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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.163 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 15 marzo 2004 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 AO 2 AO 3
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con cui l’attore ha chiesto la condanna dei tre convenuti al pagamento di fr. 232'000.-, somma poi ridotta in replica a fr. 195'000.- (in via subordinata a fr. 50'000.-), oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004, domanda avversata dai tre convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale hanno chiesto il primo la condanna dell’attore al pagamento di fr. 20’200.- oltre interessi al 5% dal 4 agosto 2003 e la seconda la condanna dell’attore al pagamento di fr. 10’000.- oltre interessi al 4% dal 29 agosto 2002 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domande entrambe avversate dall’attore, ritenuto che in sede conclusionale quest’ultimo ha riformulato le sue richieste petizionali, chiedendo da una parte la condanna del primo convenuto al pagamento di fr. 113'000.-, di cui fr. 30'000.- in solido con la terza convenuta, fr. 56'000.- in solido con la seconda convenuta e fr. 27'000.- in solido con entrambe, oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004, dall’altra la condanna della seconda convenuta al pagamento di fr. 121'000.-, di cui fr. 68'000.- in solido con il primo convenuto e fr. 15'000.- in solido con il primo convenuto e la terza convenuta, oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004, e infine la condanna della terza convenuta al pagamento di fr. 45'000.-, di cui fr. 35'000.- in solido con il primo convenuto e fr. 15'000.- in solido con il primo convenuto e la seconda convenuta, oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 10 dicembre 2013, con cui ha parzialmente accolto la petizione, condannando il primo convenuto al pagamento di fr. 2’600.- oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004 e il primo convenuto e la seconda convenuta al pagamento in solido di fr. 36’000.- oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004, ed ha integralmente accolto le due domande riconvenzionali;
appellante l’attore con appello principale 27 gennaio 2014, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare, in parziale accoglimento della petizione, il primo convenuto al pagamento di fr. 13’600.- oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004 e il primo convenuto e la seconda convenuta al pagamento in solido di fr. 44’000.- oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004 nonché di respingere le due domande riconvenzionali, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante il primo convenuto con appello incidentale 4 marzo 2014, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di essere condannato, sempre in parziale accoglimento della petizione, unicamente al pagamento di fr. 2’600.- oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il primo convenuto, la seconda convenuta rispettivamente l'attore, con risposta 4 marzo, 4 marzo rispettivamente 8 maggio 2014 postulano la reiezione del rispettivo gravame di parte avversa, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nella primavera del 2002 AP 1 ha incaricato l’arch. AO 1 di curare la progettazione e la direzione dei lavori di ristrutturazione interna e di ampliamento esterno della casa al mappale n. __________ RFD di __________, ritenuto che, per quanto qui interessa, i lavori per la formazione del pavimento della veranda esterna (giardino d’inverno) di 17 mq sono stati appaltati alla ditta AO 3 e quelli inerenti la fornitura e la posa della relativa struttura in vetro e ferro alla ditta AO 2.
Al termine dei lavori, conclusi nell’estate 2002, il committente ha notificato l’esistenza di difetti nel pavimento e nella struttura della veranda esterna ed ha così trattenuto parte delle somme fatturategli dall’architetto direttore dei lavori e dagli artigiani.
2. Con petizione 15 marzo 2004 AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, l’arch. AO 1, AO 2 - che nelle more della causa ha poi mutato la sua ragione sociale in AO 2 - e AO 3 per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 232'000.-, somma poi ridotta in replica a fr. 195'000.- (in via subordinata a fr. 50'000.-), oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004. Egli, in estrema sintesi, ha preteso il risarcimento della spesa per la rimozione del pavimento e per il pavimento provvisorio in legno da lui posato nel frattempo (fr. 15'000.-), del costo per la posa di un nuovo pavimento (fr. 15'000.-), della spesa per lo smontaggio e la ricostruzione della veranda esterna (fr. 65'000.-) con i relativi lavori di progettazione (fr. 15'000.-) e delle spese necessarie alla messa in sicurezza dell’abitazione durante i lavori (fr. 15'000.-) con i relativi costi di alloggio fuori casa (fr. 20'000.-), come pure la restituzione della mercede versata a AO 2 (fr. 38'000.-) e dell’onorario corrisposto all’arch. AO 1 per la progettazione della veranda esterna (fr. 12'000.-). I convenuti si sono integralmente opposti alla petizione.
