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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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Vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2012.496 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 12 dicembre 2012 da
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AO 1 AO 2
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contro |
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AP 1
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con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta a rifondere loro fr. 28'259.- oltre interessi al 5% dal 2 dicembre 2011 e di far ordine alla compagnia assicurativa __________ di liberare al loro favore la cauzione notarile nella misura richiesta con la petizione oltre a tasse di giustizia e ripetibili;
domande avversate dall’avv. __________ quale notaio delegato all’inventario e amministratore della successione, al quale è subentrato dal 3 settembre 2013 l’RA 1 nominato liquidatore ufficiale della successione;
sulle quali il Pretore ha statuito il 30 maggio 2014 accogliendo parzialmente la petizione e condannando __________ e __________, a concorrenza degli averi della AP 1, a pagare agli attori l’importo complessivo di fr. 21'359.- oltre interessi al 5% dal 2 dicembre 2011;
appellante la AP 1 tramite il liquidatore RA 1 che con atto di appello 1° luglio 2014 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, di porre la tassa di giustizia e le spese a carico degli attori e di condannare questi ultimi in solido a versare alla parte convenuta l’importo di fr. 6'412,50 a titolo di ripetibili;
mentre gli attori non hanno presentato risposta all’appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto,
in fatto:
A. Con atto
pubblico di data 20 settembre 2011, rogito no. __________ del notaio __________,
AO 2 e AO 1 hanno concesso un diritto di compera a __________ e __________ (e
non __________ come erroneamente indicato nella petizione, nelle conclusioni e
nella sentenza qui impugnata) sulla part. __________ RFD __________ da
esercitarsi entro il 30 settembre 2012, prorogabile per 6 mesi a richiesta dei
beneficiari. L’istromento prevedeva per l’immobile il prezzo di fr. 2'050'000.-
da versare al momento dell’esercizio sul conto clienti del notaio, il quale
veniva incaricato di pagare i pubblici tributi, saldare i mutui esistenti,
aggiornare i pegni immobiliari e bonificare ai venditori il saldo del prezzo
dopo aver ricevuto conferma dall’Ufficio dei Registri dell’avvenuta iscrizione
del trapasso di proprietà (doc. D).
Con atto pubblico sempre di data 20 settembre 2011, rogito no. __________
del medesimo notaio, __________ e __________ hanno concesso un diritto di
compera a __________ e __________ sulla part. __________ RFD __________, da
esercitarsi entro il 15 dicembre 2011, termine prorogabile fino al 15 gennaio
2012. L’istromento prevedeva per l’immobile il prezzo di fr. 1'700'000.-, da
versare al momento dell’esercizio sul conto clienti del notaio, il quale veniva
incaricato di saldare eventuali imposte scoperte, di trattenere l’importo
necessario al pagamento della __________, di saldare i mutui esistenti e
aggiornare i relativi pegni immobiliari e di bonificare ai venditori il saldo
del prezzo dopo aver ricevuto dall’Ufficio dei Registri la prova dell’avvenuta
mutazione della proprietà (doc. A). A seguito di esercizio del diritto di
compera con istanza 16 novembre 2011 il notaio __________ ha chiesto
l’iscrizione del trapasso di proprietà all’Ufficio dei Registri di __________
(doc. B).
Con atto pubblico del 28 novembre 2011 __________ e __________ hanno venduto a AO
1 e AO 1 un appartamento di due e mezzo locali con locale accessorio e un posto
auto in un immobile di __________ al prezzo di fr. 450'000.-, di cui fr.
20'000.- versati il giorno della firma del contratto e il saldo da versare
entro il 15 gennaio 2012 in difetto di che l’atto sarebbe stato considerato
nullo e l’acconto di fr. 20'000.- non sarebbe stato restituito (doc. F).
B. In data 5
dicembre 2011 il notaio __________ è deceduto. Depositario dei suoi rogiti è
stato designato il notaio avv. __________ (doc. 1). Quest’ultimo con lettera 19
gennaio 2012 chiedeva all’avv. __________, delegato all’erezione
dell’inventario nonché amministratore della AP 1, di versargli l’importo di fr.
