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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2013.9 a procedura semplificata (contratto di lavoro) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 1° marzo 2013 da
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RE 1 rappr. dall’RA 1 |
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contro |
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CO 1 rappr. dall’RA 2 |
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con cui l’attore ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento di fr. 19'816.65 oltre interessi ed accessori (fr. 11'816.65 a titolo di stipendio e vacanze non godute e fr. 8'000.- di indennità per licenziamento abusivo);
domande alle quali si è opposta la convenuta, sollevando in ordine eccezione di incompetenza territoriale, chiedendo il versamento di una cauzione processuale di fr. 4'500.-, proponendo di respingere la petizione e presentando un’azione riconvenzionale intesa a ottenere la condanna dell’attore al versamento di fr. 16'118.40 quale risarcimento del danno;
domande sulle quali il Pretore ha statuito il 27 maggio 2014, accogliendo parzialmente la petizione per fr. 8'771.10 netti oltre interessi, respingendo l’azione riconvenzionale e ponendo a carico dell’attore per l’azione principale l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 900.- a titolo di ripetibili parziali, condannando altresì quest’ultima a rifondere all’attore fr. 1'100.- a titolo di ripetibili per l’azione riconvenzionale;
reclamante l’attore, il quale con reclamo 27 giugno 2014 ha chiesto di riformare i dispositivi n. 2 e 4, riconoscendo all’attore fr. 1'000.- a titolo di ripetibili parziali per l’azione principale e fr. 3'000.- a titolo di ripetibili per l’azione riconvenzionale;
mentre nella risposta 4 agosto 2014 la convenuta propone di respingere il reclamo e di confermare i dispositivi n. 2 e 4 della sentenza pretorile, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione del 1° marzo 2013 RE 1, domiciliato in Italia, a, ha chiesto la condanna della società CO 1, , al pagamento di fr. 19'816.65 oltre interessi, composti di pretese salariali per i mesi di maggio, giugno e luglio 2012 e vacanze non pagate (fr. 11'816.65) e di un’indennità per disdetta abusiva pari a due mesi di stipendio. La convenuta si è opposta con la risposta 4 aprile 2013 alle pretese dell’attore, ha sollevato in ordine eccezione di incompetenza territoriale, ha chiesto il versamento di una cauzione processuale e con azione riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al versamento di fr. 16'118.40 oltre interessi al 5% dal 23 maggio 2012, a titolo di risarcimento del danno. L’attore si è opposto all’azione riconvenzionale con l’allegato di replica e riposta a domanda riconvenzionale con eccezione d’ordine, del 29 aprile 2013.
B. Dopo un doppio scambio di allegati scritti – sia sull’azione principale, sia sulla domanda riconvenzionale – e conclusa l’istruttoria, le parti hanno concordemente rinunciato a comparire al dibattimento finale, producendo delle conclusioni scritte il 26 e il 27 marzo 2014, con le quali hanno entrambe ribadito le proprie contrapposte domande di giudizio, con protesta di tassa, spese e ripetibili, la convenuta e attrice riconvenzionale riducendo a fr. 4'748.40 le proprie domande.
C. Con decisione del 27 maggio 2014, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione nella misura di fr. 8'771.10, ha respinto l’azione riconvenzionale, ha obbligato l’attore RE 1 a versare alla convenuta CO 1 fr. 900.- a titolo di ripetibili parziali per l’azione principale, e l’attrice riconvenzionale CO 1 a versare al convenuto riconvenzionale RE 1 fr. 1'100.- a titolo di ripetibili per l’azione riconvenzionale, senza prelevare spese processuali trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro.
D. Con reclamo 27 giugno 2014 l’attore ha chiesto di riformare i dispositivi n. 2 e 4 della sentenza impugnata, riconoscendogli fr. 1'000.- a titolo di ripetibili parziali per l’azione principale e fr. 3'000.- a titolo di ripetibili per l’azione riconvenzionale. Nella risposta 4 agosto 2014 la convenuta propone di respingere il reclamo e di confermare i dispositivi n. 2 e 4 della sentenza pretorile, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Delle ulteriori argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
2. La decisione con la quale il giudice fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetibili è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC), impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello, se il merito è appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), da proporre nel termine di 30 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 311 cpv. 1 CPC), oppure mediante reclamo, sempre nel termine di 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC), qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-. Giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini, Commentario CPC, pag. 447), da proporre nel medesimo termine del rimedio ordinario, in concreto 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC); rilevato che la competenza a statuire su quel rimedio giuridico spetterà alla Camera d’appello competente per il merito, nel primo caso quindi, a dipendenza della materia, alla prima o alla seconda Camera civile, nel secondo caso alla Camera civile dei reclami (sentenza della III CCA del 22 giugno 2011, inc. n. 13.2011.34; sentenza della II CCA del 28 ottobre 2011, inc. n. 12.2011.137).