Con due domande riconvenzionali datate 13 aprile 2005 e 11 aprile 2005 l’arch. AO 1 e AO 2 hanno a loro volta chiesto il primo la condanna dell’attore al pagamento di fr. 20’200.- oltre interessi al 5% dal 4 agosto 2003, rispettivamente la seconda la condanna del medesimo al pagamento di fr. 10’000.- oltre interessi al 4% dal 29 agosto 2002 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, somme entrambe corrispondenti al saldo dei rispettivi onorari e mercedi. L’attore si è opposto alle domande riconvenzionali.
3. In sede conclusionale l’attore ha riformulato e complessivamente ridotto le sue richieste petizionali, chiedendo da una parte la condanna dell’arch. AO 1 al pagamento di fr. 113'000.-, di cui fr. 30'000.- in solido con AO 3, fr. 56'000.- in solido con AO 2 e fr. 27'000.- in solido con entrambe queste ultime, oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004, dall’altra la condanna di AO 2 al pagamento di fr. 121'000.-, di cui fr. 68'000.- in solido con l’arch. AO 1 e fr. 15'000.- in solido con l’arch. AO 1 e AO 3, oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004, e infine la condanna di AO 3 al pagamento di fr. 45'000.-, di cui fr. 35'000.- in solido con l’arch. AO 1 e fr. 15'000.- in solido con l’arch. AO 1 e AO 2, oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004. Egli ha di fatto rinunciato alla restituzione dell’onorario corrisposto all’arch. AO 1 per la progettazione della veranda esterna (fr. 12'000.-) e ha ridotto la pretesa relativa allo smontaggio e alla ricostruzione della veranda esterna (a fr. 56'000.-), quella dei relativi lavori di progettazione (a fr. 12'000.-), quella inerente le spese necessarie alla messa in sicurezza dell’abitazione durante i lavori (a fr. 5'000.-) e quella dei relativi costi di alloggio fuori casa (a fr. 10'000.-), ritenuto che le altre pretese sono state confermate.
4. Con sentenza 10 dicembre 2013 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione (dispositivi n. 1 e 2), condannando l’arch. AO 1 al pagamento di fr. 2’600.- oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004 (dispositivo n. 1.1) e l’arch. AO 1 e AO 2 al pagamento in solido di fr. 36’000.- oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004 (dispositivo n. 1.2), ed ha accolto le due domande riconvenzionali (dispositivi n. 5, 5.1, 6, 6.1 e 6.2); la tassa di giustizia di fr. 7’000.- e le spese dell’azione principale sono state poste a carico dell’attore per 4/5 e per 1/5 in solido a carico dell’arch. AO 1 e di AO 2 (dispositivo n. 3), ritenuto che l’attore è stato pure obbligato a rifondere fr. 12'000.- all’arch. AO 1, fr. 12'700.- a AO 2 e fr. 9'200.- a AO 3 a titolo di ripetibili (dispositivo n. 4); la tassa di giustizia dell’azione riconvenzionale dell’arch. AO 1 di fr. 600.- e le spese sono state caricate al convenuto riconvenzionale, obbligato altresì a rifondere all’attore riconvenzionale fr. 2'200.- per ripetibili (dispositivo n. 5.2); mentre la tassa di giustizia dell’azione riconvenzionale di AO 2 di fr. 450.- e le spese sono state caricate al convenuto riconvenzionale, tenuto altresì a rifondere all’attrice riconvenzionale fr. 1’400.- per ripetibili (dispositivo n. 6.3).
Il giudice di prime cure ha in sostanza riconosciuto all’attore unicamente il risarcimento delle spese di ripristino del pavimento (fr. 2’600.-), caricate all’arch. AO 1, e del costo per lo smontaggio e la ricostruzione della copertura della veranda esterna (fr. 36'000.-, già comprensivi dei relativi lavori di progettazione), posto invece a carico dell’arch. AO 1 e di AO 2. Le domande riconvenzionali di questi ultimi volte al pagamento del saldo dei rispettivi onorari e mercedi sono pure state ammesse.