779'793,75 riconducibile all’operazione __________ per poterlo utilizzare per
gli adempimenti del rogito AO 1 __________ (doc. 5). Il notaio avv. __________
confermava a __________ in data 24 gennaio 2012 l’avvenuto accredito del citato
importo sul suo conto (doc. 6, foglio 2). Il medesimo notaio portava quindi a
buon fine l’operazione AO 1 / __________ con iscrizione del trapasso di
proprietà della part. __________ RFD __________ in data 15 febbraio 2012 e
accredito dell’importo di fr. 739'369,85 a favore di AO 1 e AO 2 in data 28 febbraio 2012 (doc. 7, 8, E, M, N).
Nel frattempo il contratto inerente l’appartamento di __________ era decaduto
definitivamente causa il mancato pagamento del saldo del prezzo entro il termine
pattuito (e poi prorogato dai venditori fino al 22 gennaio 2012: doc. H).
C. Con
petizione 12 dicembre 2012 AO 1 e AO 2 hanno chiesto che la AP 1 fosse
condannata a rifondere loro fr. 28'259.- oltre interessi al 5% dal 2 dicembre
2011, ossia fr. 20'000.- per la caparra versata per l’appartamento di __________,
fr. 1'359.- per le spese notarili di quel contratto e fr. 6'900.- per
l’acquisto di mobili destinati a quell’oggetto. Gli attori hanno sostenuto che non
avendo il notaio avv. __________ versato tempestivamente (entro un paio di
giorni dopo il 16 novembre 2011) a __________ e __________ il prezzo derivante
dalla vendita della part. __________ RFD __________, ciò aveva impedito a
questi ultimi di esercitare subito dopo il diritto di compera sulla part. __________
RFD __________, di modo che essi non avevano potuto disporre per tempo
dell’importo necessario per onorare il pagamento del prezzo della proprietà di __________,
con i relativi danni fatti valere in causa.
Con osservazioni 4 marzo 2013 l’avv. __________, quale notaio delegato
all’inventario e amministratore della AP 1, ha chiesto la reiezione della
petizione. Egli ha dapprima contestato l’esistenza di un impegno dei coniugi __________
e __________ di esercitare il diritto di compera sulla part. __________ RFD __________
contestualmente alla vendita del loro fondo ai coniugi __________ e __________,
in seguito ha evidenziato che il notaio __________ aveva notificato all’Ufficio
dei Registri l’esercizio del diritto di compera relativo al suo rogito no. __________
prima di quanto avrebbe dovuto, ossia prima di aver completato le operazioni relative
ai pegni immobiliari, di modo che l’importo a favore dei venditori non avrebbe potuto
essere liberato nei tempi indicati dagli attori, infine ha rimproverato a
questi ultimi di non aver considerato i tempi necessari al pagamento del prezzo
relativo al fondo da loro venduto, anche questo subordinato alla sistemazione
di cartelle ipotecarie, di modo che il mancato perfezionamento della
compravendita dell’unità di proprietà per piani situata ad __________ era da
ascrivere a loro errate valutazioni temporali.
Con decisione 3 settembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha ordinato la liquidazione d’ufficio della successione del defunto avv. __________, come
richiesto dai genitori __________ e __________, e nominato quale liquidatore
l’avv. __________ che ha così sostituito l’avv. __________ quale rappresentante
della parte convenuta.
Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato alle arringhe finali e
prodotto delle conclusioni scritte.
Nelle sue note conclusive 30 marzo 2014 l’avv. __________ ha negato l’esistenza
di un nesso di causalità tra i (presunti) ritardi nel perfezionamento
dell’operazione __________ / __________ e la sfumata compravendita tra i
coniugi AO 2 e i coniugi __________ ed ha sottolineato come gli attori non avevano
comunque dimostrato di non aver potuto perfezionare con mezzi propri questo
secondo contratto.
Nelle loro conclusioni 31 marzo 2014 AO 1 e AO 2 hanno insistito sulla stretta
dipendenza tra i due diritti di compera costituiti dal notaio avv. __________
nonché sul rimprovero a quest’ultimo di non aver liberato tempestivamente a
favore dei coniugi __________ l’importo proveniente dalla vendita della part.
no. __________ RFD __________ così da poter perfezionare il diritto di compera
sulla part. __________ RFD __________.