3. Nella fattispecie è data la competenza di questa Camera a statuire sul reclamo, essendo stato impugnato a titolo indipendente il dispositivo pretorile sulle ripetibili in una vertenza in materia di contratto di lavoro a procedura semplificata con un valore litigioso superiore a fr. 10'000.-. Il reclamo è stato inoltrato tempestivamente e nulla osta alla sua trattazione nel merito.
4. Nella decisione impugnata, il Pretore ha obbligato l’attore a versare alla convenuta fr. 900.- a titolo di ripetibili parziali per l’azione principale (valore fr. 19'816.65 ) e la convenuta e attrice riconvenzionale a versare all’attore e convenuto riconvenzionale fr. 1’100.- a titolo di ripetibili per l’azione riconvenzionale (valore fr. 16'118.40). Nella motivazione, il primo giudice ha indicato che le “ripetibili seguono la soccombenza”, senza maggiori ragguagli sulle modalità di calcolo da lui seguite.
5. Con il suo reclamo, l’attore adduce di essere risultato vincente nella misura del 44% e quindi soccombente nella misura del 56% nell’azione principale e rileva che per la “misera” differenza del 12% il Pretore ha fissato un’indennità per ripetibili parziali di fr. 900.-, ciò che equivale a un’indennità per ripetibili piena di fr. 7’500.-, eccedente in modo manifesto i limiti stabiliti dal Regolamento sulla tariffa per la fissazione delle ripetibili. Il reclamante rileva inoltre che egli è stato vincente sulla ”miriade d’eccezioni” sollevate dalla controparte e sulla procedura incidentale relativa alla domanda di cauzione processuale, per la quale il Pretore ha omesso nella decisione 17 aprile 2013 di attribuirgli ripetibili, senza poi rettificare tale omissione con la decisione di merito. Di conseguenza, prosegue il reclamante, si giustifica dal prescindere da una divisione aritmetica delle ripetibili e di attribuirgli fr. 1'000.- a titolo di ripetibili parziali per l’azione principale. Per quel che concerne l’azione riconvenzionale, il reclamante chiede di attribuirgli fr. 3'000.- e si duole di una discrepanza nel modo in cui il primo giudice ha fissato le ripetibili, mettendo in atto una “crassa disparità di trattamento” senza alcuna motivazione, a fronte di un valore di causa sostanzialmente identico nelle due azioni.
6. Le spese processuali sono fissate e ripartite d’ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC) e il giudice assegna le ripetibili secondo le tariffe (art. 105 cpv. 2 CPC). Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC) e in caso di soccombenza parziale reciproca le spese giudiziarie sono ripartite secondo l’esito della procedura (art. 106 cpv. 2 CPC). Di regola il giudice non deve motivare la decisione con la quale fissa le ripetibili dovute a una parte totalmente o parzialmente vincente e in presenza di una tariffa cantonale con minimi e massimi deve motivare la sua decisione solo se esce da tali limiti o se una parte invoca elementi straordinari (DTF 139 V 496 consid. 5.1). Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento, censurabile unicamente in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (sentenza della II CCA 11 agosto 2005, inc. n. 12.2005.5, consid. 7, sentenza della III CCA 20 agosto 2012, inc. n. 13.2012.43).
7. Il Pretore ha motivato la decisione sulle ripetibili solo con la menzione del principio della soccombenza. In mancanza di altre indicazioni, si deve ritenere che egli ha ancorato la propria decisione sulle ripetibili ai principi stabiliti dagli art. 106 CPC e dalla vigente tariffa ticinese in materia di ripetibili. Giusta l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, in presenza di una causa come quella in esame, con un valore litigioso di fr. 19'816.45 per l’azione principale e di fr. 16'118.40 per l’azione riconvenzionale, l’indennità piena in favore della parte vincente può essere stabilita tra il 15% e il 25% del valore di causa, ossia tra fr. 2'970.- e fr. 4'954.- per l’azione principale e tra fr. 2'417.- e fr. 4'029.- per l’azione riconvenzionale, ritenuto che le ripetibili sono fissate, entro tali limiti, secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (cpv. 2). A tali importi si aggiunge un 10% per le spese presumibili (art. 6 del citato Regolamento) e l’IVA.