5. La sentenza pretorile è stata oggetto di due impugnazioni.
Con appello principale 27 gennaio 2014, avversato dall’arch. AO 1 e da AO 2 con due risposte 4 marzo 2014, l’attore chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di condannare, in parziale accoglimento della petizione, l’arch. AO 1 al pagamento di fr. 13’600.- oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004 e l’archAO 1 e AO 2 al pagamento in solido di fr. 44’000.- oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004 nonché di respingere le due domande riconvenzionali, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Egli da una parte auspica l’ulteriore risarcimento della spesa per il pavimento provvisorio in legno da lui posato nel frattempo (fr. 3'000.-) e del costo di progettazione e di edificazione dell’intera veranda esterna e non della sua sola copertura (fr. 8'000.-), entrambi da rifondere dall’arch. AO 1, nonché dei pasti fuori casa durante i lavori (fr. 8'000.-), da risarcire invece dall’arch. AO 1 e da AO 2; dall’altra contesta di essere tenuto a corrispondere il saldo degli onorari e mercedi esposti da costoro.
Con appello incidentale 4 marzo 2014, avversato dall’attore con risposta 8 maggio 2014, l’arch. AO 1 chiede per contro di modificare la decisione pretorile nel senso di essere condannato, sempre in parziale accoglimento della petizione, unicamente al pagamento di fr. 2’600.- oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Egli contesta di essere tenuto a risarcire, sia pure in solido con AO 2, la spesa per lo smontaggio e la ricostruzione della copertura della veranda esterna (fr. 36'000.-), e in via subordinata chiede quanto meno di essere internamente tenuto ad assumersi al massimo un terzo, anziché metà, di quel costo.
6. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
7. Con la prima censura d’appello, relativa al giudizio sulla domanda principale, l’attore sembra rimproverare al Pretore di non avergli riconosciuto il risarcimento della spesa per il rifacimento integrale del pavimento in cemento (appello p. 14). La censura, già irricevibile per il fatto che l’attore non ha qui ritenuto di riproporre la pretesa creditoria formulata in prima sede a questo titolo (di fr. 30'000.-) e neppure ha chiesto di riformare il giudizio pretorile che l’aveva respinta (sentenza p. 18 seg. e 25), sarebbe stata in ogni caso destinata all’insuccesso anche nel merito. In effetti, a parte il fatto che nemmeno è stato provato che il rifacimento integrale del pavimento avrebbe comportato un esborso di fr. 30'000.-, si osserva che il perito giudiziario ha rilevato che, per ovviare al difetto al pavimento (che presentava delle macchie e non aveva il colore tipo “ardesia” richiesto), essenzialmente estetico, la rimozione completa dello stesso risultava sproporzionata, ritenuto che un risultato soddisfacente avrebbe potuto essere raggiunto con una semplice riparazione, del costo di soli fr. 2'600.-, applicando sulla superficie di cemento un rivestimento in resina spatolato ad effetto cemento della tinta prescelta (cfr. perizia 22 febbraio 2013 p. 15, secondo cui quell’intervento avrebbe pure avuto il vantaggio di coprire le macchie lamentate dalla committenza, per le quali l’arch. AO 1 - secondo l’attore, a torto - non era stato ritenuto responsabile dal Pretore [sentenza p. 16]). Contrariamente a quanto preteso dall’attore (appello p. 14), dal solo fatto che le opere di riattazione fossero state costose e la casa così ristrutturata fosse stata arredata con gusto e in modo lussuoso, non si può invece ancora dedurre la necessità del rifacimento integrale del pavimento, negata invece dal perito giudiziario.