D. Con sentenza
30 maggio 2014 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e di conseguenza
condannato __________ e __________, a concorrenza degli averi della AP 1, a
pagare ai signori AO 1 e AO 2 l’importo complessivo di fr. 21'359.- oltre
interessi al 5% dal 2 dicembre 2011. Il primo giudice, premesso come
l’accredito avvenuto il 20 gennaio 2012 sul conto clienti dell’avv. __________
era da ritenersi tardivo, ha considerato dimostrato che i coniugi __________
avevano l’intenzione, peraltro poi realizzata, di esercitare il diritto di
compera non appena in possesso del provento netto della vendita della loro
proprietà e che se il citato accredito fosse avvenuto nei termini rituali vi
sarebbero stati quasi due mesi di tempo per poter perfezionare il diritto di
compera sulla proprietà degli attori. Il Pretore ha quindi osservato che se il
notaio avv. __________ fosse stato in vita il ritardo nell’accredito ai coniugi
__________ ciò avrebbe rappresentato una grave violazione dei doveri
professionali ma, stante il decesso del notaio, il relativo debito è
trasmissibile alla parte convenuta, ossia a __________ e __________ in
applicazione dell’art. 560 CC, fermo restando i limiti di responsabilità
prescritti all’art. 593 cpv. 3 CC. In relazione alla prescrizione il Pretore ha
aggiunto che la stessa non era compiuta con la motivazione che al notaio non
era imputabile un atto illecito né, in vita, una violazione dei suoi obblighi
dedotti dalla __________, mentre quella violazione era da ricondurre al suo
decesso e alla conseguente immobilità degli accrediti di cui trattasi. Il primo
giudice ha quindi respinto il rimprovero mosso agli attori di non avere ridotto
il danno, questo concetto non avendo il significato che il danneggiato debba
auto-riparare il danno causatogli da terzi. In conclusione la petizione è stata
accolta limitatamente all’importo di fr. 20'000.-, corrispondente alla caparra
persa e alle spese notarili di fr. 1'359.-, mentre la pretesa per il mobilio è
stata respinta dal momento che nulla avrebbe impedito agli attori di
acquistarlo solo dopo essere diventati proprietari dell’appartamento.
Con atto di appello 1° luglio 2014 il liquidatore della successione ha chiesto
la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. Gli
argomenti contenuti nell’appello saranno esaminati nei considerandi di diritto.
Gli attori, ai quali l’appello è stato trasmesso in data 10 luglio 2014, non
hanno presentato una risposta.
e considerato
in diritto:
1. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la
procedura dinnanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405
CPC).
2. A
titolo preliminare si osserva che il patrimonio successorio oggetto di
liquidazione ufficiale è un cosiddetto patrimonio speciale cui compete la
capacità di essere parte in virtù del diritto federale (art. 66 CPC; Trezzini, CPC Comm, art. 66, pag. 226; Jeandin, Code de procédure civile
commenté, art. 66, n. 8 i. f.). Il liquidatore ufficiale dal canto suo
rappresenta e amministra la successione in nome proprio, agisce da solo in
giustizia per la successione, sia come attore che come convenuto (v. DTF 130
III 97, consid. 2.3; Steinauer,
Le droit des successions, Berna 2006, pag. 508, n. 1068; Karrer in: Basler Kommentar, 4a ed.,
Vor Art. 593-597 ZGB, N. 11).
Da quanto precede risulta pertanto che, come giustamente
evidenziato dal liquidatore ufficiale, a torto la sentenza impugnata indica
quali parti convenute __________ e __________, componenti la AP 1 (v. pag. 1).
Altrettanto a torto questi ultimi, anziché la massa successoria in
liquidazione, sono stati condannati a pagare a AO 1 e AO 2 l’importo di fr.
21'359.- oltre interessi. In realtà, dalla formulazione del punto 1 del
dispositivo si comprende che il Pretore ha indicato il principio della
liquidazione d’ufficio, ossia che gli eredi rispondono “a concorrenza degli
averi della successione” per i debiti di questa, e non con il loro patrimonio
personale (v. anche giudizio impugnato pag. 4, primo periodo). Di conseguenza,
solo la massa successoria, che come detto è un patrimonio speciale parificabile
a una persona giuridica, potrebbe essere condannata a rifondere un importo ai
coniugi __________, ciò che non è comunque il caso per i motivi di cui si dirà
nei considerandi successivi.
