasso e una reazione improvvisa per tentare il rientro in carreggiata, con conseguente sbandamento e rovesciamento del carrello.
Egli ha quindi chiesto un risarcimento del danno di complessivi
fr. 37'294.35 così composti: fr. 19'625.45 per il danno al veicolo trasportato; fr. 14'693.50 per quello al carrello; fr. 600.- per il mancato guadagno che sarebbe derivato dalla riparazione della Mercedes; fr. 1’775.40 per il costo del deposito ad __________ dei mezzi danneggiati e fr. 600.- per il recupero di quest’ultimi ad opera di un terzo.

 

                             D.  Con risposta 18 novembre 2006 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione. Egli ha sostenuto che del trasporto (scelta carrello, aggancio alla vettura, ecc.) si sarebbe occupato esclusivamente l’attore, mentre egli – a puro titolo di favore – avrebbe solo condotto il proprio veicolo trainante. Egli ha pure contestato di essersi distratto alla guida: a suo dire l’incidente sarebbe invece accaduto per un difetto al sistema frenante del carrello e per un sottodimensionamento di quest’ultimo rispetto al veicolo trasportato. Mancherebbe inoltre la prova che l’attore abbia pagato ai terzi interessati gli importi fatti valere come danno.

                             E.  In replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi, così come – esperita l’istruttoria – nelle rispettive conclusioni scritte.

                             F.  Con sentenza 27 maggio 2014 il Pretore aggiunto ha integralmente respinto la petizione, ponendo la tassa giustizia e le spese di complessivi fr. 3'200.- a carico all’attore, tenuto pure a rifondere al convenuto fr. 4'000.- a titolo di ripetibili.
In sostanza il giudice di prime cure ha ritenuto che tra le parti era sorto un contratto di trasporto. Ha in seguito escluso una responsabilità del convenuto in relazione al difetto nel sistema frenante del carrello, mentre l’ha accertata per quanto attiene il superamento del carico massimo da quest’ultimo sopportato. Entrando conseguentemente nel merito degli importi pretesi, il Pretore aggiunto ha ritenuto di respingere di primo acchito la richiesta di indennizzo per il mancato guadagno derivante dallo sfumato incarico di riparazione del veicolo trasportato nonché quella relativa ai costi di deposito e di recupero dei due mezzi, considerando oltretutto claudicanti i relativi documenti probatori. Egli ha reputato non sufficientemente sostanziate anche le pretese relative ai danni al veicolo trasportato e al carrello da traino. Il primo giudice ha rilevato che al riguardo vi sarebbero invero due valutazioni fatte allestire da __________, assicurazione di protezione giuridica del convenuto, che quantificherebbero in fr. 2'680.- il danno al carrello da traino e in fr. 7'400.- quello all’autovettura (doc. 9 e 10); le quali però erano state contestate dall’attore e trattandosi di perizie di parte erano comunque prive di valore probatorio. Il primo giudice ha ritenuto inoltre che non si poteva riconoscere l’acquiescenza del convenuto per detti importi, malgrado essi siano contenuti in documenti valutativi del danno prodotti dal convenuto medesimo, egli vi avrebbe fatto riferimento solo per evidenziare l’infondatezza delle pretese dell’attore (ben maggiori).

                             G.  Con appello 27 giugno 2014 l’attore e appellante ha chiesto la riforma del giudizio pretorile, nel senso di condannare il convenuto al pagamento di fr. 12'455.40 oltre ad interessi al 5% dal 5 novembre 2005, e di porre la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 3'200.- a carico del convenuto, tenuto a rifondergli fr. 4'000.- per ripetibili. L’appellante ha sposato la tesi pretorile dell’esistenza di un contratto di trasporto, ha rinunciato all’indennizzo per il citato mancato guadagno, ma ha ribadito la propria pretesa per i costi di deposito e di recupero così come quelli per i danni al veicolo trasportato e al carrello da traino (per quest’ultimi limitatamente a quanto il convenuto avrebbe ammesso con le proprie perizie di parte). A suo dire, vi sarebbe stata acquiescenza in merito da parte del convenuto, negata a torto dal Pretore.