8. L’attore, sul tema della difettosità del pavimento oggetto della domanda principale, rimprovera in seguito al Pretore di non avergli riconosciuto il risarcimento della spesa di fr. 3'000.- assunta per il pavimento provvisorio in legno da lui posato nel frattempo (appello p. 14). La censura è infondata. Come giustamente rilevato dal Pretore (sentenza p. 19 e 25), l’attore non ha in effetti dimostrato la necessità oggettiva di coprire provvisoriamente il pavimento in cemento del manufatto - ciò che per altro non si giustificava in presenza di una semplice veranda esterna autorizzata dall’autorità comunale a titolo transitorio e precario (cfr. doc. B, D e E), e non certo destinata ad essere utilizzata come sala da pranzo, come invece sembrerebbe aver fatto l’attore (cfr. appello p. 14) - tanto più che con l’intervento di ripristino di fr. 2'600.- di cui si è appena detto egli avrebbe già potuto risolvere definitivamente il problema. E d’altro canto nemmeno è stato provato che la soluzione provvisoria gli fosse a suo tempo costata fr. 3'000.-, poco importando al proposito se il pavimento in cemento posato da AO 3 possa essergli stato fatturato con una somma analoga.
9. L’attore non può essere seguito nemmeno laddove, ancora nell’ambito del giudizio sulla domanda principale, chiede il risarcimento dell’ulteriore costo di progettazione e di edificazione dell’intera veranda esterna, da lui ipotizzato in fr. 8'000.-, oltre a quello già riconosciuto per il rifacimento della sua copertura. Come rilevato dal Pretore (sentenza p. 22), il perito giudiziario ha in effetti rilevato che con ogni probabilità la parte verticale vetrata e la murata della veranda potevano essere mantenute, fatta salva un’ulteriore verifica, per cui consigliava unicamente il rifacimento della sua copertura, non invece dell’intera struttura (perizia 17 marzo 2009 p. 16 e 23). Contrariamente a quanto ritenuto nell’appello (p. 18 seg.), dal fatto che il perito giudiziario non avesse risposto alla domanda sul costo dell’intero rifacimento (ivi compresa la progettazione) della veranda esterna, rispettivamente dalla circostanza che l’attore abbia poi chiesto in sede di delucidazione della perizia di far spiegare al perito giudiziario che cosa intendesse con il termine “con ogni probabilità” e che quel suo quesito non sia stato ammesso siccome nuovo dal Pretore, senza che in questa sede abbia ribadito la domanda di completazione della perizia o ancora abbia lamentato la violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il primo giudice gli avrebbe rifiutato ingiustificatamente quella prova, non si può assolutamente concludere che anche la parte verticale vetrata e la murata della veranda fossero difettose e dovessero essere oggetto di un risanamento, e tanto meno che il costo di un tale intervento comportasse l’ulteriore spesa di fr. 8'000.- da lui rivendicata, somma di per sé priva di qualsiasi riscontro istruttorio (tanto più che con il quesito di delucidazione nemmeno era stato chiesto all’esperto di esprimersi sulla spesa necessaria per risolvere l’eventuale difetto). L’evidente mancanza di diligenza dell’attore nel far accertare le circostanze di fatto rilevanti per il riconoscimento della sua pretesa esclude altresì che quest’ultima possa essere ammessa in via equitativa da questa Camera in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO.
10. Nel giudizio sulla domanda principale (p. 25 seg.) il Pretore ha poi escluso che all’attore possano essere rifusi i costi di alloggio fuori casa durante i lavori di risanamento della veranda esterna (fr. 10'000.-), rilevando che quei lavori, che comportavano l’inaccessibilità della cucina (il cui ulteriore accesso dal soggiorno, apparentemente previsto in un primo tempo [cfr. doc. C], non era in effetti stato realizzato; cfr. petizione p. 3, su questo punto non contestata in risposta da AO 2 [p. 3 seg.] e AO 3 [p. 2 seg.] e accettata in duplica dall’arch. AO 1 [p. 5]; cfr. pure interrogatorio formale dell’arch. AO 1 ad 8, perizia 22 febbraio 2013 p. 12) e del vano scale durante 1-2 settimane, avrebbero potuto essere eseguiti durante un periodo di vacanza della famiglia dell’attore, come del resto suggerito dal perito giudiziario.