3. Tra le numerose censure contenute nell’appello occorre avantutto
chinarsi sul rimprovero al Pretore di non aver considerato importanti elementi
di fatto che devono condurre a differenti conclusioni in diritto. In
particolare l’appellante ha evidenziato, con riferimento alle testimonianze
rese in sede istruttoria, che i coniugi __________ non avevano mai promesso ai
coniugi __________ di esercitare il diritto di compera entro fine novembre
2011, contrariamente a quanto preteso nella petizione. L’ampio termine concesso
ai coniugi __________ per esercitare il diritto di compera contrastava infatti
con il termine estremamente ristretto che gli attori avevano pattuito per il
versamento del saldo del prezzo di compravendita della proprietà sita ad __________,
di modo che non sarebbe dato un rapporto di causalità adeguata tra quanto
rimproverato al notaio avv. __________ e il (presunto) danno. L’appellante ha
quindi contestato, siccome non provato, che il notaio rogante fosse consapevole
che il provento della prima vendita (__________/ __________) doveva servire a
finanziare la seconda (__________). Egli ha ancora rilevato, sempre sulla base
di quanto emerso in sede istruttoria e di cui il primo giudice non avrebbe
tenuto conto, che il notaio procedette molto rapidamente all’iscrizione del
trapasso di proprietà della part. __________ RFD __________, addirittura prima
di aver ultimato le necessarie formalità relative ai titoli ipotecari, di modo
che il rispetto dei tempi auspicato dagli attori era puramente teorico e
comunque nessuna colpa poteva essere attribuita al notaio.
Dal canto suo il Pretore, come già sopra ricordato, ha argomentato da un lato
che i fatti avevano dimostrato l’intenzione dei coniugi __________ di
acquistare la proprietà __________ non appena in possesso del provento della
vendita del loro fondo, d’altro lato che se detto provento fosse giunto agli
aventi diritto nei termini rituali vi sarebbero stati quasi due mesi di tempo
per perfezionare il diritto di compera sulla part. __________ RFD __________
(16 novembre 2011 – 15 gennaio 2012). Sempre secondo il primo giudice, il fatto
che il medesimo notaio aveva rogato i due diritti di compera dimostrerebbe che
pure lui riteneva possibile questo scenario. Il Pretore ha quindi aggiunto che
se il notaio fosse stato in vita il ritardo nell’accredito ai coniugi __________
ciò avrebbe rappresentato una grave violazione dei suoi doveri, mentre ora il
debito è trasmissibile alla parte convenuta (come già detto erroneamente
individuata in __________ e __________) in applicazione dell’art. 560 CC
(ovviamente nei limiti dell’art. 593 cpv. 3 CC).
Come rettamente indicato dall’appellante il Pretore ha effettivamente omesso di
considerare alcuni aspetti rilevanti che saranno evidenziati qui di seguito.
4. Dal fatto che il notaio avv. __________ aveva rogato entrambi i diritti
di compera non si può concludere quanto dedotto dal Pretore, perlomeno riguardo
ai tempi di esercizio di quei diritti. Il 20 settembre 2011, data della firma
degli atti pubblici, il notaio poteva senz’altro aver compreso la relazione tra
gli stessi e forse anche che i coniugi __________ avevano premura di concludere
l’operazione, non invece che analoga premura l’avessero i coniugi __________.
Ciò è dimostrato dalle dichiarazioni testimoniali di questi ultimi secondo cui
non parlarono mai con i coniugi __________ della tempistica dell’esercizio del
loro diritto di compera (v. verbale audizioni testimoniali del 21 marzo 2014,
pag. 2 e 4). Nulla poteva pertanto sapere il notaio sul momento in cui i
coniugi __________ avrebbero esercitato il loro diritto di compera scadente
peraltro il 30 settembre 2012 e prorogabile. Inoltre, la necessità per i coniugi
__________ di disporre del provento della vendita della loro casa per poter
acquistare un appartamento ad __________ è sorta solo il 28 novembre 2011. Pertanto,
la consapevolezza della connessione tra i suoi rogiti no. 1203 e 1204 non
consentiva al notaio di sapere, e neppure di ipotizzare, quando le due
operazioni, soprattutto la seconda, sarebbero state condotte a termine, e
ancora meno poteva immaginare che i coniugi __________ necessitavano di vendere
il loro fondo per poterne acquistare un altro. Non risulta cioè dagli atti che
il notaio avv. __________ disponesse di informazioni, o avesse ricevuto
istruzioni, nel senso che tutte le pratiche concernenti i due diritti di
compera dovevano concludersi prima del 15 gennaio 2012.