                             H.  Con risposta 11 agosto 2014 il convenuto ha chiesto l’integrale reiezione dell’appello, ritenendo che non sussista neppure una propria responsabilità per quanto attiene il carico massimo sopportabile dal carrello e che in ogni caso le pretese attoree (per quanto ridotte) non siano comprovate né nel loro ammontare né che siano state effettivamente sopportate.

 

 

e considerato,

 

in diritto:

                              1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore aggiunto è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal Codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

                              2.  La decisione pretorile impugnata è una decisione finale di prima istanza e, come tale, impugnabile (art. 308 cpv. lett. a CPC). Il valore di causa supera infatti fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). L’appellante sostiene una violazione dell’art. 447 CO e (implicitamente) dell’art. 8 CC, e quindi un’errata applicazione del diritto, oltre ad accertamenti errati dei fatti; si tratta di argomenti invocabili in questa sede (art. 310 lett. a e lett. b CPC). Presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza (art. 311 cpv. 1 CPC), l’appello è tempestivo. Esso è munito della decisione impugnata (art. 311 cpv. 1 CPC).

 

 

 

3.   L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in particolare dedotto, per quanto qui interessa, che l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (REETZ/THEILER, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-KUNZ, n. 92 ad art. 311; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4; II CCA 26 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.40, 23 febbraio 2012 inc. n. 12.2012.13, 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123), fermo restando che in ogni caso la semplice riproduzione degli allegati prodotti nella sede pretorile o di loro più o meno ampi stralci non costituisce ancora una valida motivazione d’appello (COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, p. 1367; DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 27 agosto 2012 5A_438/2012 consid. 2.2; II CCA 31 gennaio 2014 inc. n. 12.2012.86, 27 marzo 2015 inc. n. 12.2013.166, 27 marzo 2015 inc. n. 12.2013.166).

 

4.   Nel caso di specie l’appello dell’attore disattende le esigenze di motivazione imposte dalla dottrina e dalla giurisprudenza appena menzionate ed è così irricevibile.

                                  Nel gravame si cercherebbe invano una puntuale critica alla circostanziata motivazione addotta dal Pretore (salvo il generico e con ciò insufficiente rimprovero, mossogli a pagina 5 dell’atto d’appello, di non avere applicato correttamente l’art. 447 CO nella misura in cui non avrebbe considerato come danni direttamente riferiti al carrello i costi di recupero e di deposito). Ancora più evidente è la vacua critica (appello, pag. 5 e 6) di non avere considerato come acquisiti pure dall’appellata i valori indicatile da __________, ciò malgrado una precisa motivazione pretorile su questo aspetto (v. sentenza impugnata, pag. 4 e 5). In realtà, l’appellante (ri)propone una propria diversa dinamica della fattispecie, invero neppure particolarmente circonstanziata, ma soprattutto senza puntualmente contestare quanto esposto dal primo giudice. Ne discende in principio l’irricevibilità del gravame.

                                  In ogni caso, quand’anche si volesse esaminare quanto esposto dall’appellante, il suo gravame non avrebbe miglior sorte, per i motivi qui di seguito esposti.

 

5.     Il Pretore ha senz’altro a ragione negato l’esistenza di un’acquiescenza da parte del convenuto.

                                  Agli atti vi è avantutto il doc. 8, nel quale il patrocinatore del convenuto scriveva a quello dell’attore - in risposta ad un precedente scritto di quest’ultimo e dopo avere contestato qualsivoglia responsabilità del proprio cliente - che “I costi di riparazione del carrello sono di CHF 2'680.--. Quelli relativi all’autovettura __________, andata completamente distrutta, sono di CHF 7'400.--. L’importo complessivo è pertanto ben diverso da quello del tutto fantasioso indicato nella sua comunicazione sulla base dei documenti, contestati, allestiti dai signori __________ e __________”. Detta affermazione, che era peraltro preceduta alla preventiva contestazione della responsabilità del proprio cliente, se da un lato contesta gli importi rivendicati dalla controparte, d’altro lato non costituisce in alcun modo la disponibilità al pagamento degli importi citati.