In questa sede l’attore postula l’attribuzione di un importo di fr. 8'000.- per i soli pasti in quel periodo (pranzo e cena al ristorante di fr. 25.- al giorno per 4 persone durante 20 giorni), rilevando che la soluzione di procedere ai lavori durante le sue vacanze non era praticabile siccome in tal modo la casa sarebbe rimasta assolutamente incustodita e liberamente accessibile a terzi.
La censura, per nulla nuova (visto che negli allegati preliminari era già stata chiesta la rifusione delle spese di alloggio in un albergo, comprendenti anche tali prestazioni) e con ciò ricevibile, è parzialmente fondata. L’argomentazione addotta dell’attore circa la non pretendibilità di far eseguire i lavori di ripristino durante un periodo di vacanza è di per sé convincente. Sennonché, nonostante il perito giudiziario abbia confermato che i lavori di ripristino sarebbero stati tali da arrecare un certo disturbo con conseguente necessità di trovare una sistemazione per pranzo e cena (complemento peritale 26 febbraio 2010 p. 8), il pregiudizio in tal caso risarcibile all’attore è minore di quello da lui preteso: innanzitutto, secondo la tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF in vigore dal 1° settembre 2009 (CEF 20 agosto 2009 inc. n. 15.2009.90) - che può essere presa in considerazione in mancanza di altri riscontri - e all’applicazione che ne viene fatta nella prassi (CEF 22 ottobre 2012 inc. n. 15.2012.89), gli oneri accresciuti per pasti fuori casa vanno stabiliti in fr. 11.- (e non in fr. 25.-) al pasto; oltretutto, l’indicazione di un tempo di lavoro di 1-2 settimane stimata dal perito giudiziario (perizia 17 marzo 2009 p. 22) va intesa in circa 10.5 (e non 20) giorni. L’importo da ulteriormente risarcire può così essere quantificato in fr. 924.- (fr. 11.- x 2 pasti x 10.5 giorni x 4 persone).
11. Dal canto suo l’arch. AO 1, sempre nell’ambito del giudizio sulla domanda principale, rimprovera per contro al Pretore di averlo condannato a risarcire, sia pure assieme a AO 2, il costo per lo smontaggio e la ricostruzione della copertura della veranda esterna (fr. 36'000.-), nonostante il problema di infiltrazione d’acqua si fosse da tempo risolto ed oltretutto il perito giudiziario avesse escluso una sua responsabilità per quel difetto. La censura è infondata.
In merito alla prima questione si osserva che il fatto, accertato da alcuni testimoni (testi __________ p. 3 e interrogatorio formale dell’attore ad 17), che le infiltrazioni non sembrerebbero più essersi ripresentate dal 2004, nulla toglie alla difettosità della copertura della veranda esterna, accertata scientificamente in considerazione del concetto d’impermeabilizzazione ad un solo livello non conforme allo stato della tecnica, della limitata pendenza della copertura, del risvolto insufficiente dell’impermeabilizzazione lungo i bordi, dell’uso di materiali sensibili all’umidità, della stratigrafia della copertura non corretta dal profilo della diffusione del vapore e del dimensionamento insufficiente dello scarico (perizia 17 marzo 2009 p. 8 segg., 13 seg. e 19). La persistenza delle infiltrazioni è oltretutto stata accertata ancora nel 2008 (perizia 17 marzo 2009 p. 5).
