Incarto n.
12.2014.117

Lugano

5 novembre 2014/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2014.185 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 22 maggio 2014 da

 

 

AO 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

contro

 

 

 AP 1

 AP 2

tutti rappr. dall’ RA 1

 

 

 

 

con cui l’istante ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, che ai convenuti fosse fatto ordine di fornire immediatamente completo e trasparente rendiconto in merito alle spese e agli onorari da loro pretesi e in merito all’attuale luogo di deposito dell’opera denominata “__________” (cm 35 x 55) nonché di interrogare AP 1 per sé e per la società AP 2, il tutto con la comminatoria dell’azione penale dell’art. 292 CP, e con multa in caso di inesecuzione, domande avversate dai convenuti;

 

nell’ambito della quale il Pretore, con decisione cautelare “intermedia” 20 giugno 2014, ha confermato i provvedimenti supercautelari 23 maggio 2014 e 4 giugno 2014;

 

appellanti i convenuti con atto di appello 2 luglio 2014, con cui chiedono l’annullamento e la riforma delle decisioni supercautelari 23 maggio 2014 e 4 giugno 2014, l’accertamento della carenza di legittimazione attiva dell’istante con conseguente stralcio della procedura dai ruoli, in via subordinata la condanna dell’istante al versamento di una garanzia di € 4'000'000.-, nonché la reiezione di qualsiasi misura cautelare, protestando le spese giudiziarie;

 

mentre l'istante con osservazioni (recte: risposta) 25 luglio 2014 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

richiamata la decisione 31 luglio 2014 con cui la presidente di questa Camera ha respinto la domanda volta alla concessione dell’effetto sospensivo all’appello;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                  che AO 1 è il beneficiario economico della società __________ AP 2 (cfr. allegato 2 del doc. A inc. n. CA.2014.138), di cui AP 1 è azionista e amministratore unico (cfr. doc. A inc. n. CA.2014.138): nel corso del 2006 egli ha apportato alla società un dipinto - di valore ingentissimo - attribuito a __________, denominato “__________” (cm 35 x 55), in vista della sua commercializzazione ed allo scopo di salvaguardare l’anonimato del proprietario (cfr. allegato 1 del doc. A inc. n. CA.2014.138);

 

                                  che la deteriorazione dei rapporti tra le parti ha dato avvio a una serie di vertenze giudiziarie, di cui si dirà, per quanto necessario, qui di seguito; 

 

                                  che con istanza 22 maggio 2014 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1 e AP 2, chiedendo, in via supercautelare e cautelare, che fosse fatto loro ordine di fornire immediatamente completo e trasparente rendiconto in merito alle spese e agli onorari da loro pretesi e in merito all’attuale luogo di deposito del dipinto in questione nonch¿di interrogare AP 1 per sé e per la società AP 2, il tutto con la comminatoria dell’azione penale dell’art. 292 CP, con multa in caso di inesecuzione;

                                 

                                  che con decisione supercautelare 23 maggio 2014 il Pretore, in parziale accoglimento dell’istanza, ha fatto ordine ai convenuti di fornire immediatamente completo e trasparente rendiconto in merito all’attuale luogo di deposito del dipinto (dispositivo n. 1), disponendo l’immediata esecutività della decisione (dispositivo n. 3) nonché prevedendo per il caso di inadempimento la comminatoria dell’azione penale dell’art. 292 CP (dispositivo n. 2) come pure di una multa disciplinare di fr. 5'000.- e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento ai sensi dell’art. 343 cpv. 1 lett. b e c CPC (dispositivo n. 2.1);

 

                                  che, preso atto del mancato adempimento degli ordini impartiti il 24 (recte: 23) maggio 2014, il Pretore, con decisione 4 giugno 2014, ha disposto la trasmissione del fascicolo al Ministero pubblico per violazione dell’art. 292 CP (dispositivo n. 1) e la condanna dei convenuti al pagamento di una multa disciplinare di fr. 5'000.- e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- al giorno dal 29 maggio 2014 (dispositivo n. 2);

 

                                  che all’udienza del 17 giugno 2014 l’istante ha confermato le proprie domande, alle quali i convenuti si sono opposti, ed entrambe le parti hanno proposto numerose prove, dopodiché si è proceduto all’audizione di alcuni testimoni;

 

                                  che con decisione cautelare “intermedia” 20 giugno 2014 il Pretore ha confermato le decisioni supercautelari rese il 23 maggio 2014 e il 4 giugno 2014;

 