L’importo di fr. 2'680.- quale danno al carrello è poi stato menzionato ancora dal medesimo legale nel proprio scritto del 9 ottobre 2006 al legale zurighese di __________ (doc. 14), sempre negando qualsivoglia responsabilità e di riflesso senza alcun impegno di pagamento.

                                  Pure l’importo di fr. 7’400.- non può d’altronde dirsi ammesso, la sua contestazione emergendo chiaramente nella risposta (pag. 5) e nella duplica (pag. 5), laddove il convenuto ha contestato la propria responsabilità e gli importi fatti valere dall’attore, indicando che “in questo contesto” (di negazione di responsabilità) erano state prodotte le suddette due perizie (doc. 9 e 10).

 

6.     D’altronde, occorre valutare con prudenza delle dichiarazioni tra legali in una fase precedente la litispendenza e meglio di trattative bonali, senza contare le riserve in merito al loro uso in causa. Ma v’è di più.

                                  Lo stesso attore e appellante ha indicato (replica, ad 3, pag. 5) che “le perizie di cui ai doc. 9, 10 ed 11 non sono minimamente attendibili”, oltretutto motivando detta inattendibilità in particolare con il fatto che esse “sono state effettuate senza la visione del carrello e del veicolo da parte dei presunti periti”. A fronte di una dichiarata inattendibilità di documenti in sede pretorile, è quindi malvenuto l’attore a volersene prevalere in questa sede. Senza dimenticare poi che i due importi per i quali l’appellante pretende l’esistenza di un’acquiescenza erano da lui stati rifiutati anche in sede preprocessuale (doc. 12).

                                  Il comportamento contraddittorio dell’attore configura una violazione della buona fede processuale (art. 52 CPC) che comporta la reiezione della sua tesi dell’asserita acquiescenza.

 

7.     Per quanto attiene ai costi di deposito e di recupero (doc. D ed E), va detto che l’art. 447 cpv. 1 CO obbliga sì il vetturale a risarcire l’intero valore della cosa, ma nulla di più. In caso di perdita totale, è da risarcirsi il valore oggettivo: poco importa che l’ammontare effettivo del danno sia inferiore o superiore (DTF 47 II 327). Il creditore non può invece invocare altri pregiudizi (DTF 88 II 94; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4a ed., pag. 976, n. 6436).

                                  In assenza di patto contrario per indennità superiore (art. 457 cpv. 3 CO), bene ha fatto dunque il Pretore a respingere le suddette ulteriori pretese dell’attore.

 

8.     Giova aggiungere che alla contestazione del convenuto in merito al fatto che l’importo di risarcimento reclamato con la petizione non era stato pagato dall’attore, con conseguente – comunque – inesigibilità dell’importo (risposta, ad 3, pag. 4 e ad 4, pag. 6), non è stata opposta alcuna prova di effettivo pagamento: l’attore si è limitato – a torto – a sostenere (replica, ad 3, pag. 4, e ad 4, pag. 5) che il fatto di dovere rispondere verso dei terzi proprietari del carrello, rispettivamente del veicolo trasportato, giustifica la presenza del danno.

 

9.     In conclusione l’appello va respinto nella limitata misura in cui è ricevibile con conseguente conferma del giudizio impugnato.Le spese processuali, insieme ad una adeguata indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG. L’indennità ripetibile è calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Il valore litigioso determinante giusta l’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è stabilito in fr. 12'455.40.

                                 

Per questi motivi,

 

richiamati per le spese giudiziarie l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar

 

decide:

1.     L’appello 27 giugno 2014 di AP 1 è respinto nella limitata misura in cui è ricevibile.

2.     Le spese processuali di fr. 1'600.-, in parte già anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili.

3.     Notificazione:

 

-,

-.

 

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).