Quanto alla seconda, è vero che uno dei periti giudiziari ha sostenuto che, da quanto desumibile dai documenti di causa, non risultava che nell’ambito dei lavori eseguiti ed in particolare con riferimento alla veranda esterna vi fosse stata una palese violazione delle regole dell’arte (o standard equivalenti) da parte dell’arch. AO 1, sia come progettista che come direzione dei lavori (perizia 22 febbraio 2013 p. 12 seg.). Sennonché, a parte il fatto che quel perito nell’occasione ha tenuto a precisare che le osservazioni sulle quali aveva basato la sua risposta non andavano in nessun caso intese come considerazioni di carattere giuridico (perizia 22 febbraio 2013 p. 13), la sua valutazione non può essere condivisa, l’istruttoria avendo al contrario permesso di accertare che la difettosità della copertura era stata causata anche dall’operato dell’arch. AO 1: in quella perizia è in effetti stato accertato che quest’ultimo aveva dapprima progettato la veranda stessa nel progetto per la domanda di costruzione (perizia 22 febbraio 2013 p. 12) e aveva in seguito eseguito degli studi a livello di schizzi e di disegni in scala 1:20 versati agli atti sub doc. II°-1 rich. (perizia 22 febbraio 2013 p. 12, interrogatorio formale di __________ ad 4, secondo cui l’arch. AO 1 aveva allestito i disegni di massima); nell’ambito di un’altra perizia è tuttavia risultato che i piani da lui allestiti riportavano perlopiù pendenze della copertura della veranda esterna inferiori al 4% (cfr. complemento peritale 26 febbraio 2010 p. 7 seg.: nessuna indicazione di pendenza anche se il disegno raffigura una pendenza di ca. 12% nel prospetto della facciata nord-est 21 agosto 2001; nessuna indicazione di pendenza anche se il disegno raffigura una pendenza di ca. 2% negli schizzi del novembre 2001; dicitura “pendenza 1%” nella domanda di costruzione 14 gennaio 2002; nessuna indicazione di pendenza anche se il disegno raffigura una pendenza di ca. 1% nello studio per veranda 25 gennaio 2002; dicitura “pendenza 1%” negli schizzi 28 gennaio 2002; nessuna indicazione di pendenza anche se il disegno raffigura una pendenza praticamente piana negli schizzi 6 marzo 2002; nessuna indicazione della pendenza ma la menzione “pendenza!” e “AP 1 vorrebbe poca pendenza” negli schizzi 8 marzo 2002; e nessuna indicazione di pendenza anche se il disegno esprimeva la volontà di una copertura con una più marcata pendenza negli schizzi 13 marzo 2002), percentuale questa ritenuta concretamente indispensabile dal perito giudiziario (perizia 17 marzo 2009 p. 13). In tali circostanze si può ritenere che l’errore di pendenza della copertura della veranda esterna sia stato in parte causato dall’erronea progettazione (di massima) dell’arch. AO 1 o comunque dalle indicazioni erronee, contraddittorie e comunque non chiare da lui poi fornite allo specialista AO 2, che oltretutto neppure gli hanno permesso poi di accorgersi e correggere, in qualità di direttore dei lavori, quella sua difettosità.
12. Ancora con riferimento alla domanda principale, l’arch. AO 1 rimprovera infine al Pretore di averlo internamente obbligato ad assumersi metà (sentenza p. 24), anziché solo un terzo, del risarcimento per lo smontaggio e la ricostruzione della copertura della veranda esterna (fr. 36'000.-), della cui difettosità era risultato responsabile assieme a AO 2. La censura dev’essere disattesa. Essa è innanzitutto irricevibile, visto che la domanda di ripartizione interna tra i coobbligati al risarcimento, sia pure trattata e risolta dal giudice di prime cure (senza per altro essere poi concretizzata formalmente nel dispositivo), è stata formulata per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC, senza però che neanche qui sia poi stata pretesa l’adozione di un diverso dispositivo). In ogni caso sarebbe stata infondata anche nel merito, visto e considerato che le carenze nella progettazione e nella direzione dei lavori imputabili all’arch. AO 1 hanno contribuito in modo importante, e non certo solo subordinato, all’insorgenza dei difetti nella copertura della veranda esterna.
13. Il Pretore ha accolto la domanda riconvenzionale dell’arch. AO 1 volta al pagamento del saldo del suo onorario di fr. 20'200.-, rilevando come la perizia giudiziaria avesse confermato sia l’effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate, per altro non contestate dalla controparte, sia la congruità del suo onorario.