7.1 Nell’azione principale l’attore non contesta di essere stato soccombente nella misura del 56% e avrebbe dunque dovuto corrispondere ripetibili alla controparte per il 12% (100% - 56% = 44% e dunque 56% - 44% = 12%, cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_600/2012 del 14 gennaio 2013), ossia, calcolate in funzione dell’indennità sopra stabilita, tra fr. 356.- e fr. 594.-. Tenuto conto delle spese presumibili e dell’IVA l’importo di fr. 900.- fissato dal Pretore eccede dunque i limiti posti dalla tariffa e va ridotto a fr. 700.- arrotondati. Non vi è per contro motivo di dipartirsi dal principio della soccombenza e di accordare ripetibili all’attore per tenere conto della sua vittoria di principio sulle eccezioni. Queste ultime non sono state una “miriade” come afferma il reclamante, ma solo una (incompetenza territoriale), che il Pretore ha evaso con la decisione sul merito. L’attore è invero risultato vincente nella procedura incidentale relativa alla cauzione processuale, respinta dal primo giudice il 17 aprile 2013, ma non ha interposto reclamo contro la mancata assegnazione di ripetibili in quella sede, come avrebbe potuto fare (art. 103 CPC). La decisione 17 aprile 2013 è dunque passata in giudicato e non può più essere rimessa in discussione.
7.2 Per l’azione riconvenzionale il Pretore ha attribuito al reclamante un’indennità (piena) di fr. 1'100.-, ben al disotto dell’importo minimo di fr. 2'417.- previsto dalla tariffa. Dal fascicolo processuale risulta evidente che l’azione riconvenzionale ha richiesto un dispendio di energie inferiore rispetto all’azione principale, come osserva la controparte nella propria risposta del 4 agosto 2014. L’attore non ha fornito né in prima sede né in seconda sede una nota delle sue spese (art. 105 cpv. 2 CPC) e la Camera deve dunque stimare le prestazioni del patrocinatore nell’azione riconvenzionale. Il legale ha presentato la risposta riconvenzionale il 29 aprile 2013, sollevando in ordine un’eccezione a dir poco pretestuosa (mezza pagina) e dedicando una pagina al merito dell’azione riconvenzionale, in seguito ha presentato la duplica riconvenzionale il 24 giugno 2013 (poco più di una pagina). Ha poi partecipato al dibattimento del 2 settembre 2013, alle audizioni testimoniali del 1° ottobre 2013, del 29 ottobre 2013, del 26 novembre 2013, agli interrogatori del 7 gennaio 2014 e del 4 febbraio 2014. Infine, ha presentato l’allegato conclusionale il 26 marzo 2014 (3 pagine e mezza sull’azione riconvenzionale). Si può dunque concludere, dall’esame del fascicolo processuale, che l’azione riconvenzionale ha richiesto grosso modo un terzo dell’impegno fornito per l’azione principale. Il Pretore, del resto, ha dedicato 7 pagine all’analisi dell’azione principale e una pagina all’azione riconvenzionale. In tali circostanze, si può stabilire l’indennità per ripetibili dovuta al reclamante per l’azione riconvenzionale partendo dall’importo di fr. 2'500.-, nella fascia inferiore della tabella tariffaria, oltre alle presumibili spese (art. 6 del citato Regolamento) e all’IVA, per un totale arrotondato di fr. 3'000.-.
7.3 Le somme stabilite dal Pretore non possono in definitiva essere confermate, non rispettando le tariffe (cfr. II CCA 6 maggio 2011 inc. n. 12.2011.78 e III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3). Il reclamo deve dunque essere parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 modificato nel senso che RE 1 deve versare a CO 1 l’importo di fr. 700.- a titolo di ripetibili parziali per l’azione principale, mentre il dispositivo n. 4 va riformato nel senso che CO 1 deve versare a RE 1 l’importo di fr. 3’000.- a titolo di ripetibili per l’azione riconvenzionale.
8. Le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 (LTG), la quale prevede per decisioni su reclamo del Tribunale d’appello una tassa di giustizia fissata tra fr. 100.- e 10'000.- (art. 14). Trattandosi di una causa fondata su pretese salariali con un valore inferiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC) non si prelevano spese processuali. Le ripetibili sono compensate in quanto il reclamante chiedeva un importo di fr. 3'800.- e ne ottiene fr. 2’100.-, di modo che egli è in definitiva vincente per poco più della metà.
Per questi motivi,
decide:
I. Il reclamo 27 giugno 2014 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 2 e 4 della sentenza 27 maggio 2014 SE.2013.4 sono così riformati:
1. invariato
2. Non si assegnano tasse e spese di giustizia. RE 1, rifonderà a CO 1, CHF 700.- a titolo di ripetibili parziali.
3. invariato
4. Non si assegnano tasse e spese di giustizia. CO 1 verserà a RE 1 CHF 3’000.- a titolo di ripetibili.
II. Non si prelevano spese processuali.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).