Pure opportunamente l’appellante ha evidenziato che se in data 16 novembre 2011
il notaio avv. __________ aveva inoltrato l’istanza di trapasso di proprietà
della part. __________ RFD __________ (v. doc. B), i suoi compiti in relazione
al rogito no. 1204 erano ben lungi dall’essere conclusi (v. doc. A, pag. 2, pt. 2, pag. 4 in fine e 5). In effetti il notaio era incaricato di saldare i mutui esistenti e
aggiornare i relativi pegni immobiliari (v. ancora doc. A, pag. 5 in alto), ciò che comprendeva tra l’altro l’aumento di una cartella ipotecaria (v. doc. 2). Solo
una volta iscritta questa il notaio avrebbe invero potuto disporre dell’importo
a favore dei coniugi __________, come ha poi fatto il notaio avv. __________
(v. doc. 6, foglio 2; doc. 9, pt. 7). Ritenuto poi che anche l’esercizio del
diritto di compera da parte dei coniugi __________ necessitava di un
finanziamento bancario e della sistemazione dei debiti ipotecari (v. doc. 7),
si può senza ombra di dubbio escludere che i coniugi __________ avrebbero
potuto disporre del provento della vendita della loro proprietà ben prima della
fine di novembre 2011 (v. petizione pag. 6). In altre parole, le descritte operazioni,
che implicavano inoltre l’intervento di terzi (servizi dello Stato e banche),
necessitavano di un tempo ben superiore a quello supposto dagli attori.
Ora, l’obbligo di riparazione presuppone un atto o un’omissione illecita e
imputabile alla colpa del suo autore, un danno e un rapporto di causalità. Per
quanto qui concerne occorre precisare che l’atto o l’omissione devono avvenire
al momento in cui la persona responsabile è in vita, mentre il danno può
verificarsi anche dopo il suo decesso (v. DTF 103 II 330, consid. 3).
Da quanto sopra esposto risulta pertanto, sia che in data 16 novembre 2011 il
notaio avv. __________ non poteva liberare a favore dei coniugi __________
l’importo risultante dall’esercizio del diritto di compera da parte dei coniugi
__________ in ragione dei numerosi compiti di cui era stato incaricato, sia che
per effettuare i medesimi non era legato a una tempistica particolare dal
momento che non aveva informazioni relative all’esercizio da parte dei coniugi __________
e ancora meno poteva prevedere le particolari esigenze dei coniugi __________.
Occorre pertanto concludere che fino al 5 dicembre 2011 non è possibile
intravvedere a carico del notaio avv. __________ la violazione di doveri
professionali, ossia l’omissione di atti che, se compiuti, avrebbero consentito
di evitare conseguenze pregiudizievoli agli attori.
Ne deriva, contrariamente a quanto ritenuto in prima sede, che l’assenza di
un’omissione colpevole non può aver creato alcun debito trasmissibile per
successione. L’assenza di questo presupposto della responsabilità conduce alla
riforma del giudizio impugnato nel senso che la petizione dev’essere respinta.
5. In aggiunta a quanto precede è utile esprimere ancora alcune
considerazioni sul tema della relazione di causalità, pure trattato dall’appellante.
Il Pretore, richiamando il concetto della causalità ipotetica, ha in sintesi
considerato che se il notaio avesse tempestivamente versato ai coniugi __________
l’importo loro spettante, essi avrebbero potuto subito dopo acquistare il fondo
dei coniugi __________, che a loro volta avrebbero potuto onorare il loro
impegno di pagamento entro il 15 gennaio 2012.
Nel presente caso un ragionamento fondato sulla causalità ipotetica non è però
possibile. Esso presuppone infatti un paragone tra quanto ha omesso di fare e
quanto avrebbe dovuto (o potuto) fare il notaio in un determinato periodo di
tempo. Il decesso del notaio avv. __________ rende però impossibile sapere cosa
egli avrebbe fatto, o se del caso omesso di fare, fino a metà gennaio 2012 in relazione alle pratiche in corso, come pure quali sarebbero state le informazioni che avrebbe
ricevuto dalle parti. Nulla permette infatti di affermare che il notaio avv. __________
non avrebbe ultimato le operazioni richieste nel termine di due mesi se avesse
avuto le medesime informazioni sulla base delle quali ha lavorato il notaio __________.
In altre parole, invero già in base a un’analisi della causalità naturale, ossia
del nesso logico tra il concatenarsi degli eventi e il risultato, il mancato
ricevimento del prezzo di vendita del loro fondo da parte dei coniugi __________
entro il 15 gennaio 2012 non può essere messo in relazione con l’operato del
notaio avv. __________ che non sapeva quando i coniugi __________ avrebbero
esercitato il loro diritto di compera né sapeva della necessità di rispettare
quella data.
Giova ancora sottolineare quanto segue. AO 1 e AO 2 hanno firmato il contratto
di compravendita dell’appartamento di __________ il 28 novembre 2011 e quel
giorno i coniugi __________ non avevano ancora esercitato il diritto di
compera. Essi hanno così concordato la data del 15 gennaio 2012 sulla base di
loro ipotesi riguardanti gli eventi a venire, senza interpellare in merito né i
beneficiari del diritto di compera sul loro fondo né il notaio. Riconoscere la
responsabilità del notaio in simili circostanze significherebbe condizionare il
suo operato, che come visto oltre che dalle parti al contratto dipende da
numerosi terzi, in funzione di termini stabiliti da una parte, dettati da
esigenze estranee agli atti da lui rogati, e ciò non sarebbe ammissibile poiché
contrario alla dignità della funzione pubblica che è chiamato a svolgere.
6. L’esito dell’appello in virtù delle considerazioni che precedono rende
inutile un esame delle ulteriori censure con particolare riferimento all’aspetto
della prescrizione e alla problematica della preclusione dei creditori che non
hanno insinuato il credito nell’ambito della procedura di beneficio
d’inventario. Pure inutile risulta l’esame delle censure rivolte all’ordinanza
sulle prove del 16 dicembre 2013 (v. Act. IV). A titolo abbondanziale si
osserva nondimeno che, nell’ipotesi in cui fosse stata ammessa una violazione
dei doveri professionali da parte del notaio avv. __________ e questa
violazione fosse stata considerata causale con il danno lamentato dagli attori,
le prove richieste dalla parte convenuta (ispezione a RF, edizione
dichiarazioni fiscali: da assumere se del caso con la tutela prevista dall’art.
156 CPC) avrebbero permesso di meglio chiarire il contenuto del doc. U (e-mail
di AO 1: “…….., somit bin ich der Meinung, dass wir keinen zusätzlichen
Pfandbrief für die Wohnung in Semaden brauchen.”), ciò che sarebbe stato utile
per una corretta applicazione dell’art. 44 CO, eventualmente per ulteriori
considerazioni sul tema della causalità.
7. In conclusione, l’accoglimento dell’appello conduce alla riforma del
giudizio impugnato nel senso che la petizione 12 dicembre 2012 di AO 1 e AO 2
dev’essere respinta, con seguito di tassa, spese e ripetibili. Per le
ripetibili di prima sede viene riconosciuto l’importo richiesto, debitamente
documentato e non oggetto di contestazione.
In caso di accoglimento dell’appello la parte appellata che non ha presentato
una risposta, ancorché richiesta, è considerata soccombente e quindi le spese
giudiziarie sono poste a suo carico (v. II CCA 21 febbraio 2014, inc.
12.2012.23, consid. 10; Tappy,
Code de procédure civile commenté, art. 106, n. 22; Rüegg in: Basler Kommentar ZPO, 2a ed., Art. 106,
N. 5). Le spese processuali e le ripetibili di appello sono fissate sulla base
del valore ancora litigioso in questa sede, pari fr. 21'359.-, importo
determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar
decide:
I. L’appello 1° luglio 2014 della AP 1 è
accolto.
§ Di conseguenza la sentenza 30 maggio 2014, inc. SE.2012.496, del Pretore del Distretto di Lugano è così riformata:
1. La
petizione 12 dicembre 2012 di AO 1 e AO 2
è respinta.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.-, da anticipare così come anticipate, sono poste in solido a carico degli attori, con il medesimo vincolo essi rifonderanno alla parte convenuta fr. 6'412,50 a titolo di ripetibili.
3. e 4. Invariati
II. Le spese processuali della procedura di appello di complessivi fr. 600.-, anticipate dall’appellante, sono poste in solido a carico di AO 1 e AO 2, i quali verseranno all’appellante con il medesimo vincolo fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).