In questa sede l’attore ritiene che nulla potrebbe in realtà essere riconosciuto all’arch. AO 1, rilevando da una parte che la progettazione della veranda esterna, a suo dire costata fr. 8/10'000.-, era risultata inutile e con ciò non doveva essergli remunerata, e dall’altra che le parti avevano concordato un onorario forfetario di fr. 30'000.- per cui l’architetto, a fronte degli acconti pacificamente ricevuti di fr. 25'000.-, non avrebbe potuto esporre una fattura finale di fr. 45'200.- (doc. UU). A torto.
Per quanto riguarda la prima argomentazione si osserva in effetti che, nonostante la veranda esterna sia risultata difettosa (il che ha comportato l’obbligo per l’arch. AO 1 di risarcirne le spese di ripristino e i danni conseguenti), la sua progettazione ad opera dell’arch. AO 1 non è stata affatto inutile o inutilizzabile e con ciò tale da non essere remunerata (DTF 124 III 423 consid. 4a; II CCA 21 ottobre 2014 inc. n. 12.2012.217), tant’è che il manufatto è poi stato realizzato e regolarmente utilizzato dalla committenza (cfr. interrogatorio formale dell’attore ad 10 e 29). L’attore non ha oltretutto provato che l’onorario per l’attività di progettazione della veranda esterna, da eventualmente così trattenere, fosse di fr. 8/10'000.-.
In merito alla seconda argomentazione, l’attore sembra dimenticare che l’onorario forfetario di fr. 30'000.- era stato concordato per un lavoro di ristrutturazione e di ampliamento con un costo preventivato di fr. 217'700.- e che la spesa finale dell’intervento è in realtà aumentata, a seguito dell’effettuazione di diverse opere supplementari riferite in particolare alla lista del 15 agosto 2002 (doc. II°-6 rich.), a fr. 280'840.- (doc. UU; cfr. pure perizia 22 febbraio 2013 p. 5 seg.). Accertato che le opere supplementari, oltre a quelle previste contrattualmente, erano state effettivamente realizzate (perizia 22 febbraio 2013 p. 5) e che l’arch. AO 1 aveva altresì provveduto a presentare due ulteriori procedure di notifica (perizia 22 febbraio 2013 p. 6), il perito giudiziario ha concluso, sulla scorta di una valutazione in base al presumibile tempo necessario e alle basi tariffali in uso nel settore negli anni 2002 e 2003, che l’onorario complessivamente esposto dall’arch. AO 1 era proporzionato alle prestazioni che risultavano documentate negli atti di causa (perizia 22 febbraio 2013 p. 9). Tanto basta per respingere anche questa seconda obiezione.
14. Il Pretore ha infine ammesso la domanda riconvenzionale di AO 2 volta al pagamento del saldo della sua mercede di fr. 10'000.-, rilevando come dagli atti non risultasse l’asserito integrale pagamento del saldo.
In questa sede l’attore ribadisce di aver provato mediante i doc. DDD, MMM e NNN l’avvenuto pagamento del saldo delle spettanze dell’artigiano. La censura è nuovamente infondata.
Per le prestazioni svolte AO 2 il 29 luglio 2002 ha emesso una fattura di fr. 38'500.- (doc. 10), somma che l’8 ottobre 2002, in sede di liquidazione, ha ridotto a fr. 30'000.- (cfr. doc. 11 e 12). È incontestato che l’attore ha pagato fr. 10'000.- l’8 ottobre 2002 (cfr. gli estratti conto e richiami doc. 12, RRR, 13 e TTT) e fr. 10'000.- il 3 marzo 2003 (cfr. doc. RRR, 13 e TTT). Egli pretende tuttavia di aver già corrisposto in precedenza un altro acconto di fr. 10'000.- e a comprova della circostanza ha versato agli atti due situazioni patrimoniali allestite il 5 luglio 2002 (doc. MMM) e il 13 settembre 2002 (doc. DDD) dall’arch. AO 1, da cui risulterebbe l’avvenuto pagamento di fr. 10'000.- per la veranda, e l’avviso di accredito del 7 ottobre 2002 (doc. NNN), da cui risultava il pagamento di fr. 10'000.