                                  che con l’appello 2 luglio 2014 che qui ci occupa, avversato dall'istante con risposta 25 luglio 2014, i convenuti hanno impugnato la decisione cautelare “intermedia” 20 giugno 2014 chiedendo l’annullamento e la riforma delle decisioni supercautelari 23 maggio 2014 e 4 giugno 2014, l’accertamento della carenza di legittimazione attiva dell’istante con conseguente stralcio della procedura dai ruoli, in via subordinata la condanna dell’istante al versamento di una garanzia di € 4'000'000.-, nonché la reiezione di qualsiasi misura cautelare;

 

                                  che l’impugnabilità di una decisione cautelare “intermedia”, resa dal giudice dopo aver sentito le parti, ma prima di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire definitivamente - fatte salve nuove circostanze - sui provvedimenti richiesti e terminare la procedura cautelare, è ammessa dalla giurisprudenza (DTF 139 III 86 consid. 1);

 

                                  che l’appello in esame, inoltrato entro 10 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 314 cpv. 1 CPC) in una controversia patrimoniale con un valore litigioso ampiamente superiore a fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC), è di principio ricevibile (fatto salvo quanto si dirà più avanti);

 

                                  che con la prima censura d’appello i convenuti rimproverano al Pretore di aver (parzialmente) ammesso in ambito cautelare la domanda di rendiconto dell’istante (retta dal diritto svizzero, siccome tale legislazione si applicava al contratto fiduciario tra le parti, cfr. doc. C4 inc. n. CA.2014.138), quando oltretutto un’analoga richiesta da loro formulata in un’altra procedura tra le parti era stata respinta da quello stesso giudice (cfr. decisione cautelare 20 giugno 2014 inc. n. CA.2014.206), adducendo per l’appunto l’inammissibilità di una richiesta del genere;

 

                                  che la censura è effettivamente fondata, la giurisprudenza avendo ritenuto non arbitraria l’analisi secondo cui una domanda di rendiconto non può dar luogo a misure cautelari siccome richiede una decisione definitiva sulla pretesa sgorgante dall’art. 400 cpv. 1 CO (DTF 138 III 728 consid. 2.7; TF 17 maggio 2013 5A_768/2012 consid. 4.2);

 

                                  che stando così le cose, il Pretore, con il querelato giudizio, non poteva confermare la decisione supercautelare 23 maggio 2014 nella misura in cui ammetteva parzialmente il rendiconto, né tanto meno poteva confermare quella decisione nella misura in cui disponeva l’immediata esecutività della pronuncia nonché prevedeva per il caso di inadempimento la comminatoria dell’azione penale dell’art. 292 CP come pure di una multa disciplinare di fr. 5'000.- e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento ai sensi dell’art. 343 cpv. 1 lett. b e c CPC, queste disposizioni essendo a loro volta conseguenti all’accoglimento del rendiconto; la mancata conferma della decisione che comminava l’azione penale dell’art. 292 CP nonché una multa disciplinare di fr. 5'000.- e una multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento ai sensi dell’art. 343 cpv. 1 lett. b e c CPC in caso di inadempimento rende ovviamente privo di conseguenze penali e civili quell’inadempimento, ciò che implica di revocare la successiva decisione 4 giugno 2014 nella misura in cui condannava i convenuti al pagamento di una multa disciplinare di fr. 5'000.- e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- al giorno dal 29 maggio 2014 (dispositivo n. 2); nella misura in cui disponeva la trasmissione del fascicolo al Ministero pubblico per violazione dell’art. 292 CP (dispositivo n. 1) la decisione 4 giugno 2014 non può invece essere revocata, trattandosi di una semplice ordinanza ai sensi dell’art. 27a LOG e non di una “decisione” vera e propria (già si è comunque detto che la trasmissione rimane di fatto priva di conseguenze penali a seguito della decadenza della relativa comminatoria), oltretutto già messa in atto;

 

                                  che l’appello dei convenuti deve pertanto essere parzialmente accolto nel senso dei considerandi che precedono, senza che sia necessario esaminare le altre censure ricorsuali;

 

                                  che le spese procedurali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate su un valore asseritamente multimilionario del dipinto litigioso, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la TG

 

decide:

 

                              I.  L’appello 2 luglio 2014 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione cautelare “intermedia” 20 giugno 2014 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

 

                                   1.     La decisione supercautelare 23 maggio 2014 è modificata nel senso che i provvedimenti supercautelari ivi ordinati (dispositivi n. 1-3) sono revocati.

                                         2.     La decisione 4 giugno 2014 è modificata nel senso che la condanna dei convenuti al pagamento di una multa disciplinare di fr. 5'000.- e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- al giorno dal 29 maggio 2014 (dispositivo n. 2) è revocata.

                                        

 

                             II.  Gli oneri processuali di complessivi fr. 4’000.- sono a carico dell’appellato, che rifonderà agli appellanti fr. 5’000.- per ripetibili di appello.

 


                            III.  Notificazione:

 

-

-

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                      Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).