- con valuta al giorno successivo con la menzione “II acconto per fornitura veranda”. Ma, a ben vedere, queste risultanze non dimostrano ancora l’avvenuto pagamento. La menzione “II acconto” nel doc. NNN, apposta unilateralmente dall’attore, costituisce in effetti solo un indizio, ma non ancora la prova, del fatto che in precedenza vi possa essere stato un altro pagamento, tanto più che nei doc. 12, RRR, 13 e TTT AO 2 aveva poi registrato quella somma con la menzione “1. acconto” (cfr. pure i doc. Z e 12, datati 11 novembre 2002 e 24 febbraio 2003, con i quali l’artigiano sostiene che il saldo allora dovuto era ancora di fr. 20'000.-, rispettivamente i doc. RRR, 13, TTT e 14, datati 11 aprile e 11 luglio 2003 rispettivamente 5 febbraio e 29 marzo 2004, con cui il saldo dovuto si era a suo dire ridotto a fr. 10'000.-). Quanto alle situazioni patrimoniali allestite dall’arch. AO 1 (doc. MMM e DDD), le stesse non possono a loro volta costituire la prova circa l’avvenuto pagamento all’artigiano di un precedente acconto: lo stesso architetto, richiesto di chiarire la questione degli acconti, si è in effetti limitato ad affermare di non ricordare l’ammontare degli acconti corrisposti dall’attore a AO 2, aggiungendo - il che non chiarisce però la questione - che i pagamenti erano comunque stati da lui registrati e figuravano nella documentazione agli atti (interrogatorio formale al 34), tanto più che la documentazione da lui prodotta in edizione non ha confermato l’esistenza di un tale acconto (cfr. plico doc. II°-5 rich.) ed anzi nell’ordine di pagamento 4 dicembre 2002 (doc. 11) egli stesso aveva poi indicato che fino ad allora erano stati pagati solo fr. 10'000.-; sull’argomento l’attore ha del resto esposto delle tesi contraddittorie, indicando dapprima di aver versato solo due acconti per complessivi fr. 20'000.- (petizione p. 29), rilevando poi di aver già versato quattro acconti per fr. 38'000.- (replica e risposta riconvenzionale p. 13 segg., duplica riconvenzionale p. 2, conclusioni p. 41), salvo poi aver ora sostenuto di averne pagati solo tre per fr. 30'000.-, il tutto senza aver mai indicato, ancor prima che provato, quando e secondo quali modalità sarebbe avvenuto il pagamento del primo acconto ancor oggi contestato. Nelle particolari circostanze, in assenza di migliori riscontri, occorre pertanto decidere a sfavore dell’attore, gravato dell’onere della prova (art. 8 CC).
15. Ne discende, in parziale accoglimento del solo appello principale (mentre l’appello incidentale va integralmente respinto), che il dispositivo n. 1.2 va riformato nel senso che l’arch. AO 1 e AO 2 devono essere tenuti a risarcire in solido all’attore altri fr. 924.- oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004 (cfr. supra consid. 10), ritenuto che questa lieve modifica della sentenza di primo grado non giustifica di correggere i dispositivi n. 3 e 4 su spese e ripetibili della prima istanza.
Le spese giudiziarie della procedura d’appello principale, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 49'200.-, e quelle della procedura d’appello incidentale, calcolate su un valore litigioso di fr. 36'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 27 gennaio 2014 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 10 dicembre 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1.2 L’arch. AO 1, __________, e AO 2, __________, sono condannati a pagare in solido a AP 1, __________, l’importo di fr. 36'924.- oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004.
II. Le spese processuali della procedura d’appello di fr. 4’000.- sono a carico dell’appellante per 19/20 e per 1/20 sono a carico dell’appellato arch. AO 1 e dell’appellata AO 2 in solido. L’appellante rifonderà, a titolo di ripetibili parziali, fr. 3’200.- all’appellato arch. AO 1 e fr. 2’200.- all’appellata AO 2.
III. L’appello incidentale 4 marzo 2014 dell’arch. AO 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
IV. Le spese processuali della procedura d’appello incidentale di fr. 3’000.- sono a carico dell’appellante incidentale, che rifonderà alla controparte fr. 2’500.- per ripetibili.